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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1951, n. 1561

Current text a fecha 1970-01-02

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, che approva il regolamento per la esecuzione del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, numero 1450;

Visti i regi decreti 2 ottobre 1921, n. 1367 e 4 marzo 1926, n. 460, che apportano modificazioni al predetto regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'agricoltura e foreste; Decreta:

Art. 1

L'art. 101 del regolamento per l'esecuzione del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, approvato con il decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, e' sostituito dal seguente: "Ai membri dei Comitati di liquidazione spettano le seguenti competenze: 1) una medaglia di presenza di L. 1500 per il presidente e di L. 1000 per gli altri membri per ciascuna giornata di adunanza; 2) per i membri i quali non risiedono nel luogo in cui si riunisce il Comitato una indennita' giornaliera di L. 750 per i giorni di durata di ogni sessione e il rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita dall'ultimo comma dell'art. 88. Le relative spese sono a carico dell'Istituto assicuratore".

Art. 2

Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

EINAUDI PICCIONI - RUBINACCI - ZOLI - VANONI - FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 gennaio 1952

Atti del Governo, registro n. 49, foglio n. 7. - FRASCA