Art. 1
Tutti i servizi dipendenti da terremoti finora disimpegnati dal Ministero delle finanze sono attribuiti, con le rispettive competenze e facoltà, al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale dei servizi speciali).
Tutti i servizi dipendenti da terremoti finora disimpegnati dal Ministero delle finanze sono attribuiti, con le rispettive competenze e facoltà, al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale dei servizi speciali).