DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 1950, n. 442
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;
Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;
Vista la tariffa dei dazi doganali, approvata con decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;
Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993;
Sentite le Regioni Siciliana e Sarda;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:
Art. 1
Sono approvate l'annessa tariffa doganale dei dazi di importazione, firmata dal Ministro per le finanze, da applicare alle merci dei Paesi con i quali non sono in vigore convenzioni che accordino un altro trattamento daziario, nonche' le disposizioni preliminari relative alla tariffa medesima. Detta tariffa e le relative disposizioni preliminari si applicano a decorrere dal 15 luglio 1950.
Art. 2
Con successivo decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, sara' provveduto alla approvazione del repertorio per l'applicazione della nuova tariffa doganale. Fino a che tale repertorio non sara' pubblicato, le disposizioni del repertorio approvato con decreto-legge 27 novembre 1924, n. 2146, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni, continueranno ad essere osservate, in quanto non contrastino con le disposizioni della nuova tariffa.
Art. 3
Fino a disposizione contraria, resta in vigore il decreto interministeriale 28 gennaio 1946, limitatamente a quanto concerne la esenzione dal dazio di importazione per il frumento, la segale, l'orzo comune o vestito, il granturco bianco e le farine di frumento, di segala, di orzo e di granturco bianco, importati da Amministrazioni dello Stato, o da enti da esse delegati, per l'approvvigionamento del Paese.
Art. 4
Fino alla data di entrata in vigore della nuova tariffa, ferme restando le maggiori concessioni indicate nella lista XXVII allegata al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949, cui l'Italia ha aderito in data 30 aprile 1950, continueranno ad essere applicati i dazi generali e convenzionali in vigore al 30 maggio 1950.
Art. 5
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
EINAUDI DE GASPERI - VANONI - SFORZA - PELLA - SEGNI - TOGNI - LOMBARDO - SIMONINI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 luglio 1950
Atti del Governo, registro n. 34, foglio n. 39. - CARLOMAGNO
Disposizioni preliminari-art. 1
DISPOSIZIONI PRELIMINARI Art. 1. I dazi doganali si riscuotono senza aver riguardo allo stato delle merci e non si possono abbuonare in tutto o in parte per avaria, qualunque ne sia la causa. Tuttavia, per le merci giunte dall'estero avariate, tassate sul valore, questo puo' essere determinato tenuto conto dello stato di avaria. Il proprietario della merce avariata puo' optare per la distruzione di essa, a sue spese e con le cautele imposte dalla dogana. Nessuna esenzione o riduzione di dazi, oltre quelle stabilite dalla tariffa o dalle presenti disposizioni, puo' essere concessa se non in virtu' di una legge.
Disposizioni preliminari-art. 2
Art. 2. Agli effetti dell'applicazione di dazi stabiliti, in relazione all'origine delle merci, in misura diversa da quella prevista dalla tariffa generale, si considera come paese di origine quello nel quale le merci stesse sono state prodotte o hanno subito l'ultima trasformazione industriale.
Disposizioni preliminari-art. 3
Art. 3. Per la risoluzione delle controversie tra la dogana ed i contribuenti, anche per quanto riguarda il valore o l'origine delle merci, il regime di tara e il trattamento degli imballaggi, si applica il procedimento stabilito dal Testo unico delle leggi approvato con [R. D. 9 aprile 1911, n. 330](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1911-04-09;330), e successive modificazioni.
Disposizioni preliminari-art. 4
Art. 4. Le merci non nominate in tariffa o nel repertorio sono assimilate a quelle con le quali hanno maggiore analogia e che sono in essi nominate. L'assimilazione e' fatta dal Ministro per le finanze, udito il Collegio consultivo dei periti doganali, con decreto motivato da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
Disposizioni preliminari-art. 5
Art. 5. Nel caso di variazioni ai dazi portati dalla tariffa, si applicano: a) alle merci provenienti da paese estero, dai depositi franchi, dai depositi doganali e dai magazzini generali, i dazi preesistenti, quando, prima dell'attuazione dei nuovi dazi, sia stata consegnata in dogana la dichiarazione per introduzione in consumo, e sia inoltre stata presentata la merce. Si considera come presentata in dogana la merce che trovasi in temporanea ed in diretta custodia della dogana, nonche' quella esistente a bordo della nave ancorata in porto, purche' sia stato consegnato il manifesto. Si applicano, tuttavia, i nuovi dazi anche nel caso in cui sia stata gia' presentata la merce e consegnata la dichiarazione, quando il nuovo regime risulti per l'importatore piu' favorevole di quello preesistente; b) alle merci destinate a paese estero, i dazi esistenti al momento della consegna della bolletta d'uscita; c) alle merci sotto sequestro o cadute in confisca, i dazi esistenti nel giorno in cui sono vendute o rilasciate, sia con cauzione, sia in conseguenza della definizione del processo; d) alle merci estere provenienti da naufragio e alle merci abbandonate, i dazi esistenti nel giorno della vendita; e) alle merci in transito o spedite da una ad altra dogana, per le quali non sia pervenuta l'attestazione di scarico, i dazi esistenti alla scadenza del termine assegnato nella bolletta di cauzione; f) alle merci in transito, per le quali sia stata ottenuta la permanenza nello Stato, i dazi esistenti nel giorno in cui viene presentata la dichiarazione di sdoganamento. Nel caso di variazione alle sovrimposte di fabbricazione e alle imposte di consumo si applicano, alle merci estere da immettere in consumo, le sovrimposte e le imposte in vigore al momento della loro uscita dalla dogana, dai depositi franchi, dai depositi doganali o dai magazzini generali. Nei casi previsti alle lettere c), d), e), f) sono applicabili, alle variazioni delle sovrimposte di fabbricazione e delle imposte di consumo, le norme stabilite per le variazioni dei dazi doganali.
Disposizioni preliminari-art. 6
Art. 6. L'applicazione della tariffa doganale non esonera dalla osservanza delle disposizioni che vietano, limitano o altrimenti disciplinano la importazione, l'esportazione e il transito di determinate merci ai fini economici, ai fini della polizia sanitaria e fitopatologica, dell'igiene e della incolumita' pubblica, della repressione delle frodi in commercio, della tutela e conservazione del patrimonio artistico nazionale, ecc. Le merci che, per disposizioni speciali, non possono essere introdotte nel territorio della Repubblica debbono essere riesportate a spese del destinatario. Parimenti a spese del destinatario, debbono essere riesportate o distrutte, nel termine prefisso dall'autorita' competente, le merci che dall'autorita' sanitaria sono giudicate nocivo alla salute pubblica.
Disposizioni preliminari-art. 7
Art. 7. Le merci originario o provenienti da paesi nei quali le navi o le merci italiane siano sottoposte a particolari gravezze, con sopradazi o con dazi differenziali, con diritti particolarmente alti, con divieti o restrizioni di importazione, con disposizioni concernenti il commercio delle valute e delle divise, o con formalita' aventi per effetto di ostacolare l'importazione delle merci italiane, possono essere assoggettate ad un aumento dei dazi sino al 50 per cento della misura stabilita dalla tariffa doganale. Le merci esenti possono essere assoggettate ad un dazio fino al 25 per cento del loro valore. Inoltre determinate merci straniere possono, per reciprocita', essere assoggettate a diritti, tasse, restrizioni o formalita' di qualsiasi specie, identici ed analoghi, a seconda dei casi, a quelli che, nel paese di origine o di provenienza, sono applicati alle merci italiane.
Disposizioni preliminari-art. 8
Art. 8. Qualora l'importazione di determinati prodotti, per effetto di sovvenzioni o di premi, diretti o indiretti, di qualsiasi natura, di cui beneficiano alla esportazione dal paese di origine o di provenienza, cagioni grave perturbamento nel rispettivo ramo del mercato nazionale, i dazi vigenti sui prodotti stessi, originari e provenienti da tale paese, possono essere aumentati di un coefficiente di compensazione della sovvenzione o del premio del quale detti prodotti hanno beneficiato.
Disposizioni preliminari-art. 9
Art. 9. A favore dell'esportazione italiana danneggiata, possono essere imposte speciali tasse di compensazione su determinate merci originarie o provenienti da paesi che abbiano stabilito, per talune merci di terzi Stati, un particolare trattamento di favore, che non venga applicato a merci della stessa specie di produzione italiana.
Disposizioni preliminari-art. 10
Art. 10. I provvedimenti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 possono essere adottati con decreti del Presidente della Repubblica, a termini del secondo comma dell'art. 77 della Costituzione.
Disposizioni preliminari-art. 11
Art. 11. Sono esenti dal pagamento dei diritti doganali gli oggetti di pertinenza dei Sovrani, Capi di Stato e principi del sangue delle famiglie regnanti che vengono a soggiornare nel territorio della Repubblica. L'esenzione e' accordata a condizione di reciprocita'. Sono inoltre esenti gli oggetti di pertinenza del Gran Maestro e del Gran Cancelliere del Sovrano Ordine di Malta, che ne facciano richiesta direttamente al Ministero delle finanze.
Disposizioni preliminari-art. 12
Art. 12. Sono esenti dal pagamento dei diritti doganali, a condizione di reciprocita', gli oggetti spettanti: a) ai capi di missione ed ai membri del corpo diplomatico (consiglieri, segretari, addetti militari, navali, aeronautici, commerciali, ecc.), accreditati in Italia e notificati al Ministero degli affari esteri; b) ai funzionari consolari di carriera stranieri (consoli generali, consoli, vice-consoli, addetti consolari), autorizzati ad esercitare le loro funzioni in Italia. Sono altresi' esenti, a condizione di reciprocita', i mobili di primo impianto delle sedi consolari, le bandiere, gli stemmi, gli oggetti di cancelleria, le casseforti e le macchine da scrivere e da calcolare, che i governi esteri spediscono ai rispettivi consoli in Italia per uso dell'ufficio consolare. Le richieste di esenzione di cui ai precedenti comma devono essere presentate al Ministero delle finanze per il tramite del Ministero degli affari esteri.
Disposizioni preliminari-art. 13
Art. 13. Concessa dalla dogana l'esenzione dai diritti di confine per i sottoindicati oggetti, alle condizioni rispettivamente indicate: 1) effetti e mobili, usati, degli impiegati civili e militari dello Stato, che ritornano dopo di essere stati ad esercitare il loro ufficio all'estero, nonche' effetti usati spettanti ai reparti militari di guarigione nei territori nazionali posti fuori dalla linea doganale. Per le vetture automobili, usate, la franchigia e' subordinata alla condizione che gli interessati abbiano avuto una permanenza all'estero non inferiore a 18 mesi e che comprovino, mediante idonei documenti, di aver posseduto ed usato all'estero le autovetture stesse da almeno un anno prima della data del ritorno nel territorio della Repubblica; 2) pubblicazioni ed altri oggetti mandati in dono direttamente a Istituti scientifici italiani e destinati a servire per scopo scientifico, didattico o culturale pubblicazioni, anche periodiche, in lingua italiana, curate da camere di commercio o da altri enti italiani all'estero, a scopo di propaganda industriale e commerciale interessante l'economia del Paese. Per ottenere tali esenzioni si deve far constare alla dogana, nel primo caso l'avvenuto dono; nel secondo, la destinazione a distribuzione gratuita; 3) effetti, armi e strumenti portatili dei viaggiatori, macchine fotografiche, da cucire e da scrivere, biciclette, e il piccolo corredo di libri, biancheria da letto e da tavola, che essi abbiano seco, purche' il tutto sia usato e proporzionato alla loro condizione. La esenzione viene concessa quand'anche tali effetti non siano accompagnati dal viaggiatore, a condizione che il tempo trascorso dal suo passaggio non sia maggiore di tre mesi; 4) abiti, arredi teatrali, strumenti, usati, e spartiti di opere che gli attori o artisti portano seco trasferendosi da luogo a luogo; animali condotti da giocolieri o impresari ambulanti di pubblici spettacoli; 5) vetture pubbliche o postali aventi le autorizzazioni ed i contrassegni stabiliti; carri nazionali adibiti all'agricoltura o al trasporto delle merci, i quali abbiano un corso periodico nota alla dogana, e bestie da tiro attaccate ai suddetti veicoli; 6) effetti, mobili, libri, veicoli (vetture, velocipedi, automobili, motocicli), utensili e strumenti necessari alla professione, ed altri oggetti di uso domestico, appartenenti a coloro che trasferiscono la propria residenza nel territorio della Repubblica, purche' il tutto sia usato e proporzionato alla condizione dei proprietari e ne sia fatta l'importazione non oltre sei mesi dal giorno della dichiarazione di trasferimento della residenza. Tale esenzione e' subordinata alla presentazione di un certificato del Municipio del luogo in cui e' stata eletta la nuova residenza, dal quale risultino lo stato di famiglia, il luogo di precedente residenza e la data della dichiarazione di trasferimento. La dogana puo' prescindere dal certificato di trasferimento per gli operai nazionali che rimpatriano portando seco le masserizie evidentemente usate e proporzionate alla loro condizione. Per le vetture automobili, usate, la franchigia e' subordinata alla condizione che gli interessati comprovino, mediante idonei documenti, di aver posseduto ed usato all'estero le autovetture stesse da almeno un anno prima della data del trasferimento della loro residenza nel territorio della Repubblica e, inoltre, qualora trattisi di connazionali rimpatrianti, di avere avuto una permanenza all'estero per un periodo di tempo ininterrotto non inferiore a 18 mesi. 7) strumenti rurali, mobili ed effetti, usati, che i contadini italiani domiciliati alla estrema frontiera, introducono per motivi di lavoro o per trasferimento di domicilio; 8) prodotti naturali delle possessioni intersecate dalla linea doganale ed appartenenti a sudditi italiani, quando tali prodotti si importano alla casa colonica, ai granai o ad altri luoghi di custodia posti sulle possessioni medesime; 9) carne fresca in quantita' non eccedente i quattro chilogrammi; formaggio, burro fresco e latte in quantita' non eccedente i due chilogrammi; sempreche' tali generi siano destinati ad essere consumati nei comuni di frontiera; 10) campioni senza valore destinati a rappresentare merci, comprese le scatole e le cartelle nelle quali sono normalmente contenuti. L'esenzione si estende anche ai campioni di carta e di stoffa da parati sino alla dimensione necessaria a far conoscere l'intiero disegno, ai campioni di porcellana, di stoffe e di altre merci, comprendenti in un sol pezzo vari disegni, purche' l'importatore si sottoponga a renderli inservibili ad uso diverso da quello cui sono destinati; 11) merci nazionali recuperate da naufragi nelle acque territoriali, purche' ne sia comprovata la nazionalita'; 12) avanzi di alberi, di vele, di ancore, di cordami, ecc., provenienti da navi di qualsiasi bandiera naufragate nelle acque territoriali dello Stato o da navi nazionali naufragate fuori delle acque stesse, purche' in questo secondo caso l'importazione avvenga nel termine di un anno dal naufragio e questo sia comprovato da idonei certificati; 13) avanzi di bordo costituiti da prodotti alimentari e loro residui, non piu' adatti per l'alimentazione umana. L'esenzione e' concessa sotto l'osservanza delle cautele che saranno stabilite dal Ministro per le finanze; 14) provviste di bordo sopravanzate alle navi, purche' ne sia riconosciuta l'origine nazionale e non si tratti di generi di privativa; 15) provviste di bordo portate dall'estero dalle navi al loro arrivo in un porto dello Stato, e che servono per il consumo a bordo dell'equipaggio e dei passeggieri fino alla fine dello scarico, se si tratta di navi nazionali, e per tutta la durata del soggiorno nei porti dello Stato, se si tratta di navi estere. Tanto per le navi nazionali, quanto per quelle estere, il consumo delle provviste estere sopravanzate puo' effettuarsi in esenzione da diritti di confine, nei periodi di tempo rispettivamente indicati, anche in piu' porti, finche' non siano caricate merci per essere trasportate dall'uno all'altro porto dello Stato; 16) doni e soccorsi in natura, destinati ai prigionieri di guerra, agli internati civili ed a popolazioni colpite da pubbliche calamita'; 17) oggetti di qualsiasi specie (libri, opuscoli, cartoline, placche, cartelli, albums, guide, oggetti vari di richiamo, illustrati o non, ecc.) destinati in modo indubbio alla sola propaganda turistica, con mezzi leciti reclamistici, da distribuire gratuitamente nel territorio della Repubblica a cura di enti turistici ufficiali, riconosciuti dallo Stato e recanti l'indicazione visibile dell'ente mittente, o che, pur appartenendo ad enti o societa' non riconosciute dallo Stato, giungano nel territorio della Repubblica attraverso gli enti ufficiali. Tale esenzione e' accordata a condizione di reciprocita'; 18) biglietti per viaggi ferroviari, marittimi ed aerei, da compiere all'estero, spediti da amministrazioni ferroviarie, societa' di navigazione marittima od aerea o da compagnie di viaggi in genere per la vendita, nel territorio della Repubblica, sempreche' i relativi stampati siano somministrati gratuitamente. Tale esenzione e' accordata a condizione di reciprocita'; 19) materiale fuori commercio esclusivamente destinato all'uso dei ciechi importato da Enti Nazionali per l'assistenza e la rieducazione dei ciechi o da Istituti da essi dipendenti (tavolette, braille, macchine da scrivere braille, orologi tattili, sonografi per la riproduzione e la registrazione della voce, libri registrati su dischi a passo ridotto, dischi da registrare, carte speciali, e lastre di zinco per la produzione di libri e rivisto braille). L'esenzione e' accordata direttamente dalle dogane con l'osservanza delle norme stabilite dal Ministro per le finanze. 20) casse ed urne che contengono i resti dei defunti, trasportati in Italia, nonche' gli oggetti che ne formano ornamento. L'esenzione e' concessa previa autorizzazione di importazione della autorita' competente.
Disposizioni preliminari-art. 14
Art. 14. Sono ammesse alla importazione, senza il pagamento dei diritti di confine, le merci delle quali risulti comprovata l'origine italiana o che presentino caratteristiche proprie della produzione italiana. Detta esenzione e' accordata al proprietario delle merci in nome e per conto del quale e' stata effettuata l'esportazione, a condizione che sia presentata la relativa bolletta doganale di uscita e che la reimportazione avvenga nel termine di due anni dalla data della bolletta medesima. Il Ministero delle finanze ha facolta' di derogare alle condizioni stabilite nel precedente comma per la reimportazione: a) di oggetti d'arte riconosciuti di autori italiani in base a certificati dei competenti organi del Ministero della pubblica istruzione; b) di merci esportate da amministrazioni dello Stato, le quali siano restituite o respinte per qualsiasi causa alle stesse amministrazioni; c) di merci nazionali di ritorno dagli ex possedimenti o territori coloniali italiani; d) di autoveicoli nazionali che risultino regolarmente immatricolati, prima dell'esportazione, nel Pubblico Registro Automobilistico italiano; e) di opere a stampa edite ed impresse in Italia, compresi i libri ed i giornali d'arte applicata, con incisioni, litografie e simili, purche' la reimportazione avvenga entro il termine di cinque anni dalla data della loro spedizione all'estero.
Disposizioni preliminari-art. 15
Art. 15. Nel caso di reintroduzione di merci ammesse, quando si esportano, a restituzione o ad abbuono di diritti, devono essere rimborsate allo Stato le somme relative alle restituzioni od agli abbuoni usufruiti. Nel caso di reintroduzione di merci che siano state esportate a scarico di importazione temporanea di materie prime per essere lavorate, si applica l'art. 18 delle disposizioni sulle importazioni e le esportazioni temporanee approvate con [R. D. 18 dicembre 1913, n. 1453](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1913-12-18;1453), convertito nella [Legge 17 aprile 1925, n. 473](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1925-04-17;473).
Disposizioni preliminari-art. 16
Art. 16. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il commercio con l'estero, e sentito il Comitato consultivo costituito con [decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 marzo 1947, n. 247](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto:1947-03-26;247), determinati prodotti possono essere ammessi, quando si esportano, alla restituzione del dazio e di altri diritti di confine pagati sulle materie prime impiegate nella loro fabbricazione. Con le stesse norme possono essere modificate o abrogate le concessioni accordate.
Disposizioni preliminari-art. 17
Art. 17. I dazi doganali di importazione sono commisurati, per le merci tassate ad valorem, sul valore che hanno le merci, poste al confine, al momento in cui viene operato lo sdoganamento, e cioe' sul prezzo normale ed attuale delle merci, quale risulta dal prezzo all'origine, aumentato delle spese di carico, di imbarco, di trasporto e di assicurazione, di commissione e di ogni altra spesa sostenuta per la vendita, la spedizione e la consegna delle merci, fino al confine del territorio della Repubblica. S'intende per prezzo normale ed attuale quello che puo' ritenersi convenuto, in condizioni di libera concorrenza, per merce posta al confine, in un atto di compravendita stipulato, indipendentemente da ogni altra obbligazione esistente fra compratore e venditore, nel giorno in cui e' consegnata alla Dogana la dichiarazione prescritta dall'art. 16 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424 e si procede alla verificazione della merce. Nel caso che la dichiarazione non sia immediatamente seguita dalla verificazione della merce, la dogana puo' non tener conto della variazione dei, prezzi sopravvenuta nei 15 giorni successivi alla data in cui la dichiarazione e' stata consegnata. E' compreso nel valore imponibile della merce quello dei suoi recipienti interni ed esterni e degli imballaggi in genere che non siano soggetti al dazio loro proprio.
Disposizioni preliminari-art. 18
Art. 18. Il proprietario della merce ha l'obbligo di dichiarare alla Dogana il valore imponibile determinato come all'articolo precedente e di rettificare la dichiarazione in relazione alle variazioni sopravvenute nei prezzi nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo stesso. E' inoltre tenuto ad esibire alla dogana le fatture di origine, i documenti di trasporto ed ogni altro documento commerciale (contratti, corrispondenza, ecc.) che fosse dalla dogana richiesto ai fini dello accertamento. I prezzi e le spese espressi in valuta estera, sono ragguagliati in lire italiane in base al cambio ufficiale doganale valevole nel giorno in cui ha inizio la verificazione della merce.
Disposizioni preliminari-art. 19
Art. 19. Nel caso di contestazione sul valore dichiarato, il Capo della Dogana, su richiesta dell'importatore, puo' sentire due periti, uno dei quali da lui designato, e l'altro scelto dall'importatore fra quelli compresi nelle liste approvate dalle Camere di commercio, industria e agricoltura. Il Capo della Dogana puo' accettare il parere dei due periti, se questi sono concordi; ovvero servirsi dei risultati delle perizie per rettificare, a suo giudizio, il valore proposto dall'Ufficio. Ove la vertenza non sia composta, la relazione dei periti e le deduzioni del Capo della Dogana faranno parte integrante del verbale di controversia, da redigersi a norma delle disposizioni richiamate nell'art. 3. Ciascuna delle parti e' tenuta a sostenere la spesa per il proprio perito. Al perito designato dalla Amministrazione la spesa e' liquidata in base ad una tariffa delle spese di perizie, approvata dal Ministro per le finanze.
Disposizioni preliminari-art. 20
Art. 20. I dazi di importazione sulle merci tassate a peso si riscuotono sul peso lordo o sul peso netto secondo che e' stabilito dalla tariffa. Il peso lordo e' quello che risulta dalla pesatura delle merci compresi i recipienti e gli involti nei quali sono contenute. Il peso netto e' quello che risulta dopo tolti tutti i recipienti e gli involti. La dogana puo' consentire, su richiesta dell'importatore, che le merci sottoposte a dazio sul peso netto siano tassate sul peso lordo diminuito della percentuale di tara indicata nell'unita tabella, sempreche' a giudizio di essa, cio' non determini un minore importo di dazio. Nessuna riduzione e' ammessa per le impurita' e per lo stato di umidita' delle merci.
Disposizioni preliminari-art. 21
Art. 21. Le merci tassate a peso, importate alla rinfusa, salve le eccezioni di cui allo articolo 23 si daziano a peso netto. Per quelle il cui dazio sarebbe da riscuotere sul peso lordo, si comprende, nel peso della merce anche quello dei materiali (tavole, travicelli, paglia, ecc.) che servirono a tenerla assestata nei veicoli durante il trasporto.
Disposizioni preliminari-art. 22
Art. 22. Il dazio sulle merci tassate a peso lordo si riscuote senza detrarre il peso dei recipienti esterni anche quando questi, per effetto di quanto e' prescritto dall'articolo 25, debbano essere assoggettati al pagamento del dazio loro proprio. Si comprende parimenti nel peso delle dette merci quello dei recipienti ed involucri interni che non siano soggetti al dazio loro proprio separatamente dal contenuto.
Disposizioni preliminari-art. 23
Art. 23. Il dazio sui liquidi tassati a peso lordo, importati in carri o bastimenti serbatoi, si riscuote sul peso netto aumentato di 10 per cento. Il dazio sulle stoviglie e sul vasellame di terra cotta, di maiolica e di gres, sulle lastre e sui lavori di vetro e di cristallo, sulle terraglie e sulle porcellane, tassati a peso lordo e importati senza recipienti, si riscuote sul peso netto aumentato di 8 per cento. Il peso netto si determina, in questo caso, senza togliere la paglia, la stoppa o le altre simili materie con le quali siano legati insieme due o piu' pezzi, o che siano legate o attorcigliate intorno ai pezzi sciolti per preservarli dalle rotture durante il trasporto. Il dazio sul pollame, sulla selvaggina e sugli altri animali vivi, tassati a peso lordo, importati in carritrasporto di qualunque specie, attrezzati a sua, a gabbia e simili, si riscuote sul peso netto aumentato di 10 per cento.
Disposizioni preliminari-art. 24
Art. 24. Il valore ed il peso dei recipienti esterni, quando siano da comprendere nel valore o nel peso imponibile di piu' merci, contenute in uno stesso collo, soggette a dazi differenti, ovvero tassate su differenti base (a valore, a peso, a numero o a volume), si ripartiscono sulle singole merci, in proporzione, rispettivamente, del valore o del peso di queste, senza detrarre il valore o il peso dei recipienti interni che ne seguono il trattamento; indi si procede come se ogni merce fosse contenuta in un collo separato.
Disposizioni preliminari-art. 25
Art. 25. Sono soggetti al dazio proprio separatamente del contenuto, i recipienti esterni: a) fatti di materie ceramiche, di vetro, di materie vegetali da intreccio, scortecciate, trafilate, pulite o tinte, di tessuto, di metallo, di pelle o di materie a queste assimilate dal repertorio della tariffa, contenenti merci esenti da dazio o tassate a peso netto, a volume o a numero, oppure tassate a peso lordo o sul valore con dazio inferiore a quello proprio del recipiente; b) fatti di qualsiasi altra materia che non siano usati abitualmente come imballaggio esterno per trasporto della merce che contengono. In eccezione alle suddette disposizioni seguono lo stesso trattamento della merce i recipienti di ferro contenenti soda caustica. I recipienti previsti nell'unita tabella delle tare, contenenti merci tassate a peso netto, non sono sottoposti al dazio proprio nel caso in cui la dogana consenta di determinare il peso imponibile a norma del comma 4° dell'articolo 20. I sacchi d'origine, semplici o doppi, come pure i fardi d'origine, contenenti caffe' crudo, tassato sul valore, seguono il trattamento della merce contenuta.
Disposizioni preliminari-art. 26
Art. 26. Non si considerano come recipienti, agli effetti del precedente articolo, le stuoie e le tele di canapa o di juta, greggie, incerate o incatramate, che avvolgono le balle. I cerchi di ferro che avvolgono le balle di merci esenti da dazio o tassate a peso netto sono sottoposti al trattamento dei rottami di ferro.
Disposizioni preliminari-art. 27
Art. 27. Sono soggetti al dazio proprio, separatamente dal contenuto: a) i recipienti interni di qualsiasi materia, escluse le cassette di legno comune greggie, contenenti, in tutto o in parte, merci esenti da dazio o tassate a peso netto, a volume od a numero, oppure tassate a peso lordo con dazio inferiore a quello proprio dei detti recipienti; b) i recipienti interni di qualsiasi materia, che non siano usati abitualmente come imballaggio delle merci in essi contenute, e queste siano tassate sul valore con dazio inferiore a quello proprio dei detti recipienti. In detti casi i recipienti interni e le merci in essi contenute si considerano, per tutti gli effetti dell'art. 24, come merci di qualita' diversa contenute nello stesso collo. I rocchetti e simili, nonche' le copertine in tessuto che avvolgono le pezze di stoffa, si considerano, agli effetti del presente articolo, come recipienti interni. Non si considerano come recipienti le carte che avvolgono i pacchi, ne' le assicelle, i cartoni, i cartoncini e le intelaiature di legno, sui quali sono abitualmente avvolti i tessuti, i velluti, i nastri e simili altre merci.
Disposizioni preliminari-art. 28
Art. 28. Sono sottoposti allo stesso trattamento della merce che contengono: a) i recipienti, gli involucri, i cartoncini, i tubetti e simili che, nella vendita al minuto, non vengono separati dalla merce; b) i recipienti immediati delle merci che, per disposizione della tariffa o del repertorio, sono tassate insieme coi recipienti stessi; c) i cartoni, i cartoncini, le carte, le tavolette, sui quali siano cucite o altrimenti fissate merci di qualsiasi specie tassate a peso, esclusi i fiori e le frutta artificiali, le piume da ornamento, i manufatti di seta, di fibre artificiali e di fibre sintetiche, e gli oggetti di metallo prezioso.
Disposizioni preliminari-art. 29
Art. 29. Non sono ammessi reclami sull'applicazione delle disposizioni sulle tare alle merci gia' asportate dalla dogana e sulla qualificazione dei rispettivi recipienti.
Disposizioni preliminari-art. 30
Art. 30. Il proprietario delle merci che attraversano la linea doganale, in entrata o in uscita, e' tenuto a dichiarare alla dogana, ai fini della compilazione delle statistiche per il commercio con l'estero, la quantita', la qualita' ed il valore delle merci stesse, il paese di provenienza e quello di destinazione.
Disposizioni preliminari-art. 31
Art. 31. La rilevazione dei dati statistici viene effettuata dalla dogana secondo la nomenclatura e le indicazioni statistiche stabilite nella tariffa.
Disposizioni preliminari-art. 32
Art. 32. La quantita' delle merci deve essere espressa in peso. Il peso deve essere rilevato in chilogrammi, salvo che non sia prescritta la rilevazione in grammi. Per determinati prodotti, quando sia esplicitamente stabilito, la rilevazione della quantita' va eseguita, oltre che in peso, anche in altre unita' di misura.
Disposizioni preliminari-art. 33
Art. 33. Il peso da rilevare in chilogrammi e' quello netto cioe' il peso che risulta dopo tolti tutti i recipienti e gli involucri in cui sono contenute le merci, ad eccezione di quelli che nella vendita al minuto non vengono separati dalla merce che contengono. Il peso da rilevare in grammi e' quello nettissimo, cioe' quello della merce al netto dei recipienti ed involucri anche se inseparabili dalla merce nella vendita al minuto.
Disposizioni preliminari-art. 34
Art. 34. Agli effetti statistici si considera come valore delle merci importate o esportate quello delle merci poste al confine.
Disposizioni preliminari-art. 35
Art. 35. Si considera come paese di provenienza delle merci importate dall'estero quello di origine, oppure quello dal quale le merci sono state spedite con destinazione per l'Italia, nel caso in cui il paese d'origine non fosse nota. Si considera come paese di destinazione delle merci esportate quello nel quale le merci sono destinate ad essere immesse in consumo, oppure, qualora tale paese non fosse nota, quello di ultima destinazione conosciuta dall'esportatore.
Disposizioni preliminari-art. 36
Art. 36. E' in facolta' del Ministro per le finanze, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, di modificare la nomenclatura statistica delle merci, nonche' le norme per la rilevazione dei dati concernenti le statistiche del commercio con l'estero.
Disposizioni preliminari-art. 37
Art. 37. Su tutte le merci che entrano nello Stato o ne escono, con qualsiasi destinazione doganale, escluso il transito ed escluse le merci immesse nei depositi doganali e poi rispedite all'estero e, salve le eccezioni indicate all'art. 38, e' dovuto un diritto di statistica. Tale diritto viene riscosso nella misura fissa di lire 10: a) per ogni tonnellata di peso lordo sulle merci considerate sotto le seguenti voci e sottovoci della tariffa generale dei dazi doganali: 58-b. 71, 117, 118, 128, 139-i. 194-a, 194-c, 209, 218, 219, 221-a, 222, 223, 224, 225, 227, 229, 231, 232-a, 233-a, 234-a, 235, 236, 237-a, 238, 239, 240-a, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 249-a, 250, 253, 257-a, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 270, 276, 277-a, 278, 313, 337-m, 388-ter, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 524, 526, 527-a (esclusi i pali), 528-a (esclusi i pali), 529-a, 550-c-1), 787, 792-a, 806, 807, 829, 830, 875, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884; b) per ogni animale vivo considerato sotto le voci 1, 2, 4, 5, 6 e 10, della tariffa; c) per ogni quintale di peso vivo per il bestiame considerato sotto la voce 3, della tariffa; d) per ciascuno dei veicoli considerati sotto le voci 1227-a. 1228, 1231 e 1234, della tariffa; e) per ogni tonnellata di "vini di uve fresche, altri" (voce 197-c), in fusti ed in vagoni cisterne; f) per ogni tonnellata di sacchi, botti, barili, casse, cestoni ed altri simili recipienti, vuoti, qualunque ne sia la classificazione doganale; g) per ogni tonnellata di bottiglie comuni, di vetro nero, verdastro, brunastro, rossastro, che si usano comunemente per riporvi il vino o la birra, di capacita' non superiore ad un litro, escluse quelle di vetro incolore, vuote; h) per ogni quintale di peso lordo su tutte le altre merci. Il diritto di statistica su gli "oli di petrolio, ecc.", destinati ad essere impiegati direttamente come combustibili (voce 271-a-1), 271-b-4) alfa, 271-b-6) alfa), e' riscosso nella misura di lire dieci per ogni tonnellata. Il diritto di statistica sul solfato di bario precipitato (voce 337-b), che si esporta all'estero, e' stabilito in lire dieci per ogni tonnellata.
Disposizioni preliminari-art. 38
Art. 38. Sono esenti dal diritto di statistica: a) le merci esenti a norma degli articoli 11, 12 e 13 ed a titolo di agevolazione per il traffico delle zone di frontiera e di quelle poste fuori della linea doganale; b) le merci avariate che, a richiesta dell'importatore, vengono distrutte a norma, dell'articolo 1; c) i prodotti naturali delle possessioni intersecate dalla linea doganale ed appartenenti ai sudditi italiani che li portano oltre frontiera; d) le provviste imbarcate per consumo di bordo, sempreche' proporzionate al numero dei passeggieri e dell'equipaggio, ed alla durata del viaggio; e) gli effetti e i mobili, usati, degli impiegati civili e militari dello Stato che vanno ad esercitare il loro ufficio all'estero; f) le merci spedite in cabotaggio o in circolazione o che rientrano nello Stato dopo il cabotaggio o la circolazione; g) le merci ricuperate da naufragi o sbarcate per forza maggiore, quando non siano messe in consumo nello Stato; h) le merci semplicemente trasbordate nei porti dello Stato, anche quando, in attesa della nave sulla quale devono essere trasbordate, siano temporaneamente depositate sulle banchine o introdotte in appositi locali in attesa di reimbarco; i) i minerali di zolfo in pezzi, lo zolfo greggio, raffinato e sublimato, in esportazione, considerati sotto le voci 220 e 280-c-1). della tariffa; l) i pacchi postali; m) le merci ammesse all'importazione ed all'esportazione temporanea a titolo di agevolazione per il traffico internazionale, considerate all'art. 19, paragrafo 1, lettere d), f), g), h) e paragrafo 3, lettere b), d), e), f), g), della Legge sulle importazioni ed esportazioni temporanee 18 dicembre 1913, n. 1453; n) aerostati, aeroplani e natanti, considerati sotto le voci 1235-a, 1236, 1240, 1241 e 1242, della tariffa; o) le spedizioni di merci che, nel complesso, non superino il peso lordo di 20 chilogrammi; p) tutte le merci che, secondo le vigenti disposizioni, vengono rilasciate senza l'emissione di bolletta doganale.
Disposizioni preliminari-art. 39
Art. 39. Il minimo del diritto di statistica da riscuotere per ogni spedizione e' fissato in lire dieci. Il diritto di statistica e' ugualmente dovuto in tale misura per le frazioni di peso eccedenti la tonnellata o il quintale, secondo che la base per la sua applicazione, ai sensi dell'art. 37, sia l'una o l'altra di queste unita' di peso. Nel caso in cui in una stessa spedizione siano comprese merci soggette al detto diritto su differenti base, le frazioni di peso sono considerate distintamente per ciascuna categoria di merci.
Disposizioni preliminari-art. 40
Art. 40. Per le merci, tanto in temporanea custodia, quanto nei magazzini sotto diretta custodia della dogana, siano esse in colli o alla rinfusa, e' riscosso il diritto di magazzinaggio nella misura di lire cinque per ogni giorno di giacenza e per ogni quintale o frazione di quintale. Per le merci in temporanea custodia il suddetto diritto e' aumentato a lire dieci dal trentunesimo al sessantesimo giorno di giacenza, a lire venticinque dal sessantunesimo al centocinquantesimo giorno e a lire cinquanta dopo il centocinquantesimo giorno. Per le merci sotto diretta custodia della dogana il diritto di lire cinque e' elevato a lire venti dopo i primi novanta giorni di giacenza. Per la liquidazione del diritto di magazzinaggio non si tiene conto del giorno di entrata e di quello di uscita delle merci dalla dogana e, per le merci estere in temporanea custodia, neanche dei primi tre giorni di completa giacenza. Sono esonerati dal pagamento del diritto di magazzinaggio, limitatamente ai primi novanta giorni di giacenza, gli effetti e le masserizie usatela cui sosta in dogana sia dovuta a forza maggiore o ad altre riconosciute circostanze eccezionali.
Disposizioni preliminari-art. 41
Art. 41. L'approvazione delle tariffe delle mercedi per il movimento delle merci nelle dogane, ove il facchinaggio e' organizzato a norma del regolamento approvato col decreto reale 4 dicembre 1864, e successive variazioni, spetta agli Intendenti di Finanza, sentite le Camere di commercio, industria e agricoltura.
Disposizioni preliminari-art. 42
Art. 42. Fino a quando non sara' pubblicato il nuovo repertorio per l'applicazione della tariffa doganale restano ferme le norme dell'articolo 2 delle disposizioni preliminari alla tariffa approvate con [decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1921-06-09;806), convertito nella [legge 17 aprile 1925, n. 473](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1925-04-17;473).
Disposizioni preliminari- Tabella
TABELLA DELLE TARE Parte di provvedimento in formato grafico
Disposizioni preliminari-Tariffa
TARIFFA DEI DAZI D'IMPORTAZIONE Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico