DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1948, n. 26
Art. 67. ([D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 66](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1946-03-10;74~art66)) L'elezione uninominale nel collegio "Val d'Aosta", agli effetti dell'[art. 22 del decreto legislativo 7 settembre 1945, n. 545](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1945-09-07;545~art22), e' regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e con le modificazioni seguenti: 1) alla "Val d'Aosta" spetta un solo deputato, secondo il riparto stabilito nella tabella A, allegata alla presente legge; 2) la candidatura dev'essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non meno di 100 e non piu' di 200 elettori del collegio; 3) la dichiarazione di candidatura dev'essere depositata, non piu' tardi delle ore 16 del quarantacinquesimo giorno anteriore a quello dell'elezione, insieme con il contrassegno di ciascun candidato, presso la cancelleria del Tribunale di Aosta; 4) la votazione avviene con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno, la quale contiene il solo contrassegno di ciascun candidato, secondo il modello risultante dalla tabella F, allegata alla presente legge. L'elettore, per votare, traccia un segno, con la matita copiativa, sul contrassegno del candidato da lui prescelto o comunque sul rettangolo che lo contiene. Una scheda valida rappresenta un voto individuale. (1) ((1a)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La [L. 31 marzo 1953, n. 148](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-03-31;148) ha disposto (con l'articolo unico, comma 4) che "Per la elezione uninominale nel Collegio "Valle d'Aosta" rimangono in vigore le norme previste nel titolo VI del testo unico predetto, salvo quelle che riguardano il ballottaggio. Ai fini della determinazione della maggioranza prevista dal quarto comma del punto II della presente legge, nonche' della cifra elettorale dei gruppi, si tiene conto esclusivamente dei voti riportati dai candidati nella prima votazione." --------------- AGGIORNAMENTO (1a) La [L. 31 luglio 1954, n. 615](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1954-07-31;615) nel modificare l'articolo unico, [comma 1 della L. 31 marzo 1953, n. 148](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-03-31;148~com1) ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I punti I, II, III, IV della [legge 31 marzo 1953, numero 148](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-03-31;148), sono abrogati." Ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "L'elezione della Camera dei deputati si effettua con l'osservanza delle disposizioni previste dal [testo unico 5 febbraio 1948, n. 26](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1948-02-05;26), e dal punto V della legge sopracitata."
Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 68
Art. 68. ([D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 67](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1946-03-10;74~art67)) Il Tribunale di Aosta, costituito ai sensi dell'art. 14, con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di ufficio centrale elettorale. E' proclamato eletto il candidato che ottiene la meta' piu' uno dei voti validi espressi. Nel caso in cui nessun candidato abbia raggiunto tale numero, ha luogo l'elezione di ballottaggio nella seconda domenica successiva alla prima votazione, fra i due candidati che abbiano conseguito il maggior numero di voti. In caso di parita', e' preferito il candidato piu' anziano. (1) ((1a)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La [L. 31 marzo 1953, n. 148](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-03-31;148) ha disposto (con l'articolo unico, comma 4) che "Per la elezione uninominale nel Collegio "Valle d'Aosta" rimangono in vigore le norme previste nel titolo VI del testo unico predetto, salvo quelle che riguardano il ballottaggio. Ai fini della determinazione della maggioranza prevista dal quarto comma del punto II della presente legge, nonche' della cifra elettorale dei gruppi, si tiene conto esclusivamente dei voti riportati dai candidati nella prima votazione." --------------- AGGIORNAMENTO (1a) La [L. 31 luglio 1954, n. 615](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1954-07-31;615) nel modificare l'articolo unico, [comma 1 della L. 31 marzo 1953, n. 148](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-03-31;148~com1) ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I punti I, II, III, IV della [legge 31 marzo 1953, numero 148](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-03-31;148), sono abrogati." Ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "L'elezione della Camera dei deputati si effettua con l'osservanza delle disposizioni previste dal [testo unico 5 febbraio 1948, n. 26](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1948-02-05;26), e dal punto V della legge sopracitata."
Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 69
Art. 69. ([D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 68](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1946-03-10;74~art68)) Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, o il voto elettorale o l'astensione, offre, promette, o somministra denaro, o valori, o qualsiasi altra utilita', o promette, concede o fa conseguire impieghi pubblici o privati ad uno o piu' elettori o, per accordo con essi, ad altre persone, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 3000 a lire 20.000, anche quando l'utilita' promessa o conseguita sia stata dissimulata, sotto il titolo di indennita' pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno, o di pagamento di cibi o bevande o remunerazioni sotto il pretesto di spese o servizi elettorali. La stessa pena si applica all'elettore che, per apporre la firma ad una dichiarazione di presentazione di candidatura, o per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dal votare, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilita'.
Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 70
Art. 70. ([D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 69](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1946-03-10;74~art69)) Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore o ad un suo congiunto, per costringere l'elettore a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, od a votare in favore di una determinata lista o di un determinato candidato, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, o dall'esercitare il diritto elettorale o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la liberta', degli elettori, esercita pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di determinate liste o di determinati candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale, e' punito con la pena della reclusione da un anno a cinque anni e con la multa da lire 3000 a lire 20.000.
Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 71
Art. 71. ([D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 70](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1946-03-10;74~art70)) Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessita', il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adoperi a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati od ad indurli all'astensione, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 3000 a lire 20.000.
Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 72
Art. 72. ([D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 71](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1946-03-10;74~art71)) Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce o turba una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che privata, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 3000 a lire 15.000. Se l'impedimento proviene da un pubblico ufficiale, la pena e' della reclusione da due a cinque anni.
Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 73
Art. 73. ([D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 72](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1946-03-10;74~art72)) Chiunque impedisce l'affissione di manifesti della pubblica autorita' concernenti le operazioni elettorali o impedisce la diffusione o l'affissione di stampe di propaganda elettorale, ovvero sottrae o distrugge manifesti o stampe destinati all'affissione o alla diffusione, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 3000 a lire 15.000. Se il reato e' commesso da pubblico ufficiale, la pena e' della reclusione da due a cinque anni.
Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 74
Art. 74. ([D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 73](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1946-03-10;74~art73)) Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 3000 a lire 20.000. Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, schede od altri atti dalla presente legge destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi e' punito con la reclusione da uno a sei anni. E' punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non abbia concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto e' commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena e' della reclusione da due a otto anni e della multa da lire 10.000 a lire 20.000.
Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 75
Art. 75. ([D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 74](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1946-03-10;74~art74)) Nei casi indicati negli articoli 70 e 74, primo comma, se siasi usata violenza o minaccia, se siasi esercitata pressione, se siasi cagionati disordini, mediante uso di armi o da persone travisate o da piu' persone riunite o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o a nome di categorie, gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti, la pena e' aumentata e sara', in ogni caso, non interiore a tre anni. Se la violenza o la minaccia e' fatta da piu' di cinque persone riunite, mediante uso di armi, anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da piu' di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena e' della reclusione da tre a quindici anni e della multa sino a lire 20.000, salva l'applicazione, quando vi sia concorso di reati, delle relative norme del [Codice penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398).
Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 76
Art. 76. ([D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 75](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1946-03-10;74~art75)) Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali, s'introduce nella sala dell'ufficio di sezione o nell'aula dell'ufficio centrale, e' punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda sino a lire 2000. Chiunque, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od in qualunque modo cagiona disordini, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca, e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 2000.
Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 77
Art. 77. ([D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 76](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1946-03-10;74~art76)) ((Chi, essendo privato dell'esercizio del diritto elettorale o essendone sospeso, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 20.000. Chi, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non puo' farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diversi da quelli indicatigli, e' punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa fino a lire 50.000. Chi, assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, e chi da' il voto in piu' sezioni elettorali di uno stesso Collegio o di Collegi diversi, e' punito con la reclusione da 3 a 5 anni e con la multa da, lire 100.000 a lire 500.000)). Chi, nel corso delle operazioni elettorali, enuncia fraudolentemente come designato un contrassegno di lista o un cognome diversi da quelli nella lista o del candidato per cui fu espresso il voto, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire 5000 a L. 20.000.
Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 78
Art. 78. (D. L. 10 marzo 1246, n. 74, art. 77) Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorrere a permettere a un elettore non fisicamente impedito, di farsi assistere da altri nella votazione e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 10.000. Se il reato e' commesso da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 20.000. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullita' delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni e' punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 10.000 a lire 20.000. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, pieghi, schede od urne, rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento, e' punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 10.000 a lire 20.000. Il segretario dell'ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire 20.000. I rappresentanti delle liste di candidati che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 10.000 a lire 20.000. Chiunque, al fine di votare senza averne diritto, o di votare un'altra volta, fa indebito uso del certificato elettorale e' punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 20.000. Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a lire 20.000.
Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 79
Art. 79. (D. L. 10 mario 1946, n. 74, art. 16) Il sindaco che non adempie all'obbligo previsto dal terzo comma dell'art. 12 e' punito con la reclusione da mesi sei ad un anno. Se l'inadempimento non sia doloso, la pena e' diminuita della meta'.
Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 80
Art. 80. ([D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 16](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1946-03-10;74~art16)) L'elettore che sottoscrive piu' di una lista di candidati e' punito con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a L. 10.000.
Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 81
Art. 81. ([D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 21](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1946-03-10;74~art21)) I comandanti di reparti militari, il sindaco, il segretario comunale e gl'impiegati comunali addetti all'ufficio della distribuzione dei certificati che violino le disposizioni di etti all'art. 18 sono puniti con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 3000 a lire 10.000.
Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 82
Art. 82. ([D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 32](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1946-03-10;74~art32)) Salvo le maggiori pene stabilite dall'art. 78 pel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore e segretario, senza giustificato motivo, rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da L. 3000 a lire 5000. Alla stessa sanzione sono soggetti i membri dell'ufficio che, senza giustificato motivo, si allontanino prima che abbiano termine le operazioni elettorali.
Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 83
Art. 83. ([D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 35](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1946-03-10;74~art35)) Le infrazioni alle disposizioni contenute nell'art. 31 sono punire con la reclusione sino a sei mesi o con la multa da lire 2000 a L. 10.000.
Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 84
Art. 84. ([D. L. 10 marzo 1946, n. 74, artt. 35](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1946-03-10;74~art35), [59](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1946-03-10;74~art59)) L'elettore che contravviene alla disposizione contenuta nel 2° comma dell'art. 32 od a quella di cui al 4° comma dell'art. 56, e' tratto in arresto ed e' punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma e' confiscata.
Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 85
Art. 85. ([D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 44](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1946-03-10;74~art44)) L'elettore che non riconsegna la scheda o la matita e' punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 3000. Con uguale ammenda viene punito il presidente che non distacca l'appendice dalla scheda.
Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 86
Art. 86. ([D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 46](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1946-03-10;74~art46)) Il presidente del seggio che trascura, o chiunque altro impedisca di fare entrare l'elettore in cabina e' punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.
Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 87
Art. 87. ([D L. 10 marzo 1946, n. 74, artt. 16](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1946-03-10;74~art16), [21](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1946-03-10;74~art21), [31](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1946-03-10;74~art31), [32](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1946-03-10;74~art32), [35](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1946-03-10;74~art35), [46](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1946-03-10;74~art46), [59](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1946-03-10;74~art59)) Per i reati commessi in danno dei membri degli uffici elettorali compresi i rappresentanti di lista, e per i reati previsti dagli articoli 79, 80, 81, 82, 84 e 86, si procede a giudizio direttissimo.
Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 88
Art. 88. ([D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1946-03-10;74~art78)) Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e l'interdizione dai pubblici uffici. Se la condanna colpisca il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilita', e' pronunziata per un tempo non minore di cinque anni, e non superiore a dieci. Il giudice puo' ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna. Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel [Codice penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398) e in altre leggi per i reati non previsti dal presente decreto. Ai reati elettorali non sono applicabili le disposizioni degli [articoli dal 163](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art163) [al 167](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art167) e [175 del Codice penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398~art175) e dell'[art. 487 del Codice di procedura penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art487), relative alla sospensione della esecuzione della condanna, e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 89
Art. 89. ([D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 79](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1946-03-10;74~art79) e [L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 27](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1948-01-20;6~art27)) L'autorita' giudiziaria, alla quale siano stati rimessi per deliberazione della Camera dei Deputati atti di elezioni contestate, deve ogni tre mesi informare la Presidenza della Camera stessa delle sue pronunzie definitive o indicare sommariamente i motivi, per i quali i giudizi non sono ancora definiti.
Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 90
Art. 90. ([D. L. 10 marzo 1946, n. 74, artt. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1946-03-10;74~art1) e [84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1946-03-10;74~art84) e [L. 20 gennaio 1946, n. 6, artt. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1946-01-20;6~art1) e [27](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1946-01-20;6~art27)) L'elenco di coloro che si astengono dal voto nelle elezioni per la Camera dei Deputati, senza giustificato motivo, e' esposto per la durata di un mese nell'albo comunale. Per il periodo di cinque anni la menzione "non ha votato" e' iscritta nei certificati di buona condotta che vengano rilasciati a chi si sia astenuto dal voto senza giustificato motivo. L'elettore, che non abbia esercitato il diritto di voto, deve dame giustificazione al sindaco del comune e nelle cui liste elettorali e' iscritto, entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto, dal terz'ultimo comma dell'art. 53 per il deposito dell'estratto delle liste elettorali delle sezioni. Il sindaco, valutati i motivi che abbiano impedito l'esercizio del voto, procede alla compilazione dell'elenco degli astenuti, agli effetti del penultimo comma dell'art. 1, escludendone in ogni caso: 1) i ministri di qualsiasi culto; 2) i candidati in una circoscrizione diversa da quella nella quale sono iscritti come elettori; 3) coloro che dimostrino di essersi trovati, per tutto il giorno delle elezioni, in una localita' distante piu' di trenta chilometri dal luogo di votazione in conseguenza: a) del trasferimento della residenza dopo la compilazione o la revisione delle liste elettorali del comune in cui sono iscritti; b) di obblighi di servizio rivile o militare; c) di necessita' inerenti alla propria professione, arte o mestiere; d) di altri gravi motivi. 4) coloro che siano stati impediti dall'esercitare il diritto di voto da malattia o da altra causa di forza maggiore. La pubblicazione dell'elenco nell'albo comunale vale come notificazione personale. Contro l'inclusione nell'elenco degli astenuti, gli interessati possono ricorrere, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione, al prefetto che decide con proprio decreto. Il provvedimento del prefetto ha carattere definitivo.
Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 91
Art. 91. ([D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 83](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1946-03-10;74~art83)) Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare il bilancio dello Stato le occorrente variazioni in dipendenza della presente legge.
Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 92
Art. 92. ([D. L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1948-01-20;6~art2)) Il numero dei componenti la prima Camera dei deputati e' determinato in base alla popolazione residente al 31 dicembre 1946 secondo i dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica.
Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 93
Art. 93. ([D. L. 10 marzo 1946, n. 74, artt. 7](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1946-03-10;74~art7), [8](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1946-03-10;74~art8) [L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1948-01-20;6~art4)). Non sono eleggibili per cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione, oltre coloro che sono stati esclusi per il medesimo periodo dal diritto elettorale attivo: 1) gli ex membri dei direttori federali del partito nazionale fascista, eccettuati coloro che ne abbiano fatto parte di diritto o che abbiano esercitato funzioni esclusivamente amministrative o assistenziali; 2) le ex fiduciarie o vicefiduciarie delle federazioni dei fasci femminili; 3) gli ex segretari politici dei fasci dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti (censimento 1936) e le ex segretarie dei fasci femminili dei medesimi comuni; 4) gli ex prefetti o questori nominati per titoli fascisti; 5) gli ex moschettieri del duce e gli ex ufficiali della milizia volontaria sicurezza nazionale in servizio permanente retribuito, eccettuati gli addetti ai servizi religiosi, sanitari, assistenziali e gli appartenenti alle legioni libiche, alle milizie ferroviaria, postelegrafonica, universitaria, alla G. I. L., alla D. I. C. A. T. e Da cosi', nonche' alle milizie forestale, stradale e portuale; 6) chiunque abbia ricoperto una carica politica del partito fascista repubblicano; 7) gli ex ufficiali che abbiano prestato servizi attivo nelle forze armate delle pseudo Repubblica sociale, gli ex componenti delle brigate nere, delle legioni autonome e dei reparti speciali di polizia politica della pseudo Repubblica sociale; 8) i presidi delle province e i podesta' dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, eccettuati i presidi e i podesta' nominati dopo il 25 luglio 1943 dal Governo legittimo italiano; 9) gli ufficiali superiori e ufficiali generali delle Forze armate dello Stato che, per giudizio di epurazione, siano stati dispensati dal servizio con o senza perdita del diritto a pensione e gli ufficiali di qualunque grado che, per aver cooperato dall'8 settembre 1943 con le forze armate che combattevano contro l'Italia, siano stati cancellati dai ruoli con perdita del grado; 10) gli impiegati di pubbliche Amministrazioni di grado superiore al 7° dell'ordinamento gerarchico dello Stato o equiparati che, per giudizio di epurazione, siano stati dispensati dal servizio con o senza perdita del diritto a pensione; 11) coloro che per sentenza penale o per decisione amministrativa, l'una e l'altra passate in giudicato, siano stati riconosciuti collaboratori col tedesco invasore; 12) gli appartenenti all'O.V.R.A.; 13) i direttori, condirettori, vicedirettori, redattori capi di giornali e riviste politiche fasciste; 14) i commissari prefettizi preposti ai comuni con piu' di 10.000 abitanti nell'ambito del cosiddetto litorale adriatico e della ex zona delle Prealpi, durante il periodo della sedicente Repubblica sociale italiana; 15) gli autori di libri e testi scolastici di propaganda fascista e i docenti di scuole di mistica fascista. Sono eccettuati dalla esclusione dalla eleggibilita' coloro che siano stati dichiarati non punibili ai sensi dell'ultimo comma dell'[art. 7 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1944-07-27;159~art7), e coloro i quali prima del 26 gennaio 1948 abbiano ottenuto una pronunzia di proscioglimento da parte della speciale commissione per le sanzioni elettorali, di cui al [decreto legislativo 26 aprile 1945, n. 149](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1945-04-26;149). Sono, altresi', eccettuati dalla esclusione dalla eleggibilita' per le cause di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 8 coloro i quali, avendo ricoperto le cariche e gli uffici ivi previsti prima del 3 gennaio 1925, abbiano poi fatto parte della Consulta Nazionale o dell'Assemblea Costituente.
Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 94
Art. 94. ([D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 9](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1946-03-10;74~art9) [L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1948-01-20;6~art5)) Il termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 6 e' stabilito, per la prima, elezione della Camera dei deputati, al giorno precedente l'accettazione della candidatura.
Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 95
Art. 95. La votazione per la prima elezione della Camera dei deputati deve avvenire entro settanta giorni da quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Visto: Il Ministro per l'interno SCELBA
Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-Tabelle
TABELLA A CIRCOSCRIZIONI DEI COLLEGI ELETTORALI ED ASSEGNAZIONI DEI SEGGI Parte di provvedimento in formato grafico (1) (1a) ((3)) TABELLA B MODELLO DELLA SCHEDA DI STATO Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA C BOLLO DELLA SEZIONE Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA D MODELLO DI URNA DI VECCHIO TIPO Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA E MODELLO DI URNA DI NUOVO TIPO Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA F MODELLO DELLA SCHEDA DI STATO PER IL COLLEGIO UNINOMINALE DELLA VAL D'AOSTA Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA G RETRO DELLA SCHEDA DI CUI ALLE TABELLE B ED F Parte di provvedimento in formato grafico
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