DECRETO 3 ottobre 2012, n. 202
Entrata in vigore del provvedimento: 12/12/2012
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, recante norme sulla disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 22 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77, del 17 marzo 1984, con il quale sono stati fissati i livelli delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia assicurate al personale di cui sopra;
Visto l'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il quale stabilisce che i rapporti con il personale sanitario per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformita', per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all'articolo 8 dello stesso decreto legislativo;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute;
Visto l'articolo 4, comma 88, della legge 12 novembre 2011, n. 183 recante «Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' per il 2012)»;
Visto il decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, n. 63, con il quale e' stato reso esecutivo l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina del rapporto convenzionale tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed i medici ambulatoriali, specialisti e generici, operanti negli ambulatori gestiti dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l'assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile per il periodo 1° gennaio 2001-31 dicembre 2005;
Visto il decreto del Ministero della salute del 30 dicembre 2005, n. 302 con il quale e' stato reso esecutivo l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute ed il personale sanitario non medico, operante negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute, per l'assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile;
Visto l'Accordo collettivo nazionale dei medici specialisti e delle altre professionalita' sanitarie del Servizio sanitario nazionale, siglato in data 29 luglio 2009 (biennio economico 2006-2007) e del successivo Accordo collettivo nazionale siglato in data 8 luglio 2010 (biennio economico 2008-2009);
Vista la dichiarazione congiunta, di cui al decreto ministeriale 3 marzo 2009, n. 63, con la quale le parti, pubblica e sindacale, si impegnavano a procedere ad una trattativa congiunta dei medici generici e specialisti con le altre professionalita' sanitarie (biologi,chimici e psicologi) per gli aspetti giuridici ed economici in occasione del successivo rinnovo contrattuale;
Ritenuto di adeguare, per la parte compatibile, la disciplina prevista dai citati Accordi collettivi nazionali dei medici generici e specialisti e delle altre professionalita' sanitarie ai predetti Accordi collettivi del Servizio sanitario nazionale del 29 luglio 2009 e dell'8 luglio 2010;
Considerato che in data 14 ottobre 2010 e' stato sottoscritto con le organizzazioni sindacali interessate l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute e medici ambulatoriali - generici e specialisti - e le altre professionalita' sanitarie - biologi, chimici e psicologi - operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile per il periodo 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2009;
Considerato che, al fine di allineare l'ipotesi di accordo sottoscritto in data 14 ottobre 2010 a quanto previsto dalla legge di stabilita' per il 2012, in data 31 gennaio 2012 il predetto accordo e' stato nuovamente sottoscritto con le organizzazioni sindacali interessate;
Considerato che l'applicazione della suindicata disciplina ai rapporti convenzionali relativi comporta un onere complessivo a tutto il 2012 di € 3.128.412,34;
Visto il parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze espresso con nota n. 35702 del 3 maggio 2012;
Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'Adunanza del 5 luglio 2012;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 34150 in data 25 luglio 2012;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
1.E' reso esecutivo l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute ed medici ambulatoriali - generici e specialisti - e le altre professionalita' sanitarie - biologi, chimici e psicologi - operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni, per il periodo 1° gennaio 2006-31 dicembre 2009, riportato nel testo allegato, allegato A, che e' parte integrante del presente decreto.
2.Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente regolamento, si fara' fronte con gli stanziamenti del capitolo 2423 «Somme occorrenti alla copertura degli Accordi collettivi nazionali stipulati tra l'Amministrazione e il personale sanitario che presta assistenza sanitaria in Italia al personale navigante» dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per l'esercizio finanziario 2012.
Il Ministro: Balduzzi
Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min.
Lavoro, registro n. 15, foglio n. 124
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge 23 dicembre 1978, n. 833 Istituzione del servizio sanitario nazionalee' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1978, n. 360, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, con il quale e' stato previsto che il Ministero della sanita' puo' avvalersi del personale sanitario a rapporto convenzionale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 1980, n. 275, S.O. - Si riporta il testo dell'art. 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421): «7. Restano salve le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 616, dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, con gli adattamenti derivanti dalle disposizioni del presente decreto da effettuarsi con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. I rapporti con il personale sanitario per l'assistenza al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformita', per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all'art. 8. A decorrere dal 1° gennaio 1995 le entrate e le spese per l'assistenza sanitaria all'estero in base ai regolamenti della Comunita' europea e alle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale sono imputate, tramite le regioni, ai bilanci delle unita' sanitarie locali di residenza degli assistiti. I relativi rapporti finanziari sono definiti in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale». - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione». - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 13 novembre 2009, n. 172: «Art.1. - Il comma 376 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente: «376. Il numero dei Ministeri e' stabilito in tredici. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non puo' essere superiore a sessantatre e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell'art. 51 della Costituzione». - Si trascrive il testo dell'art. 4, comma 88, della legge 12 novembre 2011, n 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' per il 2012): «88. Al fine di assicurare la copertura degli accordi collettivi nazionali disciplinanti i rapporti tra il Ministero della salute e il personale sanitario per l'assistenza al personale navigante, di cui all'art. 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e' istituito un fondo nello stato di previsione del medesimo Ministero la cui dotazione e' pari a 11,3 milioni di euro per l'anno 2012 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013». Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si veda nelle note alle premesse.
Allegato A-art. 1
Allegato A (Arti. 1, comma 1 del Regolamento) ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL MINISTERO DELLA SALUTE, I MEDICI AMBULATORIALI, SPECIALISTI E GENERICI, E LE ALTRE PROFESSIONALITA' SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI E PSICOLOGI ) OPERANTI NEGLI AMBULATORI DIRETTAMENTE GESTITI DAL MINISTERO DELLA SALUTE PER L'ASSISTENZA SANITARIA E MEDICO - LEGALE AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE. ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE 1.Il presente accordo collettivo nazionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502 e successive modificazioni, regola i rapporti tra il Ministero della Salute, i medici specialisti e generici e le altre professionalita' sanitarie (biologi, chimici e psicologi) che operano negli ambulatori direttamente gestiti dagli uffici competenti della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale (di seguito denominati Uffici SASN). 2. I relativi rapporti sono regolati, per la parte compatibile, dalla normativa e dagli istituti economici di cui all'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalita' sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ai sensi del decreto legislativo n. 502 del 1992, cosi' come modificato dai decreti legislativi 7 dicembre 1993, n. 517 e 19 giugno 1999 n. 229 e dall'articolo 48, comma 8, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con le modificazioni, integrazioni e adattamenti, di cui agli articoli che seguono, resi necessari dalle peculiari esigenze del Ministero della Salute ai fini dell'erogazione delle prestazioni sanitarie ambulatoriali ivi comprese quelle medico legali rese dai medici ambulatoriali, specialisti e generici, e dalle altre professionalita' sanitarie al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, del decreto legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito nella legge 3 settembre 1982, n. 627 e del decreto ministeriale 22 febbraio 1984. 3. I medici specialisti e generici convenzionati e le altre professionalita' sanitarie, ai quali e' comunque riconosciuta e garantita la piena autonomia professionale, si attengono alle direttive ministeriali compatibili con il presente regolamento, emanato per assicurare un'assistenza efficace e tempestiva ed il regolare funzionamento degli ambulatori; essi, sotto il profilo funzionale, dipendono dal medico responsabile del poliambulatorio ove operano, o in sua mancanza, dal medico responsabile territorialmente competente. 4. Ai medici generici ambulatoriali e alle altre professionalita' sanitarie si estendono, in quanto applicabili, le norme previste per i medici specialisti ambulatoriali di cui il capo I, salvo quanto disposto negli articoli dei capi II e III del presente accordo. 5. Il presente accordo, che entra in vigore dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione, disciplina i rapporti normativi ed economici sino al 31 dicembre 2009 e rimane in vigore fino alla pubblicazione del successivo accordo.
Allegato A-art. 2
ART. 2 - CONFERIMENTO DELL'INCARICO 1. Il medico specialista di cui al presente accordo, che aspiri a svolgere la propria attivita' professionale nell'ambito delle strutture del SASN, deve inoltrare, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno - a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante consegna diretta al competente ufficio del Comitato zonale, di cui all'articolo 24 dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010, nel cui territorio di competenza insiste l'ufficio SASN - apposita domanda redatta come da modello allegato 1, che costituisce parte integrante del presente accordo. 2. La domanda deve contenere le dichiarazioni, rese ai sensi del [D.P.R. n. 445 del 2000](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000;445), atte a provare il possesso dei titoli accademici e professionali conseguiti fino al 31 dicembre dell'anno precedente elencati nella dichiarazione sostitutiva di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente accordo. 3. Alla scadenza del termine di presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria, pena la nullita' della domanda stessa e di ogni altro provvedimento conseguente, l'aspirante deve possedere i seguenti requisiti: a) essere iscritto all'Albo professionale; b) possedere il titolo per l'inclusione nelle graduatorie delle branche principali della specialita' medica interessata, previste nell'allegato A, parte prima, dell' Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010. Il titolo e' rappresentato dal diploma di specializzazione in una delle branche principali della specialita'. Per la branca di odontostomatologia e' titolo valido per l'inclusione in graduatoria anche l'iscrizione all'Albo professionale degli Odontoiatri di cui alla [legge n. 409 del 1985](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985;409). 4. La domanda di inclusione in graduatoria deve essere rinnovata di anno in anno e deve contenere le dichiarazioni concernenti i titoli accademici o professionali che comportino modificazioni nel precedente punteggio valutato secondo i criteri di cui all'allegato A, parte II dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010. 5. Il Comitato zonale, ricevute le domande inviate entro il 31 gennaio di ciascun anno, provvede entro il 30 settembre alla formazione di una graduatoria per titoli, con validita' annuale per ciascuna branca specialistica, secondo i criteri di cui all'allegato A, parte seconda, dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010. 6. Il Direttore generale dell'azienda, ove ha sede il comitato zonale di cui all'articolo 24 dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010, ne cura la pubblicazione mediante affissione all'Albo aziendale per la durata di 15 giorni e contemporaneamente la inoltra ai rispettivi Ordini provinciali dei medici e al Comitato zonale, ai fini della massima diffusione. 7. Entro 30 giorni dalla pubblicazione gli interessati possono inoltrare al Comitato zonale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, istanza motivata di riesame della loro posizione in graduatoria. 8. Le graduatorie definitive predisposte dal Comitato zonale sono approvate dal Direttore generale dell'azienda e inviate alla Regione che ne cura la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione entro il 31 dicembre di ciascun anno. 9. La pubblicazione costituisce notificazione ufficiale agli interessati ed agli uffici SASN. 10. L'Assessorato regionale alla sanita' cura l'immediato invio del Bollettino Ufficiale agli Ordini interessati e al competente ufficio SASN di Napoli o di Genova. 11. Le graduatorie hanno effetto dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di presentazione della domanda.
Allegato A-art. 3
ART. 3 - ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI 1. I provvedimenti per l'attivazione di nuovi turni, per l'ampliamento di quelli in atto e per la copertura dei turni resisi disponibili, adottati dall' ufficio SASN di Genova o Napoli, nel cui territorio di competenza e' ubicato l'ambulatorio SASN interessato all'assegnazione dell'incarico, previa autorizzazione del Direttore della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale, vengono comunicati al Comitato zonale competente. Il Comitato zonale medesimo provvede alla loro pubblicazione nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre dal giorno 15 alla fine dello stesso mese. 2. Gli specialisti ambulatoriali aspiranti al turno disponibile, dal 1° al 10° giorno del mese successivo a quello della pubblicazione, devono comunicare con lettera raccomandata, la propria disponibilita' al Comitato zonale, il quale individua, entro i 20 giorni successivi alla scadenza del termine, l'avente diritto secondo l'ordine di priorita' di cui al successivo articolo 4 e ne da' comunicazione all'ufficio SASN competente. 3. La comunicazione dei turni disponibili puo' contenere eventuali specificazioni circa il possesso di particolari capacita' professionali. In tali casi la scelta dello specialista avviene sulla base della preventiva verifica del possesso delle richieste specifiche capacita' da parte di una apposita commissione di esperti, composta da due rappresentanti del Ministero della Salute, designati dall'ufficio SASN di Genova o Napoli e da due specialisti designati dal Comitato zonale.
Allegato A-art. 4
ART. 4 - MODALITA' PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 1. Premesso che lo specialista ambulatoriale puo' espletare attivita' ambulatoriale ai sensi del presente accordo in una sola branca medica specialistica e che le ore di attivita' sono ricoperte attraverso aumenti di orario nella stessa branca o attraverso riconversione in branche diverse, per l'attribuzione dei turni comunque disponibili, di cui all'articolo 3 comma 1, l'avente diritto e' individuato attraverso il seguente ordine di priorita': a) titolare di incarico a tempo indeterminato che svolga nel solo ambito zonale, in cui e' pubblicato il turno, esclusivamente attivita' ambulatoriale regolamentata dall' Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010, e dagli accordi di recepimento di cui alla dichiarazione a verbale n.2 del citato accordo del 23 marzo 2005, testo integrato ; tale priorita' e' valida solo per l'ambito zonale in cui il medico e' titolare di un maggior numero di ore d'incarico, nel caso lo stesso sia titolare di incarichi in due diversi ambiti regionali; b) medico generico ambulatoriale, di cui al presente accordo e medico generico ambulatoriale di cui alla norma finale n. 5 dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 -testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010 e degli accordi di recepimento di cui alla dichiarazione a verbale n.2 del citato accordo del 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009, in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, che faccia richiesta al Comitato zonale di ottenere un incarico di medico specialista nella branca di cui e' in possesso del titolo di specializzazione, per un numero di ore non superiore a quello dell'incarico di cui e' titolare; e' consentito a tale medico di mantenere l'eventuale differenza di orario tra i due incarichi fino a quando l'incarico da specialista ambulatoriale non copra per intero l'orario di attivita' che il medico stesso svolgeva come medico generico ambulatoriale; c) titolare di incarico a tempo indeterminato che svolga, in via esclusiva, attivita' ambulatoriale regolamentata del presente accordo in diverso ambito zonale della stessa regione o in ambito zonale confinante se di altra regione. Relativamente all'attivita' svolta come aumento di orario ai sensi della presente lett. c) allo specialista ambulatoriale non compete il rimborso delle spese di viaggio di cui all'articolo 13; d) titolare di incarico a tempo indeterminato in altro ambito zonale, che faccia richiesta al Comitato zonale di essere trasferito nel territorio in cui si e' determinata la disponibilita'; e) specialista ambulatoriale titolare di incarico a tempo indeterminato che eserciti esclusivamente attivita' ambulatoriale regolamentata dal presente accordo e chieda il passaggio in altra branca della quale e' in possesso del titolo di specializzazione; f) titolare di incarico a tempo indeterminato nello stesso ambito zonale, che per lo svolgimento di altra attivita' sia soggetto alle limitazioni di orario di cui all'articolo 6; g) titolare di incarico a tempo determinato, secondo l'ordine di precedenza, di cui alle precedenti lettere, che faccia richiesta di incremento di orario o di trasferimento; h) specialista ambulatoriale titolare di pensione a carico di Enti diversi dall'ENPAM; i) medico di medicina generale, medico specialista pediatra di libera scelta, medico di medicina dei servizi, medico della continuita' assistenziale, medico dipendente di struttura pubblica che esprima la propria disponibilita' a convertire completamente il proprio rapporto di lavoro. Detti sanitari devono essere in possesso del titolo di specializzazione della branca in cui partecipano. 2. Ai fini delle procedure di cui al comma 1, per ogni singola lettera dalla a) alla i), l'anzianita' del servizio riconosciuta ai fini della prelazione costituisce titolo di precedenza; in caso di pari anzianita' di servizio e' data precedenza all'anzianita' di specializzazione e, successivamente, all'anzianita' di laurea, e, in subordine, alla maggiore eta' anagrafica. 3. Lo specialista ambulatoriale in posizione di priorita' viene invitato dal Comitato zonale mediante lettera raccomandata, di cui una copia deve essere inviata all'ufficio SASN competente di Genova o di Napoli, a comunicare l'accettazione/rinuncia all'incarico entro 20 giorni dal ricevimento all'ufficio SASN stesso. Alla comunicazione di disponibilita' dovra' essere allegata, pena l'esclusione dall'incarico, la dichiarazione sostitutiva di cui all'allegato 2. La formalizzazione dell'incarico dovra' avvenire entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione. 4. L'incarico a tempo determinato per la durata di 3 mesi e' conferito dall'Ufficio SASN competente mediante lettera in duplice copia, delle quali una deve essere restituita dallo specialista con la dichiarazione di accettazione della presente normativa, dell'orario, dei giorni e dei luoghi stabiliti per l'esecuzione delle prestazioni professionali. Allo scadere del terzo mese, ove da parte dell'Ufficio SASN competente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento non venga notificata allo specialista la mancata conferma, l'incarico si intende conferito a tempo indeterminato. La mancata conferma o la trasformazione dell'incarico a tempo indeterminato e' comunicata al Comitato zonale. Contro il provvedimento di mancata conferma, l'interessato puo' produrre istanza di riesame al Ministero della Salute- Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale - entro 15 giorni dalla relativa comunicazione. L'istanza di riesame non ha effetto sospensivo del provvedimento. La suddetta Direzione generale emette provvedimento definitivo entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'opposizione, dandone comunicazione all'ufficio SASN competente che provvede a notificare il provvedimento stesso all'interessato e a informare il Comitato zonale. Durante il periodo di prova di tre mesi allo specialista compete lo stesso trattamento economico previsto per lo specialista confermato nell'incarico. 5. In deroga alle priorita' e alle procedure di cui ai comma precedenti, qualora per una determinata branca si verifichi la necessita' di procedere ad un aumento di orario, sempreche' motivato, il Ministero della Salute - Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale, sentiti, tramite gli uffici SASN competenti, i Sindacati firmatari del presente accordo, ha la facolta' di attribuire aumenti di orario ad uno o piu' specialisti ambulatoriali che prestano servizio nella branca. L'ufficio SASN competente deve comunicare al Comitato zonale, entro 15 giorni dal provvedimento, il nominativo del sanitario cui e' stato incrementato l'orario e la consistenza numerica dell'orario aumentato. 6. In attesa del conferimento dei turni disponibili secondo le procedure su indicate, l'ufficio SASN competente puo' conferire incarichi provvisori mensili ad uno specialista ambulatoriale disponibile, con priorita' per i non titolari di altro incarico e non in posizione di incompatibilita'. L'incarico provvisorio mensile, eventualmente rinnovabile allo stesso sanitario, cessa in ogni caso con la nomina del titolare. 7. Allo specialista ambulatoriale incaricato in via provvisoria spetta lo stesso trattamento previsto per i sostituti non titolari di altro incarico di cui al successivo articolo 17. 8. Qualora sussistano ancora turni vacanti, l'ufficio SASN competente di Genova o Napoli procede alla assegnazione dei turni a specialisti ambulatoriali non ancora titolari di incarico presenti nella graduatoria, che abbiano espresso la propria disponibilita' all'atto della pubblicazione dei turni vacanti, secondo l'ordine di graduatoria. 9. Esperite inutilmente le procedure di cui ai commi precedenti, l'ufficio SASN puo' conferire l'incarico ad uno specialista ambulatoriale dichiaratosi disponibile ed in possesso dei requisiti previsti dal presente accordo.
Allegato A-art. 5
ART. 5 - INCOMPATIBILITA' 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 15 dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010, l'incarico non puo' essere conferito al medico che: a) svolga attivita' di medico fiduciario convenzionato con il Ministero della Salute; b) eserciti altre attivita' o sia titolare o compartecipe di quote di imprese che possano configurarsi in conflitto di interessi col rapporto convenzionale con il Ministero della Salute; c) sia proprietario o comproprietario, azionista, socio, gestore o direttore ovvero in rapporti di attivita' con societa' armatoriali o di volo o comunque operanti nell'ambito dei porti o aeroporti. 2. Il verificarsi nel corso dell'incarico di una delle condizioni di incompatibilita' di cui al presente articolo comporta la revoca dell'incarico, salvo la rimozione della stessa da parte del medico interessato.
Allegato A-art. 6
ART. 6 - MASSIMALE ORARIO 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010 ed ai fini della determinazione dell'orario massimo settimanale, l'attivita' dello specialista svolta negli ambulatori degli uffici SASN si cumula con quella svolta dallo specialista medesimo in ambulatori di enti pubblici che adottino il predetto accordo, per incarichi a tempo indeterminato o per incarichi a tempo determinato. 2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 16 dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010, eventuali ritardi in entrata, nel limite massimo di 15 minuti dell'orario di accesso, potranno essere recuperati nell'arco del mese successivo, compatibilmente con le esigenze di servizio, d'intesa con il responsabile dell'ambulatorio.
Allegato A-art. 7
ART. 7 - RIDUZIONE O SOPPRESSIONE DELL'ORARIO - REVOCA DELL'INCARICO 1. Per mutate esigenze di servizio e nell'impossibilita' di dare corso all'istituto della mobilita' di cui al successivo articolo 12 del presente accordo, il Ministero della Salute, sentita la commissione di cui all'articolo 51 del presente accordo, puo' far luogo alla riduzione dell'orario di attivita' del medico o alla revoca dell'incarico, dandone comunicazione all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento con preavviso di almeno 45 giorni, nonche' al Comitato di cui all'articolo 24 dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010. 2. Contro il provvedimento di riduzione dell'orario o revoca dell'incarico e' ammessa opposizione da parte dell'interessato al Ministero della Salute, Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale, entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta. 3. L'opposizione non ha effetto sospensivo del provvedimento. 4. La suddetta Direzione generale, sentita la commissione di cui all'articolo 51 del presente accordo, emette provvedimento definitivo entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'opposizione, dandone comunicazione all'ufficio SASN competente, che provvede a notificare il provvedimento stesso all'interessato e a informare il comitato di cui all'articolo 24 dell' Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010.
Allegato A-art. 8
ART. 8 - CESSAZIONE E SOSPENSIONE DELL'INCARICO 1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 19 e 20 e dalla norma transitoria n. 5 dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010, nel caso previsto dal comma 1, lettera c) dell'articolo 20 del succitato accordo, la riammissione in servizio dello specialista deve essere disposta dalla Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale del Ministero della Salute, sentita la commissione di cui al successivo articolo 51 del presente accordo, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di riammissione.
Allegato A-art. 9
ART. 9 - DOVERI E COMPITI DELLO SPECIALISTA 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28 dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010, lo specialista, per la parte di competenza, assicura i seguenti compiti e funzioni: a) collaborare, con il medico di medicina generale, ambulatoriale o fiduciario, alla formulazione del giudizio medico-legale circa l'idoneita' al lavoro; b) svolgere attivita' di collaborazione ad interventi di carattere epidemiologico; c) prescrivere le indagini specialistiche e le terapie di competenza, le specialita' farmaceutiche ed i prodotti galenici utilizzando il ricettario in dotazione, nel rispetto delle normative vigenti in materia; d) recarsi in aeroporto o a bordo di navi in navigazione, in porto o in rada, per visitare ed eventualmente accompagnare in ospedale assistiti ammalati nei casi in cui le condizioni fisiopatologiche degli stessi lo richiedano; e) inoltrare all'ufficio SASN competente per territorio, entro il 15 febbraio di ciascun anno, una dichiarazione sostitutiva dalla quale risultino tutti gli incarichi, le attivita' e le situazioni in atto comunque influenti ai fini dell'applicazione degli istituti normativi ed economici previsti dal presente accordo, con l'impegno a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni che dovessero intervenire in corso d'anno. Se non fossero intervenute variazioni, e' sufficiente una dichiarazione sostitutiva che ne attesti l'inesistenza; f) effettuare le visite specialistiche previste per l'accertamento iniziale o periodico dell'idoneita' al volo dei richiedenti licenze o attestati aeronautici di 1°, 2° e 3° classe di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-11-18;566), e rilasciare i relativi referti; g) collaborare con il medico responsabile del presidio ambulatoriale; h) annotare i dati diagnostici e terapeutici nell'ambito del Nuovo sistema informativo assistenza sanitaria ai naviganti (NSIASN); i) partecipare a corsi di formazione informatica, anche a distanza, per l'espletamento dei compiti di cui al punto h); j) svolgere su richiesta del Direttore dell'ufficio SASN competente le funzioni di medico responsabile del poliambulatorio. In tale qualita' dipende funzionalmente dal direttore dell'ufficio SASN; k) svolgere su richiesta del Direttore dell'ufficio SASN competente funzioni di coordinamento tecnico-sanitario dei responsabili dei poliambulatori. In tale qualita' dipende funzionalmente dal Direttore dell'ufficio SASN.
Allegato A-art. 10
ART. 10 - MEDICO RESPONSABILE DI POLIAMBULATORIO. NOMINA - COMPITI - COMPENSO 1. Per ciascun poliambulatorio SASN, nel quale sia addetto una pluralita' di sanitari e laddove non sia in servizio un dirigente medico, il Direttore del SASN competente puo' nominare un medico ambulatoriale, generico o specialista, quale responsabile sanitario dell'ambulatorio. 2. L'incarico di responsabile del poliambulatorio e' conferito con provvedimento del Direttore dell'Ufficio SASN competente mediante lettera in duplice copia, una delle quali deve essere restituita firmata per accettazione dell'incarico e dei compiti di cui al successivo comma 3. L'incarico ha durata annuale, tacitamente rinnovabile, salvo revoca del Direttore dell'ufficio SASN o rinuncia del medico nominato, da comunicare almeno un mese prima della scadenza. 3. Il medico responsabile del poliambulatorio dipende funzionalmente dal Direttore dell'ufficio SASN competente e svolge funzioni di coordinamento operativo, con attribuzione dei seguenti compiti: a) vigilanza sulla legittimita' e congruita' delle prestazioni, sia sanitarie che medico legali, erogate nella struttura; b) vigilanza e controllo sotto il profilo tecnico-sanitario dei servizi sanitari del poliambulatorio; c) formulazione di proposte alla Direzione sanitaria di competenza, per la migliore organizzazione del poliambulatorio; d) vigilanza e controllo sotto il profilo tecnico sanitario delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie accreditate; e) trasmissione dei dati statistici relativi alle attivita' sanitarie da inviare mensilmente o su richiesta alla direzione sanitaria di competenza; f) proposte di potenziamento di turni di medicina generale o specialistica o di eventuali istituzioni di nuove branche specialistiche; g) segnalazione dei marittimi alla Commissione medica permanente di 1° grado, su proposta del medico curante; h) disposizione di visite fiscali di controllo al domicilio del personale navigante in malattia; i) verifica dell'osservanza dell'orario di servizio dei medici e del personale sanitario non medico, d'intesa con il responsabile amministrativo; j) disposizione del prolungamento di orario, con relativa richiesta di autorizzazione, dei medici e del personale sanitario non medico, qualora sia necessario, occasionalmente e per esigenze di servizio, prolungare l'orario di attivita'; k) cura dei rapporti in materia sanitaria con strutture esistenti sul territorio. 4. Al medico, incaricato quale responsabile del poliambulatorio, spetta una indennita' mensile di coordinamento, rapportato al numero di unita' di personale sanitario, medico e non medico del poliambulatorio, secondo la seguente tabella: FINO A 10 UNITA' euro 100,00 DA 11 A 20 UNITA' euro 200,00 OLTRE 20 UNITA' euro 300,00
Allegato A-art. 11
ART. 11 - RESPONSABILITA' CONVENZIONALI E VIOLAZIONI 1. In caso di inosservanza dei doveri e dei compiti derivanti dal presente accordo, il responsabile dell'Ufficio SASN competente, entro 30 giorni dal momento in cui ne e' venuto a conoscenza, contesta formalmente per iscritto al medico le infrazioni rilevate. 2. Il medico ha la possibilita' di produrre le proprie controdeduzioni entro 20 giorni dalla data di ricezione della contestazione. 3. L'Ufficio SASN trasmette tutti gli atti in suo possesso al Direttore della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale che, sentito l'interessato, ove lo richieda, decide con atto motivato, notificato all'interessato, sull'archiviazione del caso o sull'irrogazione di una delle sanzioni di cui all'articolo 27 dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005- testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010, riportate al successivo comma 4. 4. Le sanzioni disciplinari, elencate in ordine di gravita' dell'infrazione accertata, sono le seguenti: a) richiamo: per lievi infrazioni dei doveri e compiti derivanti dal presente accordo collettivo nazionale. Il richiamo comporta la sospensione per un turno dalla possibilita' di avvalersi dell'assegnazione di turni che si rendessero disponibili; b) diffida: per infrazioni meno lievi degli stessi obblighi e compiti contrattuali o per il reiterarsi di infrazioni che hanno comportato il richiamo. La diffida comporta la sospensione per quattro turni dalla possibilita' di avvalersi dell'assegnazione di turni che si rendessero disponibili; c) sospensione del rapporto: 1. per recidiva di infrazioni gia' sanzionate con richiamo o diffida; 2. per gravi infrazioni finalizzate all'acquisizione di vantaggi personali; 3. per gravi inosservanze dei doveri e compiti che comportino disfunzioni del servizio; 4. per mancata effettuazione delle prestazioni sanitarie e/o medico-legali previste dal presente accordo collettivo nazionale; 5. per omissione di segnalazione del sussistere di circostanze comportanti incompatibilita', limitazioni orarie, riscossione di indebito emolumento; 6. nel caso di sospensione dall'albo professionale o emissione di mandato o di ordine di custodia cautelare; 7. per instaurazione di procedimento penale per infrazioni, configuratesi come reati, per le quali siano state accertate gravissime responsabilita' professionali. c.1 La ripresa del servizio deve essere autorizzata dal Direttore della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale entro 30 giorni dalla cessazione del provvedimento di cui al precedente capoverso, previo parere della commissione consultiva centrale di cui all'articolo 51. c.2 Il provvedimento di sospensione comporta la sospensione del rapporto convenzionale da un minimo di 1 mese ad un massimo di 2 anni e preclude la possibilita' di avvalersi, per almeno quattro turni, dell'assegnazione di turni che si rendessero disponibili. d) revoca dell'incarico: 1. per recidiva specifica di infrazioni che hanno gia' portato alla sospensione del rapporto; 2. per sentenza di condanna passata in giudicato. 5. Avverso la sanzione disciplinare irrogata e' ammesso ricorso da parte dell'interessato, da presentarsi entro 15 giorni dalla data della relativa comunicazione, al Direttore della suindicata Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale del Ministero della Salute che, sentita la commissione consultiva centrale di cui all'articolo 51, decide in via definitiva entro 60 giorni dalla ricezione del ricorso, notificando il relativo provvedimento al ricorrente. 6. L'esito finale del procedimento disciplinare, notificato all'interessato, e' comunicato all'Ordine professionale di competenza e agli uffici SASN di Napoli e Genova, oltre che al Comitato di cui all'articolo 24 dell' Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010. 7. Il procedimento di cui al presente articolo deve concludersi entro 180 giorni dalla contestazione dell'addebito al medico. Trascorso tale termine il procedimento si estingue.
Allegato A-art. 12
ART. 12 - MOBILITA' 1. Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale il Ministero della Salute, ufficio SASN competente, ha la facolta' di avvalersi dell'istituto della mobilita' previsto dall'articolo 17 dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010, anche nelle ipotesi di riduzione o soppressione dell'orario di attivita' di cui al precedente articolo 7. Il relativo provvedimento va comunicato al Comitato di cui all'articolo 24 dell' accordo suindicato. 2. La procedura della mobilita' sara' attivata ad iniziare dallo specialista che nell'ambito della specialita' abbia la minore anzianita' di servizio. 3. Contro il provvedimento di mobilita' e' ammessa opposizione da parte dell'interessato al Ministero della Salute, Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale, entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta. 4. L'opposizione ha effetto sospensivo del provvedimento. 5. La suddetta Direzione generale emette provvedimento definitivo entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'opposizione, e provvede a notificare il provvedimento stesso all'interessato e a informare il Comitato di cui all'articolo 24 dell' Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010. 6. Nel caso di non agibilita' temporanea del presidio ambulatoriale, il Ministero della Salute, ufficio SASN competente, utilizza temporaneamente lo specialista, senza danno economico per lo stesso, in altra struttura ministeriale. 7. Il provvedimento di mobilita' puo' essere adottato anche a domanda dello specialista, valutate le prioritarie esigenze di servizio.
Allegato A-art. 13
ART. 13. - INDENNITA' DI ACCESSO 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 46 dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010, qualora il medico svolga per il Ministero della Salute un incarico, al di fuori del comune di residenza, in un comune dove svolge attivita' anche per conto degli enti pubblici che adottano l'accordo predetto e per il quale percepisce dagli enti medesimi l'indennita' di accesso, tale indennita' sara' a carico del Ministero della Salute, ufficio SASN competente e degli enti predetti in proporzione alle ore dei rispettivi incarichi. 2. In sede di primo incarico, conferito successivamente alla data di pubblicazione del presente accordo, non compete l'indennita' di accesso al medico che risieda in un comune diverso da quello in cui e' ubicato il presidio presso il quale l'incarico deve essere svolto. 3. Allo specialista, che risiede in localita' non compresa nella provincia in cui e' ubicato il presidio presso il quale l'incarico deve essere svolto, non compete l'indennita' di accesso correlata a tale incarico. Resta ferma la norma finale n. 4 dell' Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010.
Allegato A-art. 14
ART. 14 - AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA 1. I medici che operano esclusivamente per il Ministero della Salute sono tenuti a partecipare ai corsi di aggiornamento generali e speciali organizzati dal Ministero medesimo. 2. I medici che operano anche per le aziende U.S.L., fermo restando quanto previsto dall'articolo 33 dell' Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010, sono tenuti a partecipare ai corsi di aggiornamento e/o formazione organizzati dal Ministero medesimo, o da organizzazioni accreditate, per conto del Ministero stesso. 3. Per la partecipazione ai corsi obbligatori viene applicato lo stesso trattamento previsto per i dipendenti dello Stato con la qualifica di dirigente. 4. Durante l'espletamento dei corsi obbligatori i medici partecipanti sono considerati in permesso retribuito. 5. Le ore di corso che superano l'impegno orario giornaliero sono retribuite a parte, ai sensi del comma 14 dell'articolo 30 dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010. 6. L'ufficio SASN competente puo' riconoscere come utile ai fini dell'aggiornamento obbligatorio, formazione permanente, nel limite massimo di 32 ore annue in proporzione ad un massimale orario di 32 ore settimanali di titolarita' d'incarico, la partecipazione ai corsi, purche' accreditati e inerenti l'attivita' svolta, organizzati dagli Ordini professionali e dalle aziende A.S.L. ed ai seminari, ai congressi, ai convegni e ad altre manifestazioni consimili compresi nei programmi delle suindicate aziende, nonche' ai corsi organizzati da universita', ospedali, istituti di ricerca, societa' scientifiche o organismi similari, autorizzandone la partecipazione con concessione del relativo permesso retribuito senza ulteriori oneri a carico dello stesso, purche' sia garantita la sostituzione. Il suddetto limite e' elevato a 40 ore annue per i medici di medicina generale titolari anche di incarico di assistenza primaria per il Servizio Sanitario Nazionale.
Allegato A-art. 15
ART. 15 - ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DERIVANTI DAGLI INCARICHI 1.Il Ministero della Salute assicura i medici comunque operanti nei propri ambulatori secondo quanto disposto dall'articolo 41 dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010, nonche' per l'attivita' di cui al punto d) dell'articolo 9 e r) dell'articolo 26 del presente accordo. La polizza e' portata a conoscenza delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.
Allegato A-art. 16
ART. 16 - RAPPORTI CON I SINDACATI FIRMATARI DELL'INTESA 1. Il Ministero della Salute, ufficio SASN competente, a richiesta scritta dei sindacati firmatari dell'accordo reso esecutivo con il presente regolamento, riconosce al medico che ricopre incarichi sindacali, brevi permessi retribuiti, da concedersi di volta in volta, fatte salve le esigenze di servizio. 2. I permessi di cui al comma precedente sono considerati come attivita' di servizio ed hanno piena validita' per tutti gli aspetti sia normativi che economici previsti dal regolamento.
Allegato A-art. 17
ART.17 - SOSTITUZIONI 1. Per le sostituzioni trova applicazione l'articolo 40 dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010, modificato nel primo, secondo e terzo comma come segue e con esclusione del quinto comma. 2. Per le sostituzioni di durata non superiore a 30 giorni, l'ufficio SASN competente di Genova o Napoli assegna l'incarico di supplenza al medico designato dal medico titolare riconosciuto idoneo dal suindicato ufficio. Per le sostituzioni di durata superiori a 30 giorni o nei casi in cui, per giustificati motivi, il medico non abbia provveduto alla designazione del sostituto, l' ufficio SASN competente conferisce l'incarico di supplenza ad un medico comunque disponibile. 3. L'ufficio SASN competente ha, in ogni caso, la facolta', qualora lo ritenga opportuno, di soprassedere all'assegnazione di incarichi di supplenza. L'incarico di sostituzione non puo' superare, di norma, la durata di 6 mesi e non e' rinnovabile. 4. Nei confronti del medico supplente non operano i motivi di incompatibilita' di cui all'articolo 5 del presente accordo.
Allegato A-art. 18
ART. 18 - CONTRIBUTO ENPAM 1. Per quanto concerne il contributo dovuto all'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 dell' Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010.
Allegato A-art. 19
ART. 19 - RISCOSSIONE DELLE QUOTE SINDACALI 1. Per quanto concerne la riscossione delle quote sindacali si applica il disposto dell'articolo 51 dell' Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010. In particolare il Ministero della Salute, ufficio SASN competente, su espressa delega dei medici interessati effettua le trattenute delle quote sindacali e le versa mensilmente all'organizzazione sindacale indicata dal medico, con le modalita' che dalla stessa verranno indicate. Restano in vigore le deleghe gia' rilasciate.
Allegato A-art. 20
ART. 20 - COMPENSI 1. Il compenso dei medici specialisti ambulatoriali titolari d'incarico, di cui al presente accordo, disciplinato dagli articoli 8, 9 e 42 dell'Accordo collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - cosi' come modificati dall'articolo 4, tabelle A e B, dall'articolo 30, commi 1-2-3-4 e 5 dell'ACN 29 luglio 2009 e dall'articolo 8 comma 1, tabelle A e B e commi 2, 3 e 4 dell'ACN 8 luglio 2010, si articola in: a) QUOTA ORARIA; b) QUOTA VARIABILE; A - QUOTA ORARIA A.1 A far data dal 01.01.2008 il compenso orario degli specialisti ambulatoriali e' rideterminato in euro 28,09, e dal 01.01.2010 in euro 28,71 per ogni ora di attivita'. A.2 E' corrisposta inoltre una quota oraria in relazione all'anzianita' di servizio maturata fino alla data del 29 febbraio 1996, pari a: 1) dal 01.01.2008 euro 0,0482 per mese di servizio, fino al 192esimo mese (pari a 16 anni di anzianita'); euro 0,017 per mese dal 193esimo. 2) dal 01.01.2010 euro 0,04916 per mese di servizio, fino al 192esimo mese (pari a 16 anni di anzianita'); euro 0,017 per mese dal 193esimo. A.3 Per l'attivita' svolta dallo specialista nei giorni festivi e nelle ore notturne dalle ore 22 alle ore 6, il compenso orario e' maggiorato nella misura di euro 7,998. A.4 Per l'attivita' svolta nelle ore notturne dei giorni festivi la maggiorazione e' pari a euro 13,33. B - QUOTA VARIABILE B.1 La quota variabile di euro 2,95,di cui all'articolo 19, comma 1 lettera b) del precedente accordo di cui al [D.M. 3 marzo 2009, n. 63](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.:decreto:2009-03-03;63), e' confermata, salvo quanto previsto dalla norma transitoria n.1 del presente accordo. C - ARRETRATI C.1 Ai medici specialisti sono corrisposti arretrati, ai sensi dell'articolo 9, tabella A dell'ACN 23 marzo 2005, cosi' come integrato dall'articolo 4 - tabella A dell'ACN 29 luglio 2009 e dall'articolo 8 - tabella A dell'ACN 8 luglio 2010 - nella seguente misura: Anno 2006 euro 0,14 per le ore retribuite; Anno 2007 euro 1,64 per le ore retribuite; Anno 2008 euro 0,15 per le ore retribuite; Anno 2009 euro 1,23 per le ore retribuite.
Allegato A-art. 21
ART. 21 - PREMIO DI OPEROSITA' E DI COLLABORAZIONE 1. Per il periodo di attivita' svolto senza soluzione di continuita' per conto delle soppresse Casse marittime e successivamente del Ministero della Salute, ufficio SASN competente, ai medici ambulatoriali spetta il premio di operosita' nella misura e con le modalita' stabilite dall'articolo 49 dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009, con esclusione dei comma 7, 8 e 9. 2. Il premio di operosita' e' calcolato sul compenso orario, di cui all'articolo 20 del presente accordo, lettera A, punti A1 e A2 e lettera B, punto B1 e sul premio di collaborazione. 3. Ai medici specialisti titolari d'incarico spetta il premio annuo di collaborazione, pari a un dodicesimo del compenso orario annuo, di cui all'articolo 20 del presente accordo, lettera A, punti A1 e A2 e lettera B, punto B1. 4. Il premio di collaborazione sara' liquidato entro il 31 dicembre dell'anno di competenza.
Allegato A-art. 22
ART. 22 - TRATTAMENTO ECONOMICO PER VARIE PRESTAZIONI 1. Ai medici ambulatoriali che effettuino le prestazioni di cui alla lettera d) dell'articolo 9 e alla lettera r) dell'articolo 26 del presente accordo, vengono corrisposti i seguenti onorari, comprensivi dell'eventuale accompagnamento dell'assistito in ospedale a decorrere dal 01.01.2008: visita a bordo di nave in porto: euro 18,35; visita a bordo di nave in rada: euro 47,12; visita in aeroporto o a bordo di nave in navigazione: euro 100,97.
Allegato A-art. 23
ART. 23 - CONFERIMENTO DELL'INCARICO 1. Il Ministero della Salute, ufficio SASN competente, qualora si determini la necessita' di attribuire incarichi di medico generico ambulatoriale, ne da' notizia mediante avviso da pubblicare per almeno 15 giorni nell'albo delle sedi di Napoli, Genova o Trieste dell'ufficio SASN competente, in relazione alla localita' in cui l'incarico deve essere svolto. Detto avviso va, altresi', pubblicato negli albi della capitaneria di porto competente per territorio e della struttura dell'ufficio SASN dove l'incarico deve essere svolto, dandone comunicazione all' Ordine provinciale dei medici, al Comitato zonale competente per territorio e ai sindacati firmatari del presente accordo. 2. I medici aspiranti all'incarico di medico generico ambulatoriale devono inoltrare, entro il termine stabilito dall'avviso pubblico, all'ufficio SASN competente apposita domanda in carta semplice, specificando i titoli accademici e di servizio posseduti, nonche' altri titoli inerenti al curriculum formativo e professionale, con espresso riferimento alle esperienze informatiche acquisite. 3. Nella domanda devono, inoltre, elencare gli incarichi professionali svolti, e l'ente che li ha conferiti, il luogo ove le relative prestazioni sono state rese nonche' l'esatta distribuzione delle stesse nell'arco della giornata. 4. Al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda i medici aspiranti all'incarico devono essere iscritti all'albo professionale. Devono, inoltre, essere in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale di cui al [decreto legislativo n. 256 del 1991](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991;256) e diploma di formazione specifica in medicina generale, di cui al [decreto legislativo n. 368 del 1999, n. 277 del 2003 e n. 206 del 2007](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007;206), con esclusione dei medici gia' titolari d'incarico ambulatoriale di medicina generale negli uffici SASN. Al momento del conferimento dell'incarico, i medici stessi non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilita' di cui al successivo articolo 25. 5. L'ufficio SASN competente, verificato il possesso dei requisiti richiesti, effettua la valutazione comparativa dei titoli posseduti dagli aspiranti all'incarico sulla base dei criteri generali, di cui all'allegato 3 che costituisce parte integrante del presente accordo. 6. Completata la fase istruttoria, l'ufficio SASN predispone la relativa graduatoria e la trasmette al competente ufficio della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale, unitamente alla copia delle domande degli aspiranti all'incarico. 7. Il Direttore della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale approva la graduatoria, autorizzando il conferimento dell'incarico al medico che risulta al primo posto in graduatoria. 8. La graduatoria, che ha validita' annuale, sara' pubblicata con le stesse modalita' previste dal comma 1 del presente articolo e dovra' contenere, a fianco di ciascun nominativo, il punteggio conseguito. 9. Entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione, i medici interessati possono presentare alla Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale un'istanza di riesame della loro posizione in graduatoria, motivando la richiesta. Entro il termine di 30 giorni dalla ricezione dell'istanza il Direttore della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale emette provvedimento definitivo, dandone comunicazione all'ufficio SASN competente che provvede a notificare il provvedimento stesso all'interessato. In caso di accoglimento dell'istanza, il Direttore riformula la graduatoria che sara' pubblicata con le stesse modalita' previste dal comma 1 del presente articolo. 10. L'incarico e' conferito dall'ufficio SASN competente mediante lettera in duplice copia, una delle quali deve essere restituita dal medico con la dichiarazione di accettazione delle norme che regolano l'incarico, dell'orario, dei giorni e dei luoghi stabiliti per l'esecuzione delle prestazioni professionali. 11. Entro 30 giorni dalla comunicazione del conferimento dell'incarico il medico, a pena di decadenza, deve rilasciare apposita dichiarazione, resa ai sensi del [D.P.R. 445 del 2000](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000;445) e successive modificazioni, attestante l'insussistenza dei casi di incompatibilita' di cui all'articolo 25 del presente accordo e il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda. 12. L'incarico e' conferito per un periodo di prova di 3 mesi, durante il quale al medico compete lo stesso trattamento economico previsto per il medico confermato nell'incarico. 13. Allo scadere del terzo mese, ove da parte del Ministero della Salute, ufficio SASN competente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, non venga notificata al medico la mancata conferma dell'incarico, lo stesso si intende conferito a tempo indeterminato. 14. Contro il provvedimento di mancata conferma, e' ammessa opposizione da parte dell'interessato al Ministero della Salute, Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale, entro 15 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione. 15. L'opposizione non ha effetto sospensivo del provvedimento. 16. La suindicata Direzione generale emette provvedimento definitivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'opposizione, dandone comunicazione all'ufficio SASN competente, che provvede a notificare il provvedimento stesso all'interessato. 17. In caso di accoglimento dell'istanza, il Ministero della Salute, ufficio SASN competente, risolve, senza obbligo di preavviso, l'eventuale rapporto instaurato nel frattempo con altro medico e sottoposto alla condizione risolutiva del mancato accoglimento dell'istanza del riesame del medico sostituito. 18. In attesa che si definisca la procedura di cui ai commi precedenti il Ministero della Salute puo' conferire, in caso di urgenza, incarichi provvisori. 19. La procedura, di cui al presente articolo, non si applica nei casi previsti al comma 1 del successivo articolo 27. 20. Per gli ambulatori con numero complessivo di ore di medicina generale non superiore a 36 ore settimanali, le ore che si dovessero rendere vacanti e che non sia stato possibile attribuire con la procedura di cui al comma 1 del successivo articolo 27, vanno attribuite, con la procedura di cui al presente articolo, in modo da assicurare almeno due rapporti convenzionali con due differenti medici. I turni dovranno essere organizzati in maniera da garantire la maggiore funzionalita' del servizio, assicurando che uno dei due incarichi non sia superiore ai due/terzi dell'intero monte ore di medicina generale dell'ambulatorio.
Allegato A-art. 24
ART. 24 - MASSIMALE ORARIO E LIMITAZIONI 1. L'incarico ambulatoriale puo' essere conferito per un orario massimo non superiore a 38 ore settimanali e puo' essere espletato presso piu' ambulatori SASN. 2. L'attivita' per incarico ambulatoriale sommata ad altra attivita' compatibile, svolta in base ad altro rapporto, non puo' superare l'impegno orario di 38 ore settimanali.
Allegato A-art. 25
ART. 25 - INCOMPATIBILITA' 1. Ai sensi dell'[articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-12-30;412~art4-com7), e successive modificazioni ed integrazioni, l'incarico non puo' essere conferito al medico che: a) si trovi in una qualsiasi posizione non compatibile per specifiche norme di legge; b) abbia un rapporto di lavoro subordinato presso ente pubblico o privato con divieto di libero esercizio professionale; c) eserciti altre attivita' o sia titolare o compartecipe di quote di imprese che possano configurarsi in conflitto di interessi col rapporto convenzionale con il Ministero della Salute; d) sia proprietario o comproprietario, azionista, socio, gestore o direttore ovvero in rapporti di attivita' con societa' armatoriali o di volo o comunque operanti nell'ambito dei porti o aeroporti; e) svolga attivita' di medico fiduciario per conto del Ministero della Salute; f) svolga attivita' specialistica in regime di convenzionamento esterno per conto del Ministero della Salute o delle aziende U.S.L.; g) operi a qualsiasi titolo nelle case di cura convenzionate con il Ministero della Salute o con le aziende U.S.L.; h) sia iscritto o frequenti i corsi di specializzazione di cui ai [decreti legislativi n. 257 del 1991, n. 368 del 1999, n. 277 del 2003 e n. 206 del 2007](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007;206), fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti. 2. Il verificarsi nel corso dell'incarico di una delle condizioni di incompatibilita' di cui al presente articolo comporta la revoca dell'incarico, salvo la rimozione della stessa da parte del medico interessato.
Allegato A-art. 26
ART. 26 - DOVERI E COMPITI DEL MEDICO GENERICO 1. Nello svolgimento della propria attivita' ambulatoriale il medico generico assicura i seguenti compiti e funzioni: a) effettua prestazioni mediche ai fini di diagnosi e cura; b) richiede visite specialistiche e accertamenti, strumentali e non, di carattere specialistico, evidenziando il dubbio o il quesito diagnostico e fornisce ogni altro dato utile a qualificare l'indagine e abbreviare il tempo di diagnosi; c) compila le proposte motivate di ricovero e di cure termali corredandole degli accertamenti eseguiti o in possesso del paziente; d) prescrive le specialita' medicinali, i prodotti galenici e i presidi sanitari; e) effettua le prestazioni di siero e vaccino profilassi; f) effettua le visite preventive di imbarco, eventualmente anche a bordo della nave, le visite periodiche di idoneita' alla navigazione previste dalla vigente normativa sulla navigazione marittima ed aerea e formula il relativo giudizio medico legale; g) certifica gli esiti di infortunio sul lavoro e di malattia professionale; h) rilascia la certificazione ai fini della idoneita' alla navigazione; i) effettua visite di controllo e visite ispettive; l) provvede ad annotare i dati diagnostici e terapeutici nell'ambito del nuovo sistema informativo assistenza sanitaria ai naviganti (NSIASN); m) partecipa a corsi di formazione informatica, anche a distanza, per l'espletamento dei compiti di cui al punto l); n) collabora con il medico responsabile del poliambulatorio; o) puo' svolgere su richiesta del Direttore dell'ufficio SASN competente le funzioni di medico responsabile del poliambulatorio. In tale qualita' dipende funzionalmente dal Direttore dell'ufficio SASN; p) puo' svolgere su richiesta del Direttore dell'ufficio SASN competente funzioni di coordinamento tecnico-sanitario dei responsabili dei poliambulatori. In tale qualita' dipende funzionalmente dal Direttore dell'ufficio SASN; q) svolge attivita' di collaborazione ad interventi di carattere epidemiologico; r) si reca in aeroporto o a bordo di navi in navigazione, in porto o in rada per visitare ed eventualmente accompagnare in ospedale assistiti ammalati, nei casi in cui le condizioni fisiopatologiche degli stessi lo richiedano; s) effettua le visite medico generiche di 1°, 2° e 3° classe per l'accertamento iniziale o periodico dell'idoneita' al volo dei richiedenti licenze o attestati aeronautici di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-11-18;566) e rilascia la relativa certificazione medico legale; t) partecipa alle sedute della commissione medica di 1° grado. Per tale attivita' e' equiparato al medico fiduciario; u) partecipa alle commissioni d'esami per il rilascio dei certificati di competenza della gente di mare in materia di primo soccorso sanitario; v) inoltra all'ufficio SASN competente per territorio entro il 15 febbraio di ciascun anno una dichiarazione sostitutiva dalla quale risultino tutti gli incarichi, le attivita' e le situazioni in atto, comunque influenti ai fini dell'applicazione degli istituti normativi ed economici previsti dal presente accordo con impegno a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni che dovessero intervenire in corso d'anno. Se non fossero intervenute variazioni, e' sufficiente una dichiarazione sostitutiva che ne attesti l'inesistenza.
Allegato A-art. 27
ART. 27 - AUMENTO ORARIO - ASSEGNAZIONE DI ORE DI TURNI VACANTI - ISTITUZIONE DI NUOVI TURNI 1. Qualora sia necessario provvedere ad aumenti di orario per un servizio gia' attivato, o all'assegnazione di ore di turni vacanti, il Ministero della Salute - Ufficio SASN competente - prioritariamente interpella, secondo l'ordine di anzianita' di servizio o in subordine secondo l'anzianita' di laurea, i medici titolari di incarico nell' ambulatorio SASN medesimo e successivamente i medici in servizio presso gli ambulatori SASN nell'ambito della provincia, conferendo l'aumento di orario. 2. Nel caso che i medici interpellati dichiarino la propria indisponibilita' al conferimento di ore o qualora sia necessario procedere all'istituzione di nuovi turni, il Ministero della Salute, ufficio SASN competente, attiva la procedura prevista dal precedente articolo 23. 3. Per gli ambulatori con numero complessivo di ore di medicina generale non superiore a 36 ore settimanali, le ore che si dovessero rendere vacanti vanno attribuite con la procedura di cui al presente articolo, in modo da assicurare almeno due rapporti convenzionali con due differenti medici. I turni dovranno essere organizzati in maniera da garantire la maggiore funzionalita' del servizio, assicurando che uno dei due incarichi non sia superiore ai due/terzi dell'intero monte ore di medicina generale dell'ambulatorio.
Allegato A-art. 28
ART. 28 - RIDUZIONE O SOPPRESSIONE DELL'ORARIO - REVOCA DELL'INCARICO 1. Per mutate esigenze di servizio, qualora non sia possibile applicare l'istituto della mobilita' di cui al successivo articolo 29, il Ministero della Salute, Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale, sentita la commissione di cui all'articolo 51 del presente accordo, puo' far luogo alla riduzione dell'orario di attivita' del medico o alla revoca dell'incarico, dandone comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento con preavviso di almeno 45 giorni. 2. Contro il provvedimento di riduzione dell'orario o revoca dell'incarico e' ammessa opposizione da parte dell'interessato al Ministero della Salute, Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale, entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta. 3. L'opposizione non ha effetto sospensivo del provvedimento. 4. La suindicata Direzione generale, sentita la commissione di cui al successivo articolo 51, emette provvedimento definitivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'opposizione, dandone comunicazione all'ufficio SASN competente, che provvede a notificare il provvedimento stesso all'interessato.
Allegato A-art. 29
ART. 29 - MOBILITA' 1. Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale il Ministero della Salute, ufficio SASN competente, puo' disporre provvedimenti di mobilita' in analogia a quanto previsto dall'articolo 12 del presente accordo anche nelle ipotesi di riduzione o soppressione dell'orario di attivita' di cui al precedente articolo 28. 2. Trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, e 6 del richiamato articolo 12. 3. Nel caso di non agibilita' temporanea del presidio ambulatoriale, il Ministero della Salute, ufficio SASN competente, utilizza temporaneamente il medico, senza danno economico per lo stesso, in altro presidio ministeriale.
Allegato A-art. 30
ART. 30 - COMPENSI ED INDENNITA' 1. Ai medici generici ambulatoriali e' corrisposto lo stesso trattamento previsto per i medici specialisti ambulatoriali del capo I del presente accordo. 2. Per le visite preventive d'imbarco effettuate a bordo di navi al personale extracomunitario, vengono corrisposti gli onorari previsti per i medici fiduciari, di cui all'[articolo 9, comma 1, lettera f) del decreto ministeriale 24 dicembre 2003 n. 399](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.:decreto:2003-12-24;399~art9-com1-letf) e successive modifiche e integrazioni. 3. Per l'indennita' di accesso trova applicazione l'articolo 13 del presente accordo.
Allegato A-art. 31
ART. 31 - CONTRIBUTO ENPAM 1. Per quanto concerne il contributo ENPAM si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 18 del presente accordo.
Allegato A-art. 32
Art. 32 - CONFERIMENTO INCARICO 1. Il professionista di cui al presente accordo, che aspiri a svolgere la propria attivita' professionale nell'ambito delle strutture del SASN, deve inoltrare, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno - a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante consegna diretta al competente ufficio del Comitato zonale, di cui all'articolo 24 dell' Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010, nel cui territorio di competenza insiste l'ufficio SASN - apposita domanda redatta come da modello allegato 1, che costituisce parte integrante del presente accordo. 2. La domanda deve contenere le dichiarazioni, rese ai sensi del [D.P.R. n. 445 del 2000](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000;445), atte a provare il possesso dei titoli accademici e professionali conseguiti fino al 31 dicembre dell'anno precedente elencati nella dichiarazione sostitutiva di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente accordo. 3. Alla scadenza del termine di presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria, pena la nullita' della domanda stessa e di ogni altro provvedimento conseguente, l'aspirante deve possedere i seguenti requisiti: a) essere iscritto all'Albo professionale; b) possedere il titolo per l'inclusione nelle graduatorie delle branche della specialita' della categoria professionale interessata, previste nell'allegato A, parte prima, dell' Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010. Il titolo e' rappresentato dal diploma di specializzazione in una delle branche della specialita'. 4. La domanda di inclusione in graduatoria deve essere rinnovata di anno in anno e deve contenere le dichiarazioni concernenti i titoli accademici o professionali che comportino modificazioni nel precedente punteggio valutato secondo i criteri di cui all'allegato A, parte seconda dell' Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010. 5. Il Comitato zonale, ricevute le domande inviate entro il 31 gennaio di ciascun anno, provvede entro il 30 settembre alla formazione di una graduatoria per titoli, con validita' annuale per ciascuna categoria professionale, secondo i criteri di cui all'allegato A, parte seconda, dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010. 6. Il Direttore generale dell'azienda , ove ha sede il comitato zonale di cui all'articolo 24 dell' Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010, ne cura la pubblicazione mediante affissione all'Albo aziendale per la durata di 15 giorni e contemporaneamente la inoltra ai rispettivi Ordini provinciali delle altre professionalita' e al Comitato zonale, ai fini della massima diffusione. 7. Entro 30 giorni dalla pubblicazione gli interessati possono inoltrare al Comitato zonale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, istanza motivata di riesame della loro posizione in graduatoria. 8. Le graduatorie definitive predisposte dal Comitato zonale sono approvate dal Direttore generale dell'azienda e inviate alla Regione che ne cura la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione entro il 31 dicembre di ciascun anno. 9. La pubblicazione costituisce notificazione ufficiale agli interessati ed agli uffici SASN. 10. L'Assessorato regionale alla sanita' cura l'immediato invio del Bollettino Ufficiale agli Ordini interessati e al competente ufficio SASN di Napoli o di Genova. 11. Le graduatorie hanno effetto dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di presentazione della domanda.
Allegato A-art. 33
ART. 33 - ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI 1. I provvedimenti per l'attivazione di nuovi turni, per l'ampliamento di quelli in atto e per la copertura dei turni resisi disponibili, adottati dall' ufficio SASN di Genova o Napoli, nel cui territorio di competenza e' ubicato l'ambulatorio SASN interessato all'assegnazione dell'incarico, previa autorizzazione del Direttore della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale del Ministero della Salute, vengono comunicati al Comitato zonale competente. Il Comitato zonale medesimo provvede alla loro pubblicazione nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre dal giorno 15 alla fine dello stesso mese. 2. I professionisti aspiranti al turno disponibile, dal 1° al 10° giorno del mese successivo a quello della pubblicazione, devono comunicare con lettera raccomandata, la propria disponibilita' al Comitato zonale, il quale individua, entro i 20 giorni successivi alla scadenza del termine, l'avente diritto secondo l'ordine di priorita' di cui al successivo articolo 34 e ne da' comunicazione all'ufficio SASN competente. 3. La comunicazione dei turni disponibili puo' contenere eventuali specificazioni circa il possesso di particolari capacita' professionali. In tali casi la scelta del professionista avviene sulla base della preventiva verifica del possesso delle richieste specifiche capacita' da parte di una apposita commissione di esperti, composta da due rappresentanti del Ministero della Salute, designati dall'ufficio SASN di Genova o Napoli e da due professionisti designati dal Comitato zonale.
Allegato A-art. 34
ART. 34 - MODALITA'PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 1. Premesso che il professionista puo' espletare attivita' ambulatoriale ai sensi del presente Accordo in una sola area professionale, e che le ore di attivita' sono ricoperte attraverso aumenti di orario nella stessa area o attraverso riconversione in aree diverse, per l'attribuzione dei turni comunque disponibili, di cui all'articolo 33 comma 1, l'avente diritto e' individuato attraverso il seguente ordine di priorita': a) titolare di incarico a tempo indeterminato che svolga nel solo ambito zonale, in cui e' pubblicato il turno, esclusivamente attivita' ambulatoriale regolamentata dall'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010, e dagli accordi di recepimento di cui alla dichiarazione a verbale n.2 del citato accordo del 23 marzo 2005, testo integrato; tale priorita' e' valida solo per l'ambito zonale in cui il professionista e' titolare di un maggior numero di ore d'incarico, nel caso lo stesso sia titolare di incarichi in due diversi ambiti regionali; b) titolare di incarico a tempo indeterminato che svolga, in via esclusiva, attivita' ambulatoriale regolamentata del presente accordo in diverso ambito zonale della stessa regione o in ambito zonale confinante se di altra regione. Relativamente all'attivita' svolta come aumento di orario ai sensi della presente lett. b) al professionista non compete il rimborso delle spese di viaggio di cui all'articolo 42 del presente accordo; c) titolare di incarico a tempo indeterminato in altro ambito zonale, che faccia richiesta al Comitato zonale di essere trasferito nel territorio in cui si e' determinata la disponibilita'; d) titolare di incarico a tempo indeterminato nello stesso ambito zonale, che per lo svolgimento di altra attivita' sia soggetto alle limitazioni di orario di cui all'articolo 36 del presente accordo; e) titolare di incarico a tempo determinato, secondo l'ordine di precedenza, di cui alle precedenti lettere, che faccia richiesta di incremento di orario o di trasferimento; f) il professionista titolare di pensione a carico di Enti diversi dall'ENPAB, ENPAP e EPAP. 2. Ai fini delle procedure di cui al comma 1, per ogni singola lettera dalla a) alla f), l'anzianita' del servizio riconosciuta ai fini della prelazione costituisce titolo di precedenza; in caso di pari anzianita' di servizio e' data precedenza all'anzianita' di specializzazione, successivamente, all'anzianita' di laurea, e, in subordine, alla maggiore eta' anagrafica. 3. Il professionista in posizione di priorita' viene invitato dal Comitato zonale mediante lettera raccomandata, di cui una copia deve essere inviata all'ufficio SASN competente di Genova o di Napoli, a comunicare l'accettazione/rinuncia all'incarico entro 20 giorni dal ricevimento all'ufficio SASN stesso. Alla comunicazione di disponibilita' dovra' essere allegata, pena l'esclusione dall'incarico, la dichiarazione sostituiva di cui all'allegato 2. La formalizzazione dell'incarico dovra' avvenire entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione. 4. L'incarico a tempo determinato per la durata di 3 mesi e' conferito dall'Ufficio SASN competente mediante lettera in duplice copia, delle quali una deve essere restituita dal professionista con la dichiarazione di accettazione della presente normativa, dell'orario, dei giorni e dei luoghi stabiliti per l'esecuzione delle prestazioni professionali. Allo scadere del terzo mese, ove da parte dell'Ufficio SASN competente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento non venga notificata al professionista la mancata conferma, l'incarico si intende conferito a tempo indeterminato. La mancata conferma o la trasformazione dell'incarico a tempo indeterminato e' comunicata al Comitato zonale. Contro il provvedimento di mancata conferma, l'interessato puo' produrre istanza di riesame al Ministero della Salute - Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale - entro 15 giorni dalla relativa comunicazione. L'istanza di riesame non ha effetto sospensivo del provvedimento. La suddetta Direzione generale emette provvedimento definitivo entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'opposizione, dandone comunicazione all'ufficio SASN competente che provvede a notificare il provvedimento stesso all'interessato e a informare il Comitato zonale. Durante il periodo di prova di 3 mesi al professionista compete lo stesso trattamento economico previsto per il professionista confermato nell'incarico. 5. In deroga alle priorita' e alle procedure di cui ai comma precedenti, qualora per una determinata branca si verifichi la necessita' di procedere ad un aumento di orario, sempreche' motivato, il Ministero della Salute - Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale- sentiti, tramite gli uffici SASN competenti, i Sindacati firmatari del presente accordo, ha la facolta' di attribuire aumenti di orario ad uno o piu' professionisti ambulatoriali che prestano servizio nell' area professionale. L'ufficio SASN competente deve comunicare al Comitato zonale, entro 15 giorni dal provvedimento, il nominativo del sanitario cui e' stato incrementato l'orario e la consistenza numerica dell'orario aumentato. 6. In attesa del conferimento dei turni disponibili secondo le procedure su indicate, l'ufficio SASN competente puo' conferire incarichi provvisori mensili ad un professionista disponibile, con priorita' per i non titolari di altro incarico e non in posizione di incompatibilita'. L'incarico provvisorio mensile, eventualmente rinnovabile allo stesso sanitario, cessa in ogni caso con la nomina del titolare. 7. Al professionista incaricato in via provvisoria spetta lo stesso trattamento previsto per i sostituti non titolari di altro incarico di cui al successivo articolo 46. 8. Qualora sussistano ancora turni vacanti, l'ufficio SASN competente di Genova o Napoli procede alla assegnazione dei turni a professionisti non ancora titolari di incarico presenti nella graduatoria, che abbiano espresso la propria disponibilita' all'atto della pubblicazione dei turni vacanti, secondo l'ordine di graduatoria. 9. Esperite inutilmente le procedure di cui ai commi precedenti, l'ufficio SASN puo' conferire l'incarico ad un professionista dichiaratosi disponibile ed in possesso dei requisiti previsti dal presente accordo.
Allegato A-art. 35
ART. 35 - INCOMPATIBILITA' 1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 15 dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010, l'incarico non puo' essere conferito al professionista che: a) eserciti altre attivita' o sia titolare o compartecipe di quote di imprese che possano configurarsi in conflitto di interessi col rapporto convenzionale con il Ministero della Salute; b) sia proprietario o comproprietario, azionista, socio, gestore o direttore ovvero in rapporti di attivita' con societa' armatoriali o di volo operanti nell'ambito dei porti o aeroporti. 2. Il verificarsi nel corso dell'incarico di una delle condizioni di incompatibilita' di cui al presente articolo comporta la revoca dell'incarico, salvo la rimozione della stessa da parte del professionista interessato.
Allegato A-art. 36
ART. 36 - MASSIMALE ORARIO 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010, ed ai fini della determinazione dell'orario massimo settimanale, l'attivita' del professionista svolta negli ambulatori degli uffici SASN si cumula con quella svolta dal professionista medesimo in ambulatori di enti pubblici che adottino il predetto accordo, per incarichi a tempo indeterminato o per incarichi a tempo determinato. 2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 16 dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010, eventuali ritardi in entrata, nel limite massimo di 15 minuti dell'orario di accesso, potranno essere recuperati nell'arco del mese successivo, compatibilmente con le esigenze di servizio, d'intesa con il responsabile dell'ambulatorio.
Allegato A-art. 37
ART. 37 - RIDUZIONE O SOPPRESSIONE DELL'ORARIO - REVOCA DELL'INCARICO 1. Per mutate esigenze di servizio e nell'impossibilita' di dare corso all'istituto della mobilita' di cui al successivo articolo 41 del presente accordo, il Ministero della Salute, sentita la commissione di cui all'articolo 51 del presente accordo, puo' far luogo alla riduzione dell'orario di attivita' del professionista o alla revoca dell'incarico, dandone comunicazione all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento con preavviso di almeno 45 giorni, nonche' al Comitato di cui all'articolo 24 dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010.
Allegato A-art. 38
ART. 38 - CESSAZIONE E SOSPENSIONE DELL'INCARICO 1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 19 e 20 e dalla norma transitoria n. 5 dell' Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010, nel caso previsto dal comma 1, lettera c) dell'articolo 20 del succitato accordo, la riammissione in servizio del professionista deve essere disposta dalla Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale del Ministero della Salute, sentita la commissione di cui al successivo articolo 51 del presente accordo, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di riammissione.
Allegato A-art. 39
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