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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 1949, n. 1188

Current text a fecha 1970-01-02

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze per il commercio con l'estero e per l'industria e commercio; Decreta:

Art. 1

Piena ed intera esecuzione e' data ai seguenti Accordi firmati a Roma, fra l'Italia e l'Austria il 18 marzo e 19 maggio 1949: a) Accordo per lo scambio di mercanzie; b) Protocollo di firma; c) Protocollo annesso; d) Scambio di Note.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 19 maggio 1949 conformemente a quanto stabilito dall'art. 12 dell'Accordo per lo scambio di mercanzie.

EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - PELLA - VANONI - BERTONE

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 maggio 1950

Atti del Governo, registro n. 33, foglio n. 54. - FRASCA

Accord

Accord sur l'echange des marchandises entre le Gouvernement Italien et le Gouvernement Federal d'Autriche. Parte di provvedimento in formato grafico

Liste

LISTE A Parte di provvedimento in formato grafico LISTE B Parte di provvedimento in formato grafico

Protocle

Protocole de signature Parte di provvedimento in formato grafico