DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1951, n. 1827
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e modificato con regi decreti 26 ottobre 1940, n. 1905; 28 maggio 1942, n. 643 e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 giugno 1947, n. 774;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 9 dicembre 1950, n. 1094;
Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita', di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati e' cosi' ulteriormente modificato:
TITOLO I Costituzione dell'Universita' e disposizioni generali
Art. 1
L'Universita' di Messina comprende le seguenti Facolta': 1) Facolta' di giurisprudenza; 2) Facolta' di lettere e filosofia; 3) Facolta' di magistero; 4) Facolta' di medicina e chirurgia; 5) Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali; 6) Facolta' di farmacia; 7) Facolta' di medicina veterinaria. Alla Facolta' di giurisprudenza e' annesso un seminario di scienze giuridiche, economiche, politiche e sociali.
Art. 2
Tutti gli insegnamenti sono teorici e pratici e consistono in lezioni orali, dimostrazioni sperimentali, esercitazioni pratiche, colloqui. Gli insegnamenti orali vengono impartiti, di regola, in tre ore settimanali di lezione, da tenersi in giorni distinti e di regola non consecutivi, non computando in esse le ore destinate alle esercitazioni di gabinetto o di laboratorio. Per le materie sperimentali si fanno anche speciali corsi di esercizi, della durata di uno o piu' anni. Il numero e la durata delle lezioni e delle esercitazioni in ogni corso sono stabiliti dai Consigli delle Facolta' e ne viene data notizia nel manifesto annuale.
Art. 3
Nel mese di maggio di ciascun anno accademico i professori ufficiali ed i liberi docenti presentano i programmi dei corsi che intendono svolgere nell'anno accademico successivo. I liberi docenti di materie sperimentali devono inoltre unire al programma l'attestazione di essere forniti dei necessari mezzi sperimentali e dimostrativi. Il Consiglio di ciascuna Facolta', prima della chiusura di ogni anno accademico, provvede al coordinamento ed all'approvazione dei programmi suddetti, e per quelli dei liberi docenti, dichiara quali debbano considerarsi pareggiati ai sensi dell'art. 60 del regolamento generale universitario. I corsi pareggiati devono essere, per estensione di materia, per durata e per numero di ore settimanali di lezioni, eguali ai corrispondenti corsi ufficiali. Il termine di cui al primo comma del presente articolo e' prorogato fino all'apertura dell'anno accademico per quei liberi docenti che per la prima volta intendano tenere un corso nella Universita' di Messina. Il coordinamento e l'approvazione dei programmi presentati dai professori di nuova nomina hanno luogo nella prima seduta che si tiene dal Consiglio di Facolta', dopo l'inizio dell'anno accademico.
Art. 4
Lo studente che proviene da altra Facolta e' iscritto di regola al primo anno del corso; puo' tuttavia consentirsi, su proposta del Consiglio della Facolta' nella quale lo studente fa passaggio, una abbreviazione del corso, tenuto conto degli studi gia' fatti nella Facolta' dalla quale proviene.
Art. 5
Per gli studenti che provengono da altre Universita', il Consiglio della Facolta' determina caso per caso il piano degli studi in relazione agli studi fatti nell'Universita' dalla quale provengono. Chi, avendo conseguito una laurea, aspiri a conseguirne un'altra, puo' ottenere, a giudizio del Consiglio della Facolta', un'abbreviazione degli anni di corso e l'esonero dall'obbligo della iscrizione o degli esami per le materie sulle quali abbia, nel precedente corso di studio, superato l'esaine.
Art. 6
Salvo che non sia disposto diversamente negli articoli seguenti e dall'ordinamento didattico universitario, gli insegnamenti di durata pluriennale importano un unico esame alla fine del corso.
Art. 7
Gli esami di profitto si sostengono per singole materie e consistono in interrogazioni, discussioni col candidato, prove scritte, prove pratiche e, per la Facolta' di giurisprudenza, anche nella esegesi dei testi. Negli esami di geometria proiettiva e di geometria descrittiva si deve tener conto anche delle prove grafiche eseguite durante il corso. Nella Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, per i corsi di esercitazioni, considerati come insegnamenti fondamentali o complementari, lo studente deve sostenere a parte, alla fine di ciascun anno, l'esame di profitto consistente in una prova pratica.
Art. 8
Lo studente e' ammesso all'esame di profitto quando abbia frequentato il corso con assiduita' e diligenza per il numero di anni prescritto.
Art. 9
Per essere ammesso all'esame di laurea il candidato deve aver superato tutti gli esami di profitto e le altre prove richieste dall'ordinamento di ciascuna Facolta'.
Art. 10
Salvo quanto e' disposto per le Facolta' di medicina veterinaria e di farmacia, l'esame di laurea consiste: 1) nella discussione di una dissertazione scritta sopra un argomento scelto liberamente dal candidato in una delle discipline attinenti alla laurea a cui aspira; 2) nella discussione di due tesi orali scelte dalla Commissione fra le tre presentate dal candidato intorno a materie diverse tra loro e da quella nella quale venne elaborata la dissertazione; 3) in interrogazioni dirette ad accertare la maturita' del candidato. La dissertazione scritta e gli argomenti delle tesi orali si devono presentare alla segreteria in due esemplari, almeno quindici giorni prima dell'esame di laurea. I candidati alle lauree che si conseguono nella Facolta' di scienze, ad eccezione di quelli aspiranti alla laurea in scienze matematiche, debbono sostenere, prima della discussione, una o piu' prove pratiche nelle materie in cui hanno seguito le esercitazioni, secondo quanto viene stabilito dal Consiglio della Facolta'.
Art. 11
Il Senato accademico puo' dichiarare non valido, agli effetti della iscrizione, il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.
TITOLO II Ordinamento didattico - Facolta' di giurisprudenza
Art. 12
La Facolta' di giurisprudenza conferisce: 1) la laurea in giurisprudenza; 2) la laurea in scienze politiche.
Art. 13
La durata del corso degli studi per la laurea in giurisprudenza e di quattro anni. E' titolo di ammissione il diploma di maturita' classica. Sono insegnamenti fondamentali: 1) Storia del diritto romano; 2) Istituzioni di diritto romano; 3) Istituzioni di diritto privato; 4) Filosofia del diritto; 5) Storia del diritto italiano (biennale); 6) Economia politica; 7) Scienza delle finanze e diritto finanziario; 8) Diritto costituzionale; 9) Diritto ecclesiastico; 10) Diritto romano (biennale); 11) Diritto civile (biennale) 12) Diritto commerciale; 13) Diritto del lavoro; 14) Diritto processuale civile; 15) Diritto internazionale; 16) Diritto amministrativo (biennale); 17) Diritto penale (biennale); 18) Procedura penale. Sono insegnamenti complementari: 1) Demografia; 2) Medicina legale e delle assicurazioni; 3) Diritto canonico; 4) Diritto coloniale; 5) Diritto industriale; 6) Diritto agrario; 7) Diritto minerario; 8) Diritto della navigazione; 9) Esegesi delle fonti del diritto romano; 10) Papirologia giuridica. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.
Art. 14
La durata del corso degli studi per la laurea in scienze politiche e' di quattro anni. E' titolo di ammissione il diploma di maturita' classica o di maturita' scientifica. Sono insegnamenti fondamentali: 1) Dottrina dello Stato; 2) Istituzioni di diritto privato; 3) Istituzioni di diritto pubblico; 4) Diritto amministrativo (biennale); 5) Diritto internazionale; 6) Diritto del lavoro; 7) Diritto costituzionale italiano e comparato; 8) Storia moderna (biennale); 9) Storia delle dottrine politiche; 10) Storia e politica coloniale; 11) Storia dei trattati e politica internazionale; 12) Geografia politica ed economica; 13) Economia politica; 14) Politica economica e finanziaria; 15) Statistica. Sono insegnamenti complementari: 1) Legislazione del lavoro; 2) Demografia; 3) Contabilita' di Stato; 4) Storia del giornalismo; 5) Storia delle dottrine economiche. Lo studente nella scelta degli insegnamenti complementari deve valersi per due di essi di quelli indicati nell'elenco degli insegnamenti stessi, e per due puo' valersi di qualsiasi altro insegnamento, fondamentale o complementare, impartito nelle altre Facolta' dell'Ateneo; in quest'ultimo caso la scelta dev'essere approvata dal preside della Facolta' di giurisprudenza. Lo studente e' inoltre tenuto a seguire i corsi ed a sostenere le prove di esame in due lingue straniere moderne. Una di esse dev'essere la francese, l'inglese, o la tedesca, per l'altra lingua e consentita la scelta fra quelle effettivamente insegnate nelle altre Facolta' dell'Ateneo. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in quattro complementari.
Art. 15
Per il conseguimento della laurea in giurisprudenza lo studente non puo' essere ammesso all'esame di diritto civile se non ha superato l'esame di istituzioni di diritto private; agli esami di diritto romano e di esegesi delle fonti del diritto romano se non ha superato gli esami di istituzioni e di storia del diritto romano; all'esame di storia del diritto italiano se non ha superato gli esami di istituzioni e di storia del diritto romano; all'esame di scienza delle finanze e diritto finanziario se non ha superato l'esame di economia politica; agli esami di diritto commerciale, diritto industriale, diritto della navigazione, diritto agrario e diritto minerario se non ha superato l'esame di istituzioni di diritto privato; agli esami di diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto internazionale se non ha superato l'esame di diritto costituzionale. Per il conseguimento della laurea in scienze politiche lo studente non puo' essere ammesso agli esami di diritto amministrativo, di diritto internazionale, diritto del lavoro, diritto costituzionale italiano e comparato, legislazione del lavoro e contabilita' di Stato, se non ha superato l'esame di istituzioni di diritto pubblico; ne' all'esame di politica economica e finanziaria se non ha superato l'esame di economia politica.
Art. 16
Alla Facolta' di giurisprudenza e' annesso l'Istituto di scienze giuridiche, economiche, politiche e sociali, ordinato come seminario ai sensi dell'art. 23 del regolamento generale universitario, allo scopo di coadiuvare i giovani desiderosi di addestrarsi nelle discipline che sono oggetto d'insegnamento. Nell'Istituto si possono tenere corsi speciali di cultura ed esercitazioni nelle discipline che sono insegnate nella Facolta'.
Art. 17
Fanno parte del Consiglio dell'Istituto i professori della Facolta' di giurisprudenza. Sulla proposta del Consiglio della Facolta' il rettore nomina il direttore che dura in carica un triennio ed e' rieleggibile. Il direttore fissa anno per anno, sentito il Consiglio dell'Istituto, il programma dei lavori dell'Istituto.
Art. 18
Possono essere ammessi ai lavori dell'Istituto i laureati in giurisprudenza e gli studenti iscritti al secondo biennio della Facolta'.
Art. 19
Ai giovani che abbiano frequentato l'Istituto con assiduita' e profitto viene rilasciato un attestato degli studi fatti. Facolta' di lettere e filosofia.
Art. 20
La Facolta' di lettere e filosofia conferisce due lauree: la laurea in lettere e la laurea in filosofia.
Art. 21
Sono annessi alla Facolta' di lettere e filosofia i seguenti istituti: 1) Istituto di filologia classica; 2) Istituto di filologia moderna; 3) Istituto di storia; 4) Istituto di filosofia.
Art. 22
La durata del corso degli studi per la laurea in lettere e' di quattro anni. E' titolo di ammissione il diploma di maturita' classica. Il corso si distingue in due indirizzi: classico e moderno. Sono insegnamenti fondamentali comuni: 1) Letteratura italiana; 2) Letteratura latina; 3) Storia, romana (con esercitazioni di epigrafia romana); 4) Geografia; 5) Filosofia (con possibilita' di scelta tra gli insegnamenti di filosofia teoretica, filosofia, morale, storia della filosofia e pedagogia). Sono insegnamenti fondamentali per l'indirizzo classico: 1) Letteratura greca; 2) Storia greca; 3) Glottologia; 4) Archeologia e storia dell'arte greca e romana. Sono insegnamenti fondamentali per l'indirizzo moderno: 1) Filologia romanza; 2) Storia medioevale; 3) Storia moderna; 4) Storia dell'arte medioevale e moderna. Sono insegnamenti complementari: 1) Filologia greco-latina; 2) Grammatica greca e latina; 3) Epigrafia greca; 4) Antichita' greche e romane; 5) Storia della letteratura latina medioevale; 6) Storia della lingua italiana; 7) Storia del Risorgimento; 8) Lingua e letteratura araba; 9) Filologia bizantina; 10) Filologia germanica; 11) Filologia slava; 12) Paleografia e diplomatica; 13) Lingua e letteratura francese; 14) Lingua e letteratura tedesca; 15) Lingua e letteratura inglese; 16) Lingua e letteratura spagnola; 17) Lingua e letteratura portoghese; 18) Lingua e letteratura neo-greca; 19) Lingua e letteratura albanese; 20) Storia delle religioni; 21) Archeologia cristiana; 22) Storia e istituzioni musulmane; 23) Biblioteconomia e bibliografia; 24) Storia della musica; 25) Letteratura delle tradizioni popolari; 26) Etnologia; 27) Une degli insegnamenti filosofici che non sia stato prescelto come fondamentale; 28) Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea. Lo studente deve seguire i corsi e sostenere gli esami negli insegnamenti fondamentali comuni e in quelli dell'indirizzo prescelto: lo studente deve inoltre prendere iscrizione e sostenere gli esami in altri otto insegnamenti da lui scelti tra i fondamentali dell'indirizzo diverso da quello che egli segue, e tra gli insegnamenti complementari. Due degli insegnamenti complementari possono essere sostituiti dallo studente con due insegnamenti di altri corsi di studi della stessa o di diversa Facolta' dell'Ateneo. Tre degli insegnamenti, fondamentali o complementari, debbono essere seguiti per un biennio; puo' anche lo studente seguire per in biennio uno o due insegnamenti in piu': in tal caso puo' ridurre rispettivamente di uno o di due gli altri insegnamenti che deve scegliere. Il preside, sentito, ove lo ritenga, il Consiglio della Facolta', deve controllare i piani di studio presentati dagli studenti per il loro coordinamento, ed approvarli prima che siano resi definitivi. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato una prova scritta di traduzione dall'italiano in latino e aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali Comuni e dell'indirizzo da lui scelto e in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di studi approvato dal preside della Facolta'.
Art. 23
La durata del corso degli studi per la laurea in filosofia e' di quattro anni. E' titolo di ammissione il diploma di maturita' classica. Sono insegnamenti fondamentali: 1) Letteratura italiana; 2) Letteratura latina; 3) Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana); 4) Storia medioevale; 5) Storia moderna; 6) Storia della filosofia (biennale); 7) Filosofia teoretica (biennale); 8) Filosofia morale (biennale); 9) Pedagogia; 10) in insegnamento scelto tra i seguenti: psicologia o una delle discipline biologiche, fisiche, chimiche o matematiche. Sono insegnamenti complementari: 1) Estetica; 2) Filosofia del diritto; 3) Storia della filosofia antica; 4) Storia della filosofia medioevale; 5) Storia delle religioni; 6) Storia della pedagogia italiana; 7) Psicologia; 8) Storia del Risorgimento; 9) Letteratura greca; 10) Una lingua e letteratura straniera moderna scelta tra quelle previste nell'articolo precedente. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in sei da lui scelti tra i complementari previa approvazione del preside della Facolta'.
Art. 24
L'insegnamento di storia dell'arte medioevale e moderna di cui all'art. 22 puo' essere sdoppiato nei due insegnamenti di storia dell'arte medioevale e di storia dell'arte moderna. Gli insegnamenti di storia greca e di storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) di cui agli articoli 22 e 23 possono essere riuniti in un'unica cattedra e cosi' gli insegnamenti di storia medioevale e di storia moderna di cui agli stessi articoli: in tal caso i corsi rispettivi debbono essere tenuti alternativamente e deve essere indicato ogni anno, nel manifesto degli studi, il corso che sara' impartito.
Art. 25
Agli effetti dell'art. 8 i professori possono valersi di interrogazioni e, per taluni insegnamenti da determinarsi dal Consiglio della Facolta', anche di prove scritte.
Art. 26
Coloro che, avendo conseguita una delle lauree conferite dalla Facolta' di lettere e filosofia, aspirino all'altra, sono iscritti al quarto anno di corso. Coloro i quali siano forniti di altre lauree e aspirino alla laurea in lettere o in filosofia possono, su parere del Consiglio della Facolta', essere iscritti al secondo o al terzo anno di corso a seconda della Facolta' di provenienza e degli esami superati. In tutti i casi previsti dal presente articolo i richiedenti devono essere forniti del diploma di maturita' classica.
Art. 27
Scopo degli Istituti annessi alla Facolta' di lettere e filosofia e' di addestrare e perfezionare studenti e studiosi nelle discipline a cui gli Istituti stessi si riferiscono, e di contribuire al progresso di dette discipline con ricerche e pubblicazioni e con altre iniziative che vengono giudicate opportune dai rispettivi direttori. Previa approvazione del Consiglio di amministrazione gli Istituti possono suddividersi in sezioni. Ogni Istituto, costituito da piu' sezioni, ha una parte di mezzi (locali, arredamento, personale, dotazione, ecc.) da servire in comune ai vari insegnamenti: l'altra parte e' distribuita tra le varie sezioni secondo le loro necessita'. Tutti i mezzi sono amministrati e distribuiti, per ciascun Istituto, da un Comitato.
Art. 28
Il direttore dell'Istituto e' nominato, per un biennio, dal rettore tra i professori di ruolo della Facolta' di lettere e filosofia titolari degli insegnamenti a cui l'Istituto stesso si riferisce, i quali professori costituiscono il Comitato dell'Istituto. Il Comitato e' presieduto dal direttore. Alle adunanze del Comitato possono essere chiamati a partecipare, con voto consultivo, anche i professori incaricati di insegnamenti a cui l'Istituto si riferisce. Il Comitato puo' assegnare, in sede di bilancio preventivo, parte dei locali, di personale, di dotazione, ecc., alle varie sezioni dell'Istituto, o puo' stabilire di fare le assegnazioni volta per volta a seconda della necessita'. In caso di controversie decide inappellabilmente il rettore, sentito eventualmente il preside. Il Comitato redige un verbale delle deliberazioni piu' importanti che sottopone al visto del rettore a fine di anno accademico e ogni volta che il rettore stesso lo richieda.
Art. 29
I direttori degli Istituti possono rilasciare alla segreteria dichiarazioni riguardanti gli studi compiuti e qualunque attivita' svolta dagli studenti. In base a tali dichiarazioni la segreteria rilascia i relativi certificati. I direttori possono anche rilasciare certificati, che vengono legalizzati dal rettore, degli studi compiuti, dei lavori fatti e dei risultati ottenuti da privati nei loro Istituti. Facolta' di magistero.
Art. 30
La Facolta' di magistero conferisce: la laurea in materie letterarie; la laurea in pedagogia; la laurea in lingue e letterature straniere; il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.
Art. 31
La durata del corso degli studi per la laurea in materie letterarie e' di quattro anni. Sono titoli di ammissione: il diploma di abilitazione magistrale ed il concorso. Sono insegnamenti fondamentali: 1) Lingua e letteratura italiana (triennale); 2) Lingua e letteratura latina (triennale); 3) Storia (triennale) 4) Geografia (triennale); 5) Pedagogia; 6) Storia della filosofia; 7) Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale). Sono insegnamenti complementari: 1) Grammatica latina; 2) Filologia romanza; 3) Filologia germanica; 4) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica; 5) Storia dell'arte medioevale e moderna; 6) Biologia delle razze umane; 7) Storia della grammatica e della lingua italiana. Il concorso di ammissione consiste: a) nella valutazione dei voti riportati agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nel gruppo delle materie letterarie; b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo. Il terzo anno di corso di "geografia" dev'essere differenziato come corso di applicazione. Nel corso di "storia" (triennale) un anno dev'essere dedicato alla storia romana, un anno alla storia medioevale, ed un anno alla storia moderna, alternativamente. Lo studente deve sostenere una prova scritta di traduzione latina, una della lingua straniera scelta ed una di cultura generale. Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti tra i complementari.
Art. 32
La durata del corso degli studi per la laurea in pedagogia e' di quattro anni. Sono titoli di ammissione: il diploma di abilitazione magistrale ed il concorso. Sono insegnamenti fondamentali: 1) Lingua e letteratura italiana (biennale); 2) Lingua e letteratura latina (biennale); 3) Storia della filosofia (biennale); 4) Filosofia (biennale); 5) Pedagogia (triennale); 6) Storia (biennale); 7) Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale). Solo insegnamenti complementari: 1) Filologia romanza; 2) Filologia germanica; 3) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica; 4) Psicologia; 5) Storia dell'arte medioevale e moderna; 6) Biologia delle razze umane. Il concorso di ammissione consiste: a) nella valutazione dei voti riportati agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nella filosofia e nella pedagogia; b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo. Nel corso di "storia" (biennale) un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente. Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano; una di traduzione latina, una della lingua straniera scelta, una di cultura generale sulle discipline filosofiche. Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.
Art. 33
La durata del corso degli studi per la laurea in lingue e letterature straniere e di quattro anni. Sono titoli di ammissione il diploma di abilitazione magistrale o la licenza a norma dell'art. 15 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, della Scuola civica "Regina Margherita" di Genova o della Scuola civica "Alessandro Manzoni", di Milano e il concorso. Sono insegnamenti fondamentali: 1) Lingua e letteratura italiana (biennale); 2) Lingua e letteratura latina (biennale); 3) Lingua e letteratura francese; 4) Lingua e letteratura tedesca; 5) Lingua e letteratura inglese; 6) Lingua e letteratura spagnola; 7) Filologia romanza; 8) Filologia germanica; 9) Storia (biennale); 10) Geografia. Sono insegnamenti complementari: 1) Storia della filosofia; 2) Filosofia; 3) Pedagogia; 4) Storia dell'arte medioevale e moderna. Il concorso di ammissione consiste: a) nella valutazione dei voti riportati, nel gruppo delle materie letterarie, agli esami per il conseguimento del titolo di studi medi prescritto per l'ammissione; b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo. Lo studente deve seguire per tutti i quattro anni l'insegnamento della lingua straniera alla quale intende dedicare i suoi studi, e per due anni quello di un'altra delle lingue straniere e per un anno l'insegnamento delle rimanenti due lingue straniere; egli puo' inoltre seguire, pure per due anni, l'insegnamento di una terza lingua straniera, nel qual caso puo' diminuire di uno gli insegnamenti complementari. Nel corso di "storia" (biennale) un anno dev'essere dedicato alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente. Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina ed una di cultura generale nella lingua straniera nella quale ha approfondito i suoi studi per il conseguimento della laurea. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti tra i complementari.
Art. 34
La durata del corso degli studi per il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari e' di tre anni. Sono titoli di ammissione il diploma di abilitazione magistrale e il concorso. Sono insegnamenti fondamentali: 1) Pedagogia (triennale); 2) Lingua e letteratura italiana (biennale); 3) Lingua e letteratura (biennale); 4) Storia (biennale); 5) Geografia (biennale); 6) Storia della filosofia (biennale); 7) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica; 8) Igiene. Sono insegnamenti complementari: 1) Lingua moderna straniera a scelta (biennale). Il concorso di ammissione consiste: a) nella valutazione dei voti riportati, agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nel gruppo delle materie letterarie e nella filosofia e pedagogia; b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo. Lo studente deve sostenere una prova scritta di pedagogia, una di italiano ed una della lingua straniera prescelta. Per conseguire il diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quello complementare.
Art. 35
Gli insegnamenti di durata pluriennale importano un esame alla fine di ciascuno anno di corso.
Art. 36
Presso la Facolta' del Magistero e' istituito un seminario di perfezionamento per gli studenti iscritti ai vari corsi di laurea e di diploma. Ciascuno degli studenti predetti sara' tenuto al pagamento di un contributo annuo di L. 500 di cui il 60% va a beneficio dell'amministrazione universitaria ed il 40% sara' devoluto per 2/3 all'incremento della biblioteca e per 1/3 a coprire la spesa occorrente per le pubblicazioni di appositi annali, nei quali, a giudizio del Consiglio direttivo del seminario, saranno pubblicate le tesi di laurea dichiarate degne di pubblicazione nonche' lavori dei docenti.
Art. 37
Fanno parte del Consiglio direttivo del seminario i professori della Facolta' di magistero. Su proposta del Consiglio della Facolta', il rettore nomina il direttore che dura in carica un triennio ed e' rieleggibile.
Art. 38
Nel seminario si svolgeranno, gratuitamente, speciali corsi di esercitazioni sulle discipline, i cui insegnamenti vengono impartiti nei tre corsi di laurea della Facolta', giusta il programma dei lavori che sara' stabilito annualmente dal direttore, sentito il Consiglio direttivo. Agli studenti che abbiano frequentato con assiduita' e profitto uno o piu' degli speciali corsi sopraindicati, verra' rilasciato un attestato degli studi svolti. Facolta' di medicina e chirurgia.
Art. 39
La Facolta' di medicina e chirurgia conferisce la laurea in medicina e chirurgia.
Art. 40
Gli istituti della Facolta' di medicina e chirurgia sono i seguenti: 1) Anatomia umana normale; 2) Fisiologia umana; 3) Patologia generale; 4) Farmacologia; 5) Patologia speciale medica e metodologia clinica; 6) Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica; 7) Anatomia ed istologia patologica; 8) Clinica, medica generale e terapia medica; 9) Clinica, chirurgica generale e terapia chirurgica; 10) Clinica pediatrica; 11) Clinica ostetrico-ginecologica; 12) Igiene; 13) Medicina legale e delle assicurazioni; 14) Clinica delle malattie nervose e mentali; 15) Clinica, dermosifilopatica; 17) Clinica, otorinolaringoiatrica; 18) Clinica odontoiatrica; 19) Clinica delle malattie tropicali e sub-tropicali; 20) Radiologia.
Art. 41
La durata del corso degli studi per la laurea in medicina e chirurgia e' di sei anni, divisi in tre bienni. E' titolo di ammissione il diploma di maturita' classica, o di maturita' scientifica. Sono insegnamenti fondamentali: 1° biennio: 1) Chimica; 2) Fisica; 3) Biologia e zoologia generale compresa la genetica, e la biologia delle razze; 4) Anatomia umana normale (biennale); 5) Fisiologia umana (biennale al secondo e al terzo anno); 6) Patologia, generale (biennale al secondo e al terzo anno). 2° biennio: 7) Farmacologia; 8) Patologia speciale medica e metodologia clinica (biennale); 9) Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (biennale); 10) Anatomia ed istologia patologica (biennale al 4° e al 5° anno); 11) Clinica otorinolaringoiatrica (semestrale). 3° biennio; 12) Clinica medica generale e terapia medica (biennale); 13) Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (biennale); 14) Clinica pediatrica; 15) Clinica ostetrica e ginecologica; 16) igiene; 17) Medicina legale e delle assicurazioni; 18) Clinica delle malattie nervose e mentali (semestrale); 19) Clinica dermosifilopatica (semestrale); 20) Clinica oculistica (semestrale); 21) Clinica odontoiatrica (semestrale); Sono insegnamenti complementari: 1) Chimica biologica; 2) Istologia ed embriologia generale; 3) Biologia delle razze umane; 4) Puericoltura; 5) Clinica delle malattie tropicali e sub-tropicali; 6) Psicologia; 7) Antropologia criminale; 8) Radiologia; 9) Anatomia chirurgica e corso di operazioni; 10) Clinica ortopedica; 11) Microbiologia; 12) Semeiotica medica; 13) Scienza dell'alimentazione. Le esercitazioni pratiche nelle discipline fondamentali sono obbligatorie per tutti gli studenti; le esercitazioni nelle discipline complementari sono obbligatorie, invece, solo per gli studenti che seguono i corsi relativi. Per ottenere l'iscrizione al 30 ed al 50 anno lo studente deve aver seguito gli insegnamenti fondamentali prescritti rispettivamente per il primo e per il secondo biennio e superato i relativi esami. Gli esami di "fisiologia umana" e di "patologia generale" debbono essere superati prima di sostenere quelli di "patologia speciale medica" e di "patologia speciale chirurgica". L'esame di "fisiologia umana" deve comprendere anche nozioni di "chimica biologica". Per l'insegnamento di "anatomia ed istologia patologica" e' prescritto, alla fine del 4° anno, un colloquio sulle "istituzioni" e sulla "istologia patologica", ed un esame su tutta la materia alla fine del 5° anno; lo studente che non abbia superato questo esame non puo' essere ammesso a sostenere gli esami nelle discipline del 6° anno. Per gli insegnamenti complementari e' prescritto un corso semestrale; essi vengono ripartiti nei vari anni di corso con il manifesto annuale degli studi. Gli insegnamenti delle cliniche speciali, a corsi semestrali, e quelli complementari, pure a corsi semestrali, devono essere impartiti in non meno di 25 lezioni; gli studenti vi possono essere ammessi in due turni. L'insegnamento delle cliniche medica, chirurgica ed ostetrico-ginecologica dev'essere completato da un tirocinio pratico continuativo di almeno sei mesi, in istituiti ospedalieri, da iniziare dopo la chiusura dei corsi d'insegnamento del 6° anno e da compiere prima che i giovani si presentino a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti tra i complementari, e deve avere inoltre seguito le prescritte esercitazioni pratiche e cliniche. Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali
Art. 42
La Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce le seguenti lauree: 1) Scienze matematiche; 2) Fisica; 3) Chimica; 4) Scienze naturali; 5) Matematica e fisica. Nella Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali si impartiscono altresi' gli insegnamenti del corso biennale di studi propedeutici per le lauree in ingegneria.
Art. 43
Gli Istituti della Facolta' sono i seguenti: 1) Istituito di chimica generale e chimica fisica; 2) Istituto di fisica; 3) Istituto di botanica; 4) Istituto e museo di zoologia ed anatomia comparata; 5) Istituto di idrobiologia e pescicultura; 6) Istituto di mineralogia e petrografia; 7) Istituto geofisico e geodetico; 8) Istituto di geografia ed oceanografia; 9) Istituto di matematica; 10) Istituto di geologia; 11) Istituto di disegno; 12) Istituto di fisiologia generale.
Art. 44
La durata del corso degli studi per la laurea in scienze matematiche e' di quattro anni. E' titolo di ammissione il diploma di maturita' classica o di maturita' scientifica. Sono insegnamenti fondamentali: 1) Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale); 2) Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (biennale); 3) Analisi superiore; 4) Geometria superiore; 5) Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno; 6) Fisica sperimentale con esercitazioni (biennale) 7) Fisica matematica; 8) Chimica generale ed inorganica con elementi di organica. Sono insegnamenti complementari: 1) Matematiche complementari; 2) Geometria differenziale; 3) Fisica teorica; 4) Fisica superiore; 5) Meccanica superiore; 6) Geodesia; 7) Topologia; 8) Teoria delle funzioni; 9) Calcolo delle probabilita'. Gli insegnamenti biennali di "analisi matematica" e di "geometria analitica" importano ciascuno due esami distinti. L'insegnamento biennale di "fisica sperimentale" importa un unico esame alla fine del biennio, mentre le relative "esercitazioni" importano l'esame alla fine di ogni anno. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti tra i complementari.
Art. 45
La durata del corso degli studi per la laurea in fisica e' di quattro anni. E' titolo di ammissione il diploma di maturita' classica o di maturita' scientifica. Sono insegnamenti fondamentali: 1) Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale); 2) Geometria analitica con elementi di proiettiva; 3) Analisi superiore; 4) Meccanica razionale con elementi di statica grafica; 5) Fisica sperimentale (biennale); 6) Esercitazioni di fisica sperimentale (triennale); 7) Fisica matematica; 8) Fisica teorica; 9) Fisica superiore; 10) Chimica fisica; 11) Chimica generale ed inorganica con elementi di organica; 12) Preparazioni chimiche. Sono insegnamenti complementari: 1) Chimica organica; 2) Mineralogia; 3) Geodesia; 4) Fisica terrestre; 5) Meccanica superiore; 6) Geometria differenziale; 7) Spettroscopia; 8) Onde elettromagnetiche; 9) Calcolo delle probabilita'. L'insegnamento biennale di "fisica sperimentale" importa un unico esame alla fine del biennio; le "esercitazioni di fisica sperimentale" (triennali) importano un esame alla fine di ogni anno. Per l'insegnamento di "analisi matematica" vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti tra i complementari.
Art. 46
La durata del corso degli studi per la laurea in chimica e' di cinque anni divisi in un biennio di studi propedeutici ed in un triennio di studi di applicazione. E' titolo di ammissione il diploma di maturita' classica o di maturita' scientifica. Per il biennio di studi propedeutici sono insegnamenti fondamentali: 1) Istituzioni di matematiche (biennale) 2) Chimica generale ed inorganica (biennale); 3) Chimica organica (biennale); 4) Chimica analitica; 5) Fisica sperimentale (biennale) 6) Mineralogia con esercitazioni pratiche (corso speciale per chimici); 7) Esercitazioni di matematiche (biennale); 8) Esercitazioni di preparazioni chimiche; 9) Esercitazioni di disegno di elementi di macchine; 10) Esercitazioni di analisi chimica qualitativa; 11) Esercitazioni di fisica sperimentale. Il triennio di studi di applicazione ha due diversi indirizzi: organico-biologico e inorganico-chimico-fisico. Sono insegnamenti fondamentali comuni ai due indirizzi: 1) Chimica fisica (biennale); 2) Esercitazioni di analisi chimica quantitativa; 3) Esercitazioni di chimica fisica (biennale); 4) Esercitazioni di chimica organica e di analisi organica; 5) Esercitazioni di preparazioni chimiche ovvero di analisi chimica applicata (a scelta dello studente). Sono insegnamenti complementari per l'indirizzo organico-biologico: 1) Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale); 2) Geometria analitica con elementi di proiettiva; 3) Meccanica razionale, con elementi di statica grafica; 4) Chimica organica industriale; 5) Chimica biologica; 6) Chimica farmaceutica; 7) Chimica bromatologica; 8) Farmacologia; 9) Chimica agraria; 10) Elettrochimica; 11) Fisiologia generale (corso speciale per chimici); 12) Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale. Sono insegnamenti complementari per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico: 1) Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale); 2) Geometria analitica con elementi di proiettiva; 3) Meccanica razionale con elementi di statica grafica; 4) Fisica superiore; 5) Fisica tecnica (corso speciale per chimici e chimici industriali); 6) Elettrochimica; 7) Chimica applicata (ai materiali da costruzione) 8) Spettroscopia; 9) Misure elettriche (corso speciale per chimici e chimici industriali); 10) Chimica industriale. I tre insegnamenti complementari di "analisi matematica" di "geometria analitica con elementi di proiettiva" e di "meccanica razionale con elementi di statica grafica" possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di "istituzioni di matematiche" (biennale). Per l'insegnamento di "analisi matematica" vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche. Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti per il triennio di applicazione e almeno in sette da lui scelti tra i complementari del gruppo seguito. I sette insegnamenti complementari che per ciascuno dei due indirizzi del triennio di applicazione sono segnati con asterisco (*) s'intendono consigliati in via preferenziale. Tuttavia ove lo studente intenda scegliere per l'indirizzo prescelto uno o piu' insegnamenti complementari diversi dai predetti deve, all'atto della iscrizione al primo anno pegli studi di applicazione, chiederne convalida alla Facolta'. La scelta fatta in tal modo e' impegnativa e non puo' subire comunque variazioni durante il corso degli studi.
Art. 47
La durata del corso degli studi per la laurea in scienze naturali e' di quattro anni. E' titolo di ammissione il diploma di maturita' classica o di maturita' scientifica. Sono insegnamenti fondamentali: 1) Istituzioni di matematiche; 2) Fisica; 3) Chimica generale ed inorganica; 4) Chimica organica; 5) Mineralogia; 6) Geologia; 7) Geografia; 8) Botanica (biennale); 9) Zoologia (biennale); 10) Anatomia comparata; 11) Anatomia umana; 12) Fisiologia generale (biennale). Sono insegnamenti complementari: 1) Chimica fisica 2) Chimica biologica; 3) Biologia delle razze umane; 4) Zoocolture (bachi, api, avi, coniglicoltura); 5) Fisiologia vegetale; 6) Petrografia; 7) Fisica terrestre e climatologia; 8) Oceanografia; 9) Igiene; 10) Idrobiologia e pescicoltura; 11) Istologia ed embriologia; 12) Genetica; 13) Antropologia; 14) Vulcanologia; 15) Paleontologia; 16) Geografia fisica. Gli insegnamenti biennali di "botanica" e di "zoologia" comprendono tanto, la parte generale quanto quella sistematica. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.
Art. 48
La durata del corso di studi per la laurea in matematica e fisica e' di quattro anni. E' titolo di ammissione il diploma di maturita' classica o di maturita' scientifica. Sono insegnamenti fondamentali: 1) Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale); 2) Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (biennale); 3) Analisi superiore; 4) Matematiche complementari; 5) Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno; 6) Fisica sperimentale con esercitazioni (biennale); 7) Fisica teorica; 8) Fisica superiore; 9) Chimica generale ed inorganica con elementi di organica. Sono insegnamenti complementari: 1) Calcolo delle probabilita'; 2) Geometria differenziale; 3) Geometria superiore; 4) Meccanica superiore; 5) Topologia; 6) Fisica matematica; 7) Fisica terrestre; 8) Geodesia; 9) Mineralogia; 10) Teoria delle funzioni; 11) Spettroscopia; 12) Onde elettromagnetiche. Per gli insegnamenti di "analisi matematica" di "geometria analitica" e "geometria descrittiva" e di "fisica sperimentale" e relative "esercitazioni" valgono le norme stabilite per la laurea in scienze matematiche. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.
Art. 49
Il titolo di ammissione per il biennio di studi propedeutici per le lauree in ingegneria e' il diploma di maturita' classica o di maturita' scientifica. Sono insegnamenti fondamentali: 1) Analisi matematica (algebrica e Infinitesimale) (biennale); 2) Geometria analitica con elementi di proiettiva a descrittiva con disegno (biennale); 3) Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno; 4) Fisica sperimentale con esercitazioni (biennale); 5) Chimica generale di inorganica, con elementi di organica; 6) Disegno (biennale) 7) Mineralogia e geologia; 8) Architettura tecnica. Per gli insegnamenti di "analisi matematica" per quello di "geometria" e per quello di "fisica sperimentale e relative esercitazioni", valgono le norme stabilite per il corso di laurea in scienze matematiche. Alla fine del corso biennale di studi propedeutici lo studente deve superare una prova attestante la conoscenza di due lingue straniere moderne a sua scelta.
Art. 50
Lo studente del corso di laurea in scienze matematiche non puo' sostenere gli esami di "analisi superiore" e di "fisica matematica" senza aver superati gli esami di e analisi matematica (algebrica ed infinitesimale)" ne' puo' sostenere gli esami di "geometria superiore e, "geometria differenziale" e "topologia" senza aver superato quello di "geometria analitica con elementi di proiettiva" e quelli di "analisi matematica (algebrica e infinitesimale)".
Art. 51
Lo studente del corso di laurea in fisica non puo' sostenere gli esami di "fisica superiore" e di "fisica teorica" senza aver prima sostenuto quello di "fisica sperimentale" e quello di "analisi matematica (algebrica e infinitesimale)", ne' puo' sostenere l'esame di "analisi superiore" senza aver prima superato i detti esami di "analisi matematica (algebrica e infinitesimale)".
Art. 52
Lo studente del corso di laurea in chimica non puo' sostenere gli esami di "fisica sperimentale" e di "mineralogia" senza aver superato quello di "istituzioni di matematiche". Non si possono sostenere gli esami di "esercizi di fisica" senza aver superato l'esame di "fisica sperimentale" per qualunque corso di laurea e per il biennio propedeutico di ingegneria.
Art. 53
Lo studente del corso di laurea in scienze naturali deve frequentare nel secondo biennio due laboratori annuali ed uno biennale scelti fra le seguenti materie: "zoologia", "botanica", "geologia", "mineralogia". Egli non puo' sostenere gli esami di "fisica", di "mineralogia", di "geografia" senza aver superato quello di "istituzioni di matematiche".
Art. 54
Lo studente del corso di laurea in matematica e fisica non puo' sostenere gli esami di "analisi superiore", "meccanica riazionale con elementi di statica grafica e disegno", "geometria superiore", "geometria differenziale", "fisica matematica", "meccanica superiore" e "topologia" senza aver superati gli esami di "analisi matematica (algebrica ed infinitesimale)" e di "geometria analitica". Egli non puo' sostenere gli esami di "fisica superiore" e "fisica teorica" senza aver superato l'esame di "fisica sperimentale".
Art. 55
L'insegnamento di "analisi matematica" sara' impartito da due professori ciascuno dei quali insegnera' alternativamente "analisi algebrica" per il primo anno ed "analisi infinitesimale" per il secondo anno; lo studente dovra' sostenere due esami distinti. L'insegnamento di "geometria" sara' pure impartito da due professori, ciascuno dei quali insegnera' alternativamente "geometria analitica con elementi di proiettiva" per il primo anno, e "geometria descrittiva con disegno" per il secondo anno; lo studente dovra' sostenere due esami distinti. Facolta' di farmacia
Art. 56
La Facolta' di farmacia conferisce la laurea in farmacia.
Art. 57
La Facolta' ha l'Istituto di chimica farmaceutica e tossicologica. Il professore di detta disciplina fa parte del Consiglio della Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali.
Art. 58
La durata del corso degli studi per la laurea in farmacia e' di quattro anni. E' titolo di ammissione il diploma di maturita' classica o di maturita' scientifica. Sono insegnamenti fondamentali: 1) Chimica generale ed inorganica; 2) Chimica organica; 3) Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale); 4) Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (triennale); 5) Chimica biologica; 6) Fisica; 7) Farmacologia e farmacognosia; 8) Anatomia umana; 9) Fisiologia generale (biennale); 10) Botanica farmaceutica; 11) Tecnica e legislazione farmaceutica. Sono insegnamenti complementari: 1) Chimica bromatologica; 2) Igiene; 3) Biochimica applicata; 4) Zoologia generale; 5) Idrologia; 6) Mineralogia. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quattro almeno da lui scelti tra i complementari e inoltre deve aver compiuto nel terzo e nel quarto anno un periodo semestrale di pratica presso una farmacia autorizzata.
Art. 59
Lo studente non puo' essere ammesso agli esami di "chimica organica", "chimica farmaceutica e tossicologica a, "chimica biologica" se non ha prima superato gli esami di "chimica generale ed inorganica" e non puo' essere ammesso agli esami di "chimica farmaceutica e tossicologica" e di "chimica biologica" se non ha prima superato gli esami di "chimica organica". Gli esami di "chimica farmaceutica e tossicologica" e gli esami di "esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica" vanno sostenuti distintamente ciascuno per ogni singolo corso annuale.
Art. 60
L'esame di laurea in farmacia si sostiene alla fine del quarto anno di studi e consiste nelle seguenti prove pratiche ed orali: a) prova di analisi chimica qualitativa; b) prova di analisi chimica quantitativa; c) preparazione di un prodotto farmaceutico; d) riconoscimento e saggi di purezza di un prodotto farmaceutico; e) prova di ricerca tossicologica; (di queste prove il candidato deve render conto con una relazione scritta); f) dissertazione scritta di indole possibilmente sperimentale sopra un argomento liberamente scelto dal candidato in una delle materie del corso per la laurea. La dissertazione dev'essere depositata nella segreteria dell'Universita' almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'esame di laurea; g) discussione orale sulla dissertazione presentata e sui risultati delle prove pratiche; h) riconoscimento di medicamenti, droghe, e piante medicinali, lettura, critica e valutazione di ricette, interrogazioni sulla farmacopea e legislazione sanitaria, in quanto essa ha attinenza con la farmacia. Facolta' di medicina veterinaria
Art. 61
La Facolta' di medicina veterinaria conferisce la laurea in medicina veterinaria.
Art. 62
La durata del corso degli studi per la laurea in medicina veterinaria e' di quattro anni, divisi in due bienni. E' titolo di ammissione il diploma di maturita' classica o di maturita' scientifica. Sono insegnamenti fondamentali del primo biennio: 1) Zoologia generale; 2) Botanica; 3) Fisica; 4) Chimica; 5) Anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia (biennale); 6) Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica (biennale); 7) Zoognostica. Sono insegnamenti fondamentali del secondo biennio: 1) Patologia generale ed anatomia patologica (biennale); 2) Farmacologia; 3) Zootecnica generale; 4) Zootecnica speciale; 5) Patologia speciale e clinica medica (biennale); 6) Patologia speciale e clinica chirurgica (biennale); 7) Ostetricia e ginecologia; 8) Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria (biennale); 9) Ispezione degli alimenti di origine animale; 10) Approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale. Sono insegnamenti complementari: 1) Microbiologia ed immunologia; 2) Anatomia topografica e chirurgia operativa; 3) Podologia; 4) Medicina veterinaria legale; 5) Igiene zootecnica; 6) Patologia tropicale veterinaria; 7) Zoocolture (bachi, api, avi, coniglicoltura); 8) Radiologia (semestrale); 9) Idrobiologia e pescicoltura (semestrale); 10) Economia rurale (semestrale); 11) Parassitologia.
Art. 63
Due insegnamenti complementari a corso semestrale valgono per un insegnamento complementare a corso annuale. b) Per ottenere l'iscrizione al secondo biennio lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del primo biennio ed almeno in tre da lui scelti tra i complementari. c) Per l'"anatomia degli animali domestici con embriologia e istologia" (corso biennale) si deve superare alla fine del primo anno, un colloquio vertente su argomenti di osteologia, arteologia, ed istologia, ed alla fine del secondo anno, un esame comprendente una prova teorica, una prova pratica sul cadavere ed una al microscopio con votazione unica. d) Per la "patologia generale ed anatomia patologica" (corso biennale) si deve superare alla fine del secondo anno un colloquio vertente sulla patologia generale, e alla fine del terzo anno, un esame unico di "patologia generale ed anatomia patologica". c) L'esame di "patologia generale ed anatomia patologica" deve precedere quelli di "patologia speciale medica", di "patologia speciale chirurgica", di "malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria" e di "ispezione degli alimenti di origine animale". f) L'esame di zoologia generale deve precedere quello di zootecnica speciale. g) Gli insegnamenti di patologia, speciale e clinica medica e di patologia speciale e clinica chirurgica comportano un esame teorico ed una prova pratica. h) L'esame di patologia speciale chirurgica e quello di patologia speciale medica devono precedere le rispettive prove pratiche di clinica chirurgica e di clinica medica. i) Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami negli insegnamenti fondamentali del secondo biennio ed almeno in tre insegnamenti da lui scelti tra i complementari. l) l'esame di laurea consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta e di tre tesine orali. m) Una delle tesine deve essere scelta nelle discipline biologiche, una nelle discipline di applicazione.
Art. 64
Gli insegnamenti di patologia speciale e clinica medica, di patologia speciale e clinica chirurgica, di zootecnica e di ispezione degli alimenti di origine animale devono essere completati da un tirocinio pratico complessivo e continuativo di almeno sei mesi presso gli Istituti delle Facolta' di medicina veterinaria, presso le Stazioni sperimentali zooprofilattiche dipendenti dal Ministero dell'interno, presso Istituti zootecnici dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e foreste o da Amministrazioni provinciali o presso macelli riconosciuti dalle Facolta' di medicina veterinaria. Il tirocinio deve essere iniziato dopo la chiusura dei corsi d'insegnamento del quarto anno e compiuto primo che i giovani si presentino a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale.
EINAUDI SEGNI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 giugno 1952
Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 19. - FRASCA