La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le disposizioni del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 303, concernente la conservazione del posto ai lavoratori delle classi 1924 e successive, chiamati alle armi per servizio di leva, sono estese ai lavoratori delle classi anteriori al 1921, che, avendo dovuto interrompe i corsi allievi ufficiali di complemento o non avendo potuto compiere il servizio di prima nomina in dipendenza degli avvenimenti successivi all'8 settembre 1943, siano o siano stati, in data successiva a quella, di liberazione delle singole Province, chiamati alle armi per completare i corsi predetti o per compiere il servizio di: prima nomina e che, in conseguenza e di detta chiamata alle armi, siano incorsi o possano incorrere nella risoluzione del rapporto di lavoro.