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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1950, n. 881

Current text a fecha 1970-01-02

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 2481, con il quale fu eretto in ente morale il R. Automobile Club d'Italia e ne fu approvato lo statuto, e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 6 novembre 1944, con il quale fu nominato un commissario straordinario all'A.C.I., con il compito anche di studiare e proporre le modifiche da apportarsi allo statuto dell'Ente;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 gennaio 1946, con il quale veniva approvata la deliberazione n. 178 in data 11 gennaio 1946 del predetto commissario straordinario, intesa a ripristinare l'antica denominazione di "Automobile Club d'Italia";

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per le finanze, per la difesa, per i lavori pubblici, per i trasporti e per l'industria e il commercio; Decreta:

Art. 1

L'Automobile Club d'Italia "A.C.I." con sede in Roma, eretto in ente morale con il regio decreto 14 novembre 1926, n. 2481, e' posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissariato per il turismo. Ferme le disposizioni degli articoli 1, primo comma, 2, 3 e 4 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 2481, sono abrogate tutte le altre norme del citato regio decreto e successive modificazioni.

Art. 2

Le sedi provinciali dell'A.C.I. assumono la denominazione di Automobile Club "A.C." seguito dal nome del rispettivo capoluogo e conservano la personalita' giuridica ad esse riconosciuta con il regio decreto 24 novembre 1934, n. 2323.

Art. 3

Il Commissario per il turismo puo', per gravi motivi, sciogliere gli organi dell'Automobile Club d'Italia e dei singoli Automobile Club e nominare un commissario straordinario, il quale assume i poteri spettanti agli organi stessi ed entro sei mesi provvede alla ricostituzione dell'amministrazione ordinaria. La gestione commissariale puo' essere prorogata per non piu' di sei mesi.

Art. 4

E' approvato e reso esecutivo il nuovo statuto dell'A.C.I., annesso al presente decreto, composto di 67 articoli e firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - SCELBA - VANONI - -PACCIARDI - ALDISIO - D'ARAGONA - TOGNI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 novembre 1950

Atti del Governo, registro n. 36, foglio n. 40. - CARLOMAGNO

Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 1

Statuto dell'Automobile Club d'Italia Art. 1. L'Automobile Club d'Italia - A.C.I. - eretto in ente morale con regio decreto 14 novembre 1926, n. 2481, con sede in Roma, e' la Federazione degli Automobile Club regolarmente costituiti e degli altri enti ed associazioni volontariamente aderenti a termini delle disposizioni del presente statuto. Esso rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, fermo restando le specifiche attribuzioni gia' devolute ad altri enti. L'A.C.I. rappresenta l'automobilismo italiano presso la Federation Internationale de l'Automobile - F.I.A.

Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 2

Art. 2. La denominazione di Automobile Club, da sola, o accompagnata da attributi e qualifiche, e' riservata all'A.C.I. ed agli A.C. federati.

Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 3

Art. 3. Possono aderire all'A.C.I. gli enti e le associazioni a carattere nazionale, non aventi scopo di lucro, che svolgono attivita' comunque convergenti verso gli interessi generali dell'automobilismo italiano. L'adesione deve essere richiesta mediante domanda all'A.C.I. corredata di una copia dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'elenco delle cariche sociali. L'adesione impegna gli enti e le associazioni aderenti alla osservanza delle disposizioni del presente statuto. L'adesione ha la durata di un triennio ed e' irrevocabile. Essa si rinnova di diritto di triennio in triennio, salvo disdetta da notificarsi dall'ente o dall'associazione almeno tra mesi prima della scadenza del triennio.

Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 4

Art. 4. Per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 1 l'A.C.I.: a) studia i problemi automobilistici, formula proposte, da' pareri in tale materia su richiesta delle competenti autorita' ed opera affinche' siano promossi e adottati provvedimenti idonei a favorire lo sviluppo dell'automobilismo; b) collabora con le autorita' competenti alla soluzione dei problemi relativi allo sviluppo della rete stradale, dell'attrezzatura segnaletica e assistenziale, ai fini della regolarita' e della sicurezza della circolazione; c) promuove e favorisce lo sviluppo del turismo automobilistico interno ed internazionale, attuando tutte le provvidenze all'uopo necessarie; d) promuove, incoraggia ed organizza le attivita' sportiva automobilistiche esercitando i poteri sportivi che gli provengono dalla Federation Internationale de l'Automobile - F.I.A.; assiste ed associa gli sportivi automobilistici; e) promuove l'istruzione automobilistica e l'educazione dei conducenti di autoveicoli; f) attua le forme di assistenza tecnica, stradale, economica, legale, tributaria, assicurativa, ecc., dirette a facilitare l'uso degli autoveicoli; g) svolge ogni altra azione utile agli interessi generali dell'automobilismo.

Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 5

Art. 5. L'A.C.I. gestisce con la propria organizzazione e con bilancio distinto da quello dell'amministrazione generale dell'Ente: il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) istituito presso l'[A.C.I. con decreto 15 marzo 1927, n. 436](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:automobile.club.italia:decreto:1927-03-15;436), convertito in [legge 19 febbraio 1928 n. 510](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1928-02-19;510); il servizio di esazione delle tasse di circolazione sugli autoveicoli affidato all'A.C.I. dal Ministero delle finanze; tutti gli altri servizi che potranno essere delegati all'A.C.I. dallo Stato o da enti pubblici.

Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 6

Art. 6. Sono organi dell'A.C.I.: a) l'Assemblea; b) il Consiglio generale; c) il Comitato esecutivo; d) il presidente.

Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 7

Art. 7. L'Assemblea e' costituita: a) dal presidente dell'A.C.I.; b) da un rappresentante del Commissariato per il turismo; c) da un rappresentante del Ministero dell'interno; d) da un rappresentante del Ministero delle finanze - Direzione generale per le tasse e imposte indirette sugli affari; e) da un rappresentante del Ministero difesa-Esercito; f) da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici; g) da un rappresentante del Ministero del trasporti - Ispettorato generale motorizzazione civile e trasporti in concessione. h) da un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio; i) da un rappresentante dell'Azienda nazionale autonoma strade; l) dai presidenti degli A.C.; m) da un rappresentante di ciascuno degli altri enti o associazioni federati ai sensi dell'art. 3.

Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 8

Art. 8. L'Assemblea ha tutti i poteri necessari per conseguire gli scopi sociali ed in particolare: a) designa il presidente dell'A.C.I.; b) approva il bilancio preventivo e quello consuntivo dell'A.C.I.; c) decide sulle direttive dell'attivita' dell'A.C.I.; d) determina le prestazioni ed i servizi che l'A.C.I. deve attuare nei confronti degli A.C. ed i conseguenti obblighi degli A.C.; e) determina l'ammontare del contributo annuale che gli A.C. devono corrispondere, per ogni loro socio, all'A.C.I.: f) delibera sugli argomenti dei quali, prima della convocazione dell'Assemblea, sia richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno dal Consiglio generale o da almeno dieci membri dell'Assemblea.

Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 9

Art. 9. L'assemblea si riunisce una volta l'anno, nel mese di novembre, per l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo e per la trattazione degli altri argomenti di cui all'articolo precedente. Si riunisce in sessione straordinaria ogni qual volta il Consiglio generale lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno venti dei suoi membri. La convocazione e' fatta dal presidente, a mezzo lettera raccomandata da inviarsi almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione indica gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora ed il luogo della riunione in prima e seconda convocazione. La riunione in seconda convocazione dovra' aver luogo almeno ventiquattro ore dopo quella fissata per la prima.

Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 10

Art. 10. L'Assemblea e' regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei suoi membri ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei membri presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta.

Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 11

Art. 11. L'Assemblea nomina il proprio presidente, il segretario e due scrutatori. Ciascun membro dell'Assemblea dispone di un voto, salvo i presidenti degli A.C. che hanno diritto ad un voto ogni cinquecento soci o frazione di cinquecento, che siano stati notificati all'A.C.I. - dall'A.C. da ciascuno di essi rappresentato - entro la fine del mese precedente alla data dell'avviso di convocazione. In caso di assenza o di impedimento i membri possono farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro membro. Nessun membro puo' avere piu' di due deleghe. E' data facolta' ai presidenti degli A.C. ed ai rappresentanti degli enti ed associazioni aderenti di farsi rappresentare nella Assemblea, in caso di loro assenza o di impedimento, dai vice presidenti. Nelle votazioni ciascun delegato ha tante schede per quanti sono i voti di cui dispone.

Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 12

Art. 12. Il Consiglio generale e' composto: a) dal presidente dell'A.C.I.; b) da un rappresentante del Commissariato per il turismo; c) da un rappresentante del Ministero dell'interno; d) da un rappresentante del Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari; e) da un rappresentante del Ministero della difesa-Esercito; f) da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici; g) da un rappresentante del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale motorizzazione civile e trasporti in concessione; h) da un rappresentante del Ministero industria e commercio; i) da un rappresentante dell'Azienda nazionale autonoma strade; l) da diciannove membri eletti, uno per regione, fra i presidenti degli A.C. della regione stessa; m) da otto membri eletti fra i presidenti degli A.C. di quelle regioni che hanno un maggior numero di soci, secondo le modalita' previste nell'art. 13; n) da membri eletti dai rappresentanti degli enti ed associazioni federati di cui all'art. 3, fino al massimo di cinque sotto condizione di reciprocita'; o) da un membro designato dalla Associazione sindacale del personale dipendente dall'A.C.I.; p) dal presidente della Commissione Sportiva Automobilistica italiana (C.S.A.I.). Il Consiglio generale dura in carica tre anni e deve essere rinnovato entro il mese successivo allo scadere del triennio. I suoi membri possono essere rieletti o confermati. Verificandosi vacanze fra i componenti del Consiglio generale si procede alla designazione od alla nomina di nuovi membri. Questi durano in carica sino alla scadenza del triennio e possono essere rieletti o confermati.

Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 13

Art. 13. Nel mese precedente alla rinnovazione del Consiglio generale si effettua la ripartizione fra le regioni che hanno un maggior numero di soci, degli otto posti di membri del Consiglio generale di cui alla lettera m) dell'art. 12. A tal fine: 1) si divide il numero complessivo dei soci iscritti agli A.C. alla predetta data per il numero delle regioni, ottenendo cosi' la media regionale; 2) si sottrae dal numero dei soci iscritti agli A.C. di ciascuna di quelle regioni, che nel complesso superino la media regionale, la media regionale stessa, ottenendo cosi' la eccedenza regionale; 3) si divide la somma delle eccedenze regionali per otto ottenendo cosi' il quoziente di assegnazione; 4) si attribuiscono, quindi, alle regioni di cui al precedente n. 2), tanti membri quante volte il quoziente di assegnazione e' contenuto nella eccedenza regionale; 5) ove non tutti gli otto posti siano assegnati in base alla procedura sopra stabilita, i posti residui sono attribuiti a quelle regioni che abbiano maggiori resti ed in ragione decrescente. I resti regionali sono costituiti sia dalle eccedenze regionali non utilizzate, perche' inferiori al quoziente di assegnazione, sia dai resti della divisione di cui al precedente n. 4).

Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 14

Art. 14. I rappresentanti degli A.C. di ciascuna regione si riuniscono, su iniziativa del presidente dell'A.C.I., presso uno degli A.C. della regione, da lui designato, ed eleggono i componenti del Consiglio generale di cui alle lettere l) ed m) dell'art. 12. Ciascun votante dispone del numero dei voti spettantigli nella sua qualita' di rappresentante del proprio A.C. a tenore del precedente art. 11. Nel caso in cui due o piu' rappresentanti di A.C. abbiano riportato lo stesso numero di voti, viene eletto quello fra essi che rappresenta l'A.C. avente un maggior numero di soci.

Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 15

Art. 15. Nelle votazioni per la nomina dei membri del Consiglio generale ciascuno degli aventi diritto vi partecipa con tante schede per quanti sono i voti di cui dispone. In ciascuna scheda non devono essere scritti nomi di candidati in numero superiore a quello dei consiglieri generali da eleggere. Gli ultimi nomi eccedenti si hanno come non scritti.

Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 16

Art. 16. Il Consiglio generale e' presieduto dal presidente dell'A.C.I. ed elegge fra i propri componenti cinque vice presidenti. Il segretario generale dell'A.C.I. partecipa alle riunioni del Consiglio generale senza diritto a voto.

Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 17

Art. 17. Il Consiglio generale e' l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e puo' deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea medesima. In particolare il Consiglio generale: a) delibera circa l'indirizzo, lo svolgimento e l'estensione dell'attivita' dell'A.C.I. e degli A.C. nei limiti dello statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea; b) svolge l'azione di coordinamento e di controllo che si rende necessaria in relazione a quanto disposto alla lettera a), adottando i provvedimenti atti a garantirne l'efficacia; c) approva i regolamenti di carattere generale emanati dal singoli A.C. a norma dell'art. 63; d) dirime gli eventuali conflitti tra gli A.C.; e) propone, per gravi motivi, al Commissariato per il turismo, lo scioglimento degli organi direttivi degli A.C.; f) delibera sulle domande di ammissione all'A.C.I. degli enti ed associazioni menzionati all'art. 3; g) approva i regolamenti di carattere generale riguardanti lo svolgimento dei servizi istituzionali dell'A.C.I.; h) ratifica la composizione delle commissioni di cui al successivo art. 23; i) predispone i bilanci preventivo e consuntivo con le relazioni da sottoporre all'Assemblea; l) procede alla nomina ed alla eventuale revoca del segretario generale stabilendone le attribuzioni ed il trattamento economico. Il segretario generale puo' essere scelto anche all'infuori dei funzionari dell'Ente ed e' di diritto il segretario del Consiglio generale; m) delibera le norme generali relative all'assunzione allo stato giuridico e al trattamento economico e di quiescenza del personale da sottoporre all'approvazione del Commissariato per il turismo; n) autorizza, in caso di necessita', lo storno di fondi da uno ad altro articolo del bilancio di previsione, nonche' il prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nello stesso bilancio.

Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 18

Art. 18. Il Consiglio generale si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del presidente e quando sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti. Per la validita' delle adunanze occorre la presenza di oltre la meta' dei componenti. Ciascun membro ha diritto ad un solo voto. Il Consiglio decide a maggioranza di voti, in caso di parita' prevale il voto di chi presiede.

Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 19

Art. 19. Il Consiglio generale costituisce nel proprio seno un Comitato esecutivo del quale fanno parte il presidente, i cinque vice presidenti ed il rappresentante del Commissariato per il turismo.

Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 20

Art. 20. Il Comitato esecutivo delibera in via d'urgenza sui provvedimenti di competenza del Consiglio generale menzionati alle lettere d), e), g), n) del precedente art. 17. Le deliberazioni adottate in via d'urgenza devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio generale, nella prima sua adunanza. Delibera sulla stipulazione dei contratti di importo da lire 500.000 a lire un milione ed autorizza il presidente a promuovere giudizi ed a stipulare transazioni che abbiano per oggetto liti di valore da lire 500.000 a lire un milione. Per valori eccedenti, la decisione spetta al Consiglio generale. Il Comitato esecutivo approva i bilanci preventivi e consuntivi degli A.C.

Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 21

Art. 21. Il presidente dell'A.C.I. designato dall'Assemblea - ai sensi dell'art. 7 - e' nominato, previo parere favorevole del Commissariato per il turismo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'A.C.I., dura in carica tre anni e puo' essere confermato. Il presidente sorveglia l'attivita' amministrativa degli A.C. con facolta' di fare eseguire ispezioni e controlli da parte di funzionari dell'A.C.I. Puo' compiere tutti gli atti non riservati espressamente alla competenza dell'Assemblea o del Consiglio generale o del Comitato esecutivo e si intende munito di tutte le facolta' per il raggiungimento dei fini statutari, compresa quella di delegarne temporaneamente ad altri alcune determinate. In assenza del presidente i suoi poteri sono esercitati dal vice presidente piu' anziano, e in mancanza di questi da quello designato dal presidente. Al presidente o, in sua assenza, al vice presidente piu' anziano disponibile, spetta, altresi', la presidenza del Consiglio di amministrazione per il personale.

Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 22

Art. 22. La competenza a decidere eventuali controversie tra l'A.C.I. e gli A.C. e' devoluta ad un apposito Collegio arbitrale composto di tre membri, uno per ciascuna delle parti e il presidente nominato dal Presidente del Consiglio di Stato. Il rappresentante dell'A.C.I. e' nominato di volta in volta dal presidente dell'A.C.I.

Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 23

Art. 23. Per il piu' efficace conseguimento degli scopi dell'A.C.I. il Consiglio generale puo' istituire le seguenti Commissioni: a) la Commissione sportiva automobilistica italiana; b) la Commissione turistica; c) la Commissione per l'automobilismo industriale; d) la Commissione del traffico e della circolazione; e) la Commissione tecnica; f) la Commissione giuridica. I componenti delle singole commissioni sono nominati dal presidente sentito il Comitato esecutivo. Le Commissioni hanno funzioni consultive, con facolta' di iniziativa e di proposte, da presentare al presidente dell'A.C.I., per l'esame e per lo studio delle questioni che rientrano nella loro rispettiva competenza. La Commissione Sportiva Automobilistica italiana (C.S.A.I.) e' costituita con il concorso dei rappresentanti dell'Associazione Nazionale fra industrie Automobilistiche ed Affini (A.N.F.I.A.A.). Ad essa sara' delegato, dal presidente in via temporanea e dal Consiglio generale in via permanente, il potere sportivo menzionato all'art. 4 comma d), del presente statuto anche ai fini della formulazione dei regolamenti sportivi.

Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 24

Art. 24. Le modalita' di costituzione e di funzionamento delle Commissioni e la delimitazione della sfera di competenza di ciascuna di esse sono stabilite in un apposito regolamento generale ed in quelli particolari di ciascuna Commissione, da approvarsi dal Consiglio generale dell'A.C.I. La Commissione Sportiva Automobilistica italiana e' retta da un regolamento particolare.

Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 25

Art. 25. Tutte le cariche dell'Assemblea, del Consiglio generale, del Comitato esecutivo e delle Commissioni sono onorifiche.

Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 26

Art. 26. I beni mobili ed immobili di cui l'A.C.I. sia proprietario per acquisti, lasciti o donazioni, e tutti gli altri valori di cui abbia piena disponibilita', a qualunque titolo, costituiscono il suo patrimonio.

Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 27

Art. 27. I fondi disponibili del patrimonio sono di regola investiti in titoli dello Stato, o da questo garantiti, presso banche di interesse nazionale e presso istituti di credito di diritto pubblico. Il Consiglio generale, tuttavia, puo' disporre altre forme di investimenti dei fondi predetti purche' conferenti agli scopi dell'Ente.

Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 28

Art. 28. Le rendite patrimoniali, le quote annuali del contributi dei soci, nonche' i proventi comunque derivanti all'Ente dall'esercizio delle sue varie attivita' costituiscono le entrate disponibili per provvedere al conseguimento dei fini dell'A.C.I. in base ai predisposti bilanci preventivi.

Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 29

Art. 29. I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati in conto corrente presso uno o piu' istituti di credito, scelti dal Consiglio generale. Tali conti sono intestati al nome dell'Ente. I documenti necessari per i prelevamenti sono firmati dal presidente, o da chi ne fa le veci, o dal segretario generale in forza di delega espressa dal presidente e congiuntamente al capo della Ragioneria generale dell'Ente.

Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 30

Art. 30. L'esercizio finanziario dell'A.C.I. comincia col 1 gennaio e termina col 31 dicembre. Per la gestione sociale e' compilato un apposito bilancio di previsione. Tale bilancio e' annuale e corrisponde alla durata dell'esercizio finanziario. Ogni spesa deve essere contenuta nei limiti degli stanziamenti fatti nel bilancio preventivo.

Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 31

Art. 31. Nel caso che qualcuno degli stanziamenti sia esaurito nel corso dell'esercizio e nel bilancio ne esistano altri che offrano disponibilita', e' in facolta' del Consiglio generale di autorizzare lo storno delle somme occorrenti da un capitolo all'altro del bilancio. Il fondo per le spese impreviste preveduto all'art. 17, lettera n), del presente statuto, e' stanziato annualmente in misura non superiore al decimo del complesso delle entrate ordinarie.

Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 32

Art. 32. Il bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre di ciascun anno, unitamente alla relazione del Consiglio generale ed a quella dei revisori, deve essere depositato presso la sede dell'A.C.I. almeno venti giorni prima di quello fissato per l'assemblea. I bilanci preventivi e consuntivi debbono essere sottoposti all'approvazione del Commissariato per il turismo non oltre il 30 novembre.

Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 33

Art. 33. La gestione dei servizi delegati dallo Stato e da altri enti pubblici forma oggetto di uno speciale bilancio di previsione delle entrate e delle spese e di uno speciale conto consuntivo. Il controllo su tale gestione, ad integrazione delle funzioni spettanti al Collegio dei revisori, e' esercitato da un Comitato di vigilanza composto: a) di un rappresentante del Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari - con funzione di presidente; b) di un rappresentante del Commissariato per il turismo; c) di due rappresentanti dell'A.C.I. designati dal presidente dell'A.C.I.; d) di un rappresentante per ciascuno degli altri Ministeri od enti che affidassero servizi all'A.C.I. Il Comitato e' anche investito di attribuzioni consultive in ordine alla organizzazione e al funzionamento dei servizi delegati.

Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 34

Art. 34. I bilanci speciali, di cui all'articolo precedente, costituiscono allegati ai bilanci generali dell'Ente, e unitamente a questi, sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei delegati. Gli eventuali avanzi della gestione dei servizi delegati sono imputati ad un capitolo dell'entrata nel bilanci generali dell'Ente.

Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 35

Art. 35. Il controllo generale dell'amministrazione dell'A.C.I. e' affidato ad un Collegio composto di tre revisori effettivi e tre supplenti che durano in carica un triennio. I revisori sono nominati: uno effettivo, con funzione di presidente, ed uno supplente dal Commissariato per il turismo; uno effettivo ed uno supplente dal Ministero delle finanze Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari; uno effettivo ed uno supplente dall'Assemblea. I revisori esercitano il loro incarico secondo le norme del [codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262) sul sindaci delle societa' commerciali. L'Assemblea stabilisce annualmente il compenso spettante al revisori.

Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 36

Art. 36. L'Assemblea con deliberazione approvata da almeno i quattro quinti dei voti spettanti alla totalita' dei suoi componenti puo' proporre al Governo lo scioglimento dell'A.C.I. In caso di scioglimento il Governo provvedera' alla nomina del liquidatore e indichera' la destinazione da darsi al patrimonio dell'Ente.

Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 37

Art. 37. I revisori dei conti in carica al momento della messa in liquidazione esercitano le proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative.

Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 38

Art. 38. Gli A.C. menzionati nell'art. 1 riuniscono all'ambito della rispettiva circoscrizione le persone e gli enti che, per ragioni di uso, di sport, di studio, di tecnica e di commercio, si occupano di automobilismo. Essi assumono la denominazione di A.C....... seguito dal nome della localita' ove hanno la propria sede. Gli A.C. perseguono le finalita' d'interesse generale automobilistico, esplicano, nelle rispettive circoscrizioni ed in armonia con le direttive dell'A.C.I. le attivita' indicate dall'art. 4 ed attuano le altre particolari provvidenze ritenute vantaggiose per i soci.

Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 39

Art. 39. Tutti gli A.C. hanno patrimonio proprio, distinto da quello dell'A.C.I, e godono, rispetto a quest'ultimo, di piena autonomia nei limiti del presente statuto.

Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 40

Art. 40. I beni mobili ed immobili di cui l'A.C. sia proprietario per acquisti, lasciti o donazioni, e tutti gli altri valori, di cui abbia piena disponibilita', a qualunque titolo, costituiscono il suo patrimonio.

Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 41

Art. 41. Chi aspira ad ottenere la qualita' di socio deve presentare apposita domanda. Sull'accoglimento della domanda si pronuncia il Consiglio direttivo dell'A.C. Contro la decisione che respinge la domanda e' ammesso il ricorso dell'interessato al Consiglio generale dell'A.C.I. entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. All'accoglimento della domanda il socio e' tenuto a versare l'importo stabilito per la quota sociale. I soci hanno diritto a tutti i benefici assistenziali organizzati dal proprio A.C. nonche' a tutte le manifestazioni indette dallo stesso.

Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 42

Art. 42. I soci degli A.C. in quanto tali, sono anche soci dell'A.C.I. ed hanno diritto alle prestazioni di quest'ultimo secondo le norme stabilite dal Consiglio generale.

Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 43

Art. 43. La qualita' di socio si perde per scadenza del termine del vincolo associativo, per volontarie dimissioni, per morte, per radiazione. La radiazione e' pronunciata dal Consiglio direttivo dell'A.C. allorche' il socio abbia mancato all'onore o ai doveri sociali. Contro la decisione del Consiglio direttivo dell'A.C. il socio, entro trenta giorni dalla comunicazione, puo' ricorrere al Consiglio generale dell'A.C.I. La decisione del Consiglio generale e' inappellabile.

Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 44

Art. 44. Ogni socio ha diritto, trovandosi fuori della circoscrizione territoriale del proprio A.C., alle prestazioni ed ai servizi normali che gli altri A.C. attuano nel loro territorio a favore dei propri soci ed alle stesse condizioni.

Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 45

Art. 45. Sono soci diretti dell'A.C.I. gli automobilisti, italiani o stranieri, non aventi la residenza nel territorio dello Stato italiano, i quali abbiano presentato la domanda di iscrizione ad una delegazione all'estero o ad un ufficio dell'A.C.I. incaricato dell'assistenza a favore degli automobilisti stranieri di passaggio nello Stato. L'importo della quota dovuta dai soci contemplati nel presente articolo e' annualmente stabilito dal Consiglio generale dell'A.C.I.

Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 46

Art. 46. Il Consiglio generale dell'A.C.I. puo', di propria iniziativa o su domanda di un A.C., conferire la qualita' di socio onorario a chi abbia acquisito eminenti benemerenze nel campo dell'automobilismo nazionale ed internazionale.

Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 47

Art. 47. Gli organi degli A.C. sono: a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio direttivo; c) il presidente.

Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 48

Art. 48. L'Assemblea e' costituita da tutti i soci, ciascuno del quali dispone di un solo voto. L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali e in particolare: a) approva il bilancio preventivo e quello consuntivo; b) nomina i componenti del Consiglio direttivo e i revisori dei conti; c) delibera sugli argomenti del quali, prima della convocazione dell'Assemblea, sia richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno dal Consiglio direttivo o da almeno dieci membri dell'Assemblea; d) delibera sugli altri argomenti espressamente demandati alla sua competenza dalle disposizioni del presente statuto.

Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 49

Art. 49. L'Assemblea dei soci si riunisce in sessione ordinaria, entro il mese di settembre di ciascun anno, allo scopo di approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo e per la trattazione degli altri argomenti indicati all'articolo precedente. Si riunisce in sessione straordinaria ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei propri componenti.

Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 50

Art. 50. L'Assemblea dei soci e' convocata dal presidente dell'A.C. mediante avviso esposto nell'albo sociale e mediante invito raccomandato spedito ad ogni socio almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso e l'invito indicano gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora e il luogo della riunione e, per il caso in cui non possa deliberarsi per mancanza del numero legale, l'ora ed il luogo della riunione in seconda convocazione, la quale potra' effettuarsi non meno di 24 ore dopo quella fissata per la prima.

Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 51

Art. 51. L'Assemblea e' regolarmente costituita in prima convocazione per la presenza di almeno la meta' piu' uno dei suoi membri ed in seconda convocazione qualunque sia il numero del membri presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta. In casi eccezionali, tenuto conto del numero dei soci; il Consiglio direttivo puo' disporre che l'Assemblea dei soci si pronunci mediante referendum.

Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 52

Art. 52. L'Assemblea dei soci e' presieduta dal presidente dell'A.C. o, in sua assenza, dal vice presidente, o, in mancanza anche di questo, da uno dei propri componenti, designato dalla stessa Assemblea. L'Assemblea designa ad esercitare le funzioni di segretario un proprio componente.

Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 53

Art. 53. Il Consiglio direttivo dell'A.C. e' composto di un numero di membri che viene determinato nella prima Assemblea dei soci. La stessa Assemblea procede alla elezione, mediante scrutinio segreto, degli stessi membri che durano in carica tra anni e possono essere riconfermati.

Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 54

Art. 54. Il Consiglio direttivo elegge fra i propri componenti un presidente ed un vice presidente. Le funzioni di segretario sono esercitate dal direttore dell'A.C.

Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 55

Art. 55. Il Consiglio direttivo e' l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e puo' deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea medesima. In particolare il Consiglio direttivo: a) predispone i regolamenti di carattere generale riguardanti lo svolgimento dei servizi dell'A.C.; b) nomina le commissioni istituite con deliberazioni dell'Assemblea; c) delibera circa l'indirizzo, lo svolgimento e l'estensione dell'attivita' dell'A.C. nei limiti del presente statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea; d) delibera le norme relative all'assunzione, allo stato giuridico ed al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente dall'A.C. da sottoporsi all'approvazione del Commissariato per il turismo previo parere del Comitato esecutivo dell'A.C.I.; e) delibera sui provvedimenti di ammissione e di licenziamento del personale stesso; f) formula le proposte da sottoporre alla trattazione dell'Assemblea dei soci; g) predispone i bilanci preventivi e consuntivi con le relazioni da sottoporre all'Assemblea dei soci.

Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 56

Art. 56. Per la validita' dell'adunanza del Consiglio direttivo occorre la presenza di almeno la meta' piu' uno dei suoi componenti. Il Consiglio decide a maggioranza di voti; in caso di parita' prevale il voto di chi presiede.

Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 57

Art. 57. Il presidente e' il legale rappresentante dell'A.C. Egli puo' compiere tutti gli atti non riservati espressamente alla competenza dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e si intende investito di tutte le facolta' per il raggiungimento dei fini statutari, compresa quella di delegarne temporaneamente ad altri alcune determinate. In assenza del presidente i suoi poteri sono esercitati dal vice presidente.

Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 58

Art. 58. Il direttore dell'A.C., viene scelto tra i funzionari dell'A.C.I. ed e' nominato e revocato dal presidente dell'A.C.I., sentiti il presidente dell'A.C. ed il Comitato esecutivo.

Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 59

Art. 59. Le rendite patrimoniali, le quote annuali dei contributi dei soci, nonche' i proventi comunque derivanti all'A.C., dall'esercizio delle sue varie attivita', costituiscono le entrate disponibili per provvedere al conseguimento dei fini dell'A.C. in base ai predisposti bilanci preventivi. I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati in conto corrente presso uno o piu' istituti di credito, scelti dal Consiglio direttivo. Tali conti sono intestati al nome dell'A.C. I documenti necessari per i prelevamenti sono firmati dal presidente o da chi ne fa le veci.

Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 60

Art. 60. L'esercizio finanziario dell'A.C. comincia col 1 gennaio e termina col 31 dicembre. Per la gestione sociale e' compilato un apposito bilancio di previsione. Tale bilancio e' annuale e corrisponde alla durata dell'esercizio finanziario e non oltre il 30 settembre deve essere trasmesso al Comitato esecutivo dell'A.C.I. per l'approvazione. Ogni spesa deve essere contenuta nei limiti degli stanziamenti fatti nel bilancio preventivo. Per le spese impreviste e' stanziato un apposito fondo di riserva.

Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 61

Art. 61. Nel caso che qualcuno degli stanziamenti sia esaurito nel corso dell'esercizio e nel bilancio ne esistano altri che offrano disponibilita' e' in facolta' del Consiglio direttivo di eseguire lo storno delle somme occorrenti da un capitolo all'altro del bilancio. Lo stesso Consiglio direttivo delibera gli eventuali prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 62

Art. 62. Il bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre di ciascun anno, unitamente alla relazione del Consiglio direttivo ed a quella dei revisori dei conti, deve essere depositato presso la direzione dell'A.C. a disposizione dei soci, non meno di venti giorni prima di quello fissato per la riunione dell'Assemblea nella quale questa e' chiamata a deliberare sul bilancio stesso. Entro un mese dalla delibera dell'Assemblea dei soci il bilancio consuntivo deve essere trasmesso al Comitato esecutivo dell'A.C.I. per l'approvazione.

Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 63

Art. 63. Per tutte le materie non contemplate dal presente statuto e riflettenti le modalita' di funzionamento dei singoli organi sociali, la determinazione delle varie categorie di soci e dei servizi a ciascuna di esse riservati, si provvede con appositi regolamenti. Tali regolamenti, predisposti dal Consiglio direttivo ed approvati dall'Assemblea dei soci, sono sottoposti a norma della lettera c) dell'art. 17 del presente statuto, all'approvazione del Consiglio generale dell'A.C.I.

Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 64

Art. 64. Il controllo dell'amministrazione dell'A.C. e' affidato ad un Collegio composto di tre revisori effettivi e di tre supplenti nominati dall'Assemblea. Essi durano in carica un esercizio e possono essere riconfermati. Esercitano il loro incarico secondo le norme del [codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262) sui sindaci delle societa' commerciali. I revisori centrali dei conti possono procedere a verifiche e ispezioni in qualunque sede o ufficio.

Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 65

Art. 65. L'Assemblea con deliberazione approvata da almeno i quattro quinti dei voti spettanti alla totalita' dei suoi componenti puo' proporre al Governo lo scioglimento dell'A.C. In caso di scioglimento il Governo provvedera' alla nomina del liquidatore e indichera' la destinazione da darsi al patrimonio dell'Ente.

Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 66

Art. 66. I revisori dei conti in carica al momento della messa in liquidazione esercitano le proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative.

Statuto dell'Automobile Club d'Italia- art. 67

Art. 67. Le proposte di modifica del presente statuto debbono essere formulate dal Consiglio generale o da tanti rappresentanti degli A.C. e degli altri enti ed associazioni aderenti che rappresentino in complesso un terzo dei voti spettanti alla totalita' dei membri. Le proposte di modificazione devono essere inviate al presidente dell'A.C.I. il quale, entro trenta giorni, deve convocare l'Assemblea affinche' deliberi sulle proposte. Per la validita' delle deliberazioni occorre, in ogni caso, l'intervento di almeno tre quarti dei membri e tanti voti favorevoli che raggiungano almeno i due terzi di quelli spettanti alla totalita' dei membri intervenuti o non alla riunione. Le deliberazioni anzidette non hanno corso se non sono approvate dal Commissariato per il turismo. Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri DE GASPERI.