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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1951, n. 964

Current text a fecha 1982-03-06
Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto della Universita' degli studi di Ferrara, approvato con regio decreto 12 ottobre 1927, n. 2255, e modificato coi regi decreti 15 novembre 1928, n. 2606, 31 ottobre 1929, n. 2400, 1 ottobre 1931, n. 1372, 27 ottobre 1932, n. 2062, 27 dicembre 1934, n. 2448 e 27 ottobre 1936, n. 2457, 27 marzo 1939, n. 1296, 9 maggio 1939, n. 1469, 26 ottobre 1940, n. 2065, 27 aprile 1942, n. 470 e 5 settembre 1942, n. 1266, e con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1949, n. 1028; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 8 agosto 1942, n. 1096; Veduto il regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 58; Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, relativo alla istituzione dei ruoli statali del personale assistente, tecnico e subalterno universitario; Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di apportare allo statuto medesimo le modifiche derivanti dall'attuazione delle citate leggi n. 1096 e n. 465, nonche' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Le norme dello statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara risultanti dai decreti sopraindicati sono abrogate e sono sostituite da quelle contenute nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro proponente.

EINAUDI GONELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 settembre 1951

Atti del Governo, registro n. 44, foglio n. 7. - CARLOMAGNO

Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 1

Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara Art. 1. La Universita' degli studi di Ferrara e' governata dal presente statuto per tutto quanto non e' previsto dalle leggi sulla Istruzione superiore e dai regolamenti generali e speciali.

Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 2

Art. 2. L'Universita' e' costituita dalle seguenti Facolta': 1) Facolta' di giurisprudenza; 2) Facolta' di medicina e chirurgia (limitata al primo e secondo biennio); 3) Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali; 4) Facolta' di farmacia.

Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 3

Art. 3. Ciascuna Facolta' conferisce le lauree Indicate nel presente statuto.

Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 4

Art. 4. Il corso di ciascun insegnamento ha la durata indicata per le singole lauree e viene impartito sotto forma di lezioni, colloqui, esercitazioni. Salvo le disposizioni speciali per le singole Facolta', ogni insegnamento si svolge in almeno tre ore settimanali di lezioni, da tenere in giorni distinti, non compreso in esso le esercitazioni.

Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 5

Art. 5. Gli insegnamenti comuni a varie lauree sono, di regola, tenuti da un solo professore.

Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 6

Art. 6. I corsi di esercitazioni sono tenuti, a titolo gratuito, dal titolare dell'Istituto, cui la materia si riferisce.

Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 7

Art. 7. I professori di ruolo ed incaricati, e i liberi docenti, hanno l'obbligo di presentare entro il mese di aprile, ai presidi delle rispettive Facolta', i programmi dei corsi che si propongono di svolgere nell'anno successivo, e i Consigli delle facolta', al sensi dell'art. 16 del testo unico delle leggi sulla istruzione universitaria devono, entro il mese di giugno, esaminarli e coordinarli, determinando quali corsi debbono avere carattere istituzionale o monografico, e dichiarando inoltre, quali corsi si debbono ritenere pareggiati a tutti gli effetti di legge. Ove si tratti di insegnamenti di materie sperimentali, i liberi docenti debbono fornire la prova di poter disporre dei mezzi dimostrativi necessari. Contro il giudizio della Facolta', i liberi docenti possono presentare ricorso al rettore, che giudica inappellabilmente su conforme parere del Senato accademico.

Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 8

Art. 8. Il termine di cui al primo comma dell'articolo precedente e' protratto per i liberi docenti che per la prima volta intendono svolgere un corso nella Universita' di Ferrara, fino ad un mese prima dell'apertura del nuovo anno accademico. Il programma deve essere accompagnato dal decreto di abilitazione e dalla quietanza della tassa di esercizio.

Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 9

Art. 9. Perche' un corso libero possa essere dichiarato pareggiato al corso ufficiale, la Facolta' deve, caso per caso, riconoscere il programma presentato dal libero docente corrispondente, per l'estensione della materia e per il numero settimanale delle lezioni e delle esercitazioni, al corso ufficiale rispettivo.

Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 10

Art. 10. Lo studente al momento della Immatricolazione riceve dalla segreteria, oltre la tessera di riconoscimento, un libretto di iscrizione, sul quale ogni anno vengono segnati i corsi che egli intende seguire e le attestazioni di frequenza rilasciate dagli insegnanti. Sullo stesso libretto la segreteria fa annotazione delle tasse e sopratasse pagate.

Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 11

Art. 11. Gli studenti hanno l'obbligo di frequentare diligentemente ed assiduamente i corsi di lezione e di esercitazioni ai quali sono iscritti, di serbare contegno corretto durante le lezioni, ed in genere nei locali della Universita'. Ciascun professore puo' accertarsi dell'assiduita' degli studenti che seguono le sue lezioni, con appelli o con la firma di presenza, e puo' accertarsi del profitto con interrogazioni o prove pratiche.

Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 12

Art. 12. Gli studenti possono variare i piani di studio consigliati, ma nessun anno di corso e' valido se lo studente non abbia presa iscrizione da almeno tre insegnamenti o corsi di esercitazione, e non li abbia regolarmente frequentati. Debbono in ogni caso essere rispettate le norme sulla precedenza.

Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 13

Art. 13. Gli insegnamenti complementari sono consigliati in ogni piano di studi nel numero prescritto per il rispettivo corso di laurea dal [regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1652). Lo studente, tuttavia, puo' prendere iscrizione ad un numero maggiore di detti insegnamenti, nei limiti di quelli che per il corso di laurea a cui egli e' iscritto sono impartit nella universita'. Non e' pero' ammessa la iscrizione a corsi che siano, per ragioni di orario, incompatibili fra loro.

Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 14

Art. 14. Oltre agli studenti che frequentano i corsi normali, possono essere antitessi negli Istituti e laboratori delle varie Facolta', con qualifica di "allievi interni t laureandi o laureati da non oltre cinque anni, nei limiti dei posti disponibili in ciascun Istituto, per compiere ricerche o studi o anche completare il proprio addestramento pratico. L'allievo interno e' tenuto a pagare, a titolo di rimborso delle spese, la tassa comunale annuale che viene fissata dal Consiglio di amministrazione, udito il direttore dell'istituto ed il Senato accademico.

Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 15

Art. 15. Gli esami sono di profitto e di laurea, essi sono pubblici ed hanno luogo in due sessioni la prima subito dopo la chiusura annuale dei corsi, e la seconda un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico.

Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 16

Art. 16. Gli esami di profitto si svolgono per singole materie, secondo quanto e' stabilito negli ordinamenti delle singole Facolta'. Salvo che non sia disposto diversamente, gli insegnamenti di durata pluriennale, importano un unico esame alla fine del corso.

Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 17

Art. 17. Per essere ammesso all'esame di laurea e' necessario avere frequentato i corsi e le esercitazioni e superato il numero di esami sulle materie fondamentali e complementari stabilito per ciascuna laurea.

Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 18

Art. 18. La Facolta' di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza. La durata del relativo corso e' di quattro anni. Titolo di ammissione e' il diploma di maturita' classica.

Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 19

Art. 19. Gli insegnamenti per il conseguimento della laurea in giurisprudenza sono i seguenti: Sono insegnamenti fondamentali: 1. Istituzioni di diritto privato; 2. Istituzioni di diritto romano, 3. Filosofia del diritto; 4. Storia del diritto romano; 5. Storia del diritto italiano (biennale); 6. Economia politica; 7. Scienza delle finanze e diritto finanziario, 8. Diritto costituzionale; 9. Diritto ecclesiastico; 10. Diritto romano (biennale); 11. Diritto civile (biennale); 12. Diritto commerciale; 13. Diritto del lavoro; 14. Diritto processuale civile; 15. Diritto internazionale; 16. Diritto amministrativo (biennale); 17. Diritto penale (biennale); 18. Procedura penale. Sono insegnamenti complementari: 1. Statistica; 2. Medicina legale e delle assicurazioni; 3. Diritto coloniale; 4. Diritto industriale; 5. Diritto agraria; 6. Diritto comune.

Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 20

Art. 20. Agli effetti della iscrizione e degli esami sono da considerarsi materie propedeutiche: a) le istituzioni di diritto romano e la storia del diritto romano rispetto al diritto romano; b) le istituzioni di diritto privato rispetto al diritto civile, al diritto commerciale, al diritto industriale, al diritto agrario; c) l'economia politica rispetto alle scienze delle finanze e diritto finanziario.

Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 21

Art. 21. I laureati in scienze politiche e in economia e commercio e in scienze economiche marittima, purche' in possesso del diploma di maturita' classica, possono essere iscritti al terzo anno di corso, su conforme parere della Facolta. Coloro che sono forniti di altra laurea, e sempre in possesso del suddetto titolo di studi medi, possono essere iscritti al secondo anno di corso, su conforme parere del Consiglio di facolta', ai sensi dell'[art. 11 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269~art11). Il Consiglio di facolta' determina caso per caso, quali fra gli esami superati per il conseguimento di altra laurea possono essere convalidati ai fini del conseguimento della laurea in giurisprudenza.

Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 22

Art. 22. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 23

Art. 23. L'esame di laurea consiste nella discussione orale, in seduta di laurea, di una dissertazione scritta su tema approvato dall'insegnante della materia, depositata in segreteria in duplice copia, almeno venti giorni prima del termine fissato per l'inizio degli esami di laurea, e di due tesine orali su tre argomenti scelti dal candidato tra le discipline insegnate per il conseguimento della laurea, diverse da quella della dissertazione scritta.

Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 24

Art. 24. I corsi della Facolta' di medicina e chirurgia sono limitati al primo ed al secondo biennio. Titolo di ammissione e' il diploma di maturita' classica o scientifica.

Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 25

Art. 25. Sono insegnamenti fondamentali: Primo biennio: 1. Chimica; 2. Fisica; 3. Biologia e zoologia generale - compresa la genetica e la biologia delle razze; 4. Anatomia umana normale (biennale); 5. Fisiologia umana (biennale al secondo e terzo anno); 6. Patologia generale (biennale al secondo e terzo anno). Secondo biennio: 7. Farmacologia; 8. Patologia speciale medica e metodologia clinica (biennale); 9. Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (biennale); 10. Anatomia e istologia patologica (prima parte dei corso biennale); 11. Clinica otorinolaringoiatrica (semestrale), Sono insegnamenti complementari: 1. Chimica biologica; 2. Istologia ed embriologia generale; 3. Microbiologia; 4. Malattie infettive; 5. Semeiotica medica; 6. Anatomia chirurgica e corso di operazioni; 7. Storia della medicina. Tutti i predetti insegnamenti sono teorico-pratici ed integrati da esercitazioni nei laboratori. Per gli insegnamenti complementari e' prescritto un corso semestrale. Tutti gli insegnamenti a corso semestrale debbono essere impartiti in non meno di 25 lezioni. Le esercitazioni pratiche sulle discipline fondamentali sono obbligatorie per gli studenti; le esercitazioni nelle discipline complementari sono obbligatorie invece, solo per gli studenti che seguono i corsi relativi.

Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 26

Art. 26. Per ottenere l'iscrizione al terzo anno di corso lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami degli insegnamenti fondamentali del primo biennio, tranne gli esami di fisiologia umana e patologia generale, i quali devono essere superati nel secondo biennio. Entro il secondo biennio lo studente deve frequentare tutti gli insegnamenti prescritti per il biennio stesso e superare gli esami, sostenendo per l'anatomia e istologia patologica alla line del quarto anno un colloquio sulle "istituzioni" e sulla "istologia patologica". Agli effetti della iscrizione e degli esami sono da considerarsi materie propedeutiche: la fisiologia umana e la patologia generale rispetto alla patologia medica ed alla patologia speciale chirurgica.

Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 27

Art. 27. I laureati in scienze naturali e i laureati in medicina veterinaria sono iscritti al secondo anno di corso, su conforme Coloro che sono forniti di altra laurea ed in possesso del titolo di studio di scuola media valido per la immatricolazione alla Facolta' di medicina e chirurgia, possono essere iscritti al secondo anno di corso, su conforme parere del Consiglio di facolta', ai sensi dell'[art. 11 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1938-06-04;1269~art11). Il Consiglio di facolta' determina, caso per caso, quale tra gli esami gia' superati per il conseguimento di altre lauree possono essere convalidati ai fini del conseguimento della laurea in medicina e chirurgia.

Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 28

Art. 28. La Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, conferisce: a) la laurea in scienze matematiche; b) la laurea in matematica fisica; c) la laurea in chimica; d) la laurea in scienze naturali; e) la laurea in scienze biologiche. La Facolta' comprende inoltre il corso biennale di studi propedeutici per le lauree in ingegneria. La durata degli studi per i corsi di laurea in scienze matematiche, in matematica e fisica, in scienze naturali e in scienze biologiche, e' di quattro anni. La durata degli studi per il corso di laurea in chimica e' di cinque anni, divisi in un biennio di studi propedeutici e in un triennio di studi di applicazione. Titolo di ammissione a tutti i corsi di laurea e' il diploma di maturita' classica o di maturita' scientifica.

Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 29

Art. 29. Le materie d'insegnamento per la laurea in scienze matematiche sono le seguenti: Sono insegnamenti fondamentali: 1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale); 2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (biennale); 3. Analisi superiore; 4. Geometria superiore; 5. Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno; 6. Fisica sperimentale con esercitazioni (biennale); 7. Fisica matematica; 8. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica. Sono insegnamenti complementari: 1. Matematiche superiori; 2. Matematiche complementari; 3. Fisica superiore; 4. Meccanica superiore.

Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 30

Art. 30. Agli effetti dell'iscrizione e degli esami, sono da considerarsi materie propedeutiche rispetto a tutte le altre, le seguenti materie: Analisi matematica (algebrica e infinitesimale); geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno, fisica sperimentale, chimica generale e inorganica con elementi di organica, meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno, per cui lo studente deve superare gli esami di queste discipline, prima di essere ammesso agli altri esami. Gli insegnamenti biennali di analisi matematica e di geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno, importano due esami distinti. Gli insegnamenti di analisi matematica (algebrica e infinitesimale), geometria analitica e geometria descrittiva, e meccanica razionale comportano ognuno un corso annuale di esercizi. L'insegnamento di fisica sperimentale, importa un esame unico alla fine del biennio; i relativi esercizi di laboratorio importano l'esame alla fine di ogni anno.

Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 31

Art. 31. I laureati in fisica e matematica e i laureati in fisica sono iscritti al quarto anno del corso di laurea in scienze matematiche con la convalida degli esami comuni separati. I laureati in ingegneria possono essere ammessi al quarto anno di scienze matematiche purche' abbiano frequentato almeno due corsi del secondo biennio di matematica. Coloro che siano forniti di altra laurea, purche' in possesso del diploma di maturita' valido per l'iscrizione al corso di laurea in scienze matematiche, possono essere iscritti al secondo anno di corso purche' abbiano frequentato un numero di corsi di matematica ritenuto sufficiente dalla Facolta'. Il Consiglio di facolta' determina, caso per caso, quali fra gli esami gia' superati per il conseguimento di altra laurea, possono essere convalidati ai fini del conseguimento della laurea in scienze matematiche.

Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 32

Art. 32. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 33

Art. 33. L'esame di laurea consiste nella discussione orale, in seduta di laurea, di una dissertazione scritta di carattere scientifico o di compilazione sulle scienze matematiche, su tema scelto dal candidato ed approvato dal professore della materia, depositato in segreteria, in duplice copia, almeno venti giorni prima del termine fissato per l'inizio degli esami di laurea, e di due tesine orali su tre scelte dal candidato tra le discipline insegnate per il conseguimento della laurea.

Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 34

Art. 34. Le materie di insegnamento per la laurea in matematica e fisica sono le seguenti: Sono insegnamenti fondamentali: 1. Analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (biennale», 2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (biennale); 3. Analisi superiore; 4. Matematiche complementari; 5. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno; 6. Fisica sperimentale - con esercitazioni (biennale); 7. Fisica teorica; 8. Fisica superiore; 9. Chimica generale e inorganica con elementi di organica. Sono insegnamenti complementari: 1. Matematiche superiori; 2. Geometria superiore; 3. Meccanica superiore; 4. Fisica matematica; 5. Spettroscopia; 6. Mineralogia. Agli effetti dell'iscrizione e degli esami, sono da considerarsi materie propedeutiche rispetto a tutte le altre, le seguenti: Analisi matematica (algebrica e infinitesimale), geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno, fisica sperimentale, chimica generale e inorganica con elementi di organica, meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno, per cui lo studente deve superare gli esami di queste discipline prima di essere ammesso agli altri esami. Gli insegnamenti biennali di analisi matematica e di geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno, importano ciascuno due esami distinti. Gli insegnamenti di analisi matematica (algebrica e infinitesimale), geometria analitica e geometria descrittiva e meccanica razionale, comportano ognuno un corso annuale di esercizi. L'insegnamento di fisica sperimentale importa un unico esame alla fine del biennio; i relativi esercizi di laboratorio importano l'esame alla fine di ogni anno.

Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 35

Art. 35. I laureati in scienze matematiche, i laureati in fisica, sono Iscritti al quarto anno del corso di laurea in matematica e fisica, con la convalida degli esami comuni superati. I laureati in ingegneria, possono essere ammessi al quarto anno di matematica e fisica purche' abbiano frequentato almeno due corsi del secondo biennio di scienze matematiche. Coloro che siano forniti di altra laurea, purche' in possesso del titolo di scuola media valido per l'iscrizione al corso di matematica e fisica, possono essere iscritti al secondo anno di corso purche' abbiano frequentato un numero di corsi di matematica e fisica ritenuto sufficiente dalla Facolta'. Il Consiglio della facolta' determina, caso per caso, quali fra gli esami gia' superati per il conseguimento di altra laurea, possono essere convalidati al fine del conseguimento della laurea in matematica e fisica.

Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 36

Art. 36. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 37

Art. 37. L'esame di laurea consiste in: discussione orale, in seduta di laurea, di una dissertazione scritta di carattere scientifico o di compilazione sulle scienze matematiche e fisiche, su tema scelto dal candidato ed approvato dal professore della materia, depositato in segreteria in duplice copia almeno venti giorni prima del termine fissato per l'inizio dell'esame di laurea e di due tesine orali su tre, scelte dal candidato tra le discipline insegnate per il conseguimento della laurea.

Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 38

Art. 38. Il corso per il conferimento della laurea In chimica, consta: a) di un biennio di studi propedeutici; b) di un triennio con due diversi indirizzi: organico-biologico; Inorganico-chimico-fisico. Le materie di insegnamento per il conferimento della laurea sono le seguenti: BIENNIO DI STUDI PROPEDEUTICI. Insegnamenti fondamentali: 1. Istituzioni di matematiche (biennale); 2. Chimica generale e inorganica (biennale); 3. Chimica organica (biennale); 4. Chimica analitica; 5. Fisica sperimentale (biennale); 6. Mineralogia con esercitazioni pratiche (corso speciale per chimici); 7. Esercitazioni di matematiche (biennale); 8. Esercitazioni di preparazioni chimiche; 9. Esercitazioni di disegno di elementi di macchine; 10. Esercitazioni di analisi chimica qualitativa, 11. Esercitazioni di fisica sperimentale. TRIENNIO DI STUDI DI APPLICAZIONE. Insegnamenti fondamentali comuni ai due indirizzi: 1. Chimica fisica (biennale); 2. Esercitazioni di analisi chimica quantitativa; 3. Esercitazioni di chimica fisica (biennale); 4. Esercitazioni di chimica organica e di analisi organica; 5. Esercitazioni di preparazioni chimiche, ovvero di analisi chimica applicata (a scelta dello studente). Insegnamenti complementari (per l'indirizzo organico-biologico): 1. Analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (biennale); 2. Geometria analitica con elementi di proiettiva; 3. Meccanica razionale con elementi di statica grafica; 4. Chimica - organica industriale; 5. Chimica biologica; 6. Chimica farmaceutica; 7. Chimica bromatologica; 8. Farmacologia; 9. Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale; 10. Chimica applicata (ai materiali da costruzione); 11. Chimica agraria; 12. Elettrochimica; 13. Fisiologia generale (corso speciale per chimici). Per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico: 1. Analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (biennale); 2. Geometria analitica con elementi di proiettiva; 3. Meccanica razionale con elementi di statica grafica; 4. Fisica superiore; 5. Fisica tecnica (corso speciale per chimici e chimici industriali); 6. Elettrochimica; 7. Chimica applicata (ai materiali da costruzioni); 8. Spettroscopia; 9. Misure elettriche (corso speciale per chimici e chimici industriali); 10. Chimica industriale; 11. Scienza dei metalli.

Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 39

Art. 39. I tre insegnamenti complementari di "analisi matematica di "geometria analitica con elementi di proiettiva" e di "meccanica razionale con elementi di statica grafica" possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di "istituzioni di matematiche" (biennale). Per l'insegnamento di i analisi matematica" vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche. Gli insegnamenti biennali comportano un esame alla fine di ogni anno. Agli effetti della iscrizione e degli esami e' da considerarsi materia propedeutica le istituzioni di matematiche nei rispetti della fisica e della chimica fisica.

Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 40

Art. 40. Coloro che forniti di altra laurea chiedono Iscrizione al corso per laurea in chimica possono essere iscritti al secondo anno di corso su conforme parere del Consiglio di facolta', purche' forniti del titolo di studio di scuola media valido per l'immatricolazione alla Facolta' ed abbiano frequentato per un anno i corsi di chimica generale ed inorganica, di chimica organica e di fisica.

Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 41

Art. 41. Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione, lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici. Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali, prescritti per il triennio di applicazione e almeno in sette da lui scelti tra i complementari dell'indirizzo seguito. I sette insegnamenti complementari, che per ciascuno dei due indirizzi del triennio di applicazione sono segnati con asterisco, s'intendono consigliati in via preferenziale. Tuttavia, ove lo studente intenda scegliere per l'indirizzo prescelto uno o piu' insegnamenti complementari diversi dai predetti, deve, all'atto della iscrizione al primo anno degli studi di applicazione, chiederne convalida alla Facolta'. La scelta fatta in tal modo e' impegnativa e non puo' subire comunque variazioni durante il corso degli studi.

Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 42

Art. 42. L'esame di laurea consiste in prove pratiche e nella discussione orale, in seduta di laurea, di una dissertazione scritta su tema approvato dall'insegnante della materia, depositata in segreteria in duplice copia almeno venti giorni prima del termine fissato per l'inizio degli esami di laurea, e di due tesi orali scelte dal candidato fra materie diverse fra loro e diverse da quella che forma oggetto della dissertazione scritta. L'esame comprende le seguenti prove: 1) un colloquio inteso ad accertare la cultura generale del candidato sulle varie discipline del corso di studi seguiti; 2) prove pratiche di analisi qualitativa e di analisi quantitativa; 3) saggio di analisi organica qualitativa; 4) prova pratica di chimica fisica; 5) discussione dei risultati delle prove pratiche; 6) discussioni della dissertazione scritta; 7) esposizione e discussione delle due tesi orali. Le prove di cui ai numeri da 1) a 5), hanno carattere eliminatorio rispetto alle prove di cui ai numeri 6) e 7).

Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 43

Art. 43. Le materie d'insegnamento per il conferimento della laurea in scienze naturali sono le seguenti: Insegnamenti fondamentali: 1. Istituzioni di matematiche; 2. Fisica; 3. Chimica generale ed inorganica; 4. Chimica organica; 5. Mineralogia; 6. Geologia; 7. Geografia; 8. Botanica (biennale); 9. Zoologia (biennale); 10. Anatomia comparata; 11. Anatomia umana; 12. Fisiologia generale (biennale). Insegnamenti complementari: 1. Chimica fisica; 2. Istologia ed embriologia; 3. Chimica biologica; 4. Antropologia; 5. Igiene; 6. Patologia vegetale; 7. Statistica; 8. paleontologia.

Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 44

Art. 44. Agli effetti della iscrizione e degli esami sono da considerarsi propedeutici nei rispetti di tutte le altre, la chimica generale e inorganica, e le istituzioni di matematiche o quindi lo studente deve superare l'esame di queste materie prima di presentarsi a quelli delle altre. I corsi di fisica, mineralogia, chimica generale ed Inorganica, geologia, anatomia comparata e chimica biologica, comportano un corso annuale di esercizi di laboratorio e quelli di botanica, di zoologia e fisiologia generale, un corso biennale.

Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 45

Art. 45. Su parere conforme della Facolta' i laureati in scienze biologiche sono iscritti al quarto anno, ed i laureati in medicina e chirurgia, in farmacia, sono iscritti al terzo anno per la laurea in scienze naturali. Coloro che siano forniti di altra laurea, purche' in possesso del titolo di studio di scuola media valido per la iscrizione al corso di laurea in scienze naturali, possono essere iscritti al secondo anno di corso, su conforme parere del Consiglio di facolta'. Il Consiglio di facolta' determina, caso per caso, quali fra gli esami gia' superati per il conseguimento di altra laurea possono essere convalidati ai fini del conseguimento della laurea in scienze naturali.

Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 46

Art. 46. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti tra i complementari.

Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 47

Art. 47. L'esame di laurea consiste: 1) in un colloquio di cultura generale naturalistica; 2) nella compilazione e discussione di una dissertazione scritta, sperimentale o di carattere critico originale, su una delle seguenti materie: mineralogia, geologia, geografia, botanica, zoologia, anatomia comparata, fisiologia generale, chimica biologica, su tema scelto dal candidato ed approvato dal professore della materia. La dissertazione deve essere depositata in segreteria in duplice copia, almeno venti giorni prima del termine fissato per l'inizio degli esami di laurea; 3) nella esposizione e discussione di due su tre tipi orali a scelta del candidato e di materia differenti da quella su cui verte la dissertazione scritta.

Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 48

Art. 48. Le materie di insegnamento per il conferimento della laurea in scienze biologiche, sono le seguenti: Insegnamenti fondamentali: 1. Istituzioni di matematiche; 2. Fisica; 3. Chimica generale ed Inorganica; 4. Chimica organica; 5. Botanica (biennale); 6. Zoologia (biennale); 7. Anatomia comparata; 8. Anatomia umana; 9. Istologia ed embriologia; 10. Fisiologia generale (biennale); 11. Chimica biologica; 12. Igiene. Insegnamenti complementari: 1. Chimica fisica; 2. Antropologia; 3. Patologia generale; 4. Microbiologia; 5. Patologia vegetale; 6. Statistica.

Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 49

Art. 49. Agli effetti della Iscrizione e degli esami, sono da considerarsi propedeutici nei rispetti di tutte le altre, la chimica generale e inorganica, la chimica organica, e le istituzioni di matematiche, quindi lo studente deve superare l'esame di queste materie prima di presentarsi a quelli delle altre. I corsi di fisica, di chimica generale e inorganica, anatomia comparata, comportano un corso annuale di esercizi di laboratorio e quelli di botanica, zoologia e fisiologia generale, un corso biennale.

Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 50

Art. 50. Su parere conforme della Facolta' i laureati in scienze naturali sono Iscritti al quarto anno, ed i laureati in medicina e chirurgia, in farmacia, sono iscritti al terzo anno per la laurea in scienze biologiche. Coloro che siano forniti di altra laurea, purche' in possesso del titolo di studio di scuola media valido per la iscrizione al corso di laurea in scienze naturali, possono essere iscritti al secondo anno di corso, su conforme parere del Consiglio di facolta'. Il Consiglio di facolta' determina, caso per caso, quali fra gli esami gia' superati per il conseguimento di altra laurea possono essere convalidati ai fini del conseguimento della laurea in scienze biologiche.

Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 51

Art. 51. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 52

Art. 52. L'esame di laurea consiste: 1) in un colloquio di cultura generale biologica; 2) nella compilazione e discussione di una dissertazione scritta, sperimentale o di carattere critico originale, su una delle seguenti materie: botanica, zoologia, anatomia comparata, fisiologia generale, su tema scelto dal candidato ed approvato dal professore della materia. La dissertazione deve essere depositata in segreteria in duplice copia, almeno venti giorni prima del termine fissato per l'inizio degli esami di laurea; 3) nella esposizione e discussione di due su tre tesi orali a scelta del candidato e di materie differenti da quella su cui verte la dissertazione scritta.

Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 53

Art. 53. Il corso biennale di studi propedeutici per la laurea in ingegneria, comprende i seguenti insegnamenti: 1. Analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (biennale); 2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (biennale); 3. Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno; 4. Fisica sperimentale con esercitazioni (biennale); 5. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica; 6. Disegno (biennale); 7. Mineralogia e geologia.

Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 54

Art. 54. Per gli insegnamenti biennali di analisi matematica, di geometria e di fisica sperimentale e relativi esercizi di laboratorio valgono le norme stabilite per la laurea in scienze matematiche.

Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 55

Art. 55. Alla fine del corso biennale propedeutico, lo studente deve superare oltre gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali, una prova attestante la conoscenza di due lingue straniere moderne a sua scelta.

Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 56

Art. 56. La Facolta' di farmacia conferisce la laurea in farmacia. La durata del relativo corso e' di quattro anni. Titolo di ammissione e' il diploma di maturita' classica o scientifica.

Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 57

Art. 57. Gli insegnamenti per il conseguimento della laurea in farmacia sono i seguenti: Insegnamenti fondamentali: 1. Chimica generale ed organica; 2. Chimica organica; 3. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale); 4. Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (triennale); 5. Chimica biologica; 6. Fisica; 7. Farmacologia e farmacognosia; 8. Anatomia umana; 9. Fisiologia generale (biennale); 10. Botanica farmaceutica; 11. Tecnica e legislazione farmaceutica. Insegnamenti complementari: 1. Chimica fisica; 2. Chimica bromatologica; 3. Fisiologia vegetale; 4. Zoologia generale; 5. Igiene; 6. Mineralogia; 7. Biochimica applicata. I corsi di fisica, di botanica farmaceutica, di farmacologia e farmacognosia, di tecnica e legislazione farmaceutica, di chimica bromatologica, di mineralogia, di chimica biologica e di fisiologia comprendono come parte integrante lezioni pratiche ed esercitazioni. Le esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (triennale) comprendono una prova pratica alla fine di ciascun anno con relativa discussione orale.

Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 58

Art. 58. Agli effetti della iscrizione e degli esami sono da considerarsi materie propedeutiche: a) l'anatomia umana rispetto alla fisiologia generale; b) la chimica generale e inorganica e la chimica organica rispetto alla chimica farmaceutica e tossicologica, alla chimica bromatologica e alla chimica biologica e fisiologia generale.

Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 59

Art. 59. I laureati in chimica sono ammessi al quarto anno, purche' abbiano frequentato per un anno i corsi di fisiologia generale e di chimica farmaceutica e tossicologica. I laureati in scienze naturali, in scienze biologiche, in scienze agrarie, in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria e i diplomati in farmacia, purche' in possesso del titolo di studio medio valido per l'ammissione alla Facolta' di farmacia, sono ammessi al terzo anno. Il Consiglio della facolta' determina, caso per caso, quali fra gli esami gia' superati per il conseguimento di altra laurea possono essere convalidati ai fini del conseguimento della laurea in farmacia.

Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 60

Art. 60. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in quattro da lui scelti fra i complementari. Lo studente deve inoltre aver compiuto un periodo semestrale di pratica presso una farmacia autorizzata.

Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 61

Art. 61. L'esame di laurea consiste nelle seguenti prove: Prove pratiche: a) prova di analisi chimica qualitativa; b) prova di analisi chimica quantitativa; c) preparazione di un prodotto farmaceutico, riconoscimento e saggi di purezza di un prodotto farmaceutico; d) prova di analisi tossicologica e bromatologica. Di ciascuna di queste prove il candidato deve rendere conto con relazione scritta. Prove orali: a) discussione orale delle predette prove pratiche; b) riconoscimento di droghe e piante medicinali; c) lettura critica di una ricetta; d) interrogazione di tecnica e legislazione farmaceutica; e) discussione orale di una dissertazione scritta su un tema scelto dal candidato e approvato dall'insegnante, e di natura preferibilmente sperimentale, depositata in segreteria in duplice copia almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esame di laurea.

Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 62

Art. 62. E' istituita presso la Facolta' di scienze matematiche fisiche e naturali una Scuola di perfezionamento per l'industria dello zucchero e dell'alcool intitolata al nome di "Serafino Cevasco".

Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 63

Art. 63. La Scuola ha la sua sede presso l'Universita' degli studi di Ferrara. Essa ha per scopo di impartire lezioni ed esercitazioni pratiche al fine del perfezionamento teorico-pratico nella tecnologia dello zucchero e dell'alcool.

Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 64

Art. 64. La Scuola conferisce un diploma di perfezionamento nella tecnologia dello zucchero e dell'alcool.

Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 65

Art. 65. Il Consiglio della scuola e' composto da tutti gli insegnanti che la costituiscono ed e' presieduta dal direttore. Il direttore della Scuola e' nominato dal rettore su designazione del Consiglio nella Facolta' di scienze matematiche fisiche e naturali tra i professori di ruolo della Facolta' stessa.

Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 66

Art. 66. La Scuola di perfezionamento impartisce i seguenti insegnamenti: 1. Anatomia e fisiologia della bietola; 2. Agronomia; 3. Difesa antiparassitaria della bietola; 4. Chimica agraria; 5. Chimica degli zuccheri; 6. Principi e metodi di misure chimico-fisiche in zuccherificio con esercitazioni; 7. Chimica delle fermentazioni; 8. Microbiologia industriale; 9. Tecnologia ed impianti dell'industria saccarifera; 10. Teoria e pratica della diffusione; 11. Teoria e pratica della depurazione dei sughi; 12. Teoria e pratica della concentrazione e cottura dei sughi e sciroppi; 13. Controllo della lavorazione; 14. Chimica analitica di zuccherificio con esercitazioni. Oltre ai predetti corsi possono essere tenute conferenze di aggiornamento nel campo dell'industria saccarifera.

Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 67

Art. 67. La durata degli studi del corso di perfezionamento e' di un anno. Alla Scuola possono essere ammessi i laureati in: 1. Chimica; 2. Chimica industriale; 3. Ingegneria; 4. Scienze agrarie.

Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 68

Art. 68. Il numero massimo degli allievi ammessi alla Scuola per ogni anno e' di venti.

Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 69

Art. 69. I candidati all'ammissione alla Scuola verranno scelti in base ad un concorso per titoli da valutarsi a giudizio insindacabile del Consiglio della scuola.

Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 70

Art. 70. Gli iscritti ai corsi sono tenuti alla frequenza ai corsi di lezioni e di esercitazione. La frequenza e' comprovata dall'attestazione rilasciata dai professori sul libretto di iscrizione. L'attestazione di frequenza e' indispensabile ai fini dell'ammissione agli esami.

Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 71

Art. 71. Le lezioni e le esercitazioni sono tenute nei locali della Universita' e presso il Laboratorio sperimentale della Societa' produttori zucchero di Ferrara.

Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 72

Art. 72. Gli iscritti al corso sono tenuti al pagamento di una tassa di iscrizione e di una sopratassa di esami e di diploma nonche' di un contributo per le esercitazioni di laboratorio il cui ammontare sara' fissato dal Consiglio di amministrazione dell'Universita' su proposta del Consiglio direttivo della Scuola.

Statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara-art. 73

Art. 73. Le spese relative al funzionamento della predetta Scuola saranno a carico del bilancio ordinario dell'Universita' di Ferrara. Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica Istruzione GONELLA