Act 033U1775

Type Regio Decreto
Publication 1933-12-11
Ultimo aggiornamento 2023-06-14
State In force
Source Normattiva
articles 237
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Art. 86. Anche indipendentemente dalla domanda degli interessati, l'Amministrazione puo', nell'esame delle istanze e dei progetti di derivazione, prescrivere che vengano in questi ultimi introdotte quelle modifiche e quelle maggiori opere che siano del caso per migliorare il regime del corso d'acqua e risparmiare in tutto o in parte la esecuzione di opere pubbliche. In corrispettivo dell'onere che derivi da tale prescrizione al concessionario possono accordarsi agevolazioni nella misura e coi criteri di cui ai precedenti articoli.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 87

Art. 87. Nell'esame delle istanze e dei progetti di derivazione l'Amministrazione prescrivera' che siano introdotte nei progetti stessi quelle modifiche o maggiori opere e siano adottate quelle norme di esercizio che occorrano per non peggiorare il regime del corso d'acqua.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 88

Art. 88. Qualora non vi siano iniziative private meritevoli di accoglimento, il Ministero dei lavori pubblici puo' provvedere direttamente alla costruzione di serbatoi e laghi, stipulando ove occorra convenzioni speciali per la costruzione ed esercizio degli impianti idroelettrici distintamente da quelli per l'irrigazione e l'uso potabile.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 89

Art. 89. Nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici e' inscritta la spesa in distinti capitoli per le sovvenzioni previste dal presente capo e per le eventuali costruzioni di cui all'articolo precedente. Le somme annue da stanziare sono determinate con la legge di approvazione del bilancio.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 90

Art. 90. Chi abbia tempestivamente chiesto le agevolazioni e contributi per laghi e serbatoi artificiali a norma delle disposizioni anteriori alla presente legge e non le abbia ancora ottenute, puo' optare per le disposizioni della presente legge. Per i bacini di irrigazione da costruire in Sardegna, gli enti che a norma dell'articolo 47 del testo unico approvato con decreto 10 novembre 1907, n. 844, intendono chiederne la concessione, possono optare per le disposizioni della presente legge, applicandosi in tal caso le agevolazioni e prescrizioni da questa stabilite e restando la relativa spesa a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura e foreste.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 91

Art. 91. Salvi e impregiudicati la dichiarazione di decadenza ed i procedimenti contravvenzionali e penali di cui agli articoli 55, 219 a 222, possono essere esclusi dai contratti e dalle concessioni in cui lo Stato sia direttamente o indirettamente interessato, con provvedimento insindacabile del Ministro dei lavori pubblici, coloro che nella qualita' di concessionari o anche di costruttori e appaltatori si siano resi colpevoli di negligenza o malafede nell'eseguire opere di cui al presente capo. Del provvedimento del Ministro dei lavori pubblici e' data comunicazione alle altre amministrazioni dello Stato. I colpevoli e i trasgressori possono essere inoltre esclusi da ogni contributo statale per impianti di utilizzazione di acque pubbliche. Quando si tratti di contributi gia' accordati, la perdita si limitera' alla quota parte non vincolata a favore di istituti di finanziatori.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 92

Art. 92. Per la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee, escluse quelle termali minerali e radioattive o comunque regolate da leggi speciali, si osservano le disposizioni seguenti in quanto non siano applicabili le norme del titolo I della presente legge.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 93

Art. 93. Il proprietario di un fondo, anche nelle zone soggette a tutela della pubblica amministrazione a norma degli articoli seguenti ha facolta', per gli usi domestici, di estrarre ed utilizzare liberamente, anche con mezzi meccanici, le acque sotterranee del suo fondo, purche' osservi le distanze e le cautele prescritte dalla legge. Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento di giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia e l'abbeveraggio del bestiame.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 94

Art. 94. Il Governo del Re e' autorizzato a stabilire con successivi decreti, da emanarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello dell'agricoltura, i comprensori nei quali la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 95

Art. 95. Salva la facolta' attribuita al proprietario nell'articolo 93, chi, nei comprensori soggetti a tutela, voglia procedere a ricerche di acque sotterranee o a scavo di pozzi nei fondi propri o altrui, deve chiederne l'autorizzazione all'ufficio del Genio Civile, corredando la domanda del piano di massima dell'estrazione e dell'utilizzazione che si propone di eseguire. L'ufficio del Genio Civile da' comunicazione della domanda al proprietario del fondo in cui devono eseguirsi le ricerche e le opere, quando non risulti che ne sia gia' a conoscenza, e ne dispone l'affissione per quindici giorni all'albo del Comune nel cui territorio devono eseguirsi le opere e degli altri Comuni eventualmente interessati, con invito a chiunque abbia interesse a presentare opposizione. Previa visita sul luogo, l'ufficio del Genio Civile, sentito l'Ufficio distrettuale delle miniere, provvede sulla domanda, ove non vi siano opposizioni, rilasciando l'autorizzazione se non ostino motivi di pubblico interesse. Se l'ufficio del Genio Civile nega l'autorizzazione, l'interessato puo' reclamare al Ministro dei lavori pubblici, che provvede definitivamente, sentito il Consiglio Superiore. Parimenti il Ministro stesso provvede sulla domanda, nel caso in cui vi siano opposizioni. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce le cautele, le modalita', i termini da osservarsi, la cauzione da versarsi dal richiedente e la indennita' da corrispondere anticipatamente al proprietario del suolo. Sulle contestazioni per la misura di tale indennita' e' fatta salva agli interessati l'azione innanzi all'autorita' giudiziaria.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 96

Art. 96. Qualora l'ufficio del Genio Civile riconosca inammissibile una domanda perche' inattuabile o contraria al buon regime delle acque o ad altri interessi generali ne riferisce, prima di disporre l'istruttoria, al Ministro dei lavori pubblici, che puo' senz'altro respingerla.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 97

Art. 97. Chi e' autorizzato ad eseguire le opere per ricerche di acque sotterranee ai sensi dell'art. 95, ha diritto di introdursi nelle proprieta' private, osservate le norme stabilite dall'[articolo 7 della legge 25 giugno 1865, n. 2359](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1865-06-25;2359~art7), ed eseguirvi le opere e gli impianti previsti nella domanda, adottando tutte le cautele necessarie perche' i lavori riescano quanto meno pregiudizievoli al possessore del fondo ed e' obbligato a risarcirlo di qualunque danno arrecatogli. Il possessore del fondo puo' chiedere che, a mezzo dell'ufficio del Genio Civile, si accerti l'entita' dei danni che con i lavori si producono, al fine di ottenere una speciale indennita' oltre quella di cui al precedente articolo 95. Per assicurare il risarcimento degli eventuali danni puo' essere prescritto all'esecutore dell'opera il preventivo deposito di una somma adeguata.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 98

Art. 98. L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio Civile competente per territorio puo' autorizzare la esecuzione di rilievi ed assaggi, compilazione di progetti e ogni altro lavoro preliminare alla ricerca di acque sotterranee, anche nelle zone non soggette a tutela. In tal caso sono applicabili gli [articoli 7](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1865-06-25;2359~art7) e [8 della legge 25 giugno 1865, n. 2359](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1865-06-25;2359~art8), sull'espropriazione per pubblica utilita' e gli articoli 64 e seguenti della legge citata per le eventuali occupazioni temporanee dei terreni.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 99

Art. 99. Quando la ricerca e l'estrazione delle acque sotterranee siano dirette alla soddisfazione di pubblici generali interessi, le opere e gli impianti relativi possono essere dichiarati di pubblica utilita', con decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 100

Art. 100. L'autorizzazione a fare assaggi e ricerche di acque sotterranee non puo' essere data per un tempo superiore ad un anno e puo' essere prorogata una o piu' volte per ulteriori periodi di sei mesi, previa constatazione dei lavori eseguiti. Essa non puo' essere comunque ceduta senza previo nulla osta dell'autorita' che l'ha accordata.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 101

Art. 101. L'autorizzazione puo' essere revocata senza che il ricercatore abbia diritto a compensi od indennita'. 1° quando non siasi dato principio ai lavori entro due mesi dal giorno in cui essa fu notificata; 2° quando i lavori siano rimasti sospesi oltre sei mesi; 3° nel caso di inosservanza delle prescrizioni stabilite nel decreto che l'accorda; 4° per contravvenzione al 2° comma del precedente articolo.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 102

Art. 102. Nel caso in cui lo Stato intenda riservarsi la esecuzione di assaggi o ricerche di' acque sotterranee, la zona riservata di esplorazione sara' determinata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio Superiore delle miniere. Questa disposizione puo' essere applicata anche nel caso in cui lo Stato creda di agevolare ai Comuni ed alle Provincie la ricerca di acque per l'approvvigionamento di acque potabili.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 103

Art. 103. Quando in seguito a ricerche siano state scoperte acque sotterranee, anche in comprensori non soggetti a tutela, deve essere avvisato l'ufficio del Genio Civile, il quale provvede ad accertare la quantita' di acqua scoperta. ((PERIODO ABROGATO DAL [D.P.R. 18 FEBBRAIO 1999, N. 238](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-02-18;238))). ((...)) lo scopritore avra' titolo di preferenza alla concessione, per l'utilizzazione indicata nel piano di massima allegato alla domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 95. Qualora lo scopritore non ottenga la concessione, ha diritto al rimborso, da parte del concessionario, delle spese sostenute, ad un adeguato compenso dell'opera da lui prestata e ad un premio che sara' determinato nell'atto di concessione in base alla importanza della scoperta. In ogni caso e' riservata al proprietario del fondo una congrua quantita' di acqua, a prezzo di costo, per i bisogni del fondo stesso.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 104

Art. 104. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 18 FEBBRAIO 1999, N. 238](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-02-18;238)))

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 105

Art. 105. Nelle zone soggette a tutela l'ufficio del Genio Civile esercita la vigilanza sulle eduzioni ed utilizzazioni di tutte le acque sotterranee, siano o no iscritte negli elenchi delle acque pubbliche. Nelle dette zone spetta esclusivamente all'autorita' amministrativa lo statuire, anche in caso di contestazioni, se gli scavi, le trivellazioni e in genere le opere di eduzione e di utilizzazione delle acque sotterranee rispondano ai fini cui sono destinate, se siano dannose al regime delle acque pubbliche, se turbino interessi di carattere generale e conseguentemente sospendere l'esecuzione delle ricerche, della estrazione, delle utilizzazioni, revocare le autorizzazioni e concessioni accordate, ordinare la chiusura dei pozzi ed emettere tutti i provvedimenti che siano ritenuti idonei alla tutela degli interessi generali e del regime idraulico della regione. L'esercizio di tali potesta' compete all'ufficio del Genio Civile, salvo ricorso gerarchico al Ministro dei lavori pubblici, ma alla revoca delle autorizzazioni e concessioni di competenza ministeriale provvede il Ministro dei lavori pubblici. ((23))

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 106

Art. 106. L'ufficio del Genio Civile anche nelle zone non soggette a tutela puo' disporre che sia regolata la erogazione dei pozzi salienti a getto continuo. ((e puo' adottare, altresi', le disposizioni di cui all'articolo precedente, qualora ricorrano attuali o prevedibili situazioni di subsidenza, ovvero di inquinamento o pregiudizio al regime delle acque pubbliche. La stessa autorita' puo' disporre, a spese dei responsabili, la chiusura dei pozzi dei quali sia cessata l'utilizzazione)).

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 107

Art. 107. La trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, comunque prodotta, sono disciplinate dalle disposizioni degli articoli seguenti. La trasmissione dei segnali e delle parole e' regolata da leggi speciali.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 108

Art. 108. Le linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica aventi tensione non inferiore a 5000 volta sono autorizzate dal Ministro dei lavori pubblici. Il Ministro dei lavori pubblici puo' subordinare l'autorizzazione alla osservanza di speciali obblighi per la tutela degli interessi generali connessi alla trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica. Spetta al Prefetto, sentito l'ufficio del Genio Civile, di autorizzare l'impianto di linee di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica di tensione inferiore a quella suindicata. Contro il provvedimento del Prefetto e' ammesso ricorso al Ministro dei lavori pubblici, il quale decide sentito il Consiglio Superiore. Per elettrodotti di sviluppo non superiore a quindici chilometri e con tensione di esercizio non maggiore di 15.000 volta, da costruirsi per esclusivo uso e fine militare, provvedono direttamente i Ministri militari, d'intesa, ove occorra, con le altre Autorita' interessate.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 109

Art. 109. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge tutti coloro che posseggono od esercitano impianti di energia elettrica, comunque prodotta, a scopo sia privato, sia pubblico, o che siano proprietari od esercenti di condutture destinate alla trasmissione e distribuzione di energia elettrica debbono farne denuncia al Ministero dei lavori pubblici. In base a tali denuncie, il Ministero redige l'elenco generale delle centrali di produzione idro e termo elettriche, delle linee di trasmissione e distribuzione, delle stazioni di trasformazione e sezionamento. L'elenco e' reso di pubblica ragione e tenuto al corrente. L'iscrizione in esso equivale per ogni effetto alla autorizzazione di cui alle presenti norme per gli impianti di trasmissione e distribuzione eseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge, fermi restando gli obblighi gia' assunti verso le amministrazioni pubbliche interessate.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 110

Art. 110. Chi intenda fare studi per la compilazione di un progetto di impianto di condutture elettriche e debba percio' entrare nei fondi altrui, ove non ottenga il consenso dei proprietari, puo' esservi autorizzato dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio Civile nella cui circoscrizione sono situati i fondi. Chi ottenga tale autorizzazione deve servirsene nel modo che riesca meno pregiudizievole per il proprietario del fondo ed e' obbligato a risarcirlo di qualunque danno arrecatogli. Per introdursi nel recinto di una ferrovia o tramvia, devono osservarsi le prescrizioni stabilite dalla amministrazione esercente. Per introdursi negli immobili militari o che siano in consegna alle Autorita' militari, occorre apposita autorizzazione data dalle Autorita' medesime e l'accesso e' subordinato alle loro prescrizioni. Per assicurare il risarcimento degli eventuali danni, l'ingegnere capo dell'ufficio del Genio Civile puo' prescrivere al richiedente il preventivo deposito di una somma adeguata. La liquidazione dei danni e' fatta, in difetto di accordo, dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio Civile, senza pregiudizio dell'azione innanzi all'Autorita' giudiziaria. L'azione non puo' promuoversi trascorsi sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di liquidazione. Sono per il resto applicabili in materia le disposizioni dell'[articolo 8 della legge 23 giugno 1865, n. 2359](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1865-06-23;2359~art8), sulle espropriazioni per pubblica utilita'.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 111

Art. 111. Le domande di autorizzazione per costruzione di nuove linee o per varianti a quelle esistenti, corredate dal piano tecnico delle opere da costruire sono presentate al Prefetto o al Ministro dei lavori pubblici, secondo la rispettiva competenza, per tramite dell'ufficio del Genio Civile, il quale, ove non abbiano gia' provveduto i richiedenti, ne da' notizia alle autorita' di cui all'articolo 120 ed al pubblico mediante avviso nel Foglio degli annunzi legali della provincia. ((14)) La domanda rimane depositata presso l'ufficio del Genio Civile, a disposizione delle autorita' suddette e del pubblico, durante l'istruttoria. Copia della domanda e del progetto e' trasmessa al Ministro delle comunicazioni perche' ne disponga l'immediato esame da parte degli uffici dipendenti sia per quanto riguarda gli attraversamenti, gli accostamenti e gli appoggi, sia per quanto concerne l'influenza generale della linea sul servizio telegrafico e telefonico.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 112

Art. 112. Entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali chiunque vi abbia interesse puo' presentare osservazioni e opposizioni all'ufficio del Genio Civile. Le autorita' di cui all'art. 120 devono comunicare all'ufficio del Genio Civile le loro eventuali osservazioni e opposizioni e specificare le condizioni a cui intendono che l'autorizzazione sia vincolata. Sul merito delle domande e sulle opposizioni e richieste pervenutegli, il Genio Civile riferisce al Ministro dei lavori pubblici o al Prefetto secondo la rispettiva competenza.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 113

Art. 113. Nei casi d'urgenza puo' essere autorizzato in via provvisoria l'inizio delle costruzioni delle linee di trasmissione e distribuzione per le parti che non riguardino opere pubbliche e quando sia intervenuto il consenso di massima del Ministero delle comunicazioni che puo' essere subordinato a condizioni da precisare non oltre tre mesi dalla presentazione dei progetti. Per le parti riguardanti opere pubbliche e zone militarmente importanti, l'autorizzazione provvisoria deve essere pure subordinata al consenso di massima delle autorita' interessate a mente dell'art. 120. L'autorizzazione provvisoria e' accordata: a) dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, per le linee la cui tensione normale di' esercizio e' uguale o superiore a sessantamila volta; b) dall'ingegnere capo del Genio Civile, che ne riferira' immediatamente al Ministero dei lavori pubblici, per le linee la cui tensione e' superiore a 5000 ed inferiore a 60.000 volta; c) dal Prefetto, sentito l'ufficio del Genio civile, per le linee non superiori a 5000 volta. (14) Per ottenere l'autorizzazione provvisoria il richiedente deve obbligarsi, con congrua cauzione, da depositare alla Cassa depositi e prestiti, ad adempiere alle prescrizioni e condizioni che saranno stabilite nel decreto di autorizzazione definitiva o a demolire le opere in caso di negata autorizzazione. ((21))

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 114

Art. 114. Quando il Ministero delle comunicazioni si sia pronunciato in senso contrario alla domanda presentata o il richiedente non creda di poter accettare le condizioni formulate dal Ministero stesso, l'autorizzazione definitiva o provvisoria all'impianto delle linee e' data con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello delle comunicazioni sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 115

Art. 115. Col decreto di autorizzazione possono essere dichiarate di pubblica utilita' le opere e gli impianti occorrenti alla costruzione delle linee, cabine, stazioni e sottostazioni di trasformazione e di quanto altro serva all'impianto ed all'esercizio della trasmissione e richieda una occupazione definitiva delle zone interessate dall'impianto.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 116

Art. 116. Ottenuto il decreto di autorizzazione alla linea con la dichiarazione di pubblica utilita' delle opere, l'interessato deve, entro il termine prescritto nel decreto stesso, presentare all'ufficio del Genio Civile i piani particolareggiati di quei tratti di linea interessanti la proprieta' privata, rispetto ai quali e' necessario procedere a termini della [legge 25 giugno 1865, n. 2359](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1865-06-25;2359). Tali piani devono soddisfare alle condizioni stabilite dall'art. 16 della citata legge. Per l'ulteriore procedura, come per la dichiarazione di urgenza ed indifferibilita', valgono le disposizioni dell'art. 33 della presente legge.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 117

Art. 117. Il Ministro dei lavori pubblici, in base alle proposte fatta dal Consiglio Superiore, emana le norme e da' le disposizioni per i collegamenti fra gli esistenti impianti di energia elettrica e per gli opportuni accordi tra le diverse imprese produttrici e distributrici di energia elettrica. Il Ministro dei lavori pubblici, su parere del Consiglio Superiore, stabilisce le norme tecniche a cui devono uniformarsi gli attraversamenti, accostamenti, appoggi delle linee elettriche interessanti opere pubbliche, le norme per gli impianti esterni ed interni, per i macchinari ed i materiali elettrici, nonche' quelle per i soccorsi di urgenza ai colpiti dalle correnti elettriche. Le norme speciali che riguardano le interferenze con ferrovie, tramvie, linee elettriche costruite dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio delle linee ferroviarie da essa esercitate, funicolari e teleferiche, linee telegrafiche e telefoniche e aerei radio-telegrafici e radio telefonici sono stabilite dal Ministro delle comunicazioni ed emanate di concerto col Ministro dei lavori pubblici.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 118

Art. 118. Le domande di concessione d'acqua pubblica per impianti di produzione d'energia elettrica superiore a 5000 cavalli nominali devono essere accompagnate da un sommario programma elettrico, che comprenda, oltre i dati elettrici delle centrali progettate, lo schema delle linee elettriche da costruire e costruite che dovranno trasportare la energia prodotta dalle nuove centrali, l'indicazione delle regioni e zone che con tale energia s'intendono servite e la dimostrazione delle necessita' dell'energia stessa in tali regioni e zone, in rapporto alle altre forniture gia' in atto ed ai nuovi impieghi previsti.((3)) Ove il richiedente la concessione d'acqua dimostri di non poter presentare il programma elettrico insieme alla domanda di concessione, e' in facolta' del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, di consentire la presentazione del programma insieme al progetto esecutivo dell'impianto idroelettrico. In caso di concessioni d'impianti idroelettrici non ancora attuati, il Ministro dei lavori pubblici puo' condizionare il nulla osta, di cui all'art. 20 della presente legge, alla presentazione ed approvazione del programma elettrico.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 119

Art. 119. Ogni proprietario e' tenuto a dar passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche aeree o sotterranee che esegua chi ne abbia ottenuto permanentemente o temporaneamente l'autorizzazione dall'autorita' competente.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 120

Art. 120. Le condutture elettriche che debbono attraversare zone dichiarate militarmente importanti, fiumi, torrenti, canali miniere e foreste demaniali, zone demaniali marittime e lacuali, strade pubbliche, ferrovie, tramvie, funicolari, teleferiche, linee telegrafiche o telefoniche di pubblico servizio o militari, linee elettriche costruite dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio delle linee ferroviarie da essa esercitate, o che debbono avvicinarsi a tali linee o ad impianti radio-telegrafici o radiotelefonici di Stato o che debbano attraversare zone adiacenti agli aeroporti o campi di fortuna ad una distanza inferiore ad un chilometro dal punto piu' vicino del perimetro dei medesimi e quelle che debbono passare su monumenti pubblici o appoggiarsi ai medesimi e quelle che debbono attraversare beni di pertinenza dell'Autorita' militare o appoggiarsi ad essi, non possono essere autorizzate in nessun caso se non si siano pronunciate in merito le autorita' interessate. Per le modalita' di esecuzione e di esercizio delle linee e degli impianti autorizzati, l'interessato deve stipulare appositi atti di sottomissione con le competenti autorita'.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 121

Art. 121. La servitu' di elettrodotto conferisce all'utente la facolta' di: a) collocare ed usare condutture sotterranee od appoggi per conduttori aerei e far passare conduttori elettrici su terreni privati e su vie e piazze pubbliche, ed impiantare ivi le cabine di trasformazione o di manovra necessarie all'esercizio delle condutture; b) infiggere supporti o ancoraggi per conduttori aerei all'esterno dei muri o facciate delle case rivolte verso le vie e piazze pubbliche, a condizione che vi si acceda dall'esterno e che i lavori siano eseguiti con tutte le precauzioni necessarie sia per garantire in sicurezza e l'incolumita', sia per arrecare il minimo disturbo agli abitanti. Da tale servitu' sono esenti le case, salvo per le facciate verso le vie e piazze pubbliche, i cortili, i giardini, i frutteti e le aie alle case attinenti; c) tagliare i rami di alberi, che trovandosi in prossimita' dei conduttori aerei, possano, con movimento, con la caduta od altrimenti, causare corti circuiti od arrecare inconvenienti al servizio o danni alle condutture ed agli impianti; d) fare accedere lungo il tracciato delle condutture il personale addetto alla sorveglianza e manutenzione degli impianti e compiere i lavori necessari. L'impianto e l'esercizio di condutture elettriche debbono essere eseguiti in modo da rispettare le esigenze e l'estetica delle vie e piazze pubbliche e da riuscire il meno pregiudizievole possibile al fondo servente, avuto anche riguardo all'esistenza di altri utenti di analoga servitu' sul medesimo fondo, nonche' alle condizioni dei fondi vicini ed all'importanza dell'impianto stesso. Debbono inoltre essere rispettate le speciali prescrizioni che sono e saranno stabilite per il regolare esercizio delle comunicazioni telegrafiche e telefoniche.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 122

Art. 122. L'imposizione della servitu' di elettrodotto non determina alcuna perdita di proprieta' o di possesso del fondo servente. Le imposte prediali e gli altri pesi inerenti al fondo rimangono in tutto a carico del proprietario di esso. Il proprietario non puo' in alcun modo diminuire l'uso della servitu' o renderlo piu' incomodo. Del pari l'utente non puo' fare cosa alcuna che aggravi la servitu'. Tuttavia, salvo le diverse pattuizioni che si siano stipulate all'atto della costituzione della servitu', il proprietario ha facolta' di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, ancorche' essi obblighino l'esercente dell'elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza che per cio' sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell'esercente medesimo. In tali casi, il proprietario deve offrire all'esercente, in quanto sia possibile, altro luogo adatto all'esercizio della servitu'. Il cambiamento di luogo per l'esercizio della servitu' puo' essere parimenti richiesto dall'utente, se questo provi che esso riesce per lui di notevole vantaggio e non di danno al fondo.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 123

Art. 123. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-06-08;327))) ((43))

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 124

Art. 124. Ove l'imposizione della servitu' sia fatta per un tempo minore di nove anni, l'indennita' ragguagliata alla diminuzione del valore del suolo e' ridotta alla meta', ma scaduto il termine, il fondo deve essere ridotto in pristino a cura e spese dell'utente delle condutture. Chi ha ottenuto il diritto di servitu' temporanea puo', prima della scadenza del termine, renderlo perpetuo pagando l'altra meta' con gli interessi legali dal giorno in cui il passaggio fu praticato. Scaduto il primo termine, non gli sara' piu' tenuto conto di cio' che ha pagato per la concessione temporanea.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 125

Art. 125. Per gli oneri costituiti sui beni indicati nell'art. 120 ed in genere su tutti i beni dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, che siano d'uso pubblico o destinati ad un pubblico servizio, la corresponsione dell'indennita' e' sostituita dal pagamento di un canone annuo. Anche per i beni patrimoniali di diritto comune e' in facolta' delle Amministrazioni dello Stato, delle Provincie e dei Comuni di chiedere il canone annuo anziche' l'indennita'. La misura dell'indennita' e dei canoni dovuti alle Amministrazioni dello Stato, delle Provincie e dei Comuni e' determinata con decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentiti le amministrazioni interessate ed il Consiglio Superiore dei lavori pubblici. Il pagamento delle indennita' e dei canoni non pregiudica il diritto alla rivalsa dei danni prodotti dalla costruzione degli impianti.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 126

Art. 126. Su richiesta delle autorita' interessate il Ministro dei lavori pubblici puo', per ragioni di pubblico interesse, ordinare lo spostamento delle condutture elettriche e l'utente, ove non siano intervenute speciali pattuizioni, ha diritto ad una congrua indennita' se lo spostamento non puo' essere eseguito senza spese eccessive. In caso di contestazione l'apprezzamento di tale possibilita' e' d demandato al Ministro dei lavori pubblici, che provvede con decreto, sentito il Consiglio Superiore. La misura dell'indennita', quando sia dovuta, e' determinata col decreto stesso, salvo ricorso all'autorita' giudiziaria.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 127

Art. 127. Quando sul percorso di una conduttura elettrica esistano altre condutture elettriche o linee telefoniche o telegrafiche, debbono essere accettate, per la tutela del regolare esercizio di ciascuna conduttura o linea, le prescrizioni della parte che ha titolo di preminenza per motivi di pubblico servizio, oppure, a parita' di titoli, per ragioni di preesistenza. Se tali prescrizioni esigano lo spostamento o la modificazione delle linee e condutture, il Ministro dei lavori pubblici; in caso di contestazione, da' le opportune disposizioni. Le spese all'uopo occorrenti sono a carico della parte che rende necessario lo spostamento o la modificazione, salvo quanto e' disposto nell'art. 122.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 128

Art. 128. L'esistenza di vestigia di opere delle condutture elettriche non di ostacolo alla prescrizione della servitu'. Per impedire la prescrizione occorrono l'esistenza e la conservazione dell'impianto in istato di esercizio.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 129

Art. 129. Le disposizioni dei Capi I e II del presente titolo, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 109, 114, 120, 125 e 127, non si applicano agli impianti di linee elettriche costruiti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio delle linee ferroviarie da essa esercitate. La costruzione di tali impianti e' approvata in linea tecnica e finanziaria dai competenti organi dell'Amministrazione ferroviaria ed agli effetti della dichiarazione di pubblica utilita' o di urgenza ed indifferibilita' dal Ministro delle comunicazioni ai sensi dell'[art. 1 del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2119](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-24;2119~art1). Alle espropriazioni ed agli asservimenti occorrenti per la esecuzione degli impianti medesimi sono applicabili le disposizioni della [legge 25 giugno 1865, n. 2359, dell'art. 77](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1865-06-25;2359~art77) della [legge 7 luglio 1907, n. 429](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429), nonche' quelle del [Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2119](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-24;2119).

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 130

Art. 130. E' proibito a chiunque non sia autorizzato per ragioni di servizio: a) di collocare oggetti sugli appoggi, sui conduttori e su qualsiasi apparecchio degli impianti di produzione, trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, di toccarli o lanciare contro di essi cose che possono danneggiarli o comunque alterare il regolare funzionamento degli impianti, di tagliare od in altro modo manomettere le condutture elettriche; b) di introdursi o lasciare introdurre persone o animali senza speciale autorizzazione nei recinti chiusi destinati alla produzione, trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica; c) di manovrare od alterare comunque per qualsiasi motivo gli apparecchi e dispositivi che servono alla produzione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica. Chiunque, compiendo uno dei fatti vietati dal presente articolo o in altro modo, cagiona per colpa un disastro, e' punito a termini dell'[art. 449 del Codice penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art449). Se abbia soltanto fatto sorgere il pericolo del disastro e' soggetto alle pene dell'art. 450 del Codice predetto. Qualora il fatto sia doloso si applicano le pene previste dall'art. 433 dello stesso Codice.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 131

Art. 131. Nel caso di frequenti interruzioni o sospensioni nell'esercizio delle linee elettriche destinate ai servizi pubblici o di linee esercitate senza autorizzazione o in contravvenzione alle norme della presente legge si applicano le disposizioni dell'art. 54.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 132

Art. 132. Ove si renda necessario, in caso di persistente siccita' o per motivi di interesse pubblico, di disciplinare l'impiego della energia elettrica con direttive di carattere generale, possono essere nominati, con decreto Reale su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle corporazioni, sentito il Consiglio dei Ministri, commissari regionali, con facolta' di promuovere e coordinare nelle Provincie interessate tutti i provvedimenti atti ad assicurare la continuita' di produzione, la migliore utilizzazione e le eventuali indispensabili restrizioni di consumo dell'energia elettrica. Con lo stesso decreto sono conferiti ai commissari i poteri necessari per l'adempimento delle loro attribuzioni e sono adottate norme per la soluzione delle eventuali divergenze nella valutazione dei bisogni delle varie Provincie interessate.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 133

Art. 133. Senza formale autorizzazione, da darsi nei modi indicati nei seguenti articoli, l'importazione e la esportazione di energia elettrica sono vietate.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 134

Art. 134. L'autorizzazione ad importare od esportare energia elettrica e' data, caso per caso, con decreto Reale, a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici. Con le stesse formalita' il Governo determina la quantita' massima di energia, di cui in complesso puo' essere autorizzata l'importazione o la esportazione. ((21))

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 135

Art. 135. L'autorizzazione ad importare od esportare energia elettrica puo' essere assoggettata a condizioni e garanzie anche relative all'uso dell'energia ed al prezzo di vendita o rivendita. La durata dell'autorizzazione non puo' essere superiore ai dieci anni, salvo proroga. Per gravi motivi di interesse pubblico l'autorizzazione puo' essere revocata in qualunque momento dietro pagamento di un indennizzo, ove altrimenti non sia stato stabilito. L'indennizzo e' determinato dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze, sentito il Consiglio Superiore. Il decreto di revoca puo' essere impugnato solo per quanto ridetta la misura delle indennita', mediante ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche entro trenta giorni dalla comunicazione. La revoca dell'autorizzazione puo' aver luogo anche per non uso da parte dell'autorizzato o per inosservanza delle condizioni cui l'autorizzazione e' stata subordinata ed in tal caso senza indennizzo di sorta.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 136

Art. 136. L'introduzione di energia elettrica dall'estero nel Regno e' soggetta al pagamento di un diritto nella misura di lire 0,025 per chilovattora nel periodo 16 novembre-15 aprile di ogni anno e di lire 0,0125 per chilovattora pel periodo 16 aprile-15 novembre. ((2)) L'energia elettrica importata in Italia in dipendenza di contratti preesistenti al 12 marzo 1927 e' esonerata dal pagamento del suddetto diritto fino alla scadenza dei detti contratti, ma non oltre un periodo di dieci anni dalla data suindicata. Il Ministro per le finanze stabilisce le norme per l'applicazione del diritto d'introduzione di cui sopra.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 137

Art. 137. E' in potesta' del Governo di limitare la misura entro la quale gli importatori possono introdurre l'energia che, in virtu' di contratti stipulati prima del 1927, hanno facolta' ma non obbligo di ritirare dalle ditte fornitrici e di assoggettare a condizioni l'uso dell'energia importata.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 138

Art. 138. Presso ciascuna delle sottoindicate sedi di Corte di Appello e' istituito un Tribunale Regionale delle acque pubbliche: 1 - Torino: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Torino e Genova; 2 - Milano: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Milano e Brescia; 3 - Venezia: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Venezia e Trieste; 4 - Firenze: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Bologna e Firenze; 5 Roma: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Roma, Aquila ed Ancona; 6 - Napoli: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Napoli, Bari e Catanzaro; 7 - Palermo: per le circoscrizioni delle Corti di Appello di Palermo, Catania e Messina; 8 - Cagliari: per la circoscrizione della Corte di Appello di Cagliari. ((Il Tribunale regionale e' costituito da una sezione ordinaria della Corte di appello designata dal presidente, integrata con tre esperti, iscritti nell'albo degli ingegneri e nominati con decreto del Ministro della giustizia in conformita' alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata su proposta del presidente della Corte di appello.)) Essi durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. COMMA ABROGATO DALLA [L. 18 GENNAIO 1949, N. 18](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-01-18;18). ((Il Tribunale regionale decide con l'intervento di tre votanti, tra i quali uno degli esperti di cui al secondo comma.)) (47)

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 139

Art. 139. E' istituito in Roma, con sede nel palazzo di Giustizia, il Tribunale Superiore delle acque pubbliche. Esso e' composto di: a) un presidente nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro Guardasigilli, sentito il Consiglio dei Ministri, avente grado 2°, corrispondente a quello di procuratore generale della Corte Suprema di cassazione; b) quattro consiglieri di Stato; c) quattro magistrati scelti fra i' consiglieri di Cassazione; ((d) tre esperti, iscritti nell'albo degli ingegneri.)) In assenza del presidente, presiede il piu' anziano di grado fra i membri indicati nelle lettere b) e c). I giudici del Tribunale Superiore sono nominati con decreto Reale su proposta del Ministro Guardasigilli e designati consiglieri di Stato dal presidente del Consiglio stesso; i consiglieri di Cassazione dal primo presidente della Corte di Cassazione, ((gli esperti sono nominati con decreto del Ministro della giustizia in conformita' alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata su proposta del presidente del Tribunale superiore.)) Tutti i componenti del Tribunale Superiore durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. Il presidente del Tribunale Superiore puo' essere collocato temporaneamente fuori del ruolo organico della magistratura. COMMA ABROGATO DALLA [L. 18 GENNAIO 1949, N. 18](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-01-18;18). Al presidente aggiunto del Tribunale superiore e' assegnata una indennita' annua di lire quindicimila. (6) Le somme necessarie saranno inscritte nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia. Il Tribunale Superiore delle acque pubbliche ha un proprio ufficio di cancelleria. Il cancelliere e' nominato con decreto del Ministro di grazia e giustizia tra i funzionari delle cancellerie o segreterie giudiziarie aventi grado non inferiore al settimo. Su richiesta del Tribunale Superiore il primo presidente della Corte di Cassazione, per necessita' di servizio, puo' applicare temporaneamente a detto ufficio cancellieri o aggiunti addetti ad altre autorita' giudiziarie di Roma. (46)

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 139 bis

Art. 139-bis. ((Nelle stesse forme previste per i titolari sono nominati in pari numero componenti supplenti del Tribunale superiore, i quali sono retribuiti, per il servizio effettivamente prestato, nella misura prevista dall'[articolo 1, primo](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1959-08-01;704~art1-com1) e [secondo comma, della legge 1° agosto 1959, n. 704](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1959-08-01;704~art1-com2))).

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 140

Art. 140. Appartengono in primo grado alla cognizione dei Tribunali delle acque pubbliche: a) le controversie intorno alla demanialita' delle acque; b) le controversie circa i limiti dei corsi o bacini, loro alveo e sponde; c) le controversie, aventi ad oggetto qualunque diritto relativo alle derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica; d) le controversie di qualunque natura, riguardanti la occupazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi e le indennita' previste dall'[articolo 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1865-06-25;2359~art46), in conseguenza dell'esecuzione o manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e derivazione e utilizzazione di acque. Per quanto riguarda la determinazione peritale dell'indennita' prima dell'emissione del decreto della espropriazione resta fermo il disposto dell'articolo 33 della presente legge; e) le controversie per risarcimenti di danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione e da qualunque provvedimento emesso dall'autorita' amministrativa a termini dell'articolo 2 del testo unico delle [leggi 25 luglio 1904, n. 523](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1904-07-25;523), modificato con l'[articolo 22 della legge 13 luglio 1911, n. 774](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1911-07-13;774~art22); f) i ricorsi previsti dagli articoli 25 e 29 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con [R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604).

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 141

Art. 141. Le azioni possessorie e quella di denuncia di nuova opera e di danno temuto nelle materie di cui all'articolo precedente non sono proponibili avverso provvedimenti e atti dell'autorita' amministrativa. In ogni altro caso esse sono proposte dinanzi al pretore competente per territorio. Ove sia luogo ad appello, esso e' proposto al rispettivo Tribunale delle acque pubbliche.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 142

Art. 142. Al Tribunale Superiore delle acque pubbliche appartiene la cognizione in grado di appello di tutte le cause decise in primo grado dal Tribunale delle acque pubbliche. Il Tribunale decide con intervento di cinque votanti, dei quali tre magistrati, un consigliere di Stato ed un tecnico.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 143

Art. 143. Appartengono alla cognizione diretta del Tribunale Superiore delle acque pubbliche: a) i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'Amministrazione in materia di acque pubbliche;(33) b) i ricorsi, anche per il merito, contro i provvedimenti definitivi dell'autorita' amministrativa adottati ai sensi degli articoli 217 e 221 della presente legge; nonche' contro i provvedimenti definitivi adottati dall'autorita' amministrativa in materia di regime delle acque pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche approvato con [R. decreto 25 luglio 1904, n. 523](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-25;523), modificato con l'[art. 22 della legge 13 luglio 1911, n. 774](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1911-07-13;774~art22), del [R. decreto 19 novembre 1921, n. 1688, e degli art. 378](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1921-11-19;1688~art378) e [379](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1921-11-19;1688~art379) della [legge 20 marzo 1865, n. 2248](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1865-03-20;2248), all. F;(33) c) i ricorsi la cui cognizione e' attribuita al Tribunale Superiore delle acque dalla presente legge e dagli articoli 23, 24, 26 e 28 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con [R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604). Il termine per ricorrere nei casi indicati nel presente articolo e' di giorni sessanta dalla data in cui la decisione amministrativa sia stata notificata nelle norme e nei modi stabiliti.(33) Nelle materie indicate nel presente articolo, il Tribunale Superiore decide con sette votanti, cioe' con tre magistrati, con tre consiglieri di Stato e con un tecnico.((46))

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 144

Art. 144. La competenza dei Tribunali delle acque pubbliche determinata dagli articoli 140 e 143 sussiste altresi' per le controversie relative alle acque pubbliche sotterranee e per quelle concernenti la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee nei comprensori soggetti a tutela sempre che le controversie interessino la pubblica amministrazione.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 145

Art. 145. La notificazione dell'atto o provvedimento amministrativo di cui al penultimo comma dell'articolo 143, e' fatta mediante consegna o trasmissione di una copia di esso in forma amministrativa. In mancanza di disposizioni per la notificazione in questa forma nei regolamenti dell'Amministrazione da cui l'atto o provvedimento emana, la notificazione si fa a mezzo della posta, con lettera raccomandata aperta e ricevuta di ritorno, o per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale, alla persona interessata, o ad uno di sua famiglia, addetto alla casa od al servizio, nella residenza o nel domicilio o nella dimora. La relazione della notificazione, redatta in doppio originale, e' datata e sottoscritta dall'ufficiale o dal messo e dal consegnatario: se questi non puo' o non vuole sottoscrivere, ne e' fatta menzione. Un originale della relazione e' dato all'interessato e l'altro e' rimesso all'autorita' che ha emanato l'ordine della notificazione. Si osservano inoltre, in quanto siano applicabili, le disposizioni del [Codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443), relative alla notificazione della citazione.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 146

Art. 146. Qualora si pretenda che un atto o provvedimento amministrativo offenda interessi d'individui o di enti giuridici, i quali, non essendo direttamente contemplati nell'atto o provvedimento medesimo, non ne abbiano avuto notificazione nelle forme prescritte dagli articoli precedenti, il termine per ricorrere al Tribunale decorre dal giorno della pubblicazione di un estratto di quell'atto o provvedimento nella Gazzetta Ufficiale del Regno o nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 147

Art. 147. All'inizio dell'anno giudiziario il primo presidente di ciascuna Corte d'Appello indicata nell'articolo 138 della presente legge, d'accordo col presidente della sezione designata a funzionare come Tribunale delle acque pubbliche, stabilisce i giorni per le udienze cosi' del collegio come dei giudici delegati alle istruzioni.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 148

Art. 148. Le cancellerie delle sezioni di Corte d'Appello, designate a funzionare come Tribunali delle acque pubbliche, tengono, oltre ai registri prescritti per la sezione dalle leggi vigenti, un foglio di udienza, un foglio di udienza, un registro per deposito delle ordinanze e sentenze prescritte dall'articolo 183 della presente legge e una rubrica dei fascicoli di causa.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 149

Art. 149. L'ufficio di cancelleria del Tribunale Superiore delle acque pubbliche e' aperto al pubblico dalle ore nove alle dodici e trenta e dalle quindici e trenta alle diciassette. Nei giorni festivi si chiude alle ore dodici. In esso sono tenuti i registri prescritti dagli articoli 34 e 35 del regolamento approvato con [R. decreto 10 dicembre 1882, n. 1103](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1882-12-10;1103), e quelli prescritti nell'articolo 41 del regolamento approvato con [R. decreto 7 agosto 1907, n. 611](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-07;611), che sieno indispensabili alle esigenze del servizio e che saranno indicati dal presidente. Tutti i registri, prima di essere posti in uso, sono numerati e vidimati in ciascun foglio dal presidente o da uno dei giudici da lui delegato.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 150

Art. 150. Tanto nel Tribunale Superiore, quanto nei Tribunali regionali delle acque pubbliche, gli originali delle sentenze sono conservati in apposito volume. I processi verbali e gli altri atti di causa sono conservati in apposito fascicolo per ciascuna causa con relativo indice.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 151

Art. 151. Ogni istanza ai Tribunali delle acque pubbliche si propone con ricorso notificato con le norme stabilite negli [articoli 135](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art135) e [144, primo comma, del Codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art144-com1) e per quanto riguarda le Amministrazioni dello Stato, con l'osservanza delle norme contenute nel [R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2828](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;2828), sul foro erariale. Puo' essere anche autorizzata la notificazione per proclami pubblici con decreto del presidente nei casi e con le norme indicate nell'articolo 146 dello stesso Codice. Nel ricorso deve essere contenuta la citazione a comparire dinanzi al giudice del Tribunale delle acque, delegato a norma dell'articolo 157 della presente legge.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 152

Art. 152. Il ricorso e' sottoscritto dalla parte o dal suo procuratore o avvocato. Al ricorso depositato a termini dell'articolo 156 sono unite tante copie in carta libera quanti sono i componenti del collegio giudicante, e se si tratti di ricorso in appello, almeno due copie in carta libera della sentenza appellata. Il mandato al procuratore o all'avvocato puo' essere scritto a piedi del ricorso nei modi indicati nell'art. 157, ovvero conferito con procura speciale o generale alle liti, anche di data posteriore al ricorso.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 153

Art. 153. Le notificazioni si fanno per mezzo di ufficiali giudiziari o di uscieri degli uffici gli conciliazione. Esse possono anche essere fatte a mezzo della posta con lettera raccomandata aperta e con ricevuta di ritorno. L'ufficiale giudiziario o usciere deve attestare sulla copia che spedisce la conformita' della stessa all'originale e allegare a questo la ricevuta di ritorno. In caso di rifiuto della lettera da parte del destinatario, ne e' fatta dichiarazione nella ricevuta di ritorno e la notificazione si ha come compiuta. La notificazione si ha per avvenuta il giorno in cui la persona interessata, o chi la rappresenta legalmente, sottoscrisse la ricevuta di ritorno o diede la ricevuta dell'atto o provvedimento che la riguarda. Nel caso di rifiuto previsto nel comma precedente, la notificazione si ha per avvenuta il giorno in cui e' fatta la dichiarazione del rifiuto sulla ricevuta di ritorno.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 154

Art. 154. Sono sempre valide ad ogni effetto le notificazioni degli atti del procedimento, delle ordinanze e delle sentenze, fatte al procuratore o avvocato legalmente costituito. La parola «parte» usata nelle disposizioni della presente legge indica anche i procuratori o avvocati legalmente costituiti.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 155

Art. 155. Il termine per comparire non puo' essere minore di venti giorni se la parte cui e' notificato il ricorso risiede in Italia, di trenta se risiede all'estero, in Europa, di novanta negli altri casi. Se il termine assegnato ecceda quello a comparire, la parte citata puo' con contro-ricorso fissare un termine piu' breve, ma non inferiore a quelli minimi indicati nel precedente comma.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 156

Art. 156. Almeno cinque giorni prima che scada il termine segnato nel ricorso o nel contro-ricorso, nel caso del capoverso dell'articolo precedente, il ricorrente deve depositare il ricorso coi documenti. Il contro ricorrente ha lo stesso obbligo, qualora abbia usato della facolta' consentita nel capoverso dell'articolo precedente.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 157

Art. 157. Eseguito il deposito del ricorso, il cancelliere presenta gli atti al presidente, il quale con ordinanza stesa a piede del ricorso e annotata poi nel fascicolo di causa, delega per l'istruzione uno dei giudici, esclusi i giudici tecnici. Occorrendo surrogare il giudice, il presidente provvede mediante decreto su ricorso o di ufficio. Le parti possono comparire dinanzi al giudice delegato dal presidente o personalmente o a mezzo di procuratore o di avvocato iscritto nel rispettivo albo di un Tribunale o di una Corte di appello del Regno. Il giudice, nel caso che lo creda necessario, puo' disporre che la parte comparsa personalmente si faccia assistere da un procuratore. Il mandato puo' essere scritto a piedi del ricorso. In tal caso e' dovuta la tassa di bollo di L. 10, da percepirsi mediante uso di marca da bollo annullabile dalle parti con la scritturazione della data nei modi indicati dall'art. 22 della legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268. La sottoscrizione del mandante dev'essere certificata vera dal procuratore o dall'avvocato.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 158

Art. 158. Il ricorrente deve, all'udienza stabilita, dichiarare se abbia domicilio o residenza nel Comune ove ha sede il Tribunale ed in caso negativo eleggervi domicilio con indicazione della persona o dell'ufficio presso cui fa elezione, se non vi abbia gia' provveduto col ricorso. Il convenuto deve alla stessa udienza dare la sua risposta oralmente o per iscritto e fare la dichiarazione o elezione nel modo prescritto per l'attore, se non vi abbia gia' provveduto col contro-ricorso. Il giudice puo' consentire al convenuto di dare la risposta o produrre i documenti in una udienza successiva alla quale differira' la causa. Le istanze e difese ulteriori possono proporsi oralmente o per iscritto nelle udienze successive alle quali sia eventualmente rinviata la causa.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 159

Art. 159. I documenti riuniti in uno o piu' fascicoli e provvisti di elenco sottoscritto dal producente sono comunicati in udienza all'altra parte. Se questa chiede di prenderne visione, il giudice puo' differire la causa ad altra udienza ed ordinare che i documenti stessi restino depositati nella cancelleria per il termine da lui fissato. I rinvii della istruzione della causa possono essere dal giudice delegato consentiti soltanto per giustificati motivi. La causa non trattata o non differita e' cancellata dal ruolo.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 160

Art. 160. Le dichiarazioni di domicilio o di residenza e le elezioni di domicilio, le domande, le difese proposte oralmente sono riferite sommariamente nel processo verbale della causa, il quale e' sottoscritto dal giudice e dal cancelliere. Le domande, le difese proposte per iscritto, nonche' le conclusioni possono essere presentate alla udienza o in cancelleria e sono vistate dal cancelliere prima dello scambio fra le parti.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 161

Art. 161. Quando una medesima causa o piu' cause fra loro connesse siano promosse davanti due o piu' Tribunali delle acque, o quando due o piu' Tribunali delle acque si siano dichiarati competenti o incompetenti a conoscere di una controversia, si fa luogo al regolamento della competenza sopra domanda di una delle parti, proposta e notificata a norma dell'art. 151 e seguenti. La domanda e' proposta al presidente del Tribunale Superiore delle acque che provvede su di essa entro trenta giorni dal deposito stabilito nell'art. 156 con ordinanza non soggetta a reclamo al collegio ne' a denuncia per cassazione ne' a revocazione. Nel caso di una medesima causa o di' piu' cause tra loro connesse, promosse davanti a due o piu' Tribunali delle acque, la domanda di regolamento della competenza non e' piu' possibile se uno dei Tribunali abbia gia' pronunciato la sentenza definitiva.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 162

Art. 162. Sulle domande per ammissione di mezzi istruttori il giudice provvede con ordinanza nell'udienza o nel giorno successivo. Le ordinanze non emesse sull'accordo delle parti possono impugnarsi nel termine di tre giorni da quello in cui furono pronunziate, se l'ordinanza fu emessa all'udienza in presenza delle parti o dei loro procuratori e in ogni altro caso dal giorno della comunicazione del dispositivo a norma dell'art. 183; ma il giudice puo' dichiararle esecutive non ostante gravame. Se l'ordinanza e' impugnata all'udienza e alla presenza di tutte le parti e dei loro procuratori, se ne fa menzione nel verbale, e il giudice rinvia la causa ad udienza fissa dinanzi al collegio per la risoluzione dell'incidente. In ogni altro caso l'impugnativa dell'ordinanza si fa con citazione ad udienza fissa dinanzi al collegio, notificata alla parte nel domicilio eletto o dichiarato a norma dell'art. 158. Il termine per comparire non puo' essere minore di tre giorni. La parte opponente deve, almeno tre giorni prima dell'udienza stabilita per la risoluzione dell'incidente, iscrivere la causa a ruolo e depositare tutti gli atti e documenti relativi al giudizio di opposizione. Il giudice provvede per l'esecuzione degli atti di istruttoria colla maggiore celerita' di procedura e puo' ordinarli anche di ufficio.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 163

Art. 163. Gli interrogatori possono proporsi oralmente o per iscritto. Quando non sia contrastata l'ammissione degli interrogatori, il giudice puo' ordinare all'interrogato, se sia presente, di rispondervi immediatamente. Se sia contrastata l'ammissione degli interrogatori e questi siano stati proposti oralmente, il giudice determina nell'ordinanza in modo preciso i fatti sui quali si deve rispondere.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 164

Art. 164. Il giuramento decisorio puo' essere deferito dalla parte personalmente o per mezzo del procuratore che la rappresenta. Il mandato deve essere speciale per questo oggetto, salvo che la parte sottoscriva l'atto col quale e' deferito. La formula del giuramento puo' essere proposta oralmente o per iscritto; la formula proposta oralmente e' ridotta in iscritto nel processo verbale di causa. Se la parte cui e' deferito il giuramento non sia presente o chieda un termine per fare osservazioni sulla ammissione o sulla formula del giuramento, il giudice stabilisce all'uopo l'udienza. Il giudice potra', ove occorra, modificare la formula proposta dalla parte.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 165

Art. 165. La prova testimoniale puo' essere dedotta oralmente o per iscritto. Quando sia dedotta oralmente, il giudice, nell'ordinanza che ammette la prova, determina i fatti da provarsi. Chi deduce la prova deve indicare i nomi dei testimoni che possono deporre sui fatti dedotti a prova, mediante atto anteriore al provvedimento che ammette la prova. La stessa disposizione si applica a chi intende valersi della prova contraria. Egli pero' puo' chiedere un termine per indicare il nome dei testimoni, e se voglia provare fatti nuovi, deve entro lo stesso termine articolarli. Il termine per fare gli esami e' di giorni sessanta, salvo che per ragioni speciali sia stabilito un termine maggiore. Il termine puo' essere prorogato una sola volta e soltanto per accordo delle parti, che devono all'uopo sottoscrivere esse il verbale di proroga, oppure con ordinanza del giudice per motivi per i quali esso riconosca la necessita' della proroga. Nessuna proroga potra' mai essere maggiore del primo termine che viene da essa prorogato. Il termine decorre dalla comunicazione fatta a norma dell'art. 180 del dispositivo del provvedimento che ammette la prova. I testimoni sono citati per biglietto.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 166

Art. 166. Quando il giudice delegato, valendosi della facolta' del precedente articolo 162 ultimo capoverso, ordini di ufficio una prova testimoniale o modifichi gli articoli proposti dalla parte, stabilisce nell'ordinanza il termine entro il quale le parti sono autorizzate a presentare o modificare le liste dei testimoni. Allorche' ai sensi del secondo capoverso dell'articolo precedente sia chiesto un termine per indicare il nome dei testimoni di prova contraria, il giudice rinvia la causa ad altra udienza per tale indicazione e per la eventuale articolazione di fatti nuovi. In detta udienza il giudice pronunzia ordinanza sulla ammissione di tali fatti e, occorrendo, fissa un termine all'altra parte per indicare il nome dei testimoni per la prova contraria sui fatti nuovi. Nei casi di forza maggiore, che rendano assolutamente impossibile l'esecuzione della prova nei giorni stabiliti, il termine puo' essere prorogato anche oltre la durata fissata nell'articolo precedente, facendone risultare i motivi nella ordinanza del giudice.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 167

Art. 167. Occorrendo accertamenti tecnici, il giudice vi procedera' insieme con uno dei funzionari del Genio Civile aggregati al Tribunale Superiore, insieme con uno dei componenti del Tribunale stesso indicati nella lettera d) dell'articolo 139. In occasione di tali accertamenti tecnici, il giudice puo' sentire testimoni con giuramento, senza alcuna altra formalita' di procedura, riassumendo nel verbale le loro dichiarazioni. Se i testimoni non si trovino sul lungo, il giudice puo' ordinarne la citazione anche immediata o a brevissimo termine. In casi eccezionali, il giudice puo' anche nominare un tecnico per i rilievi necessari, la descrizione dei luoghi e la constatazione dello stato di fatto.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 168

Art. 168. Quando si debba procedere alla verificazione di scritture, il giudice ne ordina il deposito in cancelleria.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 169

Art. 169. Quando sia impugnato come falso un documento, si procede avanti al Tribunale delle acque a norma degli [articoli 296 e seguenti del Codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art296).

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 170

Art. 170. Il giudice, per i mezzi istruttori, per le misure di conservazione e per altri simili provvedimenti da compiersi fuori della sede del Tribunale, puo' delegare il pretore od un componente del Tribunale civile del luogo in cui il provvedimento deve essere eseguito.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 171

Art. 171. Quando si debba dare cauzione; questa e' presentata al giudice e l'atto e ricevuto dal cancelliere, salvo il disposto dell'[articolo 331 del Codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art331).

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 172

Art. 172. Il giudice puo' in qualunque momento del processo ordinare la comparizione personale delle parti, le quali sono interrogate separatamente o in confronto fra loro, secondo le circostanze. Delle domande e delle risposte si fa processo verbale. Qualora dall'esame delle parti si manifesti la possibilita' di transigere o conciliare la lite, il giudice interpone all'uopo i suoi uffici. Se la conciliazione riesce, se ne redige verbale, che e' esecutivo contro le parti intervenute.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 173

Art. 173. Chi abbia interesse nella causa puo' intervenirvi, fino a che non sia emesso dal giudice delegato il provvedimento per la remissione delle parti al Tribunale a norma dell'articolo 180. L'intervento puo' essere esercitato anche nella ipotesi in cui, dopo sentenza interlocutoria, la causa ritorni dinanzi al giudice delegato all'istruzione. All'Amministrazione dello Stato e' sempre riconosciuto l'interesse a intervenire nelle cause, anche fra i privati, che comunque si riferiscano ad acque pubbliche. Il suo intervento deve eseguirsi nel termine stabilito nel primo comma del presente articolo. La parte che vuole chiamare in causa un terzo, a cui creda comune la controversia, deve dichiararlo all'altra parte prima del provvedimento predetto. Il giudice stabilisce un termine per la citazione del terzo.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 174

Art. 174. Quando nella prima risposta il convenuto domandi di chiamare in causa un garante, il giudice accorda un termine per citarlo. Se la domanda non s'e' fatta nella prima risposta e la citazione del garante non sia eseguita nel termine stabilito, l'istanza in garanzia e' separata dalla causa principale.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 175

Art. 175. Qualora sorgano controversie sull'intervento in causa, o sulla chiamata in garanzia, o su altre questioni il giudice provvede con ordinanza soggetta ad impugnativa dinanzi al Tribunale a norma dell'articolo 162.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 176

Art. 176. Se il ricorrente non deposita il ricorso e i documenti a norma e nei termini dell'articolo 156, la citazione si ha come non avvenuta, salvi tutti gli altri effetti del ricorso. Il convenuto puo' tuttavia, nei tre giorni successivi, depositare copia del ricorso a lui notificata, e gli eventuali documenti, e chiedere che sia delegato il giudice. Se proponga domande riconvenzionali, deve notificarle al ricorrente nelle forme stabilite nell'articolo 151. Se all'udienza fissata nel ricorso il convenuto, il quale non sia stato citato in persona propria, non comparisca, il giudice dispone che sia rinnovata la notificazione del ricorso per l'udienza che fissa, ed alla quale rinvia la causa; nella nuova notificazione deve essere avvertito il convenuto, che non comparendo, la causa sara' proseguita in sua contumacia.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 177

Art. 177. Il contumace puo', sino alla sentenza definitiva, comparire e proporre le sue ragioni; ma avranno effetto le sentenze gia' pronunciate in giudizio. Il contumace che comparisca scaduto il termine per controdedurre la prova testimoniale o fare eseguire la prova contraria, non puo' valersi di questo mezzo di prova. In qualunque tempo comparisca il contumace, si ha per non avvenuta la ricognizione di cui all'[articolo 283 del Codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art283), sempre che nel primo atto neghi specificatamente la scrittura o dichiari di non conoscere quella attribuita ad un terzo.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 178

Art. 178. Il contumace che intenda valersi della facolta' concessa all'articolo precedente, dopo il rinvio all'udienza del collegio, deve depositare in cancelleria la comparsa conclusionale coi documenti; se intende comparire prima della udienza deve depositare i documenti e notificare la comparsa alle parti costituite. La comparizione posteriore alla discussione della causa si effettua con le norme stabilite nell'[articolo 49 del Regio decreto 31 agosto 1901, n. 403](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1901-08-31;403~art49), sul procedimento sommario. Qualora il Tribunale lo ritenga opportuno, puo' rimettere le parti dinanzi al giudice delegato per ulteriori atti di istruzione, senza deroga, pero', alle disposizioni del precedente articolo.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 179

Art. 179. Il ricorrente nel corso del giudizio contumaciale non puo' prendere conclusioni diverse da quelle contenute nell'atto di citazione. Parimenti il convenuto, se abbia proposto domande riconvenzionali, non puo' prendere conclusioni diverse da quelle contenute nell'atto da lui fatto notificare all'attore.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 180

Art. 180. Compiuta l'istruttoria, sono presentate al giudice, nella udienza da lui fissata, le conclusioni definitive, e il giudice rimette le parti ad udienza fissa del Tribunale con provvedimento inserito nel processo verbale e non soggetto a notificazione. Le parti possono presentare memorie scritte ad illustrazione delle conclusioni, ma non sono ammesse, dopo tale provvedimento, a produrre nuovi documenti e a variare le conclusioni gia' prese. Le memorie devono essere depositate in cancelleria sette giorni prima di quello fissato per la discussione, in numero sufficiente per i componenti il collegio giudicante e per le singole parti costituite in giudizio. Per tali copie si osservano le norme stabilite dalla legge del bollo, ai sensi del successivo art. 188.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 181

Art. 181. All'udienza fissata, il giudice delegato fa la relazione della causa. Dopo la relazione, se le parti si facciano rappresentare da un procuratore o da un avvocato, questi puo' essere ammesso a svolgere succintamente il proprio assunto.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 182

Art. 182. Al collegio che delibera sulla causa devono partecipare, assistendo alla discussione, il giudice delegato all'istruzione e il giudice tecnico che abbia compiuto accertamenti istruttori, salvo per entrambi il caso di sopravvenuto impedimento assoluto e duraturo.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 183

Art. 183. Per la pronunciazione e la forma delle sentenze si osservano le norme stabilite negli articoli 356 a 360 del [Codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443). La pubblicazione delle sentenze incidentali o definitive avviene mediante deposito in cancelleria, a cura del presidente o di chi ne fa le veci, dell'originale sottoscritto dai votanti. Il cancelliere annota in apposito registro il deposito ed entro tre giorni da tale deposito trasmette la sentenza con gli atti all'ufficio del registro e ne da' avviso alle parti perche' provvedano alla registrazione. Restituiti la sentenza e gli atti dall'ufficio del registro, il cancelliere entro cinque giorni ne esegue la notificazione alle parti, mediante consegna di copia integrale del dispositivo, nella forma stabilita per la notificazione degli atti di citazione. Il cancelliere comunica alle parti il dispositivo delle ordinanze quando non siano state pronunziate in presenza di esse, mediante notifica a norma del comma precedente. La notificazione e' fatta al domicilio o residenza dichiarati o eletti a norma dell'art. 158; al contumace va fatta mediante inserzione sulla Gazzetta Ufficiale del Regno.((34))

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 184

Art. 184. La notificazione delle ordinanze e delle sentenze e' fatta in conformita' alle norme delle leggi sul bollo e contiene: a) l'intestazione dell'ordinanza o sentenza con la indicazione delle parti; b) la trascrizione integrale del dispositivo; c) la data della pubblicazione. Sull'originale e sulle copie del dispositivo il cancelliere riscuote i diritti di copia prelevandoli dal deposito che le parti sono tenute a fare all'atto della iscrizione a ruolo della causa. Dallo stesso deposito sono prelevate le spese della notificazione. L'originale dell'atto e' allegato al fascicolo della causa.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 185

Art. 185. Per la liquidazione delle spese e degli onorari di avvocato e di procuratore si applicano le norme dell'[art. 59 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1933-11-27;1578~art59).

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 186

Art. 186. Qualunque istanza e' perenta se per il corso di sei mesi non siasi fatto alcun atto di procedura.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 187

Art. 187. Non sono ammesse altre nullita' di forma degli atti del procedimento, fuorche' quelle che lasciano assoluta incertezza sulle persone, sull'oggetto dell'atto, sul luogo o sul tempo della comparizione, ovvero che concernono la essenza dell'atto. Le nullita' degli atti di citazione sono sanate con la comparizione del citato senza pregiudizio dei diritti quesiti anteriormente alla comparizione salvo il disposto del capoverso dell'[articolo 115 del Codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art115).

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 188

Art. 188. Gli atti e i provvedimenti relativi ai giudizi di competenza dei Tribunali delle acque pubbliche e del Tribunale Superiore sono soggetti alle tasse di bollo e di registro stabilite per gli atti ed i provvedimenti relativi al giudizio delle Corti d'appello. Per l'apposizione delle marche da bollo sugli originali delle difese scritte e delle comparse da scambiarsi tra le parti si osservano le norme vigenti per i giudizi davanti ai Tribunali ed alle Corti di Appello. Le marche dovranno avere lo stesso valore della carta bollata su cui sono scritti gli originali. Le parti sono tenute a fornire al cancelliere i valori bollati occorrenti per i singoli atti della istruttoria.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 189

Art. 189. L'appello avverso le sentenze definitive dei Tribunali delle acque pubbliche e' proposto nel termine di trenta giorni dalla notificazione del dispositivo, ai sensi dell'articolo 183, mediante ricorso notificato nei modi indicati nei precedenti articoli 151 e 155. Il termine e comparire e quello stesso indicato nell'articolo 156; Le decisioni interlocutorie dei Tribunali di primo grado e quelle che pronunzino su questioni pregiudiziali sono impugnabili soltanto insieme con la sentenza definitiva. La sentenza che in parte sia interlocutoria o pronunzi su questioni pregiudiziali e in parte sia definitiva puo' essere impugnata solo per la parte definitiva. L'interessato puo' tuttavia dichiarare, con regolare atto di notificazione entro il termine assegnato per l'appello, che si riserva di proporre il gravame a dopo la pronunzia della sentenza che pone termine all'intero giudizio.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 190

Art. 190. Per i giudizi di appello innanzi al Tribunale Superiore delle acque si osservano le forme indicate nei precedenti articoli.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 191

Art. 191. Quando il Tribunale Superiore delle acque pubbliche riformi una sentenza di primo grado, ritiene in ogni caso la causa fino alla sentenza definitiva, salvo il disposto dell'[articolo 493 del Codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art493).

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 192

Art. 192. I ricorsi al Tribunale Superiore delle acque pubbliche indicati nell'articolo 143 devono essere notificati nei termini di cui al penultimo comma dello stesso articolo tanto all'autorita', dalla quale e' emanato l'atto o provvedimento impugnato, quanto alle persone alle quali l'atto o provvedimento direttamente si riferisce.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 193

Art. 193. L'autorita' che ha emanato il provvedimento impugnato puo' rappresentata negli atti di istruttoria ed anche alle udienze da un suo funzionario all'uopo delegato, sempre col patrocinio e l'assistenza dall'Avvocatura dello Stato.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 194

Art. 194. Almeno cinque giorni prima che scada il termine per la comparizione, assegnato nel ricorso al Tribunale Superiore, il ricorrente deve depositare il ricorso col provvedimento definitivo impugnato sotto pena di decadenza.((33)) La mancanza del deposito del provvedimento impugnato non importa decadenza se dipende dall'impossibilita' di produrlo a causa del rifiuto dell'Amministrazione alla domanda di rilascio della copia di esso. Il rifiuto dell'Amministraziore si fa constare con verbale dell'ufficiale giudiziario o di notaio da depositarsi insieme col ricorso.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 195

Art. 195. Il ricorso non ha effetto sospensivo; la esecuzione dell'atto o del provvedimento puo' tuttavia essere sospesa per gravi ragioni con ordinanza motivata del giudice delegato, ad istanza del ricorrente. Le domande di sospensione sono proposte nel ricorso o mediante istanza diretta al giudice delegato, in questo secondo caso, la istanza deve essere notificata agli interessati ed alla Amministrazione, i quali, nel termine di giorni cinque da tale notifica, possono presentare istanze o memorie al giudice delegato. Prima che sia spirato tale termine non potra' pronunciarsi sulla domanda di sospensione.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 196

Art. 196. Se il giudice delegato del Tribunale Superiore riconosce che l'istruzione dell'affare e' incompleta, o che i fatti affermati nell'atto o nel provvedimento impugnato sono in contradizione coi documenti, puo' richiedere all'Amministrazione interessata nuovi schiarimenti documenti ovvero ordinare alla stessa di fare nuove verificazioni, autorizzando le parti ad assistervi ed anche a produrre determinati documenti. Per i necessari rilievi tecnici, la descrizione dei luoghi e la constatazione dello stato di fatto, possono essere incaricati uno o piu' funzionari tecnici dello Stato.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 197

Art. 197. Se il ricorso presentato ai sensi dall'art. 143 della presente legge proponga questioni della natura di quelle indicate nell'articolo 140 e la cui risoluzione sia necessaria per la decisione del ricorso, il Tribunale Superiore delle acque pubbliche e' competente a decidere anche le suddette questioni.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 198

Art. 198. Se il Tribunale Superiore riconosce infondato il ricorso lo rigetta. Se lo accoglie per motivi di incompetenza, annulla l'atto o il provvedimento impugnato e rimette l'affare all'autorita' amministrativa competente. Se l'accoglie per altri motivi annulla l'atto o il provvedimento, salvo gli ulteriori provvedimenti dell'autorita' amministrativa, e nel caso di cui alla lettera b) dell'articolo 143 decide anche nel merito.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 199

Art. 199. Le sentenze pronunciate dal Tribunale Superiore delle acque pubbliche, tanto in contraddittorio che in contumacia, possono essere revocate dallo stesso Tribunale sulla istanza della parte nei casi indicati nell'[articolo 494 del Codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art494). Possono eziandio essere revocate, sulla domanda della parte, le sentenze dei Tribunali delle acque pubbliche, scaduti i termini per l'appello, e nei casi indicati nei primi tre numeri dell'articolo 494 del suddetto Codice. Il termine per proporre la revocazione e' di giorni trenta, con la decorrenza fissata dal capoverso dell'articolo 497 dello stesso Codice pei casi in tale capoverso considerati, e negli altri casi dalla notificazione del dispositivo della sentenza. La revocazione e' proposta con ricorso a termini dell'articolo 151.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 200

Art. 200. Contro decisioni pronunciate in grado di appello dal Tribunale Superiore delle acque pubbliche e' ammesso il ricorso alle sezioni unite della Corte di Cassazione: a) per incompetenza o eccesso di potere ai termini dell'[articolo 3 della legge 31 marzo 1877, n. 3761](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1877-03-31;3761~art3); b) per violazione o falsa applicazione di legge ai sensi del [n. 3 dell'articolo 517 del Codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art517-num3), o se si verifichi la contradditorieta' prevista nel n. 8 dell'articolo 517 medesimo. Nei casi di annullamento ai sensi della lettera b) la causa e' rinviata allo stesso Tribunale Superiore della acque pubbliche il quale deve conformarsi alla decisione della Corte di Cassazione sul punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 201

Art. 201. Contro le decisioni del Tribunale Superiore delle acque pubbliche nelle materie contemplate nell'articolo 143 e' ammesso il ricorso alle sezioni unite della Corte di Cassazione soltanto per incompetenza o eccesso di potere a termini dell'[articolo 3 della legge 31 marzo 1877, n. 3761](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1877-03-31;3761~art3).

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 202

Art. 202. Per il ricorso alle sezioni unite della Corte di Cassazione a termini dei due articoli precedenti si osservano le norme del Capo V, Titolo V, Libro I, del [Codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443). Le decisioni interlocutorie del Tribunale Superiore e quelle che pronunziano su questioni pregiudiziali sono impugnabili soltanto insieme con la sentenza definitiva. La sentenza che in parte sia interlocutoria o pronunzi su questioni pregiudiziali e in parte sia definitiva, puo' essere impugnata solo per la parte definitiva. L'interessato puo' tuttavia dichiarare, con regolare atto di notificazione entro il termine assegnato per il ricorso, che si riserva di ricorrere alla Corte di Cassazione a termini dei due precedenti articoli, secondo i casi, dopo la pronunzia della sentenza che pone termine all'intero giudizio. I termini indicati nell'[articolo 518 del Codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art518) sono ridotti alla meta' e decorrono dalla notificazione del dispositivo della sentenza, fatta a norma dell'articolo 183.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 203

Art. 203. Tanto il ricorso per Cassazione ai sensi degli articoli 200 e 201 quanto l'istanza per revocazione di cui all'articolo 199 devono essere precedute, a pena di irricevibilita', dal deposito della somma di lire cinquecento, che sara' incamerata ove il ricorso o l'istanza siano rigettati. Sono applicabili al disposto di cui al presente articolo le disposizioni degli [articoli 500](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art500) e [501 del Codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art501).

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 204

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