Act 028U0577
Entrata in vigore del provvedimento: 08/05/1928
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visti l'art. 5 del R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 641, in virtu' del quale il Governo del Re fu autorizzato a riordinare, coordinare e pubblicare in testo unico tutte le norme di carattere legislativo sulla istruzione elementare, post-elementare, e sulle sue opere di integrazione, nonche' quelle sulle stesse materie contenute in decreti emanati in virtu' dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, con facolta' di introdurvi quelle disposizioni complementari ed integrative che si rendessero necessarie, posteriormente alla pubblicazione del precitato R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 641; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: E' approvato il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche, emanate in virtu' dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla istruzione elementare, post-elementare, e sule sue opere di integrazione, annesso al presente decreto e visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 febbraio 1928 - Anno VI VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Fedele. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 aprile 1928 - Anno VI Atti del Governo, registro 271, foglio 4. - Sirovich.
Testo Unico-art. 1
Art. 1. ([Art. 1 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art1)). Presso ogni Provveditorato agli studi sono istituiti, per gli affari dell'istruzione elementare, un Consiglio scolastico ed un Consiglio di disciplina, ambedue presieduti dal Regio provveditore. ((19))
Testo Unico-art. 2
Testo Unico-art. 2 ((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 26 SETTEMBRE 1935, N. 1866, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 16 MARZO 1936, N. 496))
Testo Unico-art. 3
Testo Unico-art. 3 ((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 26 SETTEMBRE 1935, N. 1866, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 16 MARZO 1936, N. 496))
Testo Unico-art. 4
Testo Unico-art. 4 ((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 26 SETTEMBRE 1935, N. 1866, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 16 MARZO 1936, N. 496))
Testo Unico-art. 5
Art. 5. ([Art. 5 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art5)). Il Consiglio di disciplina giudica della responsabilita' disciplinare dei maestri e dei direttori didattici comunali nei limiti di cui all'art. 152 e nei modi e con le formalita' stabilite dal regolamento.
Testo Unico-art. 6
Art. 6. ([Art. 6 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art6); [art. 2 R. decreto 17 febbraio 1927, n. 211](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1927-02-17;211~art2); [art. 3 R. decreto 7 aprile 1927, n. 640](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1927-04-07;640~art3)). ((Il Regio provveditore agli studi vigila personalmente e per mezzo degli ispettori scolastici sull'insegnamento pubblico e privato; decide, con provvedimento definitivo, sui ricorsi contro i certificati di servizio rilasciati dagli ispettori scolastici e contro la punizione della censura; promuove ogni provvedimento utile alla istruzione elementare; dispone nei casi urgenti, per ragioni sanitarie o per grave motivo d'ordine interno, l'immediata temporanea chiusura delle scuole; nomina, d'accordo col prefetto competente, commissari scolastici con facolta' di indagare presso i Comuni inadempienti agli obblighi scolastici; approva, oltre a quelle indicate in disposizioni particolari, anche le deliberazioni comunali che abbiano per obbietto : a) la costituzione delle Commissioni di concorso per il personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari; b) le assegnazioni di sede agli insegnanti nominati in esito a concorso; c) l'iscrizione dei maestri nei ruoli; d) i congedi e le aspettative; e) le supplenze e le nomine provvisorie; esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalle leggi e dai regolamenti)).
Testo Unico-art. 7
Art. 7. ([Art. 7 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art7)). L'ufficio di Regio provveditore agli studi si puo' conferire, oltre che per promozione dal ruolo dell'Amministrazione scolastica locale ovvero per trasferimento o per promozione dal ruolo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, anche, a scelta del ministro, a coloro che per dottrina, per esperienza e per autorita' morale, siano riconosciuti particolarmente idonei all'ufficio, fra i presidi e i professori di istituti medi di istruzione governativi, fra i funzionari amministrativi di gruppo A di qualsiasi grado dell'Amministrazione centrale e locale della pubblica istruzione, o fra persone estranee all'Amministrazione dello Stato.
Testo Unico-art. 8
Art. 8. ([Art. 8 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art8)). Alla diretta dipendenza del Regio provveditore agli studi e' posto l'Ufficio scolastico costituito di funzionari delle carriere amministrativa, di ragioneria e d'ordine.
Testo Unico-art. 9
Art. 9. ([Art. 9 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art9)). Alle spese per i locali e per l'arredamento dell'Ufficio scolastico provvedono le Provincie comprese nella giurisdizione del Provveditorato agli studi; alle spese predette lo Stato contribuisce nella misura di cui all'annessa tabella A.
Testo Unico-art. 10
Art. 10. ([Art. 10 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art10); [art. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1925-07-29;1286~art3) e [4 R. decreto 29 luglio 1925, n. 1286](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1925-07-29;1286~art4)). Gli ispettori centrali per l'istruzione elementare con ufficio presso il Ministero della pubblica istruzione provvedono al coordinamento del servizio di vigilanza degli ispettori scolastici. E' pure loro compito l'attendere a studi ed indagini, su richiesta del direttore generale per l'istruzione elementare. Essi vengono nominati mediante esame di concorso. Salva l'applicazione dell'[art. 11 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;3084~art11), possono pure essere nominati dal ministro, a scelta fra persone che abbiano la competenza, l'autorita' e le attitudini richieste per l'ufficio o che appartengano ai ruoli del personale dipendente dal Ministero della pubblica istruzione. Il numero dei posti di ispettore centrale e' indicato nella tabella B.
Testo Unico-art. 11
Art. 11. ([Art. 11](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art11) e [12 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art12)). Il territorio del Regio Provveditorato agli studi e' diviso, con decreto ministeriale, in circoscrizioni ispettive e, limitatamente alla parte non compresa nella giurisdizione dei Comuni che godono dell'autonomia scolastica, in circoli didattici. La circoscrizione ispettiva e' affidata a un Regio ispettore scolastico; il circolo didattico a un direttore didattico governativo.
Testo Unico-art. 12
Art. 12. ([Art. 13 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art13); [art. 1 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-06-10;1125~art1); tabella n. 37 allegata al [R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395; art. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-11;2395~art3) [R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1667](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-08-20;1667)). Gli ispettori scolastici e i direttori didattici governativi sono alla diretta dipendenza del Regio provveditore agli studi. La sede del loro ufficio e' presso una delle scuole pubbliche del Comune capoluogo della circoscrizione o del circolo. Le spese di arredamento, di illuminazione e riscaldamento, di custodia e pulizia del locale di ufficio sono a carico del Comune. Il numero dei posti di ispettore scolastico e di direttore didattico governativo e' indicato nella tabella B.
Testo Unico-art. 13
Art. 13. ([Art. 14 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art14)). Quando una circoscrizione ispettiva sia temporaneamente priva del titolare, il Regio provveditore agli studi ne affida la supplenza a quello dei direttori didattici della provincia che ritenga piu' idoneo. Il direttore didattico, incaricato della supplenza, deve essere dispensato dalla direzione del proprio circolo. Al medesimo sara' corrisposta, per la durata dell'incarico, una retribuzione mensile pari alla differenza fra l'ammontare degli assegni spettanti agli ispettori scolastici di grado ottavo e l'ammontare degli assegni da lui effettivamente percepiti. ((Quando un circolo di direzione didattica sia temporaneamente privo di titolare, il provveditore agli studi ne affida la supplenza ad uno dei maestri di ruolo della provincia ritenuto piu' idoneo in base ad una graduatoria formata secondo le norme stabilite dal Ministro per la pubblica istruzione con propria ordinanza)). Il maestro, incaricato della supplenza, deve essere dispensato dall'insegnamento. Al medesimo, per la durata dell'incarico, sara' corrisposta una retribuzione mensile pari alla differenza fra l'ammontare degli assegni spettanti ai direttori didattici (grado nono) e l'ammontare degli, assegni da lui effettivamente percepiti. Le retribuzioni di cui ai precedenti comma 2° e 4° non sono dovute quando si tratti di supplenza per ordinario congedo del titolare. Le dette retribuzioni gravano sui capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, sui quali si pagano gli stipendi degli ispettori scolastici e dei direttori didattici.
Testo Unico-art. 14
Art. 14. ([Art. 15 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art15); [art. 4 R. decreto 7 aprile 1927, n. 640](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1927-04-07;640~art4)). Il Regio ispettore scolastico nell'ambito della sua circoscrizione vigila sull'istruzione pubblica e privata; autorizza l'apertura di scuole o di istituti privati di istruzione elementare; provvede alla supplenza dei direttori assenti con incarico a direttori di sedi viciniori; rilascia i certificati di servizio ai maestri sulla base dei verbali di visita e dei rapporti informativi; decide definitivamente sui ricorsi contro i provvedimenti dei direttori didattici riguardatati i congedi, le supplenze, l'assegnazione delle classi e contro i verbali di visita. ((8))
Testo Unico-art. 15
Art. 15. ([Art. 16 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art16)). Gli ispettori scolastici non assegnati ad una circoscrizione ispettiva, sono dal Ministero posti a disposizione dei Regi provveditori agli studi.
Testo Unico-art. 16
Art. 16. ([Art. 17 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art17)). Il direttore didattico governativo visita le scuole e compila i rapporti informativi sugli insegnanti; assegna, annualmente, i maestri alle varie classi disciplinando i turni di avvicendamento; provvede alla concessione dei congedi ed alla continuita' dell'insegnamento nei casi di assenza dei maestri; determina il calendario e l'orario delle scuole e fissa i giorni degli esami, nominando altresi' le Commissioni esaminatrici; propone nuovi ordinamenti, abbinamenti e sdoppiamenti di classi.
Testo Unico-art. 17
Art. 17. ([Art. 18 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art18); [art. 10 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 209](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-01-07;209~art10); [art. 1 R. decreto 23 luglio 1926, n. 1598](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-07-23;1598~art1)). Gli ispettori scolastici e i direttori didattici governativi sono nominati per concorso per titoli ed esami, da espletarsi secondo le disposizioni del regolamento. Nell'indire i concorsi ai posti ispettivi e direttivi l'Amministrazione ha facolta' di determinare il numero dei posti stessi da riservare alle donne. La tassa di ammissione al concorso e' di L. 50. ((5)) I direttori didattici senza insegnamento dei Comuni le cui scuole elementari passino all'amministrazione dei Regi Provveditorati agli studi, quando siano stati nominati a norma di legge, possono, all'atto del passaggio delle scuole, in seguito a loro domanda, essere assunti senza esami nel ruolo dei direttori didattici governativi. La decorrenza della nomina e' quella della data in cui le scuole dei Comuni furono assunte dai Provveditorati e nel ruolo i nuovi direttori sono inscritti subito dopo il direttore che per ultimo aveva ottenuto la nomina alla data predetta. I direttori di cui al comma precedente che abbiano stipendio superiore a quello iniziale di direttore didattico governativo, compreso il supplemento di servizio attivo, conservano la differenza a titolo di assegno personale, che sara' assorbita nei successivi aumenti.
Testo Unico-art. 18
Art. 18. ([Art. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-05-20;834~art1), [2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-05-20;834~art2) e [4 R. decreto-legge 20 maggio 1924, n. 834](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-05-20;834~art4)). Ai membri delle Commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di ispettore scolastico e di direttore didattico governativo nelle scuole elementari, a posti di ruolo nei Regi Istituti dei sordomuti e nelle Scuole di metodo per l'educazione materna e di insegnante e maestro istitutore dei ciechi e' corrisposto, oltre al rimborso delle spese di viaggio secondo le norme vigenti, un compenso di L. 500 per il primo gruppo di candidati sino ai 10 e successivamente di L. 200 per ogni gruppo di 10 sino ai 50, di L. 100 per ogni gruppo di 10 sino ai 100, di L. 30 per ogni gruppo di 10 sino ai 150 e di L.20 per ogni ulteriore gruppo di 10. Per le prove orali e' corrisposto a ciascun commissario, per ogni concorrente che abbia sostenuto la prova, un ulteriore compenso di L. 5 sino ai 250 esaminati, di L. 2 dai 251 ai 500 e di L. 1 dai 501 in poi. Al pagamento dei compensi si provvede dopo l'approvazione della graduatoria con decreto ministeriale; ma ai commissari che la richiedano puo' essere accordata, al termine dei lavori, un'anticipazione non superiore ai due terzi dell'intero compenso loro spettante oltre il rimborso delle spese di viaggio. I compensi di cui al comma primo sono ridotti di un terzo per i commissari che risiedano nella citta' nella quale hanno luogo gli esami. Ai membri delle Commissioni di vigilanza per i concorsi e' corrisposta una diaria di L. 25. I compensi di cui ai precedenti commi spettano a tutti i commissari, appartengano essi o non alla Amministrazione dello Stato.
Testo Unico-art. 19
Art. 19. (Art. 24, 1° comma, [R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-09-04;1722); articolo unico [R. decreto 9 giugno 1927, n. 1232](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1927-06-09;1232)). Ai direttori didattici governativi in prova, assunti per concorso, spetta durante il periodo di prova un assegno mensile pari allo stipendio di cui essi erano provvisti nel ruolo di provenienza, senza alcun diritto a supplemento di servizio attivo. Tale assegno non potra' tuttavia in nessun caso superare lo stipendio minimo stabilito per il grado di direttore didattico governativo. Ferma restando la disposizione di cui al comma precedente, per i direttori didattici in prova, i quali, nelle more del concorso, abbiano lasciato l'ufficio di maestro, l'assegno sara' commisurato allo stipendio da essi goduto all'atto in cui cessarono di appartenere ai ruoli magistrali.
Testo Unico-art. 20
Art. 20. ([Art. 19 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art19)). In ogni Comune, che conserva l'amministrazione delle scuole elementari, la direzione delle scuole deve essere affidata ad un direttore didattico comunale. Esso sara' coadiuvato da direttori sezionali, uno per ogni gruppo di trenta classi con maestro proprio, od uno per ogni gruppo piu' numeroso di classi, purche' riunite in un medesimo edificio scolastico. Se il numero delle classi con maestro proprio sia superiore a duecento, la direzione delle scuole elementari dovra' essere affidata a un direttore centrale.
Testo Unico-art. 21
Art. 21. ([Art. 9 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 209](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-01-07;209~art9)). I Comuni, che amministrano direttamente un numero di scuole elementari non superiore a venti, hanno facolta' di chiedere di essere esonerati dall'obbligo loro imposto di provvedere con proprio personale alla direzione delle scuole. Sulla domanda, sentito il Regio provveditore agli studi, provvede il Ministero, che determina a quale circolo debbano essere aggregate le scuole del Comune richiedente agli effetti della direzione didattica di esse, e fissa la somma che il Comune deve versare annualmente all'Erario a titolo di concorso nelle spese di vigilanza.
Testo Unico-art. 22
Art. 22. ([Art. 20 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art20)). Le attribuzioni dei direttori di cui all'art. 20 sono quelle affidate ai direttori didattici governativi. Ad essi si applicano le norme sullo stato giuridico dei maestri elementari.
Testo Unico-art. 23
Art. 23. ([Art. 21 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art21)). Il regolamento scolastico del Comune stabilisce le norme per il funzionamento della direzione didattica e determina, occorrendo, il numero delle direzioni sezionali. I direttori centrali e i direttori didattici comunali e sezionali sono nominati per concorso. Condizione essenziale di ammissione al concorso e' il possesso del titolo di abilitazione all'ufficio. ((9)) Il regolamento scolastico comunale puo' stabilire che al concorso per direttore sezionale siano ammessi soltanto insegnanti del Comune e che, quando il numero delle classi elementari del Comune stesso non sia superiore a sessanta, al concorso per direttore didattico siano ugualmente ammessi soltanto i detti insegnanti.
Testo Unico-art. 24
Art. 24. ([Art. 1 R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 641](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1927-04-07;641~art1)). E' data facolta' ai Comuni, che hanno non meno di sessanta classi con maestro proprio, di nominare il direttore centrale o il direttore didattico comunale, oltre che nei modi prescritti dall'articolo precedente, scegliendolo tra coloro che esercitano servizio ispettivo per l'istruzione elementare alla dipendenza del Ministero della pubblica istruzione, o tra persone anche estranee ai ruoli dell'Amministrazione scolastica statale, fornite di abilitazione all'ufficio di direttore didattico o d'ispettore scolastico, o tra quelle fornite di laurea in lettere o in filosofia o di diploma per l'insegnamento negli Istituti medi rilasciati dagli Istituti superiori di magistero, anche se sprovviste del titolo di abilitazione all'ufficio suddetto, le quali tutte per la loro preparazione diano affidamento di saper degnamente esercitare le funzioni direttive. ((2)) La deliberazione di nomina diviene esecutiva dopo che sia intervenuta l'approvazione del ministro.
Testo Unico-art. 25
Art. 25. ([Art. 23 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art23)). Lo stipendio e le condizioni di carriera del direttore didattico e del direttore sezionale nelle scuole amministrate dai Comuni non possono essere inferiori a quelli stabiliti per i direttori didattici governativi.
Testo Unico-art. 26
Art. 26. ([Art. 24 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art24)). L'istruzione elementare si distingue in tre gradi: preparatorio, inferiore e superiore. Il grado preparatorio ha normalmente la durata di tre anni. Il grado inferiore si compie in tre anni; il superiore almeno in due anni. Le classi di grado superiore oltre la 5ª prendono il nome di classi integrative di avviamento professionale.
Testo Unico-art. 27
Art. 27. ([Art. 25 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art25)). A fondamento e coronamento della istruzione elementare in ogni suo grado e' posto l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta nella tradizione cattolica. All'istruzione religiosa si provvede, nei giorni e nelle ore stabilite a norma del regolamento, per mezzo di insegnanti delle classi, i quali siano reputati idonei a questo ufficio e lo accettino, o di altre persone la cui idoneita' sia riconosciuta dal Regio provveditore agli studi, sentito il Consiglio scolastico. Per l'idoneita' cosi' dei maestri come delle altre persone ad impartire l'istruzione religiosa il Regio provveditore si attiene al conforme parere della competente autorita' ecclesiastica. Sono esentati dall'istruzione religiosa nella scuola i fanciulli i cui genitori dichiarino di volervi provvedere personalmente.
Testo Unico-art. 28
Art. 28. ([Art. 26 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art26)). L'istruzione del grado preparatorio ha carattere ricreativo e tende a disciplinare le prime manifestazioni dell'intelligenza e del carattere del bambino. Essa comprende, oltre alle preghiere piu' semplici: 1° canto e audizione musicale; 2° disegno spontaneo; 3° giuochi ginnastici; 4° facili esercizi di costruzione, di plastica e di altri lavori manuali; giardinaggio e allevamento di animali domestici; 5° rudimenti delle nozioni di piu' generale possesso e correzione di pregiudizi e superstizioni popolari.
Testo Unico-art. 29
Art. 29. ([Art. 27 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art27)). L'istruzione del grado inferiore comprende, oltre agli esercizi del grado preparatorio, tra i quali si da' particolare sviluppo al canto, al disegno in rapporto agli altri insegnamenti, ed alla ginnastica: 1° preghiere e nozioni fondamentali della dottrina cristiana; brevi e chiare sentenze e narrazioni di immediata significazione, ricavate dalle Scritture e segnatamente dai Vangeli; successivamente, racconti di storia sacra illustrazione del Pater; 2° letture e scritture; 3° insegnamento dell'aritmetica elementare e nozioni sul sistema metrico; 4° esercizi orali di traduzione dal dialetto; facili esercizi di esposizione per iscritto; recitazione di inni nazionali e di poesie; 5° nozioni varie, con sopraluoghi per la diretta esperienza del lavoro agricolo ed industriale; conoscenza di opere d'arte, ricordi e monumenti; 6° rudimenti di geografia. Nei luoghi in cui non siano istituite classi del grado superiore, viene insegnata, altresi', la storia del Risorgimento nazionale fino ai nostri giorni.
Testo Unico-art. 30
Art. 30. ([Art. 28 R. decreto 1° ottobre 1923, n. 2185](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-10-01;2185~art28)). Il grado superiore, fino alla classe 5ª, comprende, oltre allo svolgimento sistematico delle materie del grado inferiore, con particolare estensione delle letture storiche di religione cattolica, avendo riguardo alla tradizione agiografica locale e nazionale: 1° lezioni sulla morale e sul dogma cattolico, sulla base dei dieci comandamenti e delle parabole del Vangelo; principi della vita religiosa e del culto; Sacramenti e rito secondo la credenza e la prassi cattolica; 2° lettura di libri utili ad orientare il fanciullo rispetto ai problemi della vita domestica e sociale; 3° storia e geografia, con particolare riguardo all'Italia; nozioni sommarie e letture circa la struttura geografica, ammnistrativa, agricola, industriale, commerciale, bancaria e le condizioni del mercato del lavoro dei paesi verso i quali sono orientati e si orientano le correnti migratorie permanenti e temporanee della regione; 4° nozioni e letture sull'ordinamento dello Stato, sulla amministrazione della giustizia e i doveri e i diritti dell'uomo e del cittadino, nozioni di economia; 5° calcoli elementari, geometrici e aritmetici; 6° elementi di scienze; formazione di raccolte con esemplari procurati nelle gite scolastiche; igiene; 7° disegno applicato; 8° educazione fisica.
Testo Unico-art. 31
Art. 31. ([Art. 29 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art29)). L'istruzione nelle classi superiori alla 5ª comprende, oltre a tutte le materie delle classi 4ª e 5ª, convenientemente approfondite con ampie letture, almeno tre corsi biennali di esercitazioni fra i seguenti: disegno applicato ai lavori; plastica; elementi di disegno per le arti meccaniche; nozioni ed esercizi elementari di apparecchi elettrici di uso domestico; agraria ed esercitazioni agricole; esercizi fondamentali di apprendistato in un'arte manuale; nozioni ed esercizi marinareschi; taglio e cucito; cucina ed esercizi della buona massaia; ricamo; nozioni e pratica di contabilita'. Possono, a seconda delle esigenze locali, essere istituiti altri corsi di lezione approvati dal Regio provveditore, sentito il Consiglio scolastico.
Testo Unico-art. 32
Art. 32. ([Art. 30 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art30)). Nelle scuole femminili si aggiunge per tutte le classi il lavoro donnesco, e, per le classi superiori, l'economia domestica accompagnata da opportune esperienze. Le scuole saranno dotate, a cura del patronato scolastico, degli opportuni mezzi meccanici per l'illustrazione visiva e fonica delle nozioni impartite, nei limiti e con i mezzi che saranno di volta in volta indicati con ordinanza ministeriale.
Testo Unico-art. 33
Art. 33. (Art. 31, 1° comma, [testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432)). In tutte le scuole elementari del Regno l'insegnamento e' impartito nella lingua dello Stato.
Testo Unico-art. 34
Art. 34. ([Art. 32 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art32)). L'anno scolastico ha la durata normale di dieci mesi. Nei Comuni dove gli scolari per bisogni economici abitualmente abbandonano la scuola per una parte dell'anno, i mesi di lezioni possono essere ridotti ad un numero inferiore, purche' il numero delle lezioni sia eguale a quello stabilito per le scuole a corso di dieci mesi.
Testo Unico-art. 35
Art. 35. ([Art. 33 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art33)). Il direttore didattico determina all'inizio dell'anno il calendario scolastico e l'orario in rapporto alle speciali esigenze del suo circolo o di speciali zone di esso e lo comunica con sua ordinanza ai maestri dipendenti, dandone notizia al Regio ispettore scolastico. Questi modifica il calendario e l'orario adottati quando non sia preveduto un numero di giorni di lezioni di almeno 180, comunque distribuite nell'anno scolastico, ovvero il calendario o l'orario gli risultino in contrasto con le esigenze di lavoro della maggior parte delle famiglie interessate. Se, nel corso dell'anno, per impreviste condizioni di lavoro, sia opportuno utilizzare per le lezioni periodi di vacanza, il maestro ne fa proposta al direttore didattico per la necessaria autorizzazione. In tale materia puo' anche provvedere di ufficio il Regio ispettore, ordinando le opportune modificazioni del calendario scolastico.
Testo Unico-art. 36
Art. 36. ([Art. 34 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art34)). Per le scuole con popolazione scolastica appartenente al ceto agricolo il direttore didattico stabilisce appositi calendari ed orari scolastici rispondenti alle pause del lavoro agricolo nelle varie zone del suo circolo; e per quelle frequentate da popolazione scolastica prevalentemente operaia orari confacenti con l'orario di lavoro consentito dalla legge ai minorenni. Calendari ed orari scolastici speciali possono essere combinati laddove sia necessario per una popolazione scolastica mista, anche riducendo per ciascun gruppo di alunni la durata delle lezioni quotidiane.
Testo Unico-art. 37
Art. 37. ([Art. 35 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art35)). L'istruzione elementare del grado preparatorio e' impartita, secondo le disposizioni dell'art. 28, nella scuola materna. Il Ministero della pubblica istruzione provvedera' a che gli istituti per l'educazione dell'infanzia, comunque denominati, aperti da enti pubblici, comitati o privati, che non siano ordinati secondo la disposizione dell'art. 28 anzidetto, gradualmente si uniformino alle disposizioni dell'articolo stesso.
Testo Unico-art. 38
Art. 38. ([Art 36 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art36)). Nulla e' innovato alle disposizioni di legge relative alla tutela e alla vigilanza sulle istituzioni pubbliche di beneficenza che abbiano il fine diretto o indiretto di provvedere al mantenimento di scuole materne. Gl'istituti esistenti e non ancora eretti in ente morale, o che potranno sorgere col fine di mantenere scuole materne, debbono essere considerati come enti d'istruzione e di educazione, qualora non ne sia chiesto il giuridico riconoscimento come istituzioni pubbliche di beneficenza. Tutti gli istituti indistintamente, di qualsiasi natura e denominazione, che mantengono scuole materne, sono sottoposti, per quanto riguarda l'istruzione del grado preparatorio, alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
Testo Unico-art. 39
Art. 39. (( ([Articolo 37, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art37)). 1. Il personale insegnante delle scuole materne deve essere fornito di titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio rilasciato dagli istituti magistrali )).
Testo Unico-art. 40
Art. 40. ([Art. 38 testo Unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art38)). Le nomine del personale insegnante in scuole materne, comunque istituite o mantenute, sono soggette all'approvazione del Regio provveditore agli studi.
Testo Unico-art. 41
Art. 41. ([Art. 39 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art39)). Sono istituite sei scuole magistrali con il fine di formare le insegnanti per le scuole del grado preparatorio. E' compresa in tale numero quella a tipo speciale istituita col [R. decreto 5 febbraio 1928, n. 781](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;781). (30) Le convenzioni con gli Enti locali per la istituzione di dette scuole sono approvate con decreto Reale promosso dal Ministro per la educazione nazionale di concerto con quello per le finanze. ((34))
Testo Unico-art. 42
Art. 42. ([Art. 40 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art40)). ((Il corso di studi negli istituti di cui all'articolo precedente ha la durata di anni tre. Vi si insegnano: 1° lingua e letteratura italiana; 2° storia, geografia e cultura fascista; 3° pedagogia; 4° matematica, computisteria e scienze naturali; 5° plastica e disegno; 6° igiene e puericoltura; 7° religione; 8° musica e canto; 9° economia domestica e lavori donneschi. Vi si compie inoltre il tirocinio e vi si tengono conferenze sul tirocinio. Apposite classi del grado preparatorio, in numero sufficiente per lo svolgimento di un efficace tirocinio, sono annesse a ciascuna delle scuole suddette)). ((13))
Testo Unico-art. 43
Art. 43. ([Art. 41 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art41)). ((Per l'iscrizione alla prima classe delle scuole magistrali e' necessario aver superato un esame di ammissione. Per essere ammesso a tale esame occorre aver conseguito da un triennio la licenza elementare o aver da un triennio superato l'esame di ammissione ad una scuola media. E' dispensato dall'esame chi abbia conseguito l'ammissione all'istituto magistrale superiore)). ((13))
Testo Unico-art. 44
Art. 44. ([Art. 43 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art43); [art. 12 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 209](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-01-07;209~art12)). Nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione e' stanziata annualmente la somma di L. 5,000,000 per l'incremento delle scuole materne. Fino alla concorrenza di detta somma il Ministero provvede: 1° a mantenere e sussidiare le scuole presso le quali si consegue il titolo di abilitazione all'insegnamento del grado preparatorio; 2° ad assicurare nel modo migliore con sussidi e contributi il mantenimento e il funzionamento delle scuole materne ed a promuoverne e diffonderne la istituzione.
Testo Unico-art. 45
Art. 45. ([Art. 44 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art44)). L'organico delle scuole di metodo per l'educazione materna e' stabilito dalla tabella C annessa al presente testo unico.
Testo Unico-art. 46
Testo Unico-art. 46 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 1 OTTOBRE 2024, N. 150))
Testo Unico-art. 47
Testo Unico-art. 47 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 1 OTTOBRE 2024, N. 150))
Testo Unico-art. 48
Testo Unico-art. 48 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 1 OTTOBRE 2024, N. 150))
Testo Unico-art. 49
Testo Unico-art. 49 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 1 OTTOBRE 2024, N. 150))
Testo Unico-art. 50
Art. 50. ([Art. 45 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art45)). L'istruzione elementare e' data gratuitamente in tutti i Comuni.
Testo Unico-art. 51
Art. 51. ([Art. 46 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art46)). Le scuole elementari si distinguono in scuole classificate, non classificate e sussidiate.
Testo Unico-art. 52
Art. 52. ([Art. 47, commi 1°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art47-com1) e [2°, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art47-com2)). Salve le eccezioni consentite da disposizioni speciali, provvedono all'amministrazione delle scuole elementari a norma delle leggi e dei regolamenti i Comuni capoluoghi di Provincia e i Comuni che a norma dell'[art. 16 della legge 4 giugno 1911, n. 487](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art16), ebbero e conservano tale amministrazione; per tutti gli altri Comuni l'amministrazione delle scuole elementari spetta al Regio provveditore agli studi. Al Regio provveditore agli studi spetta, altresi', di vigilare e di promuovere l'istruzione elementare nei Comuni autonomi compresi nel territorio della sua circoscrizione.
Testo Unico-art. 53
Art. 53. ([Art. 2 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-06-10;1125~art2)). ((Le deliberazioni comunali, aventi per oggetto materie contemplate dalle leggi e dai regolamenti sull'istruzione elementare, non sono esecutive se non sono approvate dal Consiglio scolastico o dal Regio provveditore, secondo le rispettive competenze, ed inoltre dal prefetto e dalla Giunta provinciale amministrativa nei casi in cui tale approvazione sia richiesta dalla legge comunale e provinciale. Quando l'autorita' comunale non deliberi sulle operazioni fatte obbligatorie dalla legge e dai regolamenti scolastici, oppure deliberi sulle operazioni stesse in modo non rispondente ai fini di legge, si sostituiscono ad essa il Consiglio scolastico o il Regio provveditore, secondo le rispettive competenze, promuovendo, ove occorrano, i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa, ai termini dell'art. 220 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con [R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e dell'art. 64](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1915-02-04;148~art64) del [R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2839), in riforma della detta legge. Quando l'urgenza del caso lo richieda, nella ipotesi del presente articolo, il Regio provveditore ha facolta' di deliberare in luogo del Consiglio scolastico, sottoponendogli il relativo provvedimento, per la ratifica, nella sua prima adunanza)).
Testo Unico-art. 54
Art. 54. (Art. 47, 3° comma, [testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432)). L'amministrazione delle scuole dei Comuni ai quali, in applicazione dell'[art. 16 della legge 4 giugno 1911, n. 487](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art16), fu concessa l'autorizzazione di amministrare direttamente le scuole, e' riassunta dal Provveditorato se l'Amministrazione comunale ha trascurato l'adempimento della legge e dei regolamenti scolastici. In tal caso, il contributo che il Comune deve versare alla tesoreria dello Stato ai sensi dell'articolo seguente, e' liquidato computando a carico del Comune l'ammontare delle spese scolastiche deliberate dal Comune stesso in piu' del contributo precedente, durante il periodo di amministrazione diretta delle scuole.
Testo Unico-art. 55
Art. 55. ([Art. 48](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art48) e [157 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art157); [art. 18](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-09-04;1722~art18) e [19 R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-09-04;1722~art19)). Al Comune che ha le scuole amministrate dal provveditore agli studi spetta: a) pagare il contributo consolidato a norma della [legge 4 giugno 1911, n. 487](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487); b) corrispondere un contributo suppletivo di L. 800 annue per ciascun posto di insegnante di scuole classificate e non classificate legalmente istituite; c) corrispondere un contributo suppletivo di L. 400 annue per ciascun posto di scuole classificate legalmente istituite. I contributi di cui alle lettere b) e c) sono soggetti a revisione quinquennale e sono stabiliti con Regi decreti su proposta del ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze, in base ai posti esistenti all'inizio di ogni quinquennio a decorrere, rispettivamente, dal 1° gennaio 1924 e dal 1° aprile 1925; d) fornire locali idonei e sufficienti alle classi esistenti; e) provvedere al riscaldamento, all'illuminazione, al servizio, alla custodia delle scuole e alle spese necessarie per l'acquisto, la manutenzione, il rinnovamento del materiale didattico, degli arredi scolastici, degli attrezzi ginnastici, e per la fornitura dei registri e degli stampati occorrenti per tutte le scuole elementari, salva la disposizione dell'art. 86; f) fornire l'alloggio gratuito agli insegnanti ai quali sia stato concesso anteriormente al 17 giugno 1911 ed a quelli ai quali venga assegnato l'alloggio nei nuovi edifici, ai sensi dell'art. 107.
Testo Unico-art. 56
Art. 56. ([Art. 2, commi 2°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-03-31;360~art2-com2) e [3°, R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-03-31;360~art2-com3)). Le Intendenze di finanza ritireranno dai Comuni di cui all'articolo precedente, in relazione ai contributi indicati alle lettere b) e c) dello stesso articolo, le prescritte delegazioni quinquennali sulla sovrimposta alle imposte dirette sui terreni e sui fabbricati, e, in difetto di tali cespiti, delegazioni sulle altre entrate comunali per le quali gli esattori abbiano l'obbligo del non riscosso per riscosso. In caso di insufficienza di disponibilita' sulle entrate di cui al precedente comma, le delegazioni possono essere rilasciate sui proventi del dazio consumo.
Testo Unico-art. 57
Art. 57. ([Art. 20 R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-09-04;1722~art20)). I contributi dovuti dai Comuni ai sensi dell'art. 55 sono versati in apposito capitolo della parte ordinaria (entrate effettive) dello stato di previsione dell'entrata, e la spesa per stipendi e retribuzioni al personale insegnante e' integralmente stanziata nella parte ordinaria (spese effettive) dello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica.
Testo Unico-art. 58
Art. 58. ([Art. 22 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art22)). Le autorita' comunali non sono esonerate dall'obbligo di vigilare sulla scuola, limitatamente pero' alla presenza degli scolari, al loro buon contegno fuori della scuola ed alla assiduita' del maestro. Le autorita' scolastiche governative debbono prendere nota delle informazioni date dalle autorita' comunali.
Testo Unico-art. 59
Art. 59. ([Art. 49 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art49)). Per le scuole amministrate dal Provveditorato il servizio di pagamento degli stipendi, assegni, indennita', e quello per il contributo al Monte pensioni per il personale insegnante e per i concorsi ad enti che mantengono scuole a sgravio vien fatto mediante contabilita' speciali secondo le norme stabilite con apposito regolamento da emanarsi dal ministro della pubblica istruzione di concerto con quello delle finanze. Col medesimo regolamento saranno anche date le disposizioni per l'erogazione di tutte le altre spese riguardanti la istruzione elementare.
Testo Unico-art. 60
Art. 60. ([Art. 21 R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-09-04;1722~art21)). Al pagamento dei premi e sussidi alle varie istituzioni sussidiarie della scuola (asili infantili, patronati scolastici, biblioteche scolastiche, popolari e magistrali, e istituzioni ausiliarie della scuola in genere) viene provveduto normalmente mediante apertura di credito a favore dei provveditori agli studi. Le dette aperture di credito sono disposte in base agli elenchi delle proposte dei provveditori, debitamente approvate dal Ministero della pubblica istruzione, e per l'ammontare risultante dal totale dei premi e sussidi autorizzati per ciascuna categoria di istituzioni e per ogni Provveditorato, anche se questo ammontare superi il limite fissato dall'[art. 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-18;2440~art56). Copia degli elenchi, firmata in originale dal ministro per la pubblica istruzione, e' posta a corredo dei rendiconti che i provveditori debbono presentare a norma delle disposizioni vigenti sulla contabilita' generale dello Stato.
Testo Unico-art. 61
Art. 61. ([Art. 50 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art50)). La vigilanza sul servizio contabile dei Provveditorati agli studi viene esercitata mediante ispezioni da compiersi da funzionari all'uopo delegati di volta in volta; d'accordo tra il Ministero della pubblica istruzione ed il Ministero delle finanze.
Testo Unico-art. 62
Art. 62. ([Art. 2 R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-09-04;1722~art2); [art. 3 R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-03-31;360~art3)). Ai Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole elementari spetta, a titolo di concorso dello Stato, una somma da liquidarsi annualmente in base: a) alla spesa organica di ciascun Comune al 1° gennaio di ogni anno, accertata dal provveditore agli studi in corrispondenza al numero dei posti di insegnante legalmente istituiti per bisogni dell'istruzione riconosciuti dal Ministero e agli stipendi di cui alla tabella allegato F; b) alle percentuali stabilite con la tabella allegato D. L'importo dovuto a ciascuno dei Comuni predetti e' determinato applicando alla spesa organica di cui alla lettera a) la percentuale di cui alla lettera b), ed e' corrisposto in due rate semestrali. La maggiore spesa derivante dall'applicazione dell'[art. 1 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-03-31;360~art1), per l'aumento del supplemento di servizio attivo a favore degli insegnanti dei Comuni anzidetti, resta a carico dei Comuni stessi.
Testo Unico-art. 63
Art. 63. ([Art. 52 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art52)). Le scuole classificate sono istituite e mantenute dai Provveditorati agli studi o dai Comuni.
Testo Unico-art. 64
Art. 64. ([Art. 53 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art53)). Ad eccezione di quelle previste nel successivo art. 69 sono classificate le scuole ordinate in classi distinte rette ciascuna da un proprio insegnante, ovvero abbinate o tenute in orario alternato da un solo insegnante.
Testo Unico-art. 65
Art. 65. ([Art. 54 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art54)). Ogni scuola classificata non puo' avere piu' di 60 alunni. Quando, per un mese almeno, questo numero sia oltrepassato, o quando un'aula non possa convenientemente contenere gli alunni che frequentano la scuola, si provvede o con l'aprire una seconda scuola in altra parte del territorio, o col dividere la prima per classi in sale separate, affidando la sezione in orario unico o alternato a norma dell'art. 67. Dopo due anni di esperimento a ciascuna classe deve essere preposto un maestro apposito.
Testo Unico-art. 66
Art. 66. ([Art. 55](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art55) e [56 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art56)). Le scuole classificate dei centri urbani e dei maggiori centri rurali sono costituite normalmente del corso inferiore e superiore. Quelle dei minori centri rurali hanno, di regola, il solo corso inferiore. La scuola classificata e' affidata di regola ad un insegnante di ruolo.
Testo Unico-art. 67
Art. 67. ([Art. 57 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art57)). Due scuole classificate possono essere affidate ad un solo insegnante in unico orario o in orario alternato con opportuno intervallo in modo che le ore di lezioni siano almeno tre in ciascuna scuola. L'abbinamento o l'alternamento ha luogo anche se delle due scuole l'una appartenga al corso inferiore e l'altra al superiore. Nel caso di alternamento spetta all'insegnante il compenso di cui all'art. 155. Lo Stato concorre proporzionalmente nel pagamento del compenso ai maestri dei Comuni autonomi. Non puo' procedersi all'applicazione della presente disposizione nel caso di creazione di nuove classi dello stesso grado di quelle gia' esistenti, se non in seguito a rapporto dell'ispettore scolastico, il quale deve verificare se concorrano effettivamente le condizioni imposte dall'art. 65.
Testo Unico-art. 68
Art. 68. ([Art. 58 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art58)). Nei Comuni dove i due corsi elementari inferiori, maschile e femminile, sono affidati a due soli insegnanti, e' data facolta' di affidare all'uno la prima classe mista e all'altro la seconda e terza classe parimenti miste. La separazione degli alunni per sesso ha luogo quando il numero dei fanciulli e delle fanciulle sia tale da obbligare a duplicare i corsi. Quando il numero degli alunni sia minore di 50, anche il corso elementare superiore puo' essere promiscuo.
Testo Unico-art. 69
Art. 69. (Art. 1 [59] [R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-20;1667)). Sono scuole non classificate tutte le scuole uniche-miste a piu' classi, comprendenti di regola il solo corso inferiore, rette da un solo insegnante, anche se istituite in capoluoghi di Comuni. Esse sono istituite dai provveditori agli studi e gestite per delega dello Stato da Enti di cultura, aventi personalita' giuridica, che da un anno almeno attendano efficacemente al raggiungimento di scopi culturali e che diano affidamento di speciale competenza e capacita' nel campo scolastico elementare.
Testo Unico-art. 70
Art. 70. (Art. 1 [60] [R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-20;1667)). La scuola non classificata cessa di essere gestita per delega ed e' convertita in classificata, quando il numero degli alunni frequentanti sia da un biennio piu' di 60, nel qual caso deve essere sdoppiata ed affidata a due insegnanti. Essa si chiude quando da un biennio il numero dei frequentanti e' inferiore a 15 e quello dei promossi inferiore a 10.
Testo Unico-art. 71
Art. 71. (Art. 1 [61] [R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-20;1667)). Le disposizioni di questo paragrafo si applicano anche alle scuole dei Comuni autonomi. Le scuole non classificate, nel territorio dei Comuni predetti, sono istituite dal Comune e gestite dagli Enti di cultura delegati, i quali per ogni scuola non classificata ricevono dai rispettivi Comuni la quota annua stabilita per ognuna di dette scuole dall'art. 79. In detta somma pagata dal Comune per ogni scuola non classificata, lo Stato concorre col contributo percentuale di cui all'art. 62.
Testo Unico-art. 72
Art. 72. (Art. 1 [62] [R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-20;1667)). Le deleghe agli Enti di cultura, indicati nell'art. 69 salvo il caso di surrogazione di cui all'art. 74, vengono conferite al principio di ogni quinquennio, con Regio decreto, su proposta del ministro per la pubblica istruzione, in seguito a parere conforme del Consiglio di Stato. Il decreto suddetto indichera' la sfera d'azione territoriale di ogni ente delegato. Gli enti prescelti in virtu' della delega curano l'andamento amministrativo, disciplinare e didattico delle scuole non classificate e delle scuole elementari e dei corsi per adulti, di cui all'art. 85.
Testo Unico-art. 73
Art. 73. Art. 1. [63] [R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-20;1667)). La delega ottenuta dagli Enti culturali ha efficacia, in tutto o in parte, fino a contraria disposizione del Ministero. Con un preavviso da darsi non piu' tardi del 15 gennaio dell'anno scolastico in corso, l'ente delegato puo' rinunziare, per l'anno scolastico successivo, in tutto o in parte, alla delega ricevuta.
Testo Unico-art. 74
Art. 74. (Art. 1 [64] [R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-20;1667)). In tutti i casi nei quali un ente delegato venga a cessare dalla gestione delle scuole per mancata conferma, per revoca o rinuncia totale o parziale alla delega, il ministro per la pubblica istruzione ha facolta' di affidare la gestione delle scuole suddette ad uno degli altri enti delegati. Puo' anche, per il quinquennio in corso, conferire la delega ad un nuovo Ente di cultura avente i requisiti di cui all'art. 69, promuovendo un Regio decreto da emettersi su parere conforme del Consiglio di Stato.
Testo Unico-art. 75
Art. 75. (Art. 1 [65] [R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-20;1667)). L'ente delegato, che cessa totalmente o parzialmente dalla gestione delle scuole conferita per delega, deve consegnare all'ente che lo sostituisce e ne rileva la gestione e la situazione patrimoniale, l'arredamento e il materiale relativo alle scuole la cui gestione viene a cessare e che risultera' costituito con i fondi forniti dallo Stato per la gestione stessa.
Testo Unico-art. 76
Art. 76. (Art. 1 [66] [R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-20;1667)). Il ministro per la pubblica istruzione stabilisce, mediante sue ordinanze, le norme generali che regolano in linea tecnica ed amministrativa l'azione scolastica degli Enti delegati; assegna i fondi necessari allo svolgimento del loro programma d'azione; esercita la vigilanza sull'andamento generale del servizio loro affidato; ne approva i piani di lavoro e i rendiconti della spesa; pubblica una relazione annuale sull'azione svolta dagli enti stessi in conseguenza della delega. Gli Enti delegati, allo scopo di prendere gli opportuni accordi intorno al servizio loro affidato, di riferire sull'andamento di esso, di proporre al Ministero eventuali modifiche alle norme generali di cui al comma precedente, partecipano, con un rappresentante per ciascuno di essi, ad un'adunanza che si tiene due volte l'anno, indetta e presieduta dal direttore generale per l'istruzione elementare.
Testo Unico-art. 77
Art. 77. (Art. 1 [67] [R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-20;1667)). Il Ministero della pubblica istruzione, per mezzo di un ispettore centrale per l'istruzione elementare, esercita la funzione di vigilanza stabilita al precedente articolo e mantiene le intese fra gli Enti delegati e le autorita' scolastiche, anche in relazione all'applicazione di quanto e' disposto circa la trasformazione in non classificate delle scuole uniche e la istituzione di nuove scuole non classificate. A tal fine verra' trasportata annualmente nel capitolo delle ispezioni degli ispettori centrali nel bilancio della spesa del Ministero della pubblica istruzione la somma di lire 20.000 togliendola dallo stanziamento di cui al comma 2° dell'art. 80. Per i servizi di organizzazione e direzione delle scuole affidate agli Enti delegati, di cui agli articoli 69 e 85, il Ministero della pubblica istruzione ha facolta' di comandare, presso i detti enti, di mano in mano che se ne presenti la necessita', Regi ispettori scolastici, direttori didattici e funzionari dei ruoli dipendenti, fino ad un numero massimo complessivo di 30. Ad essi sara' conservata la sede per tutta la durata del comando. Per la direzione tecnica locale delle scuole di qualsiasi tipo gli Enti delegati, assumendo a loro carico le spese di supplenza, possono, col consenso del Regio provveditore o dell'Amministrazione comunale se trattasi di Comuni autonomi, servirsi dell'opera di insegnanti elementari di ruolo, senza che per cio' la carriera di questi sia interrotta.
Testo Unico-art. 78
Art. 78. (Art. 1 [68] [R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-20;1667)). Le scuole di qualsiasi tipo gestite dagli Enti delegati non sono sottratte alla vigilanza e all'ispezione delle competenti autorita' scolastiche governative e comunali.
Testo Unico-art. 79
Art. 79. (Art. 1 [69] [R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-20;1667)). ((Per l'esercizio di ogni scuola non classificata gli Enti delegati ricevono una quota di L. 7300 annue pagabili a rate alle seguenti scadenze: due decimi, al momento dell'ordinanza del Regio provveditore agli studi o della deliberazione del Comune (se trattasi di scuole in territorio di Comune autonomo), con la quale si istituisce o si trasforma una scuola, nell'Anno in cui si prendono i suddetti provvedimenti: al 1° luglio negli anni seguenti; sei decimi, in tre pagamenti bimestrali a cominciare dal 15 novembre successivo al pagamento della prima rata; due decimi, dopo che con gli esami finali, risultanti dai relativi registri e verbali trasmessi agli Uffici scolastici regionali e alle Amministrazioni comunali, la scuola risulti regolarmente chiusa. Qualora una scuola non classificata si chiuda prima del termine dell'anno scolastico o non si apra, l'Ente delegato deve dare immediata denunzia al Regio provveditore, se trattasi di scuola in territorio dipendente dall'Amministrazione scolastica, o al Comune, se trattasi di scuola in territorio di Comune autonomo, e il Ministero, o il Comune, sospendera' per quella scuola il pagamento delle rate successive)).
Testo Unico-art. 80
Art. 80. (Art 1 [70] [R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-20;1667)). Con decreti del ministro per le finanze, in seguito a richiesta del ministro per la pubblica istruzione, viene trasportato in apposito capitolo del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, dagli stanziamenti per l'istruzione elementare, l'ammontare delle quote di cui all'articolo precedente. Nello stato di previsione e' iscritta annualmente in apposito capitolo la somma di 8 milioni di lire per il funzionamento delle scuole e dei corsi di cui all'art. 85.
Testo Unico-art. 81
Art. 81. (Art. 1 [71] [R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-20;1667)). Le eventuali economie sulla somma fissa concessa agli Enti delegati sul bilancio dello Stato per la gestione di ogni scuola non classificata, quali risultano dal conto finale riveduto dal Ministero, sono versate all'Erario. Il ministro per le finanze provvede ad iscrivere nel bilancio della spesa per la pubblica istruzione una uguale somma destinata alla preparazione dei maestri per il migliore funzionamento delle scuole gestite dagli Enti delegati. Il Ministero della pubblica istruzione sovvenzionera' con detto fondo quelle iniziative che saranno prese, allo scopo, dagli Enti stessi. Allo stesso capitolo dell'entrata, ed in conseguenza, allo stesso capitolo della spesa, saranno imputate le somme che enti pubblici e privati versino allo Stato con la specifica destinazione, di cui al precedente comma.
Testo Unico-art. 82
Art. 82. (Art. 1 [72] [R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-20;1667)). Il maestro di scuola non classificata deve essere fornito del diploma di abilitazione all'insegnamento elementare. Gli e' corrisposta una retribuzione commisurata al numero delle lezioni impartite ed ai risultati didattici conseguiti nella scuola a lui affidata ed e' inscritto, a totale carico dell'ente da cui dipende, al Monte pensioni.
Testo Unico-art. 83
Art. 83. (Art. 1 [73] [R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-20;1667)). Il servizio prestato dal maestro nella scuola non classificata e' riconosciuto, come durata e qualita', quale servizio di ruolo nelle scuole classificate agli effetti dell'ammissione ai concorsi, della valutazione dei titoli e dell'anzianita' della carriera, nel caso che il maestro divenga, in seguito, titolare di una scuola classificata. Gli insegnanti delle scuole non classificate, che abbiano prestato almeno un quinquennio di servizio con qualifica di buono nelle scuole stesse, possono conseguire la nomina nelle scuole elementari classificate in seguito a concorso interno per titoli ed esami, da bandirsi insieme con quello pubblico. La graduatoria del concorso interno ha valore per una meta' dei posti che siano o si rendano disponibili dopo che sia stato provveduto alla sistemazione degli insegnanti delle scuole classificate ai termini dell'art. 251.
Testo Unico-art. 84
Art. 84. (Art. 1 [73] [R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-20;1667)). Agli insegnanti delle scuole elementari speciali istituite e mantenute dai Comuni sono estese le norme che regolano l'assunzione ed il riconoscimento del servizio degli insegnanti delle scuole non classificate.
Testo Unico-art. 85
Art. 85. (Art. 1 [74] [R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-20;1667)). Gli Enti delegati hanno facolta' di provvedere, anche con calendario ed orari speciali, al funzionamento di scuole elementari serali, festive ed estive, nonche' al funzionamento di corsi integrativi di cultura e di avviamento in vantaggio di adulti privi del certificato di studi elementari.
Testo Unico-art. 86
Art. 86. (Art 1 [75] [R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-20;1667)). ((L'arredamento e il materiale didattico esistenti nelle scuole che vengono sclassificate si trasferiscono in uso agli Enti delegati, cui spetta l'obbligo della relativa manutenzione, rimanendo a carico di essi la fornitura dell'arredamento e del materiale didattico per le scuole non classificate che non provengono da sclassificazione. Per le scuole e i corsi per gli adulti provvedono gli stessi Enti con l'eventuale concorso dei Comuni, di proprietari di fondi, opifici, cantieri, ecc. e delle popolazioni interessate)).
Testo Unico-art. 87
Art. 87. (Art. 1 [76] [R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-20;1667)). ((Se la scuola non classificata viene convertita in classificata, l'arredamento ed il materiale didattico, che risultino costituiti con i fondi dell'Ente delegato, sono trasferiti in proprieta' del Comune contro indennizzo)).
Testo Unico-art. 88
Art. 88. (Art. 1 [77] [R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-20;1667)). Le assegnazioni di fondi per le scuole e per i corsi per adulti, di cui all'art. 85, avvengono mediante apertura di credito a favore dei presidenti degli Enti delegati. Dette aperture di credito vengono concesse di volta in volta fino al limite massimo di L. 500,000 per ogni Ente delegato, secondo quanto stabiliscono le norme sulla contabilita' generale dello Stato.
Testo Unico-art. 89
Art. 89. (Art. 1 [78] [R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-20;1667)). Gli Enti delegati godono della franchigia postale concessa ai Regi provveditori agli studi.
Testo Unico-art. 90
Art. 90. ([Art. 80 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art80)). Le scuole sussidiate sono aperte da privati, con l'autorizzazione del Regio provveditore agli studi dove non esista alcun'altra scuola e sono mantenute parzialmente con il sussidio dello Stato.
Testo Unico-art. 91
Art. 91. ([Art. 81 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art81); [art. 17 R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-09-04;1722~art17)). Le scuole aperte con l'autorizzazione del Regio provveditore agli studi ai sensi dell'articolo precedente presso le parrocchie, presso le fattorie e gli altri stabilimenti agricoli, presso gli impianti e le opere industriali a carattere provvisorio o stabile e le stazioni ferroviarie lontane dall'abitato, nei luoghi di maggior raduno dei pastori e dovunque per un congruo periodo di tempo si possono raccogliere fanciulli obbligati in numero inferiore a 15, possono essere sussidiate in base al numero degli alunni approvati all'esame per il passaggio dalla 1ª alla 2ª classe e per il conseguimento del certificato di studi elementari inferiori.
Testo Unico-art. 92
Art. 92. ([Art. 82 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art82)). Il sussidio di cui all'articolo precedente puo' essere concesso anche se il maestro non sia fornito del titolo di abilitazione all'insegnamento elementare.
Testo Unico-art. 93
Art. 93. ([Art. 83 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art83); [art. 17 R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-09-04;1722~art17)). La misura del sussidio viene stabilita per le scuole esistenti fuori del territorio dei Comuni autonomi dal Ministero della pubblica istruzione.
Testo Unico-art. 94
Art. 94. ([Art. 84 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art84)). Classi integrative oltre la sesta e sino all'ottava, possono essere istituite sempre che il Comune, con l'eventuale concorso di altri enti, si impegni a dotare la scuola di mezzi didattici e di personale sussidiario per gli esercizi di avviamento professionale. Gli alunni delle classi superiori alla quinta possono, quando il loro numero non renda opportuna la formazione di classi distinte, essere istruiti in unico orario e con unico programma di cultura generale integrativa, dal medesimo maestro. Sono pero' sempre distinti in gruppi o in classi, indipendentemente dall'anno di studio, per quanto concerne gli insegnamenti e gli esercizi di avviamento professionale. Le scuole popolari professionali, di qualsiasi denominazione, che non facciano parte integrante di una scuola media professionale, possono essere dal Regio provveditore riconosciute equiparate alle scuole elementari integrative di classi superiori alla quinta e sino all'ottava. Tali scuole passano alla dipendenza didattica del Provveditorato. Le somme stanziate nei bilanci delle Provincie e dei Comuni allo scopo di mantenere o sussidiare scuole di avviamento professionale si intendono vincolate.
Testo Unico-art. 95
Art. 95. ([Art. 3 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-06-10;1125~art3)). Scuole elementari tenute da Corporazioni, Associazioni ed Enti morali possono, mediante apposita convenzione, essere accettate a sgravio totale o parziale degli obblighi delle Amministrazioni scolastiche o dei Comuni, a condizione che le medesime siano aperte al pubblico e mantenute in conformita' delle leggi e dei regolamenti e che agl'insegnanti sia corrisposto lo stipendio legale, escluso il supplemento di servizio attivo, o, se trattasi di scuole da considerarsi non classificate, la retribuzione di cui all'art. 82. La convenzione, quando si tratti di scuole istituite in Comuni, che conservano l'amministrazione delle scuole, e' approvata dal provveditore.
Testo Unico-art. 96
Art. 96. ([Art. 6 legge 25 maggio 1913, n. 517](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1913-05-25;517~art6)). Gli Istituti considerati nell'[art. 1 della legge 25 maggio 1913, n. 517](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1913-05-25;517~art1), pei quali non fosse possibile o conveniente la trasformazione ai fini dell'articolo stesso, potranno, con le norme della legge medesima e tenuto conto delle condizioni speciali dei luoghi nei quali si trovano, e per quanto sia possibile anche delle tavole di fondazione, essere trasformati in corsi integrativi e di avviamento professionale, oppure in scuole di grado preparatorio o in scuole elementari di grado superiore e inferiore, o in assegno a favore delle scuole elementari locali ovvero in posti di studio da godersi in Istituti magistrali, e nel caso di Istituti femminili anche in altri Istituti speciali di istruzione e di educazione o professionali femminili con o senza Convitto. I corsi elementari che cosi' venissero istituiti saranno a sgravio dell'obbligo imposto ai Comuni dalle leggi vigenti.
Testo Unico-art. 97
Art. 97. ([Art. 86](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art86) e [89 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art89)). I militari del Regio esercito in servizio, non provvisti di un certificato dal quale risulti che hanno adempiuto al loro obbligo scolastico, o per i quali sia accertato che non conservino l'istruzione ricevuta nelle scuole elementari, sono obbligati a frequentare la scuola elementare reggimentale. L'autorita' militare stabilisce dove l'insegnamento debba tenersi.
Testo Unico-art. 98
Art. 98. ([Art. 87 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art87)). L'istituzione della scuola elementare obbligatoria per le disposizioni del precedente articolo e' estesa ai militari della Regia marina secondo le norme stabilite per decreto Reale su proposta dei ministri dell'istruzione e della marina.
Testo Unico-art. 99
Art. 99. ([Art. 88 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art88)). Il regolamento stabilisce le norme esecutive per il funzionamento delle scuole, sotto il riguardo didattico e disciplinare, e determina i programmi da svolgersi e le dotazioni di materiale didattico occorrenti a ciascuna scuola.
Testo Unico-art. 100
Art. 100. ([Art. 90 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art90)). Il corso elementare in queste scuole e' diviso in due periodi della durata di cinque mesi ciascuno.
Testo Unico-art. 101
Art. 101. ([Art. 91](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art91) e [92 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art92)). Alla fine di ciascun periodo hanno luogo in ciascuna scuola gli esami di proscioglimento dall'istruzione elementare dei militari che hanno compiuto il corso elementare. ((COMMA ABROGATO DALLA [L. 2 DICEMBRE 1967, N. 1215](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1967-12-02;1215))). Il certificato rilasciato dalla commissione di cui al comma precedente ha valore di proscioglimento dall'obbligo dell'istruzione a norma e per gli effetti delle leggi dello Stato.
Testo Unico-art. 102
Art. 102. ([Art. 93 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art93)). Ai militari, che abbiano compiuta l'istruzione elementare nelle scuole reggimentali, puo' dall'autorita' militare essere concesso di frequentare le scuole magistrali o professionali che esistano nella sede del presidio.
Testo Unico-art. 103
Testo Unico-art. 103 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 1967, N. 1215))
Testo Unico-art. 104
Art. 104. ([Art. 95 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art95)). Ai maestri viene corrisposto il compenso annuo previsto dall'art. 155. La spesa per tali compensi e' a carico del Ministero della pubblica istruzione. Tutte le altre spese occorrenti per il funzionamento delle scuole sono a carico del bilancio del Ministero della guerra.
Testo Unico-art. 105
Art. 105. ([Art. 96 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art96)). Con decreto Reale, su proposta dei ministri della giustizia e dell'istruzione, saranno istituite o riordinate le scuole elementari nelle carceri e negli stabilimenti penitenziari.
Testo Unico-art. 106
Art. 106. ([Art. 97 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art97)). I cittadini, che abbiano i requisiti voluti dal presente testo unico per essere eletti a reggere una scuola pubblica elementare, sono abili a tenere in proprio nome un istituto privato dello stesso ordine, salvo a presentare all'autorita' scolastica competente gli altri titoli comprovanti la capacita' legale e la moralita'. La maturita' classica e l'abilitazione tecnica tengono luogo di titolo di capacita'.
Testo Unico-art. 107
Art. 107. ([Art. 113 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art113), e [art. 2 R. decreto-legge 20 maggio 1926, n. 1106](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-05-20;1106~art2)). Le spese per la costruzione e l'acquisto e per adattamento e riparazione degli edifici scolastici sono a carico dei Comuni. Lo Stato facilita, ai Comuni le spese sopraindicate, assumendosi l'onere del pagamento degli interessi sui mutui e con la concessione di sussidi. Per l'assegnazione dei relativi stanziamenti si applicheranno le seguenti norme: a) dal Ministero della pubblica istruzione le somme stanziate saranno concesse ai singoli Comuni ed Enti, su parere dei Regi provveditori agli studi, e tenuti presenti i maggiori bisogni, in rapporto alle condizioni della istruzione e dei locali scolastici; b) dal Ministero dei lavori pubblici le somme stanziate saranno ripartite fra l'Alto Commissariato di Napoli e i Provveditorati alle opere pubbliche, tenuto conto dei piani regolatori presentati da ciascuno di essi. Negli edifici scolastici che si costruiscano in frazioni o borgate in cui esistano non piu' di due scuole e difettino case di abitazione civile, devono essere compresi gli alloggi gratuiti per gli insegnanti.
Testo Unico-art. 108
Art. 108. ([Art. 114 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art114)). Alla compilazione dei progetti e alla esecuzione delle opere nei piccoli Comuni, nelle frazioni e nelle borgate, potranno provvedere in luogo e per conto dei Comuni, oltre gli Enti statali autorizzati da leggi speciali, anche gli Enti delegati per la gestione di scuole non classificate, i quali si siano interessati della edilizia scolastica nelle zone loro assegnate. Qualora detti Enti si sostituiscano ai Comuni, i pagamenti dei contributi dello Stato si effettuano con l'intervento degli Enti stessi, su delega dei Comuni.
Testo Unico-art. 109
Testo Unico-art. 109 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327)) ((37))
Testo Unico-art. 110
Art. 110. ([Art. 116 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art116)). I Comuni che deliberino di contrarre mutui indipendentemente dalla Cassa depositi e prestiti e che intendano ottenere dallo Stato il concorso nel pagamento degli interessi, debbono trasmettere al Ministero della pubblica istruzione, per il tramite del Regio Provveditorato agli studi, a corredo della domanda, i seguenti documenti: a) copia autentica del contratto di mutuo stipulato con l'istituto mutuante. In tali contratti deve essere stabilito il periodo di ammortamento del mutuo e la quota costante da versare dall'ente mutuatario. A garanzia dell'ammortamento dei mutui non puo' in nessun caso stabilirsi una garanzia reale sugli immobili per i quali si chiede il concorso dello Stato; b) copia del verbale di deliberazione dell'Amministrazione del Comune con la quale si chiede il concorso dello Stato per il pagamento degli interessi del mutuo e si assume l'obbligo di mantenere l'edificio in perpetuo ad uso scolastico e di cedere gratuitamente agli insegnanti l'uso degli alloggi costruiti a tale scopo.
Testo Unico-art. 111
Art. 111. ([Art. 117 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art117)). Il concorso dello Stato per i mutui di cui al precedente articolo e' concesso agli enti mutuatari con decreto del ministro dell'istruzione. Nel decreto dev'essere determinata la quota annua costante corrispondente agli interessi relativi al mutuo da corrispondersi a titolo di concorso nella forma e misura stabilita per i mutui da contrarsi con la Cassa dei depositi e prestiti. Il ministro per l'istruzione provvede all'emissione del decreto di liquidazione della rata annua di concorso per il pagamento degli interessi del mutuo, quando sia stato approvato il collaudo dei lavori e constatata la spesa complessiva sostenuta. Il versamento di tale quota si inizia col 1° gennaio o col 1° luglio successivo a quello della liquidazione predetta.
Testo Unico-art. 112
Art. 112. ([Art. 118 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art118)). In caso di ritardo o di rifiuto da parte dei Comuni a prendere i necessari provvedimenti per la sollecita contrattazione dei mutui o per tutti gli altri atti di loro competenza, si provvede di ufficio, sentita la Cassa dei depositi e prestiti, nei riguardi della garanzia dei mutui, e secondo le norme stabilite con decreto del ministro della pubblica istruzione.
Testo Unico-art. 113
Art. 113. ([Art. 119 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art119)). Gli Istituti di credito agrario e le Casse di risparmio sono autorizzate, anche in deroga ai propri statuti, a includere la costruzione dell'edificio scolastico rurale nelle imprese al cui finanziamento hanno facolta' di provvedere, contribuendo lo Stato, nei limiti degli stanziamenti, al pagamento degli interessi nella misura del 4 per cento.
Testo Unico-art. 114
Art. 114. ([Art. 121 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art121)). ((Ai Comuni e ad altri enti morali, che si occupano della istruzione elementare e della sistemazione della casa della scuola, possono essere concessi sussidi per costruzione, adattamento e restauro di locali scolastici, in sedi rurali, di non piu' che due aule con annessa gratuita abitazione per l'insegnante. Il sussidio e' concesso nella misura della meta' della spesa sostenuta, e, in ogni caso, non sara' superiore alla meta' di quella prevista. Per la parte di spesa residua i Comuni e gli enti possono ottenere mutui di favore. Per la costruzione e l'adattamento dei locali scolastici di piu' di due aule e senza abitazione per l'insegnante, puo' essere concesso il sussidio nella misura sopra indicata, ma in ogni caso non superiore alle 200.000 lire solo quando il Comune o l'ente non richieda il contributo degli interessi per la contrattazione del mutuo. Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale e' stanziata, per la concessione dei sussidi di cui ai precedenti commi, la somma di L. 5.000.000 all'anno per venti esercizi finanziari a datare dal 1924-25. Le somme che allo scadere del triennio, giusta quanto e' disposto dall'articolo precedente, non siano state erogate, tornano disponibili agli effetti del bilancio per lo stesso scopo, e possono dal Ministero essere destinate per altre concessioni)).
Testo Unico-art. 115
Art. 115. (Art. 1 [79] [R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-20;1667)). Ogni anno in apposito capitolo del bilancio della pubblica istruzione e' stanziato, con decreto del ministro per le finanze di concerto con quello per la pubblica istruzione, un apposito fondo destinato a sussidiare gli Enti delegati, di cui al paragrafo 3°, capo II del titolo II, per la costruzione di piccoli edifici scolastici rurali per le scuole non classificate, alle condizioni e con le modalita' stabilite con sua ordinanza dal ministro per la pubblica istruzione. ((L'ammontare di detto fondo sara' calcolato in ragione di L. 1300 per ogni scuola non classificata che funzioni nell'anno e che provenga da sclassificazioni ordinate dai Regi provveditori agli studi, a cominciare dall'esercizio finanziario 1926-27)). Il sussidio per ogni edificio non puo' superare L. 25,000. Le somme non erogate in un esercizio si accrescono allo stanziamento dell'esercizio successivo. L'edificio sara' di proprieta' comunale e destinato in perpetuo ad esclusivo uso scolastico.
Testo Unico-art. 116
Art. 116. ([Art. 122 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art122)). Tutte le nomine degli insegnanti nelle scuole elementari, salvo in quelle speciali di cui all'art. 84 e in quelle non classificate, gestite dagli Enti delegati, sono deliberate in seguito a concorso per titoli ed esami. A questa regola non e' lecito derogare se non nei casi nei quali sia impossibile provvedere alla nomina dell'insegnante per mancanza di graduatoria di concorso. Qualunque nomina fatta senza concorso e' provvisoria e non puo' avere durata maggiore dell'anno scolastico, per il quale fu necessario in via eccezionale di provvedere; col chiudersi di questo, il maestro e' di fatto licenziato senza che occorra deliberare e notificargli alcun atto di licenziamento.
Testo Unico-art. 117
Art. 117. ([Art. 4 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-06-10;1125~art4)). Il concorso e' indetto per posti d'insegnante straordinario ogni due anni dal provveditore con avviso pubblicato nel mese di febbraio: il termine di presentazione della domanda e dei documenti scade il 31 marzo. I Comuni, che conservano l'amministrazione delle scuole, bandiscono il concorso per posti d'insegnante straordinario; quelli, che si siano avvalsi della facolta' di cui all'articolo 138, lo bandiscono per posti d'insegnante in soprannumero. In ogni caso, il numero dei posti e' determinato in relazione alle vacanze verificatesi nei tre anni precedenti. Quando i tre quarti dei vincitori del precedente concorso abbiano ottenuto la nomina, il Comune apre un nuovo concorso con le stesse modalita', tenendo conto, nella previsione dei posti, del numero dei vincitori del precedente concorso ancora in attesa di nomina. Se il Comune, quando siasi verificata la condizione di cui al comma precedente, non bandisce il concorso, vi si sostituisce il provveditore entro il termine di un mese dal giorno della accertata inadempienza. In ogni caso, tra la data di pubblicazione dell'avviso di concorso ed il termine per la presentazione della domanda e dei documenti debbono trascorrere non meno di trenta giorni. Per essere ammessi al concorso i candidati debbono pagare la tassa stabilita nell'annessa tabella E. I certificati di servizio sono soggetti alla tassa indicata nella stessa tabella. ((5))
Testo Unico-art. 118
Art. 118. ([Art. 3 R. decreto 17 febbraio 1927, n. 211](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1927-02-17;211~art3)). Per esigenze di servizio il ministro per la pubblica istruzione ha facolta' di limitare con suo decreto, su proposta del provveditore agli studi che bandisce il concorso, l'ammissione ai concorsi magistrali, nelle regioni che comprendono nuove Provincie, ai soli maestri nativi della regione o delle regioni finitime o che, pur senza essere nativi del luogo, comprovino di conoscerne i costumi ed il dialetto. Della limitazione, come del decreto che la dispone, deve esser fatta menzione nell'avviso di concorso.
Testo Unico-art. 119
Art. 119. ([Art. 124 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art124)). Il concorso si svolge nella citta' sede del Regio Provveditorato o nel Comune, che ha bandito il concorso. Puo', pero', il Regio provveditore, nei concorsi indetti per le scuole da lui amministrate, tenuto conto del numero dei concorrenti e della loro provenienza, disporre che l'esame scritto sia tenuto anche negli altri capoluoghi di Provincia, compresi nell'ambito del Provveditorato, alle condizioni e con le garanzie stabilite dal regolamento.
Testo Unico-art. 120
Art. 120. ([Art. 125 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art125)). I Comuni possono delegare al Regio provveditore la pubblicazione del bando e lo svolgimento del concorso per le scuole da essi amministrate. Nel caso previsto dal comma precedente e nei casi di sostituzione del Regio provveditore al Comune, i concorsi per le scuole comunali sono giudicati dalla stessa commissione di concorso per le scuole dipendenti dal Regio Provveditorato, a meno che non sia stato bandito nell'anno concorso regionale o, avuto riguardo al numero e alla ubicazione dei Comuni deleganti o inadempienti, il Regio provveditore non creda di costituire commissioni apposite per ogni Comune o per gruppi di Comuni. In questo caso di commissioni per gruppi di Comuni, i concorsi si svolgono in determinate sedi, indicate dal Regio provveditore. In ogni caso, le spese per lo svolgimento di questi concorsi sono ripartite fra i Comuni in ragione del numero dei concorrenti.
Testo Unico-art. 121
Art. 121. ([Art. 126 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art126)). ((Gli esami di concorso consistono: a) nello svolgimento di un tema scritto, riguardante i programmi di studio per le scuole elementari ed il fondamento dottrinale dell'educazione, secondo la concezione fascista; b) in un esame orale)). ((12)) Alle prove orali sono ammessi soltanto i candidati approvati nell'esame scritto. La valutazione dei titoli ha luogo nei riguardi dei soli concorrenti che hanno superato la prova orale. Speciale valutazione viene data al servizio militare prestato in reparti combattenti. Il regolamento determina le materie degli esami orali, il minimo di voti per l'approvazione alle prove scritte e orali, i titoli valutabili nonche' le norme per tale valutazione e tutte le altre relative alle operazioni di concorso.
Testo Unico-art. 122
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)