La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La pena dell'ammenda per i militari in congedo che manchino senza giustificato motivo alle chiamate di controllo oppure omettano di notificare i cambiamenti della propria residenza ed abitazione, attualmente prevista per gli ufficiali dell'Esercito e per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza dalla legge 27 marzo 1930, n. 460, modificata dalla legge 3 giugno 1935, n. 1018, e per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito dai testo unico delle disposizioni legislativo sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, è fissata da un minimo di L. 1000 ad un massimo di L. 75.000.