Art. 1
Gli ufficiali del Regio esercito fuori organico (salvo quelli destinati alle organizzazioni giovanili fasciste) e quelli del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo, in congedo provvisorio, in ausiliaria, di complemento e di riserva, che abbiano ricevuto dall'autorità militare partecipazione scritta della loro destinazione in caso di mobilitazione, hanno l'obbligo di conservare, con la massima cura, il documento col quale la partecipazione è stata effettuata.