Act 033U1775

Type Regio Decreto
Publication 1933-12-11
Ultimo aggiornamento 2023-06-14
State In force
Source Normattiva
articles 237
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Art. 204. Per la rettificazione delle sentenze pronunciate dai Tribunali delle acque pubbliche e dal Tribunale Superiore si osserva il disposto dell'[articolo 473 del Codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art473). La rettificazione puo' essere domandata anche pei casi previsti ai [numeri 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art517-num4), [5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art517-num5), [6](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art517-num6) e [7 dell'articolo 517 del Codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art517-num7), oppure se sia stato violato l'articolo 357 del citato Codice o siasi omesso uno dei requisiti indicati nei numeri 7, 8 e 9 dell'articolo 360 del Codice medesimo. Le correzioni, in caso di dissenso, sono proposte con ricorso, a norma dell'articolo 151.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 205

Art. 205. Sulla istanza delle parti puo' essere ordinata la esecuzione provvisoria delle sentenze dei Tribunali di prima istanza. L'esecuzione provvisoria non puo' essere accordata nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Le sentenze emesse dal Tribunale Superiore in grado di appello sono esecutive a norma dell'[articolo 554 del Codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art554); il ricorso per Cassazione non ne sospende l'esecuzione. Per l'esecuzione si osservano le norme stabilite dal libro II del [Codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443).

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 206

Art. 206. L'esecuzione delle decisioni emesse dal Tribunale Superiore sui ricorsi previsti dall'articolo 143, si fa in via amministrativa, eccetto che per la parte relativa alle spese. L'estratto della decisione in forma esecutiva, per la parte riguardante la condanna alle spese, non potra' essere rilasciato se non a chi abbia diritto a tale pagamento, facendone menzione in fine all'originale dell'estratto. Questo deve essere intitolato in nome del Re e terminare con la formula stabilita dall'[articolo 556 del Codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art556).

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 207

Art. 207. Per le azioni possessorie previste dall'articolo 141 si applicano nel giudizio avanti il pretore i termini e le norme stabilite dal [Codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443).

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 208

Art. 208. Per tutto cio' che non sia regolato dalle disposizioni del presente titolo si osservano le norme del [Codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443), dell'ordinamento e del regolamento giudiziario, approvati coi [Regi decreti 6 dicembre 1865, n. 2626](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-06;2626), e [14 dicembre 1865, n. 2641](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1865-12-14;2641), e delle successive leggi modificatrici ed integratrici, in quanto siano applicabili nonche', pei ricorsi previsti nell'articolo 143, le norme del Titolo III, Capo II, del [testo unico 26 giugno 1924, n. 1054](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1924-06-26;1054), delle leggi sul Consiglio di Stato.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 209

Art. 209. Le disposizioni contenute nella [legge 30 dicembre 1923, n. 3282](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1923-12-30;3282), sul gratuito patrocinio sono estese alle cause ed ai ricorsi da trattarsi innanzi ai Tribunali delle acque pubbliche, con le modificazioni che seguono. La concessione del gratuito patrocinio e' deliberata dalla Commissione per il gratuito patrocinio esistente presso la Corte di appello per le cause di competenza dei Tribunali delle acque pubbliche e da quella presso la Corte di Cassazione, per le cause di competenza del Tribunale Superiore delle acque pubbliche.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 210

Art. 210. Pei ricorsi indicati nell'art. 143 della presente legge il presidente della Commissione puo', nei casi di urgenza, concedere in via provvisoria l'ammissione al gratuito patrocinio, salvo a sottoporre l'affare alla Commissione nella prima adunanza. Qualora la Commissione non ratifichi il decreto di ammissione provvisoria, il ricorrente e' tenuto, sotto pena di decadenza, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione del decreto definitivo della Commissione, a rettificare nei rapporti del bollo il ricorso o gli atti prodotti ed effettuare il deposito dell'occorrente carta bollata.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 211

Art. 211. Ai fini della [legge 12 gennaio 1933, n. 141](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1933-01-12;141), la concessione di grandi derivazioni per produzione di energia, a norma della presente legge, ha luogo previo consenso del Ministro delle corporazioni. Sono sottoposti ad autorizzazione governativa i nuovi impianti termici per la produzione di energia elettrica destinata alla distribuzione, nonche' l'ampliamento degli impianti termici esistenti destinati allo stesso scopo. L'autorizzazione, per gl'impianti la cui potenza installata sia superiore a 5000 kW, e' data dal Ministro per l'industria e per il commercio di concerto col Ministro per i lavori pubblici; negli altri casi e' data dal prefetto, sentito l'ingegnere capo del Genio civile.(25) ((37)) L'autorizzazione delle linee di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica comunque prodotta e' data dalle autorita' competenti a norma della presente legge, previo consenso del Ministro delle corporazioni. Sono esonerate da tale consenso le linee elettriche di cui al primo comma dall'articolo 129.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 212

Art. 212. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [REGIO D.L. 5 NOVEMBRE 1937, N. 2101](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1937-11-05;2101), CONVERTITO, SENZA MODIFICAZIONI, DALLA [L. 7 APRILE 1938, N. 707](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1938-04-07;707)))

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 213

Art. 213. L'obbligo del pagamento del canone rivive, durante il periodo di proroga, per gli impianti o le parti di essi che entrino in esercizio, anche non ultimati, in corrispondenza alla attuata utilizzazione.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 214

Art. 214. Qualora, all'entrata in vigore della presente legge, i termini originariamente assegnati per la decorrenza del pagamento del canone siano gia' scaduti, le rate di canone pagate saranno imputate ai primi pagamenti da effettuare se l'impianto verra' attuato entro il nuovo termine e resteranno acquisite all'Erario se la concessione venga successivamente rinunciata o dichiarata decaduta, senza pregiudizio delle ulteriori rate eventualmente dovute dopo decorso il termine di proroga concesso.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 215

Art. 215. I concessionari di grandi derivazioni d'acque pubbliche per produzione di energia accordate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, che intendono iniziare o riprendere dopo averla sospesa, la esecuzione delle opere concesse, devono chiederne autorizzazione al Ministro dei lavori pubblici, il quale provvede di concerto col Ministro delle corporazioni e sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici. Qualora si disponga di rinviare l'esecuzione delle opere, ferma rimanendo la scadenza della concessione, restano sospesi tutti i termini assegnati per l'esecuzione dei lavori, nonche' l'obbligo del pagamento del canone per il corrispondente periodo di tempo. In tal caso il provvedimento e' adottato di concerto anche col Ministro delle finanze. La sospensione del pagamento del canone viene computata come proroga all'originario termine di decorrenza, nei limiti massimi indicati dal precedente art. 212 e con gli effetti previsti nell'articolo medesimo e nell'articolo 211, senza pregiudizio del diritto del concessionario di rinunciare alla concessione.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 216

Art. 216. E' vietato in modo assoluto lo stabilimento di molini od altri opifici natanti sulle acque pubbliche. I mulini e gli opifici natanti debbono essere gradatamente rimossi per disposizione del Ministero dei lavori pubblici e del Magistrato alle acque nel territorio di sua competenza. Ove, per quelli legittimamente esistenti, siavi luogo a pagamento di indennita', questa, in mancanza di bonario accordo, sara' determinata nei modi previsti nei comma 3 e 4 dell'art. 33 della presente legge. La determinazione definitiva dell'indennita' spetta ai Tribunali delle acque pubbliche.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 217

Art. 217. Salvo quanto dispone l'articolo 49 della presente legge, sono opere ed atti che non si possono eseguire senza speciale autorizzazione del competente ufficio del Genio civile e sotto la osservanza delle condizioni dal medesimo imposte: a) la conversione delle chiuse temporanee di derivazioni di acque pubbliche in chiuse permanenti, quantunque instabili e l'alterazione del modo di loro primitiva costruzione; b) le variazioni della posizione, struttura e dimensioni solite a praticarsi nelle chiuse instabili; c) gli scavamenti nei ghiareti dei fiumi e torrenti per canali d'invito alle derivazioni, eccettuati quelli che per invalsa consuetudine si praticano senza permesso dell'autorita' amministrativa; d) la conversione delle chiuse temporanee e delle chiuse instabili di derivazioni in chiuse stabili; e) le variazioni nella forma e nella posizione cosi' delle bocche di derivazione come delle chiuse stabili ed ogni innovazione tendente ad aumentare l'altezza di queste e le innovazioni intorno alle altre opere di stabile struttura che servono alle derivazioni d'acque pubbliche od all'esercizio dei molini od altri opifici su di esse stabiliti; f) la ricostruzione, ancorche' senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di botti sotterranee od altre opere attinenti alle derivazioni esistenti nelle acque pubbliche; g) le nuove costruzioni nell'alveo dei pubblici corsi e bacini d'acqua di chiuse ed altre opere stabili per le derivazioni, di botti sotterranee, nonche' le innovazioni intorno alle opere di questo genere gia' esistenti; h) le opere alle sponde dei pubblici corsi d'acqua che possono alterare o modificare le condizioni delle derivazioni o della restituzione delle acque derivate.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 218

Art. 218. L'approvazione dei progetti di acquedotti comunali a scopo potabile, nei quali lo Stato concorre mediante sussidi e contributi negli interessi equivale a dichiarazione di pubblica utilita' nei riguardi delle espropriazioni. I contributi nelle spese per costruzione di acquedotti a scopo potabile ed i concorsi nel pagamento dei relativi interessi rimangono disciplinati dalle disposizioni speciali che li autorizzano. Non possono essere concessi contributi e concorsi per acquedotti da alimentarsi con acqua pubblica, se non si sia ottenuta la concessione dell'acqua a norma della presente legge. Quando il contributo o concorso sia richiesto unitamente alla concessione dell'acqua pubblica, l'esame della domanda di contributo o concorso viene fatto durante l'istruttoria della domanda di concessione.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 219

Art. 219. Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge, ove non sia altrimenti disposto, sono punite con l'ammenda da lire quattromila a lire duecentomila. ((23)) La stessa pena e' comminata per la violazione delle norme del regolamento per la esecuzione di questa legge.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 220

Art. 220. I verbali di accertamento delle contravvenzioni alle norme della presente legge, salvo quanto e' disposto all'art. 223, possono essere formati, oltre che dagli organi di polizia giudiziaria, dai funzionari del Genio civile, dagli ufficiali e guardiani idraulici, da quelli delle bonifiche che si eseguono per conto dello Stato, nonche' dagli agenti giurati delle pubbliche amministrazioni e dei comuni, osservate le norme del [codice di procedura penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447). I detti verbali sono trasmessi all'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile agli effetti delle disposizioni degli articoli 221 e 222.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 221

Art. 221. Per le contravvenzioni alle norme della presente legge, che alterano lo stato delle cose, e' riservato all'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile la facolta' di ordinare la riduzione al primitivo stato, dopo di aver riconosciuta la regolarita' della denuncia. Nei casi di urgenza, l'ingegnere capo fa eseguire immediatamente di ufficio i lavori per il ripristino. Sentito poi il trasgressore, eventualmente anche a mezzo del podesta' o di un ufficiale di polizia giudiziaria, l'ingegnere capo provvede a carico del trasgressore per il rimborso delle spese degli atti e della esecuzione d'ufficio, rendendone esecutoria la nota e facendone riscuotere l'importo con le norme e le forme stabilite per la esazione delle imposte dirette.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 222

Art. 222. Per le violazioni alle norme della presente legge punite con la pena dell'ammenda, l'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile, prima di trasmettere il verbale di contravvenzione all'autorita' giudiziaria, puo' ammettere il trasgressore a pagare, a titolo di oblazione, la somma che sara' da lui determinata entro i limiti del minimo e del massimo della pena stabilita, prescrivendo il termine entro il quale il pagamento deve essere effettuato. Trascorso inutilmente tale termine, il verbale di contravvenzione e' inviato all'autorita' giudiziaria per il procedimento penale.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 223

Art. 223. Le contravvenzioni alle disposizioni dell'articolo 5 della presente legge sono accertate dall'intendente di finanza o da un funzionario da lui delegato. Sono applicabili le disposizioni dell'articolo 222 sostituito all'ingegnere capo del Genio civile l'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 224

Art. 224. Contro i provvedimenti emessi dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile a termini delle disposizioni della presente legge e' ammesso ricorso al Ministro dei lavori pubblici entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 225

Art. 225. Per le spese generali di controllo tanto delle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche quanto della trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, gli utenti delle acque pubbliche e gli esercenti degli impianti e delle linee elettriche sono tenuti ad effettuare appositi versamenti nella misura stabilita dal Ministro dei lavori pubblici, in base al fabbisogno dei servizi di vigilanza e controllo ed in proporzione alla importanza economica delle singole aziende. Tali versamenti sono effettuati in Tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo da istituire nel bilancio dell'entrata. Per far fronte alle spese di cui al primo comma del presente articolo sara' istituito apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 226

Art. 226. E' conservato il diritto alle sovvenzioni di cui agli articoli 1 a 8 del [R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1995](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1919-10-02;1995), e a norma dei [Regi decreti 17 settembre 1925, n. 1852](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-17;1852) e [15 aprile 1928, n. 854](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-15;854): a) ai concessionari di impianti elettrici che gia' godono dei predetti benefici; b) ai concessionari o autorizzati in via provvisoria ad eseguire i lavori, purche' questi siano stati ultimati entro il 31 dicembre 1928 o alla stessa data si siano trovati in istato di avanzata costruzione e siano stati ultimati entro il 31 dicembre 1931 e gli interessati abbiano entro il 31 dicembre 1928 presentato istanza in doppio originale al Ministro dei lavori pubblici, fornendo la prova dell'avanzamento dei lavori; c) ai concessionari o autorizzati in via provvisoria ad eseguire i lavori, purche' questi si siano trovati in pieno svolgimento al 30 giugno 1928 e siano stati ultimati entro il 31 dicembre 1931 e gli interessati abbiano presentato entro il 30 maggio 1928 e rinnovato entro il 30 novembre 1931 istanza in doppio originale al Ministro dei lavori pubblici, in cui sia data la prova dello stato dei lavori. Il Ministro dei lavori pubblici, in caso di contestazioni, decide insindacabilmente, sentito il Consiglio Superiore. La mancata presentazione dell'istanza, nei termini prescritti importa la decadenza dal diritto alla sovvenzione, senza che occorra apposita pronuncia. Gli impianti, la cui esecuzione sia stata sospesa dalla Amministrazione, anteriormente all'entrata in vigore del decreto 15 aprile 1928, n. 854, per ragioni di interesse pubblico, possono beneficiare della sovvenzione anche se siano ultimati dopo il 1931.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 227

Art. 227. La sovvenzione di cui agli articoli precedenti cessa in ogni caso con la quota corrispondente all'anno 1940 pagabile entro il 31 dicembre 1941.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 228

Art. 228. Il diritto alla sovvenzione di cui agli articoli precedenti e' conservato per gli impianti idroelettrici la cui costruzione sia connessa con opere irrigue di prevalente necessita' per la trasformazione agraria di una o piu' provincie o con altre applicazioni agricole, e che alla data della entrata in vigore della presente legge risultino concessi o autorizzati ma non ancora ultimati. I concessionari per ottenere la sovvenzione si debbono impegnare a fornire energia elettrica per l'agricoltura a prezzi di favore, da stabilire dal Ministero dei lavori pubblici. La concessione della sovvenzione e' subordinata alla condizione che gli impianti fossero in pieno sviluppo al 30 giugno 1931 e che siano ultimati entro il 31 dicembre 1935. La sovvenzione sara' corrisposta per quindici anni a decorrere dalla data di effettiva entrata in funzione dell'impianto dopo il collaudo.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 229

Art. 229 Per gli impianti di cui agli articoli precedenti e' accordata, insieme con la sovvenzione di cui agli articoli stessi, e finche' dura la sovvenzione, ma in ogni caso non oltre l'anno 1940, l'esenzione nell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile per il reddito o parte del reddito attribuitine agli edifici e alle officine di produzione e trasformazione dell'energia elettrica.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 230

Art. 230. Qualora nella esecuzione degli impianti di cui agli articoli precedenti siano state impiegate dalla ditta concessionaria somme non computate nell'applicazione delle imposte sui moniti di guerra, la misura della sovvenzione sara' determinata, caso per caso, dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, tenendo conto del contributo indiretto gia' concesso dallo Stato col rinunziare alle imposte sulle somme impiegate negli impianti.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 231

Art. 231. Le facilitazioni di cui ai precedenti articoli non si estendono alle modificazioni non sostanziali di impianti esistenti, consentite in base agli [articoli 21 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1661](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1916-11-20;1661~art21), e 36 del [R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1919-10-09;2161).

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 232

Art. 232. E' conservato il diritto alle sovvenzioni previste agli articoli 9 a 12 del [R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1995](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1919-10-02;1995), per le linee di trasmissione di energia elettrica costruite entro il 31 dicembre 1930.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 233

Art. 233. Fino a quando non siano emanate le norme per la esecuzione della presente legge continueranno ad applicarsi le norme regolamentari emanate nelle materie contemplate dalla stessa legge, in quanto compatibili con le disposizioni della legge medesima.

Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 234

Art. 234. Con l'entrata in vigore della presente legge rimangono abrogati: 1) il [R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1919-10-09;2161), che reca disposizioni sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e sui serbatoi e laghi artificiali, stabilendo altresi' le norme di giurisdizione e di procedura del contenzioso sulle acque pubbliche; 2) il [R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2235](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1919-11-27;2235), contenente le norme di procedura per il funzionamento dei Tribunali delle acque pubbliche; 3) i [Regi decreti 26 dicembre 1920, n. 1818](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1920-12-26;1818); [24 novembre 1921, n. 1736](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1921-11-24;1736) e [17 dicembre 1922, n. 1669](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1922-12-17;1669), concernenti proroga ai termini indicati agli [articoli 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1919-10-09;2161~art2) e [7 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1919-10-09;2161~art7); 4) il [R. decreto 7 aprile 1921, n. 556](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1921-04-07;556), che proroga il termine stabilito per delega legislativa, dall'[art. 85 del regolamento 11 agosto 1920, n. 1285](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:1920-08-11;1285~art85), sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche; 5) gli [articoli 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-02-25;456~art3) e [6 del R. decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-02-25;456~art6), concernente l'aumento delle entrate demaniali; 6) il [R. decreto 7 febbraio 1926, n. 327](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-02-07;327), che reca disposizioni per le derivazioni di acque pubbliche nel Mezzogiorno e nelle Isole; 7) il [R. decreto 14 agosto 1920, n. 1286](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1920-08-14;1286), sul Servizio idrografico; 8) la [legge 2 febbraio 1888, n. 5192](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1888-02-02;5192), sui consorzi delle acque a scopo industriale; 9) la [legge 7 giugno 1894, n. 232](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1894-06-07;232), sulla trasmissione a distanza delle correnti elettriche destinate al trasporto ed alla distribuzione dell'energia per uso industriale; 10) il [decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 386](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1917-02-22;386), (prorogato con [R. decreto 20 agosto 1921, n. 1223](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1921-08-20;1223)), portante provvedimenti per la costruzione e il collegamento di linee di trasmissione di energia elettrica; 11) il [R. decreto 17 dicembre 1922, n. 1723](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1922-12-17;1723), che reca una aggiunta all'[art. 8 della legge 7 giugno 1894, n. 232](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1894-06-07;232~art8); 12) il [R. decreto 16 dicembre 1926, n. 2373](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-12-16;2373), concernente disposizioni relative alla autorizzazione delle linee di trasmissione dell'energia elettrica; 13) il [R. decreto 21 ottobre 1926, n. 2479](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-10-21;2479), che reca disposizioni concernenti l'importazione e l'esportazione di energia elettrica, e la [legge 21 giugno 1928, n. 1624](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1928-06-21;1624), che convalida, con modificazioni, il detto decreto; 14) gli articoli 1 a 12, 16 e 17 [R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1995](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1919-10-02;1995), che reca provvedimenti in favore della produzione e della utilizzazione dell'energia idroelettrica; 15) il [R. decreto 17 settembre 1925, n. 1852](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-17;1852), che reca provvedimenti a favore della produzione e della utilizzazione della energia idroelettrica, tranne le disposizioni contenute nell'articolo 6; 16) il [R. decreto 15 aprile 1928, n. 854](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-15;854), recante disposizioni sulle sovvenzioni governative per gli impianti idroelettrici; 17) il [R. decreto 21 marzo 1929, n. 591](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-21;591), recante sovvenzioni per impianti idroelettrici connessi ad opere di irrigazione; 18) il [R. decreto 24 aprile 1921, n. 700](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1921-04-24;700), concernente agevolazioni per la costruzione degli impianti idroelettrici e di serbatoi o laghi artificiali; 19) le lettere f), g), h), i) dell'articolo 97 e le lettere a), b), c) dell'articolo 98 del testo unico di leggi sulle opere idrauliche approvato con [R. decreto 25 luglio 1904, n. 523, nonche' le lettere k)](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-25;523~letk) del citato art. 97 e d) del citato art. 98 nella parte compresa nell'art. 217 della presente legge; 20) ogni altra disposizione che sia in contrasto con quelle stabilite nella presente legge. Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re: Il Ministro per i lavori pubblici: DI CROLLALANZA

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