DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2012, n. 40

Type DPR
Publication 2012-02-24
Ultimo aggiornamento 2012-04-13
State In force
Source Normattiva
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Note all'art. 4: - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 575 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 575 (Giuramento). - 1. (Omissis). 2. Il giuramento si presta in forma solenne, alla presenza della bandiera e del comandante del corpo. Esso e' rinnovato ad ogni cambiamento di categoria del militare.». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 582 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 582 (Imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare). - 1. Sono causa di non idoneita' al servizio militare le seguenti imperfezioni e infermita': a) - d) (Omissis); e) Immunoallergologia: 1) l'asma bronchiale allergica e le altre gravi allergie, anche in fase asintomatica, accertate con gli appropriati esami specialistico-strumentali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; 2) l'anafilassi, le reazioni allergiche/pseudoallergiche, le intolleranze a farmaci ed alimenti, con manifestazioni cliniche severe, anche in fase asintomatica, diagnosticate tramite valutazioni cliniche e procedure laboratoristiche appropriate, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; 3) le sindromi da immunodeficienza, anche in fase asintomatica, accertate con gli appropriati esami specialistico-strumentali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; 4) le connettiviti e le vascoliti; f) - i) (Omissis); l) Apparato cardiovascolare: 1) le malformazioni del cuore e dei grossi vasi; 2) le malattie dell'endocardio, del miocardio, dell'apparato valvolare, del pericardio, dei grossi vasi e i loro esiti, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; 3) le gravi turbe del ritmo cardiaco, le anomalie del sistema specifico di conduzione, le canalopatie; trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; 4) l'ipertensione arteriosa persistente, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; dopo osservazione; 5) gli aneurismi, le angiodisplasie e le fistole arterovenose; 6) le patologie delle arterie e dei capillari con disturbi trofici o funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; 7) le ectasie venose estese con incontinenza valvolare e i disturbi del circolo venoso profondo; 8) le flebiti e le altre patologie del circolo venoso e i loro esiti con disturbi trofici e funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; 9) le patologie gravi dei vasi e dei gangli linfatici e i loro esiti, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; m) - o) (Omissis); p) Apparato urogenitale: 1) le malformazioni, le malposizioni, le patologie del rene, della pelvi, dell'uretere, della vescica, e dell'uretra e dell'apparato genitale maschile e femminile o i loro esiti che sono causa di rilevanti e permanenti alterazioni funzionali, trascorso se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; q) (Omissis); r) Psichiatria: 1) il ritardo mentale, di qualsiasi livello, purche' tale da pregiudicare il rapporto di realta' o le capacita' relazionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; 2) i disturbi del controllo degli impulsi, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; 3) i disturbi dell'adattamento, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; 4) le parafilie e i disturbi dell'identita' di genere, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; 5) i disturbi della comunicazione, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; 6) i disturbi da tic, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; 7) i disturbi delle funzioni evacuative, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; 8) i disturbi del sonno, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; 9) i disturbi della condotta alimentare, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; 10) i disturbi correlati all'uso di sostanze psicoattive, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; 11) (abrogato). 12) i disturbi di personalita' (paranoide, schizoide, schizotipico, antisociale, borderline, istrionico, narcisistico, evitante, dipendente, ossessivo compulsivo di personalita'), trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; 13) i disturbi nevrotici e reattivi, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; 14) i disturbi psicotici, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; s) (Omissis); t) Otorinolaringoiatria: 1) le malformazioni e alterazioni congenite e acquisite dell'orecchio esterno, dell'orecchio medio, dell'orecchio interno, quando sono deturpanti o causa di rilevanti disturbi funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; 2) le ipoacusie monolaterali con perdita uditiva, calcolata sulla media delle quattro frequenze fondamentali (500 - 1000 - 2000 - 3000 Hz), uguale o maggiore di 50dB, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; 3) le ipoacusie bilaterali con percentuale totale di perdita uditiva (P.P.T.) maggiore del 40%, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; 4) le malformazioni e le alterazioni acquisite del naso e dei seni paranasali, quando sono causa di rilevanti disturbi funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; 5) le malformazioni e le alterazioni acquisite della faringe, della laringe e della trachea, quando sono causa di rilevanti disturbi funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; u) - z) (Omissis); 2. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 598 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 598 (Rinvio al corso successivo). - 1. Sono respinti e ammessi a ripetere il corso o l'anno di corso con rinvio al corso successivo, salvo quanto disposto dall' articolo 615, i frequentatori che non hanno conseguito l'idoneita' di cui all' articolo 596, purche' idonei in attitudine militare e professionale. I corsi di cui agli articoli 608, comma 2, e 611, comma 1, non possono essere ripetuti, salvi i casi di forza maggiore documentati e quelli di cui al comma 3. 2. - 6. (Omissis).». - Si riporta il testo dei commi 4 e 8 dell'art. 601 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 601 (Graduatorie di merito). - 1. - 3. (Omissis). 4. I frequentatori sono iscritti nelle graduatorie intermedie secondo il seguente ordine: a) idonei che hanno superato tutti gli esami previsti dai piani di studio in prima sessione, anche se ammessi: 1) a ripetere l'anno di corso ai sensi dell'articolo 598, comma 3; 2) a sostenere altra sessione di esami ai sensi dell'articolo 597, comma 1, lettera c); 3) a sostenere la sessione straordinaria di cui all'articolo 597, comma 4; b) - c) (Omissis). 5. - 7. (Omissis). 8. Per i frequentatori delle accademie sono formate distinte graduatorie di merito secondo il ruolo di appartenenza. Per i frequentatori delle scuole sottufficiali della Marina militare sono formate distinte graduatorie di merito secondo le categorie e le specialita'.». - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 610 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 610 (Esami finali). - 1. (Omissis). 2. Ai fini dell'immissione in ruolo la graduatoria di merito e' formata sulla base della graduatoria di fine corso di cui all'articolo 601. - Si riporta il testo dell'art. 623 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 623 (Generalita'). - 1. Per la formazione degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano sono previsti il corso di Stato maggiore e il corso pluritematico, se attivato dal Capo di stato maggiore dell'Esercito, di durata complessiva non superiore a un anno accademico. 2. Il corso di Stato maggiore e' inteso a uniformare la preparazione tecnico-professionale e a far acquisire la capacita' di operare nell'ambito degli Stati maggiori dei comandi nazionali e multinazionali del livello ordinativo individuato dalla Forza armata e negli organi di vertice. 3. Il corso pluritematico e' inteso a perfezionare la preparazione tecnico-professionale e a far acquisire la capacita' di: a) operare nell'ambito degli Stati maggiori dei comandi nazionali e multinazionali del livello ordinativo individuato dalla Forza armata e negli organi di vertice; b) valutare gli influssi delle condizioni socio-economiche sulla pianificazione e condotta delle operazioni militari; c) svolgere attivita' d'insegnamento e di coordinamento didattico presso gli istituti militari di formazione. 4. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 624 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 624 (Partecipazione al corso di Stato maggiore). - 1. Partecipano al corso di Stato maggiore, obbligatoriamente, i capitani ed, eccezionalmente, i maggiori, appartenenti ai ruoli normali, sulla base di particolari esigenze individuate dallo Stato maggiore dell'Esercito italiano dopo aver compiuto, entro la data di inizio della sessione del corso, i prescritti periodi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio validi ai fini dell'avanzamento previsti per il grado di capitano e, secondo le modalita' previste dalle disposizioni della sezione IV del presente capo, i capitani dei ruoli speciali.». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 625 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 625 (Partecipazione al corso pluritematico). - 1. Possono partecipare al corso pluritematico, a domanda e secondo le modalita' stabilite dall' articolo 639, gli ufficiali in possesso di laurea specialistica o titolo universitario corrispondente, che hanno superato il corso di Stato maggiore e sono risultati idonei agli accertamenti attitudinali. 2. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 629 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 629 (Esame finale). - 1. (Omissis). 2. Sono ammessi a sostenere l'esame finale gli ufficiali che hanno conseguito un punteggio finale non inferiore a 18/30, ottenuto calcolando la media aritmetica dei punteggi riportati nella valutazione del profitto di cui all'articolo 628. 3. - 6. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 631 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 631 (Graduatoria). - 1. Al termine del corso di Stato maggiore e' formata per ciascuna sessione la graduatoria di merito degli ufficiali frequentatori che hanno superato l'esame finale, secondo l'ordine dei punteggi conseguiti risultanti dalla media aritmetica del punteggio di cui all'articolo 629, comma 2, e del punteggio conseguito nell'esame finale. 2. Gli ufficiali inseriti nella graduatoria di cui al comma 1 sono dichiarati idonei alle funzioni di stato maggiore; ad essi e' rilasciato il relativo diploma.». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 632 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 632 (Rinvio e dimissione). - 1. Il rinvio d'autorita' per motivi di servizio, autorizzato dallo Stato maggiore dell'Esercito italiano solo per esigenze inderogabili di Forza armata e nei soli casi in cui non si sia gia' verificato alcuno dei rinvii previsti dal presente articolo, puo' essere disposto al solo corso di Stato maggiore immediatamente successivo a quello al quale l'ufficiale avrebbe dovuto partecipare. 2. - 7. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 639 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 639 (Modalita' di ammissione). - 1. Sono ammessi al corso pluritematico, se attivato e nel numero stabilito dal Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano per ciascuno dei ruoli di cui all'articolo 809, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), del codice, gli ufficiali utilmente collocati nella graduatoria di merito relativa al ruolo di appartenenza formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli posseduti non inferiore a 18/30. 2. Per la formazione della graduatoria sono titoli di merito valutabili secondo i criteri stabiliti dal Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano: a) il punteggio di cui all'articolo 631, comma 1; b) i titoli desumibili dalla documentazione caratteristica e dallo stato di servizio. 3. La valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria sono effettuate da una commissione, nominata dal Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.». - Si riporta il testo dell'art. 679 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 679 (Requisiti per ricoprire gli incarichi relativi al Servizio di stato maggiore dell'Esercito italiano). - 1. Possono ricoprire gli incarichi relativi al servizio di stato maggiore ovvero di particolare rilievo negli stati maggiori dei comandi e negli enti centrali e periferici, determinati dal Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano, gli ufficiali superiori che hanno assolto gli obblighi di comando o di servizio ovvero le attribuzioni specifiche previsti dal codice, per l'avanzamento al grado superiore, riportando la qualifica di eccellente, e hanno superato il corso superiore di Stato maggiore interforze ovvero il corso di cui all'articolo 2226 del codice. 2. (Omissis). 3. Gli incarichi relativi al servizio di stato maggiore ricoperti dagli ufficiali che rivestono il grado di colonnello ovvero di tenente colonnello, in caso di temporanea assenza dei titolari e in attesa delle decisioni delle competenti autorita', sono ricoperti dagli ufficiali di cui al presente comma, nell'ordine di priorita' di seguito indicato e nel rispetto dell'anzianita' di grado tra gli ufficiali appartenenti alla stessa categoria: a) ufficiali idonei al servizio di stato maggiore, dello stesso grado del titolare e, prioritariamente, dello stesso ruolo; b) ufficiali che hanno superato il corso superiore di stato maggiore interforze, dello stesso grado del titolare e, prioritariamente, dello stesso ruolo; c) ufficiali idonei al servizio di stato maggiore, di grado inferiore a quello del titolare e, prioritariamente, dello stesso ruolo; d) ufficiali che hanno superato il corso superiore di stato maggiore interforze, di grado inferiore a quello del titolare e, prioritariamente, dello stesso ruolo; e) ufficiali idonei alle funzioni di stato maggiore, dello stesso grado del titolare e, prioritariamente, dello stesso ruolo; f) ufficiali idonei alle funzioni di stato maggiore, di grado inferiore a quello del titolare e, prioritariamente, dello stesso ruolo. 4. Nei casi di cui al comma 3, escluso quello di cui alla lettera a), gli ufficiali dello stesso ruolo del titolare ricoprono l'incarico in sede vacante.». - Si riporta il testo del comma 1, lettera h), numero 1), dell'art. 685 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 685 (Gruppi di eventi di interesse matricolare per le Forze armate). - 1. Gli eventi di interesse matricolare per le Forze armate sono cosi' individuati per gruppi: a) - g) (Omissis); h) ricompense morali, onorificenze, altre distinzioni onorifiche e distintivi, comprendente: 1) le ricompense morali previste dall'articolo 1462 del codice, con indicazione degli estremi del provvedimento di concessione e della motivazione; 2) le onorificenze e altre distinzioni onorifiche, con specificazione della denominazione, della motivazione, degli estremi del provvedimento di concessione o di autorizzazione a fregiarsene nel territorio dello Stato, dell'autorita' concedente, della data dell'eventuale perdita; 3) i distintivi, con indicazione degli estremi del provvedimento di concessione o di autorizzazione a fregiarsene o della data dell'eventuale revoca; i) - q) (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 695 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 695 (Accesso alla documentazione caratteristica). - 1. Il diritto di accesso alla documentazione caratteristica e ai dati personali in essa contenuti e' esercitato secondo le modalita' e con le limitazioni previste dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del codice. 2. - 3. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 704 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 704 (Qualita' morali, di carattere e fisiche). - 1. Le qualita' morali e di carattere, risultanti dalla documentazione personale ed evidenziate specialmente nel grado rivestito, sono da considerare in relazione a un modello ideale della figura dell'ufficiale, quale risulta dai valori indicati con normativa disciplinare nella e rapportato sempre alla realta' sociale dello specifico periodo storico. Sono altresi' considerate le punizioni, gli elogi e gli encomi ricevuti, avuto particolare riguardo alle relative motivazioni. 2. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 710 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 710 (Procedimento di votazione. Processo verbale). - 1. - 3. (Omissis). 4. La commissione esprime innanzi tutto il giudizio sull'idoneita' all'avanzamento dei valutandi. I componenti che si esprimono per la non idoneita' all'avanzamento devono pronunciarsi con motivato riferimento all'attitudine del valutando a svolgere le funzioni del grado superiore. E' giudicato idoneo all'avanzamento l'ufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore a due terzi dei votanti. Successivamente la commissione, osservando le modalita' stabilite dall'articolo 1058 del codice e previa discussione nella quale ciascun membro esprime le ragioni poste a base delle proprie valutazioni, assegna collegialmente a ciascun ufficiale giudicato idoneo il punto di merito previsto dall'articolo 1058, comma 4, del codice e, sulla base del punto attribuito, compila la relativa graduatoria di merito. Le attivita' collegiali relative sono descritte nel processo verbale redatto dal membro designato dal presidente a svolgere le funzioni di segretario, conformemente al modello e ai relativi allegati previsti con decreto del Ministro della difesa. 5. - 7. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 724 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 724 (Osservanza di doveri ulteriori). - 1. (Omissis). 2. Le istruzioni di cui al comma 1 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della difesa e adeguatamente diffuse negli enti o reparti militari secondo modalita' dettate dalle medesime. Le istruzioni di cui al comma 1, lettera a), riguardano il servizio di presidio, le bandiere, le insegne, gli onori, le cerimonie e le riviste militari, nonche' le presentazioni e le visite ufficiali delle autorita' militari; esse sono adottate con apposite direttive, ferme restando le disposizioni generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di cerimoniale e precedenze. 3. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 748 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 748 (Comunicazioni dei militari). - 1. Il militare presente al corpo o ente, impedito per malattia a prestare servizio, deve informare prontamente il superiore diretto e, in relazione alla carica rivestita, chi e' destinato a sostituirlo. Al termine della malattia il militare deve informare prontamente il superiore diretto. 2. Nei casi di assenza per motivi di salute, il militare, senza ritardo, deve trasmettere al superiore diretto il certificato medico recante la prognosi, nonche', al competente organo della sanita' militare, il certificato medico da cui risultano sia la prognosi che la diagnosi, affinche', nell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 181 del codice, venga verificata la persistenza dell'idoneita' psico-fisica ad attivita' istituzionali connesse alla detenzione o all'uso delle armi, ovvero comunque connotate da rischio o controindicazioni all'impiego. Con decreto del Ministro della difesa, ovvero del Ministro dell'economia e delle finanze per il personale del Corpo della Guardia di finanza, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalita' che assicurano l'adozione del sistema del doppio certificato, in modo che quello recante la diagnosi sia destinato unicamente agli organi sanitari militari competenti e non confluisca nel fascicolo personale del militare, restando salva e impregiudicata la facolta' dell'Amministrazione di effettuare, tramite la sanita' militare, ovvero del Corpo della Guardia di finanza per il proprio personale, le visite di controllo per l'idoneita' psico-fisica previste dalle norme in vigore. Le modalita' per l'eventuale trasmissione telematica dei certificati medici agli organi della Sanita' militare sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 3. Il comandante di corpo o del distaccamento ha il dovere di informare tempestivamente i familiari del militare che versa in gravi condizioni di salute, specificando il luogo in cui si trova ricoverato. 4. - 5. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 1, lettera a), numero 12), dell'art. 751 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 751 (Comportamenti che possono essere puniti con la consegna di rigore). - 1. Possono essere puniti con la consegna di rigore: a) i seguenti specifici comportamenti: 1) -11) (Omissis); 12) svolgimento di attivita' sindacale da parte di militari in servizio di leva o temporaneamente richiamati in servizio, nelle circostanze in cui e' prevista l'integrale applicazione della normativa disciplinare (articolo 2042 del codice); 13) - 55) (Omissis); b) (Omissis). 2. - 4. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 2, lettera i), dell'art. 761 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 761 (Responsabilita' e compiti specifici dei sottufficiali). - 1. (Omissis). 2. I sottufficiali secondo le attribuzioni e le responsabilita' previste per i vari ruoli dalle norme vigenti in materia: a) - h) (Omissis); i) hanno autorita' funzionale sui sottufficiali meno anziani, sui marinai per tutti i compiti inerenti al proprio incarico e hanno l'autorita' conferita con normativa disciplinare su tutti i militari di grado inferiore per quanto riguarda i doveri e gli obblighi di carattere generale. 3. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 767 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 767 (Funzionamento del Consiglio). - 1. - 2. (Omissis). 3. Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la presenza di almeno tre componenti del Consiglio, compreso il presidente. 4. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 2, lettera b), dell'art. 785 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 785 (Ambito di applicazione). - 1. (Omissis). 2. Le distinzioni onorifiche di guerra alle quali sono applicabili le disposizioni della presente sezione sono: a) il distintivo d'onore per i mutilati e feriti di guerra; b) la croce al merito di guerra.». - Si riporta il testo del comma 1, lettera a), dell'art. 796 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 796 (Segnalazione dei casi di applicazione di misura di prevenzione). - 1. Agli effetti dell'applicazione dei provvedimenti, aventi per oggetto la sospensione della facolta' di fregiarsi delle medaglie e della croce al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, o della cessazione della loro efficacia nei riguardi di coloro che sono sottoposti a misura di prevenzione definitiva, l'autorita' giudiziaria comunica ai ministri competenti: a) copia della relativa sentenza; b) le eventuali decisioni che revocano o fanno comunque cessare prima del termine normale, o sospendere, gli effetti dei provvedimenti stessi.». - Si riporta il testo della rubrica dell'art. 837 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 837 (Concessione ripetuta). - 1. - 4. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 842 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 842 (Concessione e norma di rinvio). - 1. La Medaglia militare al merito di lungo comando e' concessa dal Ministero della difesa, che rilascia il relativo brevetto di autorizzazione a fregiarsene. Con decreto del Ministro della difesa sono adottate le istruzioni per la concessione. Alla medesima Medaglia si applicano anche le disposizioni di cui alla sezione III del presente capo .». - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 844 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 844 (Presupposti). - 1. (Omissis). 2. Essa e', inoltre, conferita agli iscritti nelle matricole della gente di mare che hanno compiuto su navi mercantili nazionali: 20 anni di navigazione, per la medaglia di 1° grado; 15 anni per la medaglia di 2° grado; 10 anni per la medaglia di 3° grado. 3. - 4. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 846 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 846 (Provvedimento di conferimento). - 1. La medaglia d'onore per lunga navigazione e' concessa dal Ministero della difesa, per i militari dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Arma dei carabinieri, ovvero dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli iscritti nelle matricole della gente di mare, nonche' dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza per il relativo personale. 2. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 850 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 850 (Presupposti). - 1. La medaglia di lunga navigazione aerea e' conferita ai militari di qualunque grado, in servizio o in congedo, muniti di brevetto militare aeronautico di cui al comma 4, che hanno compiuto globalmente, anche in piu' riprese: a) 20 anni di servizio aeronavigante per la medaglia di 1° grado; b) 15 anni per la medaglia di 2° grado; c) 10 anni per la medaglia di 3° grado. 2. - 4. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 861-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010: «Art. 861-bis (Distintivo d'onore dei Volontari della liberta'). - 1. Il distintivo d'onore dei Volontari della liberta' per i militari di cui all'articolo 1464, comma 1, lettera m), del codice, e' concesso in conformita' al modello e ai criteri stabiliti dal decreto luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 350.». - Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 862 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 862 (Distintivo d'onore per mutilati in servizio). - 1. - 3. (Omissis). 4. Per fregiarsi di tale distintivo occorre una speciale autorizzazione, la quale deve risultare da un certificato rilasciato al mutilato dal Ministero della difesa, ovvero dal Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza per il relativo personale. 5. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 932 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 932 (Termini per la comunicazione dei pareri richiesti da parte degli organi di rappresentanza). - 1. Gli organi di rappresentanza, richiesti di esprimere parere ai sensi dell'articolo 1478 del codice, devono comunicarlo all'autorita' richiedente entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine l'autorita' provvede senza attendere il parere.». - Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 953 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 953 (Nomina degli orchestrali e dell'archivista). - 1. Gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso a orchestrale sono nominati primi marescialli o corrispondenti, marescialli capi o marescialli ordinari del ruolo dei musicisti della rispettiva Forza armata, se devono essere inseriti rispettivamente nella organizzazione strumentale delle prime, delle seconde o delle terze parti della banda, come previsto dall' articolo 1515 del codice. 2. L'aspirante dichiarato vincitore del concorso ad archivista e' nominato maresciallo ordinario del ruolo dei musicisti della rispettiva Forza armata e inserito nell'organizzazione strumentale della terza parte B della banda. 3. - 6. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 3, lettera b), dell'art. 954 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 954 (Formazione). - 1. - 2. (Omissis). 3. Il personale della banda puo' essere reimpiegato in altro incarico d'istituto ai sensi dell' articolo 955, commi 1, 2 e 4, previa frequenza: a) di un corso di aggiornamento analogo al corso applicativo previsto per gli ufficiali dei rispettivi ruoli speciali, per il Maestro direttore e il Maestro vice direttore; b) di un corso di aggiornamento di durata non inferiore a sei mesi analogo a quello previsto per i marescialli reclutati tramite i rispettivi concorsi interni, per gli orchestrali e l'archivista. 4. (Omissis).». - Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 959 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 959 (Bandi di concorso). - 1. I concorsi di cui agli articoli 957 e 958, sono indetti: a) con provvedimenti adottati dal Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per il reclutamento nei gruppi sportivi dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare; b) con provvedimento adottato dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per il reclutamento nel gruppo sportivo dell'Arma dei carabinieri. 2. Nei bandi di concorso sono indicati: a) - c) (Omissis); d) la durata e le modalita' di svolgimento dei rispettivi corsi di cui agli articoli 957, comma 4, e 958, comma 5; e) - f) (Omissis). 3. - 5. (Omissis).».

Art. 5

Disposizioni in materia di docenti civili

Note all'art. 5: - Si riporta il testo dei commi 1 e 4 dell'art. 968 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 968 (Criteri per la scelta del personale civile insegnante). - 1. Gli incarichi di insegnamento per le materie non militari presso gli istituti, le scuole e gli enti delle Forze armate sono conferiti dal comandante dell'istituto, della scuola o dell'ente interessato in esito alla procedura di cui al comma 3, secondo il seguente ordine di preferenza: a) - g) (Omissis). 2. - 3. (Omissis). 4. Ottenuto tale benestare, il citato comandante autorizza la stipula della convenzione, ai sensi dell'articolo 565. 5. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 974 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: « Art. 974 (Norma finale). - 1. - 2. (Omissis). 3. Con decreti del Ministero della difesa sono approvate, di volta in volta, per i singoli corsi, le convenzioni a procedura negoziata stipulate con il personale insegnante.».

Art. 6

Disposizioni in materia di procedimenti amministrativi e trattamento dei dati personali

1.All'articolo 1059 del decreto del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, dopo il comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente: «6-bis. I dati relativi alla diagnosi apposta sul certificato medico del personale militare possono essere utilizzati dal competente organo della sanita' militare per le finalita' dirette ad accertare la persistenza dell'idoneita' psico-fisica ad attivita' istituzionali connesse alla detenzione o all'uso delle armi, ovvero comunque connotate da rischio o controindicazioni all'impiego e, in caso di accertata inidoneita', comunicati alle Commissioni mediche per l'adozione dei provvedimenti conseguenti. Vengono comunicati al superiore diretto, invece, solo i dati riguardanti l'inidoneita' privi di elementi riguardanti la diagnosi. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al Corpo della Guardia di finanza.».

Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 1059 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: « Art. 1059 (Assenze per motivi di salute e di famiglia). - 1. - 6. (Omissis). 6-bis. I dati relativi alla diagnosi apposta sul certificato medico del personale militare possono essere utilizzati dal competente organo della sanita' militare per le finalita' dirette ad accertare la persistenza dell'idoneita' psico-fisica ad attivita' istituzionali connesse alla detenzione o all'uso delle armi, ovvero comunque connotate da rischio o controindicazioni all'impiego e, in caso di accertata inidoneita', comunicati al superiore diretto e alle Commissioni mediche per l'adozione dei provvedimenti conseguenti. Vengono comunicati al superiore diretto, invece, solo i dati riguardanti l'inidoneita' privi degli elementi riguardanti la diagnosi. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al Corpo della Guardia di finanza.».

Art. 7

Disposizioni in materia di trattamento previdenziale e per le invalidita' di servizio

Note all'art. 7: - Si riporta il testo del capo II del titolo I del libro settimo del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Capo II - Soggetti che hanno contratto infermita' o patologie tumorali per particolari condizioni ambientali od operative». - Si riporta il testo dell'art. 1078 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1078 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente capo, si intendono: a) per missioni di qualunque natura, le attivita' istituzionali di servizio proprie delle Forze armate e di polizia, quali che ne siano gli scopi, svolte entro e fuori del territorio nazionale, autorizzate dall'autorita' gerarchicamente o funzionalmente sopra ordinata al dipendente; b) per teatro operativo all'estero, l'area al di fuori del territorio nazionale ove, a seguito di eventi conflittuali, e' stato o e' ancora presente personale delle Forze armate e di polizia italiane nel quadro delle missioni internazionali e di aiuto umanitario; c) per nanoparticelle di metalli pesanti, un particolato ultrafine formato da aggregati atomici o molecolari con un diametro compreso - indicativamente - fra 2 e 200 nm., contenente elementi chimici metallici con alta massa atomica ed elevata densita' (indicativamente > 4000 Kg/m³), quali il mercurio (Hg), il cadmio (Cd), l'arsenico (As), il cromo (Cr), il tallio (Tl), il piombo (Pb), il rame (Cu) e lo zinco (Zn), e anche i metalli di transizione quali i lantanoidi e gli attinoidi (tra questi uranio e plutonio); d) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie o fatti di servizio che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il personale militare e civile a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto; e) per medesime condizioni ambientali, le condizioni comunque implicanti l'esistenza o anche il sopravvenire di circostanze straordinarie che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il cittadino a un rischio generico aggravato.». - Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 1079 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1079 (Principi generali e ambito di applicazione). - 1. Ai soggetti di cui all'articolo 603 del codice e' corrisposta l'elargizione di cui agli articoli 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, 1 e 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407 e 5, commi 1, 2 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206, quando le condizioni di cui all'articolo 1078, comma 1, lettere d) ed e), ivi comprese l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di nano particelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico, hanno costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle infermita' o patologie tumorali permanentemente invalidanti o da cui e' conseguito il decesso. 2. I soggetti di cui al comma 1 sono: a) il personale militare e civile italiano impiegato nelle missioni di qualunque natura; b) il personale militare e civile italiano impiegato nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti; c) il personale militare e civile italiano impiegato nei teatri operativi all'estero e nelle aree di cui alle lettere a) e b); d) i cittadini italiani operanti nei settori della cooperazione ovvero impiegati da organizzazioni non governative nell'ambito di programmi aventi luogo nei teatri operativi all'estero e nelle aree di cui alle lettere a) e b); e) i cittadini italiani residenti nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale presso le quali e' conservato munizionamento pesante o esplosivo e alle aree di cui alla lettera b). Per zone adiacenti si intendono quelle rientranti nella fascia di territorio della larghezza di 1,5 chilometri circostante il perimetro delle basi militari o delle aree di cui alla lettera b); f) il coniuge, il convivente e i figli superstiti dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), i genitori ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, in caso di decesso a seguito delle patologie di cui all' articolo 603 del codice. 3. (Omissis).». - Si riporta il testo della rubrica e del comma 5 dell'art. 1080 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1080 (Avvio dei procedimenti). - 1. - 4. (Omissis). 5. La Direzione generale procede all'istruttoria e alla definizione delle singole posizioni dei beneficiari, tenendo conto anche dell'ordine cronologico degli eventi piu' remoti nel tempo che hanno costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle infermita' o patologie tumorali.. In base ai predetti criteri e secondo le modalita' di cui agli articoli 1081 e 1084, e' predisposta una graduatoria unica dei beneficiari periodicamente aggiornata, in relazione alla definizione delle ulteriori posizioni. 5-bis. In relazione alle modifiche apportate agli articoli 603 e 1907 del codice dall'articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9, si considerano valide tutte le domande presentate entro il 31 dicembre 2010 e restano validi tutti gli atti gia' adottati. La Direzione generale, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente comma, provvede d'ufficio a chiedere il riesame delle domande sulle quali il Comitato di verifica, di cui all'articolo 1081, comma 3, si e' espresso negativamente.». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1081 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1081 (Accertamenti sanitari). - 1. L'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermita' o patologie tumorali, ai sensi dell'articolo 1079, comma 1, e' effettuato secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461. 2. - 6. (Omissis).». - Si riporta il testo dei commi 1 e 3 dell'art. 1083 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1083 (Riconoscimento della dipendenza da causa di servizio). - 1. L'accertamento della dipendenza da causa di servizio per i fattori e le circostanze indicate all'articolo 1079, comma 1, delle infermita' o patologie tumorali permanentemente invalidanti, o da cui consegua il decesso nei casi previsti dall'articolo 603 del codice, e' espresso dagli organi di cui all'articolo 1081, secondo i criteri di cui all'articolo 1082. 2. (Omissis). 3. Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall' articolo 603 del codice, la Direzione generale adotta il provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio sulle domande presentate dai dipendenti del Ministero della difesa. Per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, la Direzione generale provvede alla trasmissione degli atti alle Amministrazioni competenti ai fini dell'adozione del provvedimento. Per i soggetti non dipendenti pubblici la Direzione generale, in conformita' al giudizio espresso dalle Commissioni mediche ospedaliere nonche' al parere del Comitato di verifica di cui all'articolo 1081, adotta il provvedimento di attribuzione del beneficio e ne cura la liquidazione.».

Art. 8

Disposizioni di coordinamento e transitorie

Note all'art. 8: - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1116 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1116 (Assistenza morale, benessere e protezione sociale per il personale del Corpo della Guardia di finanza). - 1. Al personale del Corpo della Guardia di finanza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 464, commi 4 e 5. Al medesimo Corpo continuano ad applicarsi le previsioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 agosto 1998, n. 325, e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 61 del 13 marzo 2002; trovano altresi' applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal libro primo, titolo IV, capo I del presente regolamento. 2. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 1120 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1120 (Elenco dei porti militari). - 1. Ai sensi dell'articolo 2193 del codice e nelle more della pubblicazione del decreto ministeriale ivi previsto, si intendono destinate alla difesa militare le aree portuali gia' in consegna al Ministero della difesa alla data di entrata in vigore del codice, incluse nell'ambito dei seguenti porti: a) - q) (Omissis); r) Augusta (r.d. n. 5629 del 1888); s) La Maddalena (r.d. n. 5629 del 1988); t) Santo Stefano (r.d. 5629 del 1888); u) Cagliari (art. 159). - Si riporta il testo dei commi 1 e 3 dell'art. 1124 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 1124 (Ambito di applicazione delle norme sul servizio matricolare). - 1. Le norme sul servizio matricolare delle Forze armate di cui al regolamento si applicano dall'adozione del decreto del Ministro della difesa di cui all' articolo 687, comma 3. 2. (Omissis). 3. Al personale in congedo a qualsiasi titolo fino al 31 dicembre dell'anno in cui e' stato adottato il decreto del Ministro della difesa di cui al comma 1, continuano ad applicarsi, rispettivamente, le disposizioni: a) del regolamento per le matricole del regio esercito, approvato con decreto del Ministro per la guerra 25 luglio 1941; b) del regolamento per i documenti matricolari e caratteristici del personale militare della Marina militare, approvato con regio decreto 24 agosto 1941, n. 1236; c) del regolamento per la tenuta della matricola dei militari dell'Aeronautica militare, approvato con decreto del Ministro in data 15 ottobre 1938. 4. - 5. (Omissis).».

Art. 9

Modifiche del regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1991, n. 39, e del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461

3.All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 dopo le parole: «codice dell'ordinamento militare», sono inserite, in fine, le seguenti: «, emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, d'ora in avanti denominato 'codice dell'ordinamento militare'».

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