IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio de Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
Art. 1
A decorrere dal 1 luglio 1948, è istituita la pretura nel comune di Carbonia e, contemporaneamente è soppressa la pretura di Fluminimaggiore, il cui territorio passa alle dipendenze della pretura di Iglesias. Dalla medesima data i comuni di Gonnesa e Portoscuso sono distaccati dalla pretura di sant'Antioco ed aggregati alla pretura di Iglesias. Conseguentemente, le tabelle A e B annesse al decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono, sono modificate come dalle unite tabelle A e B, vistate dal Ministro proponente e da quello per il tesoro.