Act 031U0773

Type Regio Decreto
Publication 1931-06-18
Ultimo aggiornamento 2026-02-25
State In force
Source Normattiva
articles 233
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Art. 85-bis. 1. E' vietato introdurre, installare o comunque utilizzare abusivamente nei luoghi di pubblico spettacolo, dispositivi od apparati che consentono la registrazione, la riproduzione, la trasmissione o comunque la fissazione su supporto audio, video od audiovideo, in tutto od in parte, delle opere dell'ingegno che vengono ivi realizzate o diffuse. 2. Il concessionario od il direttore del luogo di pubblico spettacolo deve dare avviso del divieto di cui al primo comma mediante affissione, all'interno del luogo ove avviene la rappresentazione, di un numero idoneo di cartelli che risultino ben visibili a tutto il pubblico. ((L'installazione di sistemi di videosorveglianza all'interno della sala destinata al pubblico spettacolo da parte dei soggetti di cui al periodo precedente deve essere autorizzata dal Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al [regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679), anche con provvedimento di carattere generale ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies del codice di cui al [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196). In ogni caso, tale autorizzazione puo' essere concessa esclusivamente al fine di individuare chi abusivamente registra in locali di pubblico spettacolo, in tutto o in parte, un'opera cinematografica o audiovisiva, con le modalita' di cui al comma 1, dandone avviso e comunicazione adeguata agli utenti. I dati acquisiti per effetto della citata autorizzazione sono criptati e conservati per un periodo massimo di trenta giorni, decorrenti dalla data della registrazione, con modalita' atte a garantirne la sicurezza e la protezione da accessi abusivi. Decorso il termine di cui al periodo precedente i dati devono essere distrutti. L'accesso alle registrazioni dei sistemi di cui al presente comma e' vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa della polizia giudiziaria o del pubblico ministero)). 3. Restano comunque ferme le norme poste a tutela dei diritti di autore, in conformita' alle leggi speciali che regolamentano la materia.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 86

Art. 86. (Art. 84 T. U. 1926). Non possono esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, ne' sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili. ((Per la somministrazione di bevande alcooliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, e' necessaria la comunicazione al questore e si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le attivita' di cui al primo comma)). COMMA ABROGATO DAL [D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-02-09;5), CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA [L. 4 APRILE 2012, N. 35](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-04-04;35). Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza e' altresi' necessaria: a) per l'attivita' di produzione o di importazione; b) per l'attivita' di distribuzione e di gestione, anche indiretta; c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli gia' in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati. (44a)

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 87

Art. 87. (Art. 85 T. U. 1926). E' vietata la vendita ambulante di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 88

Art. 88. (Art. 86 T. U. 1926). 1. La licenza per l'esercizio delle scommesse puo' essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facolta' di organizzazione e gestione delle scommesse, nonche' a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione. ((97))

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 89

Art. 89. ((LA [L. 25 AGOSTO 1991, N. 287](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-08-25;287) HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 90

Art. 90. ((LA [L. 25 AGOSTO 1991, N. 287](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-08-25;287) HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 91

Art. 91. ((LA [L. 25 AGOSTO 1991, N. 287](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-08-25;287) HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 92

Art. 92. (Art. 90 T. U. 1926). Oltre a quanto e' preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralita' pubblica e il buon costume, o contro la sanita' pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 93

Art. 93. (Art. 91 T. U. 1926). ((COMMA ABROGATO DAL [D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-05-28;311))). Si puo' condurre l'esercizio per mezzo di rappresentante.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 94

Art. 94. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-05-28;311)))

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 95

Art. 95. ((LA [L. 25 AGOSTO 1991, N. 287](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-08-25;287) HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 96

Art. 96. ((LA [L. 25 AGOSTO 1991, N. 287](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-08-25;287) HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 97

Art. 97. ((LA [L. 25 AGOSTO 1991, N. 287](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-08-25;287) HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 98

Art. 98. ((LA [L. 25 AGOSTO 1991, N. 287](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-08-25;287) HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 99

Art. 99. (Art. 97 T. U. 1926). Nel caso di chiusura dell'esercizio per un tempo superiore ((ai trenta giorni)), senza che sia dato avviso all'autorita' locale di pubblica sicurezza, la licenza e' revocata. La licenza e', altresi', revocata nel caso in cui sia decorso il termine di chiusura comunicato all'autorita' di pubblica sicurezza, senza che l'esercizio sia stato riaperto. Tale termine non puo' essere superiore a tre mesi, salvo il caso di forza maggiore.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 100

Art. 100. (Art. 98 T. U. 1926). Oltre i casi indicati dalla legge, il questore puo' sospendere la licenza di un esercizio ((, anche di vicinato,)) nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralita' pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza puo' essere revocata. (54)

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 101

Art. 101. (Art. 99 T. U. 1926). E' vietato di adibire il locale di un pubblico esercizio a ufficio di collocamento o di pagamento delle mercedi agli operai. Negli esercizi di vendita al minuto di bevande alcooliche non possono essere impiegati minori degli anni 18, fatta eccezione per le persone di famiglia dell'esercente. ((1))((5)) ((COMMA ABROGATO DALLA [L. 26 APRILE 1934, N. 653](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1934-04-26;653))).((1))((5))

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 102

Art. 102. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-05-28;311)))

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 103

Art. 103. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-05-28;311)))

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 104

Art. 104. (Art. 102 T. U. 1926). E' vietato corrispondere, in tutto o in parte, mercedi o salari in bevande alcooliche di qualsiasi specie.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 105

Art. 105. (Art. 103 T. U. 1926). Sono vietate la fabbricazione, l'importazione nello Stato, la vendita in qualsiasi quantita' ed il deposito per la vendita del liquore denominato in commercio « assenzio ». Salvo quanto e' stabilito dalle leggi sanitarie, sono escluse da tale proibizione le bevande che, avendo un contenuto alcoolico inferiore al 21 % del volume, contengono infuso di assenzio come sostanza aromatica.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 106

Art. 106. (Art. 104 T. U. 1926). Con decreto Reale, su proposta dei Ministri dell'interno e delle finanze, e sentito il parere del Consiglio superiore di sanita', sara' provveduto alla formazione e alla pubblicazione dell'elenco delle sostanze ed essenze nocive alla salute, che e' vietato adoperare, o che si possono adoperare soltanto in determinate proporzioni, nella preparazione delle bevande alcooliche. Tale elenco deve essere riveduto ogni biennio.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 107

Art. 107. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-02-09;5), CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA [L. 4 APRILE 2012, N. 35](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-04-04;35))).

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 108

Art. 108. (Art. 106 T. U. 1926). Non si puo' esercitare l'industria di affittare camere o appartamenti mobiliati, o altrimenti dare alloggio per mercede, anche temporaneamente o a periodi ricorrenti, senza preventiva dichiarazione all'autorita' locale di pubblica sicurezza.((74)) ((COMMA ABROGATO DAL [D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-05-28;311))). Il questore, di sua iniziativa o su proposta dell'autorita' locale, puo' vietare, in qualsiasi tempo, l'esercizio delle attivita' indicate in questo articolo se il dichiarante sia nel novero delle persone di cui all'art. 92 o se abbia ragione di ritenere che nel locale si eserciti o si intenda esercitare la prostituzione clandestina o il giuoco d'azzardo, o si faccia uso di sostanze stupefacenti. (66)

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 109

Art. 109. (Art. 107 T. U. 1926). 1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonche' i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identita' o di altro documento idoneo ad attestarne l'identita' secondo le norme vigenti. 2. Per gli stranieri extracomunitari e' sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purche' munito della fotografia del titolare. 3. Entro le ventiquattro ore successive all'arrivo, i soggetti di cui al comma 1 comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalita' delle persone alloggiate, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. ((132)) (129)

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 110

Art. 110. (Art. 108 T. U. 1926). 1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, e' esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorita' competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonche' le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresi', esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario. 2. Nella tabella di cui al comma 1 e' fatta espressa menzione del divieto delle scommesse. 3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 e' consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attivita' di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti. 4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie. 5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma 6. 6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito: a) quelli che, dotati di attestato di conformita' alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'[articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;640~art14bis-com4), e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilita', che consentono al giocatore la possibilita' di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute piu' favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita e' di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non piu' di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;(82) (89) (92) (93) (103) (120) (124) (127) (130) (131)(136)(137) (138) a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato puo' essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera a); (89) b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'[articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;640~art14bis-com4), e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com3), sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato: 1) il costo e le modalita' di pagamento di ciascuna partita; 2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite; 3) l'importo massimo e le modalita' di riscossione delle vincite; 4) le specifiche di immodificabilita' e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi; 5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi; 6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera. (103) (111) (120) (124) (127) (130) (131)(136)(137) (138) ((147)) 7. Si considerano, altresi', apparecchi e congegni per il gioco lecito: a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilita' fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non e' superiore a venti volte il costo della partita; b) LETTERA ABROGATA DALLA [L. 30 DICEMBRE 2004, N. 311](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-12-30;311); c) quelli, basati sulla sola abilita' fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita puo' variare in relazione all'abilita' del giocatore e il costo della singola partita puo' essere superiore a 50 centesimi di euro. c-bis) quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita; c-ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco e' regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo. 7.1. Con provvedimento del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 15 novembre di ogni anno, sono individuati gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui alla lettera c-bis) del comma 7 che non distribuiscono tagliandi e di cui alla lettera c-ter) dello stesso comma, basati sulla sola abilita', fisica, mentale o strategica, o che riproducono esclusivamente audio e video o siano privi di interazione con il giocatore, ai quali non si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 38, commi 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-23;388~art38-com3) e [4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-12-23;388~art38-com4). Per tali apparecchi resta fermo, comunque, l'obbligo di versamento dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'[articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;640~art14bis-com5). A tal fine, con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 7-ter, sono previsti specifici obblighi dichiarativi. 7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali nonche' tutti i giochi che, per modalita' similari con quelle consentite ai sensi del comma 6, possano indurre una medesima aspettativa di vincita. Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 e' stato rilasciato il nulla osta di cui all'[articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;640~art14bis-com1), e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1 maggio 2004. 7-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' determinata la base imponibile forfetaria dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'[articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-10-26;640~art14bis-com5), e con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al fine di garantire la prevenzione dei rischi connessi al gioco d'azzardo sono definite le regole tecniche finalizzate alla produzione degli apparecchi di cui al comma 7 nonche' la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta, cosi' come definiti dalla normativa vigente. 7-quater. Gli apparecchi di cui al comma 7 non sono utilizzabili per manifestazioni a premio disciplinate dal regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-10-26;430); i premi ammissibili sono soltanto oggetti di modico valore ovvero tagliandi, le cui regole tecniche sono definite con il decreto di cui al comma 7-ter, utilizzabili esclusivamente, anche in forma cumulata, per l'acquisizione di premi di modico valore non convertibili in alcun modo in denaro o per nuove partecipazioni al gioco all'interno del medesimo punto di vendita. 7-quinquies. COMMA ABROGATO DAL [D.L. 14 AGOSTO 2020, N. 104](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-08-14;104), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 13 OTTOBRE 2020, N. 126](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-10-13;126). 8. COMMA ABROGATO DAL [D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-07-06;98), CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA [L. 15 LUGLIO 2011, N. 111](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-07-15;111). 8-bis. COMMA ABROGATO DAL [D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-07-06;98), CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA [L. 15 LUGLIO 2011, N. 111](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-07-15;111). 9. In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni: a) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio; b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio; c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 4.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi; d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio; e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d), e' preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilita' di rilasciare all'autore delle violazioni titoli autorizzatori concernenti la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 6 ovvero la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 7, per un periodo di cinque anni. Se la violazione e' commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalita' giuridica, la sanzione si applica alla persona giuridica o all'ente; f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio. f-bis) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro per ciascun apparecchio; f-ter) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi videoterminali non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nel comma 6, lettera b), e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detta disposizione, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale. f-quater) chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni. 9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, e' disposta la confisca ai sensi dell'[articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art20-com4). Nel provvedimento di confisca e' disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalita' stabilite dal provvedimento stesso. 9-ter. PERIODO ABROGATO DAL [D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011-07-06;98), CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA [L. 15 LUGLIO 2011, N. 111](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-07-15;111). Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto e' presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio. Per le cause di opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa per le violazioni di cui al comma 9 e' competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione. 9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla [legge 7 febbraio 1951, n. 168](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-02-07;168). 10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 e' titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell'[articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-08-25;287~art3), le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'[articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art8bis), sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalita' previste dall'[articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1977-07-24;616~art19), e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'articolo 88. 11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravita' in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l'autorita' competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, e' computato nell'esecuzione della sanzione accessoria.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 111

Art. 111. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112)))((66))

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 112

Art. 112. (Art. 112 e 113 T. U. 1926). E' vietato fabbricare, introdurre nel territorio dello Stato, acquistare, detenere, esportare, allo scopo di farne commercio o distribuzione, o mettere in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti di qualsiasi specie contrari agli ordinamenti politici, sociali od economici costituiti nello Stato o lesivi del prestigio dello Stato o dell'Autorita' o offensivi del sentimento nazionale, del pudore o della pubblica decenza, o che divulgano, anche in modo indiretto o simulato o sotto pretesto terapeutico o scientifico, i mezzi rivolti a impedire la procreazione o a procurare l'aborto o che illustrano l'impiego dei mezzi stessi o che forniscono, comunque, indicazioni sul modo di procurarseli o di servirsene. (40) E' pure vietato far commercio, anche se clandestino, degli oggetti predetti o distribuirli o esporli pubblicamente. L'autorita' locale di pubblica sicurezza ha facolta' di ordinare il sequestro in via amministrativa dei predetti scritti, disegni e oggetti figurati. (13) ((42))

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 113

Art. 113. (Art. 114 T. U. 1926). Salvo quanto e' disposto per la stampa periodica e per la materia ecclesiastica, e' vietato, senza licenza dell'autorita' locale di pubblica sicurezza, distribuire o mettere in circolazione, in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti o disegni.((17)) E' altresi' vietato, senza la predetta licenza, in luogo pubblico, o aperto o esposto al pubblico, affiggere scritti o disegni, o fare uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazione al pubblico, o comunque collocare iscrizioni anche se lapidarie.((17)) I predetti divieti non si applicano agli scritti o disegni delle autorita' e delle pubbliche amministrazioni, a quelli relative a materie elettorali, durante il periodo elettorale, e a quelli relativi a vendite o locazioni di fondi rustici o urbani o a vendite all'incanto.((17)) La licenza e' necessaria anche per affiggere giornali, ovvero estratti o sommari di essi.((17)) Le affissioni non possono farsi fuori dei luoghi destinati dall'autorita' competente. La concessione della licenza prevista da questo articolo non e' subordinata alle condizioni stabilite dall'art. 11, salva sempre la facolta' dell'autorita' locale di pubblica sicurezza di negarla alle persone che ritenga capaci di abusarne. Essa non puo' essere data alle persone sfornite di carta di identita'.((17)) Gli avvisi, i manifesti, i giornali e gli estratti o sommari di essi, affissi senza la licenza, sono tolti a cura dell'autorita' di pubblica sicurezza.((17))

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 114

Art. 114. (Art. 115 T. U. 1926). E' vietata l'inserzione, nei giornali o in altri scritti periodici, di avvisi o corrispondenze di qualsiasi genere che, anche in modo indiretto o simulato, o con un pretesto terapeutico o scientifico, si riferiscano ai mezzi diretti a impedire la procreazione o a procurare l'aborto. ((40)) E' altresi' vietata l'inserzione di corrispondenze o di avvisi a morosi. (36) E', inoltre, vietato di pubblicare, nei giornali o in altri scritti periodici, ritratti dei suicidi o di persone che abbiano commesso delitti. I giornali o gli scritti periodici, con cui si contravviene alle disposizioni di questo articolo, sono sequestrati in via amministrativa dall'autorita' locale di pubblica sicurezza.(13)

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 115

Art. 115. (Art. 116 T. U. 1926). Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, ((senza darne comunicazione al Questore)). La ((comunicazione)) e' necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore. ((COMMA ABROGATO DAL [D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-02-09;5), CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA [L. 4 APRILE 2012, N. 35](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-04-04;35))). La ((comunicazione)) vale esclusivamente pei locali in essa indicati. E' ammessa la rappresentanza. ((Le attivita' di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono soggette alla licenza del Questore. A esse si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attivita' di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorita'.)) Per le attivita' previste dal sesto comma del presente articolo, l'onere di affissione di cui all'articolo 120 puo' essere assolto mediante l'esibizione o comunicazione al committente della licenza e delle relative prescrizioni, con la compiuta indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe. Il titolare della licenza e', comunque, tenuto a comunicare preventivamente all'ufficio competente al rilascio della stessa l'elenco dei propri agenti, indicandone il rispettivo ambito territoriale, ed a tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il registro delle operazioni. I suoi agenti sono tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualita' e dell'agenzia per la quale operano. (66)

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 116

Art. 116. (Art. 117 T. U. 1926). Il questore, sentito il Consiglio provinciale dell'economia corporativa, puo' subordinare il rilascio della licenza, di cui all'articolo precedente, al deposito di una cauzione, determinandone la misura e la forma in cui deve essere prestata. La cauzione e' a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio e dell'osservanza delle condizioni a cui e' subordinata la licenza. Nel caso di inosservanza di tali condizioni, il prefetto, su proposta del questore, dispone con decreto che la cauzione sia devoluta, in tutto o in parte, all'erario dello Stato. Lo svincolo della cauzione non puo' essere ordinato dal questore se non quando, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell'esercizio, il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni da adempiere in conseguenza dell'esercizio medesimo.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 117

Art. 117. (Art. 118 T. U. 1926). Nei Comuni, in cui esistono Monti di pieta' od uffici da essi dipendenti, non possono essere concedute dal questore licenze per l'esercizio di agenzie di prestiti su pegno, senza il parere dell'Amministrazione del Monte di pieta'. Le stesse disposizioni si applicano alle agenzie di commissioni presso i Monti di pieta'. Il parere dell'Amministrazione predetta non vincola l'autorita' di pubblica sicurezza. E' vietato l'acquisto abituale delle polizze del Monte di pieta' e concedere, per professione, sovvenzioni supplementari su pegni delle polizze stesse.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 118

Art. 118. (Art. 119 T. U. 1926). L'osservanza delle norme del Codice di commercio, alle quali sono soggette le agenzie pubbliche, comprese le agenzie di spedizione e di trasporto e gli uffici pubblici di affari non dispensa dall'osservanza delle disposizioni stabilite da questo testo unico. Sono eccettuate le imprese di spedizione e di trasporto a norma del regolamento.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 119

Art. 119. (Art. 120 T. U. 1926). Le persone che compiono operazioni di pegno e che danno commissioni in genere alle agenzie pubbliche o agli uffici pubblici di affari sono tenute a dimostrare la propria identita', mediante la esibizione della carta di identita' o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'Amministrazione dello Stato.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 120

Art. 120. (Art. 121 T. U. 1926). Gli esercenti le pubbliche agenzie indicate negli articoli precedenti sono obbligati a tenere un registro giornale degli affari, nel modo che sara' determinato dal regolamento, ed a tenere permanentemente affissa nei locali dell'agenzia, in modo visibile, la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi. Tali esercenti non possono fare operazioni diverse da quelle indicate nella tabella predetta, ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa ne' compiere operazioni o accettare commissioni da persone non munite della carta di identita' o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'Amministrazione dello Stato.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 121

Art. 121. (Art. 122 T. U. 1926). ((COMMA ABROGATO DAL [D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-05-28;311))). ((COMMA ABROGATO DAL [D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-05-28;311))). E' vietato il mestiere di ciarlatano. (44a) (47)

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 122

Art. 122. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-05-28;311)))

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 123

Art. 123. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112)))

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 124

Art. 124. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-05-28;311)))

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 125

Art. 125. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-05-28;311)))

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 126

Art. 126. (Art. 127 T. U. 1926). ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 222](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-11-25;222)))

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 127

Art. 127. (Art. 128 T. U. 1926). I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, ((...)) hanno l'obbligo di munirsi di licenza del questore. Chi domanda la licenza deve provare d'essere iscritto, per l'industria o il commercio di oggetti preziosi, nei ruoli della imposta di ricchezza mobile ed in quelli delle tasse di esercizio e rivendita ovvero deve dimostrare il motivo della mancata iscrizione in tali ruoli. La licenza dura fino al 31 dicembre dell'anno in cui e' stata rilasciata. Essa e' valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta, anche se si trovino in localita' diverse. L'obbligo della licenza spetta, oltreche' ai commercianti, fabbricanti ed esercenti stranieri, che intendono fare commercio, nel territorio dello Stato, degli oggetti preziosi da essi importati, anche ai loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti. Questi debbono provare la loro qualita' mediante certificato rilasciato dall'autorita' politica del luogo ove ha sede la ditta, vistato dall'autorita' consolare italiana.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 128

Art. 128. (Art. 129 T. U. 1926). I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli articoli 126 e 127 non possono compiere operazioni ((su cose antiche o usate)) se non con le persone provviste della carta di identita' o di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'Amministrazione dello Stato.(30) Essi devono tenere un registro delle operazioni ((di cui al primo comma)) che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalita' di coloro con i quali le operazioni ((di cui al primo comma)) stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.(30) Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.(30) Le persone, che compiono operazioni ((di cui al primo comma)) con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identita' nei modi predetti.(30) L'esercente, che ha comprato cose preziose, non puo' alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 129

Art. 129. (Art. 130 T. U. 1926). L'autorita' locale di pubblica sicurezza rilascia agli operai e ai domestici, a loro richiesta o a richiesta dei rispettivi direttori di stabilimenti, capi officina, impresari o padroni, un libretto nel quale costoro hanno l'obbligo di dichiarare, in occasione del licenziamento o alla fine dell'anno, il servizio prestato, la durata di esso e la condotta tenuta dagli operai e domestici. ((3))

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 130

Art. 130. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 13 LUGLIO 1994, N. 480](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-07-13;480)))((58))

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 131

Art. 131. (Art. 132 T. U. 1926). Le autorizzazioni di polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli articoli 113, 121, 123 e 124, non possono essere concedute a chi e' incapace di obbligarsi.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 132

Art. 132. (Art. 133 T. U. 1926). I provvedimenti del prefetto nelle materie prevedute in questo titolo sono definitivi.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 133

Art. 133. (Art. 134 T. U. 1926). Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprieta' mobiliari od immobiliari. Possono anche, con l'autorizzazione del prefetto, associarsi per La nomina di tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprieta' stesse.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 134

Art. 134. (Art. 135 T. U. 1926). Senza licenza del prefetto e' vietato ad enti o privati di prestare opera di vigilanza o custodia di proprieta' mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati. Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non puo' essere conceduta alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani. ((Il regolamento di esecuzione individua gli altri soggetti, ivi compreso l'institore, o chiunque eserciti poteri di direzione, amministrazione o gestione anche parziale dell'istituto o delle sue articolazioni, nei confronti dei quali sono accertati l'assenza di condanne per delitto non colposo e gli altri requisiti previsti dall'articolo 11 del presente testo unico, nonche' dall'[articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965-05-31;575~art10).)) La licenza non puo' essere conceduta per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della liberta' individuale.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 134 bis

Art. 134-bis. (Disciplina delle attivita' autorizzate in altro Stato dell'Unione europea). 1. Le imprese di vigilanza privata ((o di investigazione privata)) stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea possono stabilirsi nel territorio della Repubblica italiana in presenza dei requisiti, dei presupposti e delle altre condizioni richiesti dalla legge e dal regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, tenuto conto degli adempimenti, degli obblighi e degli oneri gia' assolti nello Stato di stabilimento, attestati dall'autorita' del medesimo Stato o, in mancanza, verificati dal prefetto. 2. I servizi transfrontalieri e quelli temporanei di vigilanza e custodia da parte di imprese stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea sono svolti alle condizioni e con le modalita' indicate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico. ((2-bis. Ai fini dello svolgimento dei servizi transfrontalieri e di quelli temporanei di investigazione privata e di informazioni commerciali, le imprese stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea notificano al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza le attivita' che intendono svolgere nel territorio nazionale, specificando le autorizzazioni possedute, la tipologia dei servizi, l'ambito territoriale nel quale i servizi dovranno essere svolti e la durata degli stessi. I relativi servizi hanno inizio decorsi dieci giorni dalla notifica, salvo il caso che entro detto termine intervenga divieto del Ministero dell'interno, motivato per ragioni di ordine pubblico o di pubblica sicurezza)). 3. Il Ministro dell'interno e' autorizzato a sottoscrivere, in materia di vigilanza privata, accordi di collaborazione con le competenti autorita' degli Stati membri dell'Unione europea, per il reciproco riconoscimento dei requisiti, dei presupposti e delle condizioni necessari per lo svolgimento dell'attivita', nonche' dei provvedimenti amministrativi previsti dai rispettivi ordinamenti.))

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 135

Art. 135. (Art. 136 T. U. 1926). I direttori degli uffici di informazioni, investigazioni o ricerche, di cui all'articolo precedente, sono obbligati a tenere un registro degli affari che compiono giornalmente, nel quale sono annotate le generalita' delle persone con cui gli affari sono compiuti e le altre indicazioni prescritte dal regolamento. Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza. Le persone, che compiono operazioni con gli uffici suddetti, sono tenute a dimostrare la propria identita', mediante la esibizione della carta di identita' o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'Amministrazione dello Stato. I direttori suindicati devono inoltre tenere nei locali del loro ufficio permanentemente affissa in modo visibile la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi. Essi non possono compiere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella ((...)) o compiere operazioni o accettare commissioni con o da persone non munite della carta di identita' o di altro documento fornito di fotografia, proveniente dall'Amministrazione dello Stato. ((COMMA ABROGATO DAL [D.L. 8 APRILE 2008, N. 59](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-04-08;59), CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA [L. 6 GIUGNO 2008, N. 101](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-06-06;101))).

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 136

Art. 136. (Art. 137 T. U. 1926). La licenza e' ricusata a chi non dimostri di possedere capacita' tecnica ai servizi che intende esercitare. ((COMMA ABROGATO DAL [D.L. 8 APRILE 2008, N. 59](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2008-04-08;59), CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA [L. 6 GIUGNO 2008, N. 101](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-06-06;101))). La revoca della licenza importa l'immediata cessazione dalle funzioni delle guardie che dipendono dall'ufficio. L'autorizzazione puo' essere negata o revocata per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 137

Art. 137. (Art. 138 T. U. 1926). Il rilascio della licenza e' subordinato al versamento nella Cassa depositi e prestiti di una cauzione nella misura da stabilirsi dal prefetto. La cauzione sta a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'ufficio e dell'osservanza delle condizioni imposte dalla licenza. Il prefetto, nel caso di inosservanza, dispone con decreto che la cauzione, in tutto o in parte, sia devoluta all'erario dello Stato. Lo svincolo e la restituzione della cauzione non possono essere ordinati dal prefetto, se non quando, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell'esercizio, il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni da adempiere in conseguenza del servizio al quale l'ufficio era autorizzato.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 138

Art. 138. (Art. 139 T. U. 1926). Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti : 1° essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea; 2° avere raggiunto la maggiore eta' ed avere adempiuto agli obblighi di leva ; 3° sapere leggere e scrivere ; 4° non avere riportato condanna per delitto ; 5° essere persona di ottima condotta politica e morale ;(62) 6° essere munito della carta di identita'; 7° essere iscritto alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro. Il Ministro dell'interno con proprio decreto, da adottarsi con le modalita' individuate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, sentite le regioni, provvede all'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate. Costituisce requisito minimo, di cui al primo periodo, l'avere prestato servizio per almeno un anno, senza demerito, quale volontario di truppa delle Forze armate. La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto ((, previa verifica dell'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con un istituto di vigilanza autorizzato ai sensi dell'articolo 134 ovvero con uno dei soggetti che e' legittimato a richiedere l'approvazione della nomina a guardia giurata ai sensi dell'articolo 133)). Con l'approvazione, che ha validita' biennale, il prefetto rilascia altresi', se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a tassa ridotta, con validita' di pari durata. Ai fini dell'approvazione della nomina a guardia particolare giurata di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea il prefetto tiene conto dei controlli e delle verifiche effettuati nello Stato membro d'origine per lo svolgimento della medesima attivita'. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 134-bis, comma 3. Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati membri dell'Unione europea, possono conseguire la licenza di porto d'armi secondo quanto stabilito dal [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;527), e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al [decreto del Ministro dell'interno 30 ottobre 1996, n. 635](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.interno:decreto:1996-10-30;635). Si osservano, altresi', le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento di esecuzione del presente testo unico. Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell'esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate rivestono la qualita' di incaricati di un pubblico servizio.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 139

Art. 139. (Art. 140 T. U. 1926). Gli uffici di vigilanza e di investigazione privata sono tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell'autorita' di pubblica sicurezza e i loro agenti sono obbligati ad aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 140

Art. 140. (Art. 141 'I'. U. 1926). I contravventori alle disposizioni di questo titolo sono puniti con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da L. 2000 e 6000.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 141

Art. 141. (Art. 142 T. U. 1926). I provvedimenti del prefetto nelle materie prevedute in questo titolo sono definitivi.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 142

Art. 142. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.L. 30 DICEMBRE 1989, N. 416](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989-12-30;416), CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 28 FEBBRAIO 1990, N. 39](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-02-28;39)))

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 143

Art. 143. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.L. 30 DICEMBRE 1989, N. 416](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989-12-30;416), CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 28 FEBBRAIO 1990, N. 39](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-02-28;39)))

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 144

Art. 144. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286)))

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 145

Art. 145. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.L. 30 DICEMBRE 1989, N. 416](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989-12-30;416), CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 28 FEBBRAIO 1990, N. 39](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-02-28;39)))

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 146

Art. 146. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.L. 30 DICEMBRE 1989, N. 416](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989-12-30;416), CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 28 FEBBRAIO 1990, N. 39](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-02-28;39)))

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 147

Art. 147. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286)))

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 148

Art. 148. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286)))

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 149

Art. 149. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286)))

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 150

Art. 150. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.L. 30 DICEMBRE 1989, N. 416](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989-12-30;416), CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 28 FEBBRAIO 1990, N. 39](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-02-28;39)))

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 151

Art. 151. ((IL [D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286) HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 152

Art. 152. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.L. 30 DICEMBRE 1989, N. 416](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989-12-30;416), CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 28 FEBBRAIO 1990, N. 39](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-02-28;39)))

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 153

Art. 153. (Art. 154 T. U. 1926). Agli effetti della vigilanza dell'autorita' di pubblica sicurezza, gli esercenti una professione sanitaria sono obbligati a denunziare all'autorita' locale di pubblica sicurezza, entro due giorni, le persone da loro assistite o esaminate che siano affette da malattia di mente o da grave infermita' psichica, le quali dimostrino o diano sospetto di essere pericolose a se' o agli altri. L'obbligo si estende anche per le persone che risultano affette da cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 154

Art. 154. (Art. 155 T. U. 1926). E' vietato mendicare in luogo pubblico o aperto al pubblico. Le persone riconosciute dall'autorita' locale di pubblica sicurezza inabili a qualsiasi proficuo lavoro e che non abbiano mezzi di sussistenza ne' parenti tenuti per legge agli alimenti e in condizione di poterli prestare sono proposte dal prefetto, quando non sia possibile provvedere con la pubblica beneficenza, al Ministro dell'interno per il ricovero in un istituto di assistenza o beneficenza del luogo o di altro Comune. Il Ministro puo' autorizzare il prefetto a disporre il ricovero dell'inabile in un istituto di assistenza o beneficenza. Per il rimborso delle spese di ricovero si applicano le norme stabilite per il domicilio di soccorso. Quando il comune e le istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza del domicilio di soccorso non sono in condizione di provvedere in tutto o in parte, le spese sono in tutto in parte a carico dello Stato. (16) ((44a))

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 155

Art. 155. (Art. 156 T. U. 1926). I congiunti di un mendicante inabile al lavoro e privo di mezzi di sussistenza, tenuti per legge agli alimenti e in condizione di poterli prestare, sono diffidati dall'autorita' locale di pubblica sicurezza ad adempiere al loro obbligo. Decorso il termine all'uopo stabilito nella diffida, l'inabile al lavoro e' ammesso di diritto al beneficio del gratuito patrocinio per promuovere il giudizio per gli alimenti. ((44a))

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 156

Art. 156. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 18 NOVEMBRE 1981, N. 659](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-18;659)))

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 157

Art. 157. (Art. 158 T. U. 1926). Chi, fuori del proprio Comune, desta sospetti con la sua condotta e, alla richiesta degli Ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, non puo' o non vuol dare contezza di se' mediante l'esibizione della carta di identita' o con altro mezzo degno di fede, e' condotto dinanzi l'autorita' locale di pubblica sicurezza. Questa, qualora trovi fondati i sospetti, puo' farlo rimpatriare con foglio di via obbligatorio o anche, secondo le circostanze, per traduzione.((18)) Questa disposizione si applica anche alle persone pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica o per la pubblica moralita'.((18)) L'autorita' di pubblica sicurezza puo' vietare a chi e' rimpatriato con foglio di via obbligatorio o per traduzione di ritornare nel Comune dal quale e' allontanato, senza preventiva autorizzazione dell'autorita' stessa.((18)) I contravventori sono puniti con l'arresto da uno a sei mesi. Scontata la pena, sono tradotti al luogo di rimpatrio.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 158

Art. 158. (Art. 160 T. U. 1926). Chiunque, senza essere munito di passaporto o di altro documento equipollente a termini di accordi internazionali, espatri o tenti di espatriare, quando il fatto sia stato determinato, in tutto o in parte, da motivi politici, e' punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa non inferiore a L. 20.000.((24)) In ogni altro caso, chiunque espatri o tenti di espatriare senza essere munito di passaporto e' punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda da L. 2000 a 6000. E' autorizzato l'uso delle armi, quando sia necessario, per impedire i passaggi abusivi attraverso i valichi di frontiera non autorizzati. (2)

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 159

Art. 159. (Art. 161 T. U. 1926). Il Ministro dell'interno, o, per sua delegazione, le autorita' di pubblica sicurezza, possono, per motivi di pubblica sicurezza o in casi eccezionali di pubbliche o private sventure, fornire i mezzi di viaggio gratuito agli indigenti a fine di rimpatrio.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 160

Art. 160. (Art. 162 T. U. 1926). ((Per le finalita' di prevenzione generale di reati e per l'esercizio del potere di proposta di cui all'[articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art17-com1), le cancellerie dei tribunali e delle corti di appello hanno l'obbligo di trasmettere ogni quindici giorni, anche per via telematica, il dispositivo delle sentenze di condanne irrevocabili a pene detentive al questore della provincia in cui il condannato ha la residenza o l'ultima dimora e al direttore della Direzione investigativa antimafia. Analogo obbligo sussiste per le cancellerie presso la sezione misure di prevenzione e presso l'ufficio G.I.P. del tribunale in relazione alla comunicazione di copia dei provvedimenti ablativi o restrittivi, emessi nell'ambito delle rispettive attribuzioni, alle questure competenti per territorio e alla Direzione investigativa antimafia.))

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 161

Art. 161. (Art. 163 T. U. 1926). I direttori degli stabilimenti carcerari e degli stabilimenti per misure di sicurezza detentiva hanno l'obbligo di segnalare per iscritto, quindici giorni prima, la liberazione di ogni condannato al questore, che ne informa, nei tre giorni successivi, quello della provincia alla quale il liberando e' diretto.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 162

Art. 162. (Art. 164 T. U. 1926). I condannati per delitto a pena detentiva o per contravvenzione all'ammonizione o che debbono essere sottoposti alla liberta' vigilata hanno l'obbligo, appena dimessi dal carcere o dagli stabilimenti indicati nell'articolo precedente, di presentarsi all'autorita' di pubblica sicurezza locale, che li provvede del foglio di via obbligatorio, se necessario.((29)) I pregiudicati pericolosi possono essere tradotti in istato di arresto davanti all'autorita' predetta.((29))

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 163

Art. 163. (Art. 165 T. U. 1926). Le persone rimpatriate con foglio di via obbligatorio non possono allontanarsi dall'itinerario ad esse tracciato. Nel caso di trasgressione esse sono punite con l'arresto da uno a sei mesi. Scontata la pena, sono fatte proseguire per traduzione. La stessa pena si applica alle persone che non si presentano, nel termine prescritto, all'autorita' di pubblica sicurezza indicata nel foglio di via.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 164

Art. 164. (Art. 166 T. U. 1926). Il questore, con rapporto scritto, motivato e documentato, denunzia al prefetto, per l'ammonizione, gli oziosi, i vagabondi abituali validi al lavoro non provveduti di mezzi di sussistenza o sospetti di vivere col ricavato di azioni delittuose e le persone designate dalla pubblica voce come pericolose socialmente. Sono altresi' denunziati per l'ammonizione i diffamati per delitti di cui all'articolo seguente. La denunzia puo' essere preceduta da una diffida alle persone suindicate, da parte del questore. ((19))

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 165

Art. 165. (Art. 167 T. U. 1926). E' diffamata la persona la quale e' designata dalla voce pubblica come abitualmente colpevole: 1° dei delitti contro la personalita' dello Stato o contro l'ordine pubblico e di minaccia, violenza o resistenza alla pubblica autorita'; 2° del delitto di strage; 3° dei delitti di commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti e di agevolazione dolosa dell'uso di stupefacenti; 4° dei delitti di falsita' in monete e in carte di pubblico credito; 5° dei delitti di sfruttamento di prostitute o di tratta di donne o di minori, di istigazione alla prostituzione o favoreggiamento, di corruzione di minorenni; 6° dei delitti contro la integrita' e la sanita' della stirpe commessi da persone esercenti l'arte sanitaria ; 7° dei delitti non colposi di omicidio, incendio, lesione personale ; 8° dei delitti di furto, rapina, estorsione, sequestro di persone a scopo di estorsione o rapina, truffa, circonvenzione di persone incapaci, usura ; 9° della contravvenzione di abuso di sostanze stupefacenti; quando per tali reati sia stata sottoposta a precedimento penale terminato con sentenza di proscioglimento per insufficienza di prove. ((19))

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 166

Art. 166. (Art. 168 e 176 T. U. 1926). L'ammonizione ha la durata di due anni ed e' pronunciata, da una Commissione provinciale composta del prefetto, del procuratore del Re, di un giudice - designato dal presidente del tribunale - del questore, del comandante l'Arma dei carabinieri reali nella provincia e di un cittadino di specchiata probita' nominato dal sindaco del Comune capoluogo di provincia. Un funzionario di gruppo A di grado inferiore al 10° designato dal prefetto, assistera' come segretarie. La Commissione e' convocata e presieduta dal prefetto, e, in caso di assenza od impedimento, dal vice prefetto. Essa delibera a maggioranza di voti; in caso di parita', prevale quello del presidente. ((19))

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 167

Art. 167. (Art. 169 T. U. 1926). Entro cinque giorni dalla comunicazione della denunzia alla Commissione di cui all'articolo precedente, questa intima al denunziato atto di comparizione con invito a presentare le sue difese. L'atto di comparizione deve contenere una succinta esposizione dei fatti sui quali la denuncia e' fondata. ((19))

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 168

Art. 168. (Art. 170 T. U. 1926). Il termine a comparire non e' minore di giorni tre ne' maggiore di dieci da quello della notificazione dell'invito. Questo deve essere redatto in due copie, una delle quali con la relazione dell'eseguita notificazione da parte dell'agente incaricato e' allegata agli atti del procedimento. Qualora il denunziato non si presenti nel giorno e nell'ora indicati nell'invito e non giustifichi la non comparizione, la Commissione, accertata la regolarita'; della notificazione, ne ordina l'accompagnamento davanti ad essa per mezzo della forza pubblica. Se l'ordine di accompagnamento non puo' avere esecuzione per l'irreperibilita' del denunziato, la Commissione, quando ritenga di avere elementi sufficienti, puo' pronunciare in merito. ((19))

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 169

Art. 169. (Art. 171 T. U. 1926). Il denunziato che si presenta al procedimento puo' farsi assistere da un difensore e, se contesta il fondamento della denuncia, e' ammesso a presentare le prove a sua difesa. La Commssione, proceduto all'interrogatorio del denunziato ed all'esame delle prove e tenute presenti le conclusioni della difesa, pronuncia in merito con ordinanza. Contro di questa e' ammesso ricorso solo per motivi d'incompetenza o violazione di legge, nel termine di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento, alla Commissione di appello, avente sede presso il Ministero dell'interno e di cui all'art. 2. Il ricorso non ha effetto sospensivo. ((19))

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 170

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