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LEGGE 11 luglio 1911, n. 676

Current text a fecha 1970-01-02
Art. 1

Sono portati nel ruolo organico del Ministero dei lavori pubblici, a decorrere dal 1° luglio 1911, gli aumenti e le variazioni di cui alla unita tabella, restando autorizzata l'annua maggiore spesa di L. 174,000.