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LEGGE 22 gennaio 1942, n. 92

Current text a fecha 1970-01-02
Art. 1

Per gli ufficiali e i sottufficiali del Regio esercito sono annualmente compilate delle note caratteristiche. I giudizi espressi nelle note predette sono integrati con una delle seguenti qualifiche: ottimo, buono, mediocre, cattivo, graduando quella di buono con punti da 1 a 3. Tali qualifiche vanno esplicitamente riferite al grado, all'arma o corpo o servizio, alla specialità ed alla carica dell'ufficiale e del sottufficiale. L'ottimo può essere concesso a chi, spiccando per il complesso delle qualità positive, ha dato in servizio rendimento pieno e sicuro. Il buono con punti 3 può essere concesso a chi, possedendo tutte le qualità suddette, ha dato in servizio rendimento distinto; il buono con punti 2 a chi ha dato rendimento normale; il buono con punti 1 a chi ha dato rendimento appena sufficiente. Il mediocre e cattivo, rispettivamente, all'ufficiale o al sottufficiale di scarso o scarsissimo rendimento. L'attribuzione della qualifica di mediocre o cattivo darà luogo alla presa in esame per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 36 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali e nell'art. 33-bis del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con R. decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514, e successive modificazioni.