Art. 1
Sono portati nel ruolo organico del Ministero dei lavori pubblici, a decorrere dal 1° luglio 1911, gli aumenti e le variazioni di cui alla unita tabella, restando autorizzata l'annua maggiore spesa di L. 174,000.
Sono portati nel ruolo organico del Ministero dei lavori pubblici, a decorrere dal 1° luglio 1911, gli aumenti e le variazioni di cui alla unita tabella, restando autorizzata l'annua maggiore spesa di L. 174,000.