DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1950, n. 203

Type DPR
Publication 1950-05-09
Ultimo aggiornamento 1973-01-01
State In force
Source Normattiva
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Art. 56. ([Art. 54 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1947-10-11;1131~art54)) L'Amministrazione finanziaria puo', in qualsiasi momento, disporre d'ufficio il riscatto della imposta straordinaria sul patrimonio, quando vi sia fondato motive che possa venir meno la garanzia del credito erariale.

Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio-art. 57

Art. 57. ([Art. 55 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1947-10-11;1131~art55)) E' autorizzato il riscatto parziale per i singoli cespiti o per una frazione di essi, mediante il pagamento della corrispondente quota d'imposta, sempre quando l'Amministrazione finanziaria ritenga sufficientemente garantito dal restante patrimonio il residuo debito ovvero quando venga offerta altra garanzia idonea. La somma da versare per il riscatto parziale si determina in base all'ammontare dell'imposta che si ottiene applicando al valore del cespite cui il riscatto si riferisce l'aliquota corrispondente al valore dell'intero patrimonio a norma dell'articolo 31. Il valore dell'intero patrimonio e quello della porzione di esso per la quale si chiede il riscatto sono determinati di ufficio, ai soli fini del riscatto stesso, in via provvisoria e senza pregiudizio, nei confronti del contribuente, delle rettifiche in piu' o in meno da effettuarsi sulle risultanze dell'accertamento definitivo. Il riscatto parziale deve essere domandato al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette entro il giorno 10 del mese precedente a quello della scadenza di ciascuna rata d'imposta e si riferisce a tutte le rate non ancora scadute. Il versamento in Tesoreria deve essere effettuato entro il mese di scadenza della rata stessa.

Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio-art. 58

Art. 58. ([Art. 56 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1947-10-11;1131~art56)) Il contribuente che ometta di presentare la dichiarazione nei termini stabiliti e' soggetto al pagamento di una sopratassa pari all'ammontare dell'imposta definitivamente accertata, ed e' punito con l'ammenda da una meta' all'intera somma dell'imposta stessa. La sopratassa stabilita nel comma precedente e' ridotta ad un terzo, nei casi in cui il contribuente presenti la dichiarazione entro 60 giorni dalla scadenza del termine, e l'ammenda non si applica. Ove il contribuente presenti la dichiarazione nei termini stabiliti dall'articolo 32, omettendo l'indicazione di uno o piu' cespiti o dichiarando debiti che risultino fittizi, e' soggetto ad una sopratassa pari alla quota proporzionale di imposta definitivamente accertata sui cespiti omessi o che sarebbe stata sottratta-, ed e' punito con l'ammenda dalla meta' all'ammontare della quota stessa. La sopratassa prevista nel comma precedente e' ridotta ad un terzo, ove il contribuente dichiari i cespiti stessi entro 60 giorni dalla scadenza del termine, e l'ammenda non si applica. Ove il contribuente dichiari un valore imponibile inferiore a quello minimo determinato secondo le norme degli articoli da 36 a 39, e' soggetto ad una pena pecuniaria pari alla differenza tra l'imposta liquidata sul valore determinato secondo le norme degli articoli sopra citati e quella liquidata sul valore dichiarato. La pena pecuniaria non si applica quando l'imposta di cui l'Erario sarebbe stato defraudato non supera il quinto dell'imposta dovuta.

Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio-art. 59

Art. 59. ([Art. 9 della legge 10 novembre 1949, n. 805](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-11-10;805~art9)) Entro il termine di due mesi dalla data del 27 novembre 1949 i contribuenti che abbiano presentato piu' dichiarazioni, frazionando tra queste il patrimonio posseduto alla data del 28 marzo 1947, sono tenuti a presentare un'unica dichiarazione complessiva all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette competente, ai sensi dell'art. 32 del presente Testo unico, richiamandovi le dichiarazioni gia' prodotte. Ove il contribuente non ottemperi all'obbligo previsto nel comma precedente, e' soggetto ad una sopratassa pari alla differenza fra l'imposta definitivamente liquidata sull'intero patrimonio e quella liquidata in complesso sulla base delle dichiarazioni frazionate.

Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio-art. 60

Art. 60. ([Art. 57 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1947-10-11;1131~art57)) Colui che, pur avendo un patrimonio che non raggiunge il minimo imponibile, e' tuttavia tenuto a presentare la dichiarazione ai sensi dell'art. 32, incorre, ove la ometta, nell'ammenda da L. 5000 a L. 30.000. Se presenta la dichiarazione con un ritardo non superiore a 60 giorni dalla scadenza del termine, l'ammenda e' ridotta ad un terzo.

Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio-art. 61

Art. 61. ([Art. 58 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1947-10-11;1131~art58)) Chiunque, allo scopo di occultare o sottrarre all'imposta straordinaria progressiva attivita' patrimoniali altera i registri contabili, o omette negli inventari la iscrizione di attivita', o vi iscrive passivita' inesistenti, o forma scritture od altri documenti fittizi preordinati a nascondere in tutto o in parte la verita', ovvero commette altri fatti fraudolenti diretti allo stesso fine, e' punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 50.000 a lire 5.000.000. Qualora gli atti di cui al precedente comma riguardino le societa' indicate nell'art. 33, sono soggetti alla multa anche i rappresentanti legali delle societa' stesse.

Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio-art. 62

Art. 62. ([Art. 59 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1947-10-11;1131~art59)) I contribuenti che impediscano ai funzionari ed ai Collegi giudicanti l'esercizio delle facolta' indicate all'art. 46, sono soggetti alla pena pecuniaria da L. 2000 a L. 250.000. Coloro che, richiesti di presentare atti o fornire notizie a termine dell'art. 46, vi si rifiutino o non vi ottemperino entro il termine fissato, che non puo' mai essere inferiore a 30 giorni dalla data di notifica della richiesta, incorrono nella pena pecuniaria prevista nel comma precedente.

Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio-art. 63

Art. 63. ([Art. 60 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1947-10-11;1131~art60)) Il contribuente che non presenti l'inventario previsto nell'art. 35, lettera g), o le presenti in modo incompleto od infedele incorre nell'ammenda da L. 15.000 a L. 5.000.000.

Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio-art. 64

Art. 64. ([Art. 61 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1947-10-11;1131~art61)) Le societa', associazioni ed enti che non ottemperino agli obblighi fissati dal presente Testo unico, sono soggetti alle sanzioni non di carattere penale previste nei precedenti articoli ed i loro legali rappresentanti alle sanzioni di carattere penale. La societa' e' solidalmente responsabile coi propri rappresentanti, dirigenti o funzionari del pagamento delle penalita'.

Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio-art. 65

Art. 65. ([Art. 62 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1947-10-11;1131~art62)) Il credito dello Stato per l'intero ammontare del tributo ha privilegio speciale su tutti gli immobili facenti parte del patrimonio del contribuente alla data del 29 marzo 1947, salvi i diritti dei terzi costituiti anteriormente alla data stessa. E' in facolta' dell'Intendenza di finanza di rinunziare, in tutto o in parte, a tale privilegio speciale per tutti gli immobili o per alcuni o parte di essi, contro prestazione, ove il resto del patrimonio non costituisca sufficiente garanzia per la riscossione del credito erariale, di garanzia riconosciuta idonea dall'Amministrazione. La Finanza ha, inoltre, privilegio sulla generalita' dei mobili che appartengono al debitore dell'imposta al momento della riscossione. Questo privilegio e' posposto a tutti i privilegi generali e speciali, di cui agli [articoli 2751](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2751) e [2752 del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2752). Nei casi di esecuzione forzosa e di fallimento, la Finanza ha il diritto di esser collocata per la totalita' della, imposta, il cui ammontare sara' determinato con le norme dell'articolo 56.

Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio-art. 66

Art. 66. ([Art. 10 della legge 10 novembre 1949, n. 805](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-11-10;805~art10)) Indipendentemente dal riscatto di ufficio previsto dall'articolo 56, l'Intendenza di finanza, quando, in assenza di beni immobili capaci di garantire la riscossione della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, abbia motivo di ritenere che il contribuente possa sottrarsi al pagamento dell'imposta medesima, puo' domandare all'autorita' giudiziaria competente a norma dell'[articolo 672 del Codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art672) il sequestro conservativo di somme e di beni mobili di pertinenza dei contribuenti anche se dati in cauzione. Il sequestro d'azienda non puo' essere concesso se non sentito il debitore. Al sequestro conservativo di cui al presente articolo non sono applicabili le disposizioni degli [articoli 674](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art674) e [675 del Codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art675). Nel giudizio di convalida spetta, al contribuente di fornire la prova che il credito della Amministrazione e' assistito da idonee garanzie.

Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio-art. 67

Art. 67. ([Art. 63 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1947-10-11;1131~art63) e [art. 4 della legge 23 dicembre 1948, n. 1451](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1948-12-23;1451~art4)) ((L'azione della Finanza, per la rettifica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti per l'imposta straordinaria sul patrimonio, si prescrive entro il 31 dicembre 1952. Entro il 31 dicembre 1953 si prescrive l'azione per l'accertamento in confronto di quei contribuenti che non provvidero alla presentazione della dichiarazione)).

Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio-art. 68

Art. 68. ([Art. 64 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1947-10-11;1131~art64)) I funzionari dell'Amministrazione delle imposte, i componenti dei Collegi giudicanti e tutti coloro che, secondo le rispettive attribuzioni, intervengono nello accertamento, nella applicazione e nella riscossione dell'imposta, sono tenuti al segreto d'ufficio e sono passibili delle pene comminate dal [Codice penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398) per la violazione del segreto stesso. Per quanto non e' previsto nel presente capo si applicano le disposizioni di cui al [regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-17;1608).

Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio-art. 69

Art. 69. ([Art. 65 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1947-10-11;1131~art65)) I cespiti che hanno subito danni in dipendenza di eventi bellici, ove della diminuita consistenza non si sia tenuto conto nella determinazione dell'imponibile iscritto a ruolo ai fini dell'imposta ordinaria sul patrimonio per il 1947, possono essere dichiarati per un valore minimo pari all'imponibile portando in detrazione la percentuale dell'imponibile corrispondente al danno. Nella determinazione del valore definitivo dei cespiti indicati nel comma precedente, si ha riguardo alle condizioni dei cespiti stessi alla data del 28 marzo 1947.

Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio-art. 70

Art. 70. ([Art. 65 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1947-10-11;1131~art65)) La quota in conto mobilio, arredamento e gioielli, prevista nell'articolo 26, sara' congruamente diminuita quando risulti che tali cespiti sono ridotti a un valore inferiore in seguito a danni dipendenti da eventi bellici, regolarmente denunciati ai sensi della [legge 26 ottobre 1940, n. 1543](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1940-10-26;1543).

Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio-art. 71

Art. 71. ([Art. 67 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1947-10-11;1131~art67)) Nel caso in cui il cespite danneggiato in dipendenza di eventi bellici sia stato, alla data del 28 marzo 1947, in tutto o in parte, ripristinato dal contribuente con mezzi propri, dal valore definitivo, accertato a norma dell'articolo 69, e' portata in detrazione una somma pari al valore del ripristino. Quando il ripristino sia stato effettuato con il contributo statale, dal valore del cespite e' portata in detrazione una quota proporzionale all'ammontare dei mezzi propri investiti dal contribuente.

Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio-art. 72

Art. 72. ([Art. 68 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1947-10-11;1131~art68)) Il contribuente che, alla data del 28 marzo 1947, non abbia ripristinato i cespiti danneggiati per eventi bellici e abbia dichiarato un importo di denaro, depositi e titoli al portatore per un valore superiore a quello risultante dalle quote previste all'articolo 26, ove provveda al ripristino nel termine di 18 mesi dal 28 marzo 1947, potra' ottenere che dall'imponibile sia detratta la spesa occorsa per il ripristino stesso, nel limite dell'eccedenza del valore dichiarato per denaro, depositi e titoli al portatore rispetto a quello risultante dalle quote sopra richiamate. La disposizione del comma precedente non si applica al contribuente il cui patrimonio imponibile superi i 50 milioni di lire.

Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio-art. 73

Art. 73. ([Art. 11 della legge 10 novembre 1949, n. 805](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-11-10;805~art11)) ((Il contribuente che abbia subito danni per eventi bellici, in misura, tale da, far ritenere eccessivamente gravoso il pagamento della imposta straordinaria accertata a suo carico, puo' chiedere che il pagamento stesso sia effettuato in periodi piu' lunghi di quelli stabiliti al capo VIII del presente testo unico, ma non superiori, in ogni caso, a settantotto rate bimestrali, decorrenti da quella del febbraio 1948)). (2) ((4)) La domanda deve essere presentata entro il perentorio termine di quattro mesi dalla, data del 27 novembre 1949 alla Intendenza di finanza della provincia nella cui circoscrizione trovasi il Comune nel quale il pagamento deve essere effettuato. La maggiore rateazione si applica al debito di imposta residuamente al 1 gennaio 1950. Contro la determinazione negativa della Intendenza e' ammesso ricorso al Ministero delle finanze, che decide in via definitiva. Le determinazioni positive e negative dell'Intendenza di finanza devono essere pubblicate entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione agli interessati, nell'albo pretorio del Comune capoluogo della provincia, per la durata di 15 giorni.

Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio-art. 74

Art. 74. ([Art. 12 della legge 10 novembre 1949, n. 805](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-11-10;805~art12)) Nelle successioni aperte entro il 31 dicembre 1949, l'imposta sul valore globale dell'asse ereditario, prevista dall'[articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-03-08;90~art6), e dall'[art. 8 della, legge 12 maggio 1949, n. 206](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-05-12;206~art8), e' assorbita, sino a concorrente quantita' della stessa, dalla, imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, accertata a carico dell'autore della successione per i beni caduti nella, medesima.

Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio-art. 75

Art. 75. ([Art. 13 della legge 10 novembre 1949, n. 805](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-11-10;805~art13)) Quando, ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, siano stati compresi nel patrimonio posseduto al 28 marzo 1947 dall'autore della successione beni di aliena pertinenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3 del presente Testo unico, l'assorbimento previsto dall'articolo precedente deve eseguirsi escludendo la quota proporzionale afferente a detti beni. Tale quota viene portata in deduzione dall'imposta sul valore globale dell'asse ereditario dovuta per i beni stessi, qualora questi, entro il termine indicato nell'articolo 74, cadano nella successione di chi ne appariva proprietario alla data del 28 marzo 1947. Nel caso di aumento avvenuto dopo il 28 marzo 1947, nella consistenza del patrimonio dell'autore della successione, l'assorbimento previsto dall'articolo 74 e' eseguito in rapporto alla imposta globale ridotta della quota proporzionale al valore dei beni di cui il patrimonio si e' accresciuto. In caso di diminuzione, l'assorbimento ha luogo in rapporto alla imposta straordinaria progressiva, ridotta della quota proporzionale afferente ai beni che sono usciti dal patrimonio.

Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio-art. 76

Art. 76. ([Art. 14 della legge 10 novembre 1949, n. 805](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-11-10;805~art14)) L'assorbimento di cui all'articolo 74 deve essere chiesto dagli interessati all'Ufficio del registro, al quale e' presentata la denunzia di successione. Per le successioni gia' aperte alla data del 27 novembre 1949, la relativa domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, nel termine di sei mesi dalla data medesima, per la imposta straordinaria gia' iscritta a ruolo, e di sei mesi dalla scadenza della prima rata del ruolo, per l'imposta straordinaria iscritta, posteriormente. Per le successioni che si aprono dopo la data del 27 novembre 1949, la domanda diretta ad ottenere l'assorbimento deve essere fatta, a pena di decadenza, nella prima denunzia di successione per l'imposta straordinaria gia' iscritta a ruolo all'epoca della presentazione della denunzia stessa, e nel termine di sei mesi dalla scadenza della prima rata del ruolo, per l'imposta straordinaria iscritta dopo la presentazione della prima denunzia di successione. Entro sessanta giorni da quello in cui l'accertamento della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio si e' reso definitivo, il contribuente, che ha ottenuto i benefici previsti nei precedenti articoli per un importo superiore a quello dell'imposta straordinaria accertata in via definitiva, deve presentare all'Ufficio del registro un certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette attestante l'ammontare dell'imposta straordinaria definitivamente accertata. In caso di omissione, il contribuente soggiace ad una pena pecuniaria pari al doppio della maggiore imposta portata in deduzione. Alla domanda, con cui il contribuente chiede per la prima volta l'assorbimento in rapporto alla imposta straordinaria progressiva, deve essere unito un certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette contenente la descrizione dei cespiti sui quali detta imposta e' stata liquidata. Alle eventuali domande successive deve essere unito un certificato attestante le variazioni che siano intervenute nei cespiti suddetti.

Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio-art. 77

Art. 77. ([Art. 70 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 113](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1947-10-11;113~art70)) [articoli 15](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-11-10;805~art15) e [16, 2° comma, della legge 10 novembre 1949, n. 805](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-11-10;805~art16-com2)) E' istituita, una imposta straordinaria sul patrimonio, al 28 marzo 1947, dei seguenti soggetti: a) societa' per azioni ed in accomandita per azioni, societa' a responsabilita' limitata; b) societa' in accomandita semplice, societa' in nome collettivo; c) istituzioni, fondazioni ed enti morali in genere, che esplicano un'attivita' produttiva di reddito tassabile, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, in categoria B o che corrispondono tributi sostitutivi di essa, per la parte di patrimonio destinata all'esercizio di tale attivita'.

Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio-art. 78

Art. 78. ([Art. 71 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1947-10-11;1131~art71) e [art. 17 della legge 10 novembre 1949, n. 805](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-11-10;805~art17)) Sono esenti dall'imposta straordinaria di cui all'articolo precedente: a) le societa' che, negli ultimi cinque anni, abbiano esercitato una attivita' limitata esclusivamente alla proprieta' ed alla gestione di beni immobili urbani, anche se nell'atto costitutivo siano state previste operazioni di commercio; b) le societa' cooperative di consumo, produzione e lavoro, comprese le agricole, quelle edificatrici di case economiche e quelle di pesca, e i loro consorzi, nonche' le casse rurali e artigiane e le societa' mutue di assicurazione, che siano rette con i principi e con la disciplina della mutualita' e che operino effettivamente secondo questi principi. L'accertamento della sussistenza di tali requisiti, in caso di contestazione, spetta all'Amministrazione finanziaria sentito il Ministero del lavoro. Essi, nella determinazione dei requisiti, avranno anche riguardo alla entita' patrimoniale in confronto del numero dei soci; c) le aziende dello Stato, delle Province e dei Comuni, gli enti autonomi esercenti un pubblico servizio; le partecipanze ed universita' agrarie; i consorzi di bonifica, miglioramento e irrigazione; le opere pie, gli istituti ed enti di beneficenza ed assistenza legalmente costituiti e riconosciuti; le societa' di mutuo soccorso; le fondazioni od istituti di diritto o di fatto che, pur senza rientrare nel novero delle istituzioni pubbliche di beneficenza, attendono, senza fine di lucro, ad opere filantropiche di assistenza ed educazione degli indigenti, infermi, orfani o fanciulli bisognosi, combattenti, reduci e partigiani e loro figli; gli enti il cui fine e' equiparato, a norma dell'articolo 29, lettera h) del Concordato, ai fini di beneficenza o di istruzione e gli assimilabili di altri culti; gli istituti pubblici di istruzione; i Corpi scientifici, le Accademie e Societa' storiche, letterarie, scientifiche, aventi scopi esclusivamente culturali; i benefici ecclesiastici maggiori o minori.

Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio-art. 79

Art. 79. ([Art. 72 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1947-10-11;1131~art72) e [art. 18 della legge 10 novembre 1949, n. 805](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-11-10;805~art18)) Per le cooperative e le societa' mutue di assicurazione la condizione relativa ai principi ed alla disciplina della mutualita', di cui all'articolo precedente, e', in ogni caso, subordinata alla esistenza, nello statuto, delle seguenti clausole: 1) divieto, in caso di distribuzione di dividendi, di superare la ragione dell'interesse legale, ragguagliato al capitale effettivamente versato; 2) divieto di ogni riparto delle riserve fra i soci, durante l'esistenza della societa'; 3) devoluzione, in caso di cessazione della societa', dell'intero patrimonio sociale, previo rimborso del solo capitale effettivamente versato dai soci, a fini di pubblica utilita', riconosciuti tali dall'Amministrazione finanziaria. L'esenzione non si applica quando l'Amministrazione finanziaria constati che le clausole indicate ai numeri 1) e 2) non sono state, in fatto, osservate negli ultimi cinque anni.

Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio-art. 80

Art. 80. ([Art. 73 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1947-10-11;1131~art73)) Le esenzioni stabilite dai numeri 4, 5 e 6 dell'articolo 8 si applicano al patrimonio dei soggetti indicati nell'art. 77.

Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio-art. 81

Art. 81. ([Art. 19 della legge 10 novembre 1949, n. 805](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-11-10;805~art19)) Il patrimonio imponibile della societa', le cui azioni sono quotate in borsa, e' quello risultante dalla valutazione effettuata a norma dell'articolo 18. Il patrimonio imponibile delle societa', le cui azioni non sono quotate in borsa, e delle societa' non per azioni, e' quello risultante dalla valutazione effettuata a norma dell'articolo 19. Per tutti gli altri soggetti il patrimonio e' valutato in base alla disposizioni degli articoli 9 e seguenti del presente Testo unico. Nel caso in cui cespiti posseduti dalla societa' o dall'ente siano stati danneggiati in dipendenza di eventi bellici, e i medesimi siano stati, alla data del 28 marzo 1947, in tutto o in parte ripristinati dalla societa' o dall'ente con mezzi propri, dall'imponibile determinato a mente dei commi precedenti e' portata in detrazione una somma pari al valore del ripristino. Quando il ripristino sia stato effettuato con il contributo statale, la detrazione e' ammessa per la quota proporzionale all'ammontare dei mezzi propri investiti dalla societa' o dall'ente. Dall'imponibile valutato come sopra, e' detratto l'ammontare dei titoli di Stato e degli altri titoli dichiarati esenti da imposta, all'atto dell'emissione. Inoltre, e' detratta una percentuale del valore delle azioni, delle quote di partecipazione e degli altri titoli, che gia' non siano detratti per intiero, posseduti dal soggetto, corrispondente al rapporto in cui il capitale e le riserve si trovano rispetto al loro ammontare aumentato delle passivita', secondo le risultanze dell'ultimo bilancio approvato.

Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio-art. 82

Art. 82. ([Art. 75 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1947-10-11;1131~art75)) L'imposta straordinaria e' applicata con le seguenti aliquote: 4 per cento per i soggetti indicati nella lettera a) dell'articolo 77; 2 per cento per i soggetti indicati nella lettera b) dell'articolo suddetto; 3 per cento per i soggetti indicati nella lettera c) dell'articolo stesso.

Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio-art. 83

Art. 83. ([Art. 76 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1947-10-11;1131~art76)) Entro 60 giorni dalla data del 25 ottobre 1947 le societa' a responsabilita' limitata, quelle in accomandita semplice ed in nome collettivo - in quanto non abbiano gia' presentata la dichiarazione prescritta nella seconda parte del primo comma dell'art. 33 gli enti indicati nella lettera c) dell'art. 77, nonche' le societa' per azioni ed in accomandita per azioni non comprese nella tabella approvata con decreto ministeriale 2 settembre 1947, devono presentare all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, nella cui circoscrizione essi hanno la loro sede, la dichiarazione del loro patrimonio. Tale dichiarazione deve indicare un valore non inferiore a quello su cui e' stata liquidata l'imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1947, o per quello piu' prossimo degli anteriori, ove detta imposta non sia stata applicata per l'anno 1947. Per l'omessa od infedele dichiarazione, si applicano, le sanzioni previste negli articoli 58, 61, 62 e 64.

Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio-art. 84

Art. 84. ([Art. 77 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1947-10-11;1131~art77) e [articoli 20](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-11-10;805~art20) e [21, terzo](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-11-10;805~art21-com3) e [quarto comma, della legge 10 novembre 1949, n. 805](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-11-10;805~art21-com4)) L'imposta straordinaria, prevista dall'art. 77, e' riscossa, per un quarto del debito, in sei rate bimestrali uguali a partire dall'agosto 1948 e, per i residui tre quarti, in trenta rate bimestrali uguali a partire dall'agosto 1949. ((L'imposta iscritta, a titolo provvisorio o definitivo, in ruoli la cui riscossione si inizia dopo la rata dell'agosto 1948, e' ripartita in quote uguali nelle rate residue sino al 10 giugno 1957. L'imposta iscritta in ruoli la cui riscossione si inizia dopo la scadenza del giugno 1957, e' riscossa in sei rate bimestrali uguali con la maggiorazione del 2 per cento dell'importo di ciascuna rata)). (2) ((4))

Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio-art. 85

Art. 85. ([Art. 21, secondo comma, della legge 10 novembre 1949, n. 805](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-11-10;805~art21-com2)) L'Amministrazione finanziaria ha la facolta' di iscrivere a ruolo l'imposta straordinaria liquidata in base all'imponibile dichiarato dal contribuente, o - quando la dichiarazione non e' richiesta - tenendo conto dell'imponibile in base al quale e' liquidata, a titolo provvisorio, l'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, salvo conguaglio, in entrambi i casi, sulle risultanze dell'accertamento definitivo.

Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio-art. 86

Art. 86. ([Art. 22 della legge 10 novembre 1949, n. 805](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-11-10;805~art22), e [art. 3 della legge 15 dicembre 1949, n. 944](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-12-15;944~art3)) Per gli accertamenti, per le rettifiche delle dichiarazioni, per la risoluzione delle controversie e per la riscossione della imposta straordinaria valgono le norme vigenti per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile. Per la riscossione compete all'esattore l'aggio contrattuale, esclusa l'addizionale prevista dagli [articoli 5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-06-18;424~art5) e [8 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-06-18;424~art8) nonche' l'eventuale maggiorazione, di cui all'[art. 2 della legge 15 dicembre 1949, n. 944](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-12-15;944~art2).

Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio-art. 87

Art. 87. ([Art. 80 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1947-10-11;1131~art80)) Il credito dello Stato per l'intero ammontare del tributo ha privilegio speciale su tutti gli immobili facenti parte del patrimonio del contribuente alla data di pubblicazione della [legge 1 settembre 1947, n. 828](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1947-09-01;828), salvi i diritti dei terzi, costituiti anteriormente alla data stessa. Si applicano per l'imposta straordinaria prevista nel presente titolo le disposizioni contenute nel secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 65.

Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio-art. 88

Art. 88. ([Art. 81 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1947-10-11;1131~art81)) Per la prescrizione dell'azione della finanza valgono le norme dell'articolo 67.

Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio-art. 89

Art. 89. ([Art. 82 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1947-10-11;1131~art82) e [art. 23 della legge 10 novembre 1949, n. 805](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-11-10;805~art23)) I contribuenti possono versare in Tesoreria, in unica soluzione, con l'abbuono dell'interesse composto dell'8 per cento, in ragione d'anno, ridotto, dal 27 novembre 1949, al 7 per cento, l'importo complessivo di tutte le rate d'imposta straordinaria ancora da scadere. Il riscatto puo' essere chiesto tanto per l'importo accertato in via provvisoria, quanto per quello accertato in via definitiva. Il riscatto dell'intero ammontare dell'imposta deve essere domandato al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette entro il giorno 10 del mese precedente a quello della scadenza della prima rata d'imposta ed il versamento in Tesoreria deve essere effettuato entro il mese di scadenza della rata stessa. I riscatti successivi devono essere domandati entro il 30 novembre di ciascun anno, con effetto dalla prima delle rate dell'anno successivo, ed il versamento in Tesoreria deve essere effettuato entro il 31 gennaio dell'anno successivo a, quello in cui la domanda e' presentata. Dal 27 novembre 1949 i riscatti successivi devono essere domandati entro il 30 aprile di ciascun anno, con effetto dalla rata scadente nell'agosto successivo, ed il versamento in Tesoreria deve essere effettuato entro il 31 maggio dell'anno in cui la domanda e' presentata. Non e' ammesso il riscatto delle sole ultime sei rate bimestrali. In tutti i casi di versamento diretto in Tesoreria, non compete alcun aggio all'esattore ed al ricevitore provinciale sono altresi' applicabili le norme degli articoli 56 e 57.

Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio-art. 90

Art. 90. ([Art. 83 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1947-10-11;1131~art83) e [art. 24 della legge 10 novembre 1949, n. 805](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-11-10;805~art24)) I contribuenti tenuti per l'anno 1947 al pagamento dell'imposta ordinaria sul patrimonio, sono assoggettati ad una, imposta straordinaria proporzionale in misura del 4 per cento, da applicarsi sui cespiti posseduti alla data di entrata in vigore del [decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 143](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legislativo:1947-03-29;143). L'imposta, e' dovuta sui valori definitivamente accertati ai fini dell'imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1947. Per le societa' per azioni e in accomandita per azioni l'imposta e' dovuta in base ai valori che saranno definitivamente accertati ai fini dell'imposta di negoziazione per l'anno 1947. Le societa' per azioni ed in accomandita per azioni devono l'imposta anche sui cespiti acquisiti nel periodo compreso tra la chiusura dell'ultimo bilancio anteriore al 1 gennaio 1947 e la data di entrata in vigore del decreto sopracitato, quando l'acquisizione abbia avuto luogo a titolo gratuito od a titolo oneroso, salvo, in quest'ultimo caso, non sia dimostrato che il cespite acquisito rappresenta trasformazione di beni esistenti nel patrimonio sociale anteriormente alla chiusura del bilancio predetto. Nel caso di incorporazioni e fusioni avvenute nel periodo indicato nel comma precedente l'imposta straordinaria, liquidata sul patrimonio delle societa' cessate, e' dovuta dalla societa' incorporante o risultante dalla fusione. L'usufruttuario puo' rivalersi verso il proprietario della, quota di imposta afferente al valore della nuda proprieta', fatte le valutazioni ai sensi dell'articolo 14.

Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio-art. 91

Art. 91. ([Art. 84 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1947-10-11;1131~art84)) Gli Uffici distrettuali delle imposte dirette procedono alla liquidazione dell'imposta dovuta ai sensi dell'articolo precedente senza notificazione ai contribuenti, fatta eccezione per l'imposta da accertarsi in confronto delle societa' per azioni ed in accomandita per azioni ai sensi del secondo comma dell'articolo suddetto.

Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio-art. 92

Art. 92. ([Art. 85 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1947-10-11;1131~art85), e [art. 3 della legge 23 dicembre 1949, n. 926](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-12-23;926~art3)) Qualora, alla data di entrata in vigore del [decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 143](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legislativo:1947-03-29;143), non esista un valore definitivamente accertato per il 1947 ai fini dell'imposta ordinaria sul patrimonio, l'imposta e' provvisoriamente liquidata sul valore iscritto a ruolo per l'anno 1947, salvo conguaglio. Nei riguardi delle societa' ed enti assoggettabili alla imposta ordinaria sul patrimonio con le norme di cui all'[art. 21 e seguenti del regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1939-10-12;1529~art21), convertito nella [legge 8 febbraio 1940, n. 100](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1940-02-08;100), l'imposta' e' liquidata sul valore provvisoriamente iscritto a ruolo per l'anno 1947, salvo conguaglio. L'azione della finanza per rettificare, ai fini della imposta ordinaria sul patrimonio e della imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio, le dichiarazioni delle societa' per azioni e in accomandita per azioni e per procedere - in caso di omessa dichiarazione - all'accertamento d'ufficio, puo' essere esercitata entro un anno dalla data in cui e' divenuto definitivo l'accertamento, ai fini dell'imposta di negoziazione, dei valori sui quali le predette imposte patrimoniali vanno commisurate.

Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio-art. 93

Art. 93. ([Art. 86 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1947-10-11;1131~art86)) Gli enti di qualsiasi specie e le societa' commerciali tenuti al pagamento dell'imposta prevista nell'art. 90 sulle obbligazioni e sugli altri titoli di credito da essi emessi eseguono la ritenuta di detta imposta al momento della scadenza di ciascuna, rata di interesse nel periodo dal 1 luglio 1947 al 31 dicembre 1948 e la versano in Tesoreria con le modalita' previste nell'[art. 36 del regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1939-10-12;1529~art36), convertito nella [legge 8 febbraio 1940, n. 100](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1940-02-08;100).

Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio-art. 94

Art. 94. (Art. 87 del decreto legislativo 1, ottobre 1947, [n. 1131, e art. 3 della legge 15 dicembre 1949, n. 944](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-12-15;944~art3-num1131)) L'imposta straordinaria proporzionale iscritta a ruolo e' riscossa, non oltre il 31 dicembre 1948, in rate uguali coincidenti con quelle normali per le imposte dirette. Per tutte le partite il cui imponibile sia inferiore a lire 750.000, fermo restando il pagamento delle rate di giugno ed agosto 1947, il residuo debito d'imposta e' riscosso in ventidue rate bimestrali uguali fino all'aprile 1951. Per le opere pie, gli istituti ed enti di beneficenza ed assistenza legalmente costituiti e riconosciuti, gli istituti d'istruzione, i corpi scientifici, le accademie e societa' storiche, letterarie e scientifiche, aventi scopi esclusivamente culturali, gli enti il cui fine e' equiparato, a norma dell'articolo 29, lettera h), del Concordato, ai fini di beneficenza o di istruzione e gli assimilabili di altri culti, le partecipanze ed universita' agrarie, il pagamento della imposta e' rateato in anni dieci. I relativi ruoli di riscossione non sono soggetti a pubblicazione. Per la riscossione compete all'esattore l'aggio contrattuale, esclusa l'addizionale prevista dagli [articoli 5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-06-18;424~art5) e [8 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-06-18;424~art8) nonche' l'eventuale maggiorazione, di cui all'[art. 2 della legge 15 dicembre 1949, n. 944](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-12-15;944~art2). Il contribuente ha facolta' di chiedere, entro il 15 settembre 1947, il riscatto, con l'abbuono del dieci per cento, dell'imposta dovuta ai sensi dell'articolo 90. Per tutte le partite, il cui imponibile sia inferiore a lire 750.000, l'abbuono, in caso di riscatto, e' del venti per cento. Il versamento del prezzo del riscatto deve effettuarsi in Tesoreria entro il 30 settembre 1947. In tutti i casi di versamento diretto in Tesoreria non compete alcun aggio all'esattore e al ricevitore provinciale. Per il riscatto si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 54.

Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio-art. 95

Art. 95. ([Art. 88 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1947-10-11;1131~art88)) Per quanto non e' previsto nel presente Titolo, si applicano le disposizioni del [regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1939-10-12;1529), convertito nella [legge 8 febbraio 1940, n. 100](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1940-02-08;100), e successive modificazioni.

Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio-art. 96

Art. 96. ([Art. 89 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1947-10-11;1131~art89)) Le cartelle fondiarie e le obbligazioni emesse dopo il 13 aprile 1947 ed in genere tutti i cespiti patrimoniali formatisi dopo tale data, sono esenti dall'imposta del 4 per cento.

Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio-art. 97

Art. 97. ([Art. 90 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1947-10-11;1131~art90)) L'imposta ordinaria sul patrimonio, istituita con il [regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1939-10-12;1529), convertito nella [legge 8 febbraio 1940, n. 100](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1940-02-08;100), e' soppressa con decorrenza dal 1 gennaio 1948.

Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio-art. 98

Art. 98. ([Art. 25 della legge 10 novembre 1949, n. 805](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-11-10;805~art25)) A fronte del pagamento della imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio delle societa' e degli enti morali e della imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio, disciplinate nei titoli II e III del presente Testo unico, le societa' e gli enti possono utilizzare i saldi attivi di rivalutazione monetaria.

Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio-art. 99

Art. 99. ([Art. 92 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1947-10-11;1131~art92)) Il Ministro per le finanze e' autorizzato a dettare norme per accertare che i contribuenti, di cui al presente Testo unico, abbiano versato le quote dovute al fondo di nazionale in base al [decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-03-08;72). A tale fine si intendono riaperti i termini ed il pagamento sara' esente da sopratassa e da multa.

Testo unico disposizioni imposte straordinarie sul patrimonio-art. 100

Art. 100. ([Art. 93 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1947-10-11;1131~art93)) E' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze delle somme occorrenti per le spese inerenti all'applicazione delle imposte patrimoniali disciplinate nel presente Testo unico. Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti in dipendenza dell'attuazione delle presenti norme. Visto, il Ministro per le finanze VANONI

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