Act 028U0577
Art. 248. ([Art. 253 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art253)). Le maestre in servizio al 30 gennaio 1924 in scuole materne, comunque denominate e mantenute, possono, se munite del titolo di abilitazione all'insegnamento elementare, partecipare ai concorsi magistrali indetti dai Comuni o dai Regi provveditori agli studi senza che sia tenuto conto dei limiti di eta'.
Testo Unico-art. 249
Art. 249. ([Art 254 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art254); [art. 16 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-06-10;1125~art16)). II personale sfornito del titolo legale, in servizio al 30 gennaio 1924 in scuole materne, comunque denominate o mantenute, e' conservato nel posto che occupa, se abbia prestato opera lodevole da un decennio. ((6)) Coloro che abbiano un servizio di durata inferiore sono tenuti a fornirsi del titolo richiesto entro un quinquennio dal 30 gennaio 1924. ((6)) Durante un quinquennio dal 2 dicembre 1924 potranno essere ammesse all'esame nelle scuole di metodo o nelle scuole di cui alla lettera c) dell'art. 39, per conseguire il titolo legale di abilitazione all'insegnamento del grado preparatorio, le maestre di asilo previste dal 2° comma del presente articolo, le quali da piu' di tre anni prestino lodevole servizio se pure sprovviste del titolo richiesto per l'iscrizione nelle scuole di metodo sopradette. ((6)) Entro lo stesso termine del quinquennio possono essere ammesse all'esame per il conseguimento del titolo legale, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma precedente, coloro che abbiano superato l'eta' di 23 anni.
Testo Unico-art. 250
Art. 250. ([Art. 4 R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 208](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-02-04;208~art4)). Per un quinquennio, a decorrere dal 1° febbraio 1926, potranno essere ammessi alle prove finali per conseguire il titolo di abilitazione di cui all'art. 49 tutti coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 47, anche se non siano stati iscritti ai corsi o non li abbiano frequentati.
Testo Unico-art. 251
Art. 251. ([Art. 5 R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-20;1667~art5)). La trasformazione di scuole classificate in non classificate, senza distinzione di scuole urbane e rurali, avverra' in ragione della meta' dei posti di ruolo che si rendano comunque disponibili ogni anno, tanto nei ruoli delle Amministrazioni scolastiche regionali quanto in quelli dei Comuni autonomi. A tali posti verranno trasferiti i maestri di ruolo delle suddette scuole uniche: coloro fra questi che non abbiano fatto domanda per l'assegnazione ad una sede determinata verranno trasferiti per servizio. ((PERIODO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 28 GIUGNO 1928, N. 1768)).
Testo Unico-art. 252
Art. 252. numar+ Art. 6. [R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-20;1667)). I professori di scuole medie che al 23 ottobre 1926 erano comandati presso gli Enti delegati possono continuare nel loro incarico sempre che per ragioni di servizio il loro comando non venga revocato.
Testo Unico-art. 253
Art. 253. ([Art. 7 R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-20;1667~art7)). Per il primo quinquennio dal 1926-27, gli Enti di cultura delegati che per la gestione delle scuole non classificate eserciteranno la loro azione nei territori per ciascuno di essi indicati, sono i seguenti: 1° la Societa' Umanitaria, per il Veneto e la Venezia Giulia; 2° l'Opera nazionale per l'Italia redenta, per la Venezia Tridentina; 3° il Gruppo di azione per le scuole del popolo, per la Lombardia; 4° il Gruppo di azione per le scuole rurali, per il Piemonte; 5° il Comitato ligure per l'educazione del popolo, per la Liguria; 6° l'Ente nazionale di cultura, per la Toscana e l'Emilia; 7° le Scuole per i contadini dell'Agro Romano e delle Paludi Pontine, per il Lazio, gli Abruzzi, l'Umbria, le Marche; 8° il Consorzio nazionale emigrazione e lavoro, per la Campania e il Molise; 9° l'Associazione nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d'Italia, per la Calabria, la Basilicata, la Sicilia e la Sardegna; 10° l'Ente pugliese di cultura, per le Puglie.
Testo Unico-art. 254
Art. 254. ([Art. 1 R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 2113](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-11-14;2113~art1)). Le Amministrazioni scolastiche provinciali, per le gestioni tenute fino all'esercizio 1922-23 incluso, si intendono discaricate, ai soli effetti contabili, in base ai rendiconti compilati ed approvati dai rispettivi Consigli scolastici provinciali, sui quali non sia sorta contestazione, ne' abbiano avuto luogo riserve. Rimangono impregiudicate le responsabilita' di qualsiasi genere che, per fatti inerenti alle gestioni stesse, siano emerse o possano emergere, anche in seguito ai riscontri, indagini e verifiche di cui al successivo art. 257. Resta fermo l'obbligo della resa del conto giudiziale da parte del tesoriere nei riguardi dei fondi gestiti per conto delle Amministrazioni scolastiche provinciali.
Testo Unico-art. 255
Art. 255. ([Art. 2 R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 2113](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-11-14;2113~art2)). In luogo dei conti consuntivi non presentati dalle cessate Amministrazioni provinciali scolastiche, alla data del 22 dicembre 1926, i Provveditorati agli studi regionali formeranno per ciascun Ufficio scolastico soppresso un rendiconto unico cumulativo sino al 30 giugno 1923, tenendo distinti i risultati dei singoli esercizi. Tale conto sara' sottoposto all'approvazione del Consiglio scolastico regionale, agli effetti di cui al precedente articolo.
Testo Unico-art. 256
Art. 256. ([Art. 3 R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 2113](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-11-14;2113~art3)). I rendiconti di cui ai precedenti articoli ed i relativi documenti saranno conservati a cura del Ministero dell'istruzione per un periodo di almeno dieci anni dalla fine dell'esercizio cui si riferiscono. Il ministro per l'istruzione, di concerto con quello per le finanze, sentita la Corte dei conti, determinera' quali documenti debbano essere conservati per un maggior numero di anni.
Testo Unico-art. 257
Art. 257. ([Art. 4 R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 2113](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-11-14;2113~art4)). Il ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze, determinera', sentita la Corte dei conti, per quali delle contabilita' relative alle gestioni di cui ai precedenti articoli debba essere effettuato il riscontro della Corte stessa ai termini di legge. Lo stesso ministro, di concerto con quello per le finanze, disporra' inoltre tutte le indagini e verifiche che riterra' del caso. L'iniziativa delle indagini puo' essere presa anche dal ministro per le finanze.
Testo Unico-art. 258
Art. 258. ([Art. 120 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art120)). Per lo svolgimento del programma di costruzioni di cui agli articoli dal 107 al 113 le somme stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione a titolo di concorso dello Stato per il pagamento degli interessi relativi ai mutui per la costruzione degli edifici scolastici, sono per dieci anni, a decorrere dal 1° luglio 1924, progressivamente aumentate della somma costante di lire 1,000,000 in ciascun anno.
Testo Unico-art. 259
Art. 259. ([Art. 1 R. decreto-legge 2 dicembre 1926, n. 2204](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-12-02;2204~art1)). Nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione sara' stanziata, a far tempo dall'esercizio finanziario 1926-27 e progressivamente per i successivi esercizi finanziari 1927-28 e 1928-29, la somma annua di L. 200,000 quale concorso dello Stato per il pagamento degli interessi sui mutui da accordarsi per la costruzione degli edifici scolastici a completamento delle concessioni fatte ai sensi della [legge 4 giugno 1911, n. 487](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487), del [decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 846](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1919-04-06;846), e del [R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1704](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1921-11-19;1704).
Testo Unico-art. 260
Art. 260. ([Art. 2 R. decreto-legge 2 dicembre 1926, n. 2204](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-12-02;2204~art2)). I mutui suppletivi di cui al precedente articolo saranno accordati per opera di completamento e di sistemazione di edifici scolastici in corso di costruzione o per edifici scolastici da iniziare e per i quali gia' siano stati concessi mutui col concorso dello Stato nel pagamento degli interessi.
Testo Unico-art. 261
Art. 261. ([Art. 2 R. decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-07-07;1173~art2)). Sono attribuiti al Ministero dei lavori pubblici, per la parte riguardante il Mezzogiorno e le Isole, i servizi dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, diretti a facilitare la costruzione di edifici scolastici. Il Ministero della pubblica istruzione comanda presso quello dei lavori pubblici il necessario personale tecnico e amministrativo.
Testo Unico-art. 262
Art. 262. ([Art. 2 R. decreto-legge 26 agosto 1926, n. 1794](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-08-26;1794~art2)). Per provvedere alle spese necessarie per la compilazione dei progetti, l'acquisto e la occupazione delle aree, la direzione dei lavori, i sopraluoghi per la sorveglianza ed il controllo, la costruzione e l'arredamento principale (banchi e cattedre) delle aule scolastiche, di cui all'art. 245, e' autorizzata sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione l'assegnazione di L. 1,250,000 all'anno per otto esercizi finanziari a decorrere da quello 1926-27.
Testo Unico-art. 263
Art. 263. (Art. 18, 3° comma, [testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432)). Agli effetti dell'ammissione ai concorsi per i posti di ispettore scolastico e' riconosciuto il titolo di abilitazione all'ispettorato a coloro fra gli attuali direttori didattici governativi, che abbiano tenuto l'ufficio ispettivo in dipendenza del [decreto-legge Luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 771](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge.luogotenenziale:1919-04-27;771).
Testo Unico-art. 264
Art. 264. ([Art. 17 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-06-10;1125~art17)). Nel primo quinquennio dal 6 luglio 1926 sono ammessi ai concorsi per i posti di ispettore scolastico anche i direttori governativi e comunali sprovvisti del titolo di abilitazione all'ispettorato, purche' alla data del bando abbiano almeno cinque anni di lodevole servizio di direzione. Il limite di eta' per questi concorrenti e' elevato a cinquant'anni.
Testo Unico-art. 265
Art. 265. ([Art. 2 legge 21 gennaio 1926, n. 98](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-01-21;98~art2)). Nel primo concorso a posti di ispettore scolastico sara' considerato come insegnamento elementare precedentemente prestato il servizio reso in qualsiasi ufficio dipendente dal Ministero della pubblica istruzione.
Testo Unico-art. 266
Testo Unico-art. 266 ((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 5 FEBBRAIO 1934, N. 461))
Testo Unico-art. 267
Testo Unico-art. 267 ((ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 5 FEBBRAIO 1934, N. 461))
Testo Unico-art. 268
Art. 268. ([Art. 257 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art257)). I maestri elementari che, per effetto della riduzione di posti, attuata in dipendenza dell'applicazione del [R. decreto 27 maggio 1923, n. 1177](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-27;1177), furono esonerati dal servizio, e, a norma dell'[art. 2 del R. decreto 15 luglio 1923, n. 1738](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-07-15;1738~art2), collocati in disponibilita' senza stipendio, saranno riassunti in servizio di mano in mano che si faranno vacanze, con lo stipendio e l'anzianita' che avevano al tempo in cui furono messi in disponibilita'.
Testo Unico-art. 269
Art. 269. ([Art. 28 R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-09-04;1722~art28)). I direttori di istituti di ciechi di cui all'art. 176, i quali al 14 ottobre 1925 esercitavano lodevolmente in detti istituti da almeno sette anni l'ufficio di direttori didattici, saranno riconosciuti idonei a tale ufficio. Quelli che l'ufficio di direttori didattici non esercitavano da almeno sette anni, dovranno essere coadiuvati da un insegnante fornito del titolo speciale di abilitazione, o provvedersi essi medesimi del titolo suddetto.
Testo Unico-art. 270
Art. 270. ([Art. 29 R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-09-04;1722~art29)). Gli insegnanti e gli assistenti, di cui all'art. 178, i quali al 14 ottobre 1925 erano in servizio presso gl'istituti dei ciechi da almeno sette anni, sono provvisoriamente conservati in ufficio e potranno essere confermati in via definitiva, anche senza titolo speciale, se dopo un triennio di prova risulti, dalle relazioni dei direttori degli istituti ed in seguito ad eventuali ispezioni, che abbiano lodevolmente applicati i nuovi programmi. Gli altri insegnanti ed assistenti, che alla stessa data avevano meno di sette anni di servizio, ma piu' di uno, purche' forniti del diploma di maestro elementare, sono conservati in ufficio per un triennio, durante il quale devono fornirsi del titolo speciale.
Testo Unico-art. 271
Art. 271. ([Art. 30 R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-09-04;1722~art30)). I direttori, gli insegnanti e gli assistenti degli istituti dei sordomuti prescelti ai sensi dell'art. 176, che, sprovvisti di titoli, al 14 ottobre 1925 avessero prestato da piu' di 5 anni lodevole servizio e fossero in condizione di poterlo validamente prestare, saranno conservati nelle rispettive funzioni per altri tre anni, dopo il quale periodo in seguito ai risultati favorevoli di apposita ispezione, si intenderanno definitivamente confermati. I direttori, gli insegnanti e gli assistenti sprovvisti di titolo che non avessero alla data predetta compiuto 5 anni di lodevole servizio, sono mantenuti ai loro posti per un quinquennio, durante il quale potranno fornirsi del titolo richiesto.
Testo Unico-art. 272
Art. 272. ([Art. 260](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art260) e [229, 2° comma, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art229-com2)). A cominciare dall'anno scolastico 1923-24, in tutte le prime classi delle scuole elementari alloglotte l'insegnamento e' impartito in lingua italiana. Nell'anno scolastico 1924-25, anche nelle seconde classi di dette scuole si insegnera' in italiano. Negli anni scolastici successivi, si procedera' analogamente per le altre classi fino a che, in un numero di anni uguale a quello dell'intero corso, in tutte le classi si insegnera' in italiano. Fino a che non sia avvenuta la sostituzione della lingua di insegnamento a norma dei commi precedenti, nessun maestro, salvo casi di necessita', puo' insegnare in lingua diversa dall'italiana se non sia ad essa regolarmente abilitato.
Testo Unico-art. 273
Art. 273. (Articolo unico [R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 71](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-01-07;71)). Nelle scuole elementari che non siano state ancora trasformate a norma dell'articolo precedente la promozione alla classe superiore non si consegue se non superando una prova di lingua italiana. A tal uopo verranno impartite entro l'orario normale non meno di cinque ore settimanali di insegnamento di lingua italiana, secondo le modalita' fissate dal Regio provveditore agli studi. Questi, ove non sia possibile provvedere altrimenti, avra' facolta' di assumere per lo scopo anzidetto maestri provvisori ai quali puo' affidare tale insegnamento anche in piu' scuole di diverse localita'. Agli insegnanti di cui al comma precedente il cui servizio sia riconosciuto lodevole; e' assegnata la retribuzione stabilita dall'art. 155, oltre il rimborso delle spese di viaggio o dell'indennita' chilometrica su strada ordinaria qualora l'insegnamento sia prestato fuori della loro sede scolastica.
Testo Unico-art. 274
Art. 274. ([Art. 232 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art232)). Sono mantenuti come insegnanti nelle scuole civiche, comunque trasformate, i maestri specializzati forniti della abilitazione di gruppo, conseguita secondo le norme del cessato regime.
Testo Unico-art. 275
Art. 275. ([Art. 264 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-01-22;432~art264); [art. 2 R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-20;1667~art2)). Fino a contraria disposizione continuano ad aver vigore nella Venezia Tridentina e Giulia e a Zara le norme della cessata monarchia austro-ungarica riguardanti la determinazione e l'applicazione delle penalita' per le violazioni dell'obbligo scolastico, restando tuttavia salva la esclusiva competenza dell'autorita' giudiziaria per quanto concerne ogni esecuzione coercitiva delle penalita' medesime. Nella procedura, relativa alle dette penalita', ai dirigenti scolastici ed ai Consigli scolastici distrettuali, si intenderanno sostituiti rispettivamente i direttori didattici e gli ispettori scolastici.
Testo Unico-art. 276
Art. 276. ([Art. 33 R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-09-04;1722~art33)). Per il periodo di un quinquennio, a far data dal 1° luglio 1925, il titolo di abilitazione all'insegnamento del grado preparatorio nelle nuove Provincie potra' essere conseguito in speciali corsi di preparazione organizzati da enti morali a cio' autorizzati dal Ministero. Tali corsi di preparazione avranno una durata non minore di due anni e si svolgeranno per un periodo non minore di tre mesi in ciascun anno di studio. Essi saranno organizzati come i corsi estivi di cui alla lettera b) dell'art. 39 del presente testo unico, salvo speciali insegnamenti determinati dalle peculiari condizioni linguistiche e di ambiente delle nuove Provincie. Ai corsi potranno essere ammesse, oltre che le insegnanti elementari regolarmente abilitate e le persone fornite dei titoli di cui all'art. 43, anche le maestre giardiniere abilitate secondo la legislazione del cessato regime e cioe' fornite del titolo conseguito in conformita' delle norme dello statuto di organizzazione degli istituti magistrali, approvato con l'ordinanza ministeriale austro-ungarica 31 luglio 1886, n. 6031 (art. 8, paragrafi 90 a 101).
Testo Unico-Tabelle
Tabelle annesse al testo unico. Tabella A (art. 9). CONCORSO ALLE SPESE PER I LOCALI DEI REGI PROVVEDITORATI AGLI STUDI. a) Concorso annuo dello Stato alle spese per locali dei Provveditorati di Roma, Napoli, Milano, Torino, Venezia, Palermo, Bologna, Firenze, Bari, Genova, Ancona, Trieste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L 10,000 b) Concorso annuo dello Stato alle spese per locali dei Provveditorati di Aquila, Cosenza, Cagliari . . . » 6,000 c) Concorso annuo dello Stato alle spese per locali dei Provveditorati di Trento, Perugia, Potenza, Campobasso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 4,000 Tabella B (articoli 10 e 12). PERSONALE ISPETTIVO E DIRETTIVO DELLE SCUOLE ELEMENTARI. Numero dei posti Ispettori centrali (grado 6°) . . . . . . . . . . . . . . n. 6 Ispettori scolastici (grado 7°, 8° e 9°) . . . . . . . . » 260 Direttori didattici governativi (grado 10°) . . . . . . . » 1710 Tabella C (art. 45). ORGANICO DELLE SCUOLE DI METODO PER L'EDUCAZIONE MATERNA. 1° Una direttrice, incaricata dell'insegnamento d'igiene e pedagogia infantile (posto di ruolo); 2° Un insegnante di religione, lingua italiana, storia e geografia (posto di ruolo); 3° Un insegnante di plastica e disegno (posto di ruolo); 4° Un insegnante di canto (per incarico); 5° Un insegnante di matematica e scienze naturali (per incarico); 6° Una insegnante di economia domestica e lavori donneschi (per incarico); 7° Una o piu' insegnanti di classi preparatorie infantili (posti di ruolo). N.B. - Al personale suddetto spettano gli stipendi e le retribuzioni qui appresso indicate: 1° Direttrice: stipendio iniziale e aumenti periodici stabiliti dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per il settimo grado del personale appartenente al gruppo A; 2° Insegnante di religione, italiano, storia e geografia; 3° Insegnante di plastica e disegno: straordinario: stipendio stabilito dal citato R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per l'undecimo grado del personale appartenente al gruppo A; ordinario di 2ª classe: fino a 10 anni, stipendio stabilito per il decimo grado del personale appartenente al gruppo A; ordinario di 1ª classe: con piu' di 15 anni, stipendio stabilito per il nono grado del personale appartenente al gruppo A; 4°, 5°, 6° Insegnante di canto, insegnante di matematica e scienze naturali, insegnante di economia domestica e lavori donneschi: retribuzione per ore, come pei supplenti di scuola media compresi nella lettera b) della tabella 6, annessa al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1654; 7° Insegnante di classi preparatorie infantili: straordinario: stipendio stabilito dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per il dodicesimo grado del personale appartenente al gruppo B; ordinario di 2ª classe: fino a 11 anni, stipendio stabilito per l'undecimo grado del personale appartenente al gruppo B; ordinario di 1ª classe: con piu' di 11 anni, stipendio stabilito per il decimo grado del personale appartenente al gruppo B. Tabella D (art. 62). TABELLA della percentuale per ogni 100 lire di spesa organica legale dovuta ai Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole elementari, per concorsi e rimborsi scolastici a carico dello Stato. Parte di provvedimento in formato grafico Tabella E (art. 117). TASSE PER I CONCORSI MAGISTRALI E PER I CERTIFICATI DI SERVIZIO. Tassa di ammissione ai concorsi per posti di maestri elementari dei ruoli dipendenti dal Regio provveditorato. . . . . . . L. 25 (Le Amministrazioni comunali, provinciali e di altri enti morali hanno facolta' di imporre, a loro profitto, tasse di ammissione ai concorsi da esse indetti, in misura non superiore a quella suindicata). Tassa per ogni certificato di servizio rilasciato ai maestri elementari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10 ((5)) Tabella F (articoli 62e 154). STIPENDI DEGLI INSEGNANTI. Parte di provvedimento in formato grafico Tabella G (art 179). PERSONALE DELLA REGIA SCUOLA MAGISTRALE DI METODO. Direttore (retribuzione L. 2500 annue) . . . . . . . . . . . . 1 Insegnante di pedagogia e didattica speciale (retribuzione L. 2000 annue) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Insegnante di anatomia fisiologica ed igiene (retribuzione L. 2000 annue) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Assistente di tirocinio o segretario della scuola (retribuzione L. 1500 annue) . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Bidello custode (retribuzione L. 800 annue) . . . . . . . . . 1 ---- Totale . . . 5 ---- Tabella H (art. 233). GRUPPI TECNICI. 1° Assistenza all'infanzia, educazione delle madri, asili d'infanzia di iniziativa privata. 2° Scuole libere di economia domestica e corsi di propaganda di igiene, pubblicazioni periodiche di igiene della casa e della scuola; propaganda per la pulizia nella scuola e nei pubblici edifici; lotta per mezzo della scuola contro l'alcoolismo e le altre malattie sociali. 3° Opere di assistenza educativa agli anormali; educazione speciale dei minorati; biblioteche per i ciechi. 4° Opere di assistenza educativa ai minorenni traviati e ai minorenni condannati con pena sospesa; pubblicazioni per la rieducazione morale dei carcerati; istruzioni e libri per la preparazione dei maestri dei luoghi di pena. 5° Iniziative varie per il consolidamento della cultura degli ex allievi delle scuole primarie e popolari, scuole speciali e d'iniziativa privata; propaganda per la cultura professionale dei giovani operai; viaggi d'istruzione; ricreatori; scuole all'aperto; dopo-scuola; riorganizzazioni varie per migliorare i rapporti della scuola con le famiglie; opere di cultura, specialmente professionale, promosse da organizzazioni di mutilati. 6° Biblioteche popolari; valorizzazione delle tradizioni popolari e della letteratura e arte di popolo; studi etnografici; mostre etnografiche. 7° Iniziative per il miglioramento degli arredi scolastici e del materiale didattico; iniziative per la decorazione della scuola e le illustrazioni di libri scolastici e per i fanciulli; educazione musicale del popolo; discoteche ed in genere conservazione del tesoro musicale delle varie regioni italiane; biblioteche musicali popolari; teatri popolari. 8° Cinematografia educativa: proiezioni luminose e valorizzazione scientifica mediante la visione; formazione di fototeche per uso delle scuole del popolo. 9° Attivita' scientifica varia per la differenziazione educativa delle varie regioni d'Italia; pubblicazione di guide popolari per la migliore conoscenza dei tesori artistici e delle bellezze naturali delle varie regioni italiane; sport scolastico e pubblicazioni relative. 10° Educazione fisica del popolo in rapporto allo spirito nazionale e militare. 11° Iniziative per l'educazione economica del popolo; propaganda al risparmio e alla mutualita'; cooperative scolastiche; casse scolastiche; propaganda per la diffusione del credito agrario nel Mezzogiorno d'Italia. 12° Educazione agraria; lezioni e corsi speciali di cultura agraria nelle scuole per gli adulti; propaganda per l'incremento della ricchezza nazionale agricola; igiene del contadino; istituzioni speciali, colonie-scuola per i giovani lavoratori; scuole di avviamento agricolo. 13° Educazione dei marinai e dei pescatori; letteratura popolare relativa alla vita marinara; propaganda delle glorie marinare italiane; scuole speciali per il popolo delle marine. 14° Valorizzazione delle piccole industrie mediante istruzione speciale dentro e fuori le scuole. 15° Corsi di perfezionamento per maestri; concorsi a premio fra maestri; biblioteche magistrali. 16° Patronati ed opere di assistenza dipendenti da essi; colonie montane e marine di fondazione privata. 17° Assistenza educativa agli emigranti e finanziamento dei gruppi di azione per l'istruzione e l'assistenza agli emigranti; iniziative di associazioni nazionali per la difesa dell'italianita' all'estero. 18° Pubblicazioni varie sulle opere integrative della scuola. Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re: Il Ministro per la pubblica istruzione: Fedele.
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