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LEGGE 3 agosto 1949, n. 476

Current text a fecha 1970-01-02

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Le disposizioni contenute nella legge 18 agosto 1948, n. 1140, e negli articoli 4 e 5 della legge 3 giugno 1949, n. 321, si applicano per l'annata, agraria 1948-49. La riduzione di fitto del trenta per cento si applica negli stessi casi dell'annata 1947-48, anche se è cessato l'ammasso dei prodotti a cui il fitto si riferisce.