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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1951, n. 564

Current text a fecha 1970-01-02

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato con il regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e modificato con regi decreti 16 ottobre 1940, n. 1527; 15 aprile 1942, n. 424; 5 settembre 1942, n. 1235; 24 ottobre 1942, n. 1596; e con il decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 423; e con decreti del Presidente della Repubblica 20 luglio 1948, n. 1160; 30 ottobre 1949, n. 994 e 30 ottobre 1949, n. 1167;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita', anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' cosi' ulteriormente modificato:

Art. 102. - E' aggiunto il seguente comma:

"Il Consiglio di facolta' si riserva di aumentare i posti previsti per ciascuna scuola a seconda delle particolari esigenze che si manifestano in ciascun anno accademico".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 11 aprile 1951

EINAUDI

GONELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 20 luglio 1951 Atti del Governo, registro n. 40, foglio n. 39. - FRASCA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato con il regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e modificato con regi decreti 16 ottobre 1940, n. 1527; 15 aprile 1942, n. 424; 5 settembre 1942, n. 1235; 24 ottobre 1942, n. 1596; e con il decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 423; e con decreti del Presidente della Repubblica 20 luglio 1948, n. 1160; 30 ottobre 1949, n. 994 e 30 ottobre 1949, n. 1167; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita', anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' cosi' ulteriormente modificato: Art. 102. - E' aggiunto il seguente comma: "Il Consiglio di facolta' si riserva di aumentare i posti previsti per ciascuna scuola a seconda delle particolari esigenze che si manifestano in ciascun anno accademico".

EINAUDI GONELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 luglio 1951

Atti del Governo, registro n. 40, foglio n. 39. - FRASCA