Act 034U1265

Type Regio Decreto
Publication 1934-07-27
Ultimo aggiornamento 2026-01-01
State In force
Source Normattiva
articles 378
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Art. 287. Il Ministro per l'interno, per l'istituzione, nelle cliniche e negli ospedali, dei reparti indicati nell'articolo precedente, stipula con gli enti interessati apposite convenzioni, nelle quali sono stabiliti i requisiti di essi, le modalita' per il loro funzionamento, le condizioni per l'ammissione alla cura e la retta di spedalita'. Questa non puo' superare la media fra la retta di medicina e quella di chirurgia del rispettivo ospedale. Dove esiste clinica dermosifilopatica universitaria, si deve, in quanto e' possibile, assicurare nelle convenzioni che la direzione dei reparti per la cura della lebbra sia affidata al direttore della clinica.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 288

Art. 288. I medici condotti e gli altri medici esercenti non possono rifiutarsi di rilasciare gratuitamente certificati di spedalizzazione ai poveri che siano affetti da lebbra. La vidimazione e' fatta senza spese.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 289

Art. 289. Il Ministro per l'interno ha facolta' di concedere sussidi per l'esecuzione dei provvedimenti relativi alla profilassi e cura della lebbra e per la costruzione, sistemazione, arredamento dei reparti indicati nell'art. 286, nonche' degli speciali luoghi di cura destinati al ricovero degli infermi di lebbra. Possono pure essere concessi sussidi ai comuni per indennizzarli delle spese di isolamento e di cura a domicilio degli infermi, dei quali non sia possibile il ricovero negli istituti di cura.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 290

Art. 290. Per ciascun esercizio finanziario e' stanziato in speciali capitolo del bilancio del Ministero dell'interno il fondo necessario per i provvedimenti di profilassi contro la lebbra.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 291

Art. 291. Agli effetti del presente testo unico si intendono per malattie veneree: la blenorragia, l'ulcera venerea e l'infezione sifilitica, considerate nel periodo di loro contagiosita'.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 292

Art. 292. I medici sono tenuti a denunziare qualsiasi caso di malattia venerea accertato: negli istituti di ricovero e di cura, negli opifici industriali e in tutte le collettivita' civili e militari; nei locali di meretricio e in persona delle meretrici soggette a vigilanza. Debbono inoltre denunziare qualsiasi caso di sifilide trasmessa per baliatico e di oftalmoblenorrea. Chi trascuri di eseguire le denunzie e' punito con l'ammenda da lire trecento a cinquemila.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 293

Art. 293. Il medico, che visiti o abbia in cura un malato affetto da malattia venerea, e' tenuto a renderlo edotto della natura e della contagiosita' della malattia, come pure della necessita' che si sottoponga a cura radicale e delle responsabilita' alle quali va incontro nel caso che trasmetta il contagio.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 294

Art. 294. L'autorita' sanitaria, quando abbia fondato motivo di ritenere affetta da malattia venerea con manifestazioni contagiose, una persona, la quale puo' diffonderla ad altri per mezzo della professione o del mestiere che esercita, ha fa colta di ordinare che la persona medesima, nel termine di tre giorni, si sottoponga a visita gratuita presso un istituto o un medico designato dall'Ufficio sanitario provinciale. L'ufficio sanitario predetto potra', per altro, attenersi alle risultanze di un certificato rilasciato da medico di fiducia. Se entro il termine sopraindicato la persona non si presenti alla visita o non produca il certificato o se il risultato della visita accerti o il certificato del medico di fiducia non escluda la presenza di malattia venerea con manifestazioni contagiose, l'autorita' sanitaria dispone l'allontanamento della persona dall'opificio o dall'esercizio pubblico nei quali lavora e adotta le precauzioni necessarie a evitare la diffusione della malattia. Tali misure cessano di avere effetto appena una visita medica o un certificato medico, come sopra, escludano la presenza di malattia venerea con manifestazioni contagiose.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 295

Art. 295. Alla profilassi delle malattie veneree si provvede: a) con dispensari pubblici gratuiti; b) con la cura gratuita delle persone affette da manifestazioni contagiose in atto in appositi reparti di cura, nelle cliniche dermosifilopatiche e negli ospedali comuni; c) con l'assistenza medico-chirurgica gratuita a domicilio e con la distribuzione gratuita di medicinali per gli iscritti nell'elenco dei poveri.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 296

Art. 296. Gli ospedali, quando hanno servizio di consultazioni esterne, non possono escludere da esse gli infermi affetti da malattie veneree, anche se il loro statuto non ne consenta il ricovero.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 297

Art. 297. I comuni capoluoghi di provincia e quelli aventi popolazione superiore ai trentamila abitanti debbono avere appositi dispensari per la profilassi e per la cura gratuita delle malattie veneree. Quando le condizioni locali lo consentano possono due o piu' comuni riunirsi in consorzio per l'esercizio di un unico dispensario. I dispensari debbono essere preferibilmente costituiti come sezioni speciali di poliambulatori o di altri istituti sanitari. Il Ministero dell'interno contribuisce alla spesa occorrente per ciascun dispensario con un sussidio annuo, che e' prelevato dall'apposito fondo, stanziato nel proprio bilancio e che non puo' superare la meta' della spesa. La misura del sussidio, le modalita' del funzionamento dei dispensari e il numero di essi sono stabiliti per convenzione fra il comune e il Ministero dell'interno. Se manca il consenso del comune sulla misura del sussidio, questo viene determinato di ufficio con decreto del Ministro per l'interno.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 298

Art. 298. I comuni, aventi popolazione inferiore ai trentamila abitanti, possono istituire dispensari per la cura gratuita delle malattie veneree col concorso governativo. La misura del concorso viene stabilita con speciali accordi fra il Ministero dell'interno e il comune. Nei detti comuni la istituzione dei dispensari e' resa obbligatoria quando, per speciali circostanze locali o per notevole diffusione delle malattie suddette, se ne ravvisi la necessita'. La dichiarazione dell'obbligatorieta' e' fatta per delega del Ministero dell'interno con decreto del prefetto, sentito il medico provinciale. La misura del concorso governativo viene stabilita nei modi e nelle forme indicate nell'articolo precedente.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 299

Art. 299. Oltre ai dipensari indicati nei precedenti articoli, nelle citta' dove esistono cliniche dermosifilopatiche universitarie puo' essere affidato a tali istituti, sia dai comuni sia dal Ministero dell'interno direttamente, l'esercizio di dispensari col corrispettivo di un concorso annuo, determinato in apposita convenzione.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 300

Art. 300. Nei principali porti del Regno il Ministero dell'interno provvede all'istituzione e al funzionamento di dispensari governativi per la cura gratuita e la profilassi delle malattie veneree del personale della marina mercantile, appartenente a qualsiasi nazionalita'.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 301

Art. 301. Nei comuni, nei quali mancano dispensari pubblici per la profilassi e la cura delle malattie veneree, il prefetto puo' ordinare la istituzione presso stabilimenti industriali che impiegano, come media annuale, piu' di duemila operai, ovvero nelle localita' ove esistono diversi stabilimenti che in complesso impiegano, pure come media annuale, piu' di duemila operai. In via temporanea, l'istituzione di tali dispensari puo' essere disposta dal prefetto anche nelle localita' ove esistono uno o piu' stabilimenti, nei quali siano impiegati operai in minor numero, quando, per la frequenza di malattie veneree, se ne riconosca la necessita'. Le spese di impianto e funzionamento per questi dispensari sono sostenute dai proprietari degli stabilimenti.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 302

Art. 302. I medici dei dispensari comunali per malattie veneree sono nominati in seguito a pubblico concorso. La nomina e fatta per un quinquennio e puo' essere confermata per successivi periodi quinquennali, previo parere del medico provinciale. Le norme per il concorso e per il capitolato di servizio vengono determinate dal ministro per l'interno.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 303

Art. 303. La cura ospedaliera per le manifestazioni contagiose di malattie veneree e' di regola limitata alle donne; per gli uomini si provvede preferibilmente con la cura ambulatoria e sole, eccezionalmente con quella ospedaliera. Le spese di cura, limitatamente al periodo in cui la malattia e' contagiosa, sono a carico dello Stato e le rette di specialita' gravano sul bilancio del Ministero dell'interno, tranne che il ricovero avvenga in istituti ospedalieri che abbiano tra i propri fini la cura gratuita di dette malattie o l'obbligo di erogare tutte o parte delle loro rendite per la curo gratuita di determinate categorie di persone, senza esclusione degli infermi delle malattie veneree, nei quali casi si osservano le norme dei rispettivi statuti e regolamenti. In mancanza di cliniche o reparti ospedalieri specializzati il ricovero avviene nelle infermerie comuni. Gli istituti ospedalieri non possono sottrarsi all'obbligo di ricoverare e curare detti infermi anche quando non abbiano sezioni o reparti speciali, tranne che si tratti di istituti fondati al fine di curare solamente determinate malattie.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 304

Art. 304. Il Ministero dell'interno, per la istituzione dei reparti ospedalieri indicati nell'articolo precedente, stipula apposite convenzioni, nelle quali sono stabiliti i requisiti dei reparti stessi, le modalita' per il loro funzionamento, la direzioni tecnica, le condizioni di ammissione alla cura e la retta di spedalita'. Questa non puo' superare la media fra la retta di medicina e quella di chirurgia del rispettivo ospedale. Dove esiste clinica dermosifilopatica universitaria si deve, in quanto e' possibile, assicurare nelle convenzioni che il direttore della clinica abbia la direzione dei reparti di cura per le malattie veneree. La direzione dei reparti puo' essere affidata temporanea niente al direttore del locale dispensario per le malattie veneree quando l'ospedale non posa provvedervi con altro medico specializzato.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 305

Art. 305. I medici condotti e gli altri medici esercenti sono obbligati a rilasciare gratuitamente certificati di spedalizzazione ai poveri affetti da malattie veneree. La vidimazione e' fatta senza spese.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 306

Art. 306. Per la vigilanza sui dispensari e sui reparti di cura delle malattie veneree come sulle misure d'ordine sanitario riguardanti la profilassi di dette malattie, il Ministro per l'interno ha facolta' di nominare ispettori dermosifilografi per una o piu' provincie alla dipendenza dell'autorita' sanitaria provinciale. La nomina viene fatta a seguito di concorso pubblico bandito dal Ministro per l'interno e con le norme stabilite dallo stesso. La nomina e' conferita per un quinquennio, puo' essere revocata in ogni tempo per ragioni di servizio e puo' essere rinnovata per quinquenni successivi, escluso, a tutti gli effetti, ogni rapporto di impiego a qualunque titolo.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 307

Art. 307. Il Ministero dell'interno stabilisce con regolamento le norme speciali per la disciplina sanitaria del meretricio e delle case di meretricio. La vigilanza viene esercitata dall'autorita' sanitaria a mezzo di medici visitatori sotto il controllo del medico provinciale e dell'ispettore dermosifilografo. La nomina del medico visitatore viene fatta dal prefetto secondo le istruzioni date dal Ministero dell'interno; essa ha la durata di un biennio, puo' essere rinnovata per bienni successivi, revocata per motivi di servizio ed e' escluso a tutti gli effetti ogni rapporto di impiego a qualsiasi titolo. Il compenso per il servizio prestato dal medico visitatore e' a carico di un fondo speciale costituito presso la prefettura.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 308

Art. 308. Il fondo speciale, indicato nell'articolo precedente, e' formato mediante contributi versati dagli esercenti i locali di meretricio e da sussidii o versamenti eventuali da parte di enti o privati. Le eccedenze di esso, dopo detratti i compensi per i medici visitatori, possono essere destinate dal prefetto, sentito il medico provinciale, a servizi di profilassi e assistenza per le malattie veneree. Le modalita' per la costituzione di detto fondo e per la sua erogazione sono stabilite dal Ministero dell'interno.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 309

Art. 309. L'esercizio del baliatico e' subordinato ad autorizzazione del podesta', che viene rilasciata dopo visita medica, la quale abbia accertato che la balia non e' affetta da sifilide, blenorragia, tubercolosi o altra malattia infettiva o diffusiva. L'autorita' sanitaria locale esercita, inoltre, la vigilanza sulle balie autorizzate ai fini della profilassi delle malattie indicate nel primo comma. Il podesta' revoca l'autorizzazione concessa, quando e' accertato che la balia autorizzata e' affetta da una delle malattie suddette. Il contravventore alle disposizioni del primo comma e' punito con l'ammenda da lire duecento a duemila.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 310

Art. 310. Quando sia denunciato un caso di sifilide trasmesso per baliatico, l'autorita' sanitaria provvede alla cura ospedaliera gratuita della nutrice infetta. La cura puo' anche, con l'assenso dell'autorita' anzidetta essere eseguita a domicilio, quando la nutrice ne abbia i mezzi e il medico ne assuma, con dichiarazione scritta, la responsabilita'. Debbono inoltre essere adottate tutte le altre misure occorrenti per l'allattamento del bambino e per impedire la diffusione della malattia. Quando non si possa, senza pericolo, provvedere altrimenti, l'autorita' sanitaria puo' ordinare il ricovero di urgenza della nutrice o del bambino anche in un ospedale il cui statuto non consente il ricovero stesso.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 311

Art. 311. Nei limiti della disponibilita' del fondo stanziato nel bilancio del Ministero dell'interno per la profilassi delle malattie infettive, possono essere concessi, a titolo di incoraggiamento, speciali sussidi o premi agli istituti di puericoltura ai dispensari per lattanti e alle istituzioni aventi scopi analoghi, quando ne risultino meritevoli per favorevoli risultati conseguiti nelle condizioni sanitarie dei bambini a essi affidati, segnatamente nei riguardi della profilassi della sifilide.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 312

Art. 312. Nel regolamento che stabilisce le norme di attuazione delle disposizioni contenute nella presente sezione sono anche determinate le modalita' e le cautele alle quali deve essere subordinata l'autorizzazione alle balie sifilitiche di esercitare il baliatico esclusivamente per bambini riconosciuti affetti da sifilide.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 313

Art. 313. Le zone di malaria endemica per ciascuna provincia e le eventuali loro variazioni sono determinate con Regio decreto, su proposta del Ministro per l'interno. Una zona di territorio e' dichiarata malarica, quando si accerti la manifestazione simultanea o a brevi intervalli di casi di febbre malarica contratta nel luogo.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 314

Art. 314. In ogni provincia, che abbia territori dichiarati zona malarica, e' istituito, con decreto del prefetto, un Comitato provinciale per la lotta antimalaria. Il Comitato ha per fine di combattere l'infezione malarica sia coordinando e favorendo le iniziative locali, sia collaborando con gli organi dello Stato e degli enti locali, secondo le direttive del Ministero dell'interno. ((Il Comitato e' presieduto dal presidente della Giunta provinciale o da un assessore provinciale da lui delegate. Ne fanno parte di diritto un funzionario appartenente al ruolo dei medici del Ministero della sanita', l'ingegnere capo del Genio civile, l'ispettore provinciale dell'agricoltura ed il direttore provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale)). Il prefetto puo' chiamarvi, in qualita' di esperti, i rappresentanti delle associazioni e degli enti piu' direttamente interessati alla lotta antimalarica. Il Comitato ha sede in locali forniti gratuitamente dalla provincia e si avvale per la sua funzione tecnico-amministrativa del personale dell'amministrazione provinciale.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 315

Art. 315. Nelle provincie, che hanno territori dichiarati zone malariche, l'amministrazione provinciale fornisce gratuitamente agli operai e ai coloni, addetti, in modo permanente o avventizio, a qualsiasi lavoro, se e in quanto non siano tenute a provvedere istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, il chinino dello Stato ed i medicinali sussidiari, designati dal Consiglio superiore di sanita', per tutta la durata del trattamento preventivo e curativo della infezione malarica, secondo le proposte del medico provinciale. L'obbligo della somministrazione gratuita del chinino e dei medicinali sussidiari si estende a tutti i componenti la famiglia degli operai e dei coloni, aventi diritto all'assistenza antimalarica. Alla distribuzione del chinino, fornito dalla provincia, provvedono, nell'ambito del rispettivo territorio, i comuni per mezzo degli ambulatori e dei sanitari, nonche' del personale ausiliario alla loro dipendenza, sotto la direzione degli ufficiali sanitari. Le disposizioni, contenute nei precedenti comma, si applicano a favore degli impiegati e delle loro famiglie nei limiti di stipendio preveduti dalla legge sull'assicurazione contro l'invalidita' e la vecchiaia.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 316

Art. 316. Entro il mese di febbraio di ciascun anno la provincia deve dar prova al prefetto di aver provveduto all'acquisto del chinino e dei medicinali sussidiari, dichiarati necessari. In caso di inadempienza, il prefetto provvede all'ordinazione per conto e a carico della provincia medesima. La spesa, anticipata da ciascuna provincia e accertata dal prefetto nei modi prescritti nel regolamento, detratta la parte indicata nell'ultimo comma del presente articolo, viene ripartita, alla fine di ogni anno, tra i proprietari di terreni e di fabbricati della provincia mediante l'applicazione di un contributo, determinata in base all'aliquota risultante dal rapporto tra la spesa stessa e il reddito totale imponibile sui terreni e sui fabbricati. Il contributo e' inscritto nei ruoli fondiari in aggiunta della sovrimposta provinciale sui terreni e sui fabbricati ed e' riscosso con la procedura privilegiata stabilita per la riscossione delle imposte dirette, a mezzo degli esattori e dei ricevitori provinciali. Lo sgravio dell'imposta non da' luogo al rimborso del contributo. Nelle zone malariche, ove esistano cave miniere, opifici, o altre imprese industriali, che occupino operai non esclusivamente addetti a lavori agricoli, limitatamente al periodo di effettiva occupazione, la somma anticipata dalla provincia per il chinino e i medicinali sussidiari somministrati agli operai e alle rispettive famiglie non e compresa nella somma da ripartirsi, indicata nel comma secondo del presente articolo, ma deve essere rimborsata integralmente dal titolare di ciascuna impresa.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 317

Art. 317. Agli operai e ai coloni, addetti, in modo permanente o avventizio, a lavori in comprensori di bonifica integrale e di miglioramento fondiario o a pubblici lavori nelle zone dichiarate malariche, e alle rispettive famiglie, oltre alla gratuita somministrazione del chinino dello Stato, di cui nell'art. 315, e' gratuitamente prestata, a spese dell'appaltatore o del concessionario dei lavori, l'assistenza medica a domicilio o in ambulatorio o, se necessario, mediante ricovero in ospedale o in appositi istituti di cura, nonche' la gratuita somministrazione dei medicinali sussidiari occorrenti per la cura della malaria, secondo le prescrizioni del medico incaricato del servizio sanitario e in conformita' delle norme impartite dal Ministero dell'interno. Le disposizioni, contenute nel precedente comma, si applicano anche a favore degli impiegati e delle loro famiglie nei limiti preveduti dalla legge sull'assicurazione invalidita' e vecchiaia. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire mille a diecimila. Quando la bonifica sia dichiarata ultimata, ai sensi delle disposizioni di legge sulla bonifica integrale e vi persistano le condizioni di malaricita' locale, la provincia ha facolta' di integrare i servizi locali di assistenza e di profilassi sanitaria o puo' esservi obbligata con decreto del prefetto ai termini dell'art. 92. Per l'esecuzione di questi servizi il Ministero dell'interno puo' concedere sussidi nei limiti dello speciale stanziamento nel suo bilancio.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 318

Art. 318. In tutti i progetti di opere pubbliche dello Stato o degli enti locali, che debbono essere eseguite in zone dichiarate malariche, deve essere inclusa la previsione della spesa necessaria per le prestazioni stabilite nell'articolo precedente. L'autorita' che approva il progetto e' tenuta a sentire l'autorita' sanitaria competente sulla sufficienza della detta previsione.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 319

Art. 319. Il Ministero dell'interno, di intesa con quello dell'agricoltura e delle foreste e con quello delle finanze, puo' disporre, quando ne riconosca la necessita', che nelle zone di territorio nelle quali si eseguono lavori di bonifica integrale e di miglioramento fondiario, indicati nel precedente articolo, i servizi per la distribuzione del chinino, per la somministrazione dei medicinali sussidiari, per l'assistenza medica e quelli di profilassi, siano disimpegnati dalla provincia o da altri enti specialmente attrezzati allo scopo. In tal caso, i concessionari e gli appaltatori non sono piu' tenuti a provvedere ai servizi anzidetti, restando pero' obbligati a corrispondere alla provincia, ovvero all'ente come sopra incaricato, i contributi per i servizi stessi, stabiliti nell'art. 322.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 320

Art. 320. Gli assuntori di opere, indicati nell'art. 317, debbono tenere al corrente l'elenco del personale dipendente con l'indicazione del comune di provenienza, del giorno di assunzione al lavoro e di quello di allontanamento. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire cento a mille.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 321

Art. 321. Gli operai e i coloni, indicati nell'art. 317, che lascino i luoghi di lavoro e vadano a prendere dimora in altri comuni, debbono essere forniti, a cura dei sanitari incaricati del servizio, di apposito documento comprovante il loro stato di salute. Qualora abbiano contratta infezione malarica, deve essere loro prestata gratuitamente l'assistenza medica e continuata la somministrazione del chinino di Stato e dei medicinali sussidiari per la durata di almeno sei mesi dal giorno in cui hanno abbandonato i luoghi di lavoro, a cura del comune di residenza, anche se questo non sia compreso fra i territori dichiarati malarici. In caso di riconosciuta necessita', il Ministero dell'interno puo' concedere un sussidio al comune per i suddetti servizi, nei limiti dello speciale stanziamento di bilancio.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 322

Art. 322. Nel caso preveduto nell'art. 319, alla provincia o all'ente designato per il disimpegno dei servizi di profilassi e di assistenza sanitaria possono essere, in relazione alla entita' dei servizi stessi, assegnati contributi: 1° da parte del Ministero dell'interno, da prelevarsi dallo speciale stanziamento di bilancio; 2° da parte del Commissariato per le migrazioni e per la colonizzazione interna, ai sensi dell'[art. 9 della legge 9 aprile 1931, n. 358](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1931-04-09;358~art9); 3° da parte degli assuntori delle opere di bonifica, sulla base dell'importo, che risultera' dai progetti approvati dal Sottosegretariato per la bonifica integrale; 4° da parte degli assuntori delle altre opere pubbliche, sulla base dell'importo che risultera' dai progetti approvati dalle autorita' competenti; 5° da parte della provincia, a norma dell'art. 92; 6° da parte di altri enti e di privati.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 323

Art. 323. La provincia e gli altri enti, designati a norma dell'articolo 319 per il disimpegno dei servizi di assistenza sanitaria, debbono anche attendere all'esecuzione delle speciali disposizioni, che sono impartite dal Ministero dell'interno per la lotta contro la malaria, nei limiti della disponibilita' dei fondi costituiti con i contributi indicati nel precedente articolo. Nei casi di urgenza e su richiesta del Ministero dell'interno, gli enti anzidetti provvedono all'anticipazione delle somme necessarie, salvo a rivalersene con le prime successive disponibilita'. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quello dei lavori pubblici hanno facolta' di concedere anticipazioni sulle somme prevedute per i servizi antimalarici nei progetti di bonifica integrale e di lavori pubblici di rispettiva competenza. Il Ministro per l'interno approva preventivamente l'organizzazione che gli enti stessi debbono dare nelle singole localita' ai servizi antimalarici e ne controlla la regolare applicazione. I Ministri per l'interno e per le finanze hanno pure la facolta' di disporre ispezioni presso gli enti anzidetti, per accertare la regolare destinazione dei contributi agli scopi preveduti nella presente legge.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 324

Art. 324. Nelle zone malariche, i locali situati in aperta campagna e destinati ad abitazione o ricovero delle guardie di finanza, del personale addetto alle strade nazionali, provinciali e comunali, alle ferrovie, ai lavori di bonifica e ai pubblici lavori in genere, debbono essere difesi, a cura delle rispettive amministrazioni o dei concessionari o appaltatori di lavori, contro la penetrazione degli insetti aerei, in conformita' delle istruzioni del Ministro per l'interno. Il riconoscimento delle circostanze, che determinano l'obbligo di impiantare mezzi di difesa contro la penetrazione degli insetti aerei, e' fatto con provvedimento del prefetto, sentito il medico provinciale e il Comitato provinciale per la lotta antimalarica. Il provvedimento del prefetto e' definitivo. E' in facolta' del prefetto, sentito il Comitato predetto, di estendere l'obbligo della protezione ai privati, per le abitazioni e per i locali di ricovero temporaneo degli operai e contadini. Il concessionario o appaltatore di lavori, che contravviene alle disposizioni contenute nel presente articolo, e' punito con l'ammenda da lire mille a diecimila.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 325

Art. 325. I regolamenti locali d'igiene e sanita' dei comuni aventi zone malariche debbono contenere le norme per la piccola bonifica e per la profilassi antianofelica, con particolare riguardo ai focolai urbani e a quelli intorno ai centri abitati. Il podesta', quando accerti l'esecuzione di lavori e opere che procurino ostacoli al naturale scolo delle acque, puo' farli sospendere e ordinare il ripristino dello stato dei luoghi o comunque disporre i lavori necessari per assicurare in modo permanente il deflusso delle acque. In caso di ritardo o di inadempimento il podesta' provvede di ufficio, a spese dell'inadempiente. Quando trattasi di esecuzione di opere pubbliche statali il podesta' ne informa il prefetto il quale promuove i provvedimenti dell'amministrazione competente.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 326

Art. 326. Il podesta', quando lo ritenga necessario per la difesa del centro abitato o di importanti aggregati di abitazione nelle campagne, puo' rendere obbligatoria, sulla proposta dell'ufficiale sanitario, l'esecuzione di lavori per eliminare e impedire la formazione di piccole raccolte di acque e la sistematica applicazione di interventi antianofelici, sempre quando trattasi di terreni non ricadenti in comprensori di bonifica o per i quali provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, secondo le disposizioni sulla bonifica integrale. L'applicazione di tali interventi e' a carico dei proprietari dei terreni e viene fatta sotto la diretta vigilanza e in conformita' delle disposizioni dell'ufficiale sanitario. Nel caso di irregolare esecuzione, ovvero di inadempienza da parte dei proprietari, il podesta' dispone l'applicazione d'ufficio di detti interventi.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 327

Art. 327. Ferme restando le disposizioni delle leggi sulla bonifica integrale, e' richiesta la licenza del prefetto per l'apertura di cave di prestito necessarie alla costruzione di strade, di casali e d'altre opere e per il prelevamento di materiali di qualunque uso. Nella licenza sono indicate le norme, alle quali gli imprenditori debbono ottemperare, per evitare ristagni d'acqua o avvallamenti di terreno non dotati di facile scolo. Gli imprenditori, che contravvengono al suddetto obbligo od alle prescrizioni contenute nella licenza rilasciata dal prefetto, sono puniti con l'ammenda da lire cento a duemila, salvo al podesta' di provvedere di ufficio nei modi indicati nell'art. 325.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 328

Art. 328. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e' stanziato annualmente un fondo per diminuire le cause della malaria, commisurato al settanta per cento degli avanzi di gestione dell'Azienda del chinino, accertati nel l'ultimo rendiconto dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le somme non impiegate alla fine dell'esercizio finanziario sono conservate ai residui e possono essere erogate negli esercizi finanziari successivi.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 329

Art. 329. L'infezione malarica non e' compresa fra i casi di infortunio per causa violenta in occasione di lavoro, che sono preveduti dalle vigenti disposizioni sugli infortuni degli operai sul lavoro e sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.((60)) Nei casi di morte per febbre perniciosa, constatati nei modi che verranno stabiliti nel regolamento, l'istituto assicuratore presso cui gli operai deceduti erano assicurati a norma delle vigenti leggi per gli infortuni sul lavoro nell'industria e nell'agricoltura, e' tenuto al pagamento di una sovvenzione, nella misura preveduta nella tabella n. 7 annessa al presente testo unico. La sovvenzione e' assegnata ai discendenti, ascendenti, coniuge, fratelli o sorelle dell'operaio deceduto che si trovino nelle condizioni stabilite dalla legge sugli infortuni degli operai, approvata con [R. decreto 31 gennaio 1904, n. 51](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1904-01-31;51), ed e' ripartita fra gli aventi diritto in conformita', delle disposizioni contenute nel R. decreto medesimo. Qualora si verifichi la morte, per febbre perniciosa, di operai o di impiegati, che si trovino nelle condizioni stabilite nell'art. 317, e sia mancata, sul posto, per colpa dell'appaltatore o del concessionario dei lavori, l'assistenza sanitaria, preveduta nello stesso articolo, questi sara' tenuto a corrispondere agli aventi diritto, indicati nel comma precedente, un indennizzo pari a cinque annualita' del salario preveduto nei contratti collettivi di lavoro, dedotto, per gli operai assicurati, l'ammontare della somma pagata dall'istituto assicuratore ai sensi dei precedenti comma, quando la somma stessa sia inferiore alle cinque annualita' predette.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 330

Art. 330. Ogni caso di pellagra, anche sospetto, deve essere denunziato nei modi stabiliti negli articoli 254 e 255. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire trecento a cinquemila.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 331

Art. 331. I comuni, nei quali sia accertata endemia pellagrosa, sono assoggettati, con ordinanza motivata del prefetto, alle norme stabilite negli articoli 332, 333 e 334. Il provvedimento del prefetto e' definitivo.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 332

Art. 332. Nei comuni, dichiarati colpiti dalla pellagra, sono assoggettate alla vigilanza e alle prescrizioni delle autorita' governative e locali la essiccazione, la conservazione e la consumazione alimentare del granturco e suoi derivati. I regolamenti speciali per l'esecuzione del presente articolo e dei seguenti sono approvati dalla Giunta provinciale amministrativa, inteso il Consiglio provinciale dell'economia corporativa e il Consiglio provinciale di sanita'.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 333

Art. 333. Nei comuni, dichiarati colpiti da pellagra, il prefetto ha facolta' di ordinare al comune la costruzione o l'acquisto di uno o piu' essiccatoi per granturco, di capacita' corrispondente ai bisogni locali. L'esercizio viene regolato dalle norme prescritte nel regolamento. Il prefetto ha parimenti facolta' di invitare il comune a destinare un locale, riconosciuto dall'ufficiale sanitario igienicamente adatto, al deposito e alla buona conservazione del granturco o della farina di proprieta' privata degli abitanti, che manchino di locali sani e per la quantita' corrispondente al bisogno dell'alimentazione familiare. All'impianto dell'essiccatoio e alla costruzione o adattamento dei locali di deposito sono applicabili le norme e i benefizi, stabiliti per i prestiti di favore per opere pubbliche di igiene.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 334

Art. 334. Quando siano affette da pellagra persone iscritte nell'elenco dei poveri il medico condotto, tenuto conto della razioni alimentare abituale dell'ammalato, prescrive gli alimenti integrativi di tale razione, che debbono essere somministrati gratuitamente dal comune a scopo di cura. Il podesta' forma e tiene al corrente l'elenco dei pellagrosi poveri, ai quali le famiglie non sono in grado di provvedere l'alimentazione curativa. I malati poveri, rispetto ai quali sia accertata la insufficienza o l'inefficienza dell'alimentazione stessa, debbono essere ricoverati in ospedali o in altri luoghi opportunamente ordinati. La spesa per l'alimentazione curativa e l'eventuale ricovero degli ammalati poveri e' anticipata dal comune e suddivisa in parti uguali a carico del comune e della provincia.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 335

Art. 335. E' stanziata annualmente, in apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'interno, una somma per sussidi ai comuni per l'impianto e il funzionamento degli istituti curativi contro la pellagra.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 336

Art. 336. Per ciascun esercizio finanziario, in speciali capitoli del bilancio del Ministero dell'interno, e' stanziata: a) una somma da erogare in sussidi ai comuni, alle provincie, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai consorzi o altri enti per favorire l'impianto e il funzionamento di centri di accertamento diagnostico e di terapia per il cancro e i tumori maligni in genere, nonche' per l'acquisto di radio da destinare in dotazione al laboratorio di fisica - ufficio del radio, presso l'Istituto di sanita' pubblica; b) una somma da erogare per la attuazione di corsi di preparazione scientifica e di tirocinii pratici per l'addestramento di personale medico specializzato.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 337

Art. 337. Ogni comune deve avere almeno un cimitero a sistema di inumazione, secondo le norme stabilite nel regolamento di polizia mortuaria. Il cimitero e' posto sotto la sorveglianza dell'autorita' sanitaria, che la esercita a mezzo dell'ufficiale sanitario. I piccoli comuni possono costruire cimiteri consorziali.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 338

Art. 338. I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. E' vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge. (78) Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi 10 anni dal seppellimento dell'ultima salma. Il contravventore e' punito con l'ammenda fino a lire mille e deve inoltre, a sue spese, demolire l'edificio o la parte di nuova costruzione, salvi i provvedimenti di ufficio in caso di inadempienza. Il consiglio comunale puo' approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli gia' esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purche' non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni: a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti; b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari. Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purche' non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale puo' consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre. ((All'interno della zona di rispetto, purche' a distanza non inferiore a 50 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, quale esistente in fatto, e nel rispetto delle disposizioni del [codice dei beni culturali e del paesaggio](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42) di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42), il consiglio comunale puo' dare esecuzione, purche' non vi ostino ragioni igienico-sanitarie e previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale: a) alle previsioni urbanistiche degli strumenti urbanistici vigenti alla data del 18 agosto 2002; b) alla realizzazione di interventi urbanistici separati dal perimetro dell'impianto cimiteriale da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari; c) alla realizzazione di interventi urbanistici da localizzare, in contiguita' a interventi urbanistici gia' attuati, sul lato opposto rispetto al perimetro dell'impianto cimiteriale)). Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente. All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle [lettere a)](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;457~art31-com1-leta), [b)](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;457~art31-com1-letb), [c)](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;457~art31-com1-letc) e [d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-08-05;457~art31-com1-letd).

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 339

Art. 339. ((Il trasporto di salme da Comune a Comune della Repubblica e' autorizzato dal sindaco. L'introduzione di salme dall'estero e' autorizzata dal prefetto, sotto la osservanza delle norme stabilite nel regolamento di polizia mortuaria.)) Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire duecento a cinquecento. ((Della concessione dell'autorizzazione deve essere dato avviso al sindaco del Comune nel quale la salma e' trasportata)).

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 340

Art. 340. E' vietato di seppellire un cadavere in luogo diverso dal cimitero. E' fatta eccezione per la tumulazione di cadaveri nelle cappelle private e gentilizie non aperte al pubblico, poste a una distanza dai centri abitati non minore di quella stabilita per i cimiteri. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire duecento a cinquecento e sono a suo carico le spese per il trasporto del cadavere al cimitero.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 341

Art. 341. Il Ministro per l'interno ha facolta' di autorizzare, di volta in volta, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri in localita' differenti dal cimitero, quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la tumulazione avvenga con le garanzie stabilite nel regolamento di polizia mortuaria.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 342

Art. 342. L'autorizzazione relativa al trasporto, alla tumulazione e all'esumazione di cadaveri, concessa a richiesta di privati, e' vincolata al pagamento della tassa stabilita nella tabella n. 8 annessa al presente testo unico. L'autorizzazione ministeriale per la tumulazione di cadaveri in localita' differenti dal cimitero e' pure vincolata al pagamento di una tassa nella misura stabilita nella tabella predetta. Il pagamento di una di dette tasse non esime dal pagamento dell'altra. L'autorizzazione ministeriale, indicata nel secondo comma del presente articolo, e' esente da tassa quando si tratti di salma di personaggio al quale siano state decretate onoranze nazionali.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 343

Art. 343. La cremazione dei cadaveri e' fatta in crematoi autorizzati dal prefetto, sentito il medico provinciale. I comuni debbono concedere gratuitamente l'area necessaria nei cimiteri per la costruzione dei crematoi. Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione possono essere collocate nei cimiteri o in cappelle o templi appartenenti a enti morali o in colombari privati che abbiano destinazione stabile e siano garantiti contro ogni profanazione.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 344

Art. 344. I regolamenti locali di igiene e sanita' contengono le disposizioni, richieste dalla topografia del comune e dalle altre condizioni locali, per l'assistenza medica, la vigilanza sanitaria, l'igiene del suolo e degli abitati, la purezza del l'acqua potabile, la salubrita' e la genuinita' degli alimenti e delle bevande, le misure contro la diffusione delle malattie infettive, la polizia mortuaria e in generale l'esecuzione del le disposizioni contenute nel presente testo unico, dirette a evitare e rimuovere ogni causa di insalubrita'. I contravventori alle prescrizioni dei regolamenti locali d'igiene, quando non si applichino pene stabilite nel presente testo unico o in altre leggi, sono puniti con l'ammenda fino a lire mille. Per le contravvenzioni si applicano le disposizioni con tenute nel testo unico della legge comunale e provinciale concernenti la conciliazione amministrativa.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 345

Art. 345. I regolamenti locali di igiene e sanita' e gli altri regolamenti su materie sanitarie domandati ai comuni sono deliberati dal podesta', approvati dalla Giunta provinciale amministrativa, previo parere del Consiglio provinciale di sanita'. Il prefetto puo' assegnare al comune un termine per la compilazione del proprio regolamento locale di igiene e sanita' o degli altri regolamenti preveduti nel primo comma, quando siano obbligatori. Trascorso inutilmente questo termine, il regolamento viene compilato di ufficio. Il prefetto trasmette copia dei regolamenti al Ministro per l'interno, che puo' annullarli in tutto o in parte, quando siano contrari alle leggi o ai regolamenti generali, udito il parere del Consiglio superiore di sanita' e del Consiglio di Stato. Dopo intervenuta la prescritta approvazione, i regolamenti comunali predetti debbono essere pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 346

Art. 346. ((Ogni Comune o consorzio veterinario deve avere il regolamento del servizio veterinario. Il regolamento e' deliberato dal Consiglio comunale o dall'assemblea consorziale ed approvato dalla Giunta provinciale amministrativa, previo parere del Consiglio provinciale di sanita'. Si applicano a tale regolamento le disposizioni contenute nel secondo, terzo e quarto comma dell'art. 345 del presente testo unico. I contravventori alle disposizioni del regolamento locale del servizio veterinario, quando non si applichino pene stabilite nel presente testo unico o in altre leggi, sono puniti con l'ammenda non superiore alle lire ottomila. Il regolamento deve contenere in particolare le disposizioni richieste dalle condizioni locali per l'assistenza veterinaria, per l'applicazione delle norme di polizia veterinaria e di vigilanza sanitaria sugli alimenti origine animale. Il regolamento deve, inoltre, contenere le disposizioni per assicurare il coordinamento fra l'Ufficio veterinario e l'Ufficio sanitario comunale per quanto riguarda le malattie degli animali trasmissibili all'uomo)).

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 347

Art. 347. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 17 NOVEMBRE 1944, N. 426))

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 348

Art. 348. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 17 NOVEMBRE 1944, N. 426))

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 349

Art. 349. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 17 NOVEMBRE 1944, N. 426))

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 350

Art. 350. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 17 NOVEMBRE 1944, N. 426))

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 351

Art. 351. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 17 NOVEMBRE 1944, N. 426))

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 352

Art. 352. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 17 NOVEMBRE 1944, N. 426))

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 353

Art. 353. Quando, a causa di malattie epidemiche o per la sistemazione di importanti servizi sanitari, ricorre la necessita assoluta e urgente di occupare proprieta' particolari per creare ospedali, cimiteri o provvedere ad altri servizi sanitari, compresa la protezione per le opere di presa e di conduttura delle acque potabili, si procede ai termini delle disposizioni contenute nel Capo II del Titolo II della [legge 25 giugno 1865, n. 2359](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1865-06-25;2359), sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita' e dell'[art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1865-03-20;2248~art7), allegato E.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 354

Art. 354. Sono a carico dello Stato le indennita' per ispezioni sanitarie disposte dall'autorita' governativa nell'interesse pubblico e tutte le altre spese che l'autorita' governativa credera' di ordinare a tutela della sanita' pubblica o per soccorrere provincie e comuni colpiti da epidemie o da epizoozie.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 355

Art. 355. Sono obbligatorie per i comuni e per le provincie le spese poste a loro carico dalle disposizioni contenute nel presente testo unico, nel testo unico della legge comunale e provinciale e in qualsiasi altra disposizione legislativa.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 356

Art. 356. In caso di contestazione sulla competenza passiva delle spese, ritenute rispettivamente obbligatorie per la provincia o per il comune, il prefetto decide definitivamente, sentito il parere della Giunta, provinciale amministrativa.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 357

Art. 357. Salvo che la legge non disponga altrimenti contro i provvedimenti emanati in materia sanitaria dal Podesta' e' ammesso ricorso in via gerarchica al Prefetto, che decide definitivamente, udito il parere del medico provinciale, e contro i provvedimenti delle autorita' governative inferiori e' ammesso ricorso alle autorita' superiori. Per quanto concerne i ricorsi gerarchici e gli annullamenti di ufficio in materia sanitaria si osservano le norme generali stabilite nel testo unico della legge comunale e provinciale.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 358

Art. 358. Un regolamento, approvato con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, determinera' le norme generali per la applicazione del presente testo unico. I contravventori alle disposizioni del regolamento generale e a quelle dei regolamenti speciali, da approvarsi con decreto Reale sentito il Consiglio di Stato ed eventualmente occorrenti per l'esecuzione delle varie parti delle precedenti disposizioni, sono puniti, quando non siano applicabili pene prevedute nelle disposizioni medesime, con l'ammenda fino a lire duemila. ((69))

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 359

Art. 359. E' abrogata ogni disposizione contraria al presente testo unico o con esso incompatibile.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 360

Art. 360. Ai concorsi per posti di ufficiale sanitario, preveduti nell'art. 34, indetti entro il 31 dicembre 1937, possono essere ammessi, indipendentemente dai limiti di eta', coloro che alla data del bando di concorso abbiano prestato tre anni di ininterrotto servizio in uno stesso comune o consorzio, nella qualita' di ufficiale sanitario, a seguito di nomina prefettizia anche provvisoria, purche' siano stati assunti precedentemente alla data di entrata in vigore del presente testo unico.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 361

Art. 361. Ai concorsi per posti di sanitario condotto, preveduti nell'art. 68, indetti entro il 31 dicembre 1937, possono essere ammessi, indipendentemente dai limiti di eta', i sanitari che dimostrino di avere gia' prestato servizio di condotta, con nomina divenuta definitiva, precedentemente alla data di entrata in vigore del presente testo unico.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 362

Art. 362. I laboratori, che alla data di entrata in vigore del presente testo unico sono gestiti dai comuni, passeranno alle amministrazioni provinciali, con il loro impianto ed il personale addetto, entro il termine di due anni dalla data predetta, secondo le modalita' stabilite nel [R. decreto 16 gennaio 1927, n. 155](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-16;155). Al personale dei detti laboratori si applicano le norme sancite nel presente testo unico per il personale dei laboratori provinciali.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 363

Art. 363. Ai concorsi, preveduti nell'art. 85, indetti entro il 31 dicembre 1937, per posti presso i laboratori provinciali, possono essere ammessi, indipendentemente dai limiti di eta', coloro che alla data del bando di concorso prestino ininterotto servizio, anche per effetto di incarico provvisorio, da almeno tre anni, presso laboratori di igiene e profilassi dipendenti dallo Stato o da altri enti pubblici, purche' assunti precedentemente alla data di entrata in vigore dei presente testo unico.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 364

Art. 364. L'applicazione delle disposizioni relative al collocamento a riposo, al compimento dei sessantacinque anni di eta', del personale sanitario preveduto negli articoli 47, 54, 76, 90, 96 e 362 del presente testo unico, avra' inizio col 1° luglio 1936, salvo il disposto del comma seguente. A partire dalla data di entrata in vigore del presente testo unico i prefetti e le amministrazioni interessate, secondo la rispettiva competenza, provvederanno al collocamento a riposo dei sanitari che oltre ai sessantacinque anni di eta' abbiano anche compiuto quaranta anni di servizio e di quelli che abbiano compiuto settanta anni di eta' e trentacinque di servizio.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 365

Art. 365. Sono autorizzati all'esercizio delle professioni di medico chirurgo, veterinario, farmacista e levatrice, quantunque sforniti del titolo di abilitazione prescritto a norma degli ordinamenti in vigore: a) i cittadini italiani delle nuove Provincie del Regno che abbiano conseguito i diplomi per l'esercizio delle professioni suddette in istituti autorizzati del cessato Impero austro-ungarico, o che siano in possesso di diplomi di altri Stati, confermati (nostrificati) con provvedimento della competente autorita' del detto cessato Impero, nei limiti stabiliti dal [R. decreto-legge 25 settembre 1921, n. 1396](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1921-09-25;1396), che determina i casi di equipollenza dei diplomi per l'esercizio delle professioni sanitarie conseguiti presso istituti della cessata monarchia austro-ungarica, e dal [R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1914](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1926-08-16;1914), che estende alla provincia del Carnaro la legislazione sanitaria vigente nel Regno; b) coloro che, muniti di diplomi esteri per l'esercizio di professioni sanitarie, abbiano ottenuto con decreto del Ministro per l'interno l'autorizzazione ad esercitare nel Regno la loro professione ai sensi del [R. decreto-legge 22 marzo 1923, n. 795](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1923-03-22;795), che disciplina l'esercizio nel Regno delle professioni sanitarie da parte di laureati o diplomati all'estero rimpatriati per la guerra.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 366

Art. 366. Sono autorizzati all'esercizio della professione nel Regno, ma soltanto presso gli stranieri, i medici-chirurghi diplomati all'estero, che al tempo della promulgazione della [legge 10 luglio 1910, n. 455](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1910-07-10;455), relativa all'istituzione degli Ordini dei sanitari, si trovavano da oltre tre anni, iscritti nei ruoli dei contribuenti, per redditi di ricchezza mobile, derivanti dall'esercizio professionale.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 367

Art. 367. Sono autorizzati all'esercizio della odontoiatria e della protesi dentaria, quantunque non abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo: a) coloro che siano stati legalmente abilitati a tale esercizio in virtu' di disposizioni anteriori al [decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1755](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1924-10-16;1755), concernente l'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria; (7) b) i cittadini italiani delle nuove provincie del Regno che siano in possesso di concessioni per l'esercizio della odontotecnica rilasciate dalla competente autorita' del cessato Impero austro ungarico, nei limiti stabiliti dalla [legge 23 giugno 1927, n. 1187](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1187), concernente provvedimenti a favore degli odontotecnici concessionati delle nuove provincie del Regno e dal [R. decreto 14 giugno 1928, n. 1630](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1928-06-14;1630), che estende alla provincia del Carnaro la legislazione sanitaria vigente nel Regno.((32a)) Alle persone che si trovano nelle condizioni sopra indicate si applicano le disposizioni del presente testo unico, relative all'esercizio delle professioni sanitarie.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 368

Art. 368. Ai titolari di farmacie legittime, ai sensi dell'[art. 25 della legge 22 maggio 1913, n. 468](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1913-05-22;468~art25), esistenti alla data di pubblicazione del [R. decreto-legge 15 marzo 1934, n. 463](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1934-03-15;463), e riconosciuto il diritto di continuare, vita durante, l'esercizio di una farmacia. Il titolare di due o piu' farmacie deve, entro il termine del 30 settembre 1934, notificare al prefetto della provincia, se tutte le farmacie hanno sede nella stessa provincia, o, altrimenti, al Ministero dell'interno, per quale di esse intenda optare. Trascorso inutilmente detto termine, il prefetto od il Ministro per l'interno, secondo la rispettiva competenza, determinano, anche in relazione alle esigenze dell'assistenza farmaceutica, per quale delle farmacie medesime e' riconosciuto il diritto di continuare, vita durante, l'esercizio. Le farmacie per le quali, ai sensi delle disposizioni contenute nel precedente comma, non e' riconosciuto il diritto alla continuazione del relativo esercizio, possono essere vendute a condizione: a) che la vendita abbia luogo non oltre il 31 dicembre 1936; b) che la vendita sia fatta a farmacista iscritto nell'albo professionale. Le farmacie che, allo scadere del termine indicato nella lettera a) non siano state vendute, sono messe a concorso ai sensi dell'art. 105. L'autorizzazione data dal prefetto ai nuovi titolari delle farmacie e' strettamente personale e non puo' essere ceduta o trasferita ad altri.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 369

Art. 369. Le farmacie, per le quali sia stato riconosciuto il diritto di continuare l'esercizio a norma del primo comma del precedente articolo, possono essere trasferite, per una volta tanto, per atto tra vivi o per successione, a condizione che il trapasso della farmacia sia fatto a favore di farmacista iscritto nell'albo professionale. Nel caso di successione, il trapasso della farmacia puo' avvenire anche a favore del figlio o di uno dei figli del titolare premorto, sebbene non farmacista, purche' sia avviato agli studi farmaceutici o almeno inscritto all'ultimo anno di scuola media di secondo grado. ((Qualora il titolare non abbia fatto uso della facolta' di trasferire per atto tra vivi l'esercizio della farmacia a norma del primo comma, gli eredi possono, entro due anni dalla morte del titolare, effettuarne, una volta tanto, il trapasso a favore di farmacista iscritto nell'albo professionale)). ((5)) ((Durante le more per il conferimento della farmacia, gli eredi hanno diritto di continuarne l'esercizio in via provvisoria senza che occorra alcuna formale autorizzazione da parte del Prefetto)). ((5)) Il trapasso della farmacia, a qualunque titolo avvenga, deve essere comunicato al prefetto, il quale, accertata l'osservanza delle prescrizioni sopradette, riconosce l'avvenuto trasferimento dell'esercizio della farmacia al nome del nuovo titolare. L'autorizzazione, data dal prefetto al nuovo titolare della farmacia, e' strettamente personale e non puo' essere ceduta o trasferita ad altri. Quando si tratti di successione a favore di figli, che si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, il prefetto concede la gestione provvisoria della farmacia fino al completamento degli studi farmaceutici. Durante la gestione provvisoria della farmacia si applirano alla medesima le disposizioni di cui all'articolo 379.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 370

Art. 370. Alle farmacie legittime, ai sensi dell'[art. 26 della legge 22 maggio 1913, n. 468](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1913-05-22;468~art26), si applicano le disposizioni contenute del secondo comma dell'art. 368. Le farmacie stesse possono essere trasferite, esclusiva mente per successione e secondo le disposizioni prevedute nell'articolo precedente, a favore del figlio o di uno dei figli, anche se non farmacista e, in mancanza di figli, a favore del coniuge che sia farmacista.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 371

Art. 371. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 2 APRILE 1968, N. 475](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-04-02;475)))

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 372

Art. 372. Ai farmacisti addetti alle farmacie comunali indicate nell'articolo precedente si applicano le norme stabilite nel presente testo unico per i sanitari condotti e, per quanto riguarda il trattamento di quiescenza, le norme stabilite per la cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati e salariati degli enti locali. ((COMMA ABROGATO DALLA [L. 2 APRILE 1968, N. 475](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-04-02;475))). I chimici ed i farmacisti addetti ai laboratori galenici dei Comuni e delle Aziende municipalizzate vengono nominati a seguito di concorso per titoli ed esami giudicato da una Commissione presieduta e composta ai sensi del precedente comma in base ai criteri da stabilirsi nell'apposito regolamento del Comune o della, Azienda municipalizzata.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 373

Art. 373. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 2 APRILE 1968, N. 475](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-04-02;475)))

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 374

Art. 374. ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 OTTOBRE 1946, N. 197](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legislativo:1946-10-03;197) ((14))

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 375

Art. 375. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 2 APRILE 1968, N. 475](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-04-02;475)))

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 376

Art. 376. Nella citta' di Fiume e nel relativo territorio, annesso al Regno in virtu' del [R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-02-22;211), si applicano, in sostituzione dei precedenti articoli 368, 369, 370 e 374 le seguenti disposizioni: 1° Ai proprietari delle farmacie di diritto reale ora esistenti ed in esercizio nel circondario di Fiume, secondo il paragrafo 131 della legge ungherese XIV dell'anno 1879, e' riconosciuto, per se' e i loro eredi e aventi causa, il diritto all'esercizio delle farmacie rispettive nella sede attuale, per la durata di anni trenta dalla data di pubblicazione del [Regio decreto 16 agosto 1926, n. 1914](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1926-08-16;1914); scorso il quale termine, il privilegio dei detti proprietari si intende definitivamente estinto. Rimane salvo ai proprietari, che siano farmacisti, il diritto di continuare nell'esercizio delle farmacie fino al termine della loro vita. Frattanto, durante il detto termine, la eventuale apertura di nuove farmacie nel territorio nel quale si trovano le farmacie in parola, e' disposta, anche quando si tratti di farmacie rurali, entro i limiti di popolazione indicati nell'artiaolo 104 del presente testo unico, salvo il caso preveduto nell'art. 109. 2° Ai proprietari delle farmacie di diritto personale ora esistenti e in esercizio nel circondario di Fiume, secondo 1 paragrafo 131 della legge ungherese XIV dell'anno 1879, e' riconosciuto, per se' e per i loro eredi e aventi causa, per la durata di venti anni dalla data di pubblicazione del citato decreto, il diritto all'esercizio della farmacia rispetiva, nella sede attuale. Rimane pero' fermo nei detti proprietari, che siano farmacisti, il diritto di esercitare la farmacia fino al termine della loro vita. 3° A misura che le farmacie, indicate nei due precedenti numeri, vengano a chiudersi, anche per alcuna delle cause prevedute negli articoli 113 e 114 del presente testo unico, le farmacie stesse non possono essere riaperte che entro i limiti della pianta organica stabilita dal prefetto e sotto la osservanza di tutte le altre condizioni e norme contenute rei presente testo unico.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 377

Art. 377. Alle farmacie indicate negli articoli 375 e 376, nn. 1 e 2, si applicano le disposizioni degli [articoli 57](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:1914-07-13;829~art57), [58](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:1914-07-13;829~art58) e [60 del regolamento 13 luglio 1914, n. 829](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:1914-07-13;829~art60).

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 378

Art. 378. Le farmacie il cui titolare non sia farmacista debbono avere, per direttore responsabile, in conformita' al disposto dell'art. 121, un farmacista iscritto nell'albo professionale.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 379

Art. 379. Alle farmacie privilegiate prevedute nell'art. 374, che siano in esercizio alla scadenza del trentennio stabilito dall'articolo stesso, e alle farmacie di diritto transitorio della Venezia Giulia e Tridentina e del territorio di Fiume, che siano in esercizio alla scadenza dei termini stabiliti negli articoli 375 e 376, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 368, 369, 371 e 373.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 380

Art. 380. Entro il 31 merzo 1935 il prefetto, sentiti i podesta' dei comuni interessati, la Giunta provinciale amministrativa e il Consiglio provinciale di sanita', stabilira', con suo decreto, la pianta organica delle farmacie della provincia, agli effetti dell'art. 104. Il provvedimento del prefetto e' definitivo. Le farmacie risultanti in soprannumero alla pianta organica saranno gradatamente assorbite nella pianta stessa con l'accrescimento della popolazione o per effetto di chiusura di farmacie che vengano dichiarate decadute.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 381

Art. 381. Il Ministro delle finanze e' autorizzato a introdurre nello stato di previsione dell'entrata e in quello della spesa del Ministero dell'interno le variazioni occorrenti per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 115.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 382

Art. 382. In via transitoria e fino al 5 novembre 1935, la direzione delle scuole convitto professionali per infermiere puo' essere affidata anche ad infermiere che abbiano seguito i corsi delle scuole convitto professionali per infermiere, esistenti al 5 novembre 1925, che abbiano tenuto con lode, per almeno un biennio, funzioni direttive dell'assistenza infermiera in un reparto ospedaliero del Regno, nonche' ad infermiere diplomate in scuole convitto straniere.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 383

Art. 383. Sono autorizzati all'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie coloro che hanno conseguito l'attestato di abilitazione a termini dell'[art. 6 della legge 23 giugno 1927, n. 1264](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1264~art6), concernente la disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 384

Art. 384. Gl'infermieri che alla pubblicazione della [legge 23 giugno 1927, n. 1264](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1264), citata nell'articolo precedente, erano in servizio presso amministrazioni ospitaliere e che a norma dell'art. 7 della legge medesima furono mantenuti provvisoriamente in tale servizio, sebbene sprovvisti della speciale licenza o dell'attestato di abilitazione prescritto per l'esercizio della relativa attivita', debbono, entro il 31 luglio 1936, munirsi dell'uno o dell'altro dei titoli anzidetti.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 385

Art. 385. Fino a quando non siano state istituite le scuole autorizzate a rilasciare le licenze di abilitazione all'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, e' in facolta' del Ministro per l'interno, sentito quello per l'Educazione nazionale, di indire nuove sessioni di esami di idoneita' per gli infermieri indicati nel precedente articolo e per coloro i quali, al momento in cui gli esami vengono indetti, abbiano un tirocinio di almeno quattro anni nell'arte che intendono di esercitare.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 386

Art. 386. Possono essere autorizzati all'impiego dei raggi Röntgen e del radio a scopo terapeutico i sanitari che, alla data preveduta nell'articolo consecutivo, abbiano esercitato ininterrottamente, per un periodo non inferiore ad anni cinque, la radioterapia e la radiumterapia. L'autorizzazione e' concessa con decreto del Ministro per l'interno.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 387

Art. 387. Le disposizioni contenute negli articoli 195, 196, 197, 198 e 386 del presente testo unico, relative alla disciplina degli impianti di radiologia e di radiumterapia ed all'uso delle sostanze radioattive, entreranno in vigore entro il termine che sara' stabilito nel regolamento. ((1))

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 388

Art. 388. Le stalle rurali esistenti alla data di pubblicazione del decreto prefettizio indicato dall'art. 234, dovranno, entro il termine di cinque anni dalla pubblicazione stessa, essere dotate, qualora non lo siano, della concimaia prescritta. Il proprietario che non abbia ottemperato alle dette prescrizioni e' punito con l'ammenda da lire trecento a cinquecento. Egli, inoltre, decade da ogni agevolazione di credito, o fiscale, eventualmente ottenuta dallo Stato per le stalle o per il bestiame in relazione all'unita' colturale in cui la stalla si trovi e non potra' di nuovo ottenere le agevolazioni anzidette o altre, fin quando non si sia messo in regola con le disposizioni dell'articolo citato.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 389

Art. 389. E' fatta, salva l'applicazione della disposizione contenuta nell'[art. 2 del R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2385](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-11-29;2385~art2), relativa alla competenza dei comitati tecnici amministrativi funzionanti presso i provveditorati alle opere pubbliche per il Mezzogiorno e le Isole e presso l'Alto commissariato di Napoli.

Testo unico delle leggi sanitarie-art. 390

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