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LEGGE 29 marzo 1949, n. 164

Current text a fecha 2010-10-09

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'efficacia delle norme contenute nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 805, concernente disposizioni di carattere transitorio per il funzionamento dei tribunali militari, è prorogata fino a tutto il 31 dicembre 1949, con le modificazioni di cui agli articoli seguenti.