Act 031U0773
Art. 170. (Art. 172 T. U. 1926). Se si tratta di ozioso, di vagabondo, di persona sospetta di vivere col provento di reati, la Commissione gli prescrive, nell'ordinanza di ammonizione, di darsi in un congruo termine al lavoro, di fissare stabilmente la propria dimora, di farla conoscere, nel termine stesso, all'autorita' locale di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all'autorita' medesima. Se si tratta di persone designate dalla pubblica voce come pericolose socialmente o per gli ordinamenti politici dello Stato, la Commissione, oltre alle prescrizioni suindicate puo' imporre tutte quelle altre che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle particolari condizioni sociali e familiari dell'ammonito e alle speciali esigenze di difesa sociale o politica. ((19))
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 171
Art. 171. (Art. 173 T. U. 1926) Se si tratta di persona diffamata a termini dell'art. 165, la Commissione prescrive ad essa, nell'ordinanza di ammonizione, di vivere onestamente, di rispettare le leggi, di non dare ragione a sospetti e di non allontanarsi dalla sua dimora senza preventivo avviso all'autorita' locale di pubblica sicurezza. ((19))
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 172
Art. 172. (Art. 174 T. U. 1926). La Commissione prescrive, inoltre, all'ammonito, di non associarsi a persone pregiudicate o sospette, di non rincasare la sera piu' tardi e di non uscire la mattina piu' presto di una data ora, di non portare armi, di non trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole o in case di prostituzione e di non partecipare a pubbliche riunioni. ((19))
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 173
Art. 173. (Art. 175 e 177 T. U. 1926). Contro le decisioni della Commissione non e' ammesso ricorso. Su istanza dell'interessato o su proposta del questore, o anche d'ufficio, la Commissione puo': a) revocare l'ammonizione quando sono cessate le cause per le quali fu pronunciata o per errore di fatto; b) modificare le prescrizioni imposte e sospendere l'ammonizione per un periodo di tempo non superiore a quello della sua durata. ((19))
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 174
Art. 174. (Art. 176 e 178 T. U. 1926). Il contravventore alle prescrizioni dell'ordinanza di ammonizione e' punito con l'arresto da tre mesi a un anno. Salvo quanto e' prescritto da altre disposizioni di legge, l'ammonito che, per un reato commesso dopo l'ordinanza di ammonizione, abbia riportato condanna a pena detentiva puo' essere sottoposto a liberta' vigilata per un tempo non inferiore a due anni. ((19))
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 175
Art. 175. (Art. 179 T. U. 1926). Quando sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva o la liberta' vigilata, durante la loro esecuzione non si puo' far luogo all'ammonizione; se questa sia stata pronunciata, ne cessano gli effetti. ((19))
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 176
Art. 176. (Art. 176 T. U. 1926). L'ammonizione comincia a decorrere dal giorno della ordinanza e cessa di diritto allo scadere del biennio se l'ammonito non abbia, nel frattempo, commesso un reato. Se nel corso del biennio l'ammonito commetta un reato, per il quale riporti successivamente condanna e l'ammonizione non debba cessare, il biennio ricomincia a decorrere dal giorno nel quale e' scontata la pena. ((19))
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 177
Art. 177. (Art. 180 e 182 T. U. 1926). Il minore degli anni diciotto, ozioso, vagabondo, diffamato a termini di questo testo unico o che esercita abitualmente la mendicita' o il meretricio e' denunciato dal questore al presidente del Tribunale. Il presidente, eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina che il denunciato sia consegnato al padre, all'ascendente, o al tutore, con la intimazione di provvedere alla sua educazione e di invigilare la condotta di lui ; sotto comminatoria del pagamento di una somma fino a lire duemila a favore della Cassa delle ammende. Nel caso di persistente trascuranza puo' essere pronunciata la perdita dei diritti di patria potesta' e di tutela.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 178
Art. 178. (Art. 181 T. U. 1926). Se il minore degli anni diciotto e' privo di genitori, ascendenti o tutori o se costoro non possono provvedere alla sua educazione e sorveglianza, il presidente del Tribunale ordina che sia ricoverato, non oltre il termine della minore eta', presso qualche famiglia onesta che consenta di accettarlo, ovvero in un istituto di correzione. I genitori o gli ascendenti sono tenuti al pagamento della retta o di quella parte di essa che sara' di volta in volta determinata.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 179
Art. 179. (Art. 183 T. U. 1926). Contro il provvedimento del presidente del Tribunale e' ammesso ricorso al primo presidente della Corte di appello. Il ricorso puo' essere proposto tanto da chi esercita la patria potesta' o la tutela sul minore, quanto dal pubblico ministero. Il primo presidente della Corte di appello, prima di provvedere sul ricorso, deve sentire il procuratore generale.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 180
Art. 180. (Art. 185 T. U. 1926). Il confino di polizia si estende da uno a cinque anni e si sconta, con l'obbligo del lavoro, in una colonia o in un comune del Regno diverso dalla residenza del confinato.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 181
Art. 181. (Art. 184 T. U. 1926). Possono essere assegnati al confino di polizia, qualora siano pericolosi alla sicurezza pubblica: 1° gli ammoniti; 2° le persone diffamate a' termini dell'art. 165; 3° coloro che svolgono o abbiano manifestato il proposito di svolgere un'attivita' rivolta a sovvertire violentemente gli ordinamenti politici, economici o sociali costituiti nello Stato o a contrastare o a ostacolare l'azione dei poteri dello Stato, ((...)). L'assegnazione al confino fa cessare l'ammonizione. L'assegnazione al confino di polizia non puo' essere ordinata quando, per lo stesso fatto fatto , sia stato iniziato procedimento penale e, se sia stata disposta l'assegnazione al confino, questa e' sospesa. (6)
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 182
Art. 182. (Art. 186 T. U. 1926). L'assegnazione al contino di polizia e' pronunciata con ordinanza dalla Commissione provinciale di cui all'art. 166, su rapporto motivato del questore. Nell'ordinanza e' determinata la durata. La Commissione puo' ordinare l'immediato arresto delle persone proposte per l'assegnazione al confino. ((Il denunziato che si presenta alla Commissione o e' tradotto dinanzi ad essa in istato di arresto per l'interrogatorio, puo' farsi assistere dal difensore)).
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 183
Art. 183. (Art. 187 T. U. 1926). Le ordinanze della Commissione sono trasmesse al Ministero dell'interno per la designazione del luogo in cui deve essere scontato il confino e per la traduzione del confinato.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 184
Art. 184. (Art. 188 T. U. 1926). ((Contro l'ordinanza di assegnazione al confino di polizia e' ammesso ricorso, nel termine di giorni dieci dalla comunicazione di essa, ad una Commissione di appello avente sede presso il Ministero dell'interno. Il ricorso non ha, efficacia sospensiva. Il ricorrente puo' farsi rappresentare da un difensore, munito di mandato speciale. La Commissione di appello e' composta del Sottosegretario di Stato per l'interno che la convoca e la presiede, del capo della polizia, dell'avvocato generale presso una corte d'appello, di un presidente di corte d'appello o consigliere di cassazione, designati dal Ministro per la grazia e giustizia, di un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri reali, designato dal proprio Comando generale e di un cittadino di specchiata probita', inscritto nelle liste dei giudici popolari e nominato dal Ministro per la grazia e giustizia. Essa delibera a maggioranza di voti; in caso di parita', prevale quello del presidente. Un funzionario della Direzione generale di pubblica sicurezza di grado non inferiore all'8° assistera' come segretario. Le decisioni della Commissione di appello sono comunicate al Ministero dell'interno per l'esecuzione)).
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 185
Art. 185. (Art. 189 T. U. 1926). Tanto nel caso di confino in un comune del Regno, quanto nel caso di confino in una colonia, il confinato ha l'obbligo di darsi a stabile lavoro nei modi stabiliti dall'autorita' di pubblica sicurezza preposta alla sua sorveglianza. L'autorita' predetta, nel prescrivere al confinato di darsi a stabile lavoro, terra' conto delle necessita' locali e della natura dei lavori pubblici da eseguire, secondo le determinazioni delle competenti autorita'. L'assegnato al confino deve, inoltre, osservare tutte le altre prescrizioni dell'autorita' di pubblica sicurezza. Le prescrizioni predette sono trascritte sopra una carta di permanenza che e' consegnata al confinato. Della consegna e' redatto processo verbale.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 186
Art. 186. (Art. 190 T. U. 1926). All'assegnato al confino puo' essere, fra l'altro, prescritto: 1° di non allontanarsi dall'abitazione scelta, senza preventivo avviso all'autorita' preposta alla sorveglianza; 2° di non rincasare la sera piu' tardi e di non uscire il mattino piu' presto di una determinata ora; 3° di non detenere o portare armi proprie od altri strumenti atti ad offendere; 4° di non frequentare postriboli, osterie od altri esercizi pubblici; 5° di non frequentare pubbliche riunioni, spettacoli o trattenimenti pubblici; 6° di tenere buona condotta e di non dar luogo a sospetti ; 7° di presentarsi all'autorita' di pubblica sicurezza, preposta alla sorveglianza, nei giorni che gli sono indicati, e ad ogni chiamata di essa; 8° di portare sempre con se' la carta di permanenza e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 187
Art. 187. (Art. 191 T. U. 1926). Qualora il confinato tenga buona condotta, il Ministro dell'interno puo' liberarlo condizionalmente, prima del termine stabilito nell'ordinanza di assegnazione.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 188
Art. 188. (Art. 192 T. U. 1926). Se il confinato liberato condizionalmente tiene cattiva condotta, il Ministro dell'interno puo' rinviarlo al confino fino al compimento del termine, non computato il tempo trascorso in liberta' condizionale o in espiazione di pena.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 189
Art. 189. (Art. 193 T. U. 1926). Il confinato non puo' allontanarsi dalla colonia o dal comune assegnatogli. Il confinato che contravviene alle disposizioni di questo capo e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno. Il tempo trascorso in carcerazione preventiva seguita da condanna o in espiazione di pena detentiva, anche se per effetto di conversione di pena pecuniaria, non e' computato nella durata del confino Il confino cessa di diritto se il confinato e' sottoposto a misura di sicurezza detentiva. Se al confinato e' ordinata la liberta' vigilata, il confinato vi e' sottoposto dopo la cessazione del confino.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 190
Art. 190. (Art. 194 T. U. 1926). Le case, i quartieri e qualsiasi altro luogo chiuso dove si esercita abitualmente la prostituzione sono dall'autorita' locale di pubblica sicurezza, a richiesta dell'esercente o d'ufficio, dichiarati locali di meretricio. ((22))
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 191
Art. 191. (Art. 195 T. U. 1926). Nessun locale di meretricio puo' essere posto in esercizio prima della dichiarazione di cui all'articolo precedente. Il locale abusivamente aperto e' fatto chiudere dall'autorita' di pubblica sicurezza entro le 24 ore. Tale disposizione si applica anche ai locali occupati da una sola persona che eserciti abitualmente il meretricio. ((Il contravventore e' punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire mille a diecimila)).
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 192
Art. 192. (Art. 196 T. U. 1926). Oltre a quanto e' disposto dall'articolo precedente, l'autorita' locale di pubblica sicurezza ha facolta' di impedire che un locale possa essere adibito ad uso di meretricio, ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell'interesse della moralita' pubblica, del buon costume o dell'ordine pubblico. Nessun locale puo' essere adibito ad uso di meretricio contro la volonta' del proprietario o di chiunque altro abbia diritto di disporre del locale stesso. Non puo' neppure essere adibito a tale uso un locale che per la sua speciale ubicazione e particolarmente perche' vicino ad edifizi destinati all'istruzione, o all'educazione o al culto, oppure a caserme, a mercati o ad altri luoghi di pubblica riunione puo' offrire, a giudizio dell'autorita' di pubblica sicurezza, occasione a scandalo. Quando un locale, gia' dichiarato di meretricio, viene a trovarsi nelle condizioni suddette, ne e' ordinata la chiusura.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 193
Art. 193. (Art. 198 T. U. 1926). Chi intende adibire un locale a uso di meretricio deve sottoscrivere, nei modi indicati dal regolamento, un atto di sottomissione davanti all'autorita' di pubblica sicurezza, nel quale sono determinate le condizioni e gli obblighi a cui l'esercizio del locale deve essere subordinato. La inosservanza di tali obblighi importa l'immediata chiusura del locale, senza pregiudizio dell'applicazione della legge penale.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 194
Art. 194. (Art. 199 T. U. 1926). Chi esercita un locale dichiarato di meretricio, quando modifica il locale stesso o i suoi accessi senza permesso dell'autorita' locale di pubblica sicurezza, e' punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila ed e' obbligato a ridurre le cose in pristino. Alla stessa pena soggiace l'esercente che non notifica all'autorita' di pubblica sicurezza le generalita' delle persone ammesse all'esercizio del meretricio ovvero scientemente, o per incuria della vigilanza sanitaria, ammette nel locale o permette che vi rimangano, anche temporaneamente, donne affette da malattie celtiche che diano luogo al pericolo di contagio.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 195
Art. 195. (Art. 200 T. U. 1926). I locali di meretricio possono rimanere aperti solo nelle ore stabilite dall'autorita' di pubblica sicurezza. Il trasgressore a questa prescrizione e' punito con l'arresto da un mese a un anno e con l'ammenda da lire cinquecento a tremila.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 196
Art. 196. (Art. 201 T. U. 1926). Nei locali di meretricio sono vietati: a) i giuochi, i balli, le feste di qualunque sorta ; b) lo spaccio di cibi e bevande; c) l'accesso dei minori degli anni diciotto. E' altresi' vietato di accedervi con armi di qualunque specie o con strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, ovvero in stato di ubbriachezza. Le contravvenzioni a queste disposizioni sono punite con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire cinquecento a tremila.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 197
Art. 197. (Art. 202 T. U. 1926). Gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza hanno facolta' di procedere in qualsiasi tempo a perquisizioni nei locali di meretricio e sulle persone che vi si trovano. Quando in un locale di meretricio si formano riunioni troppo numerose e tali da potersi ritenere pericolose per l'ordine pubblico o per la sicurezza pubblica, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza possono ordinarne lo sgombro.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 198
Art. 198. (Art. 203 T. U. 1926). E' vietato all'esercente locali di meretricio di richiedere o accettare, sotto qualsiasi forma o pretesto, dalle donne accolte nei locali stessi, danaro o altra cosa mobile, neppure a titolo di cauzione, per garantire l'impegno assunto dalle meretrici di prostituirsi per un dato periodo di tempo. L'infrazione a tale divieto e' punita con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire mille a cinquemila.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 199
Art. 199. (Art. 204 T. U. 1926). L'esercente un locale di meretricio, il quale impedisce a una donna di lasciare il locale stesso, anche se essa vi sia entrata spontaneamente e vi abbia esercitato il meretricio, e abbia contratto qualunque promessa, obbligazione o debito, e' punito, quando il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda fino a lire cinquemila.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 200
Art. 200. (Art. 205 T. U. 1926). Oltre quanto e' disposto dagli articoli precedenti l'autorita' di pubblica sicurezza ordina la chiusura dei locali di meretricio nei casi seguenti : 1° quando risulta che i locali sono divenuti forniti d'infezione di malattie celtiche; 2° quando vi si esercita il meretricio di minorenni ; 3° quando risulta che nei locali sono sottratte donne alle ispezioni o alle visite ordinate dall'autorita' di pubblica sicurezza o sanitaria o che una donna allontanata per malattia e' stata nuovamente ivi accolta senza certificato medico di guarigione ; 4° quando si e' impedito o tentato di impedire o in qualsiasi modo si e' ostacolato l'accesso agli ufficiali o agli agenti di pubblica sicurezza o ai sanitari incaricati della visita o si e' impedito o si e' tentato di impedire o in qualunque modo ostacolato l'esercizio delle loro funzioni; 5° nel caso di recidiva nelle contravvenzioni prevedute dagli articoli 195 e 196; 6° quando chi ha diritto di disporre del locale dichiara di non volere che sia ulteriormente destinato al meretricio, tranne che la concessione del locale a tale uso sia stata fatta in iscritto da chi poteva disporre del locale medesimo. In questo caso non puo' essere ritirata l'autorizzazione prima del termine stabilito se questo fu fissato, e, quando non sia stato fissato, prima del termine all'uopo stabilito dall'autorita' di pubblica sicurezza.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 201
Art. 201. (Art. 206 T. U. 1926). Oltre quanto e' disposto dagli articoli precedenti, l'autorita' di pubblica sicurezza puo' ordinare di ufficio la chiusura di qualsiasi locale di meretricio, abituale od occasionale, notorio o clandestino o sospetto, quando ragioni di ordine pubblico, di igiene, di moralita' o sicurezza pubblica la consigliano.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 202
Art. 202. (Art. 208 T. U. 1926). ((Quando, nonostante l'ordinanza di chiusura, il locale continua ad essere tenuto aperto o in esercizio, ovvero e' riaperto senza il preventivo permesso della autorita' di pubblica sicurezza, chi esercisce il locale e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire mille a diecimila)).
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 203
Art. 203. (Art. 209 T. U. 1926). Chi ha esercitato un locale dichiarato o non dichiarato di meretricio, del quale sia stata ai termini degli articoli precedenti, ordinata la chiusura, per fatti a lui imputabili anche a titolo di colpa, ovvero sia incorso in piu' condanne per contravvenzione alle disposizioni di questo capo, non puo' condurre lo stesso o altro locale di meretricio per la durata di anni cinque.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 204
Art. 204. (Art. 210 T. U. 1926). L'autorita' locale di pubblica sicurezza puo' impedire che un locale, del quale e' stata ordinata la chiusura, sia riaperto allo stesso scopo, prima che sia trascorso un anno dalla data della relativa ordinanza. Deve essere sempre ordinata la chiusura definitiva di quei locali di meretricio, nei quali si somministrano o si detengono sostanze stupefacenti o nei quali si accolgono persone dedite all'uso delle sostanze stesse o comunque si permette o favorisce l'uso di esse.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 205
Art. 205. (Art. 211 T. U. 1926). L'autorita' di pubblica sicurezza puo' far sottoporre a visita sanitaria le donne che esercitano il meretricio anche fuori dei locali dichiarati o inviarle nelle sale di cura, quando vi e' sospetto che sono affette da malattie contagiose. Sono sospette di malattia contagiosa le donne esercenti il meretricio anche fuori dei locali dichiarati quando si rifiutano di sottoporsi alla visita.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 206
Art. 206. (Art. 212 T. U. 1926). La dichiarazione di locale di meretricio e' revocata, su domanda degli interessati, quando nel locale e' cessato l'esercizio del meretricio.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 207
Art. 207. (Art. 197 e 207 T. U. 1926). Contro qualsiasi provvedimento dell'autorita' locale di pubblica sicurezza, nelle materie disciplinate in questo capo, gli interessati possono ricorrere nei modi stabiliti dal regolamento. Sul reclamo decide una Commissione presieduta dal prefetto o da chi ne fa le veci, composta dal podesta' o da un suo delegato e da un rappresentante del pubblico ministero presso il Tribunale. Il Ministero dell'interno ha facolta', nell'interesse della moralita' pubblica, del buon costume o dell'ordine pubblico di annullare le deliberazioni della Commissione predetta con le quali si autorizza l'esercizio di un locale di meretricio. Contro tale provvedimento non e' ammesso ricorso nemmeno per motivi di illegittimita'.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 208
Art. 208. (Art. 213 T. U. 1926). E' vietato ogni invito o eccitamento al libertinaggio fatto anche in modo indiretto in luoghi pubblici o aperti al pubblico. E' parimente proibito: a) seguire per via le persone, adescandole con atti o parole al libertinaggio, o sostare in luoghi pubblici in attitudine di adescamento; b) affacciarsi alle finestre e trattenersi sulla soglia delle case dichiarate locali di meretricio; c) fare pubblica indicazione di locali di meretricio o fare, in qualsiasi modo, offerta di lenocinio. ((Le contravvenzione alle disposizioni di questo articolo, quando non costituiscono un reato piu' grave sono punite con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire mille a diecimila)).
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 209
Art. 209. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 25 GENNAIO 1982, N. 17](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-01-25;17)))
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 210
Art. 210. (Art. 215 T. U. 1926). Salvo quanto e' disposto dall'articolo precedente, il prefetto puo' disporre, con decreto, lo scioglimento delle associazioni, enti o istituti costituiti od operanti nel Regno che svolgono un'attivita' contraria agli ordinamenti politici costituiti nello Stato. Nel decreto puo' essere ordinata la confisca dei beni sociali. Contro il provvedimento del prefetto si puo' ricorrere al Ministro dell'interno. Contro il provvedimento del Ministro non e' ammesso ricorso nemmeno per motivi di illegittimita'. ((34))
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 211
Art. 211. E' vietato promuovere, costituire, organizzare o dirigere nel territorio dello Stato associazioni, enti o istituti di carattere internazionale senza l'autorizzazione del Ministro dell'interno. E' altresi' vietato al cittadino, residente nel territorio dello Stato, partecipare ad associazioni, enti o istituti di carattere internazionale senza l'autorizzazione del Ministro dell'interno. ((50))
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 212
Art. 212. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 25 GENNAIO 1982, N. 17](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-01-25;17)))((48))
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 213
Art. 213. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 13 LUGLIO 1994, N. 480](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-07-13;480)))((58))
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 214
Art. 214. (Art. 219 T. U. 1926). Nel caso di pericolo di disordini il Ministro dell'interno con l'assenso del Capo del Governo, o i prefetti, per delegazione, possono dichiarare, con decreto, lo stato di pericolo pubblico.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 215
Art. 215. (Art. 220 T. U. 1926). Durante lo stato di pericolo pubblico il prefetto puo' ordinare l'arresto o la detenzione di qualsiasi persona, qualora cio' ritenga necessario per ristabilire o per conservare l'ordine pubblico.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 216
Art. 216. (Art. 221 T. U. 1926). Oltre quanto e' disposto dall'art. 2, qualora la dichiarazione di pericolo pubblico si estenda all'intero territorio del Regno, il Ministro dell'interno puo' emanare ordinanze, anche in deroga alle leggi vigenti, sulle materie che abbiano comunque attinenza all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica. I contravventori alle ordinanze predette sono puniti con l'arresto non inferiore a un anno, salvo le maggiori pene stabilite dalle leggi. La disposizione precedente si applica anche a coloro che contravvengono alle ordinanze del prefetto emesse durante lo stato di dichiarato pericolo pubblico, in forza dei poteri che gli sono conferiti dall'art. 2.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 217
Art. 217. (Art. 222 T. U. 1926). Qualora sia necessario affidare all'autorita' militare la tutela dell'ordine pubblico, il Ministro dell'interno, con l'assenso del Capo del Governo, o i prefetti, per delegazione, possono dichiarare, con decreto, lo stato di guerra. Sono applicabili, in tal caso, le disposizioni degli articoli precedenti. La facolta' di emanare ordinanze spetta all'autorita' che ha il comando delle forze militari. I contravventori sono puniti a termini del primo capoverso dell'articolo precedente.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 218
Art. 218. (Art. 223 T. U. 1926). Durante il dichiarato stato di guerra le autorita' civili continuano a funzionare per tutto quanto non si riferisce all'ordine pubblico. Per cio' che riguarda l'ordine pubblico le autorita' civili esercitano quei poteri che l'autorita' militare ritiene di delegare ad esse.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 219
Art. 219. (Art. 224 T. U. 1926). ((Durante il dichiarato Stato di guerra sono giudicate dai Tribunali Militari le persone imputate di delitti contro la personalita' dello Stato previsti nel titolo primo del libro secondo del [codice penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398). Gli imputati di delitti contro l'ordine pubblico, la pubblica amministrazione, le persone e il patrimonio sono giudicati dall'Autorita' giudiziaria ordinaria)).
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 220
Art. 220. (Art. 18, 23, 83, 114, 158, 160, 165, 221 T. U. 1926). Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica devono arrestare chi e' colto in flagranza dei reati preveduti dagli articoli 19, 24, 85, 113, 157, 158, 163, 216 e 217 di questo testo unico. ((37))
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 221
Art. 221. (Art. 225 T. U. 1926). Con decreto Reale, su proposta del Ministro dell'interno, saranno pubblicati il regolamento generale per l'esecuzione di questo testo unico e i regolamenti speciali necessari per determinate materie da esso regolate. ((Salvo quanto previsto dall'art. 221-bis, le contravvenzioni alle disposizioni di tali regolamenti sono punite con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire duecentomila)).((58)) Fino a quando non saranno emanati i regolamenti suindicati, rimangono in vigore le disposizioni attualmente esistenti sulle materie regolate in questo testo unico, in quanto non siano incompatibili con le norme in esso contenute.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 221 bis
Art. 221-bis. ((1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 156, 187 e 225 del regolamento di esecuzione del presente testo unico, approvato con [regio decreto 6 maggio 1940, n. 635](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635), sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni. 2. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 121, 131, 146, 149, 180, 181, 185, 186, 192, 196, 199, 211, 219, 220, 221, 222, 229, 230, commi da 1 a 3, 240, 241, 242, limitatamente alle attivita' previste dall'art. 126 del presente testo unico, e 260 del regolamento di esecuzione, approvato con [regio decreto 6 maggio 1940, n. 635](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635), sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire due milioni)). ((58))
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 222
Art. 222. Entro un quinquennio dall'entrata in vigore di questo testo unico, le opere, i drammi, le rappresentazioni coreografiche e le altre produzioni teatrali, gia' date o declamate in pubblico nel Regno, potranno essere ulteriormente rappresentate, senza ottemperare al disposto dell'art. 73. Esse saranno comunicate al prefetto della provincia - dove per la prima volta verranno rappresentate o declamate, dopo la entrata in vigore di questo testo unico - il quale ha facolta' di vietarle per ragioni di morale o di ordine pubblico. Quando il prefetto ne autorizzi la rappresentazione, l'autorizzazione e' valida per tutto il Regno. Contro il divieto del prefetto e' ammesso ricorso al Ministro dell'interno, che decide, sentita la commissione di cui all'art. 73. Il Ministro dell'interno puo', in qualunque momento, procedere a nuovo esame delle produzioni teatrali di cui nella prima parte di questo articolo. Anche per queste produzioni si applica il disposto dell'articolo 74.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 223
Art. 223. (Art. 227 T. U. 1926). Le assegnazioni al domicilio coatto, pronunciate ai termini del capo V titolo III del [testo unico della legge di pubblica sicurezza](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773) 30 giugno 1889, n. 6144, s'intendono commutate in assegnazioni al confine di polizia, ai termini di questo testo unico.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 224
Art. 224. (Art. 229 T. U. 1926). L'art. 2 del testo unico delle leggi relative alle attribuzioni della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, approvato con [R. decreto 26 giugno 1924, n. 1058](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-06-26;1058), e' abrogato. I ricorsi, che all'atto di pubblicazione del testo unico approvato col [R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-11-06;1848) fossero stati gia' presentati alla Giunta provinciale amministrativa e non fossero ancora decisi, sono considerati come ricorsi gerarchici e sottoposti alle decisioni del prefetto. Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re : Il Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno : Mussolini.
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