DECRETO 3 ottobre 2012, n. 202

Type Decreto
Publication 2012-10-03
Ultimo aggiornamento 2012-11-27
State In force
Source Normattiva
articles 51
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ART. 39 - DOVERI E COMPITI DEL PROFESSIONISTA 1. Il professionista incaricato ai sensi del presente accordo deve: a) collaborare, con il medico di medicina generale, ambulatoriale o fiduciario, alla formulazione del giudizio medico-legale circa l'idoneita' al lavoro; b) attenersi alle disposizioni che l'ufficio SASN emana per il buon funzionamento dei presidi e il perseguimento dei fini istituzionali; c) eseguire le prestazioni professionali proprie delle categorie cosi' come regolamentate dalle relative leggi di ordinamento e dell'[articolo 1 del D.P.R. n. 458 del 1998](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1998;458~art1); d) partecipare ai programmi e ai progetti finalizzati; e) attenersi alle disposizioni contenute nel presente accordo; f) rispettare l'orario di attivita' indicato nella lettera di incarico; g) inoltrare all'ufficio SASN competente per territorio, entro il 15 febbraio di ciascun anno, una dichiarazione sostitutiva dalla quale risultino tutti gli incarichi, le attivita' e le situazioni in atto comunque influenti ai fini dell'applicazione degli istituti normativi ed economici previsti dal presente Accordo, con l'impegno a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni che dovessero intervenire in corso d'anno. Se non fossero intervenute variazioni, e' sufficiente una dichiarazione sostitutiva che ne attesti l'inesistenza; h) collaborare con il medico responsabile del presidio ambulatoriale. 2. Il professionista nell'erogazione delle prestazioni di sua competenza deve: a) compilare e sottoscrivere il risultato delle prestazioni effettuate utilizzando il modulario fornito dall'ufficio SASN; b) annotare i dati diagnostici ed eventualmente terapeutici nell'ambito dell'NSIASN; c) partecipare a corsi di formazione informatica, anche a distanza, per l'espletamento dei compiti di cui al punto b); d) fornire al responsabile della struttura operativa cui e' assegnato ogni dato utile a qualificare sul piano dell'affidabilita' le prestazioni di competenza; e) usare le attrezzature fornite dall'ufficio SASN comunicando al responsabile della struttura operativa di appartenenza le eventuali avarie; f) partecipare alle attivita' di rilevazione epidemiologica per la preparazione, lo studio e la programmazione di indagini statistiche; g) partecipare alle attivita' formative programmate dall'ufficio SASN.

Allegato A-art. 40

ART. 40 - RESPONSABILITA' CONVENZIONALI E VIOLAZIONI 1. In caso di inosservanza dei doveri e dei compiti derivanti dal presente accordo, il responsabile dell'Ufficio SASN competente, entro 30 giorni dal momento in cui ne e' venuto a conoscenza, contesta formalmente per iscritto al professionista le infrazioni rilevate. 2. Il professionista ha la possibilita' di produrre le proprie controdeduzioni entro 20 giorni dalla data di ricezione della contestazione. 3. L'Ufficio SASN trasmette tutti gli atti in suo possesso al Direttore della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale che, sentito l'interessato, ove lo richieda, decide con atto motivato, notificato all'interessato, sull'archiviazione del caso o sull'irrogazione di una delle sanzioni di cui all'articolo 27 dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010, riportate al successivo comma 4. 4. Le sanzioni disciplinari, elencate in ordine di gravita' dell'infrazione accertata, sono le seguenti: a) richiamo: per lievi infrazioni dei doveri e compiti derivanti dal presente accordo collettivo nazionale. Il richiamo comporta la sospensione per un turno dalla possibilita' di avvalersi dell'assegnazione di turni che si rendessero disponibili; b) diffida: per infrazioni meno lievi degli stessi obblighi e compiti contrattuali o per il reiterarsi di infrazioni che hanno comportato il richiamo. La diffida comporta la sospensione per quattro turni dalla possibilita' di avvalersi dell'assegnazione di turni che si rendessero disponibili; c) sospensione del rapporto: 1. per recidiva di infrazioni gia' sanzionate con richiamo e diffida; 2. per gravi infrazioni finalizzate all'acquisizione di vantaggi personali; 3. per gravi inosservanze dei doveri e compiti che comportino disfunzioni del servizio; 4. per mancata effettuazione delle prestazioni sanitarie e/o medico-legali previste dal presente accordo collettivo nazionale; 5. per omissione di segnalazione del sussistere di circostanze comportanti incompatibilita', limitazioni orarie, riscossione di indebito emolumento; 6. nel caso di sospensione dall'albo professionale o emissione di mandato o di ordine di custodia cautelare. c.1 La ripresa del servizio deve essere autorizzata dal Direttore della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale entro 30 giorni dalla cessazione del provvedimento di cui al precedente capoverso, previo parere della commissione consultiva centrale di cui all'articolo 51. c.2 Il provvedimento di sospensione comporta la sospensione del rapporto convenzionale da un minimo di 1 mese ad un massimo di 2 anni e preclude la possibilita' di avvalersi, per almeno quattro turni, dell'assegnazione di turni che si rendessero disponibili. d) revoca dell'incarico: 1. per instaurazione di procedimento penale per infrazioni, configuratesi come reati, per le quali siano state accertate gravissime responsabilita' professionali; 2. per recidiva specifica di infrazioni che hanno gia' portato alla sospensione del rapporto; 3. per sentenza di condanna passata in giudicato. 5. Avverso la sanzione disciplinare irrogata e' ammesso ricorso da parte dell'interessato, da presentarsi entro 15 giorni dalla data della relativa comunicazione, al Direttore della suindicata Direzione generale del Ministero della Salute che, sentita la commissione consultiva centrale di cui all'articolo 51, decide in via definitiva entro 60 giorni dalla ricezione del ricorso, notificando il relativo provvedimento al ricorrente. 6. L'esito finale del procedimento disciplinare, notificato all'interessato, e' comunicato all'Ordine professionale di competenza e agli uffici SASN di Napoli e Genova, oltre che al Comitato di cui all'articolo 24 dell' Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010. 7. Il procedimento di cui al presente articolo deve concludersi entro 180 giorni dalla contestazione dell'addebito al professionista. Trascorso tale termine il procedimento si estingue.

Allegato A-art. 41

ART. 41 - MOBILITA' 1. Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale il Ministero della Salute, ufficio SASN competente, ha la facolta' di avvalersi dell'istituto della mobilita' previsto dall'articolo 17 dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010, anche nelle ipotesi di riduzione o soppressione dell'orario di attivita' di cui al precedente articolo 37. Il relativo provvedimento va comunicato al Comitato di cui all'articolo 24 dell' accordo suindicato. 2. La procedura della mobilita' sara' attivata ad iniziare dal professionista che abbia la minore anzianita' di servizio. 3. Contro il provvedimento di mobilita' e' ammessa opposizione da parte dell'interessato al Ministero della Salute, Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale, entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta. 4. L'opposizione ha effetto sospensivo del provvedimento. 5. La suddetta Direzione generale emette provvedimento definitivo entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'opposizione, e provvede a notificare il provvedimento stesso all'interessato e a informare il Comitato di cui all'articolo 24 dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'ACN 29 luglio 2009 e con l'ACN 8 luglio 2010. 6. Nel caso di non agibilita' temporanea del presidio ambulatoriale, il Ministero della Salute, ufficio SASN competente, utilizza temporaneamente il professionista, senza danno economico per lo stesso, in altra struttura ministeriale. 7. Il provvedimento di mobilita' puo' essere adottato anche a domanda del professionista, valutate le prioritarie esigenze di servizio.

Allegato A-art. 42

ART. 42 - INDENNITA' DI ACCESSO 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 46 dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010, qualora il professionista svolga per il Ministero della Salute un incarico, al di fuori del comune di residenza, in un comune dove svolge attivita' anche per conto degli enti pubblici che adottano l'accordo predetto e per il quale percepisce dagli enti medesimi un rimborso per spese di viaggio, tale rimborso sara' a carico del Ministero della Salute, ufficio SASN competente e degli enti predetti in proporzione alle ore dei rispettivi incarichi. 2. In sede di primo incarico, conferito successivamente alla data di pubblicazione del presente accordo, non compete l'indennita' di accesso al professionista che risieda in un comune diverso da quello in cui e' ubicato il presidio presso il quale l'incarico deve essere svolto. 3. Al professionista, che risiede in localita' non compresa nella provincia in cui e' ubicato il presidio presso il quale l'incarico deve essere svolto, non compete l'indennita' di accesso correlata a tale incarico. 4. Al professionista, che risiede in localita' insulare compresa nella provincia in cui e' ubicato il presidio presso il quale l'incarico deve essere svolto, e' corrisposto per ogni accesso un'indennita' pari al costo del biglietto di andata e ritorno -tariffa residente, a mezzo traghetto. 5. L'indennita' di cui al presente articolo ha decorrenza dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione.

Allegato A-art. 43

ART. 43 - AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA 1. I professionisti che operano esclusivamente per il Ministero della Salute sono tenuti a partecipare ai corsi di aggiornamento generali e speciali organizzati dal Ministero medesimo. 2. I professionisti che operano anche per le aziende U.S.L., fermo restando quanto previsto dall'articolo 33 dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010, sono tenuti a partecipare ai corsi di aggiornamento e/o formazione organizzati dal Ministero medesimo, o da organizzazioni accreditate, per conto del Ministero stesso. 3. Per la partecipazione ai corsi obbligatori viene applicato lo stesso trattamento previsto per i dipendenti dello Stato con la qualifica di dirigente. 4. Durante l'espletamento dei corsi obbligatori i professionisti partecipanti sono considerati in permesso retribuito. 5. Le ore di corso che superano l'impegno orario giornaliero sono retribuite a parte, ai sensi del comma 14 dell'articolo 30 dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010. 6. L'ufficio SASN competente puo' riconoscere come utile ai fini dell'aggiornamento obbligatorio, formazione permanente, nel limite massimo di 32 ore annue in proporzione ad un massimale orario di 32 ore settimanali di titolarita' d'incarico, la partecipazione ai corsi, purche' accreditati e inerenti l'attivita' svolta, organizzati dagli Ordini professionali e dalle aziende A.S.L. ed ai seminari, ai congressi, ai convegni e ad altre manifestazioni consimili compresi nei programmi delle suindicate aziende, nonche' ai corsi organizzati da universita', ospedali, istituti di ricerca, societa' scientifiche o organismi similari, autorizzandone la partecipazione con concessione del relativo permesso retribuito senza ulteriori oneri a carico dello stesso, purche' sia garantita la sostituzione.

Allegato A-art. 44

ART. 44 - ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DERIVANTI DAGLI INCARICHI 1. Il Ministero della Salute assicura i professionisti comunque operanti nei propri ambulatori secondo quanto disposto dall'articolo 41 dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010, nonche' per l'attivita' di cui al punto d) dell'articolo 9 e r) dell'articolo 25 del presente accordo. La polizza e' portata a conoscenza delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.

Allegato A-art. 45

ART. 45 - RAPPORTI CON I SINDACATI FIRMATARI DELL'INTESA 1. Il Ministero della Salute, ufficio SASN competente, a richiesta scritta dei sindacati firmatari dell'accordo reso esecutivo con il presente regolamento, riconosce al professionista che ricopre incarichi sindacali, brevi permessi retribuiti, da concedersi di volta in volta, fatte salve le esigenze di servizio. 2. I permessi di cui al comma precedente sono considerati come attivita' di servizio ed hanno piena validita' per tutti gli aspetti sia normativi che economici previsti dal regolamento.

Allegato A-art. 46

ART. 46 - SOSTITUZIONI 1. Per le sostituzioni di durata non superiore a 30 giorni, l'ufficio SASN competente di Genova o Napoli assegna l'incarico di supplenza al professionista, designato dal professionista titolare, riconosciuto idoneo dal suindicato ufficio. Per le sostituzioni di durata superiore a 30 giorni o nei casi in cui, per giustificati motivi, il professionista non abbia provveduto alla designazione del sostituto, l'ufficio SASN competente conferisce l'incarico di supplenza ad un professionista comunque disponibile. 2. L'ufficio SASN competente ha, in ogni caso, la facolta', qualora lo ritenga opportuno, di soprassedere all'assegnazione di incarichi di supplenza. L'incarico di sostituzione non puo' superare, di norma, la durata di 6 mesi e non e' rinnovabile. 3. Nei confronti del professionista supplente non operano i motivi di incompatibilita' di cui all'articolo 35 del presente accordo. 4. Al professionista ambulatoriale sostituto non titolare d'incarico spetta il compenso di cui all'articolo 49, comma 1, lettera A) (quota oraria). 5. Al professionista sostituto, che sia gia' titolare d'incarico, compete il rispettivo trattamento economico gia' in godimento, derivante dall'anzianita' maturata nel servizio ambulatoriale.

Allegato A-art. 47

ART. 47 - CONTRIBUTO PREVIDENZIALE 1. Per quanto concerne il contributo dovuto ai rispettivi enti di previdenza e assistenza (ENPAB, ENPAP, EPAP) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010.

Allegato A-art. 48

ART 48 - RISCOSSIONE DELLE QUOTE SINDACALI 1. Per quanto concerne la riscossione delle quote sindacali si applica il disposto dell'articolo 51 dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010. In particolare il Ministero della Salute, ufficio SASN competente, su espressa delega dei professionisti interessati, effettua le trattenute delle quote sindacali e le versa mensilmente all'organizzazione sindacale indicata dal professionista, con le modalita' che dalla stessa verranno indicate. Restano in vigore le deleghe gia' rilasciate.

Allegato A-art. 49

ART. 49 - COMPENSI 1. Il compenso dei professionisti ambulatoriali titolari d'incarico, di cui al presente accordo, disciplinato dall'articolo 43 dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - cosi' come integrato dall'articolo 31, comma 1 e comma 4, dell'Accordo collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e dall'articolo 8, comma 1 tabella C e D, e comma 5 dell'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010, si articola in: A) QUOTA ORARIA B) QUOTA VARIABILE A- QUOTA ORARIA A.1 A far data dal 01.01.2008 il compenso orario dei professionisti ambulatoriali e' rideterminato in euro 22,65 e a far data dal 01.01.2010 in euro 23,43 per ogni ora di attivita'. A.2 A far data dal 01.01.2008 e' corrisposta inoltre una quota oraria in relazione all'anzianita' di servizio maturata fino alla data del 31 dicembre 1998, pari a : euro 0,042 per mese di servizio, fino al 192esimo mese (pari a 16 anni di anzianita'); euro 0,022 per mese dal 193esimo. B - QUOTA VARIABILE B.1 A decorrere dal 01.01.2008, le quote da destinare ai professionisti ambulatoriali per attivita' connesse alla formulazione del giudizio medico-legale circa l'idoneita' al lavoro in collaborazione con il medico di medicina generale, ambulatoriale o fiduciario, nell'ambito delle visite biennali, delle visite preventive d'imbarco, delle prestazioni urgenti di diagnosi e cura, e di quelle di particolare impegno professionale eseguibili nelle strutture degli uffici SASN, oltre a quelle concernenti le visite psicoattitudinali ai richiedenti il rilascio o il rinnovo di licenze ed attestati aeronautici, costituiscono un fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie, non riassorbibili, quantificate in euro 1,75 per ora di incarico,salvo quanto previsto dalla norma transitoria n.1 del presente accordo. C - ARRETRATI BIENNI 2006-2007 e 2008-2009 C.1. Ai professionisti sono corrisposti arretrati, ai sensi dell'articolo 4 tabella C dell'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e dall'articolo 8 comma 1 tabella C dell'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010 nella seguente misura: Anno 2006 euro 0,10 per le ore retribuite; Anno 2007 euro 1,17 per le ore retribuite; Anno 2008 euro 0,11 per le ore retribuite; Anno 2009 euro 0,88 per le ore retribuite.

Allegato A-art. 50

ART. 50 - PREMIO DI OPEROSITA' E DI COLLABORAZIONE 1. A decorrere dal 1 gennaio 2010 per l'attivita' svolta per conto del Ministero della Salute, ufficio SASN competente, alla cessazione del rapporto convenzionale ai professionisti spetta, dopo un anno di servizio, un premio di operosita' nella misura di una mensilita' per ogni anno di servizio prestato, con le modalita' stabilite dall'articolo 49 dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009, con esclusione dei commi 6, 7 e 9. 2. Il premio di operosita' e' calcolato sul compenso orario, di cui all'articolo 49 del presente accordo, lettera A, punti A1 e A2 e lettera B, punto B1 e sul premio di collaborazione. 3. Ai professionisti titolari d'incarico spetta il premio annuo di collaborazione, pari a un dodicesimo del compenso orario annuo, di cui all'articolo 49 del presente accordo, lettera A, punti A1 e A2 e lettera B, punto B1. 4. Il premio di collaborazione sara' liquidato entro il 31 dicembre dell'anno di competenza.

Allegato A-art. 51

ART. 51 - COMMISSIONE CONSULTIVA CENTRALE 1. Presso il Ministero della salute, Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale, e' istituita, con decreto del Direttore della suindicata Direzione, una commissione consultiva composta da: a) due funzionari del Ministero della Salute; b) tre rappresentanti individuati tra i medici e i professionisti in servizio presso i SASN, indicati dai sindacati che hanno sottoscritto il presente accordo, nell'ambito dei quali deve essere assicurata la rappresentanza di ciascun sindacato firmatario, tenendo anche conto della maggiore rappresentativita' in base alle deleghe conferite dai propri iscritti. 2. Per ogni componente effettivo e' previsto un componente supplente che subentra in caso di assenza o impedimento del titolare. 3. La suindicata commissione e' presieduta dal Direttore della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale o da un suo delegato e le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero della Salute. 4. La cessazione dell'incarico di medico/professionista ambulatoriale comporta la decadenza da componente della commissione. 5. Il componente sospeso dall'incarico ambulatoriale e' sostituito dal supplente. 6. La commissione delibera a maggioranza. Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la presenza della meta' dei componenti piu' uno. 7. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente e nell'ipotesi di cui all'articolo 11, comma 5, e di cui all'articolo 40, comma 5, prevale la proposta piu' favorevole al ricorrente. 8. La commissione ha compiti consultivi, e deve essere sentita nei casi espressamente previsti dal presente regolamento. 9. Formula proposte per il miglioramento del servizio ed esprime pareri sulle questioni concernenti l'applicazione del presente regolamento che le parti firmatarie del presente accordo ritengono di volta in volta di dover sottoporre al suo esame. 10. Detta commissione, nel caso in cui si esprima in ordine a procedimenti disciplinari, puo' sentire, di propria iniziativa, o su richiesta dell'interessato, l'interessato stesso. 11. La commissione e' convocata dal presidente di sua iniziativa o a richiesta di almeno due rappresentanti sindacali di cui al precedente comma 1, lettera b).

Allegato A-art. 52

ART. 52 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO - PRESTAZIONI INDISPENSABILI E LORO MODALITA' DI EROGAZIONE 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010, ad integrazione del comma 1, sono prestazioni indispensabili e non differibili, ai sensi della [legge n. 146 del 1990, articolo 2, comma 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;146~art2-com2), le seguenti prestazioni medico legali: a) visite per infortunio o malattia a marittimi imbarcati; b) visite periodiche di idoneita' alla navigazione a marittimi forniti di richiesta di pronto imbarco; c) visite periodiche di idoneita' alla navigazione aerea al personale di volo con licenze o attestati in scadenza; d) visite preventive d'imbarco a marittimi forniti di richiesta di pronto imbarco.

Allegato A-art. 53

ART. 53 - ONERI DI SPESA 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente accordo sono valutati per gli anni dal 2006 al 2010 in Euro 1.925.385,04, con un maggiore onere a tutto il 2012 di Euro 1.203.027,30 per un totale complessivo, comprensivo degli oneri previdenziali, di Euro 3.128.412,34.

Allegato A-Norma transitoria

NORMA TRANSITORIA N. 1 Con successiva contrattazione, da effettuarsi entro 9 mesi dalla pubblicazione del decreto di approvazione del presente accordo, la quota variabile di euro 2,95, di cui all'articolo 20, comma 1 lettera B.1 del presente accordo, sara' aumentata di euro 0,46 come previsto dall' articolo 8, tabella b, dell'Accordo Collettivo Nazionale siglato l'8 luglio 2010, con decorrenza 01.01.2010 e la quota variabile di euro 1,75, di cui all'articolo 49 comma 1 lettera B.1 sara' aumentata di euro 0,33 come previsto dall' articolo 8, tabella d, dell'Accordo Collettivo Nazionale siglato l'8 luglio 2010, con decorrenza 01.01.2010 Tale incremento sara' ridotto del 10%, qualora tale termine non venga rispettato.

Allegato A-Norme finali

NORMA FINALE N. 1 Fino all'insediamento della commissione di cui all'articolo 51 del presente accordo, e' confermata in carica la commissione di cui all'articolo 32 dell'accordo reso esecutivo con decreto ministeriale 3 marzo 2009 n.63. NORMA FINALE N. 2 Le parti rinviano ad una successiva contrattazione la definizione dei contenuti e delle modalita' di attuazione dei programmi e progetti finalizzati previsti dall'articolo 31 dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010, per quanto applicabili all'attivita' dei medici e professionisti ambulatoriali dei SASN e compatibilmente con le risorse finanziarie. NORMA FINALE N. 3 I medici ambulatoriali, titolari di un incarico di medicina generale e specialistica alla data di pubblicazione del presente accordo, conservano i due incarichi e possono partecipare all'attribuzione dei turni vacanti o aumenti di orario con il rispetto del massimale orario di cui agli articoli 6 e 24 del presente accordo. NORMA FINALE N. 4 Ai medici ambulatoriali, titolari di incarico di medicina generale e specialistica, sono fatti salvi i livelli retributivi al 31 dicembre 2003 come determinati dal Decreto del Ministero della Salute del 3 marzo 2009 n. 63. NORMA FINALE N.5 In occasione della Festivita' del Santo Patrono, tenuto conto della chiusura degli uffici del Ministero della Salute, osserveranno un giorno di chiusura anche gli ambulatori SASN.

Allegato A-Dichiarazioni a verbale

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1 Le parti riconoscono l'utilita' che eventuali questioni applicative aventi rilevanza generale nonche' problemi scaturenti da provvedimenti legislativi, pronunce della magistratura, ecc., che incidano direttamente sulla disciplina dei rapporti convenzionali, quale risulta dal presente accordo o dall' Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005 - testo integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale 29 luglio 2009 e con l'Accordo Collettivo Nazionale 8 luglio 2010, formino oggetto di esame tra le parti nel corso di apposite riunioni convocate dal Ministero della Salute, anche su richiesta di parte sindacale. DICHIARAZIONE A VERBALE N.2 Lo SNUBCI ritiene, per quanto riguarda il premio di operosita' per i biologi, che debba partire dal 2001 e non dal 2010 perche' entra in vigore dal 2001 con D.P.R. 446 e ratificato dall'ACN del 23/03/2005. FIRMATO Roma 31 gennaio 2012 Per il MINISTERO DELLA SALUTE: ___________ Per i Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali: SUMAI__________ SNUBCI_____________

Allegato A-Allegato 1

ALLEGATO 1 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato A-Allegato 2

ALLEGATO 2 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato A-Allegato 3

ALLEGATO 3 TITOLI E CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DI CUI ALL'ARTICOLO 23 DEL PRESENTE ACCORDO A - Titoli accademici e di studio

1) diploma di laurea conseguito con voti 110/110 e 110/110 e lode p. 1,00

2) diploma di laurea conseguito con voti da 105 a 109 p. 0,50

3) diploma di laurea conseguito con voti da 100 a 104 p. 0,30

4) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina legale o in medicina aeronautica e spaziale: per ciascuna specializzazione p. 3,00

5) specializzazione o libera docenza in medicina generale o discipline equipollenti ai sensi delle vigenti disposizioni: per ciascuna specializzazione o libera docenza p. 2,00

6) specializzazione o libera docenza in discipline affini a quella di medicina generale ai sensi delle vigenti disposizioni: per ciascuna specializzazione o libera docenza p. 0,50

7) attestato di formazione in medicina generale di cui all'

art. 1 , comma 2

, e all'

art. 2 , comma 2, del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256

,e diploma di formazione specifica in medicina generale, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 ,al decreto legislativo 8 luglio 2003 n.277 e al decreto legislativo 9 novembre 2007 n.206

p. 2,00

B - Titoli di servizio

1) attivita' di medico generico presso un ambulatorio a diretta gestione degli uffici SASN: per ogni mese di attivita' frazionabile per giorno p. 0,50

2) attivita' di sostituzione di medico generico presso un ambulatorio di cui al punto 1) per ogni mese di attivita', frazionabile per giorno p. 0,40

3) attivita' di medico specialista presso un ambulatorio di cui al punto 1), di medico generico fiduciario, di medico generico fiduciario domiciliare: per ogni mese di attivita', frazionabile per giorno p. 0,30

4) attivita' di medico fiduciario di controllo o di medico supplente dei medici di cui al punto 3): per ogni mese di attivita' frazionabile per giorno p. 0,20

5) attivita' di sostituzione di medico fiduciario di controllo: per ogni mese di attivita' frazionabile per giorno p. 0,10

6) attivita' di titolarita' o di sostituzione di medicina generale a rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270 o di attivita' di medico presso strutture sanitarie pubbliche: per ogni mese di attivita', frazionabile per giorno p. 0,05

7) attivita' di servizio come medico di ruolo presso altre amministrazioni pubbliche: per ogni mese di attivita', frazionabile per giorno p. 0,05

8) servizio militare di leva in qualita' di ufficiale di complemento per un massimo di 12 mesi: per ogni mese di attivita', frazionabile per giorno p. 0,05

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