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LEGGE 30 giugno 1912, n. 739

Current text a fecha 1970-01-02
Art. 1

Tutti i veicoli a trazione meccanica, destinati a circolare senza guide di rotaie sulle strade ordinarie, sono soggetti, per quanto concerne la circolazione, alle disposizioni della presente legge e del regolamento da approvarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.