DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1952, n. 12

Type DPR
Publication 1952-01-18
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911;

Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 dicembre 1948, n. 1456;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1949, n. 12;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1949, n. 308;

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste e per l'industria e commercio; Decreta:

Art. 1

Alle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato", alle "Concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e cose sulle Ferrovie dello Stato" ed al "Regolamento per i trasporti militari delle persone e dei bagagli sulle ferrovie dello Stato", sono apportate le varianti di cui all'allegato n. 1 al presente decreto.

Art. 2

Alle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato" sono apportate le varianti di cui all'allegato n. 2 al presente decreto.

Art. 3

Il Ministro per i trasporti provvedera', dove necessario e nei limiti previsti dall'art. 6, lettera d) del regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, a coordinare, uniformare e mettere in relazione con le disposizioni dell'allegato n. 2 di cui al precedente art. 2 le disposizioni contenute nelle restanti parti, delle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato".

Art. 4

Restano immutate e applicabili, anche in relazione alle modifiche introdotte col presente decreto, le disposizioni di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1949, n. 12.

Art. 5

Il presente decreto entra in vigore il 1 febbraio 1952.

EINAUDI DE GASPERI - MALVESTITI - PELLA - VANONI - FANFANI - CAMPILLI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 gennaio 1952

Atti del Governo, registro n. 49, foglio n. 39. - FRASCA

Allegato n. 1

ALLEGATO N. 1. Modificazioni e aggiunte alle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato", alle "Concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose sulle Ferrovie dello Stato" ed al "Regolamento per i trasporti militari delle persone e dei bagagli sulle Ferrovie dello Stato". Alle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato" sono apportate le seguenti varianti: PARTE I Condizioni generali CAPO II - Art. 8. - Il secondo comma del paragrafo I - Cambio di classe e cambio di treno - e' annullato e sostituito dal seguente: "Per i biglietti di corsa semplice e di andata e ritorno locali, la differenza viene stabilita fra i prezzi delle due classi a tariffa n. 1 per i biglietti di corsa semplice e a tariffa n. 2 per quelli di andata e ritorno, per il tratto in cui ha luogo il passaggio in classe superiore considerato isolatamente. Qualora il cambio di classe venga chiesto per l'intera percorrenza, la differenza viene stabilita fra il prezzo locale della classe inferiore e quello della classe superiore calcolato a tariffa n. 1 per i biglietti di corsa semplice e a tariffa n. 2 per quelli di andata e ritorno. Quando pero' esista il prezzo locale anche per la classe superiore e la differenza fra i due prezzi per l'intera percorrenza del biglietto risulti piu' conveniente per il viaggiatore, si applica quest'ultima". CAPO II - Art. 8-bis, par. 4 - Irregolarita' nel trasporto dei ragazzi. - Dopo le parole "l'Amministrazione ha il diritto di esigere" sono aggiunte le seguenti "per tutto il percorso effettuato e per quello che il ragazzo intenda effettuare". PARTE II Condizioni particolari - Tariffe - Prezzi CAPO IV - Art. 17, par. 5 - Biglietti a meta' prezzo. - Il primo comma e' annullato e il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Quando sia prevista dalle norme in vigore l'applicazione della meta' del prezzo, questa si calcola sul prezzo a tariffa competente per adulti, con arrotondamento ai sensi del par. 4". CAPO IV - Art. 17, par. 6 - Viaggi collettivi. - Dopo le parole "il prezzo e' computato" sono inserite le seguenti "per adulti e,". CAPO V - Art. 20. - Il paragrafo 2 - Prezzi - e' annullato e sostituito dal seguente: Par. 2. Prezzi - I prezzi dei viaggi di corsa semplice sono stabiliti da apposite tariffe. "Quando non sia altrimenti disposto si applica la tariffa ordinaria n. 1. "Le tariffe speciali n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, n. 7 e n. 51 sono applicabili secondo disposizioni particolari. "Fanno eccezione alle norme precedenti i prezzi locali istituiti, per motivi di concorrenza, in base all'art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, e successive modificazioni (Allegato 6). "Nessuna riduzione e' applicabile ai diritti fissi, ai supplementi e alle tasse accessorie di qualsiasi specie. "I biglietti richiesti per gli itinerari previsti dal secondo comma del par. 1 si tassano: a) per i percorsi fino a 400 km. sulla distanza complessiva; b) per i percorsi superiori a 400 km., sommando i prezzi relativi ai due itinerari stabiliti a norma del primo comma del paragrafo stesso". CAPO VII - Art. 29. - Nel titolo dell'articolo dopo la parola "carrozze" sono aggiunte le seguenti "di altre Amministrazioni e". Il primo comma del paragrafo I dell'art. 29 e' annullato e sostituito dal seguente: "Il trasporto dei viaggiatori in carrozze salone di altre Amministrazioni e di privati e' consentito quando l'Amministrazione lo giudichi compatibile con le esigenze del servizio e purche' le carrozze soddisfino le condizioni prescritte per la circolazione del materiale". CAPO VIII - Art. 33. - Il paragrafo 1 - Composizione delle comitive e prezzi applicabili - e' annullato e sostituito dal seguente: par. 1. Composizione delle comitive e prezzi applicabili. - Alle comitive viaggianti con lo stesso treno si applicano i prezzi delle seguenti tariffe: A) Tariffa n. 3: a) per i viaggi di comitive composte di almeno 4 persone appartenenti ad una medesima famiglia, comprese le persone di servizio conviventi; b) per i viaggi di comitive di almeno 10 persone: 1° che effettuino un viaggio di andata e ritorno o circolare; 2° o che provengano dall'estero o vi siano dirette; 3° o che siano di eta' non superiore ai 21 anni; sono ammessi nella composizione della comitiva e all'applicazione conseguente della tariffa spettante anche gli accompagnatori di eta' superiore ai 21 anni, nella misura massima di un terzo; c) per i viaggi di comitive di almeno 50 persone; B) Tariffa n. 4: per i viaggi di comitive di almeno 150 persone; C) Tariffa n. 5: per i viaggi di comitive di almeno 400 persone; D) Tariffa n. 6: per le gite programmate dall'Amministrazione ferroviaria che interessino giorni festivi e quando sia prevista una affluenza di almeno 600 persone. Per i viaggi di comitive familiari (lettera A sub a) il biglietto collettivo viene emesso contro esibizione dello stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza, datato da non oltre due anni. Per le famiglie provenienti dall'estero lo stato di famiglia puo' essere comprovato dal passaporto, quando da questo risulti la composizione del nucleo familiare. Per i treni straordinari in servizio internazionale programmati dall'Amministrazione ferroviaria questa ha facolta' di accordare, per i singoli viaggi di affluenza alle stazioni di partenza, nonche' per i viaggi di ritorno in residenza, la tariffa n. 3, sotto il vincolo della partecipazione dei beneficiari alle gite che si effettuano con i treni stessi. Per le gite programmate dall'Amministrazione ferroviaria (lettera D), e' ammesso che nel prezzo del trasporto possa essere conglobato quello dei servizi accessori connessi con lo scopo della gita, in aggiunta al costo del biglietto ferroviario. Per i viaggi individuali di pellegrini diretti a Santuari all'estero, effettuati dalle localita' di propria residenza alla stazione di origine o ad una stazione di transito di treni speciali di pellegrinaggio per l'estero, nonche' per i corrispondenti viaggi di ritorno, si applicano i prezzi della tariffa n. 3. Per le gite programmate dall'Amministrazione ferroviaria non sono applicabili le riduzioni per i ragazzi di cui all'art. 7. L'Amministrazione puo' consentire ai componenti di comitive, munite di biglietto emesso in virtu' di una tariffa diretta internazionale di effettuare isolatamente parte del viaggio. Per le comitive che provengono dall'estero o vi sono dirette, l'Amministrazione ha facolta' di consentire il viaggio gratuito al conduttore che le accompagna, purche' trattisi di conduttore di mestiere, debitamente autorizzato. Se trattasi di comitive da 15 a 50 persone puo' essere concesso il viaggio gratuito ad un solo conduttore; se di comitive di oltre 50 persone puo' essere concesso il viaggio gratuito in ragione di un conduttore per ogni 50 persone o frazione di 50 con un massimo di cinque conduttori. Se la comitiva viaggia in classi diverse, il biglietto al conduttore e' rilasciato per una classe superiore nel solo caso che, per ciascun conduttore, il numero dei viaggiatori trasportato in tale classe sia almeno di sei. Per le comitive di oltre 25 persone composte di pellegrini, escursionisti, ovvero di scolari e loro insegnanti, l'Amministrazione ha facolta' di consentire il viaggio gratuito ad un membro direttivo della comitiva per ogni 25 persone con un massimo di tre viaggi gratuiti. CAPO VIII - Art. 33, par. 4 - Richiesta di materiale apposito e di proseguimento senza trasbordo. - Nell'ultimo periodo del primo comma dopo le parole i dei posti offerti dalle carrozze" sono da aggiungere le seguenti altre "a tariffa competente al trasporto". CAPO VIII - Art. 34 - Treni straordinari con carrozze - Corse straordinarie di automotrici. - Nell'ultimo comma la parola "esige" e' sostituita dalle parole "ha facolta' di esigere". CAPO XIV - Art. 49, par. 2 - Tessere di riconoscimento. - Nel secondo periodo del primo comma le parole "alla stazione ammessa al rilascio dei biglietti settimanali o festivi i sono sostituite dalle seguenti: "alla stazione della localita' di residenza per i biglietti di abbonamento settimanali ed a quella della localita' di lavoro per i biglietti di abbonamento festivi". Nel primo periodo del quarto comma le parole "il sindaco della localita' di residenza certifica la residenza abituale del richiedente" sono sostituite dalle seguenti "deve essere certificata dal sindaco la residenza del richiedente". CAPO XVI - Art. 53 - Tessere di autorizzazione per l'acquisto di biglietti a prezzo ridotto. - In fine al primo comma, le parole "la tariffa n. 4" sono sostituite con quelle "a tariffa n. 5". Il titolo della tariffa n. 13 "per carrozze salone dei privati", e' modificato come segue: "per carrozze salone di altre Amministrazioni e di privati". Le basi chilometriche delle tariffe da n. 1 a n. 7 e delle tariffe n. 21 e n. 23 sono modificate come appresso: TARIFFE DAL N. 1 AL N. 7. Parte di provvedimento in formato grafico TARIFFA N. 21 Parte di provvedimento in formato grafico TARIFFA N. 23 Parte di provvedimento in formato grafico TARIFFA N. 51 Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato n. 2

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