DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 2012, n. 64

Type DPR
Publication 2012-02-28
Ultimo aggiornamento 2012-05-22
State In force
Source Normattiva
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Note all'art. 35: Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 14 dicembre 1983 concernente il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco): «Art. 13 (Libretto sanitario). - A decorrere dal 1° gennaio 1984, per ciascun dipendente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' istituito il libretto nominativo sanitario di cui agli allegati A e B del presente decreto nel quale saranno riportati i risultati da controlli periodici disposti dall'amministrazione ed effettuati tramite le strutture sanitarie pubbliche, finalizzati all'accertamento delle condizioni di salute del soggetto, in relazione al servizio ed alle mansioni di applicazione, nonche' ai riconoscimenti previsti dalla vigente legislazione per le malattie contratte per causa di servizio.». Si riporta il testo dell'articolo 12 della legge 5 dicembre 1988, n. 521 (Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco): «Art. 12 (Accertamento della permanenza del requisito dell'idoneita' psico-fisica). - 1. L'accertamento del possesso del requisito dell'incondizionata idoneita' psico-fisica e' presupposto per la riassunzione del servizio nei confronti del personale dei ruoli tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, per qualsiasi motivo, sia rimasto assente per periodi superiori a tre mesi continuativi. 2. L'idoneita' psico-fisica per il mutamento di mansioni del personale divenuto inabile ai servizi d'istituto, oltre che dalle commissioni medico-ospedaliere presso gli ospedali militari, puo' essere accertata da un'apposita commissione medica presieduta dal direttore del servizio sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e composta da almeno due medici. 3. L'assenza ingiustificata alla visita medica, tendente all'accertamento del requisito dell'incondizionata idoneita' psico-fisica per la riassunzione del servizio, ovvero della permanente inabilita' psico-fisica al servizio, comporta la decadenza dall'impiego. 4. Nel senso che precede e' interpretata, nei confronti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la lettera c) del primo comma dell'articolo 127 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro): «Art. 20 (Obblighi dei lavoratori). - 1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 2. I lavoratori devono in particolare: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonche' i dispositivi di sicurezza; d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonche' qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilita' e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente. 3. I lavoratori di aziende che svolgono attivita' in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita' nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.».

Art. 36

Misure di profilassi

1.Il personale si sottopone, salvo documentate controindicazioni mediche, alle misure di profilassi generali o specifiche ed agli accertamenti sanitari che l'Amministrazione stessa ritenga di disporre, esclusivamente, per motivi di servizio e in relazione al possibile insorgere di fenomeni di tipo infettivo o epidemico, comunque connesse alle esigenze di servizio.

Art. 37

Attivita' assistenziali

1.L'Amministrazione favorisce le attivita' assistenziali dirette al personale del Corpo nazionale svolte dall'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Titolo VI ATTIVITA' SPORTIVA

Art. 38

Principi generali

2.Con appositi decreti del Ministro dell'interno sono approvati gli statuti dei Gruppi sportivi e delle rappresentative nazionali e regionali del Corpo nazionale.

3.Ai fini della promozione e dello sviluppo delle attivita' sportive, il Dipartimento stipula apposite convenzioni con il CONI e con singole federazioni sportive nazionali.

4.Per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente titolo, l'Amministrazione continua a mettere a disposizione, compatibilmente con le esigenze di servizio, impianti, mezzi ed attrezzature.

Note all'art. 38: Si riportano gli articoli 145 e 147 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005: «Art. 145 (Accesso ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. L'assunzione del personale da destinare in qualita' di atleta ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene, nel limite delle vacanze organiche del ruolo dei vigili del fuoco e nell'ambito di un contingente complessivo non superiore a centoventi unita', mediante pubblico concorso per titoli sportivi e culturali, riservato ai cittadini italiani che, oltre a possedere i requisiti di eta' e di idoneita' fisica, psichica e attitudinale previsti dal regolamento di cui al comma 2, siano riconosciuti atleti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali e detengano almeno uno dei titoli sportivi ammessi a valutazione ai sensi del regolamento medesimo. 2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti: a) i requisiti di eta' e di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualita' di atleta, anche in deroga a quelli previsti dai regolamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c); b) le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, ivi comprese le modalita' di accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali dei candidati e quelle di esclusione dal concorso per difetto dei requisiti o per mancata presentazione agli accertamenti psico-fisici e attitudinali; in tale ambito e' previsto anche che, nei singoli bandi, i posti disponibili possano essere ripartiti tra le varie discipline praticate dai gruppi sportivi ovvero tra le specialita' esistenti nell'ambito delle discipline stesse; c) la composizione delle commissioni esaminatrici; d) le categorie di titoli da ammettere a valutazione e il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse; e) i criteri per la formazione della graduatoria unica di merito ovvero delle graduatorie di disciplina o specialita'. 3. I vincitori del concorso sono nominati allievi vigili del fuoco e ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione.» «Art. 147 (Assegnazione ai gruppi sportivi di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Per particolari esigenze sportive, con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e previo consenso dell'interessato, puo' essere assegnato ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in qualita' di atleta o tecnico, il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso dei titoli sportivi individuati con il regolamento di cui all'articolo 145, comma 2. 2. Per il periodo dell'assegnazione di cui al comma 1, e' reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nell'ambito del contingente complessivo di cui all'articolo 145, comma 1. 3. Al verificarsi delle cause di inidoneita' di cui all'articolo 146, comma 2, il personale di cui al comma 1 e' reintegrato nelle funzioni proprie della qualifica di appartenenza.».

Art. 39

Personale

1.L'Amministrazione, salvo particolari esigenze di servizio, consente che il personale del Corpo nazionale partecipi alle preparazioni individuali o collettive organizzate dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali o dalle Forze armate e di Polizia, in vista della partecipazione a rappresentative nazionali ufficiali.

2.Gli atleti in forza al Gruppo sportivo nazionale dei vigili del fuoco che perdono l'idoneita' all'attivita' sportiva di alto livello, in possesso dei requisiti culturali previsti, possono, ai sensi del comma 1 dell'articolo 146 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, essere destinati alla conduzione tecnica delle attivita' sportive.

Note all'art. 39: Si riporta l'articolo 146, comma 1, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005: «Art. 146 (Impiego in altre attivita' istituzionali del ruolo di appartenenza e trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneita'). - 1. Gli atleti che perdono l'idoneita' alle attivita' nei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per una delle cause previste dal comma 2 sono destinati, con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ad altri compiti di istituto e impiegati in una delle altre attivita' istituzionali previste per il ruolo di appartenenza, previo accertamento del possesso dei relativi requisiti di idoneita' al servizio e frequenza di un corso di aggiornamento professionale della durata non inferiore a tre mesi.».

Titolo VII ASSEGNAZIONE E MOBILITA' DEL PERSONALE

Art. 40

Assegnazioni alle sedi di servizio

1.Il personale non dirigente, a seguito di prima assegnazione, di trasferimento o di assegnazione temporanea alle sedi di servizio, e' destinato agli uffici, ai distaccamenti o ai reparti in cui si articolano le singole sedi, dal dirigente responsabile, in funzione delle specifiche esigenze di servizio e nel rispetto degli accordi negoziali.

2.Il personale assume servizio nella struttura di destinazione osservando le disposizioni del presente regolamento, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2008, che recepisce l'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Note all'art. 40: Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 217 del 2005, si veda nella nota al titolo. Il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 2008, n. 168, S.O.), contiene il recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 41

Incarichi e trasferimenti

1.Gli incarichi e le sedi di servizio del personale dirigente sono conferiti secondo le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dei relativi criteri attuativi.

2.Fermo restando la vigente disciplina in tema di trasferimenti, i trasferimenti a domanda del personale non dirigente verso le direzioni regionali ed interregionali, i comandi provinciali e gli uffici centrali, sono disposti dal Dipartimento, sulla base dei criteri di mobilita' volontaria individuati in sede di contrattazione collettiva nazionale.

3.L'Amministrazione predispone programmazioni periodiche della mobilita' volontaria in ragione dei ruoli e delle qualifiche, al fine di garantire l'equilibrata distribuzione del personale nelle sedi dirigenziali di servizio, nonche' la piena e costante operativita' dei nuclei specialistici.

4.I trasferimenti del personale specialista sono disposti in conformita' con quanto previsto dall'articolo 50.

5.Fermo restando quanto specificatamente disposto dall'articolo 3 della legge 27 marzo 2001, n. 97, il personale puo' essere trasferito ad altra sede di servizio, o ad altro incarico in caso di dirigenti, con provvedimento del Capo del Dipartimento, quando sussistano motivi di grave nocumento al prestigio dell'Amministrazione in caso di permanenza del personale stesso nella sede di appartenenza.

6.I trasferimenti di cui al comma 5, sono disposti previo espletamento delle procedure previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e tenendo conto delle condizioni personali e familiari e di eventuali necessita' di studio del dipendente interessato e dei propri figli.

7.I trasferimenti di cui al comma 5 che riguardino il personale non dirigente possono essere disposti anche in soprannumero nella sede di destinazione.

Note all'art. 41: Per i riferimenti al decreto legislativo n. 217 del 2005, si veda nella nota al titolo. Si riporta l'articolo 3 della legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche): «Art. 3 (Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio). - 1. Salva l'applicazione della sospensione dal servizio in conformita' a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica e' disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma , 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. L'amministrazione di appartenenza, in relazione alla propria organizzazione, puo' procedere al trasferimento di sede, o alla attribuzione di un incarico differente da quello gia' svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunita' circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione del discredito che l'amministrazione stessa puo' ricevere da tale permanenza. 2. Qualora, in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi, non sia possibile attuare il trasferimento di ufficio, il dipendente e' posto in posizione di aspettativa o di disponibilita', con diritto al trattamento economico in godimento salvo che per gli emolumenti strettamente connessi alle presenze in servizio, in base alle disposizioni dell'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza. 3. Salvo che il dipendente chieda di rimanere presso il nuovo ufficio o di continuare ad esercitare le nuove funzioni, i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 perdono efficacia se per il fatto e' pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorsi cinque anni dalla loro adozione, sempre che non sia intervenuta sentenza di condanna definitiva. In caso di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva, l'amministrazione, sentito l'interessato, adotta i provvedimenti consequenziali nei dieci giorni successivi alla comunicazione della sentenza, anche a cura dell'interessato. 4. Nei casi previsti nel comma 3, in presenza di obiettive e motivate ragioni per le quali la riassegnazione all'ufficio originariamente coperto sia di pregiudizio alla funzionalita' di quest'ultimo, l'amministrazione di appartenenza puo' non dare corso al rientro.». La legge 7 agosto 1990, n. 241 reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

Art. 42

Assegnazioni temporanee per esigenze di servizio

1.Per esigenze di servizio, l'Amministrazione puo' disporre assegnazioni temporanee del personale non dirigente alle sedi di servizio, nonche' ai nuclei specialistici, per un periodo non superiore a sessanta giorni, rinnovabili qualora le esigenze di servizio, opportunamente motivate, assumano carattere di straordinaria rilevanza.

2.Le assegnazioni temporanee sono disposte dal Dipartimento o, previa formale comunicazione al Dipartimento stesso, dai direttori regionali ed interregionali; in quest'ultimo caso, le assegnazioni sono disposte limitatamente ai comandi provinciali ed ai nuclei specialistici di pertinenza territoriale e relativamente al personale in servizio nelle strutture periferiche del Corpo nazionale presenti nel territorio regionale e interregionale.

3.Delle esigenze di servizio viene data comunicazione al personale che viene individuato per l'assegnazione temporanea sulla base della disponibilita' e delle graduatorie.

4.Qualora ne ricorrano le condizioni generali, le assegnazioni temporanee di cui al presente articolo danno luogo alla corresponsione del trattamento economico previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

5.I criteri e i limiti per le assegnazioni temporanee di cui al presente articolo sono definiti previo accordo negoziale nazionale decentrato.

Art. 43

Assegnazioni temporanee a domanda

1.Il Dipartimento puo' disporre assegnazioni temporanee del personale non dirigente alle sedi di servizio, a domanda del personale stesso, secondo la disciplina ed i criteri individuati in sede di contrattazione collettiva nazionale.

Art. 44

Mobilita' interna alle sedi di servizio

2.I criteri per la mobilita' interna agli uffici centrali di livello dirigenziale generale, ubicati in sedi diverse, sono individuati in sede di contrattazione decentrata a livello centrale; i criteri per la mobilita' del personale nell'ambito delle rispettive articolazioni territoriali delle direzioni regionali ed interregionali e dei comandi provinciali sono individuati in sede di contrattazione decentrata a livello periferico, sulla base dell'organizzazione e della disciplina degli uffici.

Titolo VIII SPECIALITA' E ABILITAZIONI Capo I Specialita'

Art. 45

Attivita' specialistiche

2.Al personale di cui al comma 1, in possesso di brevetto o certificazione rilasciata dal Dipartimento a seguito del superamento di corso di formazione specialistica, e' rilasciato il libretto individuale di specialita'.

3.L'esercizio delle funzioni specialistiche determina il riconoscimento di specifiche indennita' sulla base di quanto previsto dalle norme legislative e contrattuali.

4.Il personale specialista e' assegnato dal Dipartimento, per il tramite del competente comando provinciale, ai nuclei specialistici relativi alla specialita' posseduta.

Note all'art. 45: Si riporta l'articolo 159, comma 1, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005: «Art. 159 (Disposizioni transitorie e di inquadramento del personale appartenente ai profili professionali del settore aeronavigante). - 1. In attesa del riordino complessivo dell'ordinamento del personale che espleta peculiari attivita', per il cui esercizio e' richiesto il possesso di specifiche professionalita' e specializzazioni, da attuare in sede di emanazione dei decreti legislativi integrativi previsti dall'articolo 2, comma 3, della legge 30 settembre 2004, n. 252, il personale appartenente ai profili professionali del settore aeronavigante e' inquadrato come segue: a) il personale appartenente ai profili professionali di specialista brevettato e di pilota di elicottero brevettato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di capo squadra; b) il personale appartenente ai profili professionali di tecnico di elicottero e di pilota di elicottero, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di capo reparto; c) il personale appartenente ai profili professionali di specialista di elicottero professionale e di pilota di elicottero professionale, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore antincendi; d) il personale appartenente al profilo professionale di elicotterista esperto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore antincendi capo; e) il personale appartenente al profilo professionale di elicotterista controllore capo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di sostituto direttore antincendi capo, con l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui all'articolo 31 e l'assunzione della denominazione aggiuntiva di «esperto»; f) il personale appartenente al profilo professionale di coordinatore aeronavigante, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di direttore-vicedirigente.».

Art. 46

Organizzazione delle specialita'

1.L'istituzione di nuclei specialistici, nell'ambito dei comandi provinciali, la relativa dotazione organica e la distribuzione territoriale del relativo personale, ferme restando le funzioni di coordinamento affidate ai direttori regionali ed interregionali, sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

2.I requisiti di accesso alle specialita' sono disciplinati con decreto del Ministro dell'interno; le modalita' e le procedure di impiego, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale, la durata ed il mantenimento dei brevetti, sono disciplinati con decreto del Capo del Dipartimento.

Note all'art. 46: Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 139 del 2006: «Art. 2 (Organizzazione centrale e periferica del Corpo nazionale). - (Omissis). 3. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate l'organizzazione e la disciplina degli uffici di livello dirigenziale generale di cui al comma 2, lettera a). Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare sono istituiti gli uffici di livello dirigenziale non generale con l'indicazione dei relativi compiti e gli uffici di cui al comma 2, lettera c) e lettera d).

Art. 47

Impiego degli specialisti

1.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 46, comma 2, il personale specialista viene impiegato nelle attivita' dei nuclei specialistici.

2.L'eventuale impiego in altre attivita' puo' essere disposto in base alle direttive del Dipartimento.

3.Fermi restando i livelli di coordinamento e di sovraordinazione gerarchica e funzionale previsti nell'ambito degli interventi di soccorso tecnico urgente, il personale specialista intervenuto effettua le valutazioni di competenza in relazione alle manovre ed alle operazioni da effettuare di cui e' direttamente responsabile.

Art. 48

Libretto individuale di specialita'

1.Il Dipartimento, per ciascuna delle specialita' del Corpo nazionale, cura il rilascio e l'aggiornamento dei libretti individuali di specialita', nonche' la gestione dei dati in essi contenuti.

2.I libretti individuali di specialita' contengono, oltre ai dati anagrafici e di servizio del personale, tutte le informazioni relative all'aggiornamento professionale, agli accertamenti psicofisici ed attitudinali ed alla validita' dei brevetti posseduti.

Art. 49

Sospensione, revoca e rinuncia alla specialita'

1.L'inidoneita' temporanea del personale specialista comporta la sospensione dall'esercizio della specialita' fino all'accertamento della piena ed incondizionata idoneita' psicofisica ed attitudinale.

2.Il Dipartimento, nel caso venga accertata in via definitiva l'inidoneita' psicofisica o attitudinale a svolgere l'attivita' affidata al personale specialista, procede d'ufficio alla revoca del brevetto e al ritiro del libretto individuale di specialita'. Valuta la richiesta del dipendente di permanere nel medesimo ambito specialistico di riferimento.

3.Ferme restando le prioritarie esigenze di servizio, il Dipartimento accoglie le motivate istanze di rinuncia alla specialita', qualora ne ricorrano le condizioni preordinate ad assicurare l'operativita' della specialita', in ragione della specificita' del percorso formativo. In tal caso l'assegnazione alla sede di servizio viene disposta in funzione delle esigenze di servizio e secondo i criteri individuati nel procedimento negoziale.

4.La richiesta di riammissione alla specialita' e' sottoposta alla valutazione del Dipartimento che la puo' accogliere fermo restando l'accertamento del possesso dei requisiti previsti.

Art. 50

Trasferimenti del personale specialista

1.I trasferimenti a domanda del personale specialista avvengono verso sedi ove sono presenti nuclei della specialita' posseduta e sono disposti dal Dipartimento sulla base dei criteri di mobilita' volontaria individuati in sede di contrattazione collettiva nazionale.

Capo II Abilitazioni

Art. 51

Attivita' di specializzazione

1.Il personale del Corpo nazionale, oltre a svolgere tutte le attivita' istituzionali connesse alla qualifica di appartenenza, e' impiegato in interventi che richiedono una particolare specializzazione, sulla base delle direttive dell'Amministrazione ed e' direttamente responsabile delle manovre effettuate in virtu' delle specifiche abilitazioni conseguite.

2.Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le attivita' di specializzazione che, in relazione alle peculiari esigenze operative dell'Amministrazione e per assicurare l'attuazione di interventi, richiedono particolari tecniche e procedure operative, svolte dal Corpo nazionale.

3.La presenza in turno per l'esercizio delle funzioni connesse alla specializzazione posseduta determina il riconoscimento di strumenti incentivanti sulla base delle disposizioni vigenti.

Titolo IX I SERVIZI Capo I Servizi ed attivita' del Corpo nazionale

Art. 52

Servizi ed attivita' del Corpo nazionale

Capo II I servizi di soccorso pubblico Sezione I Disposizioni generali

Art. 53

Esecuzione dei servizi di soccorso pubblico

1.I servizi di soccorso pubblico, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, resi dal Corpo nazionale, come definiti dalle disposizioni vigenti, sono espletati dalle strutture del Corpo nazionale in favore della popolazione, secondo quanto indicato nel presente regolamento e nelle direttive del Dipartimento.

2.Il servizio di soccorso pubblico assume valenza prioritaria rispetto ad ogni altro servizio programmato o in corso di espletamento da parte del personale.

3.I servizi di soccorso pubblico, di cui al presente articolo, sono effettuati in modo gratuito e nessun compenso aggiuntivo e' dovuto da parte dei beneficiari del servizio.

Note all'art. 53: Si riporta il testo dell'articolo 24, del citato decreto legislativo n. 139 del 2006: «Art. 24 (Interventi di soccorso pubblico). - 1. Il Corpo nazionale, al fine di salvaguardare l'incolumita' delle persone e l'integrita' dei beni, assicura gli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalita' tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali, ed al medesimo fine effettua studi ed esami sperimentali e tecnici nello specifico settore. 2. Sono compresi tra gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale: a) l'opera tecnica di soccorso in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante crollo strutturale, di frane, di piene, di alluvioni o di altra pubblica calamita'; b) l'opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti dall'impiego dell'energia nucleare e dall'uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche. 3. Gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale, di cui al comma 2, si limitano ai compiti di carattere strettamente urgente e cessano al venir meno della effettiva necessita'. 4. In caso di eventi di protezione civile, il Corpo nazionale opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e assicura, nell'ambito delle proprie competenze tecniche di cui all'articolo 1, la direzione degli interventi tecnici di primo soccorso nel rispetto dei livelli di coordinamento previsti dalla vigente legislazione. 5. Il Corpo nazionale, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, in materia di difesa civile: a) fronteggia, anche in relazione alla situazione internazionale, mediante presidi sul territorio, i rischi non convenzionali derivanti da eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone o beni, con l'uso di armi nucleari, batteriologiche, chimiche e radiologiche; b) concorre alla preparazione di unita' antincendi per le Forze armate; c) concorre alla predisposizione dei piani nazionali e territoriali di difesa civile; d) provvede all'approntamento dei servizi relativi all'addestramento e all'impiego delle unita' preposte alla protezione della popolazione civile, ivi compresa l'attivita' esercitativa, in caso di eventi bellici; e) partecipa, con propri rappresentanti, agli organi collegiali competenti in materia di difesa civile. 6. Ferme restando le competenze delle regioni, delle province autonome e del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di spegnimento degli incendi boschivi, di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353, le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale assicurano, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, gli interventi tecnici urgenti di propria competenza diretti alla salvaguardia dell'incolumita' delle persone e dell'integrita' dei beni. Sulla base di preventivi accordi di programma, il Corpo nazionale pone, inoltre, a disposizione delle regioni risorse, mezzi e personale per gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi. Gli accordi di programma sono conclusi tra il Corpo nazionale e le regioni che vi abbiano interesse e debbono prevedere, per ciascun territorio, le risorse, i mezzi ed il personale del Corpo nazionale da mettere a disposizione. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni. 7. Il Corpo nazionale dispone di idonee risorse strumentali, di reparti mobili attrezzati in modo specifico per il soccorso di cui al comma 1, della componente aerea, nautica, di sommozzatori e di esperti appartenenti ai Centri telecomunicazioni, nonche' di reti di telecomunicazioni dedicate a copertura nazionale e di una rete per il rilevamento della radioattivita' e di ogni altra risorsa tecnologica ed organizzativa idonea all'assolvimento dei compiti di istituto.».

Art. 54

Impiego del personale nei servizi di soccorso pubblico

1.Tutto il personale operativo di cui al titolo I capo I ed al titolo II del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, partecipa all'attivita' di soccorso in relazione al ruolo ed alla qualifica posseduta, indipendentemente dalla funzione ordinariamente svolta nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'ufficio di appartenenza. Il personale inserito nelle squadre di intervento e nelle sale operative partecipa all'attivita' di soccorso in via ordinaria, il restante personale qualora si renda necessario. In ogni caso l'impiego del personale viene effettuato in relazione alla tipologia di soccorso richiesto e nel rispetto del sistema di coordinamento, direzione e controllo del Corpo nazionale.

2.Il personale operativo appartenente ai ruoli dei direttivi, degli ispettori e dei sostituti direttori esercita le attivita' del servizio di guardia presso i comandi provinciali, le direzioni regionali ed interregionali ed il centro operativo nazionale e partecipa allo svolgimento del servizio di soccorso secondo le prerogative degli uffici di appartenenza. Per ciascuna struttura, sulla base del personale assegnato, dell'organizzazione e delle esigenze di servizio, i dirigenti responsabili individuano le unita' da impiegare e la modalita' di partecipazione al servizio.

3.Qualora, su richiesta di Stati esteri ovvero sulla base di accordi o trattati internazionali, il personale del Corpo nazionale debba essere impiegato nell'effettuazione di servizi di soccorso al di fuori del territorio nazionale, le modalita' e le direttive di impiego sono stabilite dal Dipartimento, sentito il Ministero degli affari esteri.

4.Sulla base di quanto disposto dall'articolo 85, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, durante le attivita' di soccorso in supporto alle strutture operative partecipano, in relazione a specifiche esigenze e su disposizione del dirigente responsabile gli appartenenti ai ruoli del personale che svolgono attivita' tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche, cui vengono fornite idonee dotazioni di vestiario, individuate dall'Amministrazione. In tal caso il personale espleta le attivita' proprie del ruolo e della qualifica di appartenenza, in area esterna allo scenario di intervento, individuata dal responsabile operativo sul posto.

Note all'art. 54: Il Titolo I°, Capo II°, e il titolo II° del citato decreto legislativo n. 217 del 2005 recano rispettivamente "Ruoli dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto, degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi" e "Ordinamento del personale direttivo e dirigente del corpo nazionale dei vigili del fuoco". Si riporta l'articolo 85, comma 2, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005: «Art. 85 (Istituzione dei ruoli). - (Omissis). 2. Il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1 svolge le mansioni proprie della qualifica di appartenenza anche in supporto a strutture operative e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.».

Art. 55

Obblighi del personale libero dal servizio

1.Il personale operativo del Corpo nazionale, ovunque si trovi sul territorio italiano, anche se libero dal servizio, in presenza di situazioni di pericolo che richiedano l'intervento dei vigili del fuoco, si attiva, compatibilmente con il mantenimento della propria sicurezza, per tutelare l'incolumita' delle persone e la salvaguardia dei beni, informando tempestivamente la sala operativa del comando provinciale territorialmente competente e rimanendo a disposizione della stessa fino al cessare delle esigenze. In tal caso egli viene considerato in servizio a tutti gli effetti.

2.Il personale del Corpo nazionale e' tenuto a dichiarare presso la sede in cui opera, i propri recapiti, anche telefonici, che l'Amministrazione puo' utilizzare in caso di urgenza, nel rispetto delle norme vigenti sulla tutela della privacy.

3.Qualora al personale operativo del Corpo nazionale, libero dal servizio, venga richiesto di rientrare in servizio a seguito del verificarsi di gravi situazioni di emergenza, lo stesso, se non impossibilitato, si presenta presso la sede di servizio di appartenenza, relazionandosi con il responsabile del turno. Rimangono fermi gli obblighi del personale permanente in servizio di reperibilita' di rispettare le modalita' di rientro in servizio indicate dall'articolo 30.

4.Qualora il personale libero dal servizio rilevi un reato in materia di prevenzione incendi e' tenuto a segnalarlo all'autorita' giudiziaria per il tramite del comando provinciale competente per territorio per i successivi adempimenti di competenza.

Art. 56

Modalita' generali di espletamento degli interventi di soccorso

1.Gli interventi di soccorso pubblico vengono effettuati dai comandi provinciali. Le direzioni regionali ed interregionali e le strutture centrali del Corpo nazionale partecipano all'attivita' di soccorso e assicurano l'azione di coordinamento generale negli ambiti territoriali di competenza, nonche' il coordinamento nell'impiego dei nuclei specialistici e del personale specializzato.

2.Gli interventi di soccorso pubblico di cui al comma 1, sono riferiti alle situazioni di carattere urgente e a quanto altro necessario a garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia dei beni e cessano al venir meno delle effettive necessita'. Le attivita' di soccorso hanno origine al momento della ricezione della richiesta e si concludono con la redazione e la trasmissione degli atti e dei provvedimenti correlati all'intervento effettuato, da parte del personale preposto.

Art. 57

Gestione dei servizi di soccorso pubblico resi dal Corpo nazionale

Sezione II Attivita' di coordinamento, direzione e controllo

Art. 58

Sistema di coordinamento, direzione e controllo del Corpo nazionale

1.Il Corpo nazionale adotta un sistema di coordinamento, direzione e controllo costituito dai referenti operativi delle proprie strutture i quali, nell'esercizio delle funzioni, assicurano l'unitarieta' del Corpo nazionale nell'espletamento dei servizi di soccorso pubblico, nonche' il coordinamento e la direzione tecnico-operativa degli interventi, anche in relazione a quanto stabilito dall'articolo 24 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e dall'articolo 12 della legge 13 maggio 1961, n. 469, come richiamati dal comma 3 dell'articolo 40 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dal comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

2.Il personale, durante l'espletamento del servizio, e' tenuto alla conoscenza dei referenti operativi del sistema di coordinamento, direzione e controllo della struttura in cui opera.

Note all'art. 58: Si riporta il testo dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570 (Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi): «Art. 24. - Il servizio di esinzione incendi e dei soccorsi tecnici importa l'applicazione delle norme vigenti in materia e l'adozione dei provvedimenti all'uopo necessari ed e' esercitato a giudizio e sotto la responsabilita' del comandante dei reparti di soccorso. I comandanti delle Forze armate e di polizia, eventualmente intervenuti sul luogo del sinistro per mantenere l'ordine pubblico, debbono agire in conformita' delle disposizioni di carattere tecnico impartire dallo stesso comandante.». Si riporta il testo dell'articolo 12 della legge 13 maggio 1961, n. 469 (Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco): «Art. 12. - I comandi provinciali: a) hanno la diretta responsabilita' della organizzazione dei servizi antincendi e dei concorsi tecnici in genere della rispettiva provincia; b) rispondono del funzionamento del Comando provinciale cui sono preposti e della disciplina del dipendente personale; c) adottano i provvedimenti disciplinari loro deferiti dal regolamento di disciplina del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; d) provvedono, in qualita' di funzionari delegati, alla gestione del Comando provinciale in conformita' delle norme stabilite dall'apposito regolamento amministrativo-contabile; e) dispongono le visite ed i controlli ai locali adibiti a depositi ed industrie pericolosi prima della concessione della licenza di esercizio da parte delle autorita' competenti nonche' le visite ed i controlli ai locali adibiti a pubblici spettacoli; f) provvedono al controllo periodico sullo stato di manutenzione delle bocche da incendio e degli impianti aventi, comunque, attinenza con la prevenzione incendi, nonche' al controllo della osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi; g) fanno parte, come membri di diritto delle Commissioni edilizie comunali; h) formulano al Ministero dell'interno proposte per la istituzione di distaccamenti e posti di vigilanza; i) propongono al Ministero dell'interno quali stabilimenti industriali, depositi e simili debbano avere servizi propri di prevenzione e di estinzione degli incendi, ed esercitano la vigilanza ed il controllo su detti servizi al fine di assicurarne l'efficienza ed il normale funzionamento; l) curano la preparazione tecnica delle squadre antincendi delle ditte comunque tenute all'istituzione di un proprio servizio di prevenzione ed estinzione degli incendi.». Si riporta l'articolo 40, comma 3, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005: «Art. 40 (Funzioni del personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti). - (Omissis). 3. I primi dirigenti e i dirigenti superiori, nell'espletamento degli incarichi rispettivamente individuati nella tabella B allegata al presente decreto, adottano i provvedimenti relativi alla organizzazione interna degli uffici cui sono preposti per assicurare la funzionalita' e il massimo grado di efficienza dei servizi; adottano i provvedimenti e le iniziative connessi all'espletamento dei servizi di istituto nell'ambito degli uffici cui sono preposti; dirigono le attivita' di soccorso tecnico urgente, protezione civile e difesa civile, anche in relazione a quanto stabilito dall'articolo 24 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e dall'articolo 12 della legge 13 maggio 1961, n. 469; esercitano compiti di direzione, indirizzo e coordinamento delle minori articolazioni di servizio, anche territoriali, poste alle loro dipendenze. In particolare, i comandanti provinciali rilasciano il certificato di prevenzione incendi.». Per il testo dell'articolo 24, del citato decreto legislativo n. 139 del 2006, si veda nella nota all'articolo 53.

Art. 59

Coordinamento delle strutture operative del Corpo nazionale

1.Ferme restando le funzioni di coordinamento proprie del Capo del Corpo nazionale in attuazione degli indirizzi del Capo del Dipartimento, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e le responsabilita' demandate ai comandanti provinciali in merito alla diretta responsabilita' dell'organizzazione dei servizi di soccorso, secondo quanto previsto dall'articolo 12 della legge 13 maggio 1961, n. 469, il coordinamento operativo degli interventi di rilevanza regionale, interregionale, nazionale o laddove sia necessario l'impiego di risorse e mezzi anche specialistici non assegnati alla struttura operante, e' assicurato dalle strutture facenti capo ai direttori regionali o interregionali e al direttore centrale per l'emergenza ed il soccorso tecnico.

2.In assenza di specifiche unita' di crisi costituite per la gestione di situazioni di emergenza o di eventi calamitosi, l'azione di coordinamento viene assicurata, in via ordinaria, mediante le sale operative centrali e periferiche.

Note all'art. 59: Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 139 del 2006: «Art. 3 (Dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Al vertice del Corpo nazionale e' posto un dirigente generale del Corpo nazionale che assume la qualifica di dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e svolge le funzioni, gia' affidate all'Ispettore generale capo del Corpo, ed in particolare: a) sostituisce il Capo del Dipartimento in caso di assenza o impedimento ed espleta le funzioni vicarie, coordina le direzioni centrali secondo quanto indicato nel decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, con le strutture periferiche del Corpo nazionale ed e' responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile; b) presiede il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi; c) e' componente di diritto della Commissione consultiva centrale controllo armi; d) e' componente di diritto del consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale, nonche' del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno per la trattazione degli affari concernenti il personale del Corpo nazionale; e) esprime parere sulle modalita' di svolgimento dei servizi ispettivi sull'attivita' tecnica.». Per il testo dell'articolo 12 della citata legge n. 469 del 1961, si veda nella nota all'articolo 58.

Art. 60

Attivita' di soccorso pubblico della direzione centrale per l'emergenza ed il soccorso tecnico

1.Fermo restando quanto previsto dal presente regolamento in materia di partecipazione all'attivita' di soccorso pubblico, di coordinamento e di indirizzo da parte delle strutture centrali del Corpo nazionale, la direzione centrale per l'emergenza ed il soccorso tecnico assicura l'attivazione e l'impiego di mezzi e risorse anche specialistiche, appartenenti alle proprie aree o uffici, a supporto delle operazioni di intervento nel rispetto del sistema di coordinamento, direzione e controllo della struttura operante.

2.In caso di crisi o calamita', che superano le capacita' operative territoriali, il coordinamento e l'attivazione delle risorse viene effettuato dalla direzione centrale per l'emergenza ed il soccorso tecnico tramite il centro operativo nazionale, nel rispetto del sistema di coordinamento, direzione e controllo del Corpo nazionale.

Art. 61

Sistema di coordinamento, direzione e controllo delle operazioni di soccorso

1.Il sistema di coordinamento, direzione e controllo delle operazioni di soccorso e' costituito dalle figure preposte alla gestione dell'intervento, a cui sono attribuiti specifici livelli di responsabilita' decisionale.

3.In ogni caso le sale operative provinciali si relazionano in modo diretto con il responsabile delle operazioni di soccorso, di seguito R.O.S., presente sullo scenario di intervento, al fine di consentire l'efficace azione di supporto all'intervento stesso e le comunicazioni con le strutture e gli enti interessati.

4.Qualora sul luogo dell'intervento operino piu' squadre o personale appartenente a ruoli o qualifiche diverse, con compiti di direzione e coordinamento operativo, la responsabilita' delle attivita' e' attribuita al R.O.S., funzione esercitata dal personale indicato al comma 2, lettera c), sulla base dei criteri di sovraordinazione di cui all'articolo 14.

Sezione III Dispositivo di soccorso

Art. 62

Articolazione del dispositivo di soccorso

2.I dispositivi di soccorso sono predisposti, diretti, gestiti ed impiegati sotto la responsabilita' dei dirigenti delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, che nel rispetto dei livelli di responsabilita' richiesta si avvalgono delle figure del sistema di coordinamento direzione e controllo. Oltre alle squadre ed alle componenti operative presenti nel turno, i dispositivi di soccorso possono essere integrati con personale in turno di reperibilita', in accordo con quanto previsto dalle procedure negoziali, da squadre e mezzi predisposti a seguito della stipula di convenzioni o accordi di programma, finalizzati ad assicurare l'incremento dei servizi operativi sul territorio, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

3.Il dispositivo di soccorso, di cui ai commi 1 e 2, puo' essere altresi' integrato, in caso di contingenti necessita', con personale operativo che presta orario di lavoro giornaliero, o in servizio a qualsiasi titolo, ovvero trattenuto o richiamato in servizio, secondo disposizioni del dirigente responsabile.

Art. 63

Servizio di guardia

4.All'unita' di servizio di guardia si associa, secondo le procedure stabilite dal Dipartimento, un servizio di reperibilita'.

Art. 64

Servizio delle sale operative

1.Il servizio nelle sale operative e' svolto da personale del Corpo nazionale appositamente formato sulla gestione delle procedure, che abbia superato uno specifico corso e sia altresi' formato all'uso dei sistemi di trasmissione e telematici.

2.L'accesso alle sale operative e l'utilizzo dei sistemi in dotazione e' riservato agli addetti alla sala stessa e ai responsabili del sistema di coordinamento direzione e controllo del soccorso.

Art. 65

Modalita' di espletamento dei servizi delle sale operative

Art. 66

Composizione e formazione delle squadre

1.Le squadre sono composte da personale permanente e nei distaccamenti volontari da personale volontario. Il numero delle squadre previste sul territorio provinciale viene definito dal comandante provinciale, sulla base delle direttive emanate dal Dipartimento e della tipologia della sede a cui le squadre appartengono.

3.Le squadre composte da personale permanente possono comprendere, in sostituzione di una unita' permanente, un volontario. Tale sostituzione non puo' riguardare il capo partenza e l'autista. Nel caso di distaccamenti misti o temporanei, nei quali possono operare personale permanente e volontario, la composizione puo' variare ma, in ogni caso, non puo' prevedere meno di tre unita' permanenti di cui un capo partenza con qualifica non inferiore a capo squadra ed un autista.

4.A supporto delle squadre di cui al comma 1, sono previste delle squadre attrezzate con mezzi per l'effettuazione di specifiche manovre necessarie all'intervento, quali, a titolo esemplificativo, autoscale, autobotti, autogru', composte da 2 operatori, di cui un autista, e, in caso di necessita', in sostituzione di una unita' permanente, un volontario.

Art. 67

Sostituzioni urgenti del personale operativo in turno

1.Al fine di assicurare la regolare funzionalita' del servizio operativo di soccorso, il dirigente, in caso di assenze impreviste del personale preposto, puo' disporne la sostituzione urgente con altro personale in servizio, anche appartenente ad altro settore, reparto o distaccamento della medesima sede dirigenziale di servizio, purche' del medesimo ruolo dei dipendenti assenti. Il personale interessato viene considerato in servizio operativo fino al rientro alla sede in cui presta ordinariamente servizio.

Art. 68

Attivita' del personale operativo in sede

2.Il personale operativo, all'inizio del turno di servizio, radunato dal capo turno provinciale o dal responsabile di ciascuna sede, prende visione del foglio di servizio di cui all'articolo 24, nonche' assume conoscenza di tutti gli incarichi affidati, delle manovre e delle esercitazioni da effettuare, delle comunicazioni del comando provinciale, delle consegne del turno smontante e di tutto quanto ritenuto utile per l'esecuzione del servizio.

3.All'inizio del turno di servizio il personale controlla i mezzi e verifica la completezza delle dotazioni e l'efficienza delle attrezzature in caricamento, il loro corretto posizionamento nei vari alloggiamenti, segnalando al capo turno ovvero al capo distaccamento eventuali anomalie e, o mancanze, anche al fine del loro immediato ripristino e reintegro. Le operazioni di verifica comprendono le prove di funzionamento degli apparati radio in dotazione.

4.Quando non impegnati in interventi di soccorso tecnico urgente, i componenti delle squadre, compresi quelli della colonna mobile regionale, effettuano i controlli degli automezzi e del relativo caricamento e le piccole manutenzioni ordinarie.

Art. 69

Attivita' delle componenti specialistiche e specializzate

1.Il dispositivo di soccorso comprende, secondo quanto indicato all'articolo 62, le componenti specialistiche, le quali osservano le specifiche disposizioni inerenti le attivita', le modalita' di impiego ed il coordinamento emanate dal Dipartimento.

2.Nel dispositivo di soccorso sono altresi' comprese le componenti specializzate, le quali, fermo restando il loro impiego negli ordinari servizi di istituto, osservano le specifiche disposizioni inerenti le attivita', le modalita' di impiego ed il coordinamento emanate dal Dipartimento.

Art. 70

Servizi antincendio aeroportuali

1.Il personale del Corpo nazionale in servizio presso i distaccamenti aeroportuali e' inserito nel dispositivo di soccorso del comando provinciale da cui dipende ed assicura i servizi di soccorso e lotta antincendio secondo le modalita' definite dal presente regolamento e dalle specifiche disposizioni nazionali ed internazionali ed effettua, sotto la direzione del capo turno, le attivita' previste dall'articolo 69.

Art. 71

Servizi antincendio portuali

1.Il personale del Corpo nazionale in servizio presso i Distaccamenti portuali e' inserito nel dispositivo di soccorso del Comando provinciale da cui dipende ed assicura i servizi di soccorso e lotta antincendio secondo le modalita' definite dal presente regolamento, dalle specifiche disposizioni nazionali ed internazionali e dai piani di emergenza, ed effettua, sotto la direzione di un responsabile in turno, le attivita' previste dall'articolo 69. I servizi di soccorso e lotta antincendio sono effettuati nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo di natanti, imbarcazioni, navi e galleggianti, nonche' in mare con il coordinamento della Capitaneria di Porto.

2.La conduzione e l'impiego delle unita' navali antincendio e' assicurata in funzione della tipologia dei mezzi nautici, da personale specialista con brevetto di motorista, padrone di barca o comandante d'altura, specificamente previsto per la conduzione del mezzo nautico.

3.La squadra di intervento portuale e' composta da personale specialista indicato al comma 2, e integrata da altro personale costituito da un minimo di quattro unita', di cui almeno una con qualifica di capo squadra, opportunamente addestrato.

4.Gli interventi possono anche riguardare zone esterne al sedime portuale, purche' limitrofe. In caso di interventi di non breve durata la squadra portuale impiegata in prima istanza deve essere sostituita, nel piu' breve tempo possibile da altra squadra proveniente dal territorio.

Art. 72

Servizi di colonna mobile regionale

1.Il personale del Corpo nazionale, nella sua qualita' di componente fondamentale del servizio nazionale della protezione civile, partecipa alla gestione di grandi emergenze ovunque esse avvengano sul territorio nazionale o all'estero, in caso di richieste provenienti da altri Paesi o sulla base di accordi o trattati internazionali, per le attivita' di soccorso pubblico, favorendo il ripristino della normalita', secondo le modalita' definite dal Dipartimento, sentito, per le attivita' all'estero, il Ministero degli affari esteri.

2.La partecipazione ai soccorsi, nelle calamita' di cui al comma 1, avviene mediante l'impiego delle colonne mobili regionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La mobilitazione puo' avvenire anche in caso di esercitazione disposta dal direttore regionale o dal Capo del Corpo tramite il Direttore centrale per l'emergenza ed il soccorso tecnico, anche per la partecipazione a manovre di protezione civile, secondo le direttive del Capo del Dipartimento.

4.L'invio delle squadre e dei mezzi e' assicurato nel piu' breve tempo possibile, e, comunque, con tempi e modalita' stabiliti dal Capo del Corpo.

5.In caso di approntamento del campo base dei soccorritori, il personale operativo e di supporto effettua quanto necessario per l'allestimento ed il funzionamento dello stesso, e dei connessi servizi logistici, secondo le disposizioni del responsabile del campo base.

6.Nell'ambito delle attivita' di colonna mobile regionale, i periodi di riposo di tutto il personale ed il soddisfacimento delle esigenze logistiche dello stesso vengono assicurati, di norma, all'interno dei campi base dei soccorritori o presso le sedi del Corpo nazionale disponibili, nel rispetto delle normative contrattuali.

7.In caso di grandi emergenze, il responsabile dei soccorsi puo' organizzare le squadre anche utilizzando partenze costituite secondo le esigenze.

8.Rimane fermo l'obbligo di rispetto di tutte le procedure di servizio e di intervento, anche per quanto attiene alla redazione dei rapporti di intervento, le attivita' di polizia giudiziaria e la collaborazione con altri enti e forze operative.

Art. 73

Servizi di supporto tecnico-logistico al soccorso

2.La partecipazione del personale ai servizi di cui al comma 1 e' disposta dal comandante provinciale o dal dirigente responsabile della struttura nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali.

Art. 74

Gestione degli automezzi, delle attrezzature, delle officine, dei magazzini e dei laboratori

1.Nell'ambito dei servizi di supporto all'attivita' di soccorso, il mantenimento della efficienza e degli automezzi e delle attrezzature di servizio viene assicurata da parte di apposito personale preposto alla attivita' dell'autorimessa, dei magazzini, delle officine e dei laboratori, anche mobili.

Art. 75

Servizi di telecomunicazioni

2.Il personale addetto ai servizi tecnici per le telecomunicazioni nei comandi provinciali esegue lavori di piccola manutenzione sugli impianti ed apparecchiature radio del Comando di appartenenza.

3.Gli addetti ai servizi tecnici rendono edotto il personale sulle caratteristiche e sul corretto utilizzo degli apparati e dei sistemi utilizzati soprattutto quelli di nuova generazione.

Sezione IV Interventi di soccorso

Art. 76

Conduzione ed uso dei mezzi di soccorso

1.I mezzi terrestri del Corpo nazionale devono essere condotti con diligenza da personale appositamente abilitato e munito di patente di guida, idonea alla tipologia del mezzo da condurre, rilasciata dall'Amministrazione.

2.L'autista effettua la verifica dell'efficienza dell'automezzo ed ha la responsabilita' dell'uso e della custodia dello stesso, nonche' la verifica del funzionamento di tutti i dispositivi antincendio e di soccorso connessi: radio, pompa antincendio, dispositivi di segnalazione acustico - luminosa, altoparlanti, ed altri; segnala tempestivamente eventuali anomalie o malfunzionamenti all'ufficio competente. L'uso dei dispositivi supplementari di segnalazione e allarme e' consentito solo per l'espletamento di servizi urgenti d'istituto.

3.Nello svolgimento dei servizi di emergenza, l'autista, durante la guida, e' dedicato unicamente alla conduzione ed al controllo del mezzo e non deve utilizzare alcun apparato di telecomunicazione, quale il telefono e la radio veicolare. Nello svolgimento dei medesimi servizi di emergenza, l'autista e gli altri componenti della squadra sono esentati dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza, secondo specifiche disposizioni emanate dal Dipartimento.

4.Nei trasferimenti di servizio, diversi da quelli indicati al comma 3, l'autista puo' utilizzare gli apparati di telecomunicazione e deve indossare le cinture di sicurezza secondo la normativa vigente.

5.In caso di incidente stradale in cui sia coinvolto il mezzo da lui condotto, l'autista e' tenuto alla compilazione di tutti gli atti previsti, secondo quanto specificamente indicato dalle direttive del Dipartimento.

6.E' compito dell'autista registrare ad ogni uscita e rientro dei mezzi il giorno, l'ora, i chilometri percorsi, i motivi per cui e' stato usato il veicolo ed i rifornimenti di carburante effettuati e segnalare tempestivamente al responsabile dell'autorimessa eventuali avarie e danni rilevati.

7.Per la conduzione e l'impiego dei mezzi di soccorso aeronavali, il personale abilitato si riferisce alla specifica documentazione tecnico - operativa ed organizzativa applicabile.

8.In ogni caso i mezzi del Corpo nazionale e quelli comunque in dotazione, devono essere condotti da parte di personale in servizio; non e' consentito trasportare personale esterno al Dipartimento se non per esigenze di servizio. Restano salve le specifiche disposizioni in tema di trasporti d'urgenza e quelle connesse alle esigenze istituzionali comunque riconducibili a quelle del Ministero dell'interno.

Art. 77

Attivita' di soccorso delle squadre

1.Nelle operazioni di soccorso vengono impiegati i mezzi e le attrezzature a disposizione, necessari all'efficace risoluzione dell'evento ed al ripristino delle condizioni di sicurezza. Le squadre adottano tecniche funzionali alla tipologia di intervento da espletare.

2.Le squadre vengono attivate dalla sala operativa provinciale la quale, mediante i sistemi di allertamento in dotazione, trasmette al capo partenza i dati essenziali per l'effettuazione dell'intervento, fornendo durante il tragitto eventuali ulteriori indicazioni mediante i canali radio di servizio. Qualora le squadre assumano direttamente richieste di soccorso, ne danno immediata comunicazione alla sala operativa per gli adempimenti di competenza.

3.Nel caso in cui siano piu' squadre a muovere dalla stessa sede, il responsabile delle operazioni di soccorso tiene i contatti con le varie squadre al fine di predisporne il corretto impiego.

4.Le modalita' di comunicazione avvengono attraverso sistemi fonici o informatici, secondo le direttive emanate dal Dipartimento. L'eventuale uso di altoparlanti deve avvenire secondo modalita' pianificate dal dirigente responsabile ed in modo da limitare il disturbo all'esterno della sede di servizio.

Art. 78

Avvicendamento delle squadre

1.Qualora al termine del turno di servizio l'intervento sia in corso di esecuzione, l'avvicendamento delle squadre e' effettuato con il passaggio delle consegne sul luogo dell'intervento stesso.

2.Tranne che per lo spostamento della squadra su un diverso scenario che ne comporti l'intervento urgente richiesto dalla sala operativa, in nessun caso puo' essere interrotto l'intervento prima della conclusione dello stesso e della messa in sicurezza dei luoghi. In tal caso il capo squadra informa gli interessati delle situazioni di pericolo e, qualora necessario, richiede alla sala operativa di attivare le forze dell'ordine per la sorveglianza dei luoghi.

Art. 79

Servizio obbligatorio di soccorso reso dal personale operativo al di fuori dell'orario ordinario di lavoro

2.I servizi resi al di fuori dell'orario di lavoro ordinario, di cui al comma 1 sono obbligatori.

Art. 80

Comunicazioni e gestione di informazioni acquisite durante le operazioni di intervento

1.Il personale operativo, impegnato nelle operazioni di soccorso, utilizza in modo corretto gli apparati in dotazione, per tutte le comunicazioni attinenti gli interventi, evitando di impugnare inutilmente i canali radio assegnati.

2.Nelle comunicazioni radio devono essere dichiarati gli identificativi del trasmittente e del ricevente.

3.Durante le attivita' operative solo il personale espressamente autorizzato dall'Amministrazione puo' effettuare registrazioni audio-video per motivi connessi alle attivita' d'istituto.

4.Le comunicazioni gestite dalle sale operative sono sottoposte a registrazione per le attivita' di polizia giudiziaria. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto della riservatezza secondo la legislazione vigente.

Capo III Altri servizi tecnici ed operativi

Art. 81

Altri servizi tecnici ed operativi in genere

Art. 82

Servizi di polizia giudiziaria

1.I servizi di polizia giudiziaria vengono espletati dal personale del Corpo nazionale avente la qualifica di ufficiale ed agente di polizia giudiziaria, secondo l'ordinamento vigente.

2.Nell'espletamento dell'attivita' di polizia giudiziaria e' obbligatorio l'uso dell'uniforme di servizio, salvo casi particolari appositamente autorizzati dal comandante provinciale.

3.Il personale tenuto a svolgere attivita' di polizia giudiziaria o chiamato a comparire davanti alla autorita' giudiziaria per fatti inerenti l'attivita' istituzionale prestata, e' considerato in servizio a tutti gli effetti, anche se al di fuori dell'orario di lavoro, con diritto al rimborso delle spese sostenute, in conformita' a quanto previsto dal procedimento negoziale.

Art. 83

Servizi tecnici richiesti da enti o istituzioni

1.L'utilizzo, in via eccezionale, del personale del Corpo nazionale, per supporto all'autorita' giudiziaria ovvero a seguito di richieste di collaborazione per motivi istituzionali con altri enti ed amministrazioni, sempre per svolgere servizi di carattere tecnico compatibili con le competenze istituzionali, continua ad essere disciplinato dalle speciali disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 13 maggio 1961, n. 469, nell'osservanza delle direttive del Dipartimento.

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