Act 033U1775
Art. 146. Qualora si pretenda che un atto o provvedimento amministrativo offenda interessi d'individui o di enti giuridici, i quali, non essendo direttamente contemplati nell'atto o provvedimento medesimo, non ne abbiano avuto notificazione nelle forme prescritte dagli articoli precedenti, il termine per ricorrere al Tribunale decorre dal giorno della pubblicazione di un estratto di quell'atto o provvedimento nella Gazzetta Ufficiale del Regno o nel Foglio degli annunzi legali della provincia.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 147
Art. 147. All'inizio dell'anno giudiziario il primo presidente di ciascuna Corte d'Appello indicata nell'articolo 138 della presente legge, d'accordo col presidente della sezione designata a funzionare come Tribunale delle acque pubbliche, stabilisce i giorni per le udienze cosi' del collegio come dei giudici delegati alle istruzioni.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 148
Art. 148. Le cancellerie delle sezioni di Corte d'Appello, designate a funzionare come Tribunali delle acque pubbliche, tengono, oltre ai registri prescritti per la sezione dalle leggi vigenti, un foglio di udienza, un foglio di udienza, un registro per deposito delle ordinanze e sentenze prescritte dall'articolo 183 della presente legge e una rubrica dei fascicoli di causa.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 149
Art. 149. L'ufficio di cancelleria del Tribunale Superiore delle acque pubbliche e' aperto al pubblico dalle ore nove alle dodici e trenta e dalle quindici e trenta alle diciassette. Nei giorni festivi si chiude alle ore dodici. In esso sono tenuti i registri prescritti dagli articoli 34 e 35 del regolamento approvato con [R. decreto 10 dicembre 1882, n. 1103](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1882-12-10;1103), e quelli prescritti nell'articolo 41 del regolamento approvato con [R. decreto 7 agosto 1907, n. 611](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-07;611), che sieno indispensabili alle esigenze del servizio e che saranno indicati dal presidente. Tutti i registri, prima di essere posti in uso, sono numerati e vidimati in ciascun foglio dal presidente o da uno dei giudici da lui delegato.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 150
Art. 150. Tanto nel Tribunale Superiore, quanto nei Tribunali regionali delle acque pubbliche, gli originali delle sentenze sono conservati in apposito volume. I processi verbali e gli altri atti di causa sono conservati in apposito fascicolo per ciascuna causa con relativo indice.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 151
Art. 151. Ogni istanza ai Tribunali delle acque pubbliche si propone con ricorso notificato con le norme stabilite negli [articoli 135](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art135) e [144, primo comma, del Codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art144-com1) e per quanto riguarda le Amministrazioni dello Stato, con l'osservanza delle norme contenute nel [R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2828](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-31;2828), sul foro erariale. Puo' essere anche autorizzata la notificazione per proclami pubblici con decreto del presidente nei casi e con le norme indicate nell'articolo 146 dello stesso Codice. Nel ricorso deve essere contenuta la citazione a comparire dinanzi al giudice del Tribunale delle acque, delegato a norma dell'articolo 157 della presente legge.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 152
Art. 152. Il ricorso e' sottoscritto dalla parte o dal suo procuratore o avvocato. Al ricorso depositato a termini dell'articolo 156 sono unite tante copie in carta libera quanti sono i componenti del collegio giudicante, e se si tratti di ricorso in appello, almeno due copie in carta libera della sentenza appellata. Il mandato al procuratore o all'avvocato puo' essere scritto a piedi del ricorso nei modi indicati nell'art. 157, ovvero conferito con procura speciale o generale alle liti, anche di data posteriore al ricorso.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 153
Art. 153. Le notificazioni si fanno per mezzo di ufficiali giudiziari o di uscieri degli uffici gli conciliazione. Esse possono anche essere fatte a mezzo della posta con lettera raccomandata aperta e con ricevuta di ritorno. L'ufficiale giudiziario o usciere deve attestare sulla copia che spedisce la conformita' della stessa all'originale e allegare a questo la ricevuta di ritorno. In caso di rifiuto della lettera da parte del destinatario, ne e' fatta dichiarazione nella ricevuta di ritorno e la notificazione si ha come compiuta. La notificazione si ha per avvenuta il giorno in cui la persona interessata, o chi la rappresenta legalmente, sottoscrisse la ricevuta di ritorno o diede la ricevuta dell'atto o provvedimento che la riguarda. Nel caso di rifiuto previsto nel comma precedente, la notificazione si ha per avvenuta il giorno in cui e' fatta la dichiarazione del rifiuto sulla ricevuta di ritorno.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 154
Art. 154. Sono sempre valide ad ogni effetto le notificazioni degli atti del procedimento, delle ordinanze e delle sentenze, fatte al procuratore o avvocato legalmente costituito. La parola «parte» usata nelle disposizioni della presente legge indica anche i procuratori o avvocati legalmente costituiti.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 155
Art. 155. Il termine per comparire non puo' essere minore di venti giorni se la parte cui e' notificato il ricorso risiede in Italia, di trenta se risiede all'estero, in Europa, di novanta negli altri casi. Se il termine assegnato ecceda quello a comparire, la parte citata puo' con contro-ricorso fissare un termine piu' breve, ma non inferiore a quelli minimi indicati nel precedente comma.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 156
Art. 156. Almeno cinque giorni prima che scada il termine segnato nel ricorso o nel contro-ricorso, nel caso del capoverso dell'articolo precedente, il ricorrente deve depositare il ricorso coi documenti. Il contro ricorrente ha lo stesso obbligo, qualora abbia usato della facolta' consentita nel capoverso dell'articolo precedente.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 157
Art. 157. Eseguito il deposito del ricorso, il cancelliere presenta gli atti al presidente, il quale con ordinanza stesa a piede del ricorso e annotata poi nel fascicolo di causa, delega per l'istruzione uno dei giudici, esclusi i giudici tecnici. Occorrendo surrogare il giudice, il presidente provvede mediante decreto su ricorso o di ufficio. Le parti possono comparire dinanzi al giudice delegato dal presidente o personalmente o a mezzo di procuratore o di avvocato iscritto nel rispettivo albo di un Tribunale o di una Corte di appello del Regno. Il giudice, nel caso che lo creda necessario, puo' disporre che la parte comparsa personalmente si faccia assistere da un procuratore. Il mandato puo' essere scritto a piedi del ricorso. In tal caso e' dovuta la tassa di bollo di L. 10, da percepirsi mediante uso di marca da bollo annullabile dalle parti con la scritturazione della data nei modi indicati dall'art. 22 della legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268. La sottoscrizione del mandante dev'essere certificata vera dal procuratore o dall'avvocato.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 158
Art. 158. Il ricorrente deve, all'udienza stabilita, dichiarare se abbia domicilio o residenza nel Comune ove ha sede il Tribunale ed in caso negativo eleggervi domicilio con indicazione della persona o dell'ufficio presso cui fa elezione, se non vi abbia gia' provveduto col ricorso. Il convenuto deve alla stessa udienza dare la sua risposta oralmente o per iscritto e fare la dichiarazione o elezione nel modo prescritto per l'attore, se non vi abbia gia' provveduto col contro-ricorso. Il giudice puo' consentire al convenuto di dare la risposta o produrre i documenti in una udienza successiva alla quale differira' la causa. Le istanze e difese ulteriori possono proporsi oralmente o per iscritto nelle udienze successive alle quali sia eventualmente rinviata la causa.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 159
Art. 159. I documenti riuniti in uno o piu' fascicoli e provvisti di elenco sottoscritto dal producente sono comunicati in udienza all'altra parte. Se questa chiede di prenderne visione, il giudice puo' differire la causa ad altra udienza ed ordinare che i documenti stessi restino depositati nella cancelleria per il termine da lui fissato. I rinvii della istruzione della causa possono essere dal giudice delegato consentiti soltanto per giustificati motivi. La causa non trattata o non differita e' cancellata dal ruolo.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 160
Art. 160. Le dichiarazioni di domicilio o di residenza e le elezioni di domicilio, le domande, le difese proposte oralmente sono riferite sommariamente nel processo verbale della causa, il quale e' sottoscritto dal giudice e dal cancelliere. Le domande, le difese proposte per iscritto, nonche' le conclusioni possono essere presentate alla udienza o in cancelleria e sono vistate dal cancelliere prima dello scambio fra le parti.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 161
Art. 161. Quando una medesima causa o piu' cause fra loro connesse siano promosse davanti due o piu' Tribunali delle acque, o quando due o piu' Tribunali delle acque si siano dichiarati competenti o incompetenti a conoscere di una controversia, si fa luogo al regolamento della competenza sopra domanda di una delle parti, proposta e notificata a norma dell'art. 151 e seguenti. La domanda e' proposta al presidente del Tribunale Superiore delle acque che provvede su di essa entro trenta giorni dal deposito stabilito nell'art. 156 con ordinanza non soggetta a reclamo al collegio ne' a denuncia per cassazione ne' a revocazione. Nel caso di una medesima causa o di' piu' cause tra loro connesse, promosse davanti a due o piu' Tribunali delle acque, la domanda di regolamento della competenza non e' piu' possibile se uno dei Tribunali abbia gia' pronunciato la sentenza definitiva.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 162
Art. 162. Sulle domande per ammissione di mezzi istruttori il giudice provvede con ordinanza nell'udienza o nel giorno successivo. Le ordinanze non emesse sull'accordo delle parti possono impugnarsi nel termine di tre giorni da quello in cui furono pronunziate, se l'ordinanza fu emessa all'udienza in presenza delle parti o dei loro procuratori e in ogni altro caso dal giorno della comunicazione del dispositivo a norma dell'art. 183; ma il giudice puo' dichiararle esecutive non ostante gravame. Se l'ordinanza e' impugnata all'udienza e alla presenza di tutte le parti e dei loro procuratori, se ne fa menzione nel verbale, e il giudice rinvia la causa ad udienza fissa dinanzi al collegio per la risoluzione dell'incidente. In ogni altro caso l'impugnativa dell'ordinanza si fa con citazione ad udienza fissa dinanzi al collegio, notificata alla parte nel domicilio eletto o dichiarato a norma dell'art. 158. Il termine per comparire non puo' essere minore di tre giorni. La parte opponente deve, almeno tre giorni prima dell'udienza stabilita per la risoluzione dell'incidente, iscrivere la causa a ruolo e depositare tutti gli atti e documenti relativi al giudizio di opposizione. Il giudice provvede per l'esecuzione degli atti di istruttoria colla maggiore celerita' di procedura e puo' ordinarli anche di ufficio.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 163
Art. 163. Gli interrogatori possono proporsi oralmente o per iscritto. Quando non sia contrastata l'ammissione degli interrogatori, il giudice puo' ordinare all'interrogato, se sia presente, di rispondervi immediatamente. Se sia contrastata l'ammissione degli interrogatori e questi siano stati proposti oralmente, il giudice determina nell'ordinanza in modo preciso i fatti sui quali si deve rispondere.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 164
Art. 164. Il giuramento decisorio puo' essere deferito dalla parte personalmente o per mezzo del procuratore che la rappresenta. Il mandato deve essere speciale per questo oggetto, salvo che la parte sottoscriva l'atto col quale e' deferito. La formula del giuramento puo' essere proposta oralmente o per iscritto; la formula proposta oralmente e' ridotta in iscritto nel processo verbale di causa. Se la parte cui e' deferito il giuramento non sia presente o chieda un termine per fare osservazioni sulla ammissione o sulla formula del giuramento, il giudice stabilisce all'uopo l'udienza. Il giudice potra', ove occorra, modificare la formula proposta dalla parte.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 165
Art. 165. La prova testimoniale puo' essere dedotta oralmente o per iscritto. Quando sia dedotta oralmente, il giudice, nell'ordinanza che ammette la prova, determina i fatti da provarsi. Chi deduce la prova deve indicare i nomi dei testimoni che possono deporre sui fatti dedotti a prova, mediante atto anteriore al provvedimento che ammette la prova. La stessa disposizione si applica a chi intende valersi della prova contraria. Egli pero' puo' chiedere un termine per indicare il nome dei testimoni, e se voglia provare fatti nuovi, deve entro lo stesso termine articolarli. Il termine per fare gli esami e' di giorni sessanta, salvo che per ragioni speciali sia stabilito un termine maggiore. Il termine puo' essere prorogato una sola volta e soltanto per accordo delle parti, che devono all'uopo sottoscrivere esse il verbale di proroga, oppure con ordinanza del giudice per motivi per i quali esso riconosca la necessita' della proroga. Nessuna proroga potra' mai essere maggiore del primo termine che viene da essa prorogato. Il termine decorre dalla comunicazione fatta a norma dell'art. 180 del dispositivo del provvedimento che ammette la prova. I testimoni sono citati per biglietto.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 166
Art. 166. Quando il giudice delegato, valendosi della facolta' del precedente articolo 162 ultimo capoverso, ordini di ufficio una prova testimoniale o modifichi gli articoli proposti dalla parte, stabilisce nell'ordinanza il termine entro il quale le parti sono autorizzate a presentare o modificare le liste dei testimoni. Allorche' ai sensi del secondo capoverso dell'articolo precedente sia chiesto un termine per indicare il nome dei testimoni di prova contraria, il giudice rinvia la causa ad altra udienza per tale indicazione e per la eventuale articolazione di fatti nuovi. In detta udienza il giudice pronunzia ordinanza sulla ammissione di tali fatti e, occorrendo, fissa un termine all'altra parte per indicare il nome dei testimoni per la prova contraria sui fatti nuovi. Nei casi di forza maggiore, che rendano assolutamente impossibile l'esecuzione della prova nei giorni stabiliti, il termine puo' essere prorogato anche oltre la durata fissata nell'articolo precedente, facendone risultare i motivi nella ordinanza del giudice.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 167
Art. 167. Occorrendo accertamenti tecnici, il giudice vi procedera' insieme con uno dei funzionari del Genio Civile aggregati al Tribunale Superiore, insieme con uno dei componenti del Tribunale stesso indicati nella lettera d) dell'articolo 139. In occasione di tali accertamenti tecnici, il giudice puo' sentire testimoni con giuramento, senza alcuna altra formalita' di procedura, riassumendo nel verbale le loro dichiarazioni. Se i testimoni non si trovino sul lungo, il giudice puo' ordinarne la citazione anche immediata o a brevissimo termine. In casi eccezionali, il giudice puo' anche nominare un tecnico per i rilievi necessari, la descrizione dei luoghi e la constatazione dello stato di fatto.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 168
Art. 168. Quando si debba procedere alla verificazione di scritture, il giudice ne ordina il deposito in cancelleria.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 169
Art. 169. Quando sia impugnato come falso un documento, si procede avanti al Tribunale delle acque a norma degli [articoli 296 e seguenti del Codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art296).
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 170
Art. 170. Il giudice, per i mezzi istruttori, per le misure di conservazione e per altri simili provvedimenti da compiersi fuori della sede del Tribunale, puo' delegare il pretore od un componente del Tribunale civile del luogo in cui il provvedimento deve essere eseguito.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 171
Art. 171. Quando si debba dare cauzione; questa e' presentata al giudice e l'atto e ricevuto dal cancelliere, salvo il disposto dell'[articolo 331 del Codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art331).
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 172
Art. 172. Il giudice puo' in qualunque momento del processo ordinare la comparizione personale delle parti, le quali sono interrogate separatamente o in confronto fra loro, secondo le circostanze. Delle domande e delle risposte si fa processo verbale. Qualora dall'esame delle parti si manifesti la possibilita' di transigere o conciliare la lite, il giudice interpone all'uopo i suoi uffici. Se la conciliazione riesce, se ne redige verbale, che e' esecutivo contro le parti intervenute.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 173
Art. 173. Chi abbia interesse nella causa puo' intervenirvi, fino a che non sia emesso dal giudice delegato il provvedimento per la remissione delle parti al Tribunale a norma dell'articolo 180. L'intervento puo' essere esercitato anche nella ipotesi in cui, dopo sentenza interlocutoria, la causa ritorni dinanzi al giudice delegato all'istruzione. All'Amministrazione dello Stato e' sempre riconosciuto l'interesse a intervenire nelle cause, anche fra i privati, che comunque si riferiscano ad acque pubbliche. Il suo intervento deve eseguirsi nel termine stabilito nel primo comma del presente articolo. La parte che vuole chiamare in causa un terzo, a cui creda comune la controversia, deve dichiararlo all'altra parte prima del provvedimento predetto. Il giudice stabilisce un termine per la citazione del terzo.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 174
Art. 174. Quando nella prima risposta il convenuto domandi di chiamare in causa un garante, il giudice accorda un termine per citarlo. Se la domanda non s'e' fatta nella prima risposta e la citazione del garante non sia eseguita nel termine stabilito, l'istanza in garanzia e' separata dalla causa principale.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 175
Art. 175. Qualora sorgano controversie sull'intervento in causa, o sulla chiamata in garanzia, o su altre questioni il giudice provvede con ordinanza soggetta ad impugnativa dinanzi al Tribunale a norma dell'articolo 162.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 176
Art. 176. Se il ricorrente non deposita il ricorso e i documenti a norma e nei termini dell'articolo 156, la citazione si ha come non avvenuta, salvi tutti gli altri effetti del ricorso. Il convenuto puo' tuttavia, nei tre giorni successivi, depositare copia del ricorso a lui notificata, e gli eventuali documenti, e chiedere che sia delegato il giudice. Se proponga domande riconvenzionali, deve notificarle al ricorrente nelle forme stabilite nell'articolo 151. Se all'udienza fissata nel ricorso il convenuto, il quale non sia stato citato in persona propria, non comparisca, il giudice dispone che sia rinnovata la notificazione del ricorso per l'udienza che fissa, ed alla quale rinvia la causa; nella nuova notificazione deve essere avvertito il convenuto, che non comparendo, la causa sara' proseguita in sua contumacia.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 177
Art. 177. Il contumace puo', sino alla sentenza definitiva, comparire e proporre le sue ragioni; ma avranno effetto le sentenze gia' pronunciate in giudizio. Il contumace che comparisca scaduto il termine per controdedurre la prova testimoniale o fare eseguire la prova contraria, non puo' valersi di questo mezzo di prova. In qualunque tempo comparisca il contumace, si ha per non avvenuta la ricognizione di cui all'[articolo 283 del Codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art283), sempre che nel primo atto neghi specificatamente la scrittura o dichiari di non conoscere quella attribuita ad un terzo.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 178
Art. 178. Il contumace che intenda valersi della facolta' concessa all'articolo precedente, dopo il rinvio all'udienza del collegio, deve depositare in cancelleria la comparsa conclusionale coi documenti; se intende comparire prima della udienza deve depositare i documenti e notificare la comparsa alle parti costituite. La comparizione posteriore alla discussione della causa si effettua con le norme stabilite nell'[articolo 49 del Regio decreto 31 agosto 1901, n. 403](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1901-08-31;403~art49), sul procedimento sommario. Qualora il Tribunale lo ritenga opportuno, puo' rimettere le parti dinanzi al giudice delegato per ulteriori atti di istruzione, senza deroga, pero', alle disposizioni del precedente articolo.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 179
Art. 179. Il ricorrente nel corso del giudizio contumaciale non puo' prendere conclusioni diverse da quelle contenute nell'atto di citazione. Parimenti il convenuto, se abbia proposto domande riconvenzionali, non puo' prendere conclusioni diverse da quelle contenute nell'atto da lui fatto notificare all'attore.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 180
Art. 180. Compiuta l'istruttoria, sono presentate al giudice, nella udienza da lui fissata, le conclusioni definitive, e il giudice rimette le parti ad udienza fissa del Tribunale con provvedimento inserito nel processo verbale e non soggetto a notificazione. Le parti possono presentare memorie scritte ad illustrazione delle conclusioni, ma non sono ammesse, dopo tale provvedimento, a produrre nuovi documenti e a variare le conclusioni gia' prese. Le memorie devono essere depositate in cancelleria sette giorni prima di quello fissato per la discussione, in numero sufficiente per i componenti il collegio giudicante e per le singole parti costituite in giudizio. Per tali copie si osservano le norme stabilite dalla legge del bollo, ai sensi del successivo art. 188.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 181
Art. 181. All'udienza fissata, il giudice delegato fa la relazione della causa. Dopo la relazione, se le parti si facciano rappresentare da un procuratore o da un avvocato, questi puo' essere ammesso a svolgere succintamente il proprio assunto.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 182
Art. 182. Al collegio che delibera sulla causa devono partecipare, assistendo alla discussione, il giudice delegato all'istruzione e il giudice tecnico che abbia compiuto accertamenti istruttori, salvo per entrambi il caso di sopravvenuto impedimento assoluto e duraturo.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 183
Art. 183. Per la pronunciazione e la forma delle sentenze si osservano le norme stabilite negli articoli 356 a 360 del [Codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443). La pubblicazione delle sentenze incidentali o definitive avviene mediante deposito in cancelleria, a cura del presidente o di chi ne fa le veci, dell'originale sottoscritto dai votanti. Il cancelliere annota in apposito registro il deposito ed entro tre giorni da tale deposito trasmette la sentenza con gli atti all'ufficio del registro e ne da' avviso alle parti perche' provvedano alla registrazione. Restituiti la sentenza e gli atti dall'ufficio del registro, il cancelliere entro cinque giorni ne esegue la notificazione alle parti, mediante consegna di copia integrale del dispositivo, nella forma stabilita per la notificazione degli atti di citazione. Il cancelliere comunica alle parti il dispositivo delle ordinanze quando non siano state pronunziate in presenza di esse, mediante notifica a norma del comma precedente. La notificazione e' fatta al domicilio o residenza dichiarati o eletti a norma dell'art. 158; al contumace va fatta mediante inserzione sulla Gazzetta Ufficiale del Regno.((34))
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 184
Art. 184. La notificazione delle ordinanze e delle sentenze e' fatta in conformita' alle norme delle leggi sul bollo e contiene: a) l'intestazione dell'ordinanza o sentenza con la indicazione delle parti; b) la trascrizione integrale del dispositivo; c) la data della pubblicazione. Sull'originale e sulle copie del dispositivo il cancelliere riscuote i diritti di copia prelevandoli dal deposito che le parti sono tenute a fare all'atto della iscrizione a ruolo della causa. Dallo stesso deposito sono prelevate le spese della notificazione. L'originale dell'atto e' allegato al fascicolo della causa.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 185
Art. 185. Per la liquidazione delle spese e degli onorari di avvocato e di procuratore si applicano le norme dell'[art. 59 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1933-11-27;1578~art59).
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 186
Art. 186. Qualunque istanza e' perenta se per il corso di sei mesi non siasi fatto alcun atto di procedura.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 187
Art. 187. Non sono ammesse altre nullita' di forma degli atti del procedimento, fuorche' quelle che lasciano assoluta incertezza sulle persone, sull'oggetto dell'atto, sul luogo o sul tempo della comparizione, ovvero che concernono la essenza dell'atto. Le nullita' degli atti di citazione sono sanate con la comparizione del citato senza pregiudizio dei diritti quesiti anteriormente alla comparizione salvo il disposto del capoverso dell'[articolo 115 del Codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art115).
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 188
Art. 188. Gli atti e i provvedimenti relativi ai giudizi di competenza dei Tribunali delle acque pubbliche e del Tribunale Superiore sono soggetti alle tasse di bollo e di registro stabilite per gli atti ed i provvedimenti relativi al giudizio delle Corti d'appello. Per l'apposizione delle marche da bollo sugli originali delle difese scritte e delle comparse da scambiarsi tra le parti si osservano le norme vigenti per i giudizi davanti ai Tribunali ed alle Corti di Appello. Le marche dovranno avere lo stesso valore della carta bollata su cui sono scritti gli originali. Le parti sono tenute a fornire al cancelliere i valori bollati occorrenti per i singoli atti della istruttoria.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 189
Art. 189. L'appello avverso le sentenze definitive dei Tribunali delle acque pubbliche e' proposto nel termine di trenta giorni dalla notificazione del dispositivo, ai sensi dell'articolo 183, mediante ricorso notificato nei modi indicati nei precedenti articoli 151 e 155. Il termine e comparire e quello stesso indicato nell'articolo 156; Le decisioni interlocutorie dei Tribunali di primo grado e quelle che pronunzino su questioni pregiudiziali sono impugnabili soltanto insieme con la sentenza definitiva. La sentenza che in parte sia interlocutoria o pronunzi su questioni pregiudiziali e in parte sia definitiva puo' essere impugnata solo per la parte definitiva. L'interessato puo' tuttavia dichiarare, con regolare atto di notificazione entro il termine assegnato per l'appello, che si riserva di proporre il gravame a dopo la pronunzia della sentenza che pone termine all'intero giudizio.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 190
Art. 190. Per i giudizi di appello innanzi al Tribunale Superiore delle acque si osservano le forme indicate nei precedenti articoli.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 191
Art. 191. Quando il Tribunale Superiore delle acque pubbliche riformi una sentenza di primo grado, ritiene in ogni caso la causa fino alla sentenza definitiva, salvo il disposto dell'[articolo 493 del Codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art493).
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 192
Art. 192. I ricorsi al Tribunale Superiore delle acque pubbliche indicati nell'articolo 143 devono essere notificati nei termini di cui al penultimo comma dello stesso articolo tanto all'autorita', dalla quale e' emanato l'atto o provvedimento impugnato, quanto alle persone alle quali l'atto o provvedimento direttamente si riferisce.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 193
Art. 193. L'autorita' che ha emanato il provvedimento impugnato puo' rappresentata negli atti di istruttoria ed anche alle udienze da un suo funzionario all'uopo delegato, sempre col patrocinio e l'assistenza dall'Avvocatura dello Stato.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 194
Art. 194. Almeno cinque giorni prima che scada il termine per la comparizione, assegnato nel ricorso al Tribunale Superiore, il ricorrente deve depositare il ricorso col provvedimento definitivo impugnato sotto pena di decadenza.((33)) La mancanza del deposito del provvedimento impugnato non importa decadenza se dipende dall'impossibilita' di produrlo a causa del rifiuto dell'Amministrazione alla domanda di rilascio della copia di esso. Il rifiuto dell'Amministraziore si fa constare con verbale dell'ufficiale giudiziario o di notaio da depositarsi insieme col ricorso.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 195
Art. 195. Il ricorso non ha effetto sospensivo; la esecuzione dell'atto o del provvedimento puo' tuttavia essere sospesa per gravi ragioni con ordinanza motivata del giudice delegato, ad istanza del ricorrente. Le domande di sospensione sono proposte nel ricorso o mediante istanza diretta al giudice delegato, in questo secondo caso, la istanza deve essere notificata agli interessati ed alla Amministrazione, i quali, nel termine di giorni cinque da tale notifica, possono presentare istanze o memorie al giudice delegato. Prima che sia spirato tale termine non potra' pronunciarsi sulla domanda di sospensione.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 196
Art. 196. Se il giudice delegato del Tribunale Superiore riconosce che l'istruzione dell'affare e' incompleta, o che i fatti affermati nell'atto o nel provvedimento impugnato sono in contradizione coi documenti, puo' richiedere all'Amministrazione interessata nuovi schiarimenti documenti ovvero ordinare alla stessa di fare nuove verificazioni, autorizzando le parti ad assistervi ed anche a produrre determinati documenti. Per i necessari rilievi tecnici, la descrizione dei luoghi e la constatazione dello stato di fatto, possono essere incaricati uno o piu' funzionari tecnici dello Stato.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 197
Art. 197. Se il ricorso presentato ai sensi dall'art. 143 della presente legge proponga questioni della natura di quelle indicate nell'articolo 140 e la cui risoluzione sia necessaria per la decisione del ricorso, il Tribunale Superiore delle acque pubbliche e' competente a decidere anche le suddette questioni.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 198
Art. 198. Se il Tribunale Superiore riconosce infondato il ricorso lo rigetta. Se lo accoglie per motivi di incompetenza, annulla l'atto o il provvedimento impugnato e rimette l'affare all'autorita' amministrativa competente. Se l'accoglie per altri motivi annulla l'atto o il provvedimento, salvo gli ulteriori provvedimenti dell'autorita' amministrativa, e nel caso di cui alla lettera b) dell'articolo 143 decide anche nel merito.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 199
Art. 199. Le sentenze pronunciate dal Tribunale Superiore delle acque pubbliche, tanto in contraddittorio che in contumacia, possono essere revocate dallo stesso Tribunale sulla istanza della parte nei casi indicati nell'[articolo 494 del Codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art494). Possono eziandio essere revocate, sulla domanda della parte, le sentenze dei Tribunali delle acque pubbliche, scaduti i termini per l'appello, e nei casi indicati nei primi tre numeri dell'articolo 494 del suddetto Codice. Il termine per proporre la revocazione e' di giorni trenta, con la decorrenza fissata dal capoverso dell'articolo 497 dello stesso Codice pei casi in tale capoverso considerati, e negli altri casi dalla notificazione del dispositivo della sentenza. La revocazione e' proposta con ricorso a termini dell'articolo 151.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 200
Art. 200. Contro decisioni pronunciate in grado di appello dal Tribunale Superiore delle acque pubbliche e' ammesso il ricorso alle sezioni unite della Corte di Cassazione: a) per incompetenza o eccesso di potere ai termini dell'[articolo 3 della legge 31 marzo 1877, n. 3761](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1877-03-31;3761~art3); b) per violazione o falsa applicazione di legge ai sensi del [n. 3 dell'articolo 517 del Codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art517-num3), o se si verifichi la contradditorieta' prevista nel n. 8 dell'articolo 517 medesimo. Nei casi di annullamento ai sensi della lettera b) la causa e' rinviata allo stesso Tribunale Superiore della acque pubbliche il quale deve conformarsi alla decisione della Corte di Cassazione sul punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 201
Art. 201. Contro le decisioni del Tribunale Superiore delle acque pubbliche nelle materie contemplate nell'articolo 143 e' ammesso il ricorso alle sezioni unite della Corte di Cassazione soltanto per incompetenza o eccesso di potere a termini dell'[articolo 3 della legge 31 marzo 1877, n. 3761](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1877-03-31;3761~art3).
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 202
Art. 202. Per il ricorso alle sezioni unite della Corte di Cassazione a termini dei due articoli precedenti si osservano le norme del Capo V, Titolo V, Libro I, del [Codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443). Le decisioni interlocutorie del Tribunale Superiore e quelle che pronunziano su questioni pregiudiziali sono impugnabili soltanto insieme con la sentenza definitiva. La sentenza che in parte sia interlocutoria o pronunzi su questioni pregiudiziali e in parte sia definitiva, puo' essere impugnata solo per la parte definitiva. L'interessato puo' tuttavia dichiarare, con regolare atto di notificazione entro il termine assegnato per il ricorso, che si riserva di ricorrere alla Corte di Cassazione a termini dei due precedenti articoli, secondo i casi, dopo la pronunzia della sentenza che pone termine all'intero giudizio. I termini indicati nell'[articolo 518 del Codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art518) sono ridotti alla meta' e decorrono dalla notificazione del dispositivo della sentenza, fatta a norma dell'articolo 183.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 203
Art. 203. Tanto il ricorso per Cassazione ai sensi degli articoli 200 e 201 quanto l'istanza per revocazione di cui all'articolo 199 devono essere precedute, a pena di irricevibilita', dal deposito della somma di lire cinquecento, che sara' incamerata ove il ricorso o l'istanza siano rigettati. Sono applicabili al disposto di cui al presente articolo le disposizioni degli [articoli 500](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art500) e [501 del Codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art501).
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 204
Art. 204. Per la rettificazione delle sentenze pronunciate dai Tribunali delle acque pubbliche e dal Tribunale Superiore si osserva il disposto dell'[articolo 473 del Codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art473). La rettificazione puo' essere domandata anche pei casi previsti ai [numeri 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art517-num4), [5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art517-num5), [6](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art517-num6) e [7 dell'articolo 517 del Codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art517-num7), oppure se sia stato violato l'articolo 357 del citato Codice o siasi omesso uno dei requisiti indicati nei numeri 7, 8 e 9 dell'articolo 360 del Codice medesimo. Le correzioni, in caso di dissenso, sono proposte con ricorso, a norma dell'articolo 151.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 205
Art. 205. Sulla istanza delle parti puo' essere ordinata la esecuzione provvisoria delle sentenze dei Tribunali di prima istanza. L'esecuzione provvisoria non puo' essere accordata nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Le sentenze emesse dal Tribunale Superiore in grado di appello sono esecutive a norma dell'[articolo 554 del Codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art554); il ricorso per Cassazione non ne sospende l'esecuzione. Per l'esecuzione si osservano le norme stabilite dal libro II del [Codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443).
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 206
Art. 206. L'esecuzione delle decisioni emesse dal Tribunale Superiore sui ricorsi previsti dall'articolo 143, si fa in via amministrativa, eccetto che per la parte relativa alle spese. L'estratto della decisione in forma esecutiva, per la parte riguardante la condanna alle spese, non potra' essere rilasciato se non a chi abbia diritto a tale pagamento, facendone menzione in fine all'originale dell'estratto. Questo deve essere intitolato in nome del Re e terminare con la formula stabilita dall'[articolo 556 del Codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art556).
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 207
Art. 207. Per le azioni possessorie previste dall'articolo 141 si applicano nel giudizio avanti il pretore i termini e le norme stabilite dal [Codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443).
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 208
Art. 208. Per tutto cio' che non sia regolato dalle disposizioni del presente titolo si osservano le norme del [Codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443), dell'ordinamento e del regolamento giudiziario, approvati coi [Regi decreti 6 dicembre 1865, n. 2626](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-06;2626), e [14 dicembre 1865, n. 2641](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641), e delle successive leggi modificatrici ed integratrici, in quanto siano applicabili nonche', pei ricorsi previsti nell'articolo 143, le norme del Titolo III, Capo II, del [testo unico 26 giugno 1924, n. 1054](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1924-06-26;1054), delle leggi sul Consiglio di Stato.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 209
Art. 209. Le disposizioni contenute nella [legge 30 dicembre 1923, n. 3282](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1923-12-30;3282), sul gratuito patrocinio sono estese alle cause ed ai ricorsi da trattarsi innanzi ai Tribunali delle acque pubbliche, con le modificazioni che seguono. La concessione del gratuito patrocinio e' deliberata dalla Commissione per il gratuito patrocinio esistente presso la Corte di appello per le cause di competenza dei Tribunali delle acque pubbliche e da quella presso la Corte di Cassazione, per le cause di competenza del Tribunale Superiore delle acque pubbliche.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 210
Art. 210. Pei ricorsi indicati nell'art. 143 della presente legge il presidente della Commissione puo', nei casi di urgenza, concedere in via provvisoria l'ammissione al gratuito patrocinio, salvo a sottoporre l'affare alla Commissione nella prima adunanza. Qualora la Commissione non ratifichi il decreto di ammissione provvisoria, il ricorrente e' tenuto, sotto pena di decadenza, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione del decreto definitivo della Commissione, a rettificare nei rapporti del bollo il ricorso o gli atti prodotti ed effettuare il deposito dell'occorrente carta bollata.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 211
Art. 211. Ai fini della [legge 12 gennaio 1933, n. 141](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1933-01-12;141), la concessione di grandi derivazioni per produzione di energia, a norma della presente legge, ha luogo previo consenso del Ministro delle corporazioni. Sono sottoposti ad autorizzazione governativa i nuovi impianti termici per la produzione di energia elettrica destinata alla distribuzione, nonche' l'ampliamento degli impianti termici esistenti destinati allo stesso scopo. L'autorizzazione, per gl'impianti la cui potenza installata sia superiore a 5000 kW, e' data dal Ministro per l'industria e per il commercio di concerto col Ministro per i lavori pubblici; negli altri casi e' data dal prefetto, sentito l'ingegnere capo del Genio civile.(25) ((37)) L'autorizzazione delle linee di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica comunque prodotta e' data dalle autorita' competenti a norma della presente legge, previo consenso del Ministro delle corporazioni. Sono esonerate da tale consenso le linee elettriche di cui al primo comma dall'articolo 129.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 212
Art. 212. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [REGIO D.L. 5 NOVEMBRE 1937, N. 2101](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1937-11-05;2101), CONVERTITO, SENZA MODIFICAZIONI, DALLA [L. 7 APRILE 1938, N. 707](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1938-04-07;707)))
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 213
Art. 213. L'obbligo del pagamento del canone rivive, durante il periodo di proroga, per gli impianti o le parti di essi che entrino in esercizio, anche non ultimati, in corrispondenza alla attuata utilizzazione.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 214
Art. 214. Qualora, all'entrata in vigore della presente legge, i termini originariamente assegnati per la decorrenza del pagamento del canone siano gia' scaduti, le rate di canone pagate saranno imputate ai primi pagamenti da effettuare se l'impianto verra' attuato entro il nuovo termine e resteranno acquisite all'Erario se la concessione venga successivamente rinunciata o dichiarata decaduta, senza pregiudizio delle ulteriori rate eventualmente dovute dopo decorso il termine di proroga concesso.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 215
Art. 215. I concessionari di grandi derivazioni d'acque pubbliche per produzione di energia accordate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, che intendono iniziare o riprendere dopo averla sospesa, la esecuzione delle opere concesse, devono chiederne autorizzazione al Ministro dei lavori pubblici, il quale provvede di concerto col Ministro delle corporazioni e sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici. Qualora si disponga di rinviare l'esecuzione delle opere, ferma rimanendo la scadenza della concessione, restano sospesi tutti i termini assegnati per l'esecuzione dei lavori, nonche' l'obbligo del pagamento del canone per il corrispondente periodo di tempo. In tal caso il provvedimento e' adottato di concerto anche col Ministro delle finanze. La sospensione del pagamento del canone viene computata come proroga all'originario termine di decorrenza, nei limiti massimi indicati dal precedente art. 212 e con gli effetti previsti nell'articolo medesimo e nell'articolo 211, senza pregiudizio del diritto del concessionario di rinunciare alla concessione.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 216
Art. 216. E' vietato in modo assoluto lo stabilimento di molini od altri opifici natanti sulle acque pubbliche. I mulini e gli opifici natanti debbono essere gradatamente rimossi per disposizione del Ministero dei lavori pubblici e del Magistrato alle acque nel territorio di sua competenza. Ove, per quelli legittimamente esistenti, siavi luogo a pagamento di indennita', questa, in mancanza di bonario accordo, sara' determinata nei modi previsti nei comma 3 e 4 dell'art. 33 della presente legge. La determinazione definitiva dell'indennita' spetta ai Tribunali delle acque pubbliche.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 217
Art. 217. Salvo quanto dispone l'articolo 49 della presente legge, sono opere ed atti che non si possono eseguire senza speciale autorizzazione del competente ufficio del Genio civile e sotto la osservanza delle condizioni dal medesimo imposte: a) la conversione delle chiuse temporanee di derivazioni di acque pubbliche in chiuse permanenti, quantunque instabili e l'alterazione del modo di loro primitiva costruzione; b) le variazioni della posizione, struttura e dimensioni solite a praticarsi nelle chiuse instabili; c) gli scavamenti nei ghiareti dei fiumi e torrenti per canali d'invito alle derivazioni, eccettuati quelli che per invalsa consuetudine si praticano senza permesso dell'autorita' amministrativa; d) la conversione delle chiuse temporanee e delle chiuse instabili di derivazioni in chiuse stabili; e) le variazioni nella forma e nella posizione cosi' delle bocche di derivazione come delle chiuse stabili ed ogni innovazione tendente ad aumentare l'altezza di queste e le innovazioni intorno alle altre opere di stabile struttura che servono alle derivazioni d'acque pubbliche od all'esercizio dei molini od altri opifici su di esse stabiliti; f) la ricostruzione, ancorche' senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di botti sotterranee od altre opere attinenti alle derivazioni esistenti nelle acque pubbliche; g) le nuove costruzioni nell'alveo dei pubblici corsi e bacini d'acqua di chiuse ed altre opere stabili per le derivazioni, di botti sotterranee, nonche' le innovazioni intorno alle opere di questo genere gia' esistenti; h) le opere alle sponde dei pubblici corsi d'acqua che possono alterare o modificare le condizioni delle derivazioni o della restituzione delle acque derivate.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 218
Art. 218. L'approvazione dei progetti di acquedotti comunali a scopo potabile, nei quali lo Stato concorre mediante sussidi e contributi negli interessi equivale a dichiarazione di pubblica utilita' nei riguardi delle espropriazioni. I contributi nelle spese per costruzione di acquedotti a scopo potabile ed i concorsi nel pagamento dei relativi interessi rimangono disciplinati dalle disposizioni speciali che li autorizzano. Non possono essere concessi contributi e concorsi per acquedotti da alimentarsi con acqua pubblica, se non si sia ottenuta la concessione dell'acqua a norma della presente legge. Quando il contributo o concorso sia richiesto unitamente alla concessione dell'acqua pubblica, l'esame della domanda di contributo o concorso viene fatto durante l'istruttoria della domanda di concessione.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 219
Art. 219. Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge, ove non sia altrimenti disposto, sono punite con l'ammenda da lire quattromila a lire duecentomila. ((23)) La stessa pena e' comminata per la violazione delle norme del regolamento per la esecuzione di questa legge.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 220
Art. 220. I verbali di accertamento delle contravvenzioni alle norme della presente legge, salvo quanto e' disposto all'art. 223, possono essere formati, oltre che dagli organi di polizia giudiziaria, dai funzionari del Genio civile, dagli ufficiali e guardiani idraulici, da quelli delle bonifiche che si eseguono per conto dello Stato, nonche' dagli agenti giurati delle pubbliche amministrazioni e dei comuni, osservate le norme del [codice di procedura penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447). I detti verbali sono trasmessi all'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile agli effetti delle disposizioni degli articoli 221 e 222.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 221
Art. 221. Per le contravvenzioni alle norme della presente legge, che alterano lo stato delle cose, e' riservato all'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile la facolta' di ordinare la riduzione al primitivo stato, dopo di aver riconosciuta la regolarita' della denuncia. Nei casi di urgenza, l'ingegnere capo fa eseguire immediatamente di ufficio i lavori per il ripristino. Sentito poi il trasgressore, eventualmente anche a mezzo del podesta' o di un ufficiale di polizia giudiziaria, l'ingegnere capo provvede a carico del trasgressore per il rimborso delle spese degli atti e della esecuzione d'ufficio, rendendone esecutoria la nota e facendone riscuotere l'importo con le norme e le forme stabilite per la esazione delle imposte dirette.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 222
Art. 222. Per le violazioni alle norme della presente legge punite con la pena dell'ammenda, l'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile, prima di trasmettere il verbale di contravvenzione all'autorita' giudiziaria, puo' ammettere il trasgressore a pagare, a titolo di oblazione, la somma che sara' da lui determinata entro i limiti del minimo e del massimo della pena stabilita, prescrivendo il termine entro il quale il pagamento deve essere effettuato. Trascorso inutilmente tale termine, il verbale di contravvenzione e' inviato all'autorita' giudiziaria per il procedimento penale.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 223
Art. 223. Le contravvenzioni alle disposizioni dell'articolo 5 della presente legge sono accertate dall'intendente di finanza o da un funzionario da lui delegato. Sono applicabili le disposizioni dell'articolo 222 sostituito all'ingegnere capo del Genio civile l'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 224
Art. 224. Contro i provvedimenti emessi dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile a termini delle disposizioni della presente legge e' ammesso ricorso al Ministro dei lavori pubblici entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 225
Art. 225. Per le spese generali di controllo tanto delle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche quanto della trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, gli utenti delle acque pubbliche e gli esercenti degli impianti e delle linee elettriche sono tenuti ad effettuare appositi versamenti nella misura stabilita dal Ministro dei lavori pubblici, in base al fabbisogno dei servizi di vigilanza e controllo ed in proporzione alla importanza economica delle singole aziende. Tali versamenti sono effettuati in Tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo da istituire nel bilancio dell'entrata. Per far fronte alle spese di cui al primo comma del presente articolo sara' istituito apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 226
Art. 226. E' conservato il diritto alle sovvenzioni di cui agli articoli 1 a 8 del [R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1995](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1919-10-02;1995), e a norma dei [Regi decreti 17 settembre 1925, n. 1852](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-17;1852) e [15 aprile 1928, n. 854](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-15;854): a) ai concessionari di impianti elettrici che gia' godono dei predetti benefici; b) ai concessionari o autorizzati in via provvisoria ad eseguire i lavori, purche' questi siano stati ultimati entro il 31 dicembre 1928 o alla stessa data si siano trovati in istato di avanzata costruzione e siano stati ultimati entro il 31 dicembre 1931 e gli interessati abbiano entro il 31 dicembre 1928 presentato istanza in doppio originale al Ministro dei lavori pubblici, fornendo la prova dell'avanzamento dei lavori; c) ai concessionari o autorizzati in via provvisoria ad eseguire i lavori, purche' questi si siano trovati in pieno svolgimento al 30 giugno 1928 e siano stati ultimati entro il 31 dicembre 1931 e gli interessati abbiano presentato entro il 30 maggio 1928 e rinnovato entro il 30 novembre 1931 istanza in doppio originale al Ministro dei lavori pubblici, in cui sia data la prova dello stato dei lavori. Il Ministro dei lavori pubblici, in caso di contestazioni, decide insindacabilmente, sentito il Consiglio Superiore. La mancata presentazione dell'istanza, nei termini prescritti importa la decadenza dal diritto alla sovvenzione, senza che occorra apposita pronuncia. Gli impianti, la cui esecuzione sia stata sospesa dalla Amministrazione, anteriormente all'entrata in vigore del decreto 15 aprile 1928, n. 854, per ragioni di interesse pubblico, possono beneficiare della sovvenzione anche se siano ultimati dopo il 1931.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 227
Art. 227. La sovvenzione di cui agli articoli precedenti cessa in ogni caso con la quota corrispondente all'anno 1940 pagabile entro il 31 dicembre 1941.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 228
Art. 228. Il diritto alla sovvenzione di cui agli articoli precedenti e' conservato per gli impianti idroelettrici la cui costruzione sia connessa con opere irrigue di prevalente necessita' per la trasformazione agraria di una o piu' provincie o con altre applicazioni agricole, e che alla data della entrata in vigore della presente legge risultino concessi o autorizzati ma non ancora ultimati. I concessionari per ottenere la sovvenzione si debbono impegnare a fornire energia elettrica per l'agricoltura a prezzi di favore, da stabilire dal Ministero dei lavori pubblici. La concessione della sovvenzione e' subordinata alla condizione che gli impianti fossero in pieno sviluppo al 30 giugno 1931 e che siano ultimati entro il 31 dicembre 1935. La sovvenzione sara' corrisposta per quindici anni a decorrere dalla data di effettiva entrata in funzione dell'impianto dopo il collaudo.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 229
Art. 229 Per gli impianti di cui agli articoli precedenti e' accordata, insieme con la sovvenzione di cui agli articoli stessi, e finche' dura la sovvenzione, ma in ogni caso non oltre l'anno 1940, l'esenzione nell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile per il reddito o parte del reddito attribuitine agli edifici e alle officine di produzione e trasformazione dell'energia elettrica.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 230
Art. 230. Qualora nella esecuzione degli impianti di cui agli articoli precedenti siano state impiegate dalla ditta concessionaria somme non computate nell'applicazione delle imposte sui moniti di guerra, la misura della sovvenzione sara' determinata, caso per caso, dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, tenendo conto del contributo indiretto gia' concesso dallo Stato col rinunziare alle imposte sulle somme impiegate negli impianti.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 231
Art. 231. Le facilitazioni di cui ai precedenti articoli non si estendono alle modificazioni non sostanziali di impianti esistenti, consentite in base agli [articoli 21 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1661](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1916-11-20;1661~art21), e 36 del [R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1919-10-09;2161).
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 232
Art. 232. E' conservato il diritto alle sovvenzioni previste agli articoli 9 a 12 del [R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1995](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1919-10-02;1995), per le linee di trasmissione di energia elettrica costruite entro il 31 dicembre 1930.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 233
Art. 233. Fino a quando non siano emanate le norme per la esecuzione della presente legge continueranno ad applicarsi le norme regolamentari emanate nelle materie contemplate dalla stessa legge, in quanto compatibili con le disposizioni della legge medesima.
Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 234
Art. 234. Con l'entrata in vigore della presente legge rimangono abrogati: 1) il [R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1919-10-09;2161), che reca disposizioni sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e sui serbatoi e laghi artificiali, stabilendo altresi' le norme di giurisdizione e di procedura del contenzioso sulle acque pubbliche; 2) il [R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2235](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1919-11-27;2235), contenente le norme di procedura per il funzionamento dei Tribunali delle acque pubbliche; 3) i [Regi decreti 26 dicembre 1920, n. 1818](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1920-12-26;1818); [24 novembre 1921, n. 1736](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1921-11-24;1736) e [17 dicembre 1922, n. 1669](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1922-12-17;1669), concernenti proroga ai termini indicati agli [articoli 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1919-10-09;2161~art2) e [7 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1919-10-09;2161~art7); 4) il [R. decreto 7 aprile 1921, n. 556](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1921-04-07;556), che proroga il termine stabilito per delega legislativa, dall'[art. 85 del regolamento 11 agosto 1920, n. 1285](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:1920-08-11;1285~art85), sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche; 5) gli [articoli 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-02-25;456~art3) e [6 del R. decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-02-25;456~art6), concernente l'aumento delle entrate demaniali; 6) il [R. decreto 7 febbraio 1926, n. 327](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-02-07;327), che reca disposizioni per le derivazioni di acque pubbliche nel Mezzogiorno e nelle Isole; 7) il [R. decreto 14 agosto 1920, n. 1286](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1920-08-14;1286), sul Servizio idrografico; 8) la [legge 2 febbraio 1888, n. 5192](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1888-02-02;5192), sui consorzi delle acque a scopo industriale; 9) la [legge 7 giugno 1894, n. 232](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1894-06-07;232), sulla trasmissione a distanza delle correnti elettriche destinate al trasporto ed alla distribuzione dell'energia per uso industriale; 10) il [decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 386](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1917-02-22;386), (prorogato con [R. decreto 20 agosto 1921, n. 1223](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1921-08-20;1223)), portante provvedimenti per la costruzione e il collegamento di linee di trasmissione di energia elettrica; 11) il [R. decreto 17 dicembre 1922, n. 1723](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1922-12-17;1723), che reca una aggiunta all'[art. 8 della legge 7 giugno 1894, n. 232](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1894-06-07;232~art8); 12) il [R. decreto 16 dicembre 1926, n. 2373](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-12-16;2373), concernente disposizioni relative alla autorizzazione delle linee di trasmissione dell'energia elettrica; 13) il [R. decreto 21 ottobre 1926, n. 2479](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-10-21;2479), che reca disposizioni concernenti l'importazione e l'esportazione di energia elettrica, e la [legge 21 giugno 1928, n. 1624](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1928-06-21;1624), che convalida, con modificazioni, il detto decreto; 14) gli articoli 1 a 12, 16 e 17 [R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1995](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1919-10-02;1995), che reca provvedimenti in favore della produzione e della utilizzazione dell'energia idroelettrica; 15) il [R. decreto 17 settembre 1925, n. 1852](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-17;1852), che reca provvedimenti a favore della produzione e della utilizzazione della energia idroelettrica, tranne le disposizioni contenute nell'articolo 6; 16) il [R. decreto 15 aprile 1928, n. 854](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-15;854), recante disposizioni sulle sovvenzioni governative per gli impianti idroelettrici; 17) il [R. decreto 21 marzo 1929, n. 591](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-21;591), recante sovvenzioni per impianti idroelettrici connessi ad opere di irrigazione; 18) il [R. decreto 24 aprile 1921, n. 700](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1921-04-24;700), concernente agevolazioni per la costruzione degli impianti idroelettrici e di serbatoi o laghi artificiali; 19) le lettere f), g), h), i) dell'articolo 97 e le lettere a), b), c) dell'articolo 98 del testo unico di leggi sulle opere idrauliche approvato con [R. decreto 25 luglio 1904, n. 523, nonche' le lettere k)](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-25;523~letk) del citato art. 97 e d) del citato art. 98 nella parte compresa nell'art. 217 della presente legge; 20) ogni altra disposizione che sia in contrasto con quelle stabilite nella presente legge. Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re: Il Ministro per i lavori pubblici: DI CROLLALANZA
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