Art. 1
Il Governo è autorizzato a provvedere alla costruzione delle seguenti tre linee interurbane: a) linea diretta Roma-Valmontone, con filo di bronzo di 3 millimetri; b) linea diretta Roma-Fiuggi, con filo di bronzo di 3 millimetri; c) linea diretta Roma-Velletri, con filo di bronzo di 3 millimetri.