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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1951, n. 633

Current text a fecha 1970-01-02

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con il regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2169; 31 ottobre 1929, n. 2484; 30 ottobre 1930, n. 1858;22 ottobre 1931, n. 1422; 27 ottobre 1932, n. 2082;13 dicembre 1934, n. 2404; 1 ottobre 1936, n. 2020; 13 luglio 1939, n. 1168; 26 ottobre 1940, n. 2029 e 24 ottobre 1942, n. 1785; con il regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 58 e con decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e con decreto Presidenziale 21 aprile 1949, n. 451;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' cosi' ulteriormente modificato:

Art. 20. - E' sostituito dal seguente:

"Alla Facolta' sono annessi gli istituti di merceologia (comprendente il laboratorio di merceologia ed il museo merceologico) di matematica applicata, di ragioneria, di tecnica commerciale, industriale, bancaria e professionale, di geografia e di statistica.

Alla Facolta' e' inoltre annesso l'Istituto di economia politica "Salvatore Cognetti De Martiis".

Per questi Istituti valgono, in quanto applicabili, le norme dell'art. 14".

Art. 83. - All'elenco delle scuole di perfezionamento annessa alla Facolta' di medicina e chirurgia e' aggiunta: la "Scuola di perfezionamento in otorinolaringoiatria".

Dopo l'art. 109. - E' aggiunto il seguente nuovo articolo:

12.
  • Scuola di perfezionamento in otorinolaringoiatria.

Art. 110. - La Scuola di perfezionamento in otorinolaringoiatria e' annessa all'istituto di clinica otorinolaringoiatrica.

Gli anni di studio per il conseguimento del diploma di specialista sono tre.

Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

1) anatomia clinica e fisiopatologia dell'orecchio e delle prime vie aere e digerenti;

2) tecnica diagnostica speciale;

3) patologia e clinica otorinolaringologica.

Gli iscritti al corso hanno l'obbligo dell'internato in clinica otorinolaringologica per tutta la durata dell'insegnamento.

La spesa relativa al funzionamento della predetta scuola e' a carico del bilancio ordinario dell'Universita' di Bari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 11 maggio 1951

EINAUDI

GONELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 9 agosto 1951 Atti del Governo, registro n. 41, foglio n. 25. - FRASCA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con il regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2169; 31 ottobre 1929, n. 2484; 30 ottobre 1930, n. 1858;22 ottobre 1931, n. 1422; 27 ottobre 1932, n. 2082;13 dicembre 1934, n. 2404; 1 ottobre 1936, n. 2020; 13 luglio 1939, n. 1168; 26 ottobre 1940, n. 2029 e 24 ottobre 1942, n. 1785; con il regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 58 e con decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e con decreto Presidenziale 21 aprile 1949, n. 451; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' cosi' ulteriormente modificato: Art. 20. - E' sostituito dal seguente: "Alla Facolta' sono annessi gli istituti di merceologia (comprendente il laboratorio di merceologia ed il museo merceologico) di matematica applicata, di ragioneria, di tecnica commerciale, industriale, bancaria e professionale, di geografia e di statistica. Alla Facolta' e' inoltre annesso l'Istituto di economia politica "Salvatore Cognetti De Martiis". Per questi Istituti valgono, in quanto applicabili, le norme dell'art. 14". Art. 83. - All'elenco delle scuole di perfezionamento annessa alla Facolta' di medicina e chirurgia e' aggiunta: la "Scuola di perfezionamento in otorinolaringoiatria". Dopo l'art. 109. - E' aggiunto il seguente nuovo articolo: 12. - Scuola di perfezionamento in otorinolaringoiatria. Art. 110. - La Scuola di perfezionamento in otorinolaringoiatria e' annessa all'istituto di clinica otorinolaringoiatrica. Gli anni di studio per il conseguimento del diploma di specialista sono tre. Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti: 1) anatomia clinica e fisiopatologia dell'orecchio e delle prime vie aere e digerenti; 2) tecnica diagnostica speciale; 3) patologia e clinica otorinolaringologica. Gli iscritti al corso hanno l'obbligo dell'internato in clinica otorinolaringologica per tutta la durata dell'insegnamento. La spesa relativa al funzionamento della predetta scuola e' a carico del bilancio ordinario dell'Universita' di Bari.

EINAUDI GONELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 agosto 1951

Atti del Governo, registro n. 41, foglio n. 25. - FRASCA