Act 033U1775
Entrata in vigore del provvedimento: 23/01/1934
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA In virtu' della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 18 dicembre 1927, n. 2595; Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Capo del Governo Primo Ministro, Ministro per gli affari esteri, per l'interno, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per le corporazioni e con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, e per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo: E' approvato il testo unico delle disposizioni di legge su le acque e gli impianti elettrici, annesso al presente decreto e vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 11 dicembre 1933 - Anno XII VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - DI CROLLALANZA - DE FRANCISCI - JUNG - ACERBO - CIANO Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI. Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 gennaio 1934 - Anno XII Atti del Governo, registro 32, foglio 39. - MANCINI.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 1
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici Art. 1. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 18 FEBBRAIO 1999, N. 238))
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 2
Art. 2. Possono derivare e utilizzare acqua pubblica: a) coloro che posseggono un titolo legittimo; b) coloro i quali, per tutto il trentennio anteriore alla pubblicazione della [legge 10 agosto 1884, n. 2614](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1884-08-10;2614), hanno derivato e utilizzato acqua pubblica, limitatamente al quantitativo di acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata durante il trentennio; c) coloro che ne ottengono regolare concessione, a norma della presente legge. Nei territori annessi al Regno in dipendenza delle [leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1920-12-19;1778), conservano il diritto di derivare e utilizzare acqua pubblica coloro che lo abbiano acquistato in uno dei modi ammessi dalle leggi ivi vigenti prima dell'entrata in vigore della legislazione italiana sulle opere pubbliche.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 3
Art. 3. Gli utenti di acqua pubblica menzionati alle lettere a) e b) e nell'ultimo comma dell'articolo precedente, che non abbiano gia' ottenuto il riconoscimento all'uso dell'acqua, debbono chiederlo, sotto pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'elenco in cui l'acqua e' inscritta. Coloro che hanno ottenuto la concessione ai sensi delle [leggi 20 marzo 1865, n. 2248](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1865-03-20;2248), allegato F, e 10 agosto 1884, n. 2644, e leggi successive, non hanno l'obbligo di chiedere il riconoscimento dell'utenza. Sulla domanda di riconoscimento si provvede, a spese dell'interessato nel caso di piccole derivazioni in merito alle quali non siano sorte opposizioni, con decreto dell'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa. Negli altri casi si provvede con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore. Avverso il decreto dell'ingegnere capo del Genio Civile e ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato, al Ministero dei lavori pubblici, che provvede sentito il Consiglio Superiore. Entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo, l'interessato puo' ricorrere ai Tribunali delle acque pubbliche. (36) (49) ((50))
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 4
Art. 4. Per le acque pubbliche le quali, non comprese in precedenti elenchi, siano incluse in elenchi suppletivi, gli utenti che non siano in grado di chiedere il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua ai termini dell'art. 3, hanno diritto alla concessione limitatamente al quantitativo di acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata, con esclusione di qualunque concorrente, salvo quanto e' disposto dall'art. 45. La domanda deve essere presentata entro i termini stabiliti dall'art. 3 per i riconoscimenti e sara' istruita con la procedura delle concessioni. (36) (49) ((50))
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 5
Art. 5. In ogni provincia e' formato e conservato a cura del Ministero delle finanze il catasto delle utenze di acqua pubblica. Per la formazione del catasto tutti gli utenti debbono fare la dichiarazione delle rispettive utenze. La dichiarazione deve indicare: a) i luoghi in cui trovansi la presa e la restituzione; b) l'uso a cui serve l'acqua; c) la quantita' dell'acqua utilizzata; d) la superficie irrigata ed il quantitativo di potenza nominale prodotta; e) il decreto di riconoscimento o di concessione del diritto di derivazione. Le dichiarazioni di utenze devono essere fatte entro il 31 dicembre 1935 ove si tratti di acqua inscritta in un elenco, la cui pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno sia avvenuta entro il 31 dicembre 1933 e in ogni altro caso entro due anni dalla pubblicazione dell'elenco in cui l'acqua e' inscritta. In caso di ritardo, gli utenti sono puniti con l'ammenda da lire cento a lire mille. Sono esonerati dal presentare la dichiarazione gli utenti che abbiano ottenuto il decreto di riconoscimento o di concessione posteriormente al 1° febbraio 1917.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 5 bis
Art. 5-bis. ((1. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'[art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art17-com1), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono dettati criteri per uniformare l'acquisizione dei dati statali e regionali, inclusi quelli concernenti il catasto di cui all'art. 5, relativi alle acque pubbliche superficiali e sotterranee e alle relative utilizzazioni, nonche' ai prelievi e alle restituzioni sulla base delle misurazioni effettuate ai sensi dell'art. 42, comma 3, del presente testo unico. Con lo stesso decreto interministeriale sono fissate modalita' per l'accesso ai sistemi informativi delle amministrazioni e degli enti pubblici e per l'interscambio dei dati, finalizzati al controllo del sistema delle utilizzazioni e dei prelievi, nonche' per garantire adeguate forme di informazione al pubblico in ordine agli effetti dei provvedimenti di rilascio, di modificazione e di rinnovo delle concessioni di derivazione e delle licenze di attingimento di cui al comma 2. 2. Le amministrazioni dello Stato, le regioni e le province autonome assicurano lo scambio delle informazioni relative ai provvedimenti di rilascio, di modificazione e di rinnovo delle concessioni di derivazioni e di licenze di attingimento, entro trenta giorni dalla data di efficacia del relativo provvedimento. Gli stessi dati sono inviati, entro il medesimo termine, alle Autorita' di bacino e al Dipartimento per i servizi tecnici nazionali)).
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 6
Art. 6. ((1. Le utenze di acqua pubblica hanno per oggetto grandi e piccole derivazioni. 2. Sono considerate grandi derivazioni quelle che eccedono i seguenti limiti: a) per produzione di forza motrice: potenza nominale media annua kW 3.000; b) per acqua potabile: litri 100 al minuto secondo; c) per irrigazione: litri 1000 al minuto secondo od anche meno se si possa irrigare una superficie superiore ai 500 ettari; d) per bonificazione per colmata: litri 5000 al minuto secondo; e) per usi industriali, inteso tale termine con riguardo ad usi diversi da quelli espressamente indicati nel presente articolo: litri 100 al minuto secondo; f) per uso ittiogenico: litri 100 al minuto secondo; g) per costituzione di scorte idriche a fini di uso antincendio e sollevamento a scopo di riqualificazione di energia: litri 100 al minuto secondo. 3. Quando la derivazione sia ad uso promiscuo, si assume quale limite quello corrispondente allo scopo predominante. 4. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce, con provvedimento di carattere generale, a quale specie di uso debbano assimilarsi usi diversi da quelli sopra indicati. Il decreto ministeriale e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica)).
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 7
Art. 7. Le domande per nuove concessioni e utilizzazioni, corredate dei progetti di massima delle opere da eseguire per la raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle acque, sono dirette al Ministro dei lavori pubblici e presentate all'Ufficio del Genio Civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa. 1-bis. Le domande di cui al primo comma relative sia alle grandi sia alle piccole derivazioni sono altresi' trasmesse alle Autorita' di bacino territorialmente interessate che, nel termine massimo di quaranta giorni dalla ricezione, comunicano il proprio parere all'ufficio istruttore in ordine alla compatibilita' della utilizzazione con le previsioni del piano di tutela e, anche in attesa di approvazione dello stesso, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico. Decorso il predetto termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il parere si intende espresso in senso favorevole.(49) ((51)) Ogni richiedente di nuove concessioni deve depositare, con la domanda, una somma pari ad un quarantesimo del canone annuo e in ogni caso non inferiore a lire cinquanta. Le somme cosi' raccolte sono versate in tesoreria in conto entrate dello Stato. (10) (19) L'Ufficio del Genio Civile ordina la pubblicazione della domanda mediante avviso nel Foglio degli annunzi legali delle provincie nel cui territorio ricadono le opere di presa e di restituzione delle acque. Nell'avviso sono indicati il nome del richiedente e i dati principali della richiesta derivazione, e cioe': luogo di presa, quantita' di acqua, luogo di restituzione ed uso della derivazione. L'avviso e' pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Nei territori che ricadono nella circoscrizione del Magistrato alle acque per le Provincie venete e di Mantova, questo deve essere sentito sull'ammissibilita', delle istanze prima della loro istruttoria. Se il Ministro ritiene senz'altro inammissibile una domanda perche' inattuabile o contraria al buon regime delle acque o ad altri interessi generali, la respinge con suo decreto sentito il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici. Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle previste da una o piu' domande anteriori, sono accettate e dichiarate concorrenti con queste, se presentate non oltre trenta giorni dall'avviso nella Gazzetta Ufficiale relativo alla prima delle domande pubblicate incompatibili con la nuova. Di tutte le domande accettate si da' pubblico avviso nei modi sopra indicati. Dopo trenta giorni dall'avviso, la domanda viene pubblicata, col relativo progetto, mediante ordinanza del Genio Civile. In ogni caso l'ordinanza stabilisce il termine, non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni, entro il quale possono presentarsi le osservazioni e le opposizioni scritte avverso la derivazione richiesta. Se le opere di derivazione interessano la circoscrizione di piu' uffici del Genio Civile, l'ordinanza di istruttoria e' emessa dal Ministro dei lavori pubblici. Nel caso di domande concorrenti l'istruttoria e' estesa a tutte le domande se esse sono tutte incompatibili con la prima; se invece alcune furono accettate al di la' dei termini relativi alla prima, per essere compatibili con questa e non con le successive, l'istruttoria e' intanto limitata a quelle che sono state presentate e accettate entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso relativo alla prima domanda.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 8
Art. 8. L'Ufficio del Genio Civile, alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa, raccoglie le opposizioni, procede alla visita dei luoghi, alla quale possono intervenire il richiedente e gli interessati, e redige una relazione dettagliata su tutta l'istruttoria, mettendo in evidenza le qualita' caratteristiche delle varie domande in rapporto alla piu' razionale utilizzazione del corso di acqua, agli interessi pubblici connessi, alla natura ed attendibilita' delle opposizioni. Alla visita di istruttoria, per domande di grande derivazione, comprendano o non la costruzione di serbatoi idrici, sono invitati ad intervenire altresi' un funzionario del competente Ufficio Idrografico, i rappresentanti dei Ministeri militari interessati, per le opportune constatazioni, osservazioni e proposte di condizioni da inserire a verbale. Sara' altresi' invitato il rappresentante del Ministero delle comunicazioni quando questo vi possa essere interessato. Quando la derivazione sia chiesta a scopo di bonifica integrale alla visita d'istruttoria e' invitato a intervenire un delegato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Nei casi previsti all'ultimo comma dell'art. 218, concernente acquedotti a uso potabile, alla visita d'istruttoria e' invitato a intervenire un delegato del Ministero dell'interno. Dove esistono Uffici regionali del Ministero dei lavori pubblici aventi giurisdizione in materia di acque pubbliche, questi danno parere sui risultati dell'istruttoria. Sulle condizioni interessanti la difesa territoriale, il Genio Civile promuove il benestare del Ministero militare competente per il tramite del Comando di Corpo d'armata territorialmente interessato.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 9
Art. 9. ((1. Tra piu' domande concorrenti, completata l'istruttoria di cui agli articoli 7 e 8, e' preferita quella che da sola, o in connessione con altre utenze concesse o richieste, presenta la piu' razionale utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai seguenti criteri: a) l'attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali dei concorrenti anche da parte dei servizi pubblici di acquedotto o di irrigazione e la prioritaria destinazione delle risorse qualificate all'uso potabile; b) le effettive possibilita' di migliore utilizzo delle fonti in relazione all'uso; c) le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico oggetto di prelievo; d) la quantita' e la qualita' dell'acqua restituita rispetto a quella prelevata. 1-bis. E' preferita la domanda che, per lo stesso tipo di uso, garantisce la maggior restituzione d'acqua in rapporto agli obiettivi di qualita' dei corpi idrici. In caso di piu' domande concorrenti per usi produttivi e' altresi' preferita quella del richiedente che aderisce al sistema ISO 14001 ovvero al sistema di cui al [regolamento (CEE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32001R0761), sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). 1-ter. Per lo stesso tipo di uso e' preferita la domanda che garantisce che i minori prelievi richiesti siano integrati dai volumi idrici derivati da attivita' di recupero e di riciclo)). A parita' di tali condizioni e' prescelta quella che offra Maggiori ed accertate garanzie tecnico-finanziarie ed economiche d'immediata esecuzione ed utilizzazione. In mancanza di altre condizioni di preferenza, vale il criterio della priorita' di presentazione. Qualora tra piu' domande concorrenti si riscontri che progetti siano sostanzialmente equivalenti, quantunque in alcuna di quelle posteriormente presentate l'utilizzazione sia piu' vasta, e' di regola preferita la prima domanda quando non ostino motivi prevalenti d'interesse pubblico e il primo richiedente si obblighi ad attuare la piu' vasta utilizzazione. Sulla preferenza da darsi all'una od all'altra domanda decide definitivamente il Ministro dei lavori pubblici sentito il Consiglio Superiore. Il Consiglio indica, per la domanda prescelta, gli elementi essenziali che devono essere contenuti nel disciplinare. Nelle concessioni a prevalente scopo irriguo, a parita' di utilizzazione, e' preferita fra piu' concorrenti la domanda di chi abbia la proprieta' dei terreni da irrigare o del relativo consorzio dei proprietari.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 10
Art. 10. Qualora una nuova domanda incompatibile con le preesistenti sia presentata al di la' dei termini di cui all'ottavo ed all'ultimo comma dell'art. 7, ma prima che il Consiglio Superiore si sia pronunziato definitivamente sulle domande gia' istruite, la domanda potra', in via eccezionale, e con ordinanza ministeriale, essere ammessa ad istruttoria e dichiarata concorrente con le altre, se soddisfi ad uno speciale e prevalente motivo di interesse pubblico, riconosciuto dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore. In tal caso viene sospesa ogni decisione su tutte le domande fino a che per la nuova ammessa sia completata l'istruttoria.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 11
Art. 11. Per la domanda prescelta l'Ufficio del Genio Civile redige il disciplinare e invita il richiedente a firmarlo. Il richiedente deve depositare presso la Cassa dei depositi e prestiti una cauzione non inferiore alla meta' di un'annata, del canone demaniale e in ogni caso non minore di lire cento. La cauzione puo' essere incamerata nei casi di rinunzia e di dichiarazione di decadenza. (10) ((19))
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 12
Art. 12. Per conseguire la piu' razionale utilizzazione del corso d'acqua o per rendere tra loro compatibili alcune delle domande concorrenti, o per assicurare, nell'utilizzazione per forza motrice, la restituzione dell'acqua a quota utile per l'irrigazione, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, puo' invitare i richiedenti a modificare i rispettivi progetti. Occorrendo opere in comune, il Ministro, sentito il Consiglio Superiore, puo' imporre ai concessionari l'obbligo di consorziarsi per quanto si riferisce a dette opere, salvo quanto e' stabilito al capo II. Le domande modificate a termine del primo comma sono sottoposte, ove occorra, a breve istruttoria, limitata alle varianti introdotte. Non possono pero', fino alla decisione definitiva, accettarsi per nessun motivo altre domande incompatibili con quelle in esame. Fra piu' concorrenti, le cui domande tendano a soddisfare notevoli interessi pubblici, si puo' in ogni caso, sentito il Consiglio Superiore, far luogo alla concessione a chi richiede la migliore e piu' vasta derivazione, con l'obbligo di fornire agli altri richiedenti, con le modalita' indicate dal Consiglio stesso, acqua o energia elettrica al prezzo di costo, tenuto conto delle caratteristiche della fornitura occorrente, limitatamente alle quantita' indispensabili per gli usi di essi richiedenti.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 12 bis
Art. 12-bis. ((1. Il provvedimento di concessione e' rilasciato se: a) non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualita' definiti per il corso d'acqua interessato; b) e' garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico; c) non sussistono possibilita' di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane ovvero, pur sussistendo tali possibilita', il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico. 2. I volumi di acqua concessi sono altresi' commisurati alle possibilita' di risparmio, riutilizzo o riciclo delle risorse. Il disciplinare di concessione deve fissare, ove tecnicamente possibile, la quantita' e le caratteristiche qualitative dell'acqua restituita. Analogamente, nei casi di prelievo da falda deve essere garantito l'equilibrio tra il prelievo e la capacita' di ricarica dell'acquifero, anche al fine di evitare pericoli di intrusione di acque salate o inquinate, e quant'altro sia utile in funzione del controllo del miglior regime delle acque. 3. L'utilizzo di risorse prelevate da sorgenti o falde, o comunque riservate al consumo umano, puo' essere assentito per usi diversi da quello potabile se: a) viene garantita la condizione di equilibrio del bilancio idrico per ogni singolo fabbisogno; b) non sussistono possibilita' di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane, oppure, dove sussistano tali possibilita', il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico; c) sussiste adeguata disponibilita' delle risorse predette e vi e' una accertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento. 4. Nei casi di cui al comma 3, il canone di utenza per uso diverso da quello potabile e' triplicato. Sono escluse le concessioni ad uso idroelettrico i cui impianti sono posti in serie con gli impianti di acquedotto)).
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 13
Art. 13. Nei casi di accertata urgenza, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, puo' permettere che siano iniziate subito le opere, purche' il richiedente la concessione si obblighi, con congrua cauzione, da depositare alla Cassa dei depositi e prestiti, ad eseguire le prescrizioni e condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione, oppure a demolire le opere in caso di negata concessione. La esecuzione e' sempre fatta a rischio e pericolo del richiedente. ((22)) Per le piccole derivazioni, quando non vi siano domande concorrenti ne' opposizioni, l'autorizzazione all'inizio delle opere puo' essere data, in casi di accertata urgenza, con le condizioni suddette, dall'Ufficio del Genio Civile competente, che ne riferisce immediatamente al Ministero dei lavori pubblici.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 14
Art. 14. Le domande per derivazioni da corsi d'acqua riservati ai sensi del successivo articolo 51 sono ammesse ad istruttoria dopo esame preliminare del Consiglio Superiore ai fini indicati dal quarto comma di detto articolo. Le domande per utilizzazioni su corsi d'acqua riservati occorrenti alle Amministrazioni dello Stato sono presentate al Ministero dei lavori pubblici che provvede alla concessione, sentito il Consiglio Superiore, senza bisogno di formale istruttoria.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 15
Art. 15. ((Le concessioni di acqua pubblica per le grandi derivazioni sono fatte con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze. Per le piccole derivazioni la concessione e' fatta con decreto del provveditore alle opere pubbliche, sentito l'intendente di finanza competente per territorio, salvo che siano state presentate opposizioni o domande concorrenti, nei quali casi la concessione e' fatta con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e d'intesa col Ministro per le finanze)).
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 16
Art. 16. Alle acque derivate nei canali patrimoniali dello Stato e alle relative utilizzazioni si applicano le norme speciali che le riguardano. Le norme riguardanti i canali patrimoniali dello Stato saranno osservate, in quanto applicabili ed in quanto compatibili con le disposizioni contenute nella presente legge, anche per le opere e gli impianti che comunque passino in proprieta' dello Stato ai sensi di questa legge.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 17
Art. 17. 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 93 e dal comma 2, e' vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorita' competente. 2. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici e' libera e non richiede licenza o concessione di derivazione di acqua; la realizzazione dei relativi manufatti e' regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali. 3. Nel caso di violazione delle norme di cui al comma 1, l'Amministrazione competente dispone la cessazione dell'utenza abusiva ed il contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, e' tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria ((da 8.000 euro a 50.000 euro, con riduzione di un terzo nei casi in cui sia in corso un iter procedurale autorizzativo o concessorio)). Nei casi di particolare tenuita' si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ((da 2.000 euro e 10.000 euro, con riduzione di un terzo nei casi in cui sia in corso un iter procedurale autorizzativo o concessorio)). Alla sanzione prevista dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'[articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art16). E' in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti. L'autorita' competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, puo' eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, purche' l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque. 3-bis. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento ((e di Bolzano)) comunicano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le informazioni in merito alle violazioni accertate ai sensi del comma 3 nell'anno precedente. (49)
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 18
Art. 18. I ricorsi aventi per oggetto diritti o interessi, che si pretendono lesi dall'avvenuta concessione, devono essere proposti, secondo le rispettive competenze, ai Tribunali delle acque territoriali o al Tribunale Superiore delle acque pubbliche e notificati entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di concessione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, al concessionario ed al Ministro dei lavori pubblici.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 19
Art. 19. La concessione si intende fatta entro i limiti di disponibilita' dell'acqua. Il concessionario non puo' mai invocare la concessione come titolo per chiedere indennizzo dallo Stato ed e' esclusivamente responsabile di qualsiasi lesione che in conseguenza di essa possa essere arrecata ai diritti dei terzi.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 20
Art. 20. Le utenze non possono essere cedute, ne' in tutto ne' in parte, senza il nulla osta del Ministero dei lavori pubblici sentito il Ministero delle finanze e il cessionario non sara' riconosciuto come titolare dell'utenza, se non quando abbia prodotto l'atto traslativo. La richiesta di nulla osta deve essere accompagnata dalla illustrazione dei motivi che determinano la cessione e dalla indicazione delle condizioni e patti in base ai quali si deve effettuare. Le utenze d'acqua ad uso irriguo, di cui siano titolari proprietari dei terreni da irrigare, in caso di trapasso del fondo, si trasferiscono al nuovo proprietario, limitatamente alla competenza del fondo stesso, non ostante qualunque patto in contrario. Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti. Le societa' commerciali utenti di derivazioni debbono comunicare al Ministero dei lavori pubblici, entro trenta giorni dall'omologazione, ogni trasformazione o modifica della loro costituzione, a norma dell'art. 96 del Codice di commercio.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 21
Art. 21. Tutte le concessioni di derivazione sono temporanee. La durata delle concessioni, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma, non puo' eccedere i trenta anni ovvero i quaranta per uso irriguo e per la piscicoltura, ad eccezione di quelle di grande derivazione idroelettrica, per le quali resta ferma la disciplina di cui all'[articolo 12, commi 6](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-03-16;79~art12-com6), [7](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-03-16;79~art12-com7) e [8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-03-16;79~art12-com8). Le concessioni di grandi derivazioni ad uso industriale sono stipulate per una durata non superiore ad anni quindici e possono essere condizionate alla attuazione di risparmio idrico mediante il riciclo o il riuso dell'acqua, nei termini quantitativi e temporali che dovranno essere stabiliti in sede di concessione, tenuto conto delle migliori tecnologie applicabili al caso specifico. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, tenuto conto dello scopo prevalente, determina la specie e la durata di ciascuna concessione. Le concessioni di derivazioni per uso irriguo devono tener conto delle tipologie delle colture in funzione della disponibilita' della risorsa idrica, della quantita' minima necessaria' alla coltura stessa, prevedendo se necessario specifiche modalita' di irrigazione ((e privilegiando la digitalizzazione per migliorare il controllo remoto e l'individuazione dell'estrazione illegale di acqua)); le stesse sono assentite o rinnovate solo qualora non risulti possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili gia' operanti sul territorio. (49) Giusta il disposto dell'articolo 8 del testo unico sulle ferrovie concesse alla industria privata, approvato con [R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447), le derivazioni posteriori alla [legge 12 luglio 1908, n. 444](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1908-07-12;444), accordate ad un concessionario di ferrovia pubblica per la applicazione della trazione elettrica, conservano la durata della concessione della ferrovia e ne costituiscono parte integrante. La stessa disposizione e' applicabile alle tranvie a trazione meccanica in virtu' dell'art. 273 del citato testo unico ed alle derivazioni concesse per trazione elettrica di funicolari, funivie, filovie ed ascensori in servizio pubblico.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 22
Art. 22. La durata delle concessioni temporanee accordate o rinnovate in base alla [legge 10 agosto 1884, n. 2644](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1884-08-10;2644), ove gli interessati lo richiedano almeno due anni prima della scadenza, ed ove non ostino motivi di decadenza o di pubblico interesse, sara' sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, prorogata fino al 31 gennaio 1977, ove si tratti di grande derivazione per forza motrice, e fino al 31 gennaio 1987, ove si tratti di grande derivazione per ogni altro uso. Alle concessioni prorogate sono applicabili tutte le disposizioni della presente legge. ((20))
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 23
Art. 23. Le concessioni di grandi derivazioni accordate in base al [decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1916-11-20;1664), per le quali sia stata stabilita la durata massima prevista all'articolo 11 di esso, restano di diritto prorogate sino al termine della durata massima stabilita all'articolo 21 della presente legge. Per le piccole derivazioni concesse in base al predetto [decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1916-11-20;1664), resta immutato il termine fissato nel decreto di concessione. ((20))
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 24
Art. 24. Le utenze riconosciute o da riconoscere ai sensi delle lettere a) e b) dell'articolo 2 della presente legge hanno la durata massima stabilita nell'articolo 21 per le varie specie di concessioni, con la decorrenza dal 1° febbraio 1917. La stessa norma si applica alle utenze concesse in base alla [legge 20 marzo 1865, n. 2248](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1865-03-20;2248), allegato F. Alle predette utenze sono applicabili le disposizioni dei seguenti articoli 25, 26, 28, 30, 31 e 32 ultimo comma. Nei casi previsti all'ultimo comma dell'articolo 2, si applicano le disposizioni del presente articolo, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legislazione italiana sulle opere pubbliche nei territori annessi in dipendenza delle [leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1920-12-19;1778). Le utenze concesse in base a leggi speciali posteriori alla promulgazione della [legge 10 agosto 1884, n. 2644](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1884-08-10;2644), mantengono la durata loro assegnata. ((20))
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 25
Art. 25. Al termine dell'utenza e nei casi di decadenza o rinuncia, nelle grandi derivazioni per forza motrice, passano in proprieta' dello Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, il tutto in istato di regolare funzionamento. (21) ((30)) Lo Stato ha anche facolta' di immettersi nell'immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, corrispondendo agli aventi diritto un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera, calcolato al momento dell'immissione in possesso, astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da esso ricavabile. In mancanza di accordo la controversia e' deferita ad un collegio arbitrale costituito di tre membri, di cui uno nominato dal Ministro dei lavori pubblici, uno dall'interessato, il terzo d'accordo tra le parti, o in mancanza di accordo, dal presidente del Tribunale delle acque. (21) ((30)) Per esercitare la facolta' di cui al precedente comma lo Stato deve preavvisare gli interessati tre anni prima del termine dell'utenza. Nel caso di decadenza o rinuncia non occorre tale preavviso. Agli effetti del secondo comma del presente articolo, per impianti di trasformazione e distribuzione inerenti alla concessione si intendono quelli che trasformano e trasportano prevalentemente energia prodotta dall'impianto cui si riferisce la concessione.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 26
Art. 26. Nell'ultimo quinquennio di durata delle utenze di grandi derivazioni per forza motrice. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore e di concerto col Ministro delle finanze, puo' ordinare, sotto comminatoria della esecuzione di ufficio a termini dell'art. 221 della presente legge, la esecuzione di quanto e' necessario per la piena efficienza e per il normale sviluppo degli impianti, stabilendo l'onere eccedente l'ordinaria manutenzione che debba essere sostenuto dallo Stato in quanto non a ammortizzabile nell'ultimo quinquennio. Avverso il provvedimento col quale il Ministro stabilisce la misura di tale onere, il concessionario puo' ricorrere al Tribunale Superiore delle acque costituito ai sensi dell'articolo 143, il quale decide in merito. ((COMMA ABROGATO DALLA [L. 6 DICEMBRE 1962, N. 1643](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-12-06;1643))). ((COMMA ABROGATO DALLA [L. 6 DICEMBRE 1962, N. 1643](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-12-06;1643))). Per quanto riguarda le concessioni accordate all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per trazione elettrica, illuminazione ed altri usi inerenti al servizio ferroviario, l'esercizio dei relativi impianti sara' lasciato all'Amministrazione stessa. Nell'ultimo decennio della concessione il concessionario deve comunicare al Ministro dei lavori pubblici gli schemi di contratti per forniture di energia elettrica, i quali non saranno eseguibili senza la sua approvazione.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 27
Art. 27. Con le norme stabilite dal decreto Reale 30 dicembre 1923, n. 3267, relativo al riordinamento e alla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani e dal decreto Reale 13 febbraio 1933, n. 215, concernente la bonifica integrale, potra' essere affidata ai concessionari della costruzione di serbatoi e laghi artificiali la esecuzione delle opere di rimboschimento, di correzione dei tronchi montani dei corsi d'acqua e altre previste nel Titolo II del [R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e all'articolo 2, lettera a)](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;3267~art2-leta) del [R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-13;215).
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 28
Art. 28. Nelle grandi derivazioni ad uso potabile, d'irrigazione o bonifica. qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, al concessionario e' rinnovata la concessione, con quelle modificazioni che, per le variate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua, si rendessero necessarie. ((1-bis. In sede di rinnovo di concessioni di grandi e piccole derivazioni d'acqua ad uso irriguo, fatti salvi i criteri indicati dall'art. 12-bis, comma 2, il competente ufficio istruttore verifica l'effettivo fabbisogno idrico in funzione delle modifiche dell'estensione della superficie da irrigare, dei tipi di colture praticate anche a rotazione, dei relativi consumi medi e dei metodi di irrigazione adottati)). In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza o rinuncia, passano in proprieta' dello Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione principali ed accessorie, i canali adduttori dell'acqua, gli impianti di sollevamento e di depurazione, le condotte principali dell'acqua potabile fino alla camera di carico o di distribuzione compresa, i canali principali di irrigazione e i canali e le condotte di scarico. (22)
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 29
Art. 29. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-08;327))) ((43))
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 30
Art. 30. Le concessioni di piccole derivazioni, al loro termine, sono rinnovate in conformita' dell'art. 28 e, in mancanza di rinnovazione, lo Stato ha il diritto o di ritenere senza compenso le opere costruite nell'alveo, sulle sponde e sulle arginature del corso d'acqua, o di obbligare il concessionario a rimuoverle e ad eseguire a proprie spese i lavori necessari per il ripristino dell'alveo, delle sponde e delle arginature nelle condizioni richieste dal pubblico interesse. ((22))
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 31
Art. 31. Alla scadenza degli usi irrigui a qualsiasi titolo esercitati, puo' essere negato il rinnovo della concessione d'acqua a chi non abbia la proprieta' dei terreni da irrigare, qualora la derivazione sia chiesta in concessione dai proprietari stessi o dal consorzio dei proprietari dei terreni da irrigare. Per l'uso delle opere che ai sensi dei precedenti articoli 28 e 30 passano senza compenso allo Stato, il nuovo concessionario deve uno speciale corrispettivo che sara' fissato nel disciplinare di concessione.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 32
Art. 32. Per le grandi derivazioni che possono riguardare rilevanti interessi pubblici, potra', sentito il Consiglio Superiore, essere inclusa nel disciplinare la facolta' di riscatto con le condizioni e modalita' da determinare nel disciplinare stesso. Alla facolta' del riscatto sono condizionate le concessioni di derivazione a scopo irriguo che saranno accordate a chi non e' proprietario dei terreni da irrigare. Il riscatto viene esercitato con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze. Qualora utenti di acque pubbliche a scopo irriguo abbiano in passato alienato a terzi, in tutto o in parte, i terreni cui l'acqua era destinata, riservandosi la disponibilita' di essa, i proprietari subingrediti in detti terreni, cui l'acqua serve, hanno diritto, singolarmente o riuniti in consorzio, di riscattare il diritto d'uso, qualora questo non sia venuto meno per altre disposizioni della presente legge.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 33
Art. 33. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-08;327))) ((43))
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 34
Art. 34. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-08;327))) ((43))
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 35
Art. 35. Le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un annuo canone, secondo le norme seguenti: per ogni modulo (litri cento al minuto secondo) di acqua potabile o di irrigazione, senza, obbligo di restituire le colature o residui di acqua, annue lire duecento; se con obbligo di restituire le colature o residui di acqua, annue lire cento; per l'irrigazione di terreni con derivazione non suscettibile di essere fatta a' bocca tassata, per ogni ettaro, annue lire due; per ogni cavallo dinamico nominale di forza motrice, annue lire dodici. La forza motrice nominale e' calcolata in base alla differenza di livello fra i due peli morti dei canali a monte ed a valle del meccanismo motore. Il canone e' regolato sulla media della forza motrice nominale disponibile nell'anno. In nessun caso il canone e' inferiore a lire dodici. (3) (7) (10) (19) (29) (32) ((38))
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 36
Art. 36. Per le concessioni di derivazioni d'acqua a uso promiscuo di irrigazione e di bonificazione, il canone e' ridotto alla meta' di quello stabilito per la irrigazione senza obbligo di restituzione delle colature o residui di acqua, ed al quinto per quelle aventi per unico scopo la bonificazione per colmata. Alle concessioni di derivazione ad uso promiscuo di irrigazione e di forza motrice si applica il canone piu' elevato. Se l'uso promiscuo riguarda una parte dell'acqua derivata, il canone piu' elevato si applica a questa parte soltanto e all'altra il canone normale. Per le concessioni a scopo di irrigazione delle acque jemali, il cui uso e' limitato dall'equinozio di autunno a quello di primavera, il canone e' ridotto alla meta'. (7) (10) ((19))
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 37
Art. 37. Il pagamento del canone decorre improrogabilmente dalla data del decreto di concessione o da quella di autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori, se anteriore. Tuttavia per le grandi derivazioni tale pagamento decorre improrogabilmente dalla scadenza del termine originariamente assegnato per l'ultimazione dei lavori. Qualora l'utilizzazione dell'acqua avvenga prima della scadenza di detto termine, il canone decorre da quando l'acqua e' utilizzata. Ai Comuni ed alle istituzioni pubbliche di beneficenza nonche' ai consorzi di bonifica si accordera', sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, la esenzione dal canone per la concessione dell'acqua potabile che venga distribuita gratuitamente.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 38
Art. 38. Il canone sulle utenze riconosciute o da riconoscere decorre dal 1° luglio 1924 in qualunque tempo sia avvenuto o avvenga il riconoscimento. Decorre pure dal 1° luglio 1924 il canone sulle concessioni che l'Amministrazione accordi, in sanatoria, a favore di utenti che avrebbero avuto titolo al riconoscimento, ma che ne siano decaduti per omessa tempestiva presentazione della domanda di riconoscimento. Il Ministro delle finanze ha facolta' di emanare con proprio decreto, di concerto col Ministro dei lavori pubblici, da registrarsi alla Corte dei conti, norme per la concessione di riduzioni per alcune delle categorie di utenze, gia' gratuite, indicate nel primo comma del presente articolo. Disposizioni analoghe il Ministro delle finanze ha facolta' di emanare con proprio decreto da registrarsi alla Corte dei conti in favore delle corrispondenti categorie di utenze di acqua dei canali indicati nell'art. 16 della presente legge e nell'[art. 7 del R. decreto 25 febbraio 1924, n. 456](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-02-25;456~art7).
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 39
Art. 39. I crediti dello Stato per canoni demaniali, per lavori eseguiti d'ufficio e per qualunque altro ricupero, sono privilegiati su tutti gli impianti relativi alla concessione, compresi quelli che, al termine della concessione, non passano gratuitamente allo Stato. Tale privilegio prende grado subito dopo quello sancito dall'[art. 1962 del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art1962). La riscossione di tali crediti e' fatta in base al testo unico di [leggi 14 aprile 1910, n. 639](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1910-04-14;639), per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 40
Art. 40. Il disciplinare della concessione determina la quantita', il modo. le condizioni della raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione integrale o ridotta e scolo dell'acqua, le garanzie richieste nell'interesse dell'agricoltura, dell'industria, dell'igiene pubblica e stabilisce l'annuo canone da corrispondersi allo Stato. Vi sono prefissi i termini entro i quali dovranno essere effettuate le espropriazioni e quelli per l'inizio e l'ultimazione dei lavori e per l'utilizzazione dell'acqua. Su esplicito parere del Consiglio Superiore, possono includersi nel disciplinare norme relative alle tariffe di vendita dell'acqua derivata o dell'energia con essa prodotta. Il Consiglio Superiore dei lavori pubblici si pronuncia sulle modalita' atte a garantire l'osservanza delle richieste dell'Autorita' militare nei riguardi della difesa territoriale.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 41
Art. 41. Il Ministro dei lavori pubblici ha facolta' di ingiungere agli utenti di acque pubbliche quegli adattamenti o modifiche di adattamenti di bacini idrici ed impianti idroelettrici, che siano riconosciuti necessari dall'Autorita' militare. Tutte le spese per i predetti adattamenti da apportare nei bacini idrici e negli impianti gia' esistenti o di nuova costruzione sono a carico dei rispettivi concessionari. Ove pero' la esecuzione delle opere occorrenti o le conseguenti variate condizioni di esercizio degli impianti determinassero oneri non compatibili con la economia degli stessi, potra' il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore e di concerto col Ministro delle finanze, accordare un contributo che in nessun caso sara' superiore ai due terzi della spesa richiesta dagli oneri suddetti. Nel caso di divergenza tra l'Amministrazione dei lavori pubblici e quella militare, la determinazione e deferita alla Commissione Suprema di difesa.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 42
Art. 42. Tutti gli utenti di acqua pubblica sono obbligati a mantenere in regolare stato di funzionamento le opere di raccolta, derivazione e restituzione, le chiuse stabili o instabili, fisse o mobili costruite nel corso d'acqua per la derivazione e mantenere le imboccature delle derivazioni munite degli opportuni manufatti ed a conservarle in buono stato. Essi sono responsabili dei danni che possono avvenire a pregiudizio dei fondi vicini, escluso il caso di forza maggiore. Gli stessi utenti debbono regolare le derivazioni in modo che non si introducano acque eccedenti la portata dei rispettivi canali, nei limiti dei quantitativi legittimamente utilizzabili, e che in ogni evento, col mezzo degli opportuni scaricatori, siano smaltite le acque sovrabbondanti. 3. ((IL [D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152) HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)).
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 43
Art. 43. Gli utenti che hanno derivazioni stabilite a bocca libera con chiuse, sia permanenti che temporanee, stabili od instabili fisse o mobili, sono obbligati a provvedere perche' si mantengano innocue al pubblico ed al privato interesse seguendo le consuetudini locali. Il Ministro dei lavori pubblici puo' imporre, con comminatoria di esecuzione di ufficio in caso di inadempimento, che le bocche libere siano munite degli opportuni manufatti regolatori e moderatori della introduzione delle acque. Quando fra due o piu' utenti debba farsi luogo al riparto delle disponibilita' idriche di un corso d'acqua sulla base di singoli diritti o concessioni, potra' essere istituito un regolatore di nomina governativa, il quale, a spesa di detti utenti, provvedera' a tale riparto, escluso qualsiasi responsabilita' ed onere per l'Amministrazione dei lavori pubblici. Il Ministro dei lavori pubblici puo' imporre temporanee limitazioni all'uso della derivazione che siano ritenute necessarie per speciali motivi di pubblico interesse, o quando si verificano eccezionali deficienze dell'acqua disponibile, in guisa da conciliare nel modo piu' opportuno le legittime esigenze delle diverse utenze.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 44
Art. 44. E' in facolta' del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, di sostituire in ogni tempo, in tutto od in parte, alla quantita' di acqua o di energia idraulica utilizzata una corrispondente quantita' di acqua o di energia idraulica od elettrica, ugualmente utilizzabile, senza aggrado o pregiudizio dell'utente, restando ferma ogni altra condizione dell'utenza in quanto compatibile colla modificazione apportata.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 45
Art. 45. Quando una domanda di concessione per un'importante utilizzazione d'acqua risulti tecnicamente incompatibile con meno importanti utilizzazioni legittimamente costituite o concesse, si puo' ugualmente, sentito il Consiglio Superiore, sentiti gli interessati, far luogo alla concessione. In tal caso il concessionario e' tenuto a indennizzare gli utenti preesistenti, fornendo loro, a propria cura e spese, una corrispondente quantita' di acqua, e nel caso di impianti per forza motrice, una quantita' di energia corrispondente a quella effettivamente utilizzata, provvedendo alle trasformazioni tecniche necessarie in guisa da non aggravare o pregiudicare gli interessi degli utenti preesistenti. Questi sono tenuti a corrispondere annualmente al nuovo concessionario il canone che dovevano allo Stato, ai Comuni ed alle Provincie, e, qualora, per effetto delle presenti disposizioni, siano esonerati da spese di esercizio, una quota delle spese di esercizio sopportate dal nuovo concessionario in nessun caso maggiore di quella di cui risultano esonerati. Tuttavia, quando, a giudizio insindacabile del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, la fornitura di acqua o di energia sia eccessivamente gravosa, in rapporto al valore economico della preesistente utenza, il titolare di quest'ultima e' indennizzato dal nuovo concessionario a termini della legge sulle espropriazioni. Nel caso in cui la minore incompatibile utilizzazione sia stata concessa ma non ancora attuata, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, stabilisce insindacabilmente, in base ai criteri enunciati nel presente articolo e tenuto conto degli scopi a cui l'utenza e' destinata, in qual modo questa debba essere compensata.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 46
Art. 46. L'obbligo imposto al nuovo concessionario dall'articolo precedente di fornire ad utenti preesistenti una corrispondente quantita' di acqua o di energia avra' la seguente durata: a) fino al 31 gennaio 1977, se l'utenza preesistente consisteva in una grande derivazione per forza motrice, concessa in base alle [leggi 20 marzo 1865, n. 2248](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1865-03-20;2248), all. F, 10 agosto 1881, n. 2644, e fino al 19 maggio 1983 per le grandi derivazioni per forza motrice legittimamente esistenti nei territori annessi al Regno, all'entrata in vigore della legislazione italiana sulle opere pubbliche; b) fino alla scadenza delle rispettive concessioni se la preesistente utenza consisteva in una grande derivazione per forza motrice assentita in base al [decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, o al decreto](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1916-11-20;1664) Reale 9 ottobre 1919, n. 2161, o alla presente legge; c) per trenta anni dall'inizio della nuova concessione se la utenza preesistente consisteva in una piccola derivazione per forza motrice, salvo il disposto del precedente articolo 23, comma secondo; d) fino a che duri la nuova concessione, anche per effetto di proroghe o rinnovazioni concesse ai sensi degli articoli 22, 28 e 30 della presente legge, se l'utenza preesistente consisteva in una derivazione per qualsiasi uso diverso dalla forza motrice.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 47
Art. 47. Quando per l'attuazione di una nuova utenza sia necessario per ragioni tecniche ed economiche, di avvalersi delle opere di presa e di derivazione di altre utenze preesistenti, si puo', sentito il Consiglio Superiore, accordare la nuova concessione, stabilendo le cautele per la loro coesistenza e il compenso che il nuovo utente deve corrispondere a quelli preesistenti. Con le stesse norme e condizioni si puo' accordare la concessione di derivare e utilizzare parte di acqua spettante ad altro utente, quando manchi il modo di soddisfare altrimenti il nuovo richiedente e la nuova concessione non alteri l'economia e la finalita' di quelle preesistenti.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 48
Art. 48. Qualora il regime di un corso d'acqua o di un bacino di acqua pubblica sia modificato per cause naturali, lo Stato non e' tenuto ad alcuna indennita' verso qualunque utente, salvo la riduzione o la cessazione del canone in caso di diminuita o soppressa utilizzazione dell'acqua. Gli utenti, se le innovate condizioni locali lo consentono, sono autorizzati ad eseguire, a loro spese, le opere necessarie per ristabilire le derivazioni. Quando il regime di un corso d'acqua o di un bacino di acqua pubblica sia modificato permanentemente per esecuzione da parte dello Stato di opere rese necessarie da ragioni di pubblico interesse, l'utente, oltre all'eventuale riduzione o cessazione del canone, ha diritto ad una indennita', qualora non gli sia possibile senza spese eccessive di adattare la derivazione al corso d'acqua modificato. L'apprezzamento di tale possibilita' e' fatto con decreto del Ministro dei lavori pubblici sentito il Consiglio Superiore. La misura dell'indennita', quando sia dovuta, e' determinata col decreto stesso, salvo ricorso ai Tribunali delle acque pubbliche.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 49
Art. 49. Qualunque utente di acqua pubblica, che intenda variare sostanzialmente le opere di raccolta, regolazione, presa e restituzione, la loro ubicazione e l'uso dell'acqua, e' soggetto a tutte le formalita' e condizioni richieste per le nuove concessioni, compreso il pagamento del canone. (5) Quando le variazioni, pure aumentando la quantita' d'acqua o di forza motrice utilizzata, lascino sostanzialmente invariate le opere di raccolta, regolazione, presa o restituzione dell'acqua, la loro ubicazione e l'uso dell'acqua, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, puo', previa breve istruttoria limitatamente alle varianti in tradotte, accordare la concessione senza le condizioni e formalita' stabilite al comma precedente, salvo il pagamento del canone per la maggiore utilizzazione. In questo caso resta ferma la scadenza originaria dell'utenza. Per le variazioni contemplate all'articolo 217 della presente legge che non rientrino nell'applicazione dei precedenti comma del presente articolo, valgono le norme ivi stabilite. Ogni altra variazione nelle opere e nei meccanismi destinati alla produzione o nell'uso della forza motrice deve essere previamente notificata al Ministero dei lavori pubblici. Per la mancata notificazione l'utente incorre nell'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila, salvo il diritto dell'Amministrazione di ordinare la riduzione in pristino stato a spese del contravventore. ((22))
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 50
Art. 50. Nei casi di accertata urgenza l'Ufficio del Genio civile, riferendone immediatamente al Ministro dei lavori pubblici, puo' permettere in via provvisoria che siano attuate variazioni nelle derivazioni e nelle utilizzazioni di acqua pubblica, purche' gli utenti si obblighino formalmente, con congrua cauzione da depositare presso la Cassa dei depositi e prestiti ad eseguire le opere ed osservare le prescrizioni e condizioni che saranno definitivamente stabilite nel nuovo atto di concessione, oppure a demolire le opere costruite in caso di negata concessione.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 51
Art. 51. Nell'interesse delle ferrovie, della navigazione interna, delle bonifiche, delle irrigazioni, della fornitura di acqua potabile e di altri importanti servizi pubblici, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, puo' riservare per un quadriennio l'utilizzazione di tutta o di parte della portata di un determinato corso d'acqua. La riserva puo' essere prorogata dal Ministro dei lavori pubblici soltanto per un altro quadriennio, sentito il Consiglio Superiore. Nell'interesse della elettrificazione delle ferrovie dello Stato, la riserva potra' essere, se necessario, prorogata per un terzo quadriennio. Della riserva e' data notizia nel Foglio degli annunzi legali delle provincie interessate e nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Quando, per ragione di interesse pubblico, sia opportuno non differire la utilizzazione immediata per produzione di energia, si puo', sentito il Consiglio Superiore, far luogo alla concessione sostituendo alla riserva di acqua quella di determinata quantita' di energia corrispondente alle caratteristiche della energia richiesta ed a prezzo di costo effettivo (comprese le quote per interesse ed ammortamento), o far luogo alla concessione con facolta' di riscatto, il tutto a condizioni speciali da stabilirsi nel disciplinare. In mancanza di accordo fra l'Amministrazione interessata ed il concessionario sul prezzo di costo, questo e' determinato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore. Qualora nei disciplinari di concessione o comunque nelle intervenute convenzioni, anche se anteriori alla pubblicazione della presente legge, sia assegnato un termine per l'utilizzazione dell'energia nell'interesse della trazione elettrica ferroviaria, l'Amministrazione interessata potra', decorso detto termine, avvalersi della riserva per tutta la durata della concessione, nei limiti di un quinto dell'energia prodotta e con facolta' di effettuare anche prelievi parziali successivi. Per l'esercizio di tale diritto, quando sia decorso un quadriennio dal collaudo dell'impianto, dovra' darsi preavviso di quattro anni, anche per i prelievi parziali. Il saggio dell'interesse di cui al quarto comma del presente articolo, non potra' superare il saggio ufficiale di sconto alla data in cui verra' esercitato il diritto di riserva. ((22))
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 52
Art. 52. Nelle concessioni di grandi derivazioni per produzione di energia puo' essere riservata, ad uso esclusivo dei servizi pubblici, a favore dei Comuni rivieraschi, nel tratto compreso tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione, una quantita' di energia non superiore ad un decimo di quella ricavata dalla portata minima continua, anche se regolata, da consegnarsi alla officina di produzione. I Comuni, a favore dei quali e' fatta la riserva, devono chiedere la energia nel termine di non oltre quattro anni dalla data del decreto di concessione, e utilizzare effettivamente tale energia entro tre anni dalla comunicazione delle determinazioni del Ministro dei lavori pubblici di cui al comma quarto del presente articolo. Decorso l'uno o l'altro termine il concessionario resta esonerato da ogni obbligo in proposito. Nel caso di accordo tra le parti, il suddetto termine di tre anni decorre dalla data dell'accordo, di cui deve essere data comunicazione al Ministro dei lavori pubblici. In mancanza di accordo, il riparto dell'energia fra i Comuni ed il prezzo di essa sulla base del costo, tenuto conto delle caratteristiche dell'energia richiesta, comprese le quote per interessi e per ammortamenti, sono determinati dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore. Quanto alla misura del tasso d'interesse si applica il disposto dell'ultimo comma dell'articolo precedente. (13)(18)(28)(33)(35)(39)(43)(46)(48)(55)(61)(60)(66)(67)(71)(72) (76)(78)(80)(82)(83)(86)(87)((89))
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 53
Art. 53. Il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, puo' stabilire, con proprio decreto, a favore dei Comuni rivieraschi e delle rispettive Province, un ulteriore canone annuo, a carico del concessionario, fino a lire 436 per ogni chilowatt nominale concesso. (19) Con lo stesso decreto, il sovracanone e' ripartito fra gli enti di cui al comma precedente, tenuto conto anche delle loro condizioni economiche e dell'entita' del danno eventualmente subito in dipendenza della concessione. Nel caso di derivazioni a seguito delle quali le acque pubbliche siano restituite in corso o bacino diverso da quello da cui sono derivate, il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce tra quali Comuni e Province ed in quale misura il sovracanone di cui ai commi precedenti debba essere ripartito. Il canone di cui al presente articolo ha la stessa decorrenza e la stessa scadenza del canone governativo. (17)(19)(26)(28)(32)(34)(36)(40)(45)(47)(49)(54)(59) (61)(67)(70)(73)(77)(79)(80)(84)(85) (88) ((90))
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 54
Art. 54. Nelle grandi derivazioni che riguardino rilevanti interessi pubblici, qualora si verifichino interruzioni o sospensioni ingiustificate, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, fatti eseguire i controlli e le contestazioni del caso, diffida l'utente ad eseguire, entro congruo termine, le riparazioni necessarie. Ove l'utente non provveda entro il termine prefisso, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore e di concerto col Ministro delle finanze, puo' disporre l'esercizio di ufficio a spese dell'utente, previa presa di possesso delle opere principali ed accessorie, ricadenti entro e fuori l'ambito demaniale. ((IL [D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152) HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)). L'utente e' obbligato a porre a disposizione del Ministero dei lavori pubblici il personale addetto al funzionamento dell'impianto. Prima che sia iniziato l'esercizio di ufficio, il Genio civile redige, in contraddittorio con l'interessato, o, in mancanza, con l'assistenza di due testimoni, l'inventario dell'impianto. Il rendiconto dell'esercizio di ufficio e' approvato dal Ministro dei lavori pubblici, che dispone il pagamento all'utente dei proventi netti quando la gestione sia stata attiva. Quando invece la gestione sia stata passiva, il rendiconto e' approvato dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze, il quale ultimo dispone la riscossione, a carico dell'utente, delle maggiori spese occorse, con le norme indicate nell'art. 39 della presente legge. Nel caso previsto al secondo comma del presente articolo, i proventi netti sono depositati alla Cassa depositi e prestiti, fino a definitivo regolamento dei rapporti tra l'Amministrazione e colui che ha esercitato irregolarmente o abusivamente la derivazione. Quando trattisi di impianti in servizio delle ferrovie dello Stato, l'esercizio degli impianti stessi puo' essere affidato al Ministero delle comunicazioni ed in tal caso esso provvede a quanto e' disposto nel comma quarto, quinto e sesto. Contro i provvedimenti emanati a termini del presente articolo, non e' ammesso altro ricorso che quello per legittimita' dinanzi al Tribunale Superiore delle acque pubbliche.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 55
Art. 55. ((E' in facolta' del Ministro per i lavori pubblici e, nel caso contemplato dalla successiva lettera e) del Ministro per le finanze, di dichiarare la decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua pubblica: a) per non uso durante un triennio consecutivo; b) per cattivo uso in relazione ai fini dell'utilizzazione dell'acqua pubblica; c) per inadempimento delle condizioni essenziali della derivazione ed utilizzazione; d) per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore; e) per mancato pagamento di tre annualita' del canone; f) per il decorso dei termini stabiliti nel decreto e nel disciplinare, entro i quali il nuovo concessionario deve derivare e utilizzare l'acqua concessa; g) per cessione effettuata senza il nulla osta di cui all'art. 20. Il Ministro per i lavori pubblici, sentito per le grandi derivazioni il Consiglio superiore, ha facolta' di prorogare i termini di cui alla lettera f), qualora riconosca un giustificato ritardo nella esecuzione delle opere. La proroga puo' essere subordinata, sentito il Consiglio superiore, alla revisione della concessione per armonizzarla con sopravvenute esigenze. Previa contestazione all'interessato nel caso indicato alla lettera a), e previa diffida, nei casi di cui alla lettere b), c), d), da parte del Ministero dei lavori pubblici, e nel caso della lettera e) da parte del Ministero delle finanze, la decadenza e' pronunciata con decreto motivato del Ministro per i lavori pubblici, che nei casi contemplati nelle lettere a), b), c), d), deve essere preceduto da parere del Consiglio superiore. Tale decreto e' emanato di concerto col Ministro per le finanze, allorche' trattisi d'impianti che passano allo Stato. Il decreto e' notificato all'utente decaduto e comunicato al Ministro per le finanze. Nei casi di decadenza o rinuncia l'obbligo del pagamento del canone cessa allo spirare dell'annualita', che trovasi in corso alla data del decreto che pronuncia la decadenza, o alla data della notifica della rinuncia. Le utenze non ancora riconosciute, che risultino abbandonate per oltre dieci anni decadono di diritto)).
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 56
Art. 56. Compete all'ingegnere capo del Genio civile la facolta' di concedere licenze per l'attingimento di acqua pubblica a mezzo di pompe mobili o semifisse, di altri congegni elevatori o di sifoni, posti sulle sponde ed a cavaliere degli argini, purche': 1° la portata dell'acqua attinta non superi i 100 litri a minuto secondo; 2° non siano intaccati gli argini, ne' pregiudicate le difese del corso d'acqua; 3° non siano alterate le condizioni del corso d'acqua con pericolo per le utenze esistenti ((e sia salvaguardato il minimo deflusso costante vitale del corso d'acqua, ove definito)). Per le derivazioni a scopo di piscicoltura che non eccedano il quantitativo di litri dieci a minuto secondo, la licenza puo' essere accordata anche quando la presa d'acqua, si effettui con modalita' diverse da quelle indicate nella prima parte del presente articolo, ferme restando le condizioni di cui ai numeri 2 e 3. La licenza e' in tutti i casi accordata, salvo rinnovazione ((per non piu' di cinque volte)), per la durata non maggiore di un anno, e puo' essere revocata per motivi di pubblico interesse. ((3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente ai corpi idrici superficiali)).
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 57
Art. 57. Alla raccolta delle osservazioni idrografiche e meteorologiche riguardanti i corsi d'acqua e i bacini imbriferi dei Regno provvede il Servizio idrografico, istituito alla dipendenza del Ministro dei lavori pubblici. Il Servizio idrografico comprende: - l'Ufficio idrografico per il territorio di competenza del Magistrato alle acque delle Provincie venete e di Mantova; - l'Ufficio idrografico per il bacino del Po; - le Sezioni autonome per il rimanente territorio del Regno. Il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, a mezzo di un ufficio centrale, esercita funzioni di vigilanza generale su tutto il Servizio idrografico del Regno. Agli uffici e sezioni del Servizio idrografico e' affidato di regola, nelle rispettive giurisdizioni, lo studio dei bacini imbriferi e delle questioni idrologiche che sorgessero in seguito a domande od esercizio di utilizzazioni d'acqua e per i progetti e la esecuzione d'importanti lavori idraulici e di bonifica.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 58
Art. 58. A tutti gli effetti della presente legge le derivazioni ad uso agricolo, che abbiano in comune la presa dal corso di acqua pubblica, anche se godute da diversi utenti, costituiscono una utenza unica complessiva e sono rappresentate secondo le norme regolanti il consorzio, se questo esiste, o la comunione degli utenti.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 59
Art. 59. Per assicurare la piu' razionale e proficua utilizzazione delle acque ed il migliore esercizio delle utenze, il Governo del Re ha facolta' di riunire obbligatoriamente in consorzio, con l'intervento di rappresentanti dell'Amministrazione dello Stato, tutti o parte degli utenti di un corso o bacino d'acqua nonche' coloro sulle cui richieste di concessione d'acqua il Consiglio Superiore dei lavori pubblici siasi favorevolmente pronunziato in via definitiva. La costituzione del consorzio obbligatorio puo' essere promossa da uno o piu' interessati o aver luogo di ufficio. Qualora si tratti di sole utenze irrigue, la costituzione del consorzio avverra' nei modi previsti dalle leggi sulla bonifica integrale.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 60
Art. 60. I proponenti la costituzione di un consorzio obbligatorio debbono allegare alla relativa istanza: a) il piano tecnico indicante i limiti del bacino idrografico e le opere da costruire o da esercitarvi; b) l'elenco delle utenze da consorziare; c) il progetto del reparto provvisorio delle spese; d) il piano finanziario per l'ammortamento della spesa a carico del consorzio; e) lo schema di statuto del consorzio.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 61
Art. 61. Il Ministro dei lavori pubblici puo' nominare commissari straordinari con l'incarico di predisporre i documenti necessari per la costituzione di ufficio dei consorzi obbligatori.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 62
Art. 62. Il Ministro dei lavori pubblici ordina la pubblicazione, a mezzo del Genio Civile e secondo le norme da stabilire nel regolamento, dell'elenco di coloro che debbono essere consorziati a termini dell'art. 59, del piano tecnico delle opere, nonche' del piano finanziario e del reparto provvisorio delle spese, con lo schema dello statuto del consorzio, fissando un termine di sessanta giorni per la presentazione di osservazioni o reclami da parte degli interessati. Sentito il Consiglio Superiore, il Ministro dei lavori pubblici promuove il decreto Reale per la costituzione del consorzio obbligatorio. Quando del consorzio debba far parte il Demanio dello Stato, il decreto e' emanato di concerto col Ministro delle finanze.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 63
Art. 63. Il decreto costitutivo del consorzio obbligatorio ne fissa gli scopi specifici ed i limiti di azione, approvando lo statuto. Contro tale decreto e' ammesso ricorso, anche per il merito, al Tribunale Superiore delle acque pubbliche.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 64
Art. 64. Col decreto di costituzione o con successivi decreti del Ministro dei lavori pubblici, con l'osservanza del disposto comma dell'articolo 62, sono approvati l'elenco degli utenti consorziati, il catasto degli immobili serviti dalle utilizzazioni consorziate e i criteri per il riparto provvisorio e definitivo della spesa tra gli appartenenti al consorzio. I provvedimenti che determinano gli immobili soggetti al contributo consorziale debbono essere trascritti a cura dell'Amministrazione del consorzio.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 65
Art. 65. Lo statuto determina, tra l'altro, le norme per la validita' delle adunanze dell'assemblea generale degli utenti e per la costituzione e rinnovazione degli organi del consorzio, stabilendone la competenza. Nel consiglio d'amministrazione possono essere chiamati a far parte i rappresentanti dello Stato, delle Provincie interessate, delle Confederazioni degli enti sindacali ed eventualmente dell'Associazione nazionale dei consorzi di bonifica e d'irrigazione, per i consorzi cui essa e' preposta. Il loro numero non puo' eccedere quello dei rappresentanti degli utenti. Il presidente e' nominato con decreto del Ministro dei lavori pubblici. Il voto del presidente ha prevalenza qualora si verifichi parita' di voti tra i componenti il consiglio di amministrazione del consorzio.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 66
Art. 66. Non ostante la costituzione del consorzio obbligatorio, e' sempre in facolta' dell'Amministrazione di disporre quanto e' necessario per la difesa ed il buon regime delle acque. Nuove utilizzazioni non possono essere attuate dal consorzio, senza regolare concessione da parte dell'Amministrazione, la quale puo' anche accordare concessioni ai singoli per l'uso delle acque disponibili comprese nella circoscrizione consortile. Le nuove utenze sono aggregate al consorzio obbligatorio e nello statuto consorziale sono introdotte, occorrendo, le corrispondenti modifiche colle forme di cui al precedente articolo 62.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 67
Art. 67. La partecipazione al consorzio obbligatorio di utenti di acqua per antico uso si intende condizionata al riconoscimento dei rispettivi diritti a termini dell'articolo 3 della presente legge.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 68
Art. 68. Le deliberazioni del consorzio sono obbligatorie anche per dissenzienti. Il consorzio provvede al riparto provvisorio e definitivo delle spese fra gli utenti consorziati secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento. Tali riparti, dopo l'approvazione del Ministro dei lavori pubblici, devono essere pubblicati nei Fogli annunzi legali delle provincie interessate. Entro sei mesi dalla pubblicazione ne e' ammessa la impugnativa dinanzi ai Tribunali regionali delle acque pubbliche. Il ricorso non sospende la esecutorieta' dei ruoli di contribuenza. Il riparto puo' essere modificato quando l'interessenza di una o piu' utenze, a giudizio del Ministero dei lavori pubblici, sempre con l'osservanza del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 62, si trovi notevolmente variata in confronto delle condizioni in base alle quali il riparto fu precedentemente stabilito. Le quote consorziali sono assistite da privilegio che prende grado dopo quello stabilito dal precedente articolo 39 e sono riscosse con le norme e le forme stabilite per la esazione delle imposte dirette.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 69
Art. 69. Per le acque distribuite mediante canali demaniali, unico utente di fronte al consorzio e' il Demanio dello Stato ed il catasto degli immobili serviti dai canali demaniali viene approvato e pubblicato a cura del Ministero delle finanze. Al Demanio stesso spetta su gli immobili dei propri utenti il diritto reale stabilito in favore del consorzio.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 70
Art. 70. I consorzi obbligatori sono soggetti alla vigilanza del Ministero dei lavori pubblici, che su ricorsi degli interessati o anche d'ufficio puo' annullarne le deliberazioni illegittime. Con decreto Reale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore e con l'osservanza dell'ultimo comma dell'articolo 62, possono essere sciolte le amministrazioni dei consorzi che, per negligenza nell'esecuzione, esercizio e manutenzione delle opere, ovvero per inosservanza delle norme di legge, di regolamento o di statuto, comunque compromettano il conseguimento dei propri fini istituzionali. Al commissario straordinario, al quale e' affidata l'amministrazione dell'ente e, ove occorra, l'esecuzione delle opere, spettano i poteri dell'assemblea e degli organi consorziali.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 71
Art. 71. Per la coordinazione dell'attivita' dei consorzi finitimi puo' essere costituito, anche d'ufficio, con decreto Reale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, un consorzio di secondo grado con lo scopo d'armonizzare l'opera dei singoli consorzi di primo grado. Il consorzio di secondo grado e' amministrato dai rappresentanti dei consorzi di primo grado, a ciascuno dei quali spetta una rappresentanza proporzionale al rispettivo interesse.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 72
Art. 72. Con decreto Reale su preposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste, e con quello delle finanze quando vi siano interessati canali demaniali, i consorzi di bonifica integrale possono essere autorizzati ad assumere la funzione di consorzi di utilizzazione idrica, a norma delle disposizioni contenute nel presente capo, nei riguardi delle utenze che si esercitano nei canali di bonifica ed in genere nei corsi d'acqua che interessino il territorio consorziale.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 73
Art. 73. ((A chi ottenga la concessione di costruire serbatoi o laghi artificiali o altre opere regolanti il deflusso delle acque pubbliche possono essere accordati, con lo stesso atto di concessione o con atto successivo: 1) l'esonero parziale o totale del canone per la derivazione, salva pero' sempre la quota devoluta agli enti locali; 2) la facolta' di sottoporre a contributo i fondi irrigabili; 3) contributi governativi con facolta' di vincolarli a garanzia delle operazioni finanziarie per la costruzione delle opere)).
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 74
Art. 74. Sono esentati dal diritto proporzionale di registro e soggetti al solo diritto fisso di dieci lire: 1) l'atto di concessione per la costruzione del serbatoio o lago e per l'utilizzazione delle acque in esso accumulate, nonche' l'atto di concessione dei contributi governativi di cui agli articoli seguenti; 2) l'atto col quale il concessionario ceda agli altri la concessione; 3) l'atto col quale il concessionario stipuli un mutuo per eseguire le opere concessegli; 4) gli atti relativi all'acquisto ed all'espropriazione di terreni ed altri stabili necessari per la costruzione del serbatoio o lago.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 75
Art. 75. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello delle finanze, puo' concedere un contributo nella spesa di costruzione di serbatoi o laghi artificiali sino al trenta per cento dell'importo dei lavori risultanti dal progetto esecutivo approvato dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici, annientato il detto importo di una percentuale non superiore al dieci per cento per quota di contributo nelle spese di studi o compilazione di progetti, spese generali e di amministrazione. Nel fissare la misura del contributo si tiene conto dell'importanza dell'opera per l'interesse pubblico e degli oneri che l'aggravano, avuto riguardo sia alle spese di impianto sia a quelle di esercizio. Qualora il costo effettivo dell'opera risulti inferiore a quello come sopra previsto, il contributo e' liquidato in base alla somma realmente spesa per i lavori, coll'aggiunta dell'anzidetta percentuale prefissa per spese generali, di amministrazione e di progetto, e col premio in misura del venti per cento sulla minore spesa.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 76
Art. 76. Il contributo complessivo di cui al precedente articolo puo' essere elevato fino al sessanta per cento se la costruzione del serbatoio o lago: a) renda in tutto od in parte inutile l'esecuzione di opere idraulico-forestali, di bonifica o di altra categoria da eseguirsi o sussidiarsi dallo Stato; b) giovi alla irrigazione o all'azionamento di impianti idrovori per la bonificazione di vasti territori. ((COMMA SOPPRESSO DAL [D.L. 12 AGOSTO 1983, N. 371](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1983-08-12;371), CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA [L. 11 OTTOBRE 1983, N. 546](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-10-11;546))).
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 77
Art. 77. In ogni caso il contributo complessivo sulla spesa per la costruzione di serbatoi e di laghi artificiali, compreso il premio giusta l'art. 75, e compreso, ove ne ricorra la con cessione, il maggior contributo di cui all'articolo 76, non puo' essere superiore al disavanzo determinato in base al piano finanziario presentato e debitamente accertato nei modi e nelle forme da stabilirsi nel regolamento. ((Le amministrazioni statali o regionali interessate tengono conto delle opere indicate nel precedente articolo 76 la cui esecuzione si renda inutile, in tutto o in parte, in dipendenza della costruzione del serbatoio o lago in sede di definizione dei rispettivi programmi di settore o di individuazione delle relative priorita' ai fini anche della determinazione dei correlativi fabbisogni finanziari)).
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 78
Art. 78. Il contributo e' liquidato per intero in seguito al collaudo dell'opera. Gli interessati possono pero' ottenere che si proceda, alla scadenza di termini periodici, alla liquidazione di otto decimi del contributo corrispondente all'importo dei lavori quale risulta dallo stato di avanzamento accertato dal Genio Civile. I restanti due decimi sono liquidati in sede di collaudo.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 79
Art. 79. Il contributo e' pagato in unica soluzione o in annualita' comprensive di capitale ed interesse ad un tasso la cui misura non potra' superare quella vigente all'atto della liquidazione delle annualita' stesse, ai sensi dell'[art. 2 del R. decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1378](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1932-10-22;1378~art2). Lo Stato ha sempre facolta' di riscattare in tutto o in parte le annualita', pagando il capitale corrispondente, depurato degli interessi non maturati.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 80
Art. 80. Il contributo puo' essere vincolato a garanzia di operazioni finanziarie per la provvista di capitali occorrenti alla costruzione delle opere. A tale scopo, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Ministro delle finanze, ha facolta' di rilasciare certificati di credito scontabili fino alla concorrenza degli otto decimi del contributo medesimo. In caso di decadenza della concessione per mancato compimento dell'opera, il contributo resta vincolato per la parte necessaria all'ammortamento del mutuo effettivamente somministrato dall'istituto finanziatore. Qualora lo Stato si valga della facolta' di acquisto degli impianti, a termini del secondo comma dell'articolo 25, l'ammontare del contributo vincolato e' portato a compensazione del debito dello Stato verso il concessionario.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 81
Art. 81. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito quello delle finanze, puo' autorizzare i concessionari ai quali sia accordato il contributo governativo ad emettere obbligazioni garantite con il contributo. Le obbligazioni cosi' emesse, e sempre che provvedano esclusivamente al finanziamento della costruzione delle opere sovvenzionate, sono soggette alla tassa di negoziazione stabilita nella tariffa A allegata alla [legge 30 dicembre 1923, n. 3280](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1923-12-30;3280). Per i serbatoi ad uso agricolo puo' essere fatta, a mezzo di istituti di credito da designarsi dai Ministri dei lavori pubblici e delle finanze, la emissione di obbligazioni o di cartelle garantite sulle contribuzioni delle proprieta' fondiarie, sia consorziate, sia obbligate a contribuire, sia comunque aderenti all'intrapresa. Le dette obbligazioni o cartelle sono soggette alla tassa di negoziazione indicata nel precedente comma.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 82
Art. 82. Ove sia accordato il contributo di cui agli articoli precedenti, puo' essere stabilita nel disciplinare di concessione, sentito il Consiglio Superiore, la partecipazione dello Stato agli utili dell'azienda, da percepire con le modalita' fissate nel disciplinare stesso e nella misura del quarto della quota di profitto netto eccedente il sette per cento del capitale impiegato e della meta' della quota eccedente il dieci per cento del capitale stesso, sino a che lo Stato non sia reintegrato di meta' della sovvenzione complessiva. Se sia concessionaria una societa' per azioni, la quota di partecipazione verra' calcolata sulle somme che saranno distribuite agli azionisti e su quelle elle saranno passate in riserva.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 83
Art. 83. Per imporre contributi sui fondi soggetti ad irrigazione si devono nella domanda indicare i terreni che si prestano, per natura e convenienza economica, ad essere irrigati con notevole utilita' generale, la quantita' d'acqua occorrente ad ogni terreno per una adatta coltura irrigua, il prezzo di vendita dell'acqua, in base al quale sara' commisurato il contributo obbligatorio. Tali indicazioni, in base ai risultati dell'istruttoria, sono stabilite col decreto di concessione, o in altro successivo, di concerto col Ministro dell'agricoltura e delle foreste. I predetti contributi hanno il privilegio e sono riscuotibili, come le quote consorziali indicate nell'ultimo comma dell'articolo 68.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 84
Art. 84. Quando per la costruzione del serbatoio o lago o di qualsiasi opera di raccolta e' aumentata la portata minima del corso d'acqua e dei pozzi o fontanili esistenti nella zona od e' accresciuta la superficie dei terreni privati a valle, coloro che in qualunque modo ne traggano beneficio sono tenuti a corrispondere a favore del concessionario delle opere suindicate un contributo di miglioria, pagabile in rate annuali, da stabilirsi in via definitiva dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore. Nel caso d'accrescimento dei terreni, i proprietari avranno la facolta' di abbandonare detti accrescimenti al concessionario.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 85
Art. 85. Quando nella zona, nella quale si costruiscano laghi artificiali o si attuino nuove derivazioni, esistano pozzi o fontanili, il concessionario ha diritto di far accertare a sue spese lo stato dei pozzi o fontanili, prima e dopo l'esecuzione delle opere, allo scopo di evitare che siano gratuitamente impinguati per effetto dei nuovi invasi o delle nuove derivazioni.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 86
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