← Current text · History

DECRETO LEGISLATIVO 6 aprile 1948, n. 773

Current text a fecha 1970-01-02

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportato dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro e per le finanze;

PROMULGA

Il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:

Art. 1

Articolo unico. Per gli Istituti autonomi per le case popolari, il termine di cui all'art. 2 della legge 11 luglio 1942, n. 843, è prorogato dal 16 aprile 1948 al 15 aprile 1951. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 6 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - TUPINI - DEL VECCHIO - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1948 Atti dei Governo, registro n. 21, foglio n. 237. - FRASCA