Art. 1
Il Governo del Re è autorizzato: a) ad emanare norme legislative di riforma delle disposizioni vigenti per gli infortuni degli operai sul lavoro nell'industria; b) a coordinare le norme stesse con le altre leggi dello Stato; c) a raccogliere in unico testo, con opportune modificazioni, soppressioni ed integrazioni, tutte le disposizioni che regolano la materia.