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LEGGE 15 marzo 1951, n. 293

Current text a fecha 2008-12-22

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. In deroga alla disposizione contenuta nell'art. 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, le deliberazioni sulla riammissione in servizio degli addetti a ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione, allontanati dal servizio durante il regime fascista per motivi politici, spettano ai Consiglio aziendale di disciplina di cui all'art. 54 dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 15 marzo 1951 EINAUDI DE GASPERI - PELLA D'ARAGONA - SCELBA - PICCIONI - MARAZZA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI