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LEGGE 29 gennaio 1934, n. 333

Current text a fecha 2009-12-16
Art. 1

Il Governo del Re è autorizzato: a) ad emanare norme legislative di riforma delle disposizioni vigenti per gli infortuni degli operai sul lavoro nell'industria; b) a coordinare le norme stesse con le altre leggi dello Stato; c) a raccogliere in unico testo, con opportune modificazioni, soppressioni ed integrazioni, tutte le disposizioni che regolano la materia.