Act 038U1165
Art. 177. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a rilevare dal Consorzio di credito per le opere pubbliche tutti i contratti di mutuo da esso stipulati con l'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra fino al 4 febbraio 1935, in concorso con le singole cooperative edilizie facenti capo all'Ente stesso. La Cassa depositi e prestiti corrisponde per tale rilievo l'importo dei capitali vigenti a mutuo e gli scarti non ancora ammortizzati per il collocamento delle obbligazioni emesse, a suo tempo, in corrispondenza dei mutui. I conseguenti computi vengono definiti dal Consorzio in concorso con l'Ente edilizio e la Cassa depositi e prestiti. La somma corrispondente allo scarto per il collocamento delle obbligazioni non ancora ammortizzato, viene dalla Cassa depositi e prestiti mutuata all'Ente edilizio, il quale, a sua volta, ne fa il reparto a carico delle diverse cooperative proporzionalmente all'ammontare dei singoli mutui risultanti dai contratti stipulati col Consorzio. Tali quote proporzionali s'intendono, di diritto, portate in aumento ai singoli mutui senza che occorrano nuovi atti od altre formalita'. Per i mutui stipulati col Consorzio al saggio d'interesse del 5%, l'onere dell'ammortamento non puo' comunque superare quello stabilito con i contratti.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 178
Art. 178. In dipendenza dell'operazione di cui all'art. 177, il saggio d'interesse stabilito dai relativi contratti stipulati con il Consorzio di credito, viene ridotto alla misura del 4,50% a decorrere dal l° gennaio 1935, ed a tale saggio viene pure mutuata la somma di cui al penultimo comma dello stesso art. 177.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 179
Art. 179. La Cassa depositi e prestiti subentra, di diritto, nelle ragioni di credito, nelle garanzie prestate al Consorzio e nella percezione dei contributi gia' assegnati al Consorzio stesso.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 180
Art. 180. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Ente edilizio, per il completamento del programma gia' stabilito, mutui per l'importo di lire 10.240.000. A tali mutui si applica il disposto dell'ultimo capoverso dell'art. 177.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 181
Art. 181. Le annualita' di ammortamento e d'interesse corrispondenti ai mutui concessi dal Consorzio di credito e rilevati dalla Cassa depositi e prestiti, sono garantite dallo Stato. Tale garanzia si intende estesa all'ammortamento della somma di cui al penultimo comma dell'art. 177 nonche' ai mutui che vengono concessi dalla Cassa predetta ai sensi dell'art. 180. A tale scopo copia di tutti i contratti, stipulati dall'Ente edilizio, deve essere comunicata dall'Ente stesso al Ministero delle finanze.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 182
Art. 182. Tutti i contributi nel pagamento degli interessi, siano essi afferenti ai contratti stipulati con il Consorzio di credito o rilevati dalla Cassa depositi e prestiti oppure ai contratti stipulati dalla Cassa stessa ai sensi dell'art. 180, restano immutati o sono corrisposti direttamente alla Cassa, senza bisogno di nuovi provvedimenti, in base a semplice comunicazione - da farsi dall'Ente edilizio - della copia dei contratti suddetti. Tale corresponsione avverra' a rate semestrali dietro richiesta dello stesso Ente edilizio. L'Ente, quale mutuatario della Cassa depositi e prestiti, accorda, a sua volta, i mutui conseguiti alle cooperative fra mutilati ed invalidi di guerra, allo stesso saggio d'interesse che corrisponde alla Cassa mutuante. Le cooperative che conseguono tali mutui sono tenute a versare, una volta tanto, l'uno per cento per diritti e spese di contratto con la Cassa e per spese di amministrazione dell'Ente stesso. Detta percentuale viene pagata, sui mutui accordati, direttamente all'Ente edilizio su richiesta del medesimo alla Cassa. Con deliberazione dell'Ente, da approvarsi dal Ministero dei lavori pubblici, sono stabiliti i corrispettivi per spese di progetto e direzione dei lavori di cui l'Ente sia incaricato dalle cooperative.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 183
Art. 183. Il Comitato amministratore dell'Ente edilizio puo' consentire che il finanziamento alle cooperative fra mutilati ed invalidi di guerra ammesse a fruire del contributo erariale di cui all'art. 174, possa effettuarsi anche da parte degli istituti autorizzati a concedere mutui a cooperative edilizie, a termini delle vigenti disposizioni in materia di edilizia popolare ed economica. In tal caso, ferme restando tutte le altre norme nei riguardi dell'Ente predetto, i contributi dello Stato e delle Opere nazionali per i mutilati e per i combattenti debbono essere corrisposti direttamente agli istituti finanziatori ed il Comitato amministratore dell'Ente stesso promuovera' l'emissione dei relativi provvedimenti. Le cooperative che siano state finanziate da istituti diversi dal Consorzio di credito per le opere pubbliche sono tenute a versare all'Ente edilizio la percentuale di cui all'art. 182 (comma 4°) non appena ottenuto il finanziamento ed a semplice richiesta dell'Ente stesso all'istituto mutuante.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 184
Art. 184. L'Ente edilizio, definite le operazioni di cui all'art. 177, comunica al Consorzio di credito od alla Cassa depositi e prestiti: 1) l'ammontare dei mutui concessi ad ogni cooperativa e quello attualmente vigente; 2) le somme erogate sui mutui e quelle da erogare; 3) le quote proporzionali che dovranno essere portate in aumento a ciascun mutuo in dipendenza dello scarto per il collocamento delle obbligazioni del Consorzio. Il reparto a carico delle singole cooperative dipendente da tale scarto ed applicato all'importo globale dei mutui per cui sono stati stipulati i relativi contratti, ed all'importo di quelli concessi in base all'art. 180, viene eseguito a cura dell'Ente edilizio.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 185
Art. 185. Le modalita' e pattuizioni concernenti le operazioni di rilievo da parte della Cassa depositi e prestiti dei contratti di mutuo gia' stipulati dal Consorzio di credito con l'Ente edilizio devono essere consacrate in altrettanti appositi contratti da stipularsi fra i rappresentanti dei tre istituti suindicati senza bisogno del concorso dello singole cooperative. Tali contratti devono comprendere le clausole relative: 1) al trasferimento dal Consorzio di credito alla Cassa depositi e prestiti del contratto di mutuo stipulato fra il Consorzio stesso, l'Ente edilizio e la cooperativa, con surroga della Cassa depositi e prestiti in tutte le ragioni di credito, nelle garanzie, nelle assegnazioni di contributo od in tutti i diritti e pattuizioni risultanti dal contratto stesso; 2) all'autorizzazione al Conservatore delle ipoteche, di procedere all'annotamento di surroga della Cassa depositi o prestiti nell'ipoteca gia' iscritta a favore del Consorzio; 3) alla concessione a mutuo all'Ente edilizio della quota proporzionale di cui al n. 3 dell'art. 184; 4) alla dichiarazione, da parte dell'Ente edilizio, che tale quota viene portata in aumento del mutuo a carico della cooperativa interessata; 5) alla definitiva determinazione della somma complessiva mutuata, del periodo di ammortamento tuttora in essere, della nuova annualita' di ammortamento dovuta alla Cassa depositi e prestiti e conseguentemente, detratti i contributi stabiliti nel contratto originario, dell'annualita' residuale a carico della cooperativa.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 186
Art. 186. Tutti gli atti ed i contratti, comunque necessari, dipendenti o connessi all'applicazione dell'art. 177, sono ricevuti dal funzionario dell'Ente edilizio all'uopo delegato, con esenzione da diritti di segreteria. Restano fermi i corrispettivi e le agevolazioni tributarie previste dall'art. 198. ((13))
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 187
Art. 187. L'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra provvede direttamente all'istruttoria delle domande di mutuo presentate dalle cooperative. A tal uopo richiedera': 1) il fascicolo del Bollettino delle Societa' per azioni nel quale sono stati pubblicati l'atto costitutivo, lo statuto e le eventuali modificazioni di questo. Dallo statuto o da atti aggiuntivi al medesimo dovra' risultare esplicitamente che la societa' non puo' sciogliersi se prima non sia stato integralmente estinto il debito verso l'istituto finanziatore e che gli alloggi devono essere assegnati in proprieta' ai soci muniti di pensione vitalizia; 2) il progetto tecnico finanziario per la costruzione e l'acquisto di case; 3) l'elenco dei soci; 4) la copia, autenticata da notaio, della deliberazione della cooperativa con la quale, nell'autorizzare il presidente a chiedere il mutuo ed i contributi dello Stato, dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra e dell'Opera nazionale per i combattenti, si accettino le condizioni che verranno stabilite dall'Ente edilizio per la concessione del mutuo, delegando il presidente medesimo a provvedere in conformita' e ad intervenire alla stipulazione del contratto relativo.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 188
Art. 188. L'Ente edilizio, per le domande riscontrate regolari, promuove la concessione dei contributi e, ottenuti i relativi provvedimenti di assegnazione, chiede alla Cassa depositi e prestiti il corrispondente mutuo. La richiesta deve essere corredata: 1) del decreto, a firma dei Ministri pei lavori pubblici e per le finanze, per l'assegnazione del contributo erariale e per l'autorizzazione a contrarre il mutuo relativo nonche' dei provvedimenti dell'Opera nazionale per l'assistenza ai mutilati e dell'Opera nazionale per i combattenti. Il decreto ed i provvedimenti dovranno contenere la clausola della erogabilita', alle rispettive scadenze, a favore della Cassa depositi o prestiti pel periodo successivo all'inizio dell'ammortamento ed a favore dell'Ente edilizio, pel periodo precedente all'ammortamento medesimo; 2) della deliberazione del Comitato amministratore con cui l'Ente edilizio si obblighi ad assumere esso il mutuo occorrente alla cooperativa; 3) della deliberazione della cooperativa di cui al n. 4 dell'articolo 187; 4) dei documenti relativi alla proprieta' e liberta' dell'area acquistata od avuta in donazione dalla cooperativa o che dovra' risultare esente da oneri per imposta patrimoniale e per rate scadute di imposte e sovrimposte dirette; 5) del parere dell'Avvocatura generale dello Stato emesso in base all'esame dei documenti di cui al precedente n. 4.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 189
Art. 189. La Cassa depositi e prestiti esamina le domande e i documenti inviati dall'Ente edilizio e li sottopone al proprio Consiglio di amministrazione per ottenerne l'autorizzazione a stipulare il contratto di mutuo. Per i mutui che la Cassa aveva gia' dichiarato effettuabili, vale la documentazione esibita alla Cassa stessa.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 190
Art. 190. La Cassa depositi e prestiti, mediante contratto da stipularsi, a cifra del funzionario dell'Ente edilizio all'uopo delegato, con l'Ente stesso e con la cooperativa interessata, concede il mutuo autorizzato, subordinando l'inizio della somministrazione alla presentazione del certificato del Conservatore delle ipoteche da cui risulti che sulle aree e sulle costruzioni relative e' stata iscritta ipoteca di primo grado a favore della Cassa stessa per la somma capitale mutuata, per un triennio d'interesse al 4,50%, oltre all'uno per cento per accessori, con diritto di surroga a favore dello Stato agli effetti dell'articolo 181. Lo Stato, verificandosi l'eventualita' di surrogazione, fara' annotare in margine all'atto di trascrizione e di costituzione ipotecaria le somme di cui e' creditore per sorte principale ed interessi nella misura legale. Queste annotazioni verranno fatte a semplice richiesta dell'Amministrazione finanziaria. Il contratto deve contenere tutte le clausole stabilite dalle disposizioni vigenti ed in particolar modo quella relativa alla data d'inizio d'ammortamento del mutuo, la quale sara' fissata con l'esplicita rinunzia della cooperativa a qualsiasi eccezione o domanda di proroga per qualunque titolo, non escluso l'eventuale ritardo della consegna degli alloggi. ((13))
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 191
Art. 191. La Cassa depositi o prestiti corrisponde le somme mutuate entro i limiti delle rateazioni stabilite nei rispettivi contratti in base a richiesta dell'Ente edilizio ed al nulla osta del Ministero dei lavori pubblici, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, mediante mandato da quietanzarsi dal presidente e dal cassiere della cooperativa o da chi per essi, nonche' dai creditori indicati nel nulla osta anzidetto. Del pagamento deve essere data comunicazione, a tutti gli effetti, all'Ente edilizio. Le somme mutuate - aumentate degli interessi al saggio del mutuo dalla data di ogni singolo versamento di cui al precedente comma sino al giorno di decorrenza dell'ammortamento - verranno ammortizzate dalla data stabilita in contratto, con riserva di operare i conguagli necessari, da effettuarsi mediante corrispondenza fra la Cassa e l'Ente edilizio, dopo che potra' essere determinato l'importo definitivo del mutuo.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 192
Art. 192. Presso la Cassa depositi e prestiti e' aperto un conto corrente intestato all'Ente edilizio, fruttifero dell'interesse annuo del 4 per cento - che potra' essere in seguito variato con decreto del Ministro per le finanze - riducibile al saggio di quello dei depositi volontari allorche' tutti i mutui concessi alle cooperative saranno posti in ammortamento. A tale conto corrente affluiscono le somme di cui all'art. 191, i contributi dello Stato e quelli sussidiari dovuti ancora per il periodo precedente all'ammortamento nonche' a suo tempo, le quote mensili di ammortamento dovute dalle cooperative giusta l'art. 195 e vi fanno carico i pagamenti che la Cassa depositi e prestiti effettua per conto dell'Ente edilizio. In relazione al maturarsi degli interessi sul conto suddetto, l'Ente edilizio provvede ai necessari conguagli fra le cooperative rimanendo, in merito a tali operazioni, completamente estranea la Cassa depositi e prestiti.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 193
Art. 193. Tutti i contratti di assicurazione contro i danni dell'incendio, del fulmine e dello scoppio del gas stipulati dalle cooperative, devono contenere la clausola che, in caso di sinistro, le somme accertate e liquidate saranno pagate alla cooperativa interessata, dopo il nulla osta della Cassa depositi e prestiti, da promuoversi a cura dell'Ente edilizio. Tale clausola sara' inclusa, dagli enti assicuratori, nei contratti gia' stipulati, a semplice richiesta delle cooperative.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 194
Art. 194. Le case acquistate o costruite vengono assegnata in proprieta' individuale ai soci delle singole cooperative legalmente costituite, secondo i rispettivi statuti da sottoporsi alla preventive approvazione dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra. L'assegnazione degli alloggi deve pero' effettuarsi soltanto a favore di quei soci i quali, al momento dell'assegnazione stessa, dimostrino d'esser muniti di pensione vitalizia.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 195
Art. 195. Le cooperative sono tenute a riscuotere dai soci assegnatari le quote mensili di ammortamento dei mutui a loro carico ed a versarne, non oltre il giorno 5 del mese cui la rata si riferisce, l'importo alla Cassa depositi e prestiti trasmettendo un elenco dei soci assegnatari e delle quoto dovute da ciascuno. Qualora vi siano dei soci morosi, le cooperative devono inviare contemporaneamente l'elenco dei soci stessi, con l'indicazione della quota dovuta e degli estremi della pensione vitalizia spettante a socio. Una copia dell'elenco dei soci morosi viene trasmessa contemporaneamente all'Ente edilizio il quale provvede per il ricupero delle somme dovute. Contro i soci morosi l'Ente deve richiedere subito alle Amministrazioni competenti, senza tener conto degli eventuali precedenti vincoli esistenti sulla pensione o eventualmente su stipendi, assegni, compensi o indennita' straordinarie di qualsiasi specie percepiti a carico del bilancio dello Stato o di quello di Enti pubblici, la trattenuta d'ufficio per la somma dovuta, oltre una penale del 4 per cento che si applica, altresi', sui versamenti effettuati dopo il termine stabilito dal primo comma del presente articolo. Ove la trattenuta non sia possibile o sufficiente, l'Ente e' autorizzato a procedere alla riscossione della somma dovuta con le norme e i privilegi dello Stato sulla riscossione delle imposte dirette, in conformita' dell'art. 65.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 196
Art. 196. Sulle somme riscosse per rate di ammortamento o per altra causa e versate al conto corrente indicato nell'art. 192, sono prelevate le semestralita' di ammortamento da corrispondersi in dipendenza dei mutui alla Cassa depositi e prestiti man mano che vengono a maturazione, depurate del contributo erariale e dei contributi sussidiari delle due Opere nazionali. Tali contributi sono corrisposti nella loro integrita' in rate semestrali uguali, direttamente alla Cassa depositi e prestiti, ad eccezione di quelli maturati durante il periodo che precede l'ammortamento i quali, invece, vengono versati nel conto corrente intestato all'Ente edilizio, in conformita' dell'art. 192. Ove, per insolvenze verificatesi, non sia possibile il pagamento integrale delle somme dovute alla Cassa, agli atti esecutivi nei confronti dei soci morosi procede l'Ente edilizio. La Cassa depositi e prestiti da' comunicazione delle insolvenze al Ministero delle finanze, ai sensi e per gli effetti dell'art. 181. Il Ministero delle finanze corrisponde alla Cassa, qualunque sia lo stato della procedura e l'esito di essa nei confronti dei soci morosi, le rate insolute unitamente agli interessi maturati allo stesso saggio dei mutui, non oltre la scadenza della rata semestrale di ammortamento immediatamente successiva a quella rimasta insoluta, restando sostituito alla Cassa in tutte le ragioni di diritto in confronto dell'Ente edilizio, delle cooperative e dei soci morosi, ed avvalendosi della procedura di cui all'art. 65.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 197
Art. 197. II corrispettivo dovuto all'Ente edilizio durante il periodo di ammortamento dei mutui per sopperire alle spese di vigilanza e di funzionamento, viene fissato, per tutte le cooperative facenti capo all'Ente stesso, nella misura del due per cento della quota di ammortamento dovuta ed e' ad esso corrisposto dalle singole cooperative in due rate eguali da versarsi entro i mesi di gennaio e di luglio di ciascun anno.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 198
Art. 198. Le cooperative facenti capo all'Ente edilizio godono le agevolazioni tributarie nei limiti e con le condizioni richieste per le cooperative a proprieta' individuale tra impiegati e pensionati dello Stato e mutuatarie della Cassa depositi e prestiti. Tutti gli atti e contratti fra Ente e cooperative e fra Ente, cooperativo e soci, relativamente ai mutui ed agli alloggi sociali, possono essere stipulati in forma pubblica amministrativa come previsto nei tre ultimi commi dell'art. 151 verso il corrispettivo di centesimi dieci per ogni cento lire, da devolversi all'Ente. La tassa fissa di registrazione, iscrizione, trascrizione, annotazione e cancellazione di ipoteche in dipendenza dei mutui, gravera' sulle cooperative ed alle rinnovazioni ipotecarie alla scadenza del trentennio provvederanno d'ufficio i Conservatori delle ipoteche, gratuitamente. ((13))
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 199
Art. 199. I rapporti col Ministero dei lavori pubblici, con la Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica e con qualsiasi altra autorita' od organo, relativamente ai mutui ed agli alloggi delle cooperative, si svolgeranno soltanto con l'Ente edilizio fino alla stipulazione dei contratti di mutuo individuale.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 200
Art. 200. Per quanto non previsto nel presente Titolo ed ove non siano contrarie od incompatibili, si applicano alla edilizia dei mutilati ed invalidi di guerra facente capo all'Ente edilizio le norme concernenti le cooperative fra impiegati e pensionati dello Stato mutuatarie della Cassa depositi e prestiti nonche' tutte le altre contenute nel presente testo unico.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 201
Art. 201. Le disposizioni contenute nel presente Titolo costituiscono parte integrante del contratto di assegnazione definitiva dell'alloggio cooperativo e di mutuo edilizio individuale stipulato o da stipularsi tra il socio, la cooperativa cui egli appartiene e la Cassa depositi e prestiti. Le dette disposizioni vincolano il condominio ed i suoi successori a qualsiasi titolo, anche in caso di riscatto. Il vincolo dura finche' tutti gli alloggi compresi nello stesso edificio non siano stati ammortizzati o riscattati.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 202
Art. 202. Per edificio, a tutti gli effetti del presente Titolo, si intende quello che, in osservanza di quanto dispone l'art. 204, da' luogo ad un condominio a se'. Il costo degli alloggi, sempre agli effetti delle norme del presente Titolo, corrisponde all'importo risultante dal reparto definitivo della spesa approvato dal Ministero dei lavori pubblici.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 203
Art. 203. I diritti e gli obblighi dei condomini, in quanto non sia provveduto dalle norme di questo titolo e dal regolamento di cui all'art. 235, sono disciplinati dalle altre disposizioni del presente testo unico e da quelle del [Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262).
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 204
Art. 204. Ogni edificio separato, se appartiene a piu' condomini, da' luogo ad un condominio a se'. Nel caso di piu' edifici, comunque riuniti insieme, ed in quello di un fabbricato unico, del quale sia possibile distinguere le varie parti come edifici autonomi, se la possibilita' di tale autonomia sia riconosciuta, sentiti i condomini interessati, dal Ministero dei lavori pubblici di accordo con la Cassa depositi e prestiti, ciascuno degli edifici o ciascuna delle suddette parti costituisce del pari un condominio a se', salvo quanto e' disposto nel penultimo capoverso dell'articolo seguente. Nel caso di palazzine o villini separati, appartenenti ciascuno ad un proprietario unico, costituiscono oggetto di condominio solo quegli elementi comuni a piu' costruzioni che sono contemplati nel detto penultimo capoverso dell'articolo seguente.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 205
Art. 205. Fra i condomini di ciascun edificio, costituiscono proprieta' comune ed indivisibile: a) l'area su cui sorge la costruzione, le recinzioni di zone comuni, le fondazioni, i muri maestri, il tetto, il cornicione, le intercapedini tra i fabbricati; b) il cortile, le chiostrine, il giardino, escluse le zone assegnate in proprieta' ai singoli soci; c) la rete delle fognature ed i relativi pozzetti di ispezione, i tubi di scarico delle acque e delle materie di rifiuto, nonche' i tubi e le cunette delle acque piovane, escluso quanto e' di pertinenza di ciascun appartamento; d) la scala ed il corridoio di accesso alle cantine, i locali del sottosuolo adibiti alle macchine per il riscaldamento comune ed al deposito comune di materiali, le fontane, la lavanderia e lo stenditoio comune e con le relative vasche o condutture, ed ogni altro locale destinato originariamente a servizi comuni; e) le colonne montanti dell'energia elettrica e del gas fino ai contatori e dell'acqua fino al punto di diramazione ai vari appartamenti, salvo gli impianti individuali; f) il portone, l'androne, i portici e gli anditi di ingresso, i viali di accesso, nonche' i cancelli comuni; g) la scala di accesso ai singoli alloggi con le ringhiere e gli impianti per l'illuminazione, i relativi anditi e pianerottoli, l'ascensore, compresi i locali occupati dalle macchine. Se un fabbricato contiene piu' scale, la comunione di ciascuna e' limitata ai condomini cui essa serve per accedere ai rispettivi alloggi, salvo il diritto di passaggio a favore di quelli fra gli altri condomini che debbono servirsene per recarsi ai locali, sia accessori dei loro alloggi, sia comuni a tutto l'edificio; h) i locali destinati per gli uffici della cooperativa, quelli ad uso di portineria e alloggio del portiere con i relativi impianti di luce, d'acqua e di gas, e gli apparecchi del telefono interno ed esterno in impiantati ed esercitati per uso del condominio. Quando le cose di cui alle lettere c), d), e), f), siano distinte per i gruppi di condomini, la comunione e' limitata ai condomini che appartengono a ciascun gruppo. Nel caso in cui di un unico fabbricato sia riconosciuta la divisibilita' a norma del primo capoverso dell'art. 204 la comunione di alcuni degli elementi menzionati nel presente articolo puo' estendersi a piu' condominii. Tale norma puo' trovare applicazione anche nel caso menzionato nel secondo capoverso dello stesso art. 204. La proprieta' comune degli elementi sopra elencati fra i condomini di ciascun fabbricato e' in ragione del costo del rispettivo alloggio.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 206
Art. 206. I lastrici solari, le terrazze che non siano state originariamente destinate ai servizi comuni anche di altri condomini le altane, unitamente alle parti relative, costituiscono proprieta' comune ma divisibile soltanto tra i condomini dei piani compresi nella colonna di fabbrica sottostante, a meno che non siano stati in tutto o in parte assegnati in uso o in proprieta' ad uno od a piu' di essi.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 207
Art. 207. Non e' consentito l'abbandono o la rinunzia alla comproprieta' degli elementi comuni dell'edificio al fine di sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 208
Art. 208. I muretti che dividono le aree destinate a giardino, o delimitano le zone delle terrazze attribuite in proprieta' a singoli condomini, le cancellate di ferro o le reti metalliche che siano infisse in tali muretti, sono di proprieta' comune dei condomini contigui, salvo che la spesa non sia a carico del condomino singolo. I condomini sulle aree a giardino loro attribuite in proprieta' non possono senza il consenso del Ministro per i lavori pubblici, sentiti proprietari contigui, mutare le dimensioni o la struttura delle recinzioni ne' eseguire costruzioni od immettere piantagioni di alto fusto, dalle quali possa derivare una diminuzione di luce o di visuale ai detti proprietari contigui.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 209
Art. 209. I condomini di ciascun edificio separato o distinto o che sia riconosciuto condominio autonomo a norma del 2° comma dell'art. 204 dovranno, su nulla osta del Ministero dei lavori pubblici, costituirsi in cooperativa a se' stante, purche' il numero dei condomini non sia minore di tre. Il Ministro per i lavori pubbblici potra' tuttavia determinare insindacabilmente la costituzione di cooperative a se' stanti, ai sensi del precedente comma, anche quando uno o piu' degli assegnatari di alloggio nell'edificio di cui trattasi non abbiano ancora stipulato il mutuo edilizio individuale. Debbono essere soci di ciascuna cooperativa, originaria o suddivisa, tutti e soli i condomini dell'edificio pel quale la cooperativa e' costituita, qualunque sia il titolo in base a cui hanno acquistata la qualita' di condomini, salvo la disposizione dell'art. 228. Nel caso di palazzine o villini separati appartenenti a meno di tre condomini, questi faranno parte di cooperativa comprendente i condomini di altre costruzioni che abbiano interessi comuni derivanti dalla vicinanza o, in difetto, dalla identita' dell'origine, in modo che la cooperativa medesima risulti composta di non meno di tre condomini. Avvenuto il riscatto di un'intera palazzina, o di un villino, o di altro edificio da considerate autonomo a norma dell'art. 204, cessa fra i condomini ogni speciale vincolo cooperativo derivante dal presente titolo, ma restano fermi gli obblighi attinenti alla conservazione e gestione di elementi comuni con altri edifici cooperativi indicati nel penultimo comma dell'art. 205. Nel caso che, per l'avvenuto riscatto di una palazzina o di un villino, o di altro edificio da considerare autonomo a norma dell'art.204, la cooperativa cui apparteneva la costruzione riscattata resti costituita da meno di tre soci, tale cooperativa sara' ricostituita giusta le norme contenute nel terzo capoverso di questo articolo.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 210
Art. 210. Determinata la divisione di una cooperativa ai termini dell'art. 209 le questioni che sorgono sulla ripartizione delle attivita' o passivita' o sul modo di utilizzare o custodire elementi comuni indivisibili, compresi fra essi i documenti, saranno decise dalla Commissione di vigilanza sulla edilizia popolare ed economica. La predetta disposizione non si applica ai giardini o cortili comuni a piu' edifici appartenenti a cooperative derivate da unica originaria cooperativa, dovendo per tali aree osservarsi sempre la norma dell'art. 214.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 211
Art. 211. Quando, per la eseguita' del numero dei soci, non sia possibile assegnare tutte le cariche sociali, queste possono, in parte, essere coperte da estranei e, preferibilmente, da soci di cooperative viciniori, in ispecie se con esse sussistono elementi comuni di condominio giusta il penultimo comma dell'art. 205. Per altro, e' in facolta' delle cooperative costituite da non piu' di quindici soci di delegare al presidente le funzioni che spetterebbero al consiglio. Rimangono nel resto applicabili alle cooperative formate a norma degli articoli precedenti le stesse disposizioni che regolano le cooperative originarie, in quanto compatibili con le norme del presente titolo.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 212
Art. 212. Il presidente della cooperativa rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte ai terzi, il condominio.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 213
Art. 213. Per sopperire alle spese di amministrazione e gestione sociale, deve essere costituito un fondo col contributo di tutti i condomini della cooperativa. La misura di tale fondo ed i criteri di contribuzione da parte dei vari condomini, da approvarsi dal Ministero dei lavori pubblici, sono stabiliti dal regolamento speciale della cooperativa di cui all'art. 235.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 214
Art. 214. I condomini non possono compiere atti che importino variazioni nella destinazione originaria delle parti comuni del fabbricato e degli accessori, ne' arrecare modificazioni alle parti comuni del fabbricato ed al giardino comune, senza previo consenso della maggioranza numerica di due terzi di coloro tra i quali e' limitata la comunione delle parti alla cui destinazione originaria si intende apportare variazioni, riservato pero' a ciascuno dei dissenzienti il diritto di opporsi e di far valere le sue ragioni a norma dell'art. 239. L'opposizione non sospende l'esecuzione del deliberato ma la sospensione puo' essere ordinata dalla Commissione di vigilanza. Ove si tratti di introdurre variazioni nella destinazione originaria di parti comuni a piu' condominii, occorre l'assenso dei condominii stessi, ed a determinare a questo effetto la volonta' di ciascun condominio e' necessaria la maggioranza numerica di almeno due terzi di coloro fra i partecipanti a ciascun condominio, tra i quali e' limitata la comunione delle parti alla cui destinazione originaria si intende apportare variazioni. Nell'uno e nell'altro caso le variazioni e modificazioni suddette, non possono essere apportate senza l'autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici e della Cassa depositi e prestiti.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 215
Art. 215. Qualora si tratti di innovazione che, quantunque riconosciuta utile, importi una spesa eccessivamente gravosa ai condomini, ovvero che abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, la Commissione di vigilanza deve accertare se essa consiste in opere, impianti, o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, ovvero se ricade sulle parti dell'edificio che rendono impossibile la divisione o l'uso separato. Nel primo caso puo' disporsi che i condomini, i quali non intendano trarre vantaggio dall'innovazione, siano esonerati da qualsiasi contributo nella spesa. Nel secondo caso l'innovazione puo' essere vietata, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 216
Art. 216. La facolta' di sopraelevare puo' essere esercitata dal proprietario dell'ultimo piano purche' questi abbia anche la proprieta' della terrazza sovrastante, ovvero quando l'edificio sia coperto da tetto, e purche' ottenga preventivamente il consenso insindacabile del Ministero dei lavori pubblici e della Cassa depositi o prestiti. Non occorre all'uopo il previo consenso dei proprietari dei piani sottostanti, i quali, pero', hanno facolta' di opporsi presso il Ministero dei lavori pubblici alla sopraelevazione se provino che dalla medesima possa derivare danno al loro alloggio. La stessa facolta' di opposizione compete ai proprietari dei fabbricati vicini appartenenti allo stesso gruppo originario cooperativistico.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 217
Art. 217. Quando si tratti di edificio coperto da tetto il proprietario dell'ultimo piano deve, se sopraeleva, indennizzare i proprietari dei piani sottostanti corrispondendo ai medesimi la somma risultante dalla divisione del valore dell'area da occuparsi con la sopraelevazione per il numero dei piani dell'edificio compresa la sopraelevazione e ripartendo tale somma fra tutti i condomini in proporzione del costo dei rispettivi alloggi.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 218
Art. 218. Le norme degli articoli 67, 68 o 69 che disciplinano la manutenzione, la imputazione ed il carico delle relative spese, rimangono applicabili anche dopo la stipulazione dei contratti di mutuo edilizio individuale, salvo il disposto degli articoli 219 e 220.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 219
Art. 219. I consigli di amministrazione delle cooperative non possono provvedere a spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli elementi comuni se non previa deliberazione dell'assemblea dei condomini. E' tuttavia loro consentito, nei casi d'urgenza, disporre tali spese, salvo chiederne ratifica alla prima assemblea.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 220
Art. 220. Ove risulti la necessita' di eseguire opere di manutenzione e non vi venga provveduto, entro termine perentorio da assegnarsi dal Ministero dei lavori pubblici, a cura del proprietario o dei proprietari interessati o, se del caso, della cooperativa o delle cooperative interessate, il Ministero stesso ne disporra' l'esecuzione d'ufficio. A tal'uopo i dipendenti organi tecnici predisporranno le relative perizie e, se del caso, il piano di riparto delle spese da accollarsi ai singoli condomini a sensi dell'art. 222. Il Ministero, avuta comunicazione della perizia e, ove ne ricorra l'ipotesi, del piano di reparto, ne dara' partecipazione al proprietario od ai proprietari interessati a mezzo della cooperativa o delle cooperative interessate fissando un termine non superiore ad un mese dalla partecipazione stessa, entro il quale dovra' esser eseguito il versamento al fondo di manutenzione eventualmente insufficiente su cui la spesa deve gravare, od il pagamento da parte del proprietario quando si tratti di lavori di manutenzione afferenti al suo alloggio. Sia contro il piano dei lavori previsto in perizia e l'ammontare di questa, sia contro il piano di reparto, gli interessati hanno facolta' di ricorrere, entro il termine di cui al precedente comma, al Ministero dei lavori pubblici che decide in via definitiva, sentita la Commissione di vigilanza sull'edilizia popolare ed economica. Tuttavia, ove si tratti di lavori il cui ritardo possa apportare pregiudizio alla stabilita' dell'edificio, il Ministero dei lavori pubblici, puo' con suo decreto, disporne l'esecuzione anche in pendenza dei ricorsi. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute, il Ministero denunziera' i morosi alla Cassa depositi e prestiti. Contro i morosi sono applicabili le disposizioni contenute nell'art. 236, salva la facolta' della Cassa depositi e prestiti di procedere alla vendita giusta l'art. 238, ove la morosita' verificatasi non venga estinta entro il termine che essa fissera'.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 221
Art. 221. Il Ministero dei lavori pubblici ha facolta', divenuti definitivi il piano dei lavori e quello del reparto delle spese, di emettere ordinativi di pagamento sul fondo di manutenzione e di incassarne o farne incassare l'importo.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 222
Art. 222. Quando la spesa per lavori di manutenzione da eseguirsi sul fondo previsto dall'art. 67, comma primo, superi la disponibilita' del fondo stesso, l'eccedenza gravera' sui proprietari interessati in proporzione del costo dei rispettivi alloggi.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 223
Art. 223. Alle spese per il consumo dell'acqua, salvo che questa abbia formato oggetto di assegnazione in proprieta', contribuiscono i proprietari degli alloggi, delle botteghe e dei sotterranei rispettivamente assegnati in proporzione delle quantita' di acqua a ciascuno attribuita, se si tratti di acqua ad essi direttamente distribuita, mentre per l'acqua fornita in comune la spesa e' ripartita, in parti eguali tra tutti gli utenti.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 224
Art. 224. La spesa per l'assicurazione dell'edificio contro danni dell'incendio, del fulmine e dello scoppio del gas, e' ripartita fra i condomini in proporzione del valore del rispettivo alloggio. Le cooperative edilizie sono tenute a stipulare con le societa' presso le quali hanno assicurato o assicurano, ai sensi delle disposizioni vigenti, le costruzioni sociali, patti da rinnovare alla scadenza e da redigersi nelle forme stabilite dalla Cassa depositi o prestiti d'intesa col Ministero delle corporazioni, diretti a stabilire: a) che il premio di assicurazione, in caso di ritardo del pagamento da parte della cooperativa, e' corrisposto dalla Cassa depositi o prestiti, salvo rivalsa a termini del successivo comma quinto, nel bimestre immediatamente successivo alla comunicazione fatta dalla societa' assicuratrice alla Cassa predetta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; b) che, in caso di sinistro, la societa' di assicurazione si obbliga a pagare alla Cassa depositi e prestiti la indennita' corrispondente al danno accertato, quale sia la causa del sinistro e quali siano le decadenze e le nullita' eventualmente verificatesi a termini di polizza. La Cassa depositi a prestiti preleva sulla indennita' pagata dalla societa' assicuratrice il suo credito, salvo il versamento a chi di diritto della parte di indennita' non dovutale. Per il gradimento della Cassa depositi o prestiti, prescritto dall'art. 56, e' sempre necessario che la compagnia si obblighi all'osservanza delle precedenti disposizioni. Quando manca il gradimento della Cassa depositi e prestiti oppure per i contratti gia' stipulati la societa' di assicurazione non intende assumere gli obblighi stabiliti da questo articolo, la cooperativa deve stipulare il contratto di assicurazione con altra societa' di gradimento della detta Cassa in conformita' delle norme contenute nei commi precedenti. Se la cooperativa non ottempera alle disposizioni di questo articolo entro il termine all'uopo fissato dalla Cassa depositi e prestiti, questa puo' stipulare il contratto di assicurazione in luogo o vece della cooperativa inadempiente. I premi o le spese anticipate dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del presente articolo sono considerati, ai fini della procedura di ricupero, come quote integrative delle rate di ammortamento dei mutui o delle rate del prezzo di riscatto.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 225
Art. 225. Nei riguardi degli ascensori sono suddivise tra i condomini in quote progressive decrescenti dall'alto in basso, secondo che sara' determinato nel regolamento previsto dall'art. 235, le spese pel consumo dell'energia e tutte le altre di normale manutenzione e di gestione. Dal concorrere a tutte le dette spese sono esclusi i proprietari del piano terreno sopraelevato, a meno che non abbiano la possibilita' di accedere al proprio alloggio con l'ascensore e salvo il disposto di cui al seguente comma. Por l'accesso alle terrazze, alle soffitte, ed altri locali e' dovuta dai condomini, che possono far uso dell'ascensore, una quota in modica misura,da stabilire nel regolamento suddetto. Dove esistano piu' ascensori, il computo e' eseguito separatamente per ciascun ascensore.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 226
Art. 226. Le spese per la normale manutenzione e per la riparazione dell'impianto del termosifone comune, escluse quelle riguardanti le parti esistenti nei singoli alloggi che sono per intero a carico dei rispettivi proprietari, nonche' le spese di consumo e di esercizio del termosifone medesimo, sono ripartite, senza facolta' di sottrarvisi rinunciando al riscaldamento, fra i condomini i cui alloggi partecipano al medesimo impianto in proporzione del numero degli elementi radianti che esistono in ciascuno di essi, se trattasi di elementi di unico tipo e dimensioni, ovvero in proporzione della superficie radiante se trattasi di elementi di diverso tipo e dimensioni. Tuttavia un diverso criterio per la ripartizione di dette spese puo' essere stabilito nel regolamento di condominio di cui all'art. 235.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 227
Art. 227. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 SETTEMBRE 1947, N. 1174](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legislativo:1947-09-30;1174)))
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 228
Art. 228. Coloro che, non avendo, avuto assegnazione di alloggio, perdono la qualita' di socio a norma dell'art. 209, mantengono il diritto a concorrere, secondo l'originario ordine di iscrizione, all'assegnazione degli alloggi che per avventura divenissero disponibili per decadenza a causa di morosita'. All'assegnazione provvedera', su istanza degli interessati, la Commissione di vigilanza sull'edilizia popolare ed economica.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 229
Art. 229. Con la stipulazione del contratto di mutuo individuale, il socio acquista irrevocabilmente la proprieta' dell'alloggio, dalla quale non puo' essere dichiarato decaduto se non nei soli casi di morosita' disciplinati dagli articoli 66 e 103, comma terzo. Egli puo' quindi liberamente godere, anche mediante affitto, dell'alloggio e suoi accessori, ma non potra' destinarli ad usi che rechino, pregiudizio ad altri condomini. Ove si verifichi un tale uso, provvedera', su reclamo degli altri condomini interessati o del consiglio di amministrazione della cooperativa, la Commissione di vigilanza sulla edilizia popolare ed economica. In ogni caso i contratti di affitto degli alloggi che non siano stati totalmente o parzialmente riscattati, debbono, per lo spazio di due anni dalla data del contratto di mutuo individuale, essere comunicati al Ministero dei lavori pubblici, che potra' opporsi, ove ve ne sia motivo. Non esercitata l'opposizione entro trenta giorni dalla recezione, il contratto di affitto ai intendera' approvato anche agli effetti dell'art. 81 della legge di registro 30 dicembre 1923 n. 3269 e diverra' eseguibile.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 230
Art. 230. Il condomino, il quale non abbia riscattato l'alloggio a termini dell'art. 231 puo', nel caso di collocamento a riposo, di cambiamento di residenza, di mutamenti nello stato di famiglia o per altri gravi motivi, farne alienazione a chi si trovi nella condizione ed abbia i requisiti prescritti per divenire assegnatario, sempre che sul contratto stipulato fra le parti siano intervenuti il nulla osta della cooperativa ed il consenso della Cassa depositi e prestiti. L'esecuzione del contratto e' subordinata all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, previo accertamento e controllo delle effettive condizioni, modalita' e corrispettivi stipulati fra le parti. Analogamente e' consentita a favore di appartenenti alle categorie enumerate nell'art. 91, l'alienazione di alloggi cooperativi finanziati dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. I successori del condomino hanno pure facolta' di alienare l'alloggio subordinatamente alla osservanza delle formalita' suddette. Contro il diniego di nulla osta della cooperativa e' ammesso ricorso al Ministro pei lavori pubblici.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 231
Art. 231. Compiuto il riscatto col pagamento totale del prezzo il condomino acquista la facolta' di alienare liberamente ed a qualsiasi titolo il proprio alloggio e suoi accessori. Tale facolta' puo' essergli accordata dal Ministero dei lavori pubblici nel caso di riscatto con pagamento immediato di almeno un terzo del prezzo, e frazionato per la rimanenza ai sensi dell'art. 141 purche' la Cassa depositi e prestiti dia il suo consenso anche al fine di garantire il regolare pagamento delle somme ad essa dovute alle scadenze stabilite. In ogni caso, e per lo spazio di cinque anni a decorrere dal 3 febbraio 1934, gli atti di alienazione devono essere comunicati al Ministero dei lavori pubblici che potra' opporsi ove ve ne sia motivo. Non esercitandosi l'opposizione entro trenta giorni dalla recezione, l'atto di alienazione si intendera' approvato anche agli effetti dell'art. 81 della legge di registro 30 dicembre 1923 n. 3269 e diverra' eseguibile.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 232
Art. 232. L'alienazione dell'alloggio cooperativo importa sostituzione dell'acquirente in tutti indistintamente gli obblighi dell'alienante, rimanendo ferme le iscrizioni ipotecarie nel loro grado originario a garanzia degli obblighi medesimi. L'alienante, assolti gli adempimenti connessi con l'alienazione, resta liberato.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 233
Art. 233. L'alienazione, l'ipoteca, il sequestro di un piano o frazione di piano si estendono di diritto alla quota delle parti comuni dell'edificio ad esso piano relative.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 234
Art. 234. Le disposizioni di cui agli articoli 113, comma secondo, 232 e 233, si applicano anche alle permute di alloggi per i quali i condomini non siano addivenuti ancora al riscatto del rispettivo alloggio col pagamento totale o parziale del prezzo. Sono estese alle permute stipulate dopo il riscatto le norme degli articoli 231, 232 e 233.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 235
Art. 235. Per quanto riguarda i diritti e gli obblighi dei condomini anche in relazione alla disciplina per il miglior uso delle parti comuni del condominio in armonia con le esigenze del condominio stesso, provvederanno le cooperative con apposito regolamento, che dovra' essere approvato dal Ministero dei lavori pubblici o dalla Cassa depositi e prestiti. Nel regolamento saranno stabiliti fra l'altro i turni, gli oneri ed i divieti che fossero ritenuti necessari per evitare molestie fra condomini. In esso potranno essere comminate per infrazione alle norme circa l'uso delle cose comuni e gli atti che turbano la tranquillita' dei condomini, sanzioni pecuniarie non superiori a lire cinquanta a carico del condomino responsabile, salvo il ricorso di cui all'art. 239 e senza pregiudizio del danno e del rimborso delle spese cui la infrazione abbia dato luogo. Il provento delle sanzioni e' devoluto al fondo per spese generali.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 236
Art. 236. Il consiglio di amministrazione della cooperativa potra' promuovere l'intervento della Cassa depositi e prestiti perche', con le norme stabilite nell'art. 65, sia assicurata la riscossione di tutte le somme dovute dai condomini o dal singolo proprietario, in base alle disposizioni del presente titolo, nonche' dei relativi interessi di mora.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 237
Art. 237. Contro il condomino che si renda moroso per due volte della quota di ammortamento e degli accessori, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a eseguire la trattenuta sullo stipendio e sulla pensione con effetto continuativo per le rate scadute e da scadere, a norma dell'art. 65, 2° comma, del [R. decreto 12 marzo 1908, n. 151](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1908-03-12;151).
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 238
Art. 238. Ove, per mancato pagamento delle quote mensili e degli interessi di mora per le quote scadute, o di somme occorrenti per riparazioni indispensabili alla conservazione di un alloggio cooperativo, la Cassa depositi e prestiti riconosca la necessita' di provocare la vendita forzata del medesimo, il Ministero dei lavori pubblici puo', su richiesta del condomino, autorizzare la vendita anche per trattativa privata, purche' il prezzo relativo copra, oltre il credito della Cassa a valore di riscatto, le rate scadute di quote di manutenzione e di spese generali rimaste insolute e ogni altra partita liquidata.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 239
Art. 239. Per il periodo di dieci anni a decorrere dal 1° aprile 1936 su tutte le controversie in materia di condominio, decide la Commissione di vigilanza su istanza da prodursi, sotto pena di decadenza, nel termine di un anno dal giorno in cui si e' verificato il fatto ovvero e' intervenuto il provvedimento che ha dato origine alla controversia. Nell'esercizio di tale funzione la Commissione e' composta di sette membri effettivi e due supplenti e decide con l'intervento di sette votanti. Contro la decisione della Commissione e' ammessa, entro giorni sessanta dalla notifica, opposizione per qualsiasi motivo alla Commissione stessa la quale decide in seduta plenaria. Essa puo' disporre nuove prove d'ufficio o su richiesta delle parti le quali hanno anche facolta' di fare nuove deduzioni ed eccezioni sull'oggetto della controversia. La Commissione in seduta plenaria e' costituita di undici membri effettivi e tre supplenti e decide con l'intervento di undici votanti. La decisione della Commissione plenaria sulla opposizione e' impugnabile, entro giorni novanta dalla notifica, con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge. Nel caso di annullamento con rinvio, la Commissione di vigilanza deve conformarsi alla decisione della Corte circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato. ((7))
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 240
Art. 240. Le disposizioni del presente titolo si applicano anche alle cooperative a contributo erariale mutuatarie dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, con le seguenti varianti: Le attribuzioni e facolta' date al Ministero dei lavori pubblici e alla Cassa depositi e prestiti dagli articoli 201 - 202 - 209 - 213 - 214 - 216 - 220 - 221 - 224 - 227 - 229 - 230 - 231 - 235 - 236 - 237 - 238, s'intendono deferite alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato; La frase «dal Ministero dei lavori pubblici di accordo con la Cassa depositi e prestiti» contenuta nell'art. 204, e' sostituita dalla seguente «dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato». Alle parole «Ministro pei lavori pubblici» contenute negli articoli 208, 209 e 230, sono sostituite quelle di «Direttore generale delle ferrovie dello Stato»; Nell'art. 220, comma primo, alla frase «il Ministero stesso disporra' l'esecuzione di ufficio», e' sostituita la seguente: «la Direzione stessa ne disporra' l'esecuzione di ufficio». I commi quinto e sesto sono fusi e sostituiti dal seguente unico comma: «In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute, si applicano a carico degli inadempienti le disposizioni contenute nell'art. 236, salvo alla Direzione generale di procedere alla vendita giusta l'art. 238 ove la morosita' verificatasi non venga estinta nel termine da essa fissato». Nell'art. 231, comma primo, alla dizione «purche' la Cassa depositi e prestiti dia il suo consenso anche al fine di garantire», e' sostituita la seguente: « a condizione che sia garantito». Alle parole «il Ministero dei lavori pubblici puo'» contenute nell'art. 238 si sostituiscono le seguenti «la Direzione stessa puo'» e la parola «Cassa» e' sostituita da «Amministrazione».
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 241
Art. 241. Sono a carico delle cooperative a contributo erariale, dei privati, degli istituti od enti costruttori di case popolari od economiche, le spese per gite di servizio effettuate, nel loro interesse, da funzionari dello Stato. In tal caso competono le ordinarie indennita' di trasferta e di viaggio con gli aumenti previsti dalle norme vigenti per gite a carico di privati. Le relative distinte di indennita', trasmesse dal Ministero dei lavori pubblici, ai privati, alle cooperative, agli istituti od enti costruttori debbono essere pagate entro mesi tre dall'invio della parcella sotto pena di sospensione delle somministrazioni e dei contributi.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 242
Art. 242. Salvo le disposizioni degli articoli 95, 103, 104, 105 e 106, rimangono ferme le prenotazioni, assegnazioni e comunque l'attribuzione degli alloggi avvenute anteriormente alla pubblicazione del presente testo unico, sempre che non sia gia' stato proposto tempestivo ricorso. Rimangono parimenti ferme le procedure e le approvazioni espletate secondo la legge del tempo o in base a questa non occorrenti. In nessun caso e' consentita la revisione di situazioni perfezionatesi con contratto di mutuo individuale.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 243
Art. 243. Restano fermi tutti i rapporti giuridici legittimamente costituitisi, l'ammortamento e la definizione dei mutui per costruzione di case popolari od economiche in attuazione dei provvedimenti urgenti per la citta' di Roma di cui al titolo V del [testo unico 30 novembre 1919, n. 2318](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1919-11-30;2318), concernenti l'istituto per le Case popolari e l'Istituto romano cooperativo per le case degli impiegati dello Stato incorporato nell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato con [R. decreto-legge 4 dicembre 1930, n. 1679](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1930-12-04;1679), convertito nella [legge 26 marzo 1931 n. 338](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1931-03-26;338). Ai rapporti giuridici ed agli obblighi derivanti dai mutui e dalle costruzioni eseguite per conto delle cooperative edilizie di Roma e di Napoli, dall'Unione edilizia nazionale posta in liquidazione con [R. decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2022](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1923-09-24;2022), convertito nella [legge 17 aprile 1925 n. 473](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1925-04-17;473), si applicano le disposizioni dell'[articolo 2 del R. decreto-legge 28 febbraio 1935, n. 342](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1935-02-28;342~art2), convertito nella [legge 3 giugno 1935 n. 1043](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1935-06-03;1043). Restano ugualmente fermi tutti i rapporti giuridici legittimamente costituitisi in dipendenza della costruzione di case popolari od economiche autorizzate dal [decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1919-02-27;219), convertito nella [legge 24 agosto 1921, n. 1290](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1921-08-24;1290), recante provvedimenti per la citta' di Napoli, dal [R. decreto-legge 8 maggio 1924 n. 1021](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-05-08;1021), convertito nella [legge 21 marzo 1926, n. 592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-03-21;592), per esecuzione di opere pubbliche nella Lucania, ed in genere da altre disposizioni speciali.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 244
Art. 244. Le attribuzioni deferite al Ministero dei lavori pubblici in materia di cooperative edilizie, in quanto non sia diversamente disposto, sono devolute all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ove trattisi di cooperative mutuatarie dell'Amministrazione stessa. Sono a questa anche estese tutte le facilitazioni, esenzioni tributarie e tutti i benefici previsti dal presente testo unico per le cooperative mutuatarie della Cassa depositi e prestiti nonche' tutte le norme ivi contenute, in quante applicabili. Restano comunque ferme le attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici in materia di contributi erariali nel pagamento di parte degli interessi nonche' quelle spettanti alla Commissione di vigilanza a termini delle disposizioni vigenti.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 245
Art. 245. L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata: a) ad accordare ai trasporti di operai, materiali e mezzi d'opera occorrenti per le costruzioni intraprese da cooperative mutuatarie dell'Amministrazione stessa, il ribasso del 50% sulle tariffe in vigore all'atto del trasporto; b) ad approvvigionare le cooperative suddette di materiali e mezzi d'opera disponibili nelle proprie cave e nei propri magazzini o provvisti dai propri fornitori, concedendoli a prezzo di costo od a rimborso di spesa; c) a facilitare la costruzione e la concessione di binari di raccordo tra il cantiere e la piu' prossima linea o stazione ferroviaria, eseguendo i relativi lavori a rimborso di spesa e senza nolo per i materiali impiegati temporaneamente.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 246
Art. 246. Con regolamento da approvarsi e da modifarsi eventualmente con decreto del Ministro pei lavori pubblici di concerto con quello per le finanze sono determinate le opere e le forniture il cui costo sia da escludere in tutto od in parte dal contributo erariale. Con decreto del Ministro pei lavori pubblici, ovvero di quello per le comunicazioni qualora trattisi, di cooperative mutuatarie dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, sono determinate le modalita' per l'applicazione delle norme sulla esecuzione, contabilizzazione e collaudazione delle case popolari od economiche a contributo erariale nonche' la tariffa delle competenze spettanti agli ingegneri direttori dei lavori ed agli ingegneri collaudatori. Con decreto Reale, su proposta del Ministro pei lavori pubblici, sentita la Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, sono emanate le norme intese a garantire che i costi delle costruzioni a contributo erariale siano mantenuti in giusta relazione con quelli delle materie prime e della mano d'opera.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 247
Art 247. Alle cooperative edilizie a contributo erariale non si applicano le norme per l'inquadramento sindacale di cui a R. decreto-legge 2 marzo 1931, n. 324, convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 997. Si applicano invece anche a dette cooperative le disposizioni relative ai sindaci delle societa' commerciali previste dal R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito nella legge 3 aprile 1937, n. 517, salvo l'esclusione contenuta nell'art. 1 (comma 3°) del decreto stesso. ((10))
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 248
Art. 248. Sono applicabili alle locazioni di case economiche o popolari le norme sulla riduzione degli affitti di cui agli [articoli da 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1934-04-14;563~art1) [a 6 del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 563](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1934-04-14;563~art6), convertito nella [legge 7 giugno 1934, n. 1037](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1934-06-07;1037).
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 249
Art. 249. Sono applicabili ai soci che non abbiano ancora stipulato il contratto di mutuo edilizio individuale, le norme contenute nel [R. decreto-legge 16 aprile 1936, n. 703](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1936-04-16;703) convertito nella [legge 4 giugno 1936, n. 1340](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1936-06-04;1340), per quanto concerne l'accertamento del reddito agli effetti dell'imposta complementare istituita con [R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3062](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;3062).
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 250
Art. 250. Per gli alloggi a proprieta' individuale costruiti da societa' cooperative fruenti di contributo erariale, qualora i mutui all'uopo contratti vengano convertiti con riduzione dell'interesse il beneficio della riduzione stessa spetta ai singoli assegnatati. La quota d'interesse a carico degli assegnatari non puo' pero' essere inferiore all'uno per cento; il maggiore beneficio che risulti eventualmente dalla conversione di mutui, di cui al precedente comma sara' computato a diminuzione del contributo erariale.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 251
Art. 251. Le norme del presente testo unico sono estese, in quanto applicabili, alle cooperative per case popolari ed economiche che esplicano la loro attivita' nei possedimenti o nelle Colonie.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 252
Art. 252. Il Ministero dei lavori pubblici, e' autorizzato a provvedere nei comuni colpiti da terremoti: a) alla costruzione di case economiche e popolari in base a progetti tipo approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici; b) alla costruzione di case di civile abitazione e per alloggi di impiegati; c) alla sistemazione delle aree circostanti ed alle indispensabili opere igieniche.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 253
Art. 253. La costruzione delle case, di cui all'articolo 252, e' fatta di preferenza sulle aree gia' occupate dallo Stato per sede di ricoveri provvisori e poi trasferite ai comuni. Dette aeree, comprese quelle nella citta' di Messina gia' tenute in gestione dalla cessata Unione edilizia nazionale, si intendono retrocesse gratuitamente allo Stato senza alcuna formalita' quando siano state utilizzate od occorra utilizzarle per le costruzioni stesse. Qualora le aree siano state dai comuni temporaneamente concesse a terzi, gli eventuali oneri dipendenti dalla revoca della concessione faranno carico allo Stato. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano alle aree comprese nell'antico centro del Comune di Reggio Calabria.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 254
Art. 254. Alla costruzione di case economiche e popolari e per alloggi degli impiegati dello Stato si provvede secondo il fabbisogno determinato dal Ministero dei lavori pubblici, con i fondi che vengano, di volta in volta, assegnati sulle autorizzazioni di spesa per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie. Nei comuni indicati nella tabella n. 1 allegata al Testo unico approvato con [decreto legge 19 agosto 1917, n. 1399](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1917-08-19;1399), alle costruzioni stesse si provvede, inoltre, con le somme residue sull'autorizzazione di spesa di cui alla tabella allegata al [R. decreto-legge 6 ottobre 1927, n. 1827](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1927-10-06;1827), convertito nella [legge 17 maggio 1928, n. 1147](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1928-05-17;1147), nei limiti e con le modalita' stabiliti dalle disposizioni vigenti. Alle spese per la custodia e per i lavori di manutenzione, fino a che gli alloggi sono amministrati dal Ministero dei lavori pubblici, si provvede con i fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero stesso, salvo il disposto dell'articolo 263.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 255
Art. 255. Le case economiche e popolari sono assegnate alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di terremoto, che siano alloggiate in baracche o in ricoveri provvisori, purche' residenti nel comune all'epoca del terremoto e non aventi titolo a mutui di favore o a contributi o a sussidi governativi, salvo quanto e' disposto dallo art. 266. Si considerano come aventi titolo a mutuo o a contributo, o a sussidi governativi, agli effetti delle presenti disposizioni, anche coloro che abbiano ceduto o comunque alienato i loro diritti. Per quanto riguarda la citta' di Messina si presumono ivi residenti all'epoca del terremoto o rimasti senza tetto, salvo accertamenti in contrario, coloro che nel 1917 erano ricoverati in baracca. A cura del podesta' sono compilati gli elenchi delle persone residenti in ciascun comune, alle quali puo' essere fornito l'alloggio a norma del presente articolo o che abbiano diritto all'assegnazione in proprieta' dell'alloggio che attualmente occupano. Gli elenchi riveduti dalla Prefettura sono sottoposti all'approvazione del Ministro pei lavori pubblici, previa pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'albo del comune, e sono riveduti a periodi non eccedenti il biennio. Contro i provvedimenti del Ministro pei lavori pubblici non e' ammesso alcun gravame. ((17))
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 256
Art. 256. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 30 MARZO 1965, N. 225](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965-03-30;225)))
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 257
Art. 257. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 30 MARZO 1965, N. 225](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965-03-30;225)))
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 258
Art. 258. L'assegnazione dell'alloggio e' fatta di regola in proprieta': l'acquirente e' tenuto al pagamento del prezzo nella misura stabilita dal Ministero dei lavori pubblici. Il prezzo e' ammortizzato in cinquanta annualita' costanti comprensive di capitale e d'interesse al saggio dell'1 per cento. Per gli alloggi assegnati ai mutilati ed invalidi di guerra e agli invalidi e mutilati per la Causa Fascista il prezzo di vendita stabilito in base ai piani finanziari e' ridotto del 15 per cento. Gli acquirenti possono anche liberarsi dal proprio debito versando un capitale pari al valore attuale delle annualita' di ammortamento calcolato al saggio di sconto del 7,50 per cento. Tale saggio puo' essere variato in piu' o in meno con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello pei lavori pubblici. Gli assegnatari che stipulino contratto di acquisto entro tre mesi dalla data di definitiva assegnazione, avvalendosi della facolta' di cui al comma precedente, otterranno a titolo di premio un ulteriore sconto del 10 per cento sul capitale come sopra determinato. Dopo l'estinzione del debito l'Amministrazione e' tenuta a consentire la cancellazione dell'ipoteca iscritta sull'immobile.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 259
Art. 259. Il pagamento del prezzo di riscatto calcolato a norma del quarto comma, dell'articolo 258 puo' essere frazionato in dieci annualita' eguali e consecutive comprensive di interessi al 7,50 percento da corrispondersi in rate bimestrali o mensili con le norme indicate all'art. 261. Detta misura d'interessi puo' essere variata in piu' od in meno con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello pei lavori pubblici. Nel caso di pagamento frazionato lo sconto di cui al 5° comma dell'articolo 258 e' ammesso limitatamente al 5% del capitale occorrente pel riscatto con pagamento in unica soluzione, e l'Amministrazione dello Stato, a garanzia dei pagamenti rateali, iscrivera' ipoteca sull'immobile ovvero manterra' in vigore quella gia' iscritta a suo favore fino alla totale estinzione del debito da parte dell'acquirente.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 260
Art. 260. Quando le condizioni economiche dell'assegnatario non gli consentano di acquistare la proprieta' della casa, puo' il Ministero dei lavori pubblici sentita la commissiono locale di cui all'art. 257, concedere la casa in uso. I canoni d'uso vengono determinati dal detto Ministero.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 261
Art. 261. La riscossione dei canoni di ammortamento, nel caso di vendita a scomputo, o dei canoni d'uso, e' eseguita a mezzo degli esattori delle imposte dirette, con la procedura e coi privilegi fiscali stabiliti per la riscossione delle imposte medesime, in base a ruoli nominativi resi esecutivi dal prefetto, ed il relativo importo e' versato in Tesoreria con imputazione al bilancio dell'entrata. Il pagamento deve essere fatto in 6 rate bimestrali eguali coincidenti con le scadenze stabilite per le imposte dirette. In deroga al disposto del comma precedente, il pagamento dei canoni d'ammortamento o d'uso delle case economiche o popolari del comune di Messina e dei comuni della provincia di Reggio Calabria, a decorrere dal l° gennaio 1933, deve essere fatto in 12 rate mensili eguali, con scadenza al giorno 28 del mese di febbraio e al giorno 30 in tutti gli altri mesi dell'anno. Il versamento dei relativi importi da parte degli esattori comunali e dei ricevitori provinciali deve essere effettuato rispettivamente nei giorni 4 e 9 di ciascun mese. Analoga deroga pel pagamento dei canoni di ammortamento o d'uso delle case economiche e popolari nelle altre zone e pel versamento in Tesoreria degli importi relativi puo' essere adottata con decreto del prefetto della provincia, sentiti l'ufficio del Genio Civile competente e la Regia intendenza di finanza. Nel caso di vendita in unica soluzione a norma del quarto comma dell'art. 258, il prezzo dell'alloggio e' versato direttamente in Tesoreria dall'acquirente prima della stipula del contratto.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 262
Art. 262. Per la durata di dieci anni, a decorrere dalla data di stipulazione del contratto di acquisto di un alloggio affrancato a norma dell'art. 258, il proprietario non potra' farne alienazione se non previo nulla osta dei Ministri per le finanze e per i lavori pubblici. Da parte degli aventi titolo alla assegnazione di case economiche e popolari del comune ove trovasi l'appartamento stesso, puo' osercitarsi diritto di prelazione. Il proprietario dell'alloggio che intenda alienarlo entro il decennio dovra' far pubblicare l'offerta nel foglio degli annunzi legali della provincia. Colui che intenda esercitare il diritto di prelazione deve notificare all'Amministrazione dei lavori pubblici e all'offerente la dichiarazione autentica d'accettazione e depositare presso la Cassa depositi e prestiti la somma indicata nell'offerta, entro il termine di due mesi dalla pubblicazione dell'offerta medesima nel foglio degli annunzi legali. Nel caso di piu' concorrenti nell'esercizio del diritto di prelazione, decide insindacabilmente il Ministro per i lavori pubblici.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 263
Art. 263. Coloro che abbiano ottenuto gli alloggi in uso devono curarne la manutenzione ordinaria ed e' loro vietato di locarli o di cederne ad altri l'uso totale o parziale. La contravvenzione a tali norme od il mancato pagamento del canone produce la decadenza dalla concessione che viene dichiarata dal Prefetto, su proposta dell'ingegnere capo del Genio civile o della Commissione di cui all'articolo 257, senza pregiudizio del diritto da parte dello Stato di ripetere il pagamento dei canoni gia' scaduti. Il provvedimento prefettizio ha forza di titolo esecutivo a tutti gli effetti di legge, anche contro eventuali illegittimi occupanti, e l'esecuzione e' affidata agli agenti della forza pubblica.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 264
Art. 264. Contro gli occupanti illegittimi o abusivi delle aree, delle case economiche e popolari e di quelle por gli impiegati dello Stato, in gestione del Ministero dei lavori pubblici, puo' essere emessa ordinanza di sfratto dai funzionari all'uopo delegati con decreto del Ministro pei lavori pubblici. La facolta' di sfratto e' consentita ai funzionari predetti anche per lo sgombro delle aree, di cui all'art. 253, che occorra utilizzare per costruzione di case economiche, popolari e per impiegati. Le ordinanze suindicate hanno forza di titolo esecutivo a tutti gli effetti di legge e contro di esse non e' ammesso alcun ricorso od azione. La esecuzione delle ordinanze stesse e' affidata agli agenti della forza pubblica.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 265
Art. 265. ((COMMA ABROGATO DALLA [L. 30 MARZO 1965, N. 225](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965-03-30;225))). Contro gli acquirenti, che si rendano morosi nel pagamento di due rate di ammortamento del debito e dei relativi accessori, si applicano le disposizioni dell'articolo 103, terzo e quinto comma, del presente testo unico.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 266
Art. 266. I privati danneggiati, i quali non dispongono di alloggio stabile nel comune dove hanno il proprio domicilio, possono acquistare le case costruite dallo Stato, al prezzo e con le modalita' che saranno determinate dal Ministero dei lavori pubblici, in cambio del contributo diretto o del sussidio governativo oppure del concorso dello Stato nel mutuo di favore, cui abbiano diritto ai sensi delle disposizioni vigenti. Tali acquisti possono essere consentiti soltanto por le case che restino disponibili dopo l'assegnazione a tutti gli aventi diritto. Possono, tuttavia, essere autorizzati a tale acquisto anche, all'infuori del limite di cui al comma precedente, i proprietari di edifici o di parte di edifici danneggiati o distrutti, aventi un reddito imponibile non superiore a lire 200, ed a quelli che abbiano gia' devoluto all'Unione edilizia nazionale i propri diritti a mutuo, allo scopo di ottenere, in cambio di essi, la cessione di case economiche o popolari ed abbiano ottenuto dall' Unione edilizia medesima l'uso dell'alloggio richiesto. L'eventuale differenza tra l'ammontare del contributo o del sussidio governativo ed il prezzo della casa sara' versata in tesoreria con imputazione al bilancio dell'entrata. Coloro che intendano avvalersi della facolta' di cui al presente articolo, devono farne domanda al Ministero dei lavori pubblici. Sulla domanda provvede il Ministro con suo decreto, che costituisce il titolo di trapasso della proprieta' e serve per la relativa trascrizione e voltura da farsi dall'acquirente.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 267
Art. 267. Possono essere date in affitto per alloggio di privati che non ne abbiano diritto a norma delle disposizioni contenute nel presente capo, od anche per sede di pubblici uffici, le case rimaste disponibili per mancanza di richieste da parte degli aventi diritto. I locali di fabbricati gia' costruiti non utilizzabili che ad uso di negozio, potranno essere dati in affitto a quegli esercenti che ne facciano domanda, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 257.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 268
Art. 268. I locali non destinati ad uso di abitazioni, esistenti nei fabbricati delle case economiche e popolari di Messina, possono essere venduti a quegli esercenti di commercio che non abbiano diritto a contributo o a sussidio governativo afferente a vani terranei di loro proprieta' ad uso di negozio, distrutti o danneggiati dal terremoto. Gli aventi diritto a contributo o a sussidio che non ne abbiano ancora usufruito, possono acquistare i locali suddetti, previa rinuncia al diritto medesimo. Coloro che abbiano comunque ceduto o alienato i loro diritti possono acquistare i locali previo versamento in tesoreria di somma corrispondente al contributo, calcolato al 100 per cento del diritto a mutuo relativo. Le domande di acquisto da parte degli esercenti di commercio sono sottoposte al parere della Commissione di cui all'art. 257. Gli attuali assegnatari dei locali summenzionati che dalla data di immissione in possesso ne abbiano direttamente usufruito per il loro commercio, sempre quando abbiano i requisiti prescritti per l'acquisto a norma dei precedenti commi, hanno anche diritto di prelazione, purche' siano nati in Messina e ivi residenti da non meno di quindici anni, ovvero siano mutilati o invalidi di guerra o della Causa Fascista. La vendita dei locali suddetti puo' essere consentita anche in favore di associazioni, istituti od enti in genere, su conforme parere del prefetto di Messina. La vendita viene effettuata alle stesse condizioni, modalita' e vincoli stabiliti per la vendita degli alloggi economici e popolari.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 269
Art. 269. Alle case assegnate in proprieta', a norma del presente titolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 134 (comma primo), 135, 137 o 239 nonche', in quanto applicabili, quelle dei primi quattro capi del titolo XII.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 270
Art. 270. Lo Stato puo' cedere gratuitamente ai comuni le rate costruite. In tal caso, ai fini dell'integrazione del bilancio e di ogni altra assegnazione sul fondo consolidato dell'addizionale terremoto, sara' tenuto conto dei canoni di affitto delle case per l'ammontare che verra' approssimativamente stabilito di anno in anno dal Ministero dell'interno.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 271
Art. 271. Il Ministero dei lavori pubblici cura la gestione di tutte le case economiche e popolari e per impiegati costruite dalla Unione edilizia nazionale nelle localita' colpite da terremoti e non cedute ai comuni. Alle case economiche o popolari sono applicabili le norme del capo 2° ed a quelle per impiegati le norme di cui agli articoli 376, 377, 378, 379, 385 e 386. Coloro che all'11 settembre 1924 erano utenti di case economiche e popolari possono ottenerne l'assegnazione in proprieta', quando si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 255, 256, 266. Essi possono tuttavia conservare l'assegnazione in uso anche se non residenti nel comune all'epoca del terremoto purche' vi abbiano risieduto in precedenza, si trovino nelle altre condizioni previste dai citati articoli, 255, 256 e 266 e siano nati nel comune stesso.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 272
Art. 272. Gli alloggi compresi nei fabbricati costruiti in Messina con i fondi di cui alla lettera c) dell'art. 17 del Testo unico approvato con [decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1917-08-19;1399), possono essere messi in vendita dopo che l'Amministrazione comunale abbia determinato quali fabbricati intenda alienare. Il prezzo di vendita e' stabilito, sentiti l'Amministrazione comunale di Messina ed il Ministero delle finanze, dal Ministro pei lavori pubblici, il quale, di concerto col Ministro per l'interno, determina di volta in volta la destinazione dei relativi introiti in opere di interesse comunale, preferibilmente di carattere edilizio.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 273
Art. 273. Alla costruzione delle case per gli impiegati dello Stato nel vecchio centro urbano di Reggio Calabria provvede l'Ente edilizio di Reggio Calabria. Alla costruzione delle case per gl'impiegati nei centri urbani di Messina e di Palmi provvede il Ministero dei lavori pubblici. Le case per impiegati costruite dal Ministero della guerra nei tre centri urbani di Messina, Reggio Calabria e Palmi sono gestite dall'Amministrazione militare ed assegnate od affittate ai dipendenti funzionari militari e civili con le norme stabilite da apposito regolamento.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 274
Art. 274. Le case economiche e popolari di cui al presente titolo costruite nelle localita' danneggiate da terremoti sono esenti dall'imposta e sovrimposte sui fabbricati per quindici anni dal giorno in cui sono divenute atte all'uso o all'abitazione salvo le maggiori agevolazioni previste dall'art. 161, le quali sono applicabili anche agli edifici riparati, ricostruiti o costruiti anteriormente al 5 luglio 1919. Tutti gli atti e contratti relativi alla costruzione delle case ed alla esecuzione delle opere accessorie di cui al presente titolo, nonche' per la vendita, permuta e cessione in uso delle case medesime, sono esenti da ogni tassa di bollo, registro, ipotecaria, sulle concessioni governative e dai diritti catastali.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 275
Art. 275. L'Ente edilizio di Reggio Calabria istituito con [R. decreto 7 giugno 1914, n. 700](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1914-06-07;700) in seguito al terremoto del 1908, provvede nell'antico centro di quel capoluogo alla costruzione delle case per gli impiegati dello Stato, delle case economiche, ed alla gestione delle case stesse e dei beni indicati nell'articolo 276, con tutti i diritti spettanti al comune.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 276
Art. 276. Il patrimonio amministrato dall'Ente edilizio e' costituito: a) dalle aree, dalle baracche, dai padiglioni e dai diritti ceduti dallo Stato al comune di Reggio Calabria a norma degli [articoli 54](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1917-08-19;1399~art54), [55](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1917-08-19;1399~art55) e [66 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1917-08-19;1399~art66), salvi i diritti riservati allo Stato, e dai beni espropriati a norma dell'art. 123 del citato testo unico; b) dalle baracche e dai padiglioni ad uso alloggio degli impiegati civili dello Stato, esclusi quelli di pertinenza della Amministrazione delle ferrovie dello Stato;((16)) c) dalle case degli impiegati dello Stato costruite e da costruire in Reggio Calabria ai termini della [lettera b) dell'articolo 17 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1917-08-19;1399~art17-letb);((16)) d) dalle case economiche e popolari costruite e da costruire in Reggio Calabria con fondi propri o somministrati dallo Stato. Tali case sono di proprieta' del comune e non possono essere affittate che a persone residenti nell'antico centro di Reggio Calabria. La gestione delle baracche comprende quelle costruite dal comune o da qualunque amministrazione dello Stato anche su suoli comunali.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 277
Art. 277. L'Ente edilizio e' autorizzato a chiedere la devoluzione delle aree sulle quali sorgevano edifici distrutti qualora i rispettivi proprietari aventi diritto a mutuo non abbiano iniziato i lavori di ricostruzione entro il 31 dicembre 1921, tanto per le aree site nel centro della citta', di Reggio Calabria (Corso, via Aschenez e strade adiacenti) quanto per le altre aree site nell'ambito del piano regolatore. Nel caso di tale richiesta da parte dell'Ente edilizio i proprietari suddetti hanno la facolta' o di cedere definitivamente all'Ente l'area col relativo diritto a mutuo, o di delegare ad esso la costruzione dell'edificio. In questa seconda ipotesi gli edifici ricostruiti saranno trasferiti dall'Ente edilizio ai proprietari dopo il collaudo della costruzione, al prezzo di costo aumentato di un decimo a favore dell'Ente. Il passaggio delle aree e dei diritti relativi ha luogo in base a decreto motivato del Prefetto, emesso su richiesta dell'Ente edilizio. Al decreto del Prefetto sono applicabili le disposizioni degli articoli 184, 345 e 346 del testo unico approvato con [decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1917-08-19;1399). Con decreto Reale saranno stabilite le norme per la liquidazione dei diritti e le altre modalita' per la cessione definitiva, prevista al secondo comma del presente articolo.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 278
Art. 278. L'Ente edilizio ha facolta' di espropriare, secondo le norme degli articoli 161 e seguenti del testo unico approvato con [decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1917-08-19;1399), aree private sulle quali al 28 dicembre 1908 non sorgevano fabbricati o che non costituivano pertinenze di edifici distrutti o danneggiati. Tale facolta' permane soltanto per le aree comprese nel territorio del Comune, quale era delimitato anteriormente alla modifica della sua circoscrizione disposta con [Regio decreto 7 luglio 1927, n. 1195](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-07;1195). Sulle zone espropriate l'Ente edilizio dovra' costruire esclusivamente case economiche, popolari e per gli impiegati dello Stato.
Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 279
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