Act 028U0577

Type Regio Decreto
Publication 1928-02-05
Ultimo aggiornamento 2024-10-31
State In force
Source Normattiva
articles 254
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Art. 122. ([Art. 127 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art127); [art. 8 R. decreto-legge 1° maggio 1925, n. 736](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-05-01;736~art8)). Non possono partecipare ai concorsi: a) le persone non fornite della legale abilitazione all'ufficio d'insegnante e non provviste di un attestato di moralita' da rilasciarsi, dopo dichiarazione del fine per cui e' chiesto, dal podesta' o dai podesta' dei Comuni, nei quali il candidato abbia dimorato negli ultimi due anni anteriori a quello in cui il concorso e' bandito; b) le giovani e i giovani che non abbiano rispettivamente compiuto il 17° e il 18° anno di eta' o che non lo compiano col 31 dicembre dell'anno in cui e' bandito il concorso; c) coloro che alla data del bando di concorso abbiano compiuta l'eta' di 35 anni. Questa disposizione non si applica ai maestri delle scuole rurali, ai concorrenti di cui all'art. 248, a coloro che facciano gia' parte del personale di ruolo dipendente dallo Stato, da Comuni e da Amministrazioni scolastiche, ai maestri ex combattenti ed alle maestre parenti di caduti, mutilati ed invalidi di guerra, a quelli che abbiano conseguito l'approvazione in precedenti concorsi magistrali per titoli ed esami e a quelli compresi nelle graduatorie, la cui efficacia fu dichiarata cessata dall'[art. 6, comma 2°, del R. decreto 11 marzo 1923, n. 635](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-11;635~art6-com2); (16) ((23)) d) coloro che siano stati dispensati dal servizio per inettitudine didattica sopravvenuta in seguito ad infermita', a meno che essi non dimostrino con speciale certificato medico legalizzato che quella causa sia venuta a cessare; e) coloro che siano stati temporaneamente interdetti, durante il periodo di durata della interdizione; f) coloro che siano stati condannati alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a tre anni od a una pena qualunque per delitti contro la personalita' dello Stato, esclusi i casi di fatti commessi per colpa e quelli per agevolazione colposa, ovvero per delitti contro la religione dello Stato, contro la moralita' pubblica e il buon costume, la integrita' e la sanita' della stirpe e contro la famiglia, oppure per furto, truffa, rapina, estorsione od usura; come pure coloro che siano stati condannati per delitti contro la fede pubblica per i quali sono contaminate pene non inferiori a sei mesi.

Testo Unico-art. 123

Art. 123. ([Art. 128 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art128); [art. 5 R. decreto-legge 1° maggio 1925, n. 736](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-05-01;736~art5)). La commissione giudicatrice e' nominata, a norma del regolamento, dal Regio provveditore agli studi o dal podesta', secondo che trattisi di concorsi banditi per le scuole regionali o comunali, entro un mese dalla data di scadenza del concorso. Ai membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi banditi dal Regio provveditore e' corrisposto, per la prova scritta, un compenso di L. 2 per ogni candidato ammesso alla prova stessa, fino a 500 e, in aggiunta, un compenso di L. 1.50 per ogni candidato oltre i 500 fino a 1000 e di L. 1 per ogni candidato oltre i 1000. A ciascun commissario e' inoltre assegnato per le prove orali, la valutazione dei titoli e la compilazione della graduatoria, un ulteriore compenso di L. 1.50 per ogni candidato esaminato alla prova orale fino a 500 e di L. 1 per ogni candidato oltre i 500. A ciascuno dei membri delle commissioni di vigilanza, compreso il presidente, durante la prova scritta, e' assegnato un compenso di L. 25. Ai commissari scelti fuori del Comune sede del Provveditorato sono dovute le diarie e indennita' di viaggio stabilite dalle leggi vigenti. Ai membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi banditi dai Comuni sono corrisposti i compensi e le indennita' nella misura fissata dal regolamento comunale o con speciale deliberazione del podesta'.

Testo Unico-art. 124

Art. 124. ([Art. 129 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art129); art. 6, 1° comma, [R. decreto-legge 1° maggio 1925, n. 736; art. 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-05-01;736~art4) [R. decreto 17 febbraio 1927, n. 211](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1927-02-17;211)). Le graduatorie di concorso sono approvate dal Regio provveditore agli studi. Nel procedere a tale approvazione il Regio provveditore rettifica le graduatorie, di ufficio o su reclami eventualmente pervenutigli. Le graduatorie dei concorsi banditi dal Regio provveditore agli studi per le scuole da esso amministrate hanno efficacia per un biennio e per tutti i posti che si rendono vacanti dal 1° agosto dell'anno in cui il concorso e' bandito fino al 31 luglio dell'anno in cui la graduatoria cessa di aver vigore. Con le graduatorie stesse debbono essere coperti anche i posti resisi vacanti anteriormente al 1° agosto, quando ai medesimi non siasi potuto provvedere con le graduatorie del concorso precedente. ((Quando al 31 dicembre del secondo anno di validita' della graduatoria siano stati nominati a posti vacanti nella Regione meno della meta' dei vincitori del concorso, il Regio provveditore, sentito il Consiglio scolastico, puo' chiedere al Ministro che la validita' della graduatoria sia prorogata di un biennio. L'accoglimento della richiesta importa che per il biennio di proroga non si bandisca altro concorso)). Se con la graduatoria di concorso non si possono coprire tutti i posti, si provvede, nelle forme e alle condizioni stabilite dal regolamento, con nomine di concorrenti che siano compresi nelle graduatorie di concorsi banditi da altri Regi Provveditorati e ne facciano domanda.

Testo Unico-art. 125

Art. 125. (Articolo unico [R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 66](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1927-01-09;66)). E' data facolta' al ministro per la pubblica istruzione di sospender con suo motivato decreto, quando ne ravvisi la opportunita', l'applicazione in alcuni dei Regi Provveditorati agli studi del Regno delle disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Testo Unico-art. 126

Art. 126. (Art. 6, 2° comma, [R. decreto 1° maggio 1925, n. 736](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1925-05-01;736)). Le graduatorie dei concorsi banditi dai Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole elementari hanno efficacia fino a che siano con le stesse coperti tutti i posti messi a concorso. I vincitori del nuovo concorso possono ottenere la nomina solo quando siano stati collocati tutti i vincitori del concorso precedente.

Testo Unico-art. 127

Art. 127. ([Art. 131 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art131); [art. 5 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-06-10;1125~art5)). La nomina dei maestri delle scuole amministrate dal Regio Provveditorato e la loro assegnazione alle singole sedi e' fatta dal Regio provveditore agli studi, secondo l'ordine della graduatoria di concorso e tenendo conto delle esigenze della scuola e delle indicazioni degli stessi maestri, entro la seconda quindicina di settembre, conformemente alle norme del regolamento. I maestri dei Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole sono nominati, entro lo stesso termine, dal podesta', il quale procede alle nomine, secondo l'ordine di merito della graduatoria. Tali nomine non sono esecutive se non dopo l'approvazione del Regio provveditore, il quale procede direttamente alle nomine stesse, ove il Comune non vi abbia provveduto nel termine. Quando la nomina avviene in corso d'anno scolastico, la assegnazione della sede ha carattere provvisorio. Ha pure tale carattere l'assegnazione del maestro a sede di nuova istituzione o resasi vacante dopo la pubblicazione dell'elenco, di cui all'art. 146 del presente testo unico. L'assegnazione definitiva ha luogo dopo attuati i trasferimenti. Gli insegnanti sono, quindi, inscritti nei ruoli costituiti a norma dell'art. 130.

Testo Unico-art. 128

Art. 128. ([Art. 130 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art130)). Ai mutilati e agli invalidi di guerra, dei quali e' prescritta dalle norme vigenti l'assunzione obbligatoria nelle pubbliche amministrazioni, e' conferito, quando siano riusciti vincitori nei concorsi magistrali, oltre ai posti loro spettanti in via normale per effetto della loro classificazione in graduatoria, il decimo dei posti che a norma del regolamento possono essere attribuiti ai maestri e che si devono coprire per il periodo di efficacia della graduatoria. A questo effetto su ogni dieci nomine ai posti suddetti, la decima spetta al mutilato o invalido che segua nella graduatoria l'ultimo dei concorrenti nominato. Qualora pero' la nomina ad uno dei posti anzidetti spetti ad un mutilato o invalido di guerra per effetto della graduatoria secondo l'ordine di merito, non si fa luogo nei riguardi di quel posto all'applicazione del comma precedente.

Testo Unico-art. 129

Art. 129. ([Art. 27 R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-09-04;1722~art27)). Il decimo delle nomine a posti di scuole femminili vacanti nei Comuni autonomi e' attribuito, con le norme dell'articolo precedente, alle vincitrici dei concorsi magistrali indipendentemente dall'ordine di graduatoria, le quali abbiano compiuto almeno un quinquennio di lodevole servizio in istituzioni sussidiarie o integrative della scuola, gestite dal Comune che bandisce il concorso o dal patronato scolastico in esso esistente.

Testo Unico-art. 130

Art. 130. ([Art. 132 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art132); [art. 6 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-06-10;1125~art6)). I ruoli dei maestri dipendenti dai Regi Provveditorati sono distinti in due gradi: di maestri straordinari e di maestri ordinari. Quest'ultimo grado e' distinto in classi secondo la misura dello stipendio. I ruoli sono pubblicati entro il mese di dicembre di ciascun anno, con la situazione dei maestri al 1° ottobre precedente. Le stesse disposizioni si applicano ai Comuni che amministrano direttamente le scuole, i quali hanno facolta' di disciplinare in modo diverso con apposite norme regolamentari la carriera dei maestri, purche' assegnino a questi stipendi iniziali e aumenti superiori di un decimo almeno a quelli legali.

Testo Unico-art. 131

Art. 131. ([Art. 133 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art133)). La nomina dell'insegnante straordinario ha la durata di un triennio a titolo di prova. Compiuto il triennio, acquista carattere di stabilita', salvo che il maestro sia stato, prima della scadenza del triennio, licenziato per ragioni didattiche. La deliberazione di licenziamento deve essere notificata giudizialmente al maestro. Il licenziamento dei maestri dei Comuni autonomi deve essere preceduto dal parere conforme del Regio provveditore agli studi, e la deliberazione deve contenere, a pena di nullita', questo parere motivato. In tutti i casi, finche' non siasi avuta una decisione definitiva sul ricorso gerarchico eventualmente proposto dal maestro contro il suo licenziamento, oppure non siano trascorsi i termini per proporlo, non si puo' provvedere al posto che in via provvisoria.

Testo Unico-art. 132

Art. 132. ([Art. 134 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art134); [art. 1 R. decreto-legge 26 gennaio 1928, n. 199](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1928-01-26;199~art1)). Il Regio provveditore ed il Comune possono in qualunque tempo, con deliberazione motivata, dispensare dal servizio l'insegnante per inettitudine didattica sopravvenuta in seguito ad infermita' o per insufficienza didattica comprovata da rapporti informativi delle autorita' ispettive e direttive, relativi all'ultimo triennio. Il ministro della pubblica istruzione ha facolta' di dispensare dal servizio gli insegnanti delle pubbliche scuole elementari, con suo decreto, contro cui e' ammesso soltanto ricorso al Consiglio di Stato per incompetenza o per violazione di legge, qualora il provvedimento sia necessario nell'interesse del servizio. La dispensa, di cui al precedente comma, e' decretata previo parere della prima Commissione per i ricorsi dei maestri elementari. Per gli insegnanti dei Comuni autonomi e del Governatorato di Roma, sara' inteso anche il parere rispettivamente del podesta' e del governatore.

Testo Unico-art. 133

Art. 133. ([Art. 2 R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 641](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1927-04-07;641~art2)). E' dispensato dal servizio l'insegnante che per manifestazioni compiute nella scuola o fuori di essa non dia piena garanzia di un fedele adempimento dei suoi doveri o si ponga in condizioni di incompatibilita' con le generali direttive politiche del Governo. All'insegnante proposto per la dispensa dal servizio e' fissato un termine per presentare, ove creda, le sue deduzioni. La dispensa e' deliberata, tanto per gli insegnanti dei ruoli regionali quanto per quelli dei ruoli comunali, dal Regio provveditore agli studi, sentito il parere del prefetto. Per gli insegnanti dipendenti dal Governatorato di Roma, provvede il governatore. Il titolo della dispensa deve risultare dalla relativa deliberazione, nella quale si deve inoltre far cenno del parere del prefetto.

Testo Unico-art. 134

Art. 134. ([Art. 135 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art135)). Gli insegnanti, i quali abbiano compiuto il 45° anno di servizio e il 65° anno di eta', cessano di far parte del personale di ruolo e sono ammessi a liquidare quanto loro compete a norma delle disposizioni vigenti. Indipendentemente dalla disposizione del comma precedente, i maestri, che abbiano compiuto 40 anni di servizio ovvero 65 anni di eta' e 25 di servizio, possono essere collocati a riposo di ufficio quando dai rapporti informativi risulti che non prestano opera efficace nella scuola. Le stesse norme valgono per i direttori comunali. (24) (26) ((27))

Testo Unico-art. 135

Art. 135. ([Art. 136 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art136); [art. 5 R. decreto 7 aprile 1927, n. 640](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1927-04-07;640~art5)). Gli insegnanti elementari possono ottenere per giustificati motivi congedi per non oltre 15 giorni in ciascun anno scolastico. Il congedo e' accordato dal direttore o dal podesta', secondo che trattasi di maestri del ruolo regionale o comunale. Decorsi i 15 giorni, l'insegnante puo' chiedere di essere collocato in aspettativa per giustificati motivi di famiglia. L'aspettativa e' concessa dal Regio provveditore o dal podesta' e non puo' durare piu' di un anno. Essa non da' diritto allo stipendio e non e' computabile agli effetti della anzianita' di servizio.

Testo Unico-art. 136

Art. 136. ([Art. 137 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art137); [art. 7 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-06-10;1125~art7); [art. 6 R. decreto 7 aprile 1927, n. 640](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1927-04-07;640~art6)). L'insegnante puo' ottenere, per ragioni di salute, congedi per non oltre due mesi in ciascun anno scolastico. Se l'assenza dalla scuola si prolunga per oltre 10 giorni l'insegnante e' tenuto ad esibire certificato medico. Durante l'assenza per ragioni di salute il maestro ha diritto allo stipendio intero. Decorsi i due mesi di assenza, l'insegnante che non e' in grado di riprendere servizio, puo' far domanda di essere collocato in aspettativa per motivi di salute. L'aspettativa non puo' eccedere i due anni; cessa col cessare della causa. All'aspettativa per motivi di salute, quando sia stata concessa per la durata massima, non puo' seguire l'aspettativa per motivi di famiglia a meno che non concorrano circostanze gravi ed eccezionali, delle quali e' giudice insindacabile l'autorita' competente. Due periodi di aspettativa per motivi di salute o di famiglia, interrotti da un periodo di servizio attivo non superiore a tre mesi, si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di durata dell'una o dell'altra aspettativa. Durante l'aspettativa il maestro ha diritto a meta' dello stipendio. Durante l'assenza o l'aspettativa l'autorita' scolastica governativa o comunale puo' accertare, sempre che creda, la sussistenza del male mediante visita fiscale. Salvo i casi di assoluta necessita', il maestro non puo' assentarsi dalla scuola prima di aver ottenuto il congedo o l'aspettativa. Il congedo e' accordato dal direttore o dal podesta' secondo che trattasi di maestri del ruolo regionale o comunale; l'aspettativa e' concessa dal R. provveditore o dal podesta'. ((20))

Testo Unico-art. 137

Art. 137. ([Art. 8 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-06-10;1125~art8)). Alla continuita' dell'insegnamento, nei casi di assenza del maestro per congedo o per aspettativa, si provvede per mezzo di supplenti, da nominarsi a norma del regolamento.

Testo Unico-art. 138

Art. 138. ([Art. 139 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art139)). I Comuni autonomi provvedono alle supplenze in modo analogo a quello indicato all'articolo precedente. Essi, pero', hanno facolta' di provvedere alle supplenze mediante un corpo di insegnanti in soprannumero, i quali possono anche essere adibiti ad altri servizi scolastici, e devono essere nominati per concorso, a norma dell'art. 116. I maestri in soprannumero sono nominati titolari per anzianita' senza demeriti, di mano in mano che si rendano vacanti i posti relativi, rimanendo in ogni caso assegnati alla categoria dei titolari di prima nomina secondo gli organici comunali, o, in difetto di organici, ai posti di grado inferiore delle frazioni o borgate.

Testo Unico-art. 139

Art. 139. ([Art. 140 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art140)). I supplenti sono retribuiti, in proporzione del servizio prestato, a decimi dello stipendio spettante al maestro straordinario. Nella stessa misura sono retribuiti i maestri provvisori.

Testo Unico-art. 140

Art. 140. ((Presso le Facolta' di magistero delle Universita' degli studi e presso gli Istituti superiori di magistero pareggiati il Ministero della pubblica istruzione e' autorizzato a destinare insegnanti di ruolo delle scuole elementari di Stato in numero complessivamente non superiore a sessanta, per frequentare il corso triennale di studi per il conseguimento del diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica. Essi conservano la sede e il diritto allo stipendio e alle indennita' di carovita e di studi. Per la scelta di tali insegnanti, nel numero da determinarsi di volta in volta, il Ministero bandisce ogni anno un concorso per titoli, secondo le norme che saranno fissate con regolamento)).

Testo Unico-art. 141

Art. 141. ([Art. 142](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art142) e [143 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art143); [art. 9 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-06-10;1125~art9)). I maestri dipendenti dal R. Provveditorato possono essere trasferiti da uno ad altro ruolo regionale su loro domanda, col consenso del Regio provveditore da cui dipendono. Il maestro trasferito non perde i diritti acquisiti, anche se si trova nel triennio di prova. Salvo che vi si oppongano esigenze di servizio, deve essere accolta la domanda dell'insegnante, che abbia espresso il desiderio di trasferirsi nella localita' di nascita o di residenza della famiglia o ad essa vicina, quando a tale sede non aspirino anche altri insegnanti, applicandosi in tal caso l'art. 144. Per i trasferimenti, di cui al presente articolo, viene riservato un quinto dei posti vacanti.

Testo Unico-art. 142

Art. 142. ([Art. 144 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art144)). Gli insegnanti possono essere trasferiti da una ad altra sede di scuole amministrate dallo stesso Regio provveditore su domanda motivata da giustificate ragioni personali o di famiglia, o per motivi di servizio da indicarsi nel provvedimento. In quest'ultimo caso, quando il trasferimento avvenga in corso d'anno, l'assegnazione della sede ha carattere provvisorio; l'assegnazione della sede definitiva avra' luogo nel termine normale dei trasferimenti. ((8)) Gli insegnanti dei ruoli regionali possono, su loro domanda, essere trasferiti a posti vacanti nei Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole, purche' vi consentano il Comune presso cui chiedono di essere trasferiti ed il Regio provveditore da cui dipendono.

Testo Unico-art. 143

Art. 143. ([Art. 5 R. decreto 17 febbraio 1927, n. 211](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1927-02-17;211~art5)). E' data facolta' al ministro per la pubblica istruzione di trasferire per motivi di servizio ad altra regione i maestri dei ruoli regionali. L'assegnazione della sede e' fatta dal provveditore, alle cui dipendenze il maestro e' trasferito, ed ha carattere definitivo anche se deliberata in corso d'anno scolastico. I posti cosi' assegnati vanno in diminuzione di quelli riservati ai trasferimenti dall'ultimo comma dell'art. 141.

Testo Unico-art. 144

Art. 144. ([Art. 10 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-06-10;1125~art10)). Quando ad una stessa sede aspirano piu' insegnanti, della stessa o di diversa Amministrazione, il provveditore, nel disporre il trasferimento, tiene conto dei seguenti elementi in ordine di preferenza: ragioni di famiglia, ragioni di salute, anzianita' di ruolo e qualita' del servizio. A quest'ordine puo' il provveditore derogare quando concorrano eccezionali circostanze, che debbono risultare dal provvedimento. L'insegnante, che debba essere destinato ad altra sede per soppressione di scuola, ha diritto alla preferenza, a meno che alla sede da lui richiesta aspirino altri maestri per gravi motivi di famiglia o di salute. E' considerata come motivata da ragioni di famiglia la domanda di trasferimento presentata da un insegnante che appartenga ad associazioni o comunita' religiose, per la sede nella quale l'associazione o la comunita' svolga, per suo particolare compito, apprezzabile opera nel campo dell'assistenza scolastica, delle opere integrative della scuola e della beneficenza in genere. I Comuni, che conservano l'amministrazione delle scuole, stabiliscono nel proprio regolamento i criteri, in base ai quali debbono essere deliberati, nel caso che intendano di procedervi e nel limite di cui all'ultimo comma dell'art. 141, i trasferimenti di maestri da altri Comuni o dai ruoli delle Amministrazioni scolastiche regionali. Di regola non possono ottenere il trasferimento i maestri che, nell'ultimo triennio, abbiano riportato anche una sola qualifica del servizio inferiore al buono o ai quali sia stata inflitta, nello stesso periodo di tempo, una punizione superiore alla censura.

Testo Unico-art. 145

Art. 145. ([Art. 146 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art146)). Gli insegnanti elementari dei Comuni che hanno l'amministrazione delle scuole non possono, di regola, essere trasferiti da una scuola ad altra situata in edificio diverso dello stesso Comune, se non per loro domanda o col loro consenso. Al trasferimento da una scuola all'altra del centro o di una stessa frazione o borgata puo' tuttavia provvedersi di ufficio per deliberazione del podesta' soltanto per specificate ragioni di servizio, le quali devono comunicarsi all'interessato. Le deliberazioni di trasferimento di ufficio devono essere approvate dal Regio provveditore. Gli insegnanti dei Comuni autonomi possono essere trasferiti, col consenso del Comune e del Regio provveditore, nei ruoli regionali. Essi sono iscritti in conformita' della tabella allegato F nella classe di ruolo corrispondente al numero di anni di servizio prestati.

Testo Unico-art. 146

Art. 146. (Art. 147, 1° e [2° comma, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~com2)). ((Prima di procedere ai trasferimenti il Regio provveditore deve pubblicare l'elenco delle sedi vacanti comprendendovi quelle coperte in via provvisoria ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 116, dell'art. 127, comma 3°, e dell'art. 142, comma 1°. Non si fa luogo al trasferimento d'insegnanti che siano stati destinati da meno di un triennio, alla sede in cui si trovano, salvo nei casi di trasferimento deliberato per speciali e comprovate esigenze delle Organizzazioni giovanili e in quelli previsti dal regolamento)).

Testo Unico-art. 147

Art. 147. (Art. 147, 3° comma, [testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432)). Salvo i casi di motivi di servizio, tutti i trasferimenti preveduti negli articoli precedenti debbono essere deliberati e partecipati agli interessati entro il mese di agosto, prima che si sia proceduto alle nomine di nuovi insegnanti.

Testo Unico-art. 148

Art. 148. ([Art. 148 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art148)). Da una classe di ruolo all'altra i maestri dipendenti dal Regio provveditore sono promossi per anzianita' senza demeriti. La promozione puo' essere ritardata di un anno per scarso rendimento o per condotta morale censurabile o per punizioni inflitte, con deliberazione che ha carattere definitivo, presa dal Regio provveditore, sentito il Consiglio scolastico. Nei Comuni aventi la diretta amministrazione delle scuole e sprovvisti di proprio regolamento, la deliberazione e' presa dal podesta' ed e' definitiva quando sia approvata dal Consiglio scolastico.

Testo Unico-art. 149

Art. 149. ([Art. 150 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art150)). Al maestro, che non abbia insegnato almeno 140 giorni con orario completo, viene computato solamente mezzo anno di servizio ai soli effetti dell'anzianita'.

Testo Unico-art. 150

Art. 150. ([Art. 151 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art151); [art. 11 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-06-10;1125~art11)). Contro i maestri incolpati di negligenza abituale, di trasgressione dei doveri che loro sono imposti dalle leggi e dai regolamenti scolastici, di fatti onde sia gravemente compromessa la loro reputazione e la loro moralita' come cittadini o come insegnanti o di aver fatto propaganda di principi contrari all'ordine morale e alle istituzioni dello Stato, possono, secondo la gravita' dei casi, essere pronunciate le seguenti pene: 1° la censura, che consiste in una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso; 2° la sospensione dallo stipendio fino a 10 giorni; 3° la sospensione dall'ufficio, la quale consiste nel divieto fatto al maestro di esercitare le sue funzioni e non puo' essere maggiore di 6 mesi. Essa trae seco, pel tempo in cui dura, la privazione dello stipendio; e oltre a cio' questo tempo non e' computato negli anni di servizio; 4° il licenziamento, il quale importa la perdita di tutti i diritti derivanti dalla nomina; 5° la interdizione scolastica, la quale importa, oltre gli effetti del licenziamento, la privazione di tutti i diritti e di tutti i vantaggi che derivano al maestro dal suo diploma. Essa e' temporanea o perpetua: se temporanea non puo' essere minore di tre mesi. In casi di lieve mancanza il direttore o il podesta' secondo che si tratti di maestri dei ruoli regionali o comunali, o qualunque altra autorita' scolastica superiore, possono infliggere ai maestri l'avvertimento per iscritto con esortazione a non piu' ricadere nella mancanza. Dell'avvertimento non si tiene nota nello stato di servizio del maestro e contro di esso non e' ammesso alcun ricorso. Nei casi di punizione per assenze arbitrarie e indipendentemente dalla punizione stessa, il maestro e' tenuto a rimborsare la spesa per la supplenza e quella eventuale di visita fiscale.

Testo Unico-art. 151

Art. 151. ([Art. 4 R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 641](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1927-04-07;641~art4)). Le punizioni disciplinari indicate ai numeri 1° e 2° dell'articolo precedente sono inflitte dal provveditore o dal podesta' secondo che trattisi di maestri dei ruoli regionali o comunali, previa contestazione degli addebiti e udite le difese dell'insegnante.

Testo Unico-art. 152

Art. 152. ([Art. 152 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art152)). Le punizioni disciplinari diverse da quelle indicate nell'articolo precedente sono inflitte, previo giudizio istituito innanzi al Consiglio di disciplina, nei modi e con le formalita' stabilite dal regolamento. Le dimissioni dell'incolpato, tuttoche' accettate, non impediscono ne' interrompono i procedimenti iniziati o da iniziarsi contro di lui per fatti che possono dar luogo all'applicazione delle pene del licenziamento o della interdizione.

Testo Unico-art. 153

Art. 153. ([Art. 153 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art153)). In caso di urgenza il provveditore o il podesta' d'accordo con l'ispettore, secondo che si tratti di maestri dei ruoli regionali o comunali, puo' sospendere dall'esercizio delle sue funzioni quel maestro che non potrebbe senza grave inconveniente continuarlo o che, per cause a lui imputabili, sia divenuto occasione di scandalo o di disordine nel Comune ove insegna.

Testo Unico-art. 154

Art. 154. ([Art. 156 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art156); [art. 1 R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-03-31;360~art1)). Gli stipendi ed il supplemento di servizio attivo degli insegnanti delle scuole elementari sono stabiliti dalla tabella allegato F. Per il supplemento di servizio attivo valgono le disposizioni dell'[art. 5, comma 2°, del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-11;2395~art5-com2).

Testo Unico-art. 155

Art. 155. ([Art. 158 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art158)). Ai maestri ai quali sia affidato, in orario alternato, l'insegnamento di due sezioni della stessa classe o di due classi diverse e' corrisposta annualmente, oltre lo stipendio, la somma di L. 800.

Testo Unico-art. 156

Art. 156. ([Art. 159 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art159)). Il maestro in soprannumero e' considerato, agli effetti dello stipendio, come straordinario e non consegue la nomina ad ordinario se non dopo un triennio dalla titolarita'.

Testo Unico-art. 157

Art. 157. ([Art. 160 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art160)). Al maestro che abbia precedente servizio d'insegnante e' computato, agli effetti della iscrizione nel ruolo, il servizio precedente per intero, se trattasi di servizio di titolare o di maestro in soprannumero, e per un terzo se trattasi di servizio di supplente o provvisorio, sempre che il servizio sia stato prestato in scuole elementari pubbliche dipendenti dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni, o da Corporazioni, Associazioni ed Enti morali che mantengano scuole riconosciute a sgravio. Questa norma si applica anche nel caso di maestri trasferiti da altro Comune. Il computo del precedente servizio viene fatto sempre in base alla tabella allegato F.

Testo Unico-art. 158

Art. 158. ([Art. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-10-14;1924~art1) e [2 R. decreto 14 ottobre 1926, n. 1924](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-10-14;1924~art2)). Con decorrenza dal 1° luglio 1926 sono estese ai maestri elementari delle scuole amministrate dai Regi provveditori agli studi le disposizioni degli [articoli 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1922-09-30;1290~art43), [44](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1922-09-30;1290~art44), [45](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1922-09-30;1290~art45) e [46 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1922-09-30;1290~art46), [13 del R. decreto 8 maggio 1924](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-08;13), [n. 843](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-08;843), e relative modificazioni e norme complementari riguardanti il computo del servizio in reparti combattenti per gli effetti del collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi e le abbreviazioni ai medesimi effetti. Con la stessa decorrenza sono altresi' estese ai maestri, di cui al comma precedente, le disposizioni dell'art. 13, ultimo comma, del [R. decreto-legge 17 maggio 1923, n. 1284](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1923-05-17;1284), concernente il computo del servizio militare nelle Colonie italiane, e dell'art. 16 del medesimo decreto concernente il computo del servizio prestato in qualita' di militari od assimilati nelle localita' e nei periodi indicati nell'art. 15 dello stesso decreto. Per i maestri delle scuole amministrate dai Comuni valgono le norme del [R. decreto 24 settembre 1923, n. 2073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-24;2073), con la decorrenza ivi stabilita.

Testo Unico-art. 159

Art. 159. ([Art. 161 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art161)). Nei Comuni che conservano la diretta amministrazione delle scuole l'esattore comunale o consorziale e' obbligato a pagare puntualmente alla scadenza gli stipendi ai maestri elementari. La mancanza di fondi in cassa non esonera l'esattore dal predetto obbligo. In tal caso egli deve anticipare le somme necessarie e ne percepisce, a carico del Comune, l'interesse del 5 per cento dalla data dei pagamenti. Le prime riscossioni di sovrimposte, di tasse o di entrate comunali, successive ai pagamenti delle somme anticipate dall'esattore, s'intendono fatte in isconto di tale suo credito, sino alla concorrenza del medesimo e dei relativi interessi.

Testo Unico-art. 160

Art. 160. ([Art. 162 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art162)). Nei Comuni di cui all'articolo precedente, considerati dalla [legge 15 luglio 1906, n. 383](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1906-07-15;383), quando il pagamento degli stipendi ai maestri elementari e ai direttori didattici sia ritardato dall'esattore, salvo per questo tutte le sanzioni stabilite dalle leggi vigenti, il prefetto, su domanda del maestro, ordina al tesoriere della Provincia di fare il pagamento del mandato. La Provincia ripete dal Comune il rimborso, insieme all'interesse fissato dalle leggi vigenti, a mezzo di mandato di ufficio della Giunta provinciale amministrativa, e da' notificazione dell'eseguito pagamento al Ministero della pubblica istruzione. A garanzia del credito della Provincia, il Ministero sospende il pagamento al Comune dei rimborsi per l'anno in corso, e per i successivi, fino alla completa estinzione del credito provinciale.

Testo Unico-art. 161

Art. 161. ([Art. 163 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art163)). Ai Comuni che conservano la diretta amministrazione delle scuole ed hanno un proprio regolamento scolastico per l'assegnazione delle pensioni, sono devolute le ritenute o le quote di contributo versate alle Casse pensioni governative e comunali, per gl'insegnanti elementari e i direttori didattici in servizio nelle scuole da essi amministrate, che ne facciano domanda. ((10))

Testo Unico-art. 162

Art. 162. ([Art. 164 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art164)). I Comuni di cui all'articolo precedente applicheranno ai maestri e ai direttori per tutti gli anni di servizio utili, comunque prestati alle dipendenze dei Comuni o dello Stato, quello dei propri regolamenti scolastici sulle pensioni che e' piu' favorevole. ((10))

Testo Unico-art. 163

Art. 163. ([Art. 165 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art165)). I Comuni possono stabilire sugli stipendi e sulle pensioni dei maestri e dei direttori, di cui all'art. 161, una ritenuta mensile straordinaria per il rimborso delle maggiori somme, che questi avrebbero dovuto versare per le pensioni secondo i regolamenti comunali.

Testo Unico-art. 164

Art. 164. ([Art. 154, commi da 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art154-com1) [a 5, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art154-com5); [art. 4 R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 641](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1927-04-07;641~art4)). I provvedimenti dell'autorita' scolastica riguardanti le nomine provvisorie e le supplenze, i congedi e le aspettative, le assegnazioni di classi e i certificati di servizio dei maestri elementari sono definitivi. Contro ogni altro provvedimento della stessa autorita' scolastica, riguardante lo stato giuridico ed economico dei maestri elementari, e' ammesso, entro il termine di 30 giorni, il ricorso al ministro della pubblica istruzione. COMMA ABROGATO DAL [REGIO D.L. 26 SETTEMBRE 1935, N. 1866](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1935-09-26;1866), CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA [L. 16 MARZO 1936, N. 496](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1936-03-16;496). Contro i provvedimenti disciplinari portanti pena diversa dal licenziamento e dalla interdizione e contro le punizioni inflitte dal podesta' a norma dell'art. 151 e' ammesso ricorso solo per motivi di violazione di legge, incompetenza od eccesso di potere. Spetta al ministro di pronunciare senz'altro la irricevibilita' o inammissibilita' di ricorsi prodotti fuori termine o senza l'osservanza delle forme prescritte. ((31))

Testo Unico-art. 165

Art. 165. ([Art. 155 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art155)). Il termine per la presentazione del ricorso decorre, per le persone e per gli enti direttamente interessati, dal giorno della notificazione, ad essi fatta in forma amministrativa, della deliberazione dell'autorita' scolastica; in tutti gli altri casi, dal giorno dell'affissione all'albo, la quale si compie mediante il deposito dell'atto per 15 giorni nell'Ufficio scolastico a disposizione degli interessati e mediante la simultanea pubblicazione di un avviso all'albo dell'ufficio stesso. Il ricorso deve essere presentato al Regio provveditore agli studi, e sara' depositato e pubblicato nell'albo nei modi indicati nel comma precedente per l'affissione delle deliberazioni. Il deposito e la pubblicazione all'albo hanno, a tutti gli effetti di legge, valore di notificazione agli interessati. Ai ricorsi che pervengono direttamente al Ministero non deve essere dato alcun seguito. ((31))

Testo Unico-art. 166

Art. 166. ([Art. 15 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-06-10;1125~art15)). Contro i provvedimenti del Consiglio scolastico e del provveditore diversi da quelli contemplati dall'art. 164, quando non sia altrimenti stabilito, e' ammesso ricorso al ministro della pubblica istruzione, nel termine e nelle forme di cui agli articoli 164 e 165.

Testo Unico-art. 167

Art. 167. Le disposizioni degli articoli precedenti valgono anche per i ricorsi contro gli atti del governatore di Roma, intendendosi a tali effetti sostituito al Regio provveditore agli studi il governatore e, quanto all'affissione, l'albo del Governatorato a quello dell'Ufficio scolastico.

Testo Unico-art. 168

Art. 168. (Art. 1° [R. decreto 12 agosto 1927, n. 1740](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-12;1740)). La prima Commissione per i ricorsi dei maestri elementari e' composta di sette membri nominati dal ministro per la pubblica istruzione come segue: a) due professori scelti tra quelli universitari della facolta' di giurisprudenza e tra quelli degli Istituti superiori di magistero; b) un magistrato di grado non inferiore a consigliere di appello, nominato con l'assenso del ministro per la giustizia; c) un avvocato erariale; d) due funzionari dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione; e) un direttore didattico comunale o un maestro elementare. Il presidente della Commissione e' scelto dal ministro tra i membri di essa. Per la validita' delle deliberazioni della Commissione si richiede la presenza di almeno cinque componenti.

Testo Unico-art. 169

Art. 169. ([Art. 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-12;1740~art2) e [3 R. decreto 12 agosto 1927, n. 1740](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-12;1740~art3)). Il presidente ed i membri della Commissione restano in ufficio per quattro anni e possono essere confermati. Qualora per dimissioni o per altre cause uno dei componenti venga a mancare nel corso del quadriennio, la persona nominata in sostituzione dura in carica per il rimanente periodo del quadriennio. Ai componenti della Commissione sono dovute le indennita' di viaggio, le diarie ed i gettoni di presenza nei casi e nella misura di cui ai [Regi decreti 11 novembre 1923, numero 2395](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-11;2395), [8 maggio 1924, n. 843](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-08;843), e [19 luglio 1924, n. 1368](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-07-19;1368).

Testo Unico-art. 170

Art. 170. (Art. 154, ultimo capoverso, [testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art4) [R. decreto 6 luglio 1923, n. 1753](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-07-06;1753)). Indipendentemente dalla presentazione dei ricorsi, puo' il ministro in qualunque tempo, d'ufficio o su denunzia, annullare provvedimenti dell'autorita' scolastica locale e del governatore di Roma, contrari alle leggi ed ai regolamenti.

Testo Unico-art. 171

Art. 171. ([Art. 166 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art166)). L'istruzione dei fanciulli dal sesto al quattordicesimo anno di eta' e' obbligatoria. Nessuno puo' essere iscritto alla prima classe elementare in qualita' di allievo regolare, se non ha raggiunto l'eta' di sei anni.

Testo Unico-art. 172

Art. 172. ([Art. 12 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-06-10;1125~art12)). L'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari classificate, non classificate, o sussidiate, esistenti nella localita' in cui l'obbligato e' domiciliato o residente. Qualora, con la frequenza delle scuole di cui al comma precedente, il fanciullo non abbia raggiunto il 14° anno, per tutto il tempo fino al compimento dell'eta' dell'obbligo e' tenuto a frequentare corsi, esercitazioni e simili di istruzione elementare, tenuti nella localita' da istituzioni di educazione e di cultura. In mancanza, e' consentito all'obbligato di continuare a frequentare l'ultima classe elementare esistente fino al raggiungimento del 14° anno.

Testo Unico-art. 173

Art. 173. ([Art. 168 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art168)). Rispondono dell'adempimento dell'obbligo scolastico i genitori o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci, e i datori di lavoro. Per gli esposti e gli altri fanciulli senza famiglia, accolti negli istituti di beneficenza, rispondono i direttori degli istituti medesimi, e, quando questi fanciulli siano affidati alle cure di private persone, il capo di famiglia, che riceve il fanciullo dall'istituto.

Testo Unico-art. 174

Art. 174. ([Art. 169 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art169)). I genitori o chi ne fa le veci possono provvedere per proprio conto all'istruzione dell'obbligato, ma in tal caso debbono provare con documenti la propria capacita' tecnica od economica a provvedervi. Gli obbligati che non frequentino pubbliche scuole devono, al 14° anno, provare d'aver sostenuto l'esame di licenza dalla scuola complementare o da altra scuola post-elementare di ugual numero di anni, e sono tenuti a ripetere detto esame finche' non abbiano conseguito l'approvazione. Dopo quattro sessioni di esame il candidato che non sia riuscito ad ottenere l'approvazione rimane esonerato dall'obbligo.

Testo Unico-art. 175

Testo Unico-art. 175 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 1977, N. 517))

Testo Unico-art. 176

Art. 176. ([Art. 171 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art171)). Con decreti Reali di concerto tra il ministro della pubblica istruzione e il ministro dell'interno sara' determinato quali degli istituti che provvedono all'educazione dei ciechi e dei sordomuti debbano accogliere gli scolari obbligati in virtu' dell'articolo precedente, la misura dei contributi che lo Stato paghera' agli istituti privati che assumono tale cura, le trasformazioni da apportarsi agli statuti dei singoli istituti ed all'ordinamento didattico di essi, perche' possano rispondere ai nuovi compiti loro assegnati dalla legge. Agli istituti di cui al comma precedente possono essere annessi speciali giardini d'infanzia.

Testo Unico-art. 177

Art. 177. ([Art. 172 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art172)). Nel caso che i genitori provvedano privatamente all'istruzione dei ciechi o sordomuti obbligati, questi devono al 14° e rispettivamente al 16° anno di eta' sostenere un esame presso uno degli istituti riconosciuti a norma dell'articolo precedente.

Testo Unico-art. 178

Art. 178. ([Art. 173 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art173)). Nessuno puo' essere nominato all'ufficio di direttore, di insegnante o di assistente nelle scuole previste dall'art. 176 ove non sia provveduto dello speciale titolo di abilitazione rilasciato da scuole all'uopo istituite.

Testo Unico-art. 179

Art. 179. ([Art. 174 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art174)). Agli effetti dell'articolo precedente e' istituita una scuola per insegnanti e maestri istitutori dei ciechi il cui ordinamento e' stabilito per decreto Reale. I posti necessari al funzionamento della scuola di metodo per la preparazione dei maestri dei sordomuti presso il Regio istituto dei sordomuti di Milano continuano ad essere conferiti mediante incarico con la retribuzione prevista nella tabella allegato G.

Testo Unico-art. 180

Art. 180. ([Art. 175 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art175)). Ferme restando nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione le assegnazioni a favore degli istituti per i sordomuti, e' assegnata annualmente, a cominciare dal 1° luglio 1924, la somma di due milioni di lire per gli scopi di cui appresso: a) istituzione e mantenimento della Regia scuola per insegnanti e assistenti dei ciechi; b) istituzione e mantenimento dei giardini d'infanzia per ciechi e sordomuti; c) adattamento e miglioramento dei locali degli istituti dei ciechi e sordomuti; d) acquisto di arredi e materiale scolastico per le scuole e giardini suddetti; e) borse di studio a favore dei sordomuti; f) per qualsiasi altra provvidenza a favore dell'istruzione e dell'educazione dei ciechi e sordomuti. Con decreto del ministro per le finanze su richiesta del ministro per la pubblica istruzione sara' provveduto alla iscrizione in bilancio della somma suddetta ed alla sua ripartizione.

Testo Unico-art. 181

Art. 181. ([Art. 176 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art176)). I Consigli di amministrazione dei singoli Regi istituti dei sordomuti hanno facolta' di provvedere, con personale incaricato, alla assistenza religiosa e sanitaria degli alunni, agli insegnamenti di educazione fisica e di arti e mestieri ed alle altre forme di educazione che, a giudizio del Ministero, siano ritenute indispensabili per l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente titolo.

Testo Unico-art. 182

Art. 182. ([Art. 177 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art177)). Il podesta' ha l'obbligo di trasmettere ogni anno, almeno un mese prima della riapertura delle scuole, al Regio ispettore scolastico della circoscrizione l'elenco dei fanciulli che per ragione di eta' hanno obbligo scolastico, con l'indicazione del centro scolastico che presumibilmente deve accoglierli e il nome dei genitori o di chi ne tiene luogo. L'ispettore promuove l'iscrizione degli obbligati e, iniziatosi l'anno scolastico, riscontra questo elenco col registro dei fanciulli iscritti nelle scuole, accertando chi siano gli inadempienti. L'elenco degli inadempienti viene, su richiesta dell'autorita' scolastica, affisso nell'albo pretorio per la durata di un mese.

Testo Unico-art. 183

Art. 183. ([Art. 178 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art178)). Trascorso il mese dell'affissione di cui all'articolo precedente, il podesta' ammonisce la persona responsabile a norma dell'art. 173, invitandola ad ottemperare alla legge. Ove essa non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza dei fanciulli dalla scuola pubblica, o non ve li presenti entro una settimana dall'ammonizione, incorre nell'ammenda stabilita dal successivo articolo 185.

Testo Unico-art. 184

Art. 184. ([Art. 179 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art179)). Durante il corso dell'anno scolastico, constatata l'assenza ingiustificata di fanciulli obbligati, i direttori o i maestri spediscono avvisi individuali raccomandati alle persone di cui all'art. 173. Se l'avviso non avra' efficacia ne avvertiranno entro dieci giorni il podesta' che applichera' senz'altro indugio le disposizioni dell'articolo seguente.

Testo Unico-art. 185

Art. 185. ([Art. 180 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art180)). I responsabili di inadempienza all'obbligo scolastico sono soggetti ad un'ammenda su ordinanza del podesta'. L'ammenda e' di lire 2; ma, applicata inutilmente due volte, puo' essere elevata fino al massimo di lire 50. L'ammenda puo' essere applicata in tutti i suoi gradi nel corso dell'anno scolastico. Il contravventore e' sempre ammesso a fare l'oblazione ai termini della legge comunale vigente. In caso diverso la contravvenzione e' denunziata al pretore, che procede nelle vie ordinarie.

Testo Unico-art. 186

Art. 186. ([Art. 181 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art181)). I datori di lavoro sono assoggettati ad una ammenda doppia di quella stabilita nell'articolo precedente per ogni fanciullo inadempiente all'obbligo scolastico, che sia occupato nella loro azienda.

Testo Unico-art. 187

Art. 187. ([Art. 182 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art182)). Per tutti i nati dopo il 1885 la concessione del permesso d'armi e' sottoposta alla condizione che il richiedente stenda di suo pugno la domanda e apponga alla presenza del funzionario di pubblica sicurezza che certifichera' il fatto, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio in calce alla domanda e al foglio del permesso rilasciatogli. Alla stessa condizione e' sottoposta la concessione della licenza di esercizio e rivendita per i nati dopo il 1890. Ai nati dopo il 1917, che non abbiano soddisfatto all'obbligo scolastico secondo il disposto del presente testo unico, e' inoltre vietata l'ammissione in qualita' di salariati agli uffici di pubbliche amministrazioni, o di enti morali. Le assunzioni o concessioni fatte in contravvenzione al presente articolo devono essere revocate a semplice richiesta del Regio provveditore.

Testo Unico-art. 188

Art. 188. ([Art. 7 R. decreto 7 aprile 1927, n. 640](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1927-04-07;640~art7)). Le attribuzioni demandate dagli articoli precedenti all'ispettore scolastico, ai direttori ed ai maestri sono, rispettivamente, attribuite, per quanto riguarda l'osservanza dell'obbligo scolastico da parte dei fanciulli che debbono frequentare le scuole non classificate, al personale incaricato a norma dell'art. 77 dei servizi di organizzazione e direzione delle scuole stesse ed ai maestri che vi insegnano. Al personale medesimo incaricato dell'organizzazione e direzione delle scuole non classificate esistenti nelle nuove Provincie, spettano tutti i poteri che le leggi della cessata monarchia austro-ungarica attribuivano, nelle Provincie stesse, agli ispettori scolastici in materia di vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico e relative sanzioni.

Testo Unico-art. 189

Art. 189. ([Art. 13 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-06-10;1125~art13)). Alle classi seconda, terza, quinta, ed alle classi intermedie del corso integrativo gli alunni sono promossi mediante scrutinio; sono invece promossi alle classi quarta e sesta e prosciolti dall'obbligo mediante esami che hanno luogo nelle forme ed alle condizioni fissate dal regolamento. Gli alunni, che nello scrutinio o negli esami non abbiano ottenuto la promozione, per aver dato insufficiente prova in non piu' di due materie, sono ammessi a sostenere su tali materie una nuova prova all'inizio del successivo anno scolastico, secondo le norme dettate dal regolamento.

Testo Unico-art. 190

Art. 190. ([Art. 184 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art184)). Le pubbliche scuole elementari rilasciano i seguenti certificati: certificato di promozione e di ammissione alle varie classi; certificato di studi elementari inferiori alla fine della terza classe; certificato di compimento alla fine della quinta classe; certificato di adempimento dell'obbligo scolastico e di speciale idoneita' al lavoro, dopo l'ultimo anno di frequenza scolastica prescritta, con buon profitto negli esercizi di avviamento professionale.

Testo Unico-art. 191

Art. 191. (Articolo unico, [1°](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1927-03-31;623~com1) e [2° comma, R. decreto 31 marzo 1927, n. 623](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1927-03-31;623~com2)). Gli alunni provenienti da scuola privata o paterna, per il conseguimento dei certificati di studi elementari inferiori, di compimento o di adempimento dell'obbligo scolastico, oltre che per l'ammissione alle classi intermedie dei due gradi del corso elementare ed a quelle del corso integrativo di avviamento professionale, sono ammessi ad una prova d'esame che puo' essere integrata all'inizio del successivo anno scolastico alle condizioni e con le modalita' previste dal secondo comma dell'art. 189. Per il conseguimento del certificato di compimento e di quello di adempimento dell'obbligo scolastico non e' richiesto il possesso del certificato di studi rispettivamente inferiore.

Testo Unico-art. 192

Art. 192. (Articolo unico, [3° comma, R. decreto 31 marzo 1927, n. 623](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1927-03-31;623~com3)). Coloro che abbiano superato i 14 anni possono chiedere il riconoscimento del loro grado di cultura nelle forme e alle condizioni prescritte dal regolamento.

Testo Unico-art. 193

Art. 193. ([Art. 1 R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-08-20;1615~art1)). I fanciulli che intendono frequentare le pubbliche scuole elementari o presentarsi agli esami come privatisti debbono fornirsi della pagella scolastica. La pagella scolastica e' annuale e serve ad attestare la frequenza, il profitto durante l'anno scolastico e il risultato degli esami.

Testo Unico-art. 194

Art. 194. ([Art. 2 R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-08-20;1615~art2)). Nessun fanciullo proveniente da scuola pubblica puo' essere inscritto ad una classe superiore alla prima se non esibisca, insieme con la pagella per il nuovo anno scolastico, anche quella relativa all'anno precedente.

Testo Unico-art. 195

Art. 195. (Art. 3. [R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-08-20;1615)). La pagella scolastica e' fornita dal Provveditorato generale dello Stato in tipo unico secondo il modello stabilito dal Ministero della pubblica istruzione. Essa e' posta in vendita al prezzo di L. 5 presso le rivendite di generi di privativa. ((5))

Testo Unico-art. 196

Art. 196. ([Art. 4 R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-08-20;1615~art4)). Il maestro per ogni anno scolastico tiene nota nel giornale della scuola delle pagelle presentate e degli alunni inscritti o che si sono presentati agli esami come privatisti per gli opportuni controlli da parte del direttore didattico.

Testo Unico-art. 197

Art. 197. ([Art. 5 R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-08-20;1615~art5)). Gli alunni di scuola privata o paterna, nel presentarsi alla inscrizione o agli esami presso le pubbliche scuole, debbono esibire la pagella in bianco per l'anno in corso e le pagelle degli anni precedenti o, in mancanza di queste, una dichiarazione dell'Ufficio di registro che attesti il versamento di una somma corrispondente a titolo di pagella scolastica.

Testo Unico-art. 198

Art. 198. ([Art. 6 R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-08-20;1615~art6)). La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore, a tutti gli effetti di legge, dei certificati corrispondenti, previsti dall'art. 190.

Testo Unico-art. 199

Art. 199. ([Art. 7 R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-08-20;1615~art7)). Tra gli scopi del patronato scolastico e' anche quello di fornire gratuitamente o a prezzo ridotto le pagelle scolastiche ai fanciulli piu' bisognosi. In ogni caso i patronati avranno speciale riguardo alla condizione degli alunni che in numero superiore a due appartengono alla stessa famiglia.

Testo Unico-art. 200

Art. 200. ([Art. 8 R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-08-20;1615~art8)). La pagella scolastica e' ritirata dal maestro all'atto della inscrizione dell'alunno e conservata a disposizione delle famiglie che possono chiederla per visione o in caso di trasferimento dell'alunno ad altra scuola. Chiuso il periodo degli esami la pagella, debitamente riempita con le notizie riguardanti gli esami stessi, e' riconsegnata all'interessato.

Testo Unico-art. 201

Art. 201. ([Art. 9 R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-08-20;1615~art9)). In caso di smarrimento della pagella, l'interessato potra' richiedere al maestro dell'ultima classe da lui frequentata o a quella della classe da cui fu promosso, se privatista, un certificato in carta libera da cui risulti la sua regolare inscrizione alla classe stessa o la sua regolare promozione.

Testo Unico-art. 202

Art. 202. ([Art. 10 R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-08-20;1615~art10)). La violazione delle norme prescritte dagli articoli precedenti che risulti imputabile a colpa del direttore o del maestro e' punibile disciplinarmente come mancanza grave ai doveri d'ufficio.

Testo Unico-art. 203

Testo Unico-art. 203 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 OTTOBRE 1947, N. 1497))

Testo Unico-art. 204

Testo Unico-art. 204 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 OTTOBRE 1947, N. 1497))

Testo Unico-art. 205

Testo Unico-art. 205 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 OTTOBRE 1947, N. 1497))

Testo Unico-art. 206

Testo Unico-art. 206 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 OTTOBRE 1947, N. 1497))

Testo Unico-art. 207

Testo Unico-art. 207 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 OTTOBRE 1947, N. 1497))

Testo Unico-art. 208

Testo Unico-art. 208 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 OTTOBRE 1947, N. 1497))

Testo Unico-art. 209

Testo Unico-art. 209 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 OTTOBRE 1947, N. 1497))

Testo Unico-art. 210

Testo Unico-art. 210 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 OTTOBRE 1947, N. 1497))

Testo Unico-art. 211

Art. 211. ([Art. 195 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art195)). E' fatto divieto ai maestri, ai direttori didattici governativi o comunali, agli ispettori scolastici ed, in genere, a tutti i funzionari preposti ai servizi dell'istruzione elementare di esercitare il commercio dei libri di testo. Nei riguardi dei contravventori sara' provveduto in via disciplinare. ((22))

Testo Unico-art. 212

Art. 212. ([Art. 196 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art196)). Qualora sia comprovato che, per l'adozione dei libri di testo, si sia fatto uso di indebite pressioni sul corpo insegnante o su insegnanti singoli e di mezzi illeciti di propaganda, i libri di testo in questione possono essere, con decisione motivata del ministro, radiati dall'elenco dei libri approvati. La radiazione puo' essere temporanea o definitiva. Contro la decisione anzidetta e nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di essa, e' ammesso ricorso allo stesso ministro che decide sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione. ((22))

Testo Unico-art. 213

Art. 213. ([Art. 197](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art197) e [198 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art198)). Ai sensi del precedente articolo e' considerato come uso di indebite pressioni e di mezzi illeciti di propaganda da parte di un produttore o commerciante di libri di testo l'impiego retribuito di persone aventi funzioni d'insegnamento, direttive o ispettive nelle scuole elementari o che, comunque, siano addette ai servizi dell'istruzione elementare. La corresponsione di un compenso o di una percentuale agli autori di libri non e' considerata quale retribuzione ai sensi del comma precedente. ((22))

Testo Unico-art. 214

Art. 214. ([Art. 1 decreto-legge Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1521](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1917-09-02;1521~art1)). Ogni classe elementare, esclusa la prima, avra' una biblioteca scolastica per uso degli alunni. La biblioteca scolastica e' di proprieta' del Comune ed e' posta sotto la diretta sorveglianza e responsabilita' di ciascun maestro. Il servizio della biblioteca e' obbligatorio per i maestri, secondo le disposizioni che saranno date dalle competenti autorita' scolastiche.

Testo Unico-art. 215

Art. 215. ([Art. 2 decreto-legge Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1521](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1917-09-02;1521~art2)). Per la istituzione, il mantenimento e l'incremento delle dette biblioteche, gli alunni di ciascuna classe saranno uniti in associazione e pagheranno, esclusi i poveri, un contributo di 10 centesimi per ogni mese di scuola nei Comuni urbani, e di 5 centesimi nei Comuni rurali. Questi contributi, raccolti dal maestro della classe, saranno erogati esclusivamente in acquisto di libri o di altro materiale per la biblioteca, esclusi i mobili. I libri da acquistare dovranno essere preventivamente approvati dal Regio ispettore scolastico.

Testo Unico-art. 216

Art. 216. ([Art. 3 decreto-legge Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1521](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1917-09-02;1521~art3)). Un armadio o scaffale per la biblioteca scolastica fa parte del mobilio scolastico obbligatorio per il Comune. Un solo scaffale potra' tuttavia servire per la biblioteca di piu' classi. La lettura dei libri potra' essere fatta in sede, quando vi siano locali e mobili adatti, o mediante prestito a domicilio, sempreche' i genitori o tutori degli alunni prendano impegno scritto di restituire i libri in buono stato o di pagarne il valore, in caso di smarrimento o deterioramento. La dichiarazione scritta di cui sopra e' esente da bollo.

Testo Unico-art. 217

Art. 217. ([Art. 4 decreto-legge Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1521](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1917-09-02;1521~art4)). Al mantenimento e all'incremento delle biblioteche scolastiche si provvedera': a) con l'accennato contributo degli alunni delle pubbliche scuole elementari; b) con sussidi sul bilancio dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e di altri Enti locali; c) con doni e legati, in danaro o in libri, fatti ai Comuni per le dette biblioteche; d) col prodotto di sottoscrizioni e collette fatte a profitto di esse.

Testo Unico-art. 218

Art. 218. ([Art. 199 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art199); [art. 14 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-06-10;1125~art14)). Per provvedere al servizio dell'assistenza scolastica a favore degli alunni iscritti nelle pubbliche scuole elementari e' istituito in ogni Comune il patronato scolastico. Nelle grandi citta' il patronato puo' essere diviso in sezioni rionali. All'assistenza il patronato provvede nelle forme piu' pronte e piu' pratiche per assicurare l'istruzione e la frequenza degli alunni nella scuola, e preferibilmente con la istituzione della refezione scolastica, con la concessione di sussidi per vesti e calzature, con la distribuzione di libri, quaderni ed altri oggetti scolastici. Inoltre il patronato viene in aiuto all'istruzione popolare col dotarla di mezzi meccanici di illustrazione didattica a norma dell'art. 32, col promuovere la fondazione di giardini ed asili d'infanzia, di biblioteche scolastiche e popolari, di ricreatori ed educatori, con l'istituire scuole speciali per la emigrazione e per altri bisogni locali, e con tutti gli altri mezzi ritenuti efficaci, secondo le condizioni dei luoghi, a completare l'opera della scuola. Ai fini indicati dal suo statuto ogni patronato aggiungera' quello della propaganda per l'adempimento dell'obbligo scolastico.

Testo Unico-art. 219

Art. 219. ([Art. 200 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art200)). ((Il Patronato scolastico e' ente morale. Esso e' costituito da soci fondatori, benemeriti e annuali. Lo statuto stabilisce le norme per il funzionamento dell'istituto. Il Comune provvede all'ordinamento delle istituzioni ausiliarie della scuola elementare e alle nomine del personale addettovi, su parere conforme del locale Comitato dell'Opera nazionale Balilla)).

Testo Unico-art. 220

Testo Unico-art. 220 ((IL REGIO DECRETO 12 LUGLIO 1934, N. 1312 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Testo Unico-art. 221

Art. 221. ([Art. 202 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art202)). Il patronato adempie ai suoi fini: 1° con i contributi dei soci; 2° con i sussidi dello Stato; 3° con le somme che ai fini dell'assistenza scolastica sono stanziate nei bilanci del Comune, della Provincia e di altri Enti, specialmente degli istituti di beneficenza; 4° con doni, legati ed altri eventuali proventi. Le somme di cui al n. 3 sono versate all'amministrazione del patronato nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento.

Testo Unico-art. 222

Art. 222. ([Art. 203 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art203)). I Comuni hanno facolta' di iscrivere in bilancio un fondo per sovvenire gli alunni appartenenti a famiglie povere, sia con la refezione scolastica, sia con la distribuzione di indumenti, di libri di testo e d'altro occorrente per l'istruzione, sempreche' a tali bisogni non si provveda sufficientemente da enti di pubblica beneficenza. I Comuni possono deliberare tali spese anche se eccedano il limite legale della sovrimposta. Le autorita' di vigilanza e di tutela sui Comuni curano che le spese di cui nel presente articolo siano preferite ad ogni altra spesa facoltativa, che non abbia per iscopo la pubblica sanita' ed incolumita', salvi gl'impegni contrattuali esistenti.

Testo Unico-art. 223

Art. 223. ([Art. 204 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art204)). L'autorita' tutoria non deve approvare qualsiasi nuova spesa facoltativa o aumento di spesa facoltativa ordinaria o straordinaria in confronto a quelle inscritte nei bilanci al 31 dicembre 1923, salvo che non abbia per iscopo la sanita' ed incolumita' pubblica, quando in relazione alla medesima non sia aumentato del 5 per cento della spesa stessa il fondo destinato al patronato scolastico. Le somme stanziate nei bilanci dei Comuni e delle Provincie al 2 febbraio 1924 per l'assistenza scolastica e per sussidi ad istituzioni scolastiche di qualsiasi natura non possono essere diminuite.

Testo Unico-art. 224

Testo Unico-art. 224 ((IL REGIO DECRETO 12 LUGLIO 1934, N. 1312 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Testo Unico-art. 225

Art. 225. ([Art. 206 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art206)). ((Il presidente del locale Comitato dell'Opera Balilla ha facolta' di istituire presso il Patronato scolastico un Economato avente il compito di facilitare alle famiglie e alle scuole del Comune l'acquisto del materiale, dei libri e dei generi di cancelleria. Il presidente del Comitato provinciale ha inoltre la facolta' di promuovere la istituzione degli economati presso i Patronati amministrati dai Comitati comunali, o di estendere ai Comuni della Provincia l'azione del Patronato del capoluogo. I provvedimenti di cui ai comma precedenti sono soggetti all'approvazione del presidente dell'Opera Balilla il quale ha inoltre facolta' di promuovere l'istituzione degli Economati presso tutti i Patronati del Regno, disciplinandone in modo uniforme il funzionamento)).

Testo Unico-art. 226

Art. 226. ([Art. 207 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art207)). In ogni circolo di direzione didattica e' creato un circolo di mutualita' scolastica per l'educazione alla previdenza e alla reciproca assistenza degli scolari appartenenti alle scuole del circolo. L'amministrazione delle istituzioni mutualistiche e' affidata a volontari dell'assistenza scolastica scelti dal direttore fra i piu' meritevoli dei maestri che offrano la loro opera allo scopo predetto. All'amministrazione della mutualita' possono essere chiamati anche padri di soci, capaci e volenterosi.

Testo Unico-art. 227

Art. 227. ([Art. 208 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art208)). Per raggiungere i fini previsti dall'articolo precedente, ogni circolo di mutualita' scolastica provvede: a) a dare aiuto ai soci malati e cure preventive ai soci gracili e predisposti; b) a promuovere l'educazione fisica, l'assistenza intellettuale e le ricreazioni istruttive; c) alla iscrizione dei soci alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, ai sensi della [legge 17 luglio 1910, numero 521](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1910-07-17;521), e del [R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;3184).

Testo Unico-art. 228

Art. 228. ([Art. 209 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art209)). Per i fini indicati alle lettere a) e b) del precedente articolo la mutualita' ha carattere esclusivamente locale e si esercita secondo i modi piu' opportuni ed adatti alle condizioni dell'ambiente. Ove le soddisfatte esigenze locali lo consentano possono i circoli di mutualita' concorrere anche ad opere di carattere nazionale che rientrino nei fini stessi della istituzione. A tale uopo i circoli di mutualita' dei grandi Comuni e di una Provincia possono riunirsi in federazioni comunali o provinciali di' mutualita' scolastica, le quali possono anche costituirsi in ente morale per la mutualita' scolastica. Ai circoli di mutualita' spetta il contributo di cui all'[articolo 3 della legge 17 luglio 1910, n. 521](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1910-07-17;521~art3), ed ai soci dei circoli di mutualita', iscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, e' assegnata la quota di concorso di cui all'articolo 2, ultimo comma, della legge stessa.

Testo Unico-art. 229

Art. 229. ([Art. 210 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art210)). Il regolamento detta le norme per la iscrizione alla mutualita', la costituzione dei circoli, delle federazioni, le contribuzioni, la erogazione dei sussidi, la gestione delle singole opere di assistenza, il controllo delle spese. Il Ministero della pubblica istruzione puo' assegnare ogni anno, su proposta dei Regi provveditori agli studi, 30 medaglie al merito della assistenza scolastica, di cui 5 d'oro, 10 d'argento e 15 di bronzo, ai volontari piu' benemeriti della mutualita' scolastica.

Testo Unico-art. 230

Testo Unico-art. 230 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 5 FEBBRAIO 1992, N. 104))

Testo Unico-art. 231

Art. 231. ([Art. 212 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art212)). Ciascun insegnante o direttore didattico versa alla Cassa dei depositi e prestiti la somma annua corrispondente a una giornata di stipendio al netto maturato al 1° gennaio. Il prodotto e' impiegato a rendere piu' larga e proficua la educazione e l'istruzione degli orfani e delle orfane degl'insegnanti elementari nei modi stabiliti con apposita legge. Con decreto Reale sara' disposto il censimento periodico degli orfani dei maestri e dei direttori didattici, aventi l'eta' dai sei ai diciotto anni. e saranno dettate le norme per provvedere alle varie forme di assistenza in rapporto alla diversa condizione degli orfani e delle loro famiglie.

Testo Unico-art. 232

Art. 232. ([Art. 213 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art213)). Nei vari Comuni del Regno sono nominati con Regio decreto ispettori onorari per le opere integrative della scuola. Essi restano in ufficio un triennio, ma possono essere confermati.

Testo Unico-art. 233

Art. 233. ([Art. 214](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art214) e [215 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art215)). L'ispettore onorario ha le seguenti attribuzioni: 1° presta il suo concorso morale in vantaggio delle opere integrative della scuola nelle zone in cui esse abbiano minore efficienza; 2° coordina le varie opere integrative, che mirano a fini analoghi, in modo che i mezzi della beneficenza pubblica ed i sussidi dello Stato e degli altri enti siano ripartiti fra le istituzioni piu' meritevoli; 3° esegue, per incarico delle autorita' scolastiche, inchieste sulle condizioni e il valore delle varie iniziative nel campo delle istituzioni prescolastiche, complementari o post-scolastiche; 4° promuove la compilazione di speciali guide tecniche per i maestri e di pubblicazioni adatte a collegare intimamente tutti gli altri sforzi diretti a mantenere e a consolidare l'efficacia educativa della scuola nazionale. Gli ispettori onorari possono essere riuniti in gruppi tecnici distrettuali o nazionali, secondo la tabella allegato H.

Testo Unico-art. 234

Art. 234. ([Art. 216 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art216)). L'ufficio e l'opera degli ispettori delle opere integrative della scuola non sono retribuiti ne' da indennita' ne' da gettoni di presenza.

Testo Unico-art. 235

Art. 235. ([Art. 225](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art225) e [226 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art226)). L'amministrazione scolastica per tutti i Comuni, eccettuati i capoluoghi di Provincia, e' affidata al Regio Provveditorato. Oltre i Comuni capoluoghi di Provincia possono assumere la diretta gestione delle proprie scuole anche quei Comuni che, ad insindacabile giudizio del ministro per la pubblica istruzione, risultino in tutto idonei ad amministrarle.

Testo Unico-art. 236

Art. 236. ([Art. 227 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art227)). La quota di contributo, da consolidarsi a carico dei Comuni dei territori annessi di cui agli [articoli 3 della legge 26 settembre 1920, n. 1322](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art3), e 2 della [legge 19 dicembre 1920, n. 1778](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1920-12-19;1778), i quali hanno le scuole elementari amministrate dal Regio provveditore agli studi, e' fissata nella misura di L. 2 per ogni abitante secondo la popolazione risultante dai dati del censimento del 1921. Detto contributo sara' versato a cominciare dal 1° gennaio 1924 da ciascun Comune con le modalita' ed entro i termini prescritti dalle leggi e dai regolamenti vigenti. In tale contributo non sono comprese le somme dovute dai Comuni per effetto delle lettere b) e c) dell'art. 55 del presente testo unico.

Testo Unico-art. 237

Art. 237. (Art. 237 e art. 229, 1° comma, [testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art2), [1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art1)° comma, [R. decreto-legge 22 novembre 1925, n. 2191](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-11-22;2191)). L'attestato di abilitazione, conseguito secondo gli ordinamenti del cessato regime, e' equipollente, agli effetti giuridici, all'abilitazione all'insegnamento elementare conseguita secondo gli ordinamenti del Regno. I maestri che ottennero l'abilitazione all'insegnamento elementare in una lingua diversa dall'italiana non possono insegnare se non possiedano anche l'abilitazione all'insegnamento in lingua italiana. Essi possono conseguire questa abilitazione superando i relativi esami che saranno indetti alla fine di ciascun anno scolastico con ordinanza del ministro per la pubblica istruzione. Ai fini dell'attribuzione dello stipendio i maestri forniti dell'attestato di abilitazione, conseguito secondo gli ordinamenti del cessato regime, dopo due anni dall'attestato di maturita' si considerano come se avessero iniziato la carriera con la qualifica di ordinari.

Testo Unico-art. 238

Art. 238. ([Art. 236 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art236)). L'attestato di maturita', conseguito presso un istituto magistrale secondo gli ordinamenti della cessata monarchia austro-ungarica, e' sufficiente soltanto per l'insegnamento a titolo provvisorio, salvo il disposto dell'articolo seguente.

Testo Unico-art. 239

Art. 239. (Art. 2, 1° comma, [R. decreto 22 febbraio 1925, n. 428](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1925-02-22;428)). ((Il diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole popolari, conseguito dagli insegnanti elementari delle scuole della citta' di Fiume, secondo gli ordinamenti del Regno di Ungheria, e' considerato equipollente alla abilitazione all'insegnamento elementare conseguita secondo gli ordinamenti del Regno)).

Testo Unico-art. 240

Art. 240. ([Art. 3 R. decreto-legge 22 novembre 1925, n. 2191](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-11-22;2191~art3)). Per l'assegnazione alle scuole dei Comuni in cui si parla abitualmente una lingua diversa dall'italiana, saranno preferiti quei maestri che dimostrino di possedere una conoscenza sufficiente della lingua del paese.

Testo Unico-art. 241

Art. 241. (Art. 240, 1° comma, [testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432)). I benefici concessi a favore dei maestri combattenti nel Regio esercito e nella Regia marina non si applicano ai maestri, che abbiano prestato servizio nell'esercito austriaco e nella marina austriaca, agli effetti della carriera.

Testo Unico-art. 242

Art. 242. ([Art. 242 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art242)). Nel conferimento dei posti di maestro nel territorio di confine delle nuove Provincie, a parita' di condizioni, e' titolo di preferenza l'aver prestato servizio magistrale nelle nuove Provincie e l'aver risieduto per almeno cinque anni nei territori annessi.

Testo Unico-art. 243

Art. 243. ([Art. 243 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art243)). Nulla e' innovato provvisoriamente per quanto concerne il trattamento economico agli insegnanti di religione.

Testo Unico-art. 244

Art. 244. ([Art. 245 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art245)). Il servizio provvisorio prestato nelle nuove Provincie anteriormente all'annessione e' computato per intero. ((Ai fini del precedente comma e' considerato servizio provvisorio anche quello prestato nelle scuole di Fiume anteriormente all'annessione nella qualita' di assistente e di supplente)). ((11))

Testo Unico-art. 245

Art. 245. (Art. 1° [R. decreto-legge 26 agosto 1926, n. 1794](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-08-26;1794)). Per provvedere al funzionamento delle scuole elementari nella provincia dell'Istria e' autorizzata la costruzione a cura del Ministero della pubblica istruzione di edifici scolastici, che saranno dati ai Comuni in uso con l'obbligo della custodia e manutenzione, secondo le norme vigenti per i locali scolastici. Negli edifici per le scuole rurali in localita' ove difettino case di abitazione civile, sara' obbligatoria anche la costruzione dell'alloggio per l'insegnante, il quale sara' tenuto al pagamento del canone, che verra' determinato dal Ministero della pubblica istruzione.

Testo Unico-art. 246

Art. 246. (Art. 248, 2° e [3° comma, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~com3)). E' data facolta' al Governo del Re di modificare le disposizioni anteriori al 31 dicembre 1923 sulle tasse di iscrizione, di frequenza, di esami e di diplomi nelle scuole di metodo per l'educazione materna e nei corsi estivi, proporzionando o mettendo in relazione le tasse stesse con quelle stabilite dal R. decreto 6, maggio 1923, n. 1054, per gli alunni di scuole medie similari. Tali disposizioni sono estese alle scuole di metodo per la istruzione dei ciechi e dei sordomuti.

Testo Unico-art. 247

Art. 247. ([Art. 251 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art251)). L'indennita' mensile, corrisposta agli insegnanti elementari in base al [decreto-legge Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1918-09-14;1314), ed alle successive disposizioni di estensione e di proroga, e' ridotta di L. 780 annue. L'indennita' di residenza, di cui al [decreto-legge Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1239](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1919-07-06;1239), e alla [legge 20 agosto 1921, n. 1080](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1921-08-20;1080), e' soppressa.

Testo Unico-art. 248

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