Art. 1
Il Governo è autorizzato a provvedere con la somma rimasta disponibile sui fondi concessi dalla legge 6 luglio 1911, n. 677, alla costruzione delle linee indicate nella tabella allegata alla presente legge.
Il Governo è autorizzato a provvedere con la somma rimasta disponibile sui fondi concessi dalla legge 6 luglio 1911, n. 677, alla costruzione delle linee indicate nella tabella allegata alla presente legge.