← Current text · History

LEGGE 9 luglio 1922, n. 1026

Current text a fecha 2009-12-16
Art. 1

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare la spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).