← Current text · History

LEGGE 9 luglio 1922, n. 963

Current text a fecha 2009-12-16
Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il decreto Luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1143, portante disposizioni pel finanziamento delle Provincie, dei Comuni e degli altri Enti locali delle regioni già invase dal nemico o sgombrate, per compensarli della perdita di entrate a causa della guerra e metterli in condizione di far fronte alle maggiori spese obbligatorie dipendenti dalla stessa causa. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 luglio 1922. VITTORIO EMANUELE. FACTA - PEANO - MAGGIORINO FERRARIS. Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.