Act 034U1265
Art. 390. Al fine di provvedere alle opere per la costruzione e lo adattamento di speciali luoghi di cura a tipo sanatoriale od ospedaliero sanatoriale per gli ammalati di tubercolosi, con particolare riguardo a coloro per i quali la malattia fu contratta o, aggravata in servizio militare di guerra, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere, fino al 30 giugno 1937, ai comuni e alle provincie, anche riuniti in consorzio, mutui estinguibili in un periodo di tempo non eccedente i trentacinque anni e, in caso di assoluta necessita' giustificata dalle condizioni economiche dell'ente mutuatario, in cinquanta anni, con le garanzie stabilite negli articoli 75 e seguenti del testo unico di leggi approvato con [R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1913-01-02;453) (libro II, parte I). I mutui, che la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere ai sensi del presente articolo, sono collocati sui fondi degli istituti di previdenza. I mutui possono anche essere concessi a istituti di assistenza e beneficenza o ad altri enti morali; in tal caso, quando la concessione del mutuo non sia garantita dall'amministrazione comunale o provinciale, sara' accettata in garanzia rendita su titoli dello Stato vincolati per tutta la durata del mutuo, non superiore a un trentennio.
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 391
Art. 391. La somma complessiva per i mutui concessi o da concedere, ai sensi dell'articolo precedente, non puo' superare i 45 milioni. Ogni singolo mutuo non puo' eccedere la somma di 800.000 lire. Lo Stato assume a suo carico gli interessi, che corrisponde alla Cassa depositi e prestiti in tante quote uguali quanti sono gli anni di ammortamento. Tale contributo non puo' superare in alcun caso quello che lo Stato avrebbe assunto se i mutui fossero stati concessi al saggio di interesse vigente quando le disposizioni relative al contributo entrarono in vigore i fondi occorrenti sono stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici. Le somme disponibili alla fine dell'esercizio, sono portate in aumento della disponibilita' degli esercizi successivi. Il concorso dello Stato puo' essere concesso anche quando i mutui siano contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, ma la concessione non puo' importare al bilancio dello Stato un onere superiore a quello che deriverebbe se il prestito fosse contratto con la Cassa depositi e prestiti. Ai mutui e ai lavori preveduti dall'articolo precedente sono estese, in quanto siano applicabili, le disposizioni legislative vigenti per le opere igieniche che debbano essere eseguite con mutui di favore e col concorso dello Stato.
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 392
Art. 392. I benefici, indicati negli articoli 390 e 391, sono estensibili anche alle opere di costruzione e di adattamento di locali per colonie permanenti di bambini disposti alla tubercolosi. La spesa per il concorso dello Stato ai relativi mutui di favore grava sullo stesso fondo stanziato per l'esecuzione di detti articoli.
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 393
Art. 393. Con Regio decreto, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per le finanze, per i lavori pubblici e per l'agricoltura e foreste, potra' procedersi alla soppressione o alla eventuale trasformazione dell'Istituto autonomo per la lotta antimalarica nelle Venezie. Lo stesso Regio decreto determinera' la destinazione del patrimonio dell'Ente nel caso di soppressione.
Testo unico delle leggi sanitarie-art. 394
Art. 394. I comuni che, alla data di entrata in vigore del presente testo unico, non sono provvisti del cimitero a sistema di inumazione secondo, l'art. 337, sono tenuti a provvedersene entro il termine di tre anni dalla data predetta. A tale scopo il prefetto assegna un termine entro il quale il comune deve presentare, per l'approvazione, il progetto relativo. In caso di inadempimento, il prefetto provvede di ufficio, salvi i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa, ai termini delle disposizioni contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale. Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re: Il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato Ministro per l'Interno: MUSSOLINI.
Testo unico delle leggi sanitarie-Tabelle
TABELLA N. 1. DEI DIRITTI DI PRATICA SANITARIA PREVEDUTI DALL'ART. 30.
INDICAZIONE DELLE NAVI
Ammontare della tassa
(1) Ragguagliata all'importo della tassa di ancoraggio dovuta per ogni approdo, esclusi eventuali benefici di abbonamento. (2) Importo minimo da pagare L. 200. TABELLA N. 2. (( --------------------------------------------------------------------- | DIRITTO DI VISITA (1) |--------------------------- DENOMINAZIONE DEGLI ANIMALI | | DEI PRODOTTI ED AVANZI ANIMALI | In | In |importazione|esportazione | | | Lire | Lire -----------------------------------------|------------|-------------- | | A. - Animali mammiferi vivi: | | | | I. Delle seguenti specie domestiche: | | a) cavalli, asini, muli e bardotti; | | della specie bovina, compresi gli | | animali del genere bufalo per capo | 1.000 | 1.000 b) della specie suina....... per capo | 400 | 400 c) della specie ovina e caprina...... | | per capo | 100 | 100 d) conigli.................. per 100 kg.| 1.000 | 1.000 e) vitellame giovane destinato al- | | l'ingrasso di peso non superiore | | ai 300 chilogrammi........... per capo | 500 | 500 | | II. Delle seguenti specie selvatiche: | | equidi, ruminanti, suini per 100 kg.| 1.000 | 1.000 | | III. Lemuri o proscimmie, chirotteri, | | insettivori, roditori, maldentati, | | monotreni.................... per 100 kg.| 500 | 500 | | IV. Altri: | | a) di peso unitario uguale o inferio- | | re a 100 chilogrammi.......... per capo | 500 | 500 b) di peso unitario superiore a 100 | | chilogrammi per capo | 1.000 | 1.000 | | | | B. - Altri animali vivi: | | | | I. Volatili da cortile (galli, galli- | | ne, polli, anatre, oche, tacchini, | | faraone, e loro piccoli comunque | | allevati); piccioni domestici per 100 kg.| 1.000 | 1.000 | | | | II. Uccelli e rettili...... per 100 kg.| 1.000 | 1.000 | | III. Pesci, crostacei, molluschi (com- | | presi i testacei) e mammiferi marini: | | | | a) diversi da quelli destinati alla | | alimentazione umana...........per 100 kg.| 500 | 500 b) destinati alla alimentazione umana | | per 100 kg.| 150 | 150 IV. Altri.....................per 100 kg.| 500 | 500 | | C. Prodotti surgelati di origine animale| | o contenenti prodotti di origine ani- | | male, atti all'alimentazione umana, | | esclusi i prodotti di cui alla suc- | | cessiva voce E, punto I...... per 100 kg.| 1.000 | - | | D. Carni e frattaglie commestibili(com- | | preso il lardo), comunque conservate | | o preparate; altre preparazioni e | | conserve di carni o di frattaglie; | | estratti e sughi di carne; minestre e | | brodi, preparati, contenenti carne: | | | | I. Carni bovine congelate: | | a) per uso alimentare diretto per 100 kg.| 500 | - | | b) per uso industriale per 100 kg.| 300 | - II. Altri.................... per 100 kg.| 1.000 | - | | E. - Pesci, crostacei e molluschi(compre-| | si i testacei), atti alla alimenta- | | zione umana: | | | | I. Freschi, refrigerati o congelati, | | surgelati per 100 kg.| 150 | - II. Salati o in salamoia, secchi o af- | | fumicati per 100 kg.| 200 | - III. Preparati o conservati per 100 kg.| 450 | - | | F. - Latte atto all'alimentazione umana | | (compreso quello di pecora e di capra): | | | | I. Fresco, intero o scremato per 100 kg.| 200 | - | | | | II. Conservato, concentrato o comunque | | preparato per 100 kg.| 400 | - | | III. Latticello e siero di latte....... | | per 100 kg.| 100 | - | | G. - Creme di latte, fresche, conservate,| | concentrate o comunque preparate; | | burro; formaggi e latticini per 100 kg.| 500 | - H.- Uova di volatili in guscio o sguscia-| | te, albume e giallo d'uova freschi, | | refrigerati, congelati, essiccati o | | altrimenti conservati: | | | | I. Uova da cova.......... per 100 kg.| 1.000 | - II. Uova in guscio per uso alimentare | | per 100 kg.| 200 | - III. Altri....................per 100 kg.| 500 | - | | I. - Miele naturale...........per 100 kg.| 1.000 | - | | K. - Organi, ghiandole e tessuti, per usi| | opoterapici per 100 kg.| 1.000 | - | | L. - Setole, crini, peli, piume, penne e | | loro cascami; ossa, corna, unghie, | | zoccoli, artigli, becchi e loro pol- | | veri e cascami................per 100 kg.| 50 | - | | M. - Budella, vesciche e cagli, freschi, | | congelati, salati o secchi........... | | per 100 kg.| 500 | - | | N. - Altri avanzi di origine animale, non| | nominati ne compresi altrove, sogget- | | ti a visita sanitaria per 100 kg.| 50 | - | | O.- Strutto ed altri grassi atti all'ali-| | mentazione umana, di origine animale, | | allo stato naturale o comunque prepa- | | rati e conservati; prodotti contenen- | | ti strutto o altri grassi di origine | | animale, atti all'alimentazione umana | | ......................... per 100 kg.| 500 | - | | P.- Grassi ed oli animali, compresi | | quelli di pesci e di mammiferi marini, | | destinati ad usi industriali diversi | | dalla fabbricazione di prodotti | | alimentari per 100 kg.| 50 | - | | Q. - Cera d'api.............. per 100 kg.| 500 | - | | R. - Mangimi: | | | | I. Semplici, di origine animale (farine, | | escluse quelle di ossa; latte, latti- | | cello e siero di latte, in polvere; | | grassi, oli, carni ed altri prodotti, | | per uso zootecnico).......... per 100 kg.| 50 | - | | II. Composti, contenenti mangimi semplici| | di origine animale........ per 100 kg.| 100 | - | | S. - Pelli gregge: | | I. Fresche, fresche salate o salate | | per 100 kg.| 250 | - II. Secche o secche salate....per 100 kg.| 300 | - | | T. - Lane in massa, peli fini o | | grossolani, in massa: | | | | I. Sucidi.................... per 100 kg.| 100 | - II. Lavati, anche carbonizzati...........| | per 100 kg.| 200 | - | | U. - Cascami di lana e di peli (fini o | | grossolani) per 100 kg.| 50 | - (1) La visita sanitaria e' integrata, eventualmente, da operazioni diagnostiche e da ricerche di laboratorio; il diritto di visita e', pertanto, comprensivo delle relative spese. Le operazioni diagnostiche e le ricerche di laboratorio possono essere effettuate, su disposizione del Ministero della sanita', anche dopo lo sdoganamento, nel primo comune di destinazione. * Allorquando il prodotto animale sia costituito da solo condimento, il prodotto in importazione non e' soggetto al diritto di visita.)) ((53)) TABELLA N. 3. Tassa di concessione per l'autorizzazione all'apertura ed esercizio di una farmacia e tassa d'ispezione delle farmacie (art. 108, 128 e 145)
F A R M A C I E
Tassa di concessione
Tassa di ispezione
I. - Nei comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti 144 - 25 -
II. - Nei comuni con popolazione superiore a 5000 e non a 10.000 abitanti
720 -
25 -
III. - Nei comuni con popolazione superiore a 10.000 e non a 15.000 abitanti 1.440 - 40 -
IV. - Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non a 40.000 abitanti 2.160 - 40 -
V. - Nei comuni con popolazione superiore a 40.000 e non a 100.000 abitanti 6.000 - 80 -
VI. - Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti 12.000 - 200 -
N.B. - La popolazione va calcolata in base ai risultati dell'ultimo censimento. (20) TABELLA N. 4. Tassa di concessione per le licenze di abilitazione all'esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie (art. 142). a) per le arti dell'ottico, del meccanico ortopedico ed ernista, L. 50; b) per gli odontotecnici e per gli infermieri, compresi i massaggiatori e i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici, L. 30. TABELLA N. 5. Tassa di concessione per l'autorizzazione a produrre e a mettere in commercio specialita' medicinali (art. 178). 1° Tassa annua per ogni officina di specialita' medicinali: a) per officine che non impieghino complessivamente piu' di cinque persone (escluso il personale di amministrazione), L. 200; b) per officine che non impieghino complessivamente piu' di 10 persone (escluso il personale di amministrazione), L. 500; c) per officine che non impieghino complessivamente piu' di 20 persone (escluso il personale di amministrazione), L. 2000; d) per officine che impieghino complessivamente piu' di 20 persone (escluso il personale di amministrazione), L. 5000. 2° Tassa di autorizzazione alla produzione di specialita' medicinali: a) per officine che non impieghino complessivamente piu' di 5 persone (escluso il personale di amministrazione), L. 200; b) per officine che non impieghino complessivamente piu' di 10 persone (escluso il personale di amministrazione), L. 500; c) per officine che non impieghino complessivamente piu' di 20 persone (escluso il personale di amministrazione), L. 2000; d) per officine che impieghino complessivamente piu' di 20 persone (escluso il personale di amministrazione), L. 5000. 3° Tassa per registrazione sanitaria di specialita' medicinali estere e nazionali, per ogni specialita', serie o categoria di specialita' L. 1000. 4° Tassa di nuova registrazione sanitaria per specialita' estere o nazionali, variate nella loro composizione, per ogni specialita', serie o categoria di specialita', L. 100. 5° Tassa annua per ogni specialita' estera o nazionale, serie o categoria di specialita' registrate, L. 250. 6° Tassa per registrazione sanitaria di specialita' estere o nazionali, gia' esistenti e denunciate fino al 31 dicembre 1929, per ogni specialita', serie o categoria di specialita', L. 500. TABELLA N. 6. Tassa di concessione governativa per l'autorizzazione prefettizia di cui all'art. 196 (1° comma) . . L. 200 TASSA ANNUA DI ISPEZIONE (articolo 196) a) Per apparecchi di tensione uguale o superiore a 100 mila volta......................................... L. 5000 b) Per apparecchi di tensione inferiore a 100 mila volta.............................................. " 2000 I possessori di due o piu' apparecchi di ciascuna delle categorie a) e b) sono tenuti al pagamento della intera tassa di ispezione per il primo e della meta' della tassa per ciascuno degli altri. TABELLA N. 7. Sovvenzione spettante ai discendenti, ascendenti, fratelli o sorelle, coniuge superstite di operai deceduti per febbre perniciosa (art. 329).
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| | Sesso | | Eta' dell'operato |-------------------------| | deceduto | uomini | donne |
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|dai 12 ai 15 anni | | | |compiuti | 3.000| 2.250|
+-------------------------+-------------+-----------+
|dai 15 ai 23 anni | | | |compiuti | 6.000| 3.000|
+-------------------------+-------------+-----------+
|dai 23 ai 55 anni | | | |compiuti | 7.500| 3.750|
+-------------------------+-------------+-----------+
|dai 55 ai 65 anni | | | |compiuti | 4.500| 2.250|
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(23) TABELLA N. 8. Tassa di autorizzazione per il trasporto, tumulazione ed esumazione di cadaveri, concessa a richiesta di privati (art. 342): a) se rilasciata dal Ministro per l'interno o dal prefetto per delegazione del Ministro, L. 540; b) se rilasciata dal prefetto nella propria competenza, L. 180. Tassa di autorizzazione per la tumulazione di cadaveri in localita' differenti dal cimitero (art. 342) L. 360 Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re: Il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato Ministro per l'Interno: MUSSOLINI.
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