LEGGE 18 giugno 1949, n. 385

Type Legge
Publication 1949-06-18
Ultimo aggiornamento 1949-07-12
State In force
Source Normattiva
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PROTOCOLLO ADDIZIONALE In considerazione delle gravi difficolta' economiche in cui versa attualmente l'Italia e di quelle che sono da prevedersi a causa, fra l'altro, dei danni causati a suo tempo dalle operazioni militari su territorio italiano, dei saccheggi perpetrati dalle forze tedesche a seguito della dichiarazione di guerra dell'Italia contro la Germania, della presente impossibilita' nella quale si trova l'Italia di sopperire, senza aiuti, al fabbisogno minimo della sua popolazione o alle esigenze minime della ripresa economica italiana nonche' della mancanza di riserve monetarie dell'Italia; all'atto della firma del Trattato di Amicizia, Commercio e Navigazione fra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America, i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno inoltre concordato le seguenti disposizioni che saranno considerate come parti integranti del predetto Trattato: 1. Le disposizioni del paragrafo 3 dell'Articolo XIV del predetto Trattato e quella parte del paragrafo 4 dello stesso Articolo che si riferisce all'assegnazione di contingenti, non vincoleranno nessuna delle due Alte Parti Contraenti circa l'applicazione di restrizioni quantitative alle importazioni ed esportazioni: a) che hanno effetto equivalente a restrizioni valutarie autorizzate in conformita' con la Sezione 3 (b) dell'Articolo VII degli Accordi sul Fondo Monetario Internazionale; b) che sono necessarie per assicurare, durante il primo periodo transitorio post-bellico, una equa distribuzione fra le diverse nazioni consumatrici delle merci di scarsa disponibilita'; c) che sono necessarie allo scopo di rendere possibile, per l'acquisto di prodotti da importare, l'utilizzazione di divise inconvertibili accumulatesi; oppure d) che hanno un effetto equivalente alle restrizioni valutarie consentite dalla Sezione 2 dell'Articolo XIV degli Accordi sul Fondo Monetario Internazionale. 2. I privilegi accordati a ciascuna Alta Parte Contraente dai comma (c) e (d) del paragrafo 1 del presente Protocollo, saranno limitati a situazioni nelle quali (a) sia necessario per detta Alta Parte Contraente di applicare restrizioni sulle importazioni allo scopo di sventare la minaccia immediata di un serio declino nel livello delle proprie riserve monetarie e di arrestarlo, oppure, nel caso di riserve monetarie molto basse, di raggiungere una ragionevole misura di accrescimento delle proprie riserve e (b) l'applicazione delle necessarie restrizioni nei modi consentiti dal predetto paragrafo 1, permetterebbe a tale Alta Parte Contraente un volume di importazioni superiore al livello massimo che sarebbe possibile qualora tali restrizioni fossero invece applicate nel modo prescritto dai paragrafi 3 e 4 dell'Articolo XIV del Trattato. 3. Durante l'attuale periodo transitorio di ripresa dalla recente guerra, le disposizioni del paragrafo 1 dell'Articolo XVI del Trattato non impediranno l'applicazione da parte di ciascuna Alta Parte Contraente di necessari controlli all'interno sulla vendita, distribuzione od uso di prodotti importati di scarsa disponibilita', in aggiunta a quelli o diversi da quelli che vengono applicati a prodotti uguali di origine nazionale. Comunque nessun controllo di tal genere sulla distribuzione all'interno di prodotti importati: (a) sara' applicato da ciascuna Alta Parte Contraente in modo da arrecare senza necessita' un danno ai rapporti di concorrenza, entro i propri territori, all'attivita' commerciale dell'altra Alta Parte Contraente; oppure (b) continuera' piu' a lungo di quanto sia richiesto dal grado di disponibilita' dei prodotti. 4. Nessuna delle due Alte Parti Contraenti imporra' qualsiasi nuova restrizione in base al paragrafo 1 del presente Protocollo senza averne dato all'altra Alta Parte Contraente un preavviso che sara', se possibile, non inferiore a trenta giorni ma in nessun caso inferiore a dieci giorni. Ciascuna Alta Parte Contraente concedera' in qualsiasi tempo all'altra Alta Parte Contraente facolta', di consultazione circa la necessita' e la applicazione delle restrizioni cui si riferisce detto paragrafo, come pure circa l'applicazione del paragrafo 3 e ciascuna Alta Parte Contraente avra' il diritto di invitare il Fondo Monetario Internazionale a partecipare a tali consultazioni relative alle restrizioni cui si riferiscono i comma (a), (c) e (d) del paragrafo 1. 5. Qualora difficolta' valutarie rendano necessario che in virtu' del paragrafo 1 (f) dell'Articolo XXIV, il Governo italiano regoli i ritiri disposti nel paragrafo 2 dell'Articolo V, il Governo italiano potra' dare priorita' alle domande presentate da cittadini e da persone giuridiche ed associazioni degli Stati Uniti d'America di ritirare gli indennizzi ricevuti per beni acquistati l'8 dicembre 1934 o anteriormente, oppure, se acquistati posteriormente: a) nel caso di beni immobili, qualora il proprietario avesse avuto, al momento dell'acquisto, residenza permanente fuori d'Italia o, nel caso di persone giuridiche ed associazioni, se avevano la loro sede direttiva fuori d'Italia; b) nel caso di titoli azionari, qualora al momento dell'acquisto le leggi ed i regolamenti italiani avessero permesso che dette azioni fossero negoziate fuori d'Italia; c) nel caso di depositi bancari, qualora mantenuti in conti liberi al momento dell'esproprio; e d) in ogni caso, qualora i beni fossero stati acquistati mediante importazione in Italia di valuta estera, merci o servizi, o mediante reinvestimenti di profitti o di interessi maturati da tali importazioni, indipendentemente dalla data in cui essi vennero effettuati. Il Governo italiano si impegna di concedere ogni facilitazione per aiutare i richiedenti a determinare quale sia la loro esatta situazione per gli scopi del presente paragrafo: e in mancanza di prove preponderanti al contrario di accettare come comprova di un diritto di priorita' documentazioni e testimonianze aventi valore probativo. 6. Qualora sia in vigore in Italia un sistema di tassi di cambio plurimi, il tasso di cambio che sara' applicabile per gli scopi del paragrafo 2 dell'Articolo V non sara' necessariamente il piu' favorevole di tutti i tassi applicabili ad operazioni finanziarie internazionali di qualsiasi natura; purche', tuttavia, il tasso applicabile permetta in ogni circostanza a chi riceve l'indennizzo di realizzarne effettivamente il pieno valore economico in dollari degli Stati Uniti. In caso sorgano controversie circa il tasso da applicare, il tasso sara' determinato mediante accordo fra le Alte Parti Contraenti. In fede di che i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il presente Protocollo e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatto in duplice copia, nelle lingue italiana ed inglese, entrambe ugualmente autentiche, a Roma, il giorno due Febbraio mille novecento quarantotto. Per il Governo degli Stati Uniti d'America JAMES CLEMENT DUNN Per il Governo italiano SFORZA Visto, l'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SFORZA

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