Act 038U1165

Type Regio Decreto
Publication 1938-04-28
Ultimo aggiornamento 2008-12-22
State In force
Source Normattiva
articles 385
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Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 75

Art. 75. Gli enti costruttori di case popolari od economiche fruenti di contributo erariale sono tenuti a produrre al Ministero dei lavori pubblici, in doppia copia, i progetti esecutivi completi delle attuando costruzioni. Tali progetti devono comprendere, oltre ai disegni ed alla relazione esplicativa, una stima, l'analisi dei prezzi ed il capitolato di appalto. Prima che si proceda all'appalto dei lavori i progetti devono essere approvati dal detto Ministero, previo parere dell'Ispettore superiore compartimentale del Genio civile ovvero, se del caso, del competente Ispettore superiore addetto all'Istituto decentrato, quando l'importo di progetto, dedotto il costo delle aree, non superi la somma di un milione, e su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici per i maggiori importi. Una delle copie del progetto munita del visto di approvazione ministeriale, viene restituita all'ente costruttore il quale deve tenerla a disposizione dei funzionari incaricati della vigilanza.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 76

Art. 76. Le cooperative fruenti di contributo erariale debbono, di regola, procedere all'appalto dei lavori riflettenti la costruzione dei fabbricati mediante licitazione privata fra almeno cinque ditte. Qualora, per speciali ed eccezionali circostanze da apprezzarsi preventivamente dal Ministero dei lavori pubblici, sentita la Commissione di vigilanza, non possa essere utilmente seguita la forma della licitazione privata, l'appalto potra' seguire a trattativa privata.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 77

Art. 77. I progetti esecutivi approvati non possono essere comunque modificati senza preventiva autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici. In tale ipotesi occorre il preventivo parere del competente Ispettore superiore, ovvero del Consiglio superiore dei lavori pubblici sulle varianti ai progetti sui quali detti organi siansi gia' pronunciati. Le varianti che determinano aumenti di spesa sull'importo del progetto originario in misura tale da superare il limite di un milione, devono essere sottoposte al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 78

Art. 78. Gli enti costruttori devono uniformarsi per la contabilita' dei lavori alle norme del regolamento per la direzione, contabilita' e collaudazione dei lavori dello Stato, approvato con [R. decreto 25 maggio 1895, n. 350](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1895-05-25;350), e successive modificazioni, e tenere quindi al corrente ed a disposizione dei funzionari incaricati della vigilanza almeno i seguenti atti: 1) il giornale dei lavori; 2) il libretto di misura dei lavori e delle provviste; 3) il registro di contabilita'; 4) il sommario del registro di contabilita'. Le cooperative mutuatarie dell'Amministrazione dette ferrovie dello Stato sono invece tenuto ad uniformarsi alle norme amministrative e contabili che disciplinano la esecuzione dei lavori di conto dell'Amministrazione stessa.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 79

Art. 79. Tutti gli atti definitivi di appalto, i contratti principali e suppletivi coi relativi capitolati e le proposte di transazione delle vertenze comunque sorte in dipendenza delle costruzioni, devono riportare la preventiva approvazione ministeriale sentita la Commissione di vigilanza, quando siano fatti da enti mutuatari della Cassa depositi e prestiti. Del pari devono essere previamente approvati dal Ministero dei lavori pubblici i compensi per la redazione dei progetti e per la direzione dei lavori nonche' qualsiasi altra spesa da far gravare sui mutui concessi dalla Cassa predetta.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 80

Art. 80. Tutti i rapporti tra imprese appaltatrici ed enti costruttori di case popolari ed economiche mutuatari della Cassa depositi e prestiti o dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, anche se costituiti anteriormente al 29 settembre 1927, sono regolati dalle norme in vigore per le opere in conto dello Stato, restando cosi' prive d'ogni efficacia le eventuali pattuizioni in contrasto. I creditori di detti enti non possono esercitare contro i medesimi ne' proseguire, se iniziate, azioni esecutive ne' promuovere procedure fallimentari senza il preventivo nulla osta del Ministro per i lavori pubblici o di quello per le comunicazioni, qualora trattisi di cooperative mutuatarie dell'Amministrazione delle ferrovie delle Stato.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 81

Art. 81. ((L'incarico di collaudare i lavori degli enti costruttori di case popolari od economiche costruite col contributo o con il concorso dello Stato, e' affidato, qualunque sia l'importo delle opere, ad un solo collaudatore da nominarsi dal Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con gli istituti di credito mutuanti, e, per i lavori degli enti mutuatari della Cassa depositi e prestiti, d'intesa col Ministro per le finanze. La nomina del collaudatore per le costruzioni eseguite da cooperative mutuatarie dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' deferita al Ministro per le comunicazioni. Per le costruzioni traenti del solo contributo erariale, unicamente agli effetti della corresponsione di questo e salvo eventuale conguaglio dopo l'approvazione del collaudo, puo' essere disposta dal Ministro per i lavori pubblici una visita preliminare dei lavori per constatare se le costruzioni nei riguardi tecnici ed economici siano state eseguite in conformita' dei progetti approvati.))

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 82

Art. 82. ((Il direttore dei lavori non puo' essere nominato collaudatore dei medesimi. Per le costruzioni delle cooperative edilizie, e per quelle da assegnarsi in proprieta' ovvero in affitto con patto di futura vendita ai sensi del capo 5° del titolo II del presente testo unico, il collaudatore, oltre ad adempiere alle incombenze fissate dal [regolamento 25 maggio 1895, n. 350](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:1895-05-25;350), deve procedere alla valutazione del costo di ogni singolo alloggio. Tutte le spese di collaudo vanno comprese nel costo delle costruzioni.))

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 83

Art. 83. Il collaudo delle costruzioni di cui all'art. 82 deve essere compiuto entro mesi sei dalla nomina del collaudatore, salvo che, per giustificati motivi e su istanza del collaudatore, il Ministero dei lavori pubblici accordi proroga di termini. Il collaudatore inadempiente puo' essere esonerato dall'incarico conservando solo il diritto al rimborso delle spese incontrate per le operazioni eseguite.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 84

Art. 84. La relazione definitiva di collaudo col reparto, tra i soci, della spesa occorsa per la costruzione dei fabbricati, deve essere trasmessa dal collaudatore, pel tramite del Ministero dei lavori pubblici, alla cooperativa, la quale e' tenuta a restituire gli atti al Ministero non oltre un mese dalla data di trasmissione con le sue eventuali osservazioni, eccezioni o rilievi. Entro il suddetto periodo la cooperativa deve tenere a disposizione dei soci tutti gli atti di collaudo ed il reparto, per almeno quindici giorni, dopo averne preavvisato i soci stessi mediante lettera raccomandata. Entro il cennato termine di giorni quindici, e comunque non oltre il mese di cui al primo comma, e' ammesso ricorso al Ministero il quale decide in via definitiva, sentita la Commissione di vigilanza e, ove lo ritenga del caso, anche il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 85

Art. 85. Il collaudo ed il reparto della spesa sono approvati dal Ministero dei lavori pubblici, dopo di che puo' rilasciarsi il nulla osta per il pagamento a saldo a favore delle imprese. Sulle controversie e sulle riserve sollevate dalle imprese decide, dopo il collaudo, il Ministro dei lavori pubblici, sentito l'Ispettore superiore compartimentale del Genio civile ovvero, se del caso, il competente Ispettore superiore addetto all'Istituto decentrato, quando il loro ammontare non superi l'importo di L. 200.000, ovvero il Consiglio superiore dei lavori pubblici per importi di maggior entita'. A richiesta delle parti od a giudizio insindacabile del Ministro, le controversia e le riserve possono anche essere conto sopra esaminate o decise in corso d'opera. Intervenuta la decisione ministeriale, alle parti e' salvo il ricorso al giudizio degli arbitri a sensi del capitolato generale d'appalto per le opere di Conto dello Stato.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 86

Art. 86. Le decisioni dei Collegi arbitrali sulle controversie insorte fra ente costruttore od impresa non impegnano il Ministero dei lavori pubblici. Conseguentemente i maggiori oneri che fossero per derivare all'ente per effetto delle decisioni stesse, non possono gravare sui mutui e contributi concessi a meno che non intervenga autorizzazione del Ministro il quale, con provvedimento insindacabile, puo' rifiutarla.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 87

Art. 87. Qualora i lavori siano dichiarati in tutto od in parte incollaudabili, oltre l'applicazione delle detrazioni ordinate dal collaudatore, puo' essere disposta dal Ministero dei lavori pubblici, in conformita' delle norme del [regolamento 25 maggio 1895, n. 350](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir::regolamento:1895-05-25;350), la esecuzione d'ufficio delle opere ritenute indispensabili, salvo le risultanze di un eventuale giudizio di responsabilita', a carico della impresa.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 88

Art. 88. Se il costo di un alloggio di cooperativa, quale risulta dal collaudo, superi la somma di L. 200.000 e l'eccedenza derivi, a giudizio della Commissione di vigilanza, da un numero di ambienti non giustificato dalla composizione della famiglia ovvero da spese di rifinimento o d'altra natura superflue od eccessive, la quota di ammortamento riferentesi alla eccedenza di somma e' determinata con esclusione del correlativo contributo erariale. Il limite di L. 200.000 e' elevato a L. 250.000 per gli alloggi costruiti nel comune di Roma. Con norme da approvarsi o da modificarsi eventualmente mediante decreto del Ministro per i lavori pubblici, sono determinati i criteri sui quali la Commissione di vigilanza deve fondare la sua decisione circa l'ammontare delle eccedenze sui limiti sovraindicati per le quali puo' essere conservato il contributo erariale. Il giudizio della Commissione di vigilanza e' insindacabile.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 89

Art. 89. I soci di cooperative edilizie a contributo erariale, non prenotatari od assegnatari di alloggi, non possono essere eletti alle cariche sociali in numero maggiore di due.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 90

Art. 90. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 17 GENNAIO 1959, N. 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1959-01-17;2)))

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 91

Art. 91. Delle cooperative per costruzione ed acquisto di case popolari ed economiche mutuatarie della Cassa depositi e prestiti fanno parte esclusivamente: a) i dipendenti delle due Camere del Parlamento ((e della Corte Costituzionale;)) b) gli impiegati civili di ruolo dello Stato; c) il personale militare e dei Corpi armati dello Stato, specificato nell'[art. 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-11;2395~art156), nonche' il personale dei gradi corrispondenti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza; d) i pensionati dello Stato godenti di assegno vitalizio; e) il personale di ruolo in servizio ed in pensione delle Ferrovie dello Stato; f) i pensionati dell'Opera di previdenza a favore degli impiegati dello Stato ed i loro superstiti non aventi diritto a pensione. g) i segretari comunali e provinciali, in servizio ed in pensione.(26)

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 92

Art. 92. Le cooperative mutuatarie dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato devono essere costituite esclusivamente fra il personale di ruolo in servizio o in pensione delle ferrovie medesime. E' consentita peraltro, previa autorizzazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, l'ammissione nelle citate cooperative anche di persone appartenenti alle altre categorie enumerate nell'art. 91. Il personale proveniente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e trasferito nel ruolo dell'Avvocatura dello Stato in conseguenza della soppressione dell'Ufficio legale della medesima Amministrazione, conserva, in quanto in possesso dei voluti requisiti, il diritto all'assegnazione di alloggi nelle cooperative ferroviarie dello quali era gia' socio all'atto del trasferimento.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 93

Art. 93. I consigli di amministrazione in sede di iscrizione a socio debbono, a parita' di condizione, preferire i coniugati con prole a quelli senza prole e questi ultimi a quelli non coniugati.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 94

Art. 94. I consigli di amministrazione sono tenuti a compilare l'elenco degli aspiranti soci i quali debbono possedere, all'atto della loro iscrizione, i requisiti necessari per l'ammissione a socio. L'elenco deve indicare per ciascuno iscritto; a) la data della domanda; b) la data del deliberato d'iscrizione da parte del Consiglio di amministrazione; c) la data in cui avviene la pubblicazione nell'elenco. Tale elenco deve essere tenuto aggiornato anche in rapporto a successive iscrizioni e restare permanentemente affisso nella sede sociale, talche' chiunque vi abbia interesse possa prenderne cognizione. Contro i deliberati dei consigli di amministrazione di cui alla lettera b), e' ammesso ricorso alla Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, entro giorni trenta dalla data, di loro pubblicazione.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 95

Art. 95. I requisiti per l'attribuzione di case costruite da cooperative ((, oltre quelli prescritti dall'articolo 31)) sono: a) l'appartenenza ad una delle categorie indicate nell'art. 91 e nel secondo comma dell'art. 90; ((b) la residenza anagrafica o attivita' lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni nell'ambito territoriale ove e' localizzato l'alloggio, ove per ambito territoriale si prende a riferimento quello individuato dalle delibere regionali di programmazione)). Il requisito di cui alla lettera a) deve esistere sia al momento della prenotazione sia a quello dell'assegnazione, salvo che per gli appartenenti alla categoria indicata alla lettera a) del successivo art. 97, per i quali e' sufficiente che esista al momento dell'iscrizione alla cooperativa. Le eventuali interruzioni nel possesso del requisito fra la data della prenotazione e quella dell'assegnazione non pregiudicano il diritto del socio. Il requisito di cui alla lettera b) del primo comma deve esistere alla data di iscrizione alla cooperativa ed a quella della prenotazione.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 96

Art. 96. I consigli di amministrazione debbono procedere alla prenotazione degli alloggi tenendo presente che sono consentite prenotazioni in piu' cooperative. In tal caso, pero', il socio ha l'obbligo di dichiarare per iscritto a ciascuna delle cooperative presso cui e' prenotato, tutte le sue prenotazioni. La mancata dichiarazione importa di diritto la decadenza dalle prenotazioni successive alla prima, non denunciate.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 97

Art. 97. Il requisito della lettera b) dell'art. 95 non e' richiesto: a) per i membri delle due Camere del Parlamento; b) per gli ambasciatori, i ministri plenipotenziari, i consiglieri di legazione, i consoli generali, i consoli di carriera, i prefetti, i professori universitari di ruolo, i primi presidenti ed i procuratori generali presso le Corti d'appello ((...)); ((c) per il personale appartenente alle Forze armate, al Corpo della guardia di finanza e alle Forze di polizia ad ordinamento civile)); d) per il personale indicato nell'art. 91, lettera b), comunque destinato a prestare servizio presso gli uffici dell'Amministrazione centrale decentrati.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 98

Art. 98. I consigli di amministrazione, non appena, gli alloggi siano ritenuti abitabili, procedono all'assegnazione dei medesimi a favore dei soci prenotati, mediante verbale di consegna da sottoscriversi dal socio e da un rappresentante della cooperativa all'uopo delegato, contenente, per ciascuno alloggio, la precisa specificazione, ubicazione e consistenza di esso nonche' dei relativi accessori ed annessi. La consegna perfezionata nel modo suddetto conferisce al socio tutti gli obblighi ed i diritti di legge. I consigli di amministrazione, redatto il verbale di consegna dell'alloggio, hanno l'obbligo di avvertire immediatamente, con lettera raccomandata, le altre cooperative presso cui il socio risulta essere prenotatosi per l'annullamento di tutte le relative prenotazioni. E' fatto obbligo al socio di occupare l'alloggio assegnatogli entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna, sotto pena di decadenza dall'assegnazione, salvo suo ricorso entro detto termine alla Commissione di vigilanza. Ciascun socio non puo' comunque divenire assegnatario che di un solo alloggio, salvo il caso di successione di cui all'art. 116;

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 99

Art. 99. Conservano il diritto all'assegnazione dell'alloggio gli impiegati civili e militari i quali, dopo aver conseguito valida prenotazione, siano passati, in virtu' di speciali disposizioni legislative o regolamentari, alla dipendenza di enti autonomi, enti parasta-statali, amministrazioni comunali e provinciali e societa' concessionarie di pubblici servizi, purche' all'atto dell'assegnazione siano in possesso degli altri requisiti.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 100

Art. 100. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 2 LUGLIO 1949, N. 408](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-07-02;408)))

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 101

Art. 101. I consigli di amministrazione hanno l'obbligo di compilare e tenere permanentemente affisso ed aggiornato nella sede sociale, affinche' chiunque v'abbia interesse possa prenderne cognizione, l'elenco dei soci inscritti con le seguenti indicazioni: a) della rispettiva data d'iscrizione; b) della data del verbale di consegna, a ciascuno di essi, dell'alloggio non appena la consegna sia avvenuta; c) della data del verbale di consegna degli accessori ed annessi di cui all'art. 98 ove la consegna dei medesimi avvenga in tempo diverso; d) delle date sotto le quali sono avvenute le pubblicazioni dei verbali di cui alle precedenti lettere b) e c). Trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione di ciascuna consegna, qualunque ricorso e' inammissibile.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 102

Art. 102. Qualora non ostino esigenze tecniche e finanziarie e comunque fino alla stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale, puo' il Ministro pei lavori pubblici, con provvedimento non soggetto ad alcun ricorso od azione, disporre la riduzione ad un numero minore di ambienti, degli apppartamenti assegnati o da assegnare. Nell'esercizio di tale facolta' si deve tener conto soltanto delle condizioni nelle quali l'assegnatario versava al momento dell'assegnazione, prescindendo da modificazioni successive. La spesa per i corrispondenti lavori di adattamento e' a carico del socio che beneficiera' della nuova distribuzione. Il provvedimento ministeriale ha forza esecutiva ai sensi dell'[art. 554, n. 2, del Codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art554-num2), anche contro chiunque occupi a qualsiasi titolo la parte di alloggio risultante dalla disposta riduzione, senza che occorra l'apposizione della formula esecutiva di cui ai successivi articoli 555, 556 e 557 e senza le formalita' di cui agli art. 741 e seguenti del Codice stesso.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 103

Art. 103. I consigli di amministrazione possono deliberare la radiazione di quei soci semplicemente inscritti od anche prenotatari di alloggio i quali, sebbene diffidati a pagare entro termine perentorio, abbiano omesso di versare le quote per spese generali afferenti ad almeno tre mensilita'. Avverso il provvedimento di radiazione e' ammesso ricorso alla Commissione di vigilanza non oltre giorni trenta dalla comunicazione da effettuarsi mediante lettera raccomandata. Il Ministro pei lavori pubblici, su richiesta dell'ente mutuante, puo', previa diffida portante termine perentorio non inferiore ad un mese, pronunciare con suo decreto la decadenza dal diritto all'alloggio di quei soci assegnatari i quali si siano resi morosi per almeno due mensilita' consecutive nel pagamento delle rate di ammortamento ovvero dei relativi accessori. La stessa facolta', previa diffida di cui al precedente comma, compete fino alla stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale, al Ministro pei lavori pubblici, su proposta motivata del presidente della cooperativa debitamente autorizzato dal consiglio di amministrazione, nella ipotesi che soci assegnatari non abbiano ottemperato, nei modi e termini prescritti dalla cooperativa, al pagamento di passivita' sociali riconosciute dal Ministro stesso ed indipendenti da ampliamenti di costruzioni non finanziati oppure al versamento di almeno due mensilita' consecutive per spese generali. Il provvedimento di cui ai precedenti commi 3° e 4° non e' soggetto ad alcun ricorso od azione, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'[art. 554, n. 2, del Codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art554-num2) e vi si puo' dare esecuzione senza che occorra l'apposizione della formula esecutiva di cui ai successivi articoli 555, 556 e 557 e senza le formalita' di cui agli articoli 741 e seguenti del Codice stesso. Analoghe facolta' competono al Ministro per le comunicazioni quando trattisi di cooperative mutuatarie dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 104

Art. 104. Decadono dall'assegnazione quei soci i quali, prima del contratto di mutuo edilizio individuale, siano stati esonerati in base ai [Regi decreti 28 gennaio 1923, nn. 143](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-01-28;143) e [153](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-01-28;153), a meno che l'Amministrazione che dispose l'esonero non dia, a suo giudizio insindacabile, il consenso alla conservazione del diritto all'alloggio. Il Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro competente, ha facolta' di dichiarare in qualsiasi tempo, ma prima della stipulazione del mutuo edilizio individuale ed a tutti gli effetti, la decadenza dalla prenotazione od assegnazione di alloggi comunque costruiti col concorso o con il contributo dello Stato, a carico di coloro che siano stati destituiti con perdita del diritto a pensione. Per le cooperative fra ferrovieri provvede il Ministro per le comunicazioni. Tali provvedimenti sono insindacabili; non sono soggetti ad alcun ricorso od azione, hanno efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'[art. 554, n. 2, del Codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art554-num2) e si puo' ad essi dare esecuzione senza che occorra l'apposizione della formula esecutiva di cui ai successivi articoli 555, 556 o 557 e senza le formalita' di cui agli articoli 741 e seguenti del Codice stesso.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 105

Art. 105. Il Ministro per i lavori pubblici, qualora accerti che soci abbiano compiuto o tentato di compiere speculazione sugli alloggi sociali, puo', fino alla stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale, e, previa contestazione dell'addebito, decretare la decadenza dalla prenotazione o dall'assegnazione. Il provvedimento ministeriale non e' soggetto ad alcun ricorso od azione, costituisco titolo esecutivo ai sensi dell'[art. 554, n. 2, del Codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art554-num2) e vi si puo' dare esecuzione senza che occorra l'apposizione della formula esecutiva di cui ai successivi articoli 555, 556 e 557 e senza le formalita' di cui agli articoli 741 e seguenti del Codice stesso. Le norme di cui al presente articolo sono analogamente applicabili alle cooperative mutuatarie dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed in tal caso i provvedimenti rientrano nella competenza del Ministro per le comunicazioni.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 106

Art. 106. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 16 NOVEMBRE 1944, N. 425))

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 107

Art. 107. Salvo le responsabilita' derivanti dalle vigenti disposizioni, il Ministro per i lavori pubblici, sentita la Commissiono di vigilanza e fino alla stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale, puo' escludere dal beneficio del contributo erariale quei sindaci ed amministratori: a) che abbiano procurato per se stessi o per parenti ed affinsino al 4° grado, prenotazioni od assegnazioni illegittime; b) che per colpa o negligenza abbiano arrecato notevole danno alla gestione sociale; c) che, pur senza averli ordinati, abbiano lasciato compiere dai costruttori, negli alloggi loro assegnati o nei rispettivi fabbricati ed a carico totale o parziale del mutuo, lavori o forniture non approvate. Il Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, ha facolta' di disporre che il socio escluso dal beneficio del contributo presti, nelle forme o nei termini da stabilirsi dai Ministri predetti, le garanzie che essi riterranno necessarie nell'interesse dell'istituto mutuante ed imporre anche, se del caso, il pagamento totale del costo dell'alloggio cooperativo. Qualora non siano prestate le garanzie supplementari di cui sopra o, se del caso, non sia provveduto al pagamento integrale del costo dell'alloggio, il Ministro per i lavori pubblici, su richiesta di quello per le finanze, decretera' senz'altro la decadenza dall'assegnazione a carico del socio ed ordinera' il conseguente rilascio dell'immobile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 66. Le norme del presente articolo sono analogamente applicabili alle cooperative mutuatarie dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed in tal caso i provvedimenti rientrano nella competenza del Ministro per le comunicazioni.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 108

Art. 108. Nel caso di alloggi che si rendano disponibili prima della stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale per decadenza, rinuncia od altre cause, il consiglio di amministrazione deve interpellare, uno dopo l'altro, per l'esercizio del diritto di opzione tutti i soci a partire da quello graduato immediatamente dopo i titolare dell'alloggio vacante. Comunque non potra' addivenirsi a prenotazione od assegnazione di alloggi resisi disponibili a favore di aspiranti soci se non dopo aver interpellato i soci iscritti non prenotatari od assegnatari, ma in possesso dei requisiti di legge.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 109

Art. 109. Colui che subentra nell'assegnazione di un alloggio resosi disponibile prima della stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale anche per motivi diversi da quelli contemplati dall'art. 106, e' tenuto a rimborsare al precedente assegnatario avverso il quale sia stata dichiarata la perdita del diritto all'alloggio, esclusivamente la somma effettiva da questo eventualmente pagata per l'acquisto del terreno nonche' il costo, da documentarsi, dei lavori e miglioramenti eseguiti in proprio dall'assegnatario nella misura della somma minore che risultera' fra lo speso ed il migliorato. L'accertamento della somma da rimborsarsi e' rimesso al giudizio discretivo ed insindacabile del collaudatore ovvero di un funzionario del Genio civile da nominarsi dal Ministro per i lavori pubblici.((33))

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 110

Art. 110. Qualora un socio di cooperativa mutuataria della Cassa depositi e prestiti abbia perduto o perda tale qualita' ovvero il diritto di prenotazione o di assegnazione dell'alloggio, il Ministro per i lavori pubblici ha facolta', sino alla stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale, di disporre coattivamente con suo decreto, da emanarsi di concerto col Ministro per le finanze, il trapasso di proprieta' alla cooperativa delle aree su cui sorgono le costruzioni nonche' di parte o di tutte le zone annesse acquistate in proprio dal detto socio. Ad esso la cooperativa e' tenuta a corrispondere la somma effettivamente pagata per l'acquisto del terreno. Il provvedimento ministeriale ha tutti gli effetti del decreto prefettizio di espropriazione per causa di pubblica utilita'. Esso e' insindacabile e non e' soggetto ad alcun ricorso od azione.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 111

Art. 111. L'assegnatario di alloggio di cooperativa mutuataria della Cassa depositi e prestiti, nei casi di collocamento a riposo, di cambiamento di residenza, di mutamenti nello stato di famiglia o per altri gravi motivi, ha facolta' di affittare in tutto od in parte l'alloggio stesso o di far cessione del suo diritto a chi sia in possesso dei requisiti prescritti per divenire assegnatario ed appartenga alle categorie elencate nell'art. 91, sempre che concorra il nulla osta della cooperativa ed il consenso della Cassa depositi e prestiti. Al Ministero dei lavori pubblici spetta di approvare i contratti di affitto e di cessione. L'approvazione ministeriale e' subordinata ad accertamento e controllo delle effettive condizioni, modalita' e corrispettivi stipulati fra le parti contraenti. Il diniego di consenso da parte della Cassa depositi e prestiti o la mancata approvazione ministeriale rende il contratto giuridicamente inesistente. Gli aventi causa dall'assegnatario hanno pure facolta' di affitto o di cessione subordinatamente alla osservanza delle formalita' suindicate. E' pure ammesso a favore delle categorie enumerate nell'art. 91 l'affitto o la cessione in cooperative finanziate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato cui sono, in tal caso, deferite le attribuzioni spettanti al Ministero dei lavori pubblici. Contro il diniego di nulla osta della cooperativa e' ammesso ricorso al Ministro per i lavori pubblici od al Direttore generale delle ferrovie dello Stato quando interessata sia una cooperativa ferroviaria. E' fatto divieto alle cooperative di inscrivere gli affittuari. In dipendenza dell'avvenuta locazione, nel novero dei soci. Al socio che si sia avvalso della facolta' di cessione e' inibito di ottenere altro alloggio cooperativo per assegnazione diretta o per cessione. Dopo la stipulazione del mutuo edilizio individuale, vigono in materia le norme di cui al Titolo XII.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 112

Art. 112. Fino alla stipulazione del contratto di mutuo individuale, i corrispettivi di fitto degli alloggi, dati in locazione in tutto od in parte secondo le norme di cui all'art. 111, debbono essere destinati per una meta' della parte eccedente la quota totale o proporzionale di ammortamento, a favore della cooperativa. Questa, ove occorra, ne cura la riscossione con le norme prescritte pel versamento delle quote di ammortamento e la devolve in aumento al fondo per spese generali. Qualora la locazione rifletta alloggi consegnati ma non ancora in ammortamento, l'assegnatario e' tenuto a corrispondere l'intero ammontare del fitto percetto alla cooperativa la quale deve curarne il versamento alla Cassa depositi e prestiti a diminuzione del mutuo individuale di tutti i soci in quote proporzionali.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 113

Art. 113. ((COMMA ABROGATO DALLA [L. 2 LUGLIO 1949, N. 408](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-07-02;408))). I soci prenotatari ed assegnatari, anche se appartenenti a cooperative diverse, finanziate tanto dalla Cassa depositi o prestiti quanto dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, hanno facolta' di permutare l'alloggio prenotato od assegnato sempre che concorra il preventivo nulla osta delle rispettive cooperative ed il consenso della Cassa predetta ovvero anche dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato qualora nella permuta sia cointeressata una cooperativa da essa finanziata. Al Ministero dei lavori pubblici spetta in ogni caso di approvare il contratto di permuta. Dopo la stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale vigono in materia le norme di cui al Titolo XII.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 114

Art. 114. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.L. 30 DICEMBRE 2005, N. 273](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;273), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 23 FEBBRAIO 2006, N. 51](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-02-23;51)))

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 115

Art. 115. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.L. 30 DICEMBRE 2005, N. 273](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;273), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 23 FEBBRAIO 2006, N. 51](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-02-23;51)))

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 116

Art. 116. Nelle cooperative a proprieta' individuale e contributo erariale, al socio che muoia dopo la consegna dell'alloggio di cui all'art. 98, succedono i suoi eredi secondo il diritto comune. La qualita' di eredi si prova nei modi di cui all'art. 15, libro 2°, parte 1ª del [testo unico 2 gennaio 1913, n. 433, sulla Cassa depositi o prestiti](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:cassa.depositi.prestiti::1913-01-02;433). Gli eredi sono obbligati in solido verso la cooperativa e l'istituto mutuante. Fino a che tutti gli alloggi compresi nello stesso edificio non siano stati ammortizzati o riscattati, la Cassa ha facolta' nel caso di eredita' indivisa sia legittima che testamentaria, di chiedere che sia designato un rappresentante dei coeredi. Tale designazione sara' fatta dal consiglio di amministrazione della cooperativa in base alle indicazioni che detti coeredi dovranno fare nel termine perentorio che sara' di volta in volta stabilito dalla Cassa. In caso di inadempienza o di disaccordo dei coeredi, alla designazione procedera' senz'altro il consiglio di amministrazione della cooperativa. Avvenuta la divisione della eredita', subentra, in tutti i diritti ed i doveri di socio, colui al quale sia stato attribuito l'alloggio.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 117

Art. 117. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.L. 30 DICEMBRE 2005, N. 273](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-12-30;273), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 23 FEBBRAIO 2006, N. 51](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-02-23;51)))

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 118

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 118 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 119

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 119 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 120

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 120 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 121

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 121 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 122

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 122 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 123

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 123 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 124

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 124 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 125

Art. 125. Spetta al Ministero dei lavori pubblici la vigilanza sulle costruzioni di tutti i fabbricati di cooperative fruenti di contributo erariale e sulla manutenzione di essi fino a quando non ne sia avvenuto il riscatto. Spetta inoltre al Ministero medesimo vigilare sul funzionamento delle cooperative predette, predisporre i provvedimenti intesi a risolvere i problemi inerenti alla edilizia popolare ed economica e provvedere alla istruttoria degli affari di competenza della Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 126

Art. 126. All'adempimento dei compiti di vigilanza il Ministero provvede direttamente o mediante gli uffici del genio civile curesta, in massima, demandato l'incarico di invigilare sulla regolare esecuzione delle opere, vistare i certificati di pagamento in conto dei mutui concessi, accertare con visite periodiche ed ispezioni se le costruzioni siano eseguite a perfetta regola d'arte, tenute in istato di buona manutenzione, di conveniente abitabilita', di buone condizioni igieniche e sanitarie e se siano utilizzate dagli assegnatari a scopi contrastanti con le disposizioni in vigore.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 127

Art. 127. Qualora una cooperativa non ottemperi alle decisioni ed alle ordinanze degli organi di vigilanza, ostacoli o ritardi per fatti ad essa imputabili le operazioni di collaudo, dia luogo ad inconvenienti di eccezionale gravita' che ne compromettano il regolare funzionamento ovvero risulti, in esito al collaudo, responsabile di negligenza od irregolarita' di particolare rilievo, puo' il Ministro per i lavori pubblici, sentita la Commissione di vigilanza, addivenire allo scioglimento dell'amministrazione della cooperative ed alla conseguente nomina di un commissario governativo. Il Ministro per i lavori pubblici ha altresi' facolta', a suo insindacabile giudizio, di addivenire allo scioglimento delle amministrazioni di tutte in genere le cooperative a contributo erariale ed alla conseguente nomina del commissario, qualora ritenga che le medesime siano costituite od amministrate, anche soltanto in parte, da persone le quali si trovino in condizioni di incompatibilita' con le generali direttive politiche del Governo.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 128

Art. 128. I commissari governativi hanno, oltre ai poteri del consiglio di amministrazione, quelli deferiti dallo statuto sociale all'assemblea. I bilanci delle gestioni commissariali devono essere sottoposti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici o del Ministero delle comunicazioni ove trattisi di cooperative mutuatarie dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. Le spese della gestione straordinaria, comprese quelle per indennita' ai commissari governativi, devono essere prelevate dalle disponibilita', non vincolate, dei mutui concessi e regolarmente garentiti per le costruzioni sociali, mediante anticipazioni da disporsi dal Ministero dei lavori pubblici, salvo rendiconto da presentarsi entro i primi quindici giorni di ciascun mese. Per le cooperative mutuatarie dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, le anticipazioni suddette sono disposte dal Ministero delle comunicazioni al quale viene presentato il rendiconto. Le spese di amministrazione straordinaria non possono giustificare la richiesta di mutui suppletivi e, qualora non trovino capienza sui mutui concessi, le spese stesse debbono essere sostenute in proprio dai soci.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 129

Art. 129. Presso il Ministero dei lavori pubblici e' istituita una Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica la cui nomina spetta al Ministro. Debbono comunque far parte della Commissione: a) il Direttore generale dell'edilizia e delle opere igieniche e il Direttore capo della divisione per le case popolari ed economiche ovvero un funzionario della divisione stessa da lui delegato, del Ministero dei lavori pubblici; b) il Direttore generale della Cassa depositi e prestiti; c) un magistrato dell'ordine giudiziario ed un funzionario dell'Avvocatura dello Stato, aventi grado non inferiore al 5°; d) due componenti della magistratura del Consiglio di Stato; e) un funzionario da designarsi dal Ministero delle finanze. Il Ministro provvede con suo decreto alla composizione della Segreteria. La Commissione, per l'adempimento dei suoi compiti funziona suddivisa in due sezioni presiedute dal presidente o da uno dei componenti da lui delegato. Il Ministro con suo decreto determina, a datare dal 28 ottobre e per la durata di un triennio, la composizione della Commissione e delle due Sezioni le quali non possono subire mutamenti in corso di detto triennio salvo eventuali sostituzioni rese indispensabili da circostanze di forza maggiore.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 130

Art. 130. Sul fondo iscritto all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per spese concernenti l'edilizia popolare ed economica, possono gravare quelle inerenti al funzionamento dei servizi relativi ed essere corrisposte, nella misura da determinarsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, indennita' e competenze ai componenti la Commissione di vigilanza nonche' al personale addetto alla segreteria, compreso quello d'ordine e subalterno.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 131

Art. 131. Spetta alla Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica: 1° decidere in via definitiva su tutte le controversie attinenti alla prenotazione ed all'assegnazione degli alloggi, alla posizione e qualita' di socio od aspirante socio nonche' sulle controversie tra socio e socio ovvero tra socio e cooperativa, in quanto riguardino rapporti sociali; 2° decidere su abusi, irregolarita' nonche' sulle contravvenzioni alle norme vigenti e comminare le relative sanzioni in quanto non trattisi di provvedimenti che rientrino nelle attribuzioni dalla legge deferite al Ministero; 3° esprimere parere, oltre che nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, in tutti gli altri in cui ne sia richiesta dal Ministro per i lavori pubblici, dalla Cassa depositi e prestiti, ovvero dal Ministro per le comunicazioni ove trattisi di cooperative mutuatarie dell'Amministrazione delle ferrovie delle Stato; 4° adempiere a tutti gli incarichi speciali che il Ministro per i lavori pubblici ritenga opportuno affidarle. Contro le decisioni della Commissione di vigilanza e' ammesso soltanto ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale nei casi previsti dall'art. 26 del testo unico approvato con [R. decreto 26 giugno 1924, n. 1054](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-06-26;1054). Per le controversie in materia di condominio valgono le norme dell'art. 239.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 132

Art. 132. I componenti la Commissione di vigilanza, soci di cooperative edilizie, debbono astenersi dall'intervenire nella trattazione e decisione degli affari comunque attinenti alla cooperativa della quale facciano parte, analogamente debbono astenersene i componenti i quali abbiano effettuato operazioni di collaudo ove siano in discussione ricorsi avverso il collaudo stesso od, il relativo reparto di spesa.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 133

Art. 133. Fino alla stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale, la Commissione di vigilanza ha facolta' di investigare e decidere, in qualsiasi tempo, sulle assegnazioni di alloggi cooperativi effettuate a favore di soci mancanti dei prescritti requisiti essenziali.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 134

Art. 134. Tutti i provvedimenti ministeriali in materia di cooperative a contributo erariale e tutte le decisioni o le ordinanze della Commissione di vigilanza hanno valore di titolo esecutivo ai sensi dell'[art. 554, n. 2, del Codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art554-num2) sia nei confronti delle cooperative sia dei soci di esse sia infine nei riguardi di qualsiasi illegittimo occupatore degli alloggi, loro accessori o parti comuni dei fabbricati sociali. Gli ufficiali giudiziari debbono darvi esecuzione senza che occorra l'apposizione della formula esecutiva di cui agli [articoli 555](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art555), [556](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art556) e [557 del Codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art557) e senza le formalita' di cui agli articoli 741 e seguenti del predetto Codice. Qualora il socio di cooperativa non ottemperi a deliberati della Commissione di vigilanza, questa puo' comminare a carico di esso la perdita del diritto all'alloggio. L'esecuzione dei deliberati della Commissione spetta, di regola, alla cooperativa la quale deve provvedervi a proprie spese, salvo rivalsa verso il socio inadempiente.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 135

Art. 135. Le copie esecutive dei deliberati della Commissione di vigilanza sono rilasciate dal segretario ai sensi e per gli effetti dell'art. 134. Per l'esecuzione si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel libro 2°, titoli I e IV, del [Codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443). Alla notifica delle copie esecutive dei deliberati o ad ogni altro successivo atto di esecuzione, procede l'ufficiale giudiziario della Pretura nella cui giurisdizione trovasi l'edificio della cooperativa alla quale la decisione stessa si riferisce. Per le notifiche eventualmente occorrenti in altro comune, si richiede l'ufficiale giudiziario della Pretura nella cui giurisdizione hanno residenza le persone in confronto delle quali le notifiche debbono eseguirsi. Agli ufficiali giudiziari sono dovute, per ciascun atto, le competenze spettanti in base alle disposizioni vigenti, da anticiparsi dalla cooperativa o dall'interessato salvo rivalsa da parte di chi di ragione.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 136

Art. 136. I deliberati della Commissione di vigilanza sono esenti da registrazione e da tasse di bollo. Por le copie di essi e per gli atti di esecuzione, le tasse di bollo e di registro sono prenotate a debito e recuperate con norme da stabilirsi dal Ministro per le finanze di concerto con quello per i lavori pubblici.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 137

Art. 137. Qualora un deliberato della Commissione di vigilanza importi obbligo di eseguire determinati lavori e la parte soccombente non vi provveda entro il termine prescrittole, ne puo' essere disposta l'esecuzione di ufficio dal Ministro per i lavori pubblici, a carico della cooperativa ovvero dei singoli soci. Le somme all'uopo occorrenti sono, a giudizio insindacabile del Ministro, prelevate dai mutui concessi per la costruzione dei fabbricati o rimborsato ovvero recuperate a tenore degli articoli 68 e 69.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 138

Art. 138. Le norme di procedura per la risoluzione delle controversie deferito alla cognizione della Commissione di vigilanza, saranno stabilite con decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro per i lavori pubblici sentita la Commissione predetta.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 139

Art. 139. Il contratto di mutuo edilizio individuale, mediante il quale il socio assegnatario acquista, ai sensi dell'art. 229, la proprieta' dell'alloggio, viene stipulato, previo nulla osta del Ministero dei lavori pubblici ed in conformita' delle risultanze del collaudo approvato, mediante atto pubblico in cui intervengono la cooperativa legalmente rappresentata, il socio e la Cassa depositi e prestiti in persona del Direttore generale o di un suo delegato, osservando le seguenti condizioni: a) che l'attribuzione del valore per ogni singolo alloggio corrisponda a quello risultante dal reparto della spesa approvato; b) che la ripartizione delle ipoteche della Cassa per ciascun alloggio corrisponda al valore suddetto; c) che il socio assuma tutti gli obblighi dipendenti dalle operazioni di mutui gia' concessi alla cooperativa e si assoggetti a tutte le norme emanate e da emanarsi in materia di edilizia popolare od economica. La cooperativa assegna al socio un congruo termine per la stipulazione del contratto di mutuo, sotto pena di decadenza da ogni diritto, salvo ricorso alla Commissione di vigilanza entro giorni trenta dalla data di comunicazione del provvedimento di decadenza, che la cooperativa dovra' fare al socio mediante lettera raccomandata. La cooperativa procedera' a norma di legge alla assegnazione dell'alloggio resosi disponibile, dopo che il provvedimento di decadenza sia divenuto definitivo, salvo in ogni caso diritti e ragioni contro il socio inadempiente. Il Ministero dei lavori pubblici, d'accordo con la Cassa depositi e prestiti, determinera' il miglior modo di utilizzazione di quegli alloggi che per qualsiasi motivo non abbiano potuto essere assegnati a norma di legge. ((32))

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 140

Art. 140. La ripartizione delle ipoteche della Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 139, nei riguardi dei soci proprietari degli alloggi o dei loro aventi causa, avviene con lo stesso grado delle ipoteche da ripartirsi.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 141

Art. 141. I soci proprietari degli alloggi od i loro aventi causa possono, in ogni tempo, oltre che in sede di stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale, riscattare il proprio alloggio versando un capitale pari al valore attuale delle annualita' tuttora dovute calcolato al saggio complessivo d'interesse del mutuo vigente. ((Nelle cooperative edilizie a proprieta' divisa qualora i soci si siano accollati l'intero importo del mutuo pro capite, si puo' procedere allo scioglimento delle cooperative stesse)). La Cassa depositi e prestiti, per i soci di cooperative da essa finanziate, puo' consentire che il riscatto come ((previsto dal primo comma)), avvenga, a tutti gli effetti, anche con pagamento frazionato nella misura e con le modalita' da essa fissate, purche' la prima rata non minore di un terzo e restino fermi, per il debito residuo, le garanzie e gli interessi dovuti. Contestualmente al contratto di riscatto portante anticipata estinzione del debito ovvero con provvedimento posteriore, la Cassa depositi o prestiti e' tenuta a consentire la cancellazione della ipoteca gravante sull'immobile, fermo il disposto dell'art. 53, commi 2° e 3°.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 142

Art. 142. Qualora al finanziamento di cooperative ferroviarie abbiano provveduto in parte l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed in parte enti diversi, e' consentito alla cooperativa od ai soci divenuti proprietari nonche' ai loro aventi causa, di avvalersi della facolta' di riscatto di cui all'art. 141, limitatamente alla quota di debito contratto verso l'Amministrazione.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 143

Art. 143. Il socio divenuto proprietario od i suoi aventi causa, ove abbiano totalmente o parzialmente versato il prezzo del riscatto, possono liberamente alienare l'alloggio sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 231, ferma restando, in ogni caso, la corresponsione all'ente mutuante del contributo continuativo concesso dallo Stato. Il socio proprietario, quand'anche si sia avvalso della facolta' di riscatto, non potra' ottenere, per diritto proprio, alcuna altra assegnazione di alloggio assistito da contributo ovvero da concorso dello Stato, di comuni o di province.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 144

Art. 144. Il socio proprietario che abbia effettuato il riscatto dell'alloggio ed i suoi aventi causa sono tenuti agli obblighi di cui agli articoli 67, 68 e 69.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 145

Art. 145. Man mano che si effettuino i riscatti a norma dell'art. 141 la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui per la costruzione di case popolari, secondo le leggi del proprio istituto e nei limiti delle disponibilita' provenienti dai riscatti medesimi.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 146

Art. 146. Anche i soci di cooperative per costruzione di case popolari od economiche non mutuatarie della Cassa depositi e prestiti nonche' i loro aventi causa, possono effettuare il riscatto degli alloggi loro assegnati alle stesse condizioni e modalita' stabilite per le cooperative mutuatarie della Cassa predetta, ove concorra il consenso del Ministero dei lavori pubblici e quello dell'ente mutuante.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 147

Art. 147. Le cooperative per case popolari od economiche godono dei privilegi tributari vigenti in materia di tasse di bollo e registro secondo le stesse norme comuni stabilite per le altre societa' cooperative dagli articoli 65, 66 e 67 della legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, nonche' dalla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268. Pero' la durata di tali privilegi si estende fino a dieci anni dalla costituzione della societa' e fino a quando il capitale, effettivamente versato, abbia raggiunto lire duecentomila.(3) (25) ((30)) Esse inoltre godono riduzione al quarto: a) della spesa per le inserzioni obbligatorie nei Fogli degli annunzi legali; b) delle tasse d'iscrizione e trascrizione ipotecarie in dipendenza di contratti di prestito, di acquisto, di locazione e di trasferimento delle case popolari od economiche; c) della tassa di registro sui contratti per lavori di costruzione e manutenzione di dette case nonche' di quella sui relativi contratti di locazione; d) delle tasse pei contratti di assicurazione sulla vita degli acquirenti purche' ne venga fatta cessione a garanzia della casa; e) dei diritti erariali di abbonamento di cui all'[art. 27 del testo unico 16 luglio 1905, n. 646](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1905-07-16;646~art27), sugli istituti di credito fondiario, per tasse di qualunque specie dovute su mutui concessi dagli istituti suddetti sia originariamente sia in sostituzione di precedenti mutui ipotecari, per le case popolari od economiche; f) delle tasse di concessione governativa di cui ai titoli II, VIII e XIV della [legge 30 dicembre 1923, n. 3279](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1923-12-30;3279). Nulla e' innovato alle norme vigenti per la tassa di negoziazione di cui alla [legge 30 dicembre 1923, n. 3280](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1923-12-30;3280). Ai contratti di mutuo suppletivo sono applicabili le agevolazioni tributarie contenute nel primo comma del presente articolo. Tutte le anzidette norme tributarie sono applicabili anche agli istituti autonomi per case popolari, i quali continueranno a fruire delle agevolazioni stabilite nel primo comma oltre il 31 dicembre 1935, e per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 1936, anche se sia trascorso il termine di dieci anni dalla loro costituzione e sia oltrepassato il capitale di lire duecentomila. Pero' le normali tasse da essi pagate dal 1° gennaio 1936 al 25 marzo 1938 non sono soggette a rimborso.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 148

Art. 148. Sono conservate tutte le riduzioni al quarto previste dall'art. 147 (comma 2°) nonche' la riduzione al quarto della tassa di registro sui contratti di prestito, alle cooperative per case popolari od economiche ed agli istituti autonomi cui, posteriormente alla loro legale costituzione, sia venuto a mancare qualcuno dei requisiti prescritti dall'art. 65 della legge di registro, che non sia pero' quello della mutualita'. Peraltro la tassa di registro per l'acquisto delle aree e' pagata in ragione normale, da ridursi poi alla misura di favore del quarto, quando sulle aree acquistate sieno costruite le case nelle condizioni previste dalla legge. In tal caso sara' rimborsata l'eccedenza della tassa pagata. Il rimborso della detta eccedenza dovra' essere chiesto dalla cooperativa o dall'istituto nel termine di sei mesi dalla data del collaudo della casa. Gli eventuali contratti di mutuo suppletivo sono pero' assoggettati a tassa fissa.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 149

Art. 149. Le cooperative a contributo erariale, oltre le agevolazioni previste dall'art. 147 e dall'art. 154, godono delle altre seguenti: a) i contratti di assegnazione e di mutuo edilizio individuale ai soci nonche' di riscatto, delle case costruite con contributo erariale, in qualunque tempo vengano stipulati, sono esenti da bollo o soggetti a tassa fissa minima di registro ed ipotecaria. Per la voltura catastale e' dovuta parimenti tassa fissa di lire 3 oltre il diritto spettante al personale degli uffici distrettuali delle imposte dirette. Ai conservatori delle ipoteche spettano gli emolumenti; b) le agevolazioni tributarie in tema di tasse di bollo, registro, ipotecarie, di voltura catastale, si applicano oltre che alle cooperative, alle loro sezioni autonome, per un ventennio dalla costituzione delle prime; ma per i contratti di mutuo edilizio individuale e per quelli di riscatto tali agevolazioni permangono anche dopo il ventennio e fino al termine dell'ammortamento;((3)) c) in sede di contratto di mutuo edilizio individuale e' da pagarsi una sola tassa fissa ipotecaria per ogni stipulazione, qualunque sia il numero dei soci, dei mutui, delle iscrizioni e trascrizioni.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 150

Art. 150. Gli atti con cui le cooperative acquistino case che non siano di nuova costruzione o gli atti di rivendita ed assegnazione delle medesime, sono soggetti allo tasse ordinarie. Resta inoltre fermo il disposto dell'art. 110 della vigente legge del registro. Nei casi previsti dall'art. 20 del presento testo unico compete all'Amministrazione finanziaria la facolta' di ripetere le tasse normali relative agli atti registrati col privilegio della tassa fissa, al sensi dell'art. 67 della legge del registro.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 151

Art. 151. I contratti di assegnazione, di mutuo edilizio individuale e di riscatto per alloggi di cooperative finanziate dalla Cassa depositi o prestiti e dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, sono ricevuti da un funzionario da esse Amministrazioni all'uopo delegato ed in esenzione dai diritti di cui al [R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3279](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;3279), sulle concessioni governative. A rimborso delle spese e dei compensi per la ricezione e conservazione degli atti nonche' per il rilascio di copie e note ipotecarie e per la esecuzione delle formalita' di registro, ipotecarie o di voltura, e' dovuto dagli interessati un diritto proporzionale di cinque centesimi per ogni cento lire di valore, da versare in Tesoreria con imputazione ad apposito capitolo del bilancio di entrata e da amministrare con le norme da stabilirsi mediante decreti del Ministro per le finanze e del Ministro per le comunicazioni. Parimenti gli istituti autonomi per case popolari od economiche possono stipulare in forma pubblica amministrativa i contratti di costruzione, di assegnazione degli alloggi con patto di futura vendita, di mutuo, di affitto, destinando a riceverli ed a conservarli un proprio funzionario, mediante ordinanza del capo dell'istituto. Per la stipulazione di tali contratti e pel rilascio di copie, gli istituti predetti percepiscono speciali diritti di segreteria, secondo tabelle da approvarsi dal Ministro pei lavori pubblici. I funzionari, di cui al 1° e 3° comma del presente articolo, autorizzati alla stipulazione dei predetti contratti, sono obbligati alla tenuta del repertorio prescritto dagli articoli 127 a 130 della legge del registro. Qualora le cooperative e gli istituti, per la stipulazione dei loro atti di assegnazione di appartamenti, di mutuo edilizio individuale nonche', di riscatto, ricorressero all'opera di notai, gli onorari, diritti e compensi di qualsiasi natura dovuti al notaio sono ridotti ad un quarto. ((13))

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 152

Art. 152. Gli originali degli atti di assegnazione d'appartamenti e di mutuo edilizio individuale e degli atti di riscatto stipulati in forma pubblica amministrativa dalla Cassa depositi e prestiti e dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con i soci delle cooperative finanziate dalle dette Amministrazioni, possono essere redatti su moduli a stampa nella parte comune a tutti i soci di ciascuna cooperativa. Le iscrizioni ipotecarie accese a favore della Cassa depositi e prestiti a garanzia dei mutui individuali concessi ai soci delle cooperative edilizie od ai loro aventi causa, sono rinnovate, di ufficio, gratuitamente, dai Conservatori delle ipoteche.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 153

Art. 153. I comuni e gli istituti che costruiscono col concorso dello Stato case popolari da cedersi in proprieta' o da assegnarsi in locazione con patto di futura vendita nei limiti ed ai sensi dell'art. 38 godono, per tali costruzioni, dello seguenti facilitazioni: a) esenzione dal bollo, tassa fissa minima di registro, e ipotecaria nonche' tassa fissa di voltura catastale a sensi dell'art. 149 lett. a), per gli atti di mutuo, per i contratti relativi alle costruzioni e per quelli di assegnazione in proprieta' od in locazione degli appartamenti; b) esenzione dalla imposta di ricchezza mobile sugli interessi dei mutui stipulati ai fini delle costruzioni anzidette. La stipula di tutti i contratti relativi alla costruzione nonche' di quelli di affitto e di vendita delle case ivi compresi gli atti derivanti dall'applicazione dell'art. 39, puo' essere effettuata in forma pubblica amministrativa da funzionari degli enti costruttori all'uopo delegati, mediante ordinanza, dai presidenti o capi degli enti medesimi. Detti funzionari sono obbligati alla tenuta del repertorio prescritto dagli articoli 127 a 130 della vigente legge del registro. A rimborso delle spese e pei compensi concernenti la, ricezione e conservazione degli atti, pel rilascio di copie e note ipotecarie per la esecuzione delle formalita' di registro, ipotecarie e di voltura, e' dovuto all'ente dagli interessati un diritto proporzionale di 5 centesimi per ogni cento lire di valore. Qualora le costruzioni di cui al 1° comma del presente articolo concernano case popolari od economiche fruenti o non di contributo o concorso dello Stato, i contratti relativi alla costruzione ed assegnazione in proprieta' delle case medesime sono pure esenti da bollo e soggetti a tassa fissa minima di registro ed ipotecaria. A tali costruzioni e' estesa l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sugli interessi dei mutui stipulati ai fini delle costruzioni stesse. ((13))

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 154

Art. 154. Gli istituti autonomi per la costruzione di case popolari od economiche sono esenti dalla tassa di bollo e scambio per i materiali acquistati direttamente per la costruzione di dette case.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 155

Art. 155. Sulle aree acquistate dai comuni e dagli istituti autonomi per la costruzione di case popolari, alberghi popolari o dormitori pubblici ad uso gratuito, e' concessa l'agevolazione tributaria della riduzione al quarto della tassa di registro nel modo previsto e regolato dall'art. 148, comma 2°. Qualora tali aree vengano destinate ad altri fini o lasciate senza uso per un periodo di cinque anni dall'acquisto, rimarra' definitiva l'applicazione della tassa normale.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 156

Art. 156. Gli istituti e gli enti morali per la costruzione o l'acquisto di case popolari od economiche sono esenti dalla tassa di manomorta.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 157

Art. 157. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 11 LUGLIO 1942, N. 843](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1942-07-11;843)))

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 158

Art. 158. Gli interessi sulle operazioni di conto corrente e su quelle successive di ammortizzo relativi alle somme mutuate dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde, giusta gli articoli 13 e 14, sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile. Sono inoltre esenti dalla tassa di bollo e registro gli atti e le quietanze relativi alle somme versate e restituite.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 159

Art. 159. La esenzione dalla imposta e dalle sovraimposte provinciali e comunali sui fabbricati, anche se trattisi di sopraelevazione, e' concessa, per la durata di 25 anni, alle case popolari costruite dopo il 5 luglio 1919 da societa' od enti senza contributo dello Stato, anche se comprendano uffici e negozi. Tale esenzione decorre dal giorno in cui sia riconosciuta l'abitabilita' ed e' estesa ai locali di carattere educativo, bagni, asili per lattanti e case di bambini, doposcuola, biblioteche popolari, sale di riunione e di lettura nonche' ai locali adibiti a pubblici esercizi per provvedere ai bisogni degli inquilini, eccettuati quelli esclusivamente destinati a spaccio di bevande alcooliche e purche' il reddito effettivo o presunto di tali locali non sia superiore ad un quarto del reddito dell'intero fabbricato; in caso diverso l'esenzione rimane limitata alla sola porzione destinata ad affitto per uso di abitazione. La suddetta esenzione spetta altresi' alle case popolari costruite da industriali, da proprietari o conduttori di terre e date in affitto ai propri dipendenti, impiegati, operai, coltivatori ovvero ad essi vendute, anche se in ammortamento semplice od assicurativo, in quanto abbiano, per ogni alloggio, una composizione non superiore a quella indicata sotto la lettera a) dell'art. 48. Godono della esenzione stessa anche le case di abitazione costruite da contadini ed altri lavoratori agricoli, da operai ed artigiani, nel territorio di comuni non capoluoghi di provincia, sempreche' la loro consistenza non ecceda quella indicata nel precedente comma.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 160

Art. 160. E' concessa l'esenzione per la durata di anni 30 alle costruzioni eseguite da comuni con popolazione accentrata superiore ai 10 mila abitanti, fra il 5 luglio 1919 ed il 31 dicembre 1926, senza contributo dello Stato, direttamente od a mezzo di istituti autonomi per case popolari. E' concessa altresi' la suddetta esenzione, per il periodo di 25 anni, ai fabbricati costruiti od acquistati da comuni e da istituti autonomi per le case popolari ed economiche, che non abbiano potuto fruire dei benefici di esenzione dalla imposta e sovrimposte concessi anteriormente al 24 gennaio 1928, anche se i fabbricati siano gia' Stati sottoposti ad accertamenti ai fini della imposta; ma in ogni caso non e' ammesso rimborso di cio' che fu pagato.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 161

Art. 161. E' concessa l'esenzione per il periodo di 25 anni dalla imposta e dalle sovraimposte comunali e provinciali sui fabbricati, alle nuove case economiche eseguite dal 5 luglio 1919 da societa', da privati e dagli enti non compresi nell'art. 160 e dichiarate abitabili entro il 31 dicembre 1937, purche' la costruzione di esse abbia gia' avuto inizio alla data del 1° dicembre 1936 ed a condizione che sia intervenuta la denunzia nel termine perentorio di cui al terzo comma dell'art. 168. La stessa esenzione e' concessa alle case popolari ed economiche fruenti di contributo erariale, costruite entro il 30 giugno 1938 da societa' e loro soci e dagli enti non compresi nell'art. 160 ed indipendentemente dalla dichiarazione di abitabilita'. Detta esenzione e' subordinata alla condizione che il decreto di concessione del contributo sia stato registrato alla Corte dei Conti non oltre il giorno 2 novembre 1937.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 162

Art. 162. Sono esenti dalla imposta straordinaria immobiliare istituita con [decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1936-10-05;1743), convertito nella [legge 14 gennaio 1937, n. 151](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1937-01-14;151), gli enti ed istituti autonomi per le case popolari, per le case degli impiegati dello Stato, delle provincie e dei comuni nonche' le cooperative edilizie fruenti di contributo erariale.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 163

Art. 163. Qualora per trasformazione od ingrandimento vengano a cessare le condizioni richieste per le case popolari od economiche, cessano di pieno diritto i benefici tributari dal giorno in cui siano accertati le trasformazioni o gli ingrandimenti. Cessano parimenti i benefici tributari nei riguardi delle societa' cooperative per case popolari e dei rispettivi assegnatari qualora le case stesse vengano destinate a fini diversi da quelli indicati nel presente testo unico. Le imposte e tasse gia' esonerate, sono ripetibili dall'Erario con privilegio sui rispettivi immobili, salvi i diritti dell'istituto mutuante che avranno la precedenza rispetto all'Erario stesso. La perdita dei benefici di cui ai precedenti commi e' dichiarata dal Ministero dei lavori pubblici. La dichiarazione e' invece di esclusiva spettanza della Commissione di vigilanza sulla edilizia popolare ed economica, per le case costruite col contributo o concorso erariale.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 164

Art. 164. Nelle province dove non e' ancora compiuto il nuovo catasto secondo la [legge 1° marzo 1886, n. 3682](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1886-03-01;3682), i fabbricati rurali costruiti dal 1° gennaio 1903 in avanti sono esenti dalla imposta a termini dell'art. 15 della legge stessa.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 165

Art. 165. Alle case di abitazione costruite dal 5 luglio 1919 al 31 dicembre 1937 sono applicabili le agevolazioni tributarie di che ai seguenti articoli del presente capo.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 166

Art. 166. Per le compravendite di case costruite o dichiarate abitabili entro il 31 dicembre 1930, anche se stipulate dopo tale data ma non oltre quattro anni dal giorno in cui le case sono state dichiarate abitabili od effettivamente abitate, la tassa di registro e' ridotta ad un quarto della misura ordinaria limitatamente al primo trasferimento. La stessa riduzione si estende alle tasse ipotecarie di trascrizione e di iscrizione nonche' alle tasse di registro ed ipotecarie relative ai prestiti fatti dall'acquirente per l'estinzione totale o parziale del prezzo, stipulati contestualmente alla compravendita o nel termine di quattro anni dalla data di questa. Per le compravendite di case costruite dal 1° gennaio 1931, dichiarate abitabili entro il 31 dicembre 1937, e' ridotta nella misura della meta' l'ordinaria tassa di registro limitatamente al primo trasferimento che avvenga non oltre quattro anni dal giorno in cui la casa e' stata dichiarata abitabile o sia stata effettivamente abitata. Inoltre sono ridotte nella misura della meta' le ordinarie tasse ipotecarie di trascrizione e di iscrizione, col minimo di lire dieci, nonche' le ordinarie tasse di registro ed ipotecarie relative ai prestiti fatti dall'acquirente per l'estinzione totale o parziale del prezzo, stipulati contestualmente alla compravendita o nel termine di quattro anni dalla data di questa.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 167

Art. 167. Le ordinarie tasse di registro dovute sulle compravendite di aree fabbricabili stipulate dal 1° gennaio 1931 e le ordinarie tasse di registro ed ipotecarie sui contratti di prestito stipulati dal 1° gennaio 1931 per la costruzione di case, sono ridotte nella misura della meta' col minimo di lire dieci, quando sulle aree fabbricabili siano state costruite ed ultimate le case nel termine previsto dall'art. 165. Il rimborso della eccedenza di tassa deve essere chiesto nel termine di decadenza di sei mesi dal giorno in cui la casa e' stata effettivamente abitata e tale disposizione vale per le istanze di rimborso presentate dal 7 agosto 1931. E' pure ammesso il rimborso parziale delle tasse in proporzione dell'estensione del suolo sul quale furono in parte eseguite ed ultimate le nuove costruzioni di case e dell'area adiacente per una estensione non maggiore del doppio dell'area coperta dal fabbricato.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 168

Art. 168. E' concesso l'esonero, per il periodo di anni 25, dalla imposta e sovraimposte sui fabbricati, alle case di civile abitazione, anche se comprendano negozi, costruite da privati, societa' ed enti nonche' alle sopraelevazioni di edifici gia' costruiti, purche' tali costruzioni siano state eseguite dopo il 5 luglio 1919 o gia' iniziate alla data del 1° dicembre 1936, e dichiarate abitabili dalle competenti autorita' comunali entro il 31 dicembre 1937. Tale esenzione e' concessa anche alle ricostruzioni di case dichiarate inabitabili ed agli alloggi ricavati mediante ricostruzione o radicale trasformazione di locali terreni gia' adibiti ad uso di negozi, magazzini ed abitazioni infette o malsane, con l'eventuale annessione di locali immediatamente sovrastanti, quando cio' sia reso indispensabile per ottenere, pei nuovi locali di abitazione, l'altezza imposta dai regolamenti. L'esenzione stessa e' concessa alle ricostruzioni di case effettuate in conseguenza dell'attuazione di piani regolatori. La dichiarazione di inabitabilita' dovra' essere rilasciata dalla competente autorita' e la trasformazione dovra' essere denunziata preventivamente alla competente autorita' finanziaria. La costruzione o ricostruzione s'intende iniziata, ai sensi del precedente comma, qualora siano almeno incominciate le opere murarie di fondazione. Agli effetti dell'esonero di cui al primo comma, la denunzia della costruzione o ricostruzione gia' iniziata deve essere stata premutata al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette entro il 25 febbraio 1937, corredata da prova che l'inizio della costruzione o ricostruzione sia avvenuto entro il predetto termine del 1° dicembre 1936. La stessa esenzione e' concessa alle nuove costruzioni adibite ad alberghi (esclusi quelli popolari disciplinati dal penultimo comma), uffici e negozi, iniziate fra il 5 luglio 1919 e il 25 agosto 1925 ed atte all'uso cui sono destinate non oltre il 31 dicembre 1928. Per i nuovi fabbricati ad uso di alberghi (esclusi quelli popolari disciplinati dal penultimo comma), uffici e negozi, la cui costruzione sia stata iniziata dopo il 25 agosto 1925 e che saranno ultimati ed atti all'uso cui sono destinati entro il 31 dicembre 1940, nonche' pei nuovi fabbricati ad uso di abitazione e per le sopraelevazioni a fabbricati preesistenti la cui costruzione sia stata iniziata dopo il 25 agosto 1925 e che saranno ultimati ed atti all'uso cui sono destinati dopo il 31 dicembre 1936 ma entro il 31 dicembre 1940, l'applicazione dell'imposta erariale e delle sovraimposte sara' fatta gradualmente in ragione di un quindicesimo del reddito accertato dopo il biennio di esenzione normale, per modo che il reddito stesso venga integralmente tassato al quindicesimo anno successivo alla scadenza del biennio di esenzione. L'esenzione venticinquennale spetta altresi' agli edifici scolastici, agli ospedali, alle case di cura e di assistenza, ai ricoveri, ai collegi, alle caserme, agli educandati, agli orfanotrofi e simili nonche' agli alberghi popolari costruiti da enti, sempreche' dette costruzioni siano eseguite dal 5 luglio 1919 al 31 dicembre 1937 e risultino iniziate non oltre il 1° dicembre 1936, fermo il disposto del terzo comma del presente articolo. L'esenzione predetta e' pure concessa alle nuove costruzioni od alle parti di esso adibite ad uso di autorimesse, condotte a termine tra il l° gennaio 1928 ed il 31 dicembre 1937, sempreche' gia' iniziate al l° dicembre 1936 e ferma l'osservanza del disposto di cui al terzo comma del presente articolo.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 169

Art. 169. La tassa di registro sui contratti di appalto per costruzioni, ampliamento o restauro di case e di altri fabbricati ad uso di abitazione, e' ridotta alla meta' della misura normale col minimo di lire dieci e, trattandosi di contratti per scrittura privata, la riduzione ha luogo solo quando la registrazione ed il pagamento della tassa segnano nei termini di legge. La riduzione alla misura di favore non e' ammessa per le scritture private senza data o con la data in qualunque modo alterata.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 170

Art. 170. E' ridotta a meta' l'ordinaria tassa di registro col minimo di lire dieci, dovuta sulle compravendite di case stipulate entro il triennio da un precedente trasferimento degli stessi beni a titolo oneroso. La riduzione e' limitata al valore tassato nel precedente trasferimento.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 171

Art. 171. I mutui gia' concessi dalla Cassa depositi e prestiti alla Cooperativa «Il Villaggio dei giornalisti» di Roma sono coperti dalla garanzia principale di prima ipoteca sull'area e sulle costruzioni e dalla garanzia sussidiaria del Tesoro dello Stato. Il pagamento delle annualita' occorrenti pel rimborso dei detti mutui, comprensive della quota di ammortamento di capitale e della rimanenza di interessi non coperta dal contributo erariale nonche' dell'importo dell'aggio, avverra' mediante ruoli da riscuotersi dagli esattori delle imposte con le norme ed i privilegi della legge sulla riscossione delle imposte dirette. Tale cooperativa e' equiparata, a tutti gli effetti delle disposizioni vigenti sulla edilizia popolare ed economica in quanto applicabili, a quelle fra impiegati e pensionati dello Stato.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 172

Art. 172. Il Ministro pei lavori pubblici puo' disporre in qualsiasi tempo, ma prima della stipulazione del mutuo edilizio individuale, la radiazione da socio della Cooperativa «Il Villaggio dei giornalisti» di Roma, di colui che, a giudizio discrezionale del Ministro stesso e indipendentemente dalle norme statutarie dell'ente, non eserciti o non abbia, esercitato la professione di giornalista. Qualora l'alloggio sia stato gia' occupato, il Ministro ne ordinera' il rilancio e la consegna alla cooperativa entro termine non superiore a mesi tre dalla notifica del provvedimento di radiazione. I provvedimenti del Ministro, in applicazione dei precedenti commi, non sono soggetti ad alcun ricorso od azione ed hanno efficacia di titolo esecutivo a norma dell'[art. 554, n. 2, del Codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art554-num2). Gli ufficiali giudiziari debbono darvi esecuzione senza che occorra l'apposizione della formula esecutiva di cui agli articoli 555, 556 e 557 di detto Codice e senza le formalita' di cui ai successivi articoli 741 e 745. Per i rimborsi spettanti al socio prenotatario od assegnatario che sia stato radiato, si applicano le norme di cui all'articolo 109, limitatamente ai lavori e miglioramenti eseguiti in proprio anteriormente al 10 maggio 1928.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 173

Art. 173. A favore delle cooperative costituite esclusivamente fra mutilati ed invalidi di guerra per l'acquisto o per la costruzione di fabbricati a carattere popolare od economico ovvero per l'acquisto delle aree necessarie alle costruzioni sociali, gli istituti di cui agli articoli 1 e 4 del presente testo unico possono concedere mutui, anche in deroga alle leggi speciali ed agli statuti che li regolano. I mutui contratti e da contrarsi sono garantiti mediante ipoteca di primo grado sugli stabili finanziati ed anche, ove sia richiesto dagli enti mutuanti, mediante trattenuta senza limitazione alcuna sulla pensione dei soci assegnatari. La erogazione dei mutui, relativamente alle nuove costruzioni, avviene a rate proporzionali in base a nulla osta da rilasciarsi dal Ministero dei lavori pubblici su gli stati di avanzamento dei lavori. Gli interessi dovuti sulle somministrazioni eseguite prima dello inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati a norma dell'art. 71 (comma 6°) e quindi portati in aumento al capitale da ammortizzare, previa detrazione degli eventuali interessi a credito.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 174

Art. 174. Lo Stato contribuisce nel pagamento degli interessi in misura del 3 per cento sui mutui per acquisto o costruzione di case popolari od economiche da contrarsi da cooperative costituito esclusivamente fra mutilati ed invalidi di guerra. E' autorizzato all'uopo sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici lo stanziamento di annue L. 5 milioni, per cinquanta anni, a cominciare dall'esercizio finanziario 1925-26. Le somme non erogate in ciascun esercizio sono conservate in aumento sugli esercizi finanziari successivi. Nel pagamento degli interessi sui mutui contribuiscono anche per la durata del periodo di ammortamento, l'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra, nonche' l'Opera nazionale per i combattenti nella misura rispettivamente del 0,60 e del 0,30 per cento all'anno.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 175

Art. 175. La erogazione del contributo erariale a favore delle singole cooperative viene disposta con decreto del Ministro pei lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, su proposta della Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica alla quale, ove trattisi di detta erogazione, partecipa un rappresentante della Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 176

Art. 176. Per l'ordinamento e l'unita' di indirizzo di tutto quanto concerne la concessione o la somministrazione dei mutui, la vigilanza amministrativa o tecnica sulla erogazione di essi, sugli acquisti o sulle costruzioni nonche' sull'assegnazione degli alloggi, e' istituito, con sede in Roma, alla dipendenza del Capo del Governo Primo Ministro, un «Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra, avente personalita' giuridica e gestione autonoma ed equiparato alle Amministrazioni dello Stato agli effetti tributari salvo sempre le speciali disposizioni in materia contenute nel presente testo unico. Restano in ogni caso ferme le attribuzioni o la competenza del Ministero dei lavori pubblici o della Commissione di vigilanza in materia di cooperative edilizie. Le cooperative tra mutilati ed invalidi di guerra che abbiano ottenuto mutui assistiti da contributo erariale indipendentemente da quelli previsti dall'art. 174 possono aggregarsi all'Ente alle condizioni e con le modalita' da fissarsi dal Ministero dei lavori pubblici. L'Ente e' amministrato da un Comitato composto di un presidente, di un vice presidente, di un direttore, e di quattro membri, nominati tutti dal Capo del Governo Primo Ministro, il quale puo' sceglierli pure fra i funzionari delle Amministrazioni statali senza pero' che per tali incarichi essi siano allontanati dal loro posto e dalle loro mansioni.((14)) Il presidente nomina i tecnici dell'Ente e gli altri funzionari che il Comitato ritenga necessari.

Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica-art. 177

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