Art. 1
L'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, agli effetti del successivo art. 2, è tenuto a rendere pubbliche mediante inscrizione, a cominciare dalla data di approvazione della presente legge, presso le conservatorie delle Ipoteche nella cui giurisdizione esistono gli immobili ricostruiti o riparati, le anticipazioni già concesse o da concedersi per le ricostruzioni o riparazioni di fabbricati danneggiati dalla guerra, secondo le norme da stabilirsi con regolamento.