Act 033U1775

Type Regio Decreto
Publication 1933-12-11
Ultimo aggiornamento 2023-06-14
State In force
Source Normattiva
articles 237
Reform history JSON API

Art. 57. Alla raccolta delle osservazioni idrografiche e meteorologiche riguardanti i corsi d'acqua e i bacini imbriferi dei Regno provvede il Servizio idrografico, istituito alla dipendenza del Ministro dei lavori pubblici. Il Servizio idrografico comprende: - l'Ufficio idrografico per il territorio di competenza del Magistrato alle acque delle Provincie venete e di Mantova; - l'Ufficio idrografico per il bacino del Po; - le Sezioni autonome per il rimanente territorio del Regno. Il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, a mezzo di un ufficio centrale, esercita funzioni di vigilanza generale su tutto il Servizio idrografico del Regno. Agli uffici e sezioni del Servizio idrografico e' affidato di regola, nelle rispettive giurisdizioni, lo studio dei bacini imbriferi e delle questioni idrologiche che sorgessero in seguito a domande od esercizio di utilizzazioni d'acqua e per i progetti e la esecuzione d'importanti lavori idraulici e di bonifica.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 58

Art. 58. A tutti gli effetti della presente legge le derivazioni ad uso agricolo, che abbiano in comune la presa dal corso di acqua pubblica, anche se godute da diversi utenti, costituiscono una utenza unica complessiva e sono rappresentate secondo le norme regolanti il consorzio, se questo esiste, o la comunione degli utenti.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 59

Art. 59. Per assicurare la piu' razionale e proficua utilizzazione delle acque ed il migliore esercizio delle utenze, il Governo del Re ha facolta' di riunire obbligatoriamente in consorzio, con l'intervento di rappresentanti dell'Amministrazione dello Stato, tutti o parte degli utenti di un corso o bacino d'acqua nonche' coloro sulle cui richieste di concessione d'acqua il Consiglio Superiore dei lavori pubblici siasi favorevolmente pronunziato in via definitiva. La costituzione del consorzio obbligatorio puo' essere promossa da uno o piu' interessati o aver luogo di ufficio. Qualora si tratti di sole utenze irrigue, la costituzione del consorzio avverra' nei modi previsti dalle leggi sulla bonifica integrale.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 60

Art. 60. I proponenti la costituzione di un consorzio obbligatorio debbono allegare alla relativa istanza: a) il piano tecnico indicante i limiti del bacino idrografico e le opere da costruire o da esercitarvi; b) l'elenco delle utenze da consorziare; c) il progetto del reparto provvisorio delle spese; d) il piano finanziario per l'ammortamento della spesa a carico del consorzio; e) lo schema di statuto del consorzio.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 61

Art. 61. Il Ministro dei lavori pubblici puo' nominare commissari straordinari con l'incarico di predisporre i documenti necessari per la costituzione di ufficio dei consorzi obbligatori.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 62

Art. 62. Il Ministro dei lavori pubblici ordina la pubblicazione, a mezzo del Genio Civile e secondo le norme da stabilire nel regolamento, dell'elenco di coloro che debbono essere consorziati a termini dell'art. 59, del piano tecnico delle opere, nonche' del piano finanziario e del reparto provvisorio delle spese, con lo schema dello statuto del consorzio, fissando un termine di sessanta giorni per la presentazione di osservazioni o reclami da parte degli interessati. Sentito il Consiglio Superiore, il Ministro dei lavori pubblici promuove il decreto Reale per la costituzione del consorzio obbligatorio. Quando del consorzio debba far parte il Demanio dello Stato, il decreto e' emanato di concerto col Ministro delle finanze.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 63

Art. 63. Il decreto costitutivo del consorzio obbligatorio ne fissa gli scopi specifici ed i limiti di azione, approvando lo statuto. Contro tale decreto e' ammesso ricorso, anche per il merito, al Tribunale Superiore delle acque pubbliche.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 64

Art. 64. Col decreto di costituzione o con successivi decreti del Ministro dei lavori pubblici, con l'osservanza del disposto comma dell'articolo 62, sono approvati l'elenco degli utenti consorziati, il catasto degli immobili serviti dalle utilizzazioni consorziate e i criteri per il riparto provvisorio e definitivo della spesa tra gli appartenenti al consorzio. I provvedimenti che determinano gli immobili soggetti al contributo consorziale debbono essere trascritti a cura dell'Amministrazione del consorzio.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 65

Art. 65. Lo statuto determina, tra l'altro, le norme per la validita' delle adunanze dell'assemblea generale degli utenti e per la costituzione e rinnovazione degli organi del consorzio, stabilendone la competenza. Nel consiglio d'amministrazione possono essere chiamati a far parte i rappresentanti dello Stato, delle Provincie interessate, delle Confederazioni degli enti sindacali ed eventualmente dell'Associazione nazionale dei consorzi di bonifica e d'irrigazione, per i consorzi cui essa e' preposta. Il loro numero non puo' eccedere quello dei rappresentanti degli utenti. Il presidente e' nominato con decreto del Ministro dei lavori pubblici. Il voto del presidente ha prevalenza qualora si verifichi parita' di voti tra i componenti il consiglio di amministrazione del consorzio.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 66

Art. 66. Non ostante la costituzione del consorzio obbligatorio, e' sempre in facolta' dell'Amministrazione di disporre quanto e' necessario per la difesa ed il buon regime delle acque. Nuove utilizzazioni non possono essere attuate dal consorzio, senza regolare concessione da parte dell'Amministrazione, la quale puo' anche accordare concessioni ai singoli per l'uso delle acque disponibili comprese nella circoscrizione consortile. Le nuove utenze sono aggregate al consorzio obbligatorio e nello statuto consorziale sono introdotte, occorrendo, le corrispondenti modifiche colle forme di cui al precedente articolo 62.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 67

Art. 67. La partecipazione al consorzio obbligatorio di utenti di acqua per antico uso si intende condizionata al riconoscimento dei rispettivi diritti a termini dell'articolo 3 della presente legge.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 68

Art. 68. Le deliberazioni del consorzio sono obbligatorie anche per dissenzienti. Il consorzio provvede al riparto provvisorio e definitivo delle spese fra gli utenti consorziati secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento. Tali riparti, dopo l'approvazione del Ministro dei lavori pubblici, devono essere pubblicati nei Fogli annunzi legali delle provincie interessate. Entro sei mesi dalla pubblicazione ne e' ammessa la impugnativa dinanzi ai Tribunali regionali delle acque pubbliche. Il ricorso non sospende la esecutorieta' dei ruoli di contribuenza. Il riparto puo' essere modificato quando l'interessenza di una o piu' utenze, a giudizio del Ministero dei lavori pubblici, sempre con l'osservanza del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 62, si trovi notevolmente variata in confronto delle condizioni in base alle quali il riparto fu precedentemente stabilito. Le quote consorziali sono assistite da privilegio che prende grado dopo quello stabilito dal precedente articolo 39 e sono riscosse con le norme e le forme stabilite per la esazione delle imposte dirette.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 69

Art. 69. Per le acque distribuite mediante canali demaniali, unico utente di fronte al consorzio e' il Demanio dello Stato ed il catasto degli immobili serviti dai canali demaniali viene approvato e pubblicato a cura del Ministero delle finanze. Al Demanio stesso spetta su gli immobili dei propri utenti il diritto reale stabilito in favore del consorzio.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 70

Art. 70. I consorzi obbligatori sono soggetti alla vigilanza del Ministero dei lavori pubblici, che su ricorsi degli interessati o anche d'ufficio puo' annullarne le deliberazioni illegittime. Con decreto Reale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore e con l'osservanza dell'ultimo comma dell'articolo 62, possono essere sciolte le amministrazioni dei consorzi che, per negligenza nell'esecuzione, esercizio e manutenzione delle opere, ovvero per inosservanza delle norme di legge, di regolamento o di statuto, comunque compromettano il conseguimento dei propri fini istituzionali. Al commissario straordinario, al quale e' affidata l'amministrazione dell'ente e, ove occorra, l'esecuzione delle opere, spettano i poteri dell'assemblea e degli organi consorziali.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 71

Art. 71. Per la coordinazione dell'attivita' dei consorzi finitimi puo' essere costituito, anche d'ufficio, con decreto Reale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, un consorzio di secondo grado con lo scopo d'armonizzare l'opera dei singoli consorzi di primo grado. Il consorzio di secondo grado e' amministrato dai rappresentanti dei consorzi di primo grado, a ciascuno dei quali spetta una rappresentanza proporzionale al rispettivo interesse.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 72

Art. 72. Con decreto Reale su preposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste, e con quello delle finanze quando vi siano interessati canali demaniali, i consorzi di bonifica integrale possono essere autorizzati ad assumere la funzione di consorzi di utilizzazione idrica, a norma delle disposizioni contenute nel presente capo, nei riguardi delle utenze che si esercitano nei canali di bonifica ed in genere nei corsi d'acqua che interessino il territorio consorziale.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 73

Art. 73. ((A chi ottenga la concessione di costruire serbatoi o laghi artificiali o altre opere regolanti il deflusso delle acque pubbliche possono essere accordati, con lo stesso atto di concessione o con atto successivo: 1) l'esonero parziale o totale del canone per la derivazione, salva pero' sempre la quota devoluta agli enti locali; 2) la facolta' di sottoporre a contributo i fondi irrigabili; 3) contributi governativi con facolta' di vincolarli a garanzia delle operazioni finanziarie per la costruzione delle opere)).

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 74

Art. 74. Sono esentati dal diritto proporzionale di registro e soggetti al solo diritto fisso di dieci lire: 1) l'atto di concessione per la costruzione del serbatoio o lago e per l'utilizzazione delle acque in esso accumulate, nonche' l'atto di concessione dei contributi governativi di cui agli articoli seguenti; 2) l'atto col quale il concessionario ceda agli altri la concessione; 3) l'atto col quale il concessionario stipuli un mutuo per eseguire le opere concessegli; 4) gli atti relativi all'acquisto ed all'espropriazione di terreni ed altri stabili necessari per la costruzione del serbatoio o lago.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 75

Art. 75. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello delle finanze, puo' concedere un contributo nella spesa di costruzione di serbatoi o laghi artificiali sino al trenta per cento dell'importo dei lavori risultanti dal progetto esecutivo approvato dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici, annientato il detto importo di una percentuale non superiore al dieci per cento per quota di contributo nelle spese di studi o compilazione di progetti, spese generali e di amministrazione. Nel fissare la misura del contributo si tiene conto dell'importanza dell'opera per l'interesse pubblico e degli oneri che l'aggravano, avuto riguardo sia alle spese di impianto sia a quelle di esercizio. Qualora il costo effettivo dell'opera risulti inferiore a quello come sopra previsto, il contributo e' liquidato in base alla somma realmente spesa per i lavori, coll'aggiunta dell'anzidetta percentuale prefissa per spese generali, di amministrazione e di progetto, e col premio in misura del venti per cento sulla minore spesa.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 76

Art. 76. Il contributo complessivo di cui al precedente articolo puo' essere elevato fino al sessanta per cento se la costruzione del serbatoio o lago: a) renda in tutto od in parte inutile l'esecuzione di opere idraulico-forestali, di bonifica o di altra categoria da eseguirsi o sussidiarsi dallo Stato; b) giovi alla irrigazione o all'azionamento di impianti idrovori per la bonificazione di vasti territori. ((COMMA SOPPRESSO DAL [D.L. 12 AGOSTO 1983, N. 371](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1983-08-12;371), CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA [L. 11 OTTOBRE 1983, N. 546](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-10-11;546))).

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 77

Art. 77. In ogni caso il contributo complessivo sulla spesa per la costruzione di serbatoi e di laghi artificiali, compreso il premio giusta l'art. 75, e compreso, ove ne ricorra la con cessione, il maggior contributo di cui all'articolo 76, non puo' essere superiore al disavanzo determinato in base al piano finanziario presentato e debitamente accertato nei modi e nelle forme da stabilirsi nel regolamento. ((Le amministrazioni statali o regionali interessate tengono conto delle opere indicate nel precedente articolo 76 la cui esecuzione si renda inutile, in tutto o in parte, in dipendenza della costruzione del serbatoio o lago in sede di definizione dei rispettivi programmi di settore o di individuazione delle relative priorita' ai fini anche della determinazione dei correlativi fabbisogni finanziari)).

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 78

Art. 78. Il contributo e' liquidato per intero in seguito al collaudo dell'opera. Gli interessati possono pero' ottenere che si proceda, alla scadenza di termini periodici, alla liquidazione di otto decimi del contributo corrispondente all'importo dei lavori quale risulta dallo stato di avanzamento accertato dal Genio Civile. I restanti due decimi sono liquidati in sede di collaudo.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 79

Art. 79. Il contributo e' pagato in unica soluzione o in annualita' comprensive di capitale ed interesse ad un tasso la cui misura non potra' superare quella vigente all'atto della liquidazione delle annualita' stesse, ai sensi dell'[art. 2 del R. decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1378](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1932-10-22;1378~art2). Lo Stato ha sempre facolta' di riscattare in tutto o in parte le annualita', pagando il capitale corrispondente, depurato degli interessi non maturati.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 80

Art. 80. Il contributo puo' essere vincolato a garanzia di operazioni finanziarie per la provvista di capitali occorrenti alla costruzione delle opere. A tale scopo, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Ministro delle finanze, ha facolta' di rilasciare certificati di credito scontabili fino alla concorrenza degli otto decimi del contributo medesimo. In caso di decadenza della concessione per mancato compimento dell'opera, il contributo resta vincolato per la parte necessaria all'ammortamento del mutuo effettivamente somministrato dall'istituto finanziatore. Qualora lo Stato si valga della facolta' di acquisto degli impianti, a termini del secondo comma dell'articolo 25, l'ammontare del contributo vincolato e' portato a compensazione del debito dello Stato verso il concessionario.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 81

Art. 81. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito quello delle finanze, puo' autorizzare i concessionari ai quali sia accordato il contributo governativo ad emettere obbligazioni garantite con il contributo. Le obbligazioni cosi' emesse, e sempre che provvedano esclusivamente al finanziamento della costruzione delle opere sovvenzionate, sono soggette alla tassa di negoziazione stabilita nella tariffa A allegata alla [legge 30 dicembre 1923, n. 3280](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1923-12-30;3280). Per i serbatoi ad uso agricolo puo' essere fatta, a mezzo di istituti di credito da designarsi dai Ministri dei lavori pubblici e delle finanze, la emissione di obbligazioni o di cartelle garantite sulle contribuzioni delle proprieta' fondiarie, sia consorziate, sia obbligate a contribuire, sia comunque aderenti all'intrapresa. Le dette obbligazioni o cartelle sono soggette alla tassa di negoziazione indicata nel precedente comma.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 82

Art. 82. Ove sia accordato il contributo di cui agli articoli precedenti, puo' essere stabilita nel disciplinare di concessione, sentito il Consiglio Superiore, la partecipazione dello Stato agli utili dell'azienda, da percepire con le modalita' fissate nel disciplinare stesso e nella misura del quarto della quota di profitto netto eccedente il sette per cento del capitale impiegato e della meta' della quota eccedente il dieci per cento del capitale stesso, sino a che lo Stato non sia reintegrato di meta' della sovvenzione complessiva. Se sia concessionaria una societa' per azioni, la quota di partecipazione verra' calcolata sulle somme che saranno distribuite agli azionisti e su quelle elle saranno passate in riserva.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 83

Art. 83. Per imporre contributi sui fondi soggetti ad irrigazione si devono nella domanda indicare i terreni che si prestano, per natura e convenienza economica, ad essere irrigati con notevole utilita' generale, la quantita' d'acqua occorrente ad ogni terreno per una adatta coltura irrigua, il prezzo di vendita dell'acqua, in base al quale sara' commisurato il contributo obbligatorio. Tali indicazioni, in base ai risultati dell'istruttoria, sono stabilite col decreto di concessione, o in altro successivo, di concerto col Ministro dell'agricoltura e delle foreste. I predetti contributi hanno il privilegio e sono riscuotibili, come le quote consorziali indicate nell'ultimo comma dell'articolo 68.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 84

Art. 84. Quando per la costruzione del serbatoio o lago o di qualsiasi opera di raccolta e' aumentata la portata minima del corso d'acqua e dei pozzi o fontanili esistenti nella zona od e' accresciuta la superficie dei terreni privati a valle, coloro che in qualunque modo ne traggano beneficio sono tenuti a corrispondere a favore del concessionario delle opere suindicate un contributo di miglioria, pagabile in rate annuali, da stabilirsi in via definitiva dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore. Nel caso d'accrescimento dei terreni, i proprietari avranno la facolta' di abbandonare detti accrescimenti al concessionario.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 85

Art. 85. Quando nella zona, nella quale si costruiscano laghi artificiali o si attuino nuove derivazioni, esistano pozzi o fontanili, il concessionario ha diritto di far accertare a sue spese lo stato dei pozzi o fontanili, prima e dopo l'esecuzione delle opere, allo scopo di evitare che siano gratuitamente impinguati per effetto dei nuovi invasi o delle nuove derivazioni.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 86

Art. 86. Anche indipendentemente dalla domanda degli interessati, l'Amministrazione puo', nell'esame delle istanze e dei progetti di derivazione, prescrivere che vengano in questi ultimi introdotte quelle modifiche e quelle maggiori opere che siano del caso per migliorare il regime del corso d'acqua e risparmiare in tutto o in parte la esecuzione di opere pubbliche. In corrispettivo dell'onere che derivi da tale prescrizione al concessionario possono accordarsi agevolazioni nella misura e coi criteri di cui ai precedenti articoli.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 87

Art. 87. Nell'esame delle istanze e dei progetti di derivazione l'Amministrazione prescrivera' che siano introdotte nei progetti stessi quelle modifiche o maggiori opere e siano adottate quelle norme di esercizio che occorrano per non peggiorare il regime del corso d'acqua.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 88

Art. 88. Qualora non vi siano iniziative private meritevoli di accoglimento, il Ministero dei lavori pubblici puo' provvedere direttamente alla costruzione di serbatoi e laghi, stipulando ove occorra convenzioni speciali per la costruzione ed esercizio degli impianti idroelettrici distintamente da quelli per l'irrigazione e l'uso potabile.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 89

Art. 89. Nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici e' inscritta la spesa in distinti capitoli per le sovvenzioni previste dal presente capo e per le eventuali costruzioni di cui all'articolo precedente. Le somme annue da stanziare sono determinate con la legge di approvazione del bilancio.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 90

Art. 90. Chi abbia tempestivamente chiesto le agevolazioni e contributi per laghi e serbatoi artificiali a norma delle disposizioni anteriori alla presente legge e non le abbia ancora ottenute, puo' optare per le disposizioni della presente legge. Per i bacini di irrigazione da costruire in Sardegna, gli enti che a norma dell'articolo 47 del testo unico approvato con decreto 10 novembre 1907, n. 844, intendono chiederne la concessione, possono optare per le disposizioni della presente legge, applicandosi in tal caso le agevolazioni e prescrizioni da questa stabilite e restando la relativa spesa a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura e foreste.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 91

Art. 91. Salvi e impregiudicati la dichiarazione di decadenza ed i procedimenti contravvenzionali e penali di cui agli articoli 55, 219 a 222, possono essere esclusi dai contratti e dalle concessioni in cui lo Stato sia direttamente o indirettamente interessato, con provvedimento insindacabile del Ministro dei lavori pubblici, coloro che nella qualita' di concessionari o anche di costruttori e appaltatori si siano resi colpevoli di negligenza o malafede nell'eseguire opere di cui al presente capo. Del provvedimento del Ministro dei lavori pubblici e' data comunicazione alle altre amministrazioni dello Stato. I colpevoli e i trasgressori possono essere inoltre esclusi da ogni contributo statale per impianti di utilizzazione di acque pubbliche. Quando si tratti di contributi gia' accordati, la perdita si limitera' alla quota parte non vincolata a favore di istituti di finanziatori.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 92

Art. 92. Per la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee, escluse quelle termali minerali e radioattive o comunque regolate da leggi speciali, si osservano le disposizioni seguenti in quanto non siano applicabili le norme del titolo I della presente legge.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 93

Art. 93. Il proprietario di un fondo, anche nelle zone soggette a tutela della pubblica amministrazione a norma degli articoli seguenti ha facolta', per gli usi domestici, di estrarre ed utilizzare liberamente, anche con mezzi meccanici, le acque sotterranee del suo fondo, purche' osservi le distanze e le cautele prescritte dalla legge. Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento di giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia e l'abbeveraggio del bestiame.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 94

Art. 94. Il Governo del Re e' autorizzato a stabilire con successivi decreti, da emanarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello dell'agricoltura, i comprensori nei quali la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 95

Art. 95. Salva la facolta' attribuita al proprietario nell'articolo 93, chi, nei comprensori soggetti a tutela, voglia procedere a ricerche di acque sotterranee o a scavo di pozzi nei fondi propri o altrui, deve chiederne l'autorizzazione all'ufficio del Genio Civile, corredando la domanda del piano di massima dell'estrazione e dell'utilizzazione che si propone di eseguire. L'ufficio del Genio Civile da' comunicazione della domanda al proprietario del fondo in cui devono eseguirsi le ricerche e le opere, quando non risulti che ne sia gia' a conoscenza, e ne dispone l'affissione per quindici giorni all'albo del Comune nel cui territorio devono eseguirsi le opere e degli altri Comuni eventualmente interessati, con invito a chiunque abbia interesse a presentare opposizione. Previa visita sul luogo, l'ufficio del Genio Civile, sentito l'Ufficio distrettuale delle miniere, provvede sulla domanda, ove non vi siano opposizioni, rilasciando l'autorizzazione se non ostino motivi di pubblico interesse. Se l'ufficio del Genio Civile nega l'autorizzazione, l'interessato puo' reclamare al Ministro dei lavori pubblici, che provvede definitivamente, sentito il Consiglio Superiore. Parimenti il Ministro stesso provvede sulla domanda, nel caso in cui vi siano opposizioni. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce le cautele, le modalita', i termini da osservarsi, la cauzione da versarsi dal richiedente e la indennita' da corrispondere anticipatamente al proprietario del suolo. Sulle contestazioni per la misura di tale indennita' e' fatta salva agli interessati l'azione innanzi all'autorita' giudiziaria.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 96

Art. 96. Qualora l'ufficio del Genio Civile riconosca inammissibile una domanda perche' inattuabile o contraria al buon regime delle acque o ad altri interessi generali ne riferisce, prima di disporre l'istruttoria, al Ministro dei lavori pubblici, che puo' senz'altro respingerla.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 97

Art. 97. Chi e' autorizzato ad eseguire le opere per ricerche di acque sotterranee ai sensi dell'art. 95, ha diritto di introdursi nelle proprieta' private, osservate le norme stabilite dall'[articolo 7 della legge 25 giugno 1865, n. 2359](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1865-06-25;2359~art7), ed eseguirvi le opere e gli impianti previsti nella domanda, adottando tutte le cautele necessarie perche' i lavori riescano quanto meno pregiudizievoli al possessore del fondo ed e' obbligato a risarcirlo di qualunque danno arrecatogli. Il possessore del fondo puo' chiedere che, a mezzo dell'ufficio del Genio Civile, si accerti l'entita' dei danni che con i lavori si producono, al fine di ottenere una speciale indennita' oltre quella di cui al precedente articolo 95. Per assicurare il risarcimento degli eventuali danni puo' essere prescritto all'esecutore dell'opera il preventivo deposito di una somma adeguata.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 98

Art. 98. L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio Civile competente per territorio puo' autorizzare la esecuzione di rilievi ed assaggi, compilazione di progetti e ogni altro lavoro preliminare alla ricerca di acque sotterranee, anche nelle zone non soggette a tutela. In tal caso sono applicabili gli [articoli 7](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1865-06-25;2359~art7) e [8 della legge 25 giugno 1865, n. 2359](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1865-06-25;2359~art8), sull'espropriazione per pubblica utilita' e gli articoli 64 e seguenti della legge citata per le eventuali occupazioni temporanee dei terreni.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 99

Art. 99. Quando la ricerca e l'estrazione delle acque sotterranee siano dirette alla soddisfazione di pubblici generali interessi, le opere e gli impianti relativi possono essere dichiarati di pubblica utilita', con decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 100

Art. 100. L'autorizzazione a fare assaggi e ricerche di acque sotterranee non puo' essere data per un tempo superiore ad un anno e puo' essere prorogata una o piu' volte per ulteriori periodi di sei mesi, previa constatazione dei lavori eseguiti. Essa non puo' essere comunque ceduta senza previo nulla osta dell'autorita' che l'ha accordata.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 101

Art. 101. L'autorizzazione puo' essere revocata senza che il ricercatore abbia diritto a compensi od indennita'. 1° quando non siasi dato principio ai lavori entro due mesi dal giorno in cui essa fu notificata; 2° quando i lavori siano rimasti sospesi oltre sei mesi; 3° nel caso di inosservanza delle prescrizioni stabilite nel decreto che l'accorda; 4° per contravvenzione al 2° comma del precedente articolo.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 102

Art. 102. Nel caso in cui lo Stato intenda riservarsi la esecuzione di assaggi o ricerche di' acque sotterranee, la zona riservata di esplorazione sara' determinata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio Superiore delle miniere. Questa disposizione puo' essere applicata anche nel caso in cui lo Stato creda di agevolare ai Comuni ed alle Provincie la ricerca di acque per l'approvvigionamento di acque potabili.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 103

Art. 103. Quando in seguito a ricerche siano state scoperte acque sotterranee, anche in comprensori non soggetti a tutela, deve essere avvisato l'ufficio del Genio Civile, il quale provvede ad accertare la quantita' di acqua scoperta. ((PERIODO ABROGATO DAL [D.P.R. 18 FEBBRAIO 1999, N. 238](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-02-18;238))). ((...)) lo scopritore avra' titolo di preferenza alla concessione, per l'utilizzazione indicata nel piano di massima allegato alla domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 95. Qualora lo scopritore non ottenga la concessione, ha diritto al rimborso, da parte del concessionario, delle spese sostenute, ad un adeguato compenso dell'opera da lui prestata e ad un premio che sara' determinato nell'atto di concessione in base alla importanza della scoperta. In ogni caso e' riservata al proprietario del fondo una congrua quantita' di acqua, a prezzo di costo, per i bisogni del fondo stesso.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 104

Art. 104. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 18 FEBBRAIO 1999, N. 238](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-02-18;238)))

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 105

Art. 105. Nelle zone soggette a tutela l'ufficio del Genio Civile esercita la vigilanza sulle eduzioni ed utilizzazioni di tutte le acque sotterranee, siano o no iscritte negli elenchi delle acque pubbliche. Nelle dette zone spetta esclusivamente all'autorita' amministrativa lo statuire, anche in caso di contestazioni, se gli scavi, le trivellazioni e in genere le opere di eduzione e di utilizzazione delle acque sotterranee rispondano ai fini cui sono destinate, se siano dannose al regime delle acque pubbliche, se turbino interessi di carattere generale e conseguentemente sospendere l'esecuzione delle ricerche, della estrazione, delle utilizzazioni, revocare le autorizzazioni e concessioni accordate, ordinare la chiusura dei pozzi ed emettere tutti i provvedimenti che siano ritenuti idonei alla tutela degli interessi generali e del regime idraulico della regione. L'esercizio di tali potesta' compete all'ufficio del Genio Civile, salvo ricorso gerarchico al Ministro dei lavori pubblici, ma alla revoca delle autorizzazioni e concessioni di competenza ministeriale provvede il Ministro dei lavori pubblici. ((23))

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 106

Art. 106. L'ufficio del Genio Civile anche nelle zone non soggette a tutela puo' disporre che sia regolata la erogazione dei pozzi salienti a getto continuo. ((e puo' adottare, altresi', le disposizioni di cui all'articolo precedente, qualora ricorrano attuali o prevedibili situazioni di subsidenza, ovvero di inquinamento o pregiudizio al regime delle acque pubbliche. La stessa autorita' puo' disporre, a spese dei responsabili, la chiusura dei pozzi dei quali sia cessata l'utilizzazione)).

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 107

Art. 107. La trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, comunque prodotta, sono disciplinate dalle disposizioni degli articoli seguenti. La trasmissione dei segnali e delle parole e' regolata da leggi speciali.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 108

Art. 108. Le linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica aventi tensione non inferiore a 5000 volta sono autorizzate dal Ministro dei lavori pubblici. Il Ministro dei lavori pubblici puo' subordinare l'autorizzazione alla osservanza di speciali obblighi per la tutela degli interessi generali connessi alla trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica. Spetta al Prefetto, sentito l'ufficio del Genio Civile, di autorizzare l'impianto di linee di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica di tensione inferiore a quella suindicata. Contro il provvedimento del Prefetto e' ammesso ricorso al Ministro dei lavori pubblici, il quale decide sentito il Consiglio Superiore. Per elettrodotti di sviluppo non superiore a quindici chilometri e con tensione di esercizio non maggiore di 15.000 volta, da costruirsi per esclusivo uso e fine militare, provvedono direttamente i Ministri militari, d'intesa, ove occorra, con le altre Autorita' interessate.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 109

Art. 109. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge tutti coloro che posseggono od esercitano impianti di energia elettrica, comunque prodotta, a scopo sia privato, sia pubblico, o che siano proprietari od esercenti di condutture destinate alla trasmissione e distribuzione di energia elettrica debbono farne denuncia al Ministero dei lavori pubblici. In base a tali denuncie, il Ministero redige l'elenco generale delle centrali di produzione idro e termo elettriche, delle linee di trasmissione e distribuzione, delle stazioni di trasformazione e sezionamento. L'elenco e' reso di pubblica ragione e tenuto al corrente. L'iscrizione in esso equivale per ogni effetto alla autorizzazione di cui alle presenti norme per gli impianti di trasmissione e distribuzione eseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge, fermi restando gli obblighi gia' assunti verso le amministrazioni pubbliche interessate.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 110

Art. 110. Chi intenda fare studi per la compilazione di un progetto di impianto di condutture elettriche e debba percio' entrare nei fondi altrui, ove non ottenga il consenso dei proprietari, puo' esservi autorizzato dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio Civile nella cui circoscrizione sono situati i fondi. Chi ottenga tale autorizzazione deve servirsene nel modo che riesca meno pregiudizievole per il proprietario del fondo ed e' obbligato a risarcirlo di qualunque danno arrecatogli. Per introdursi nel recinto di una ferrovia o tramvia, devono osservarsi le prescrizioni stabilite dalla amministrazione esercente. Per introdursi negli immobili militari o che siano in consegna alle Autorita' militari, occorre apposita autorizzazione data dalle Autorita' medesime e l'accesso e' subordinato alle loro prescrizioni. Per assicurare il risarcimento degli eventuali danni, l'ingegnere capo dell'ufficio del Genio Civile puo' prescrivere al richiedente il preventivo deposito di una somma adeguata. La liquidazione dei danni e' fatta, in difetto di accordo, dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio Civile, senza pregiudizio dell'azione innanzi all'Autorita' giudiziaria. L'azione non puo' promuoversi trascorsi sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di liquidazione. Sono per il resto applicabili in materia le disposizioni dell'[articolo 8 della legge 23 giugno 1865, n. 2359](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1865-06-23;2359~art8), sulle espropriazioni per pubblica utilita'.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 111

Art. 111. Le domande di autorizzazione per costruzione di nuove linee o per varianti a quelle esistenti, corredate dal piano tecnico delle opere da costruire sono presentate al Prefetto o al Ministro dei lavori pubblici, secondo la rispettiva competenza, per tramite dell'ufficio del Genio Civile, il quale, ove non abbiano gia' provveduto i richiedenti, ne da' notizia alle autorita' di cui all'articolo 120 ed al pubblico mediante avviso nel Foglio degli annunzi legali della provincia. ((14)) La domanda rimane depositata presso l'ufficio del Genio Civile, a disposizione delle autorita' suddette e del pubblico, durante l'istruttoria. Copia della domanda e del progetto e' trasmessa al Ministro delle comunicazioni perche' ne disponga l'immediato esame da parte degli uffici dipendenti sia per quanto riguarda gli attraversamenti, gli accostamenti e gli appoggi, sia per quanto concerne l'influenza generale della linea sul servizio telegrafico e telefonico.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 112

Art. 112. Entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali chiunque vi abbia interesse puo' presentare osservazioni e opposizioni all'ufficio del Genio Civile. Le autorita' di cui all'art. 120 devono comunicare all'ufficio del Genio Civile le loro eventuali osservazioni e opposizioni e specificare le condizioni a cui intendono che l'autorizzazione sia vincolata. Sul merito delle domande e sulle opposizioni e richieste pervenutegli, il Genio Civile riferisce al Ministro dei lavori pubblici o al Prefetto secondo la rispettiva competenza.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 113

Art. 113. Nei casi d'urgenza puo' essere autorizzato in via provvisoria l'inizio delle costruzioni delle linee di trasmissione e distribuzione per le parti che non riguardino opere pubbliche e quando sia intervenuto il consenso di massima del Ministero delle comunicazioni che puo' essere subordinato a condizioni da precisare non oltre tre mesi dalla presentazione dei progetti. Per le parti riguardanti opere pubbliche e zone militarmente importanti, l'autorizzazione provvisoria deve essere pure subordinata al consenso di massima delle autorita' interessate a mente dell'art. 120. L'autorizzazione provvisoria e' accordata: a) dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, per le linee la cui tensione normale di' esercizio e' uguale o superiore a sessantamila volta; b) dall'ingegnere capo del Genio Civile, che ne riferira' immediatamente al Ministero dei lavori pubblici, per le linee la cui tensione e' superiore a 5000 ed inferiore a 60.000 volta; c) dal Prefetto, sentito l'ufficio del Genio civile, per le linee non superiori a 5000 volta. (14) Per ottenere l'autorizzazione provvisoria il richiedente deve obbligarsi, con congrua cauzione, da depositare alla Cassa depositi e prestiti, ad adempiere alle prescrizioni e condizioni che saranno stabilite nel decreto di autorizzazione definitiva o a demolire le opere in caso di negata autorizzazione. ((21))

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 114

Art. 114. Quando il Ministero delle comunicazioni si sia pronunciato in senso contrario alla domanda presentata o il richiedente non creda di poter accettare le condizioni formulate dal Ministero stesso, l'autorizzazione definitiva o provvisoria all'impianto delle linee e' data con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello delle comunicazioni sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 115

Art. 115. Col decreto di autorizzazione possono essere dichiarate di pubblica utilita' le opere e gli impianti occorrenti alla costruzione delle linee, cabine, stazioni e sottostazioni di trasformazione e di quanto altro serva all'impianto ed all'esercizio della trasmissione e richieda una occupazione definitiva delle zone interessate dall'impianto.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 116

Art. 116. Ottenuto il decreto di autorizzazione alla linea con la dichiarazione di pubblica utilita' delle opere, l'interessato deve, entro il termine prescritto nel decreto stesso, presentare all'ufficio del Genio Civile i piani particolareggiati di quei tratti di linea interessanti la proprieta' privata, rispetto ai quali e' necessario procedere a termini della [legge 25 giugno 1865, n. 2359](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1865-06-25;2359). Tali piani devono soddisfare alle condizioni stabilite dall'art. 16 della citata legge. Per l'ulteriore procedura, come per la dichiarazione di urgenza ed indifferibilita', valgono le disposizioni dell'art. 33 della presente legge.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 117

Art. 117. Il Ministro dei lavori pubblici, in base alle proposte fatta dal Consiglio Superiore, emana le norme e da' le disposizioni per i collegamenti fra gli esistenti impianti di energia elettrica e per gli opportuni accordi tra le diverse imprese produttrici e distributrici di energia elettrica. Il Ministro dei lavori pubblici, su parere del Consiglio Superiore, stabilisce le norme tecniche a cui devono uniformarsi gli attraversamenti, accostamenti, appoggi delle linee elettriche interessanti opere pubbliche, le norme per gli impianti esterni ed interni, per i macchinari ed i materiali elettrici, nonche' quelle per i soccorsi di urgenza ai colpiti dalle correnti elettriche. Le norme speciali che riguardano le interferenze con ferrovie, tramvie, linee elettriche costruite dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio delle linee ferroviarie da essa esercitate, funicolari e teleferiche, linee telegrafiche e telefoniche e aerei radio-telegrafici e radio telefonici sono stabilite dal Ministro delle comunicazioni ed emanate di concerto col Ministro dei lavori pubblici.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 118

Art. 118. Le domande di concessione d'acqua pubblica per impianti di produzione d'energia elettrica superiore a 5000 cavalli nominali devono essere accompagnate da un sommario programma elettrico, che comprenda, oltre i dati elettrici delle centrali progettate, lo schema delle linee elettriche da costruire e costruite che dovranno trasportare la energia prodotta dalle nuove centrali, l'indicazione delle regioni e zone che con tale energia s'intendono servite e la dimostrazione delle necessita' dell'energia stessa in tali regioni e zone, in rapporto alle altre forniture gia' in atto ed ai nuovi impieghi previsti.((3)) Ove il richiedente la concessione d'acqua dimostri di non poter presentare il programma elettrico insieme alla domanda di concessione, e' in facolta' del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, di consentire la presentazione del programma insieme al progetto esecutivo dell'impianto idroelettrico. In caso di concessioni d'impianti idroelettrici non ancora attuati, il Ministro dei lavori pubblici puo' condizionare il nulla osta, di cui all'art. 20 della presente legge, alla presentazione ed approvazione del programma elettrico.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 119

Art. 119. Ogni proprietario e' tenuto a dar passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche aeree o sotterranee che esegua chi ne abbia ottenuto permanentemente o temporaneamente l'autorizzazione dall'autorita' competente.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 120

Art. 120. Le condutture elettriche che debbono attraversare zone dichiarate militarmente importanti, fiumi, torrenti, canali miniere e foreste demaniali, zone demaniali marittime e lacuali, strade pubbliche, ferrovie, tramvie, funicolari, teleferiche, linee telegrafiche o telefoniche di pubblico servizio o militari, linee elettriche costruite dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio delle linee ferroviarie da essa esercitate, o che debbono avvicinarsi a tali linee o ad impianti radio-telegrafici o radiotelefonici di Stato o che debbano attraversare zone adiacenti agli aeroporti o campi di fortuna ad una distanza inferiore ad un chilometro dal punto piu' vicino del perimetro dei medesimi e quelle che debbono passare su monumenti pubblici o appoggiarsi ai medesimi e quelle che debbono attraversare beni di pertinenza dell'Autorita' militare o appoggiarsi ad essi, non possono essere autorizzate in nessun caso se non si siano pronunciate in merito le autorita' interessate. Per le modalita' di esecuzione e di esercizio delle linee e degli impianti autorizzati, l'interessato deve stipulare appositi atti di sottomissione con le competenti autorita'.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 121

Art. 121. La servitu' di elettrodotto conferisce all'utente la facolta' di: a) collocare ed usare condutture sotterranee od appoggi per conduttori aerei e far passare conduttori elettrici su terreni privati e su vie e piazze pubbliche, ed impiantare ivi le cabine di trasformazione o di manovra necessarie all'esercizio delle condutture; b) infiggere supporti o ancoraggi per conduttori aerei all'esterno dei muri o facciate delle case rivolte verso le vie e piazze pubbliche, a condizione che vi si acceda dall'esterno e che i lavori siano eseguiti con tutte le precauzioni necessarie sia per garantire in sicurezza e l'incolumita', sia per arrecare il minimo disturbo agli abitanti. Da tale servitu' sono esenti le case, salvo per le facciate verso le vie e piazze pubbliche, i cortili, i giardini, i frutteti e le aie alle case attinenti; c) tagliare i rami di alberi, che trovandosi in prossimita' dei conduttori aerei, possano, con movimento, con la caduta od altrimenti, causare corti circuiti od arrecare inconvenienti al servizio o danni alle condutture ed agli impianti; d) fare accedere lungo il tracciato delle condutture il personale addetto alla sorveglianza e manutenzione degli impianti e compiere i lavori necessari. L'impianto e l'esercizio di condutture elettriche debbono essere eseguiti in modo da rispettare le esigenze e l'estetica delle vie e piazze pubbliche e da riuscire il meno pregiudizievole possibile al fondo servente, avuto anche riguardo all'esistenza di altri utenti di analoga servitu' sul medesimo fondo, nonche' alle condizioni dei fondi vicini ed all'importanza dell'impianto stesso. Debbono inoltre essere rispettate le speciali prescrizioni che sono e saranno stabilite per il regolare esercizio delle comunicazioni telegrafiche e telefoniche.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 122

Art. 122. L'imposizione della servitu' di elettrodotto non determina alcuna perdita di proprieta' o di possesso del fondo servente. Le imposte prediali e gli altri pesi inerenti al fondo rimangono in tutto a carico del proprietario di esso. Il proprietario non puo' in alcun modo diminuire l'uso della servitu' o renderlo piu' incomodo. Del pari l'utente non puo' fare cosa alcuna che aggravi la servitu'. Tuttavia, salvo le diverse pattuizioni che si siano stipulate all'atto della costituzione della servitu', il proprietario ha facolta' di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, ancorche' essi obblighino l'esercente dell'elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza che per cio' sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell'esercente medesimo. In tali casi, il proprietario deve offrire all'esercente, in quanto sia possibile, altro luogo adatto all'esercizio della servitu'. Il cambiamento di luogo per l'esercizio della servitu' puo' essere parimenti richiesto dall'utente, se questo provi che esso riesce per lui di notevole vantaggio e non di danno al fondo.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 123

Art. 123. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-08;327))) ((43))

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 124

Art. 124. Ove l'imposizione della servitu' sia fatta per un tempo minore di nove anni, l'indennita' ragguagliata alla diminuzione del valore del suolo e' ridotta alla meta', ma scaduto il termine, il fondo deve essere ridotto in pristino a cura e spese dell'utente delle condutture. Chi ha ottenuto il diritto di servitu' temporanea puo', prima della scadenza del termine, renderlo perpetuo pagando l'altra meta' con gli interessi legali dal giorno in cui il passaggio fu praticato. Scaduto il primo termine, non gli sara' piu' tenuto conto di cio' che ha pagato per la concessione temporanea.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 125

Art. 125. Per gli oneri costituiti sui beni indicati nell'art. 120 ed in genere su tutti i beni dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, che siano d'uso pubblico o destinati ad un pubblico servizio, la corresponsione dell'indennita' e' sostituita dal pagamento di un canone annuo. Anche per i beni patrimoniali di diritto comune e' in facolta' delle Amministrazioni dello Stato, delle Provincie e dei Comuni di chiedere il canone annuo anziche' l'indennita'. La misura dell'indennita' e dei canoni dovuti alle Amministrazioni dello Stato, delle Provincie e dei Comuni e' determinata con decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentiti le amministrazioni interessate ed il Consiglio Superiore dei lavori pubblici. Il pagamento delle indennita' e dei canoni non pregiudica il diritto alla rivalsa dei danni prodotti dalla costruzione degli impianti.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 126

Art. 126. Su richiesta delle autorita' interessate il Ministro dei lavori pubblici puo', per ragioni di pubblico interesse, ordinare lo spostamento delle condutture elettriche e l'utente, ove non siano intervenute speciali pattuizioni, ha diritto ad una congrua indennita' se lo spostamento non puo' essere eseguito senza spese eccessive. In caso di contestazione l'apprezzamento di tale possibilita' e' d demandato al Ministro dei lavori pubblici, che provvede con decreto, sentito il Consiglio Superiore. La misura dell'indennita', quando sia dovuta, e' determinata col decreto stesso, salvo ricorso all'autorita' giudiziaria.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 127

Art. 127. Quando sul percorso di una conduttura elettrica esistano altre condutture elettriche o linee telefoniche o telegrafiche, debbono essere accettate, per la tutela del regolare esercizio di ciascuna conduttura o linea, le prescrizioni della parte che ha titolo di preminenza per motivi di pubblico servizio, oppure, a parita' di titoli, per ragioni di preesistenza. Se tali prescrizioni esigano lo spostamento o la modificazione delle linee e condutture, il Ministro dei lavori pubblici; in caso di contestazione, da' le opportune disposizioni. Le spese all'uopo occorrenti sono a carico della parte che rende necessario lo spostamento o la modificazione, salvo quanto e' disposto nell'art. 122.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 128

Art. 128. L'esistenza di vestigia di opere delle condutture elettriche non di ostacolo alla prescrizione della servitu'. Per impedire la prescrizione occorrono l'esistenza e la conservazione dell'impianto in istato di esercizio.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 129

Art. 129. Le disposizioni dei Capi I e II del presente titolo, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 109, 114, 120, 125 e 127, non si applicano agli impianti di linee elettriche costruiti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio delle linee ferroviarie da essa esercitate. La costruzione di tali impianti e' approvata in linea tecnica e finanziaria dai competenti organi dell'Amministrazione ferroviaria ed agli effetti della dichiarazione di pubblica utilita' o di urgenza ed indifferibilita' dal Ministro delle comunicazioni ai sensi dell'[art. 1 del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2119](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-24;2119~art1). Alle espropriazioni ed agli asservimenti occorrenti per la esecuzione degli impianti medesimi sono applicabili le disposizioni della [legge 25 giugno 1865, n. 2359, dell'art. 77](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1865-06-25;2359~art77) della [legge 7 luglio 1907, n. 429](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429), nonche' quelle del [Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2119](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-24;2119).

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 130

Art. 130. E' proibito a chiunque non sia autorizzato per ragioni di servizio: a) di collocare oggetti sugli appoggi, sui conduttori e su qualsiasi apparecchio degli impianti di produzione, trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, di toccarli o lanciare contro di essi cose che possono danneggiarli o comunque alterare il regolare funzionamento degli impianti, di tagliare od in altro modo manomettere le condutture elettriche; b) di introdursi o lasciare introdurre persone o animali senza speciale autorizzazione nei recinti chiusi destinati alla produzione, trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica; c) di manovrare od alterare comunque per qualsiasi motivo gli apparecchi e dispositivi che servono alla produzione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica. Chiunque, compiendo uno dei fatti vietati dal presente articolo o in altro modo, cagiona per colpa un disastro, e' punito a termini dell'[art. 449 del Codice penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art449). Se abbia soltanto fatto sorgere il pericolo del disastro e' soggetto alle pene dell'art. 450 del Codice predetto. Qualora il fatto sia doloso si applicano le pene previste dall'art. 433 dello stesso Codice.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 131

Art. 131. Nel caso di frequenti interruzioni o sospensioni nell'esercizio delle linee elettriche destinate ai servizi pubblici o di linee esercitate senza autorizzazione o in contravvenzione alle norme della presente legge si applicano le disposizioni dell'art. 54.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 132

Art. 132. Ove si renda necessario, in caso di persistente siccita' o per motivi di interesse pubblico, di disciplinare l'impiego della energia elettrica con direttive di carattere generale, possono essere nominati, con decreto Reale su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle corporazioni, sentito il Consiglio dei Ministri, commissari regionali, con facolta' di promuovere e coordinare nelle Provincie interessate tutti i provvedimenti atti ad assicurare la continuita' di produzione, la migliore utilizzazione e le eventuali indispensabili restrizioni di consumo dell'energia elettrica. Con lo stesso decreto sono conferiti ai commissari i poteri necessari per l'adempimento delle loro attribuzioni e sono adottate norme per la soluzione delle eventuali divergenze nella valutazione dei bisogni delle varie Provincie interessate.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 133

Art. 133. Senza formale autorizzazione, da darsi nei modi indicati nei seguenti articoli, l'importazione e la esportazione di energia elettrica sono vietate.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 134

Art. 134. L'autorizzazione ad importare od esportare energia elettrica e' data, caso per caso, con decreto Reale, a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici. Con le stesse formalita' il Governo determina la quantita' massima di energia, di cui in complesso puo' essere autorizzata l'importazione o la esportazione. ((21))

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 135

Art. 135. L'autorizzazione ad importare od esportare energia elettrica puo' essere assoggettata a condizioni e garanzie anche relative all'uso dell'energia ed al prezzo di vendita o rivendita. La durata dell'autorizzazione non puo' essere superiore ai dieci anni, salvo proroga. Per gravi motivi di interesse pubblico l'autorizzazione puo' essere revocata in qualunque momento dietro pagamento di un indennizzo, ove altrimenti non sia stato stabilito. L'indennizzo e' determinato dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze, sentito il Consiglio Superiore. Il decreto di revoca puo' essere impugnato solo per quanto ridetta la misura delle indennita', mediante ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche entro trenta giorni dalla comunicazione. La revoca dell'autorizzazione puo' aver luogo anche per non uso da parte dell'autorizzato o per inosservanza delle condizioni cui l'autorizzazione e' stata subordinata ed in tal caso senza indennizzo di sorta.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 136

Art. 136. L'introduzione di energia elettrica dall'estero nel Regno e' soggetta al pagamento di un diritto nella misura di lire 0,025 per chilovattora nel periodo 16 novembre-15 aprile di ogni anno e di lire 0,0125 per chilovattora pel periodo 16 aprile-15 novembre. ((2)) L'energia elettrica importata in Italia in dipendenza di contratti preesistenti al 12 marzo 1927 e' esonerata dal pagamento del suddetto diritto fino alla scadenza dei detti contratti, ma non oltre un periodo di dieci anni dalla data suindicata. Il Ministro per le finanze stabilisce le norme per l'applicazione del diritto d'introduzione di cui sopra.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 137

Art. 137. E' in potesta' del Governo di limitare la misura entro la quale gli importatori possono introdurre l'energia che, in virtu' di contratti stipulati prima del 1927, hanno facolta' ma non obbligo di ritirare dalle ditte fornitrici e di assoggettare a condizioni l'uso dell'energia importata.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 138

Art. 138. Presso ciascuna delle sottoindicate sedi di Corte di Appello e' istituito un Tribunale Regionale delle acque pubbliche: 1 - Torino: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Torino e Genova; 2 - Milano: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Milano e Brescia; 3 - Venezia: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Venezia e Trieste; 4 - Firenze: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Bologna e Firenze; 5 Roma: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Roma, Aquila ed Ancona; 6 - Napoli: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Napoli, Bari e Catanzaro; 7 - Palermo: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Palermo, Catania e Messina; 8 - Cagliari: per la circoscrizione della Corte di Appello di Cagliari. ((Il Tribunale regionale e' costituito da una sezione ordinaria della Corte di appello designata dal presidente, integrata con tre esperti, iscritti nell'albo degli ingegneri e nominati con decreto del Ministro della giustizia in conformita' alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata su proposta del presidente della Corte di appello.)) Essi durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. COMMA ABROGATO DALLA [L. 18 GENNAIO 1949, N. 18](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-01-18;18). ((Il Tribunale regionale decide con l'intervento di tre votanti, tra i quali uno degli esperti di cui al secondo comma.)) (47)

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 139

Art. 139. E' istituito in Roma, con sede nel palazzo di Giustizia, il Tribunale Superiore delle acque pubbliche. Esso e' composto di: a) un presidente nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro Guardasigilli, sentito il Consiglio dei Ministri, avente grado 2°, corrispondente a quello di procuratore generale della Corte Suprema di cassazione; b) quattro consiglieri di Stato; c) quattro magistrati scelti fra i' consiglieri di Cassazione; ((d) tre esperti, iscritti nell'albo degli ingegneri.)) In assenza del presidente, presiede il piu' anziano di grado fra i membri indicati nelle lettere b) e c). I giudici del Tribunale Superiore sono nominati con decreto Reale su proposta del Ministro Guardasigilli e designati consiglieri di Stato dal presidente del Consiglio stesso; i consiglieri di Cassazione dal primo presidente della Corte di Cassazione, ((gli esperti sono nominati con decreto del Ministro della giustizia in conformita' alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata su proposta del presidente del Tribunale superiore.)) Tutti i componenti del Tribunale Superiore durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. Il presidente del Tribunale Superiore puo' essere collocato temporaneamente fuori del ruolo organico della magistratura. COMMA ABROGATO DALLA [L. 18 GENNAIO 1949, N. 18](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-01-18;18). Al presidente aggiunto del Tribunale superiore e' assegnata una indennita' annua di lire quindicimila. (6) Le somme necessarie saranno inscritte nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia. Il Tribunale Superiore delle acque pubbliche ha un proprio ufficio di cancelleria. Il cancelliere e' nominato con decreto del Ministro di grazia e giustizia tra i funzionari delle cancellerie o segreterie giudiziarie aventi grado non inferiore al settimo. Su richiesta del Tribunale Superiore il primo presidente della Corte di Cassazione, per necessita' di servizio, puo' applicare temporaneamente a detto ufficio cancellieri o aggiunti addetti ad altre autorita' giudiziarie di Roma. (46)

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 139 bis

Art. 139-bis. ((Nelle stesse forme previste per i titolari sono nominati in pari numero componenti supplenti del Tribunale superiore, i quali sono retribuiti, per il servizio effettivamente prestato, nella misura prevista dall'[articolo 1, primo](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1959-08-01;704~art1-com1) e [secondo comma, della legge 1° agosto 1959, n. 704](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1959-08-01;704~art1-com2))).

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 140

Art. 140. Appartengono in primo grado alla cognizione dei Tribunali delle acque pubbliche: a) le controversie intorno alla demanialita' delle acque; b) le controversie circa i limiti dei corsi o bacini, loro alveo e sponde; c) le controversie, aventi ad oggetto qualunque diritto relativo alle derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica; d) le controversie di qualunque natura, riguardanti la occupazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi e le indennita' previste dall'[articolo 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1865-06-25;2359~art46), in conseguenza dell'esecuzione o manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e derivazione e utilizzazione di acque. Per quanto riguarda la determinazione peritale dell'indennita' prima dell'emissione del decreto della espropriazione resta fermo il disposto dell'articolo 33 della presente legge; e) le controversie per risarcimenti di danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione e da qualunque provvedimento emesso dall'autorita' amministrativa a termini dell'articolo 2 del testo unico delle [leggi 25 luglio 1904, n. 523](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1904-07-25;523), modificato con l'[articolo 22 della legge 13 luglio 1911, n. 774](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1911-07-13;774~art22); f) i ricorsi previsti dagli articoli 25 e 29 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con [R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604).

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 141

Art. 141. Le azioni possessorie e quella di denuncia di nuova opera e di danno temuto nelle materie di cui all'articolo precedente non sono proponibili avverso provvedimenti e atti dell'autorita' amministrativa. In ogni altro caso esse sono proposte dinanzi al pretore competente per territorio. Ove sia luogo ad appello, esso e' proposto al rispettivo Tribunale delle acque pubbliche.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 142

Art. 142. Al Tribunale Superiore delle acque pubbliche appartiene la cognizione in grado di appello di tutte le cause decise in primo grado dal Tribunale delle acque pubbliche. Il Tribunale decide con intervento di cinque votanti, dei quali tre magistrati, un consigliere di Stato ed un tecnico.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 143

Art. 143. Appartengono alla cognizione diretta del Tribunale Superiore delle acque pubbliche: a) i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'Amministrazione in materia di acque pubbliche;(33) b) i ricorsi, anche per il merito, contro i provvedimenti definitivi dell'autorita' amministrativa adottati ai sensi degli articoli 217 e 221 della presente legge; nonche' contro i provvedimenti definitivi adottati dall'autorita' amministrativa in materia di regime delle acque pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche approvato con [R. decreto 25 luglio 1904, n. 523](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-25;523), modificato con l'[art. 22 della legge 13 luglio 1911, n. 774](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1911-07-13;774~art22), del [R. decreto 19 novembre 1921, n. 1688, e degli art. 378](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1921-11-19;1688~art378) e [379](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1921-11-19;1688~art379) della [legge 20 marzo 1865, n. 2248](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1865-03-20;2248), all. F;(33) c) i ricorsi la cui cognizione e' attribuita al Tribunale Superiore delle acque dalla presente legge e dagli articoli 23, 24, 26 e 28 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con [R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604). Il termine per ricorrere nei casi indicati nel presente articolo e' di giorni sessanta dalla data in cui la decisione amministrativa sia stata notificata nelle norme e nei modi stabiliti.(33) Nelle materie indicate nel presente articolo, il Tribunale Superiore decide con sette votanti, cioe' con tre magistrati, con tre consiglieri di Stato e con un tecnico.((46))

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 144

Art. 144. La competenza dei Tribunali delle acque pubbliche determinata dagli articoli 140 e 143 sussiste altresi' per le controversie relative alle acque pubbliche sotterranee e per quelle concernenti la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee nei comprensori soggetti a tutela sempre che le controversie interessino la pubblica amministrazione.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 145

Art. 145. La notificazione dell'atto o provvedimento amministrativo di cui al penultimo comma dell'articolo 143, e' fatta mediante consegna o trasmissione di una copia di esso in forma amministrativa. In mancanza di disposizioni per la notificazione in questa forma nei regolamenti dell'Amministrazione da cui l'atto o provvedimento emana, la notificazione si fa a mezzo della posta, con lettera raccomandata aperta e ricevuta di ritorno, o per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale, alla persona interessata, o ad uno di sua famiglia, addetto alla casa od al servizio, nella residenza o nel domicilio o nella dimora. La relazione della notificazione, redatta in doppio originale, e' datata e sottoscritta dall'ufficiale o dal messo e dal consegnatario: se questi non puo' o non vuole sottoscrivere, ne e' fatta menzione. Un originale della relazione e' dato all'interessato e l'altro e' rimesso all'autorita' che ha emanato l'ordine della notificazione. Si osservano inoltre, in quanto siano applicabili, le disposizioni del [Codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443), relative alla notificazione della citazione.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 146

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)