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LEGGE 9 febbraio 1911, n. 127

Current text a fecha 1970-01-02
Art. 1

È approvata l'annessa convenzione per il mantenimento del liceo musicale di Santa Cecilia in Roma, stipulata in Roma il 17 febbraio 1910 fra il Governo, rappresentato dai ministri della pubblica istruzione e del tesoro, la provincia di Roma, rappresentata dal presidente della Deputazione provinciale, il comune di Roma, rappresentato dal sindaco, e l'Accademia di Santa Cecilia in Roma, rappresentata dal suo presidente.