Art. 1
Piena ed intera esecuzione e data alla Convenzione stipulata a Ginevra l'11 ottobre 1933 fra l'Italia ed altri Stati, per facilitare la circolazione internazionale delle pellicole cinematografiche (films) aventi carattere educativo.
Piena ed intera esecuzione e data alla Convenzione stipulata a Ginevra l'11 ottobre 1933 fra l'Italia ed altri Stati, per facilitare la circolazione internazionale delle pellicole cinematografiche (films) aventi carattere educativo.