DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1952, n. 12
- riso, risone e risino.......................| | 82 (2)
| |
- orzo........................................| |
- segala......................................| 15 | 70
- altri.......................................| |
| |
Farina di cereali non torrefatti: | | 77
di grano o frumento........................| 15 | 80 (1)
| | 82 (2)
| |
di granoturco o formentone.................| 15 | 77
di altri cereali...........................| 15 | 76
Paste da minestra comuni.........................| 10 | 77
(1) Valevole - in via provvisoria - per i trasporti percorrenti almeno 500 km. (2) Valevole - in via provvisoria - per i trasporti percorrenti almeno 800 km. TARIFFA ECCEZIONALE N. 205 Sale comune
STAZIONI MITTENTI STAZIONI DESTINATARIE Peso minimo - tonnellate Classe
TARIFFA ECCEZIONALE N. 206 Radica di liquerizia
STAZIONI MITTENTI STAZIONI DESTINATARIE Peso minimo - tonnellate Classe
TARIFFA ECCEZIONALE N. 207
STAZIONI MITTENTI STAZIONI DESTINATARIE Peso minimo - tonnellate Classe
Fruiscono di questa tariffa le foglie tanto intere quanto polverizzate o in tritumi. TARIFFA ECCEZIONALE N. 208 Fieno, erba comune secca e paglia comune, compressi
STAZIONI MITTENTI STAZIONI DESTINATARIE Peso minimo - tonnellate Classe
(*) In via provvisoria si applica sul peso minimo di 5 tonnellate TARIFFA ECCEZIONALE N. 209 Legname di produzione nazionale
=====================================================================
SERIE A. - Legno comune greggio, lavorato con | Peso |
l'ascia o segato diritto | minimo |
------------------------------------------------| - | Classe
STAZIONI MITTENTI | STAZIONI DESTINATARIE |tonnellate |
-----------------------|------------------------|-----------|--------
Tutte le stazioni delle|Tutte le stazioni delle | |
linee dello Stato | linee dello Stato | |
------------------------------------------------| |
| 10 | 74
I. - Legno comune greggio (tronchi | | 78(1)
anche scortecciati). | | 78
| 15 | 82(1)
II. - Legno comune lavorato con | 10 | 72
l'ascia (appuntito, squadra- | | 76(1)
to) o sogato diritto. | 15 | 74
| | 79(1)
(1) Valevole per i trasporti percorrenti almeno 500 chilometri.
=====================================================================
SERIE B. - Assicelle di qualunque essenza pre- | Peso |
parate per cassette da imballaggio | minimo |
------------------------------------------------| - | Classe
STAZIONI MITTENTI | STAZIONI DESTINATARIE |tonnellate |
-----------------------|------------------------|-----------|--------
Stazioni della linea | | |
Fiumicino - Roma-Pe- | | |
scara - Tortoreto | | |
Nereto Controguerra | | |
(con le diramazioni | | |
Ponte Galeria-Macca- | | |
rese Fregene, Sulmo- |Le stazioni delle linee | 10 | 73
na-Raiano e Giulia- | a fianco indicate | |
nova-Teramo) e quel- | | 15 | 77
le al sud di essa | | |
I mittenti hanno l'obbligo di dichiarare, nella lettera di vettura, che le assicelle devono esclusivamente servire per la fabbricazione delle cassette d'imballaggio. TARIFFA ECCEZIONALE N. 210 Sughero e ritagli di sughero La tariffa e' applicabile al sughero greggio, o in pezzi cubici, prismatici o in tavole, nonche' ai ritagli di sughero sciolti e al sughero di scarto.
STAZIONI MITTENTI STAZIONI DESTINATARIE Peso minimo - tonnellate Classe
(1) Applicabile al sughero di scarto e ai ritagli di sughero sciolti. TARIFFA ECCEZIONALE N. 211 Carta in metodi per giornali quotidiani
STAZIONI MITTENTI STAZIONI DESTINATARIE Peso minimo - tonnellate Classe
Le spedizioni devono essere dirette ad Amministrazioni di giornali quotidiani editi in Italia oppure, per loro conto, all'Unione Editori Giornali o all'Ente Nazionale per la cellulosa e per la carta. TARIFFA ECCEZIONALE N. 212 Gas metano, butano e propano e loro recipienti Parte di provvedimento in formato grafico TARIFFA ECCEZIONALE N. 213 Pirite di ferro e ceneri di piriti di ferro di produzione nazionale Parte di provvedimento in formato grafico TARIFFA ECCEZIONALE N. 214 Zolfo Parte di provvedimento in formato grafico TARIFFA ECCEZIONALE N. 215 Lana sudicia
STAZIONI MITTENTI STAZIONI DESTINATARIE Peso minimo - tonnellate Classe
TARIFFA ECCEZIONALE N. 216 Fertilizzanti e correttivi del terreno Preparazioni chimiche per usi agricoli
STAZIONI MITTENTI STAZIONI DESTINATARIE Peso minimo - tonnellate Classe
TARIFFA ECCEZIONALE N. 217 Bauxite in pezzi di produzione nazionale
STAZIONI MITTENTI STAZIONI DESTINATARIE Peso minimo - tonnellate Classe
TARIFFA ECCEZIONALE N. 218 Asfalto
=====================================================================
| | Peso | | STAZIONI | minimo |
STAZIONI MITTENTI | DESTINATARIE | - | Classe
| |tonnellate |
-----------------------|-----------------------|-----------|---------
Stazioni della Sicilia | Stazioni della Sicilia| |
--------------- | |
Stazioni della Sarde- | Stazioni della Sarde- | |
gna | gna | |
-----------------------------------------------| |
In pezzi anche squadrati o in polvere; in | |
lastre per pavimenti, gradini e soglie | 15 | 84
Mastice d'asfalto........................ | 15 | 82
TARIFFA ECCEZIONALE N. 219 Legna da ardere (esclusi fascine di minuta legna, sarmenti scheggie, sughero e cortecce d'albero)
STAZIONI MITTENTI STAZIONI DESTINATARIE Peso minimo - tonnellate Classe
(1) Valevole per i trasporti percorrenti almeno 300 km. (2) Valevole per i trasporti percorrenti almeno 600 km. TARIFFA ECCEZIONALE N. 251 (3) Merci di produzione nazionale in esportazioni dall'Italia via terra I. - LIMITI DI APPLICAZIONE Stazioni mittenti: tutte le stazioni delle linee dello Stato. Stazioni destinatarie; stazioni estere poste oltre quelle di Ventimiglia, Modane, iselle, Pino, Chiasso, Tiralo, Brennero, San Candido, Tarvisio, nonche' quelle di Poggioreale Campagna, Poggioreale del Carso e Sant'Elia. II. - PREZZI Quelli delle tariffe: a) ordinarie nn. 1, 2; b) speciali nn. 101, 103, 105; c) eccezionali nn. 201, 213, 214, ridotti delle percentuali qui appresso indicate: SERIE A (2)
=====================================================================
Merci ascritte alla tariffa speciale | Percorrenza delle spedizioni
n. 103 |------------------------------
| km. 201-400 | oltre km. 400
--------------------------------------|---------------|--------------
Percentuali di riduzione applicabili..| 14 | 18
| |
SERIE B (2)
=====================================================================
Merci ascritte alla tariffa speciale | Percorrenza delle spedizioni
n. 201 |------------------------------
|fino a km. 1000|oltre km. 1000
--------------------------------------|---------------|--------------
PARTE I. - Derrate e prodotti orto- | |
frutticoli esclusi gli | |
agrumi | |
Percentuali di riduzione applica- | |
bili............................ | 15 | 20
| |
PARTE II. - Agrumi | |
Percentuali di riduzione applica- | |
bili............................ | 20 | 25
SERIE C
=====================================================================
Merce | Percorrenza delle spedizioni
---------------------------------|-----------------------------------
| | |
Patate | | |
Vino (compresi vermut e marsala),| fino a | km. | oltre
vino cotto o concentrato anche| km. 500 | 501-1000| km. 1000
chinato o misto con uova; con-| | |
tenenti fino al 25% in volume| | |
di alcole | | |
---------------------------------|-------------|----------|---------
Percentuali di riduzione appli- | | |
cabili........................ | 10 | 20 | 30
SERIE D
=====================================================================
Merci non comprese | Percorrenza delle spedizioni
nelle precedenti serie |-------------------------------------
della presente tariffa | km. | km. | km. | oltre
| 101-300 | 301-600 | 601-900| km. 900
-------------------------------|---------|---------|--------|--------
Percentuali di riduzione appli-| | | |
cabili........................| 10 | 15 | 18 | 20
III. - CONDIZIONI SPECIALI (3) 1ª. - La presente tariffa e' applicabile alle merci di produzione nazionale e dichiarate come tali, spedite con lettera di vettura internazionale e destinate direttamente alle stazioni estere indicate nella Parte I; non e' applicabile ai trasporti scortati da bolletta doganale di temporanea esportazione o rispediti dai transiti di confine in regime di temporanea esportazione. 2ª. - E' pure applicabile ai trasporti appoggiati alle stazioni di transito per essere poi rispediti all'estero per ferrovia sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite dall'Amministrazione. Ai trasporti in destinazione di Chiasso e di Modane la presente tariffa puo' essere applicata in via di rimborso, quando sia fornita la prova che trattasi di merci destinate al consumo locale. TARIFFA ECCEZIONALE N. 252 (3) Merci di produzione nazionale in esportazione dall'Italia via mare I. - LIMITI DI APPLICAZIONE Stazioni mittenti: tutte le stazioni delle linee dello Stato. Stazioni destinatarie: Ancona marittima Napoli marittima, escluse le Anzio Calate orientali Bari marittima Napoli San Giovanni Barra Barletta marittima Olbia marittima (Porto e Iso Brindisi marittima la Bianca) Cagliari Palermo marittima Castellammare di Stabia ma- Pescara rittima Porto Empedocle marittima Catania marittima Porto Torres Chioggia Ravenna (Darsena) Civitavecchia marittima Reggio di Calabria marittima Fiumicino Porto Canale Rimini Gallipoli marittima (delle Salerno marittima Ferrovie del Sud-Est) Savona marittima Genova marittima Siracusa marittima Imperia Oneglia Taranto marittima Termini Imerese Imperia Porto Maurizio Torre Annunziata marittima La Spezia marittima Venezia marittima Licata marittima Venezia Mestre (1) Livorno marittima Venezia Scalo Marghera Manfredonia marittima Viareggio Scalo Messina marittima Vibo Valentia Molfetta -- Monfalcone Trieste marittima (1) Limitatamente ai trasporti: a) indirizzati alla Societa' Veneta per l'esercizio dei magazzini generali e spedizioni b) destinati alla esportazione via mare attraverso gli stabilimenti serviti dal raccordo della Societa'. del porto industriale di Venezia; per onesti ultimi le tasse di porto dovranno essere calcolate per Venezia Scalo Marghera. II. - PREZZI (2) Quelli delle tariffe: a) ordinarie nn. 1, 2; b) speciali no. 101, 103, 105; c) eccezionali nn. 201, 213, 214, ridotti delle percentuali qui sotto indicate:
=====================================================================
| PERCORRENZA DELLE SPEDIZIONI
|--------------------------------
| fino a km. 200 | oltre km. 200
|-----------------|--------------
Percentuali di riduzione appli- | |
cabili....................... | 10 | 15
III. - CONDIZIONI SPECIALI (3) La presente tariffa compete alle merci di produzione nazionale spedite alle stazioni marittime sopra indicate per esservi imbarcate direttamente per l'estero; non e' applicabile alle spedizioni scortate da bolletta doganale di temporanea esportazione e rispedite dai porti in regime di temporanea esportazione. 2ª. - Le spedizioni devono essere presentate con la speciale lettera di vettura prevista per questa tariffa. Nell'uso della lettera di vettura e' implicita la dichiarazione che la merce spedita e' di produzione nazionale ed e' destinata all'esportazione via mare. 3ª. - Le riduzioni sono applicate a titolo provvisorio in partenza per le spedizioni in affrancato ed in arrivo per quelle in assegnato, e diventano definitive solo in quanto venga fornita all'amministrazione, entro 6 mesi dalla data della spedizione, la prova dell'eseguito imbarco ti tutta la merce per l'estero. 4ª. - Ove l'imbarco, per qualsiasi motivo, non sia stato eseguito entro 6 mesi dalla data della spedizione, o quando siasi accertato che tutta o parte della merce fu destinata a localita' esclusa dal beneficio della presente tariffa, l'intera spedizione e' soggetta al pagamento della differenza di tasse e delle soprattasse di cui l'art. 50, 1-b). Si procede pero' alla sola correzione delle tasse se il mittente, o il destinatario, abbia notificato l'avvenuto cambiamento od il mancato imbarco di tutta o di parte della spedizione al Controllo Merci della Ferrovie dello Stato, anche per mezzo delle stazioni interessate, non piu' tardi di un mese dalla data in cui il cambiamento fu ordinato, prima dello scadere dei 6 mesi se l'imbarco non e' avvenuto p se, pure essendo avvenuto l'imbarco entro i 6 mesi dalla data della spedizione, non ne sia fornita la prova entro il limite di tempo a norma della Condizione 3ª. 5ª. - Le norme e le modalita' atte a fornire la prova dell'eseguito imbarco sono stabilite dall'amministrazione. TARIFFA ECCEZIONALE N. 253 (1) Merci in transito attraverso l'Italia I. - LIMITI DI APPLICAZIONE Spedizioni ascritte. - Sono soggette a questa tariffa - con esclusione dell'applicazione diretta di ogni altra - le spedizioni di merci provenienti dall'estero e destinate all'estero, che attraversano l'Italia tra due punti del confine terrestre, oppure tra un punto del confine terrestre e una stazione marittima o viceversa. La tariffa si deve anche applicare alle spedizioni di merci in transito attarverso l'Italia, effettuate con interruzioni del trasporto nelle stazioni di transito terrestre o marittime o in stazioni interne italiane, La tariffa si deve applicare, inoltre, nel caso di merci in transito, che attraversino l'Italia compiendo parte del percorso per ferrovia e parte con mezzi non ferroviari. II. - PREZZI Si applicano le tasse di porto competenti alla spedizione in base alla "Nomenclatura e Classificazione delle cose" (Parte IV), alle tariffe ordinarie di cui al Capo IX, o alle tariffe speciali di cui al Capo X, o alla Tariffa eccezionale n. 254, moltiplicate per i coefficienti temporanei indicati nelle seguenti serie: Serie 1ª Spedizioni non comprese nelle serie successive: A) percorrenti fino a 500 km., coefficiente 1,50; B) percorrenti oltre 500 km., coefficiente 1,30. TABELLE TABELLE Parte di provvedimento in formato grafico III. - CONDIZIONI PARTICOLARI. 1ª. - Agli effetti dell'applicazione della presente tariffa, le stazioni di Genova Pegli, San Giuseppe di Cairo e Savona Letimbro sono considerate stazioni marittime. 2ª. - I prezzi valevoli per determinate destinazioni o provenienze estere sono applicabili, all'atto dell'eseguimento del trasporto, soltanto alle spedizioni effettuate con lettera di vettura diretta per le destinazioni o dalle provenienze estere stabilite. Qualora il trasporto abbia formato oggetto di rispedizione in una stazione intermedia, i detti prezzi sono applicati in via di rimborso, dietro presentazione di apposita domanda corredata dei documenti di trasporto comprovante la destinazione o la provenienza effettiva della merce e la identita' della merce oggetto della spedizione originaria con quella oggetto della rispedizione. La domanda di rimborso deve essere presentata non oltre 180 giorni dalla data di entrata del trasporto in Italia, risultante dal bollo apposto sui documenti di trasporto dalla stazione di transito di entrata in Italia, e, per le merci provenienti dal mare, dalla data di spedizione dalla stazione marittima di partenza. TARIFFA ECCEZIONALE N. 254 Merci varie caricate nello stesso carro "groupage" I. - LIMITI DI APPLICAZIONE
=====================================================================
STAZIONI | |Peso minimo|
MITTENTI | STAZIONI DESTINATARIE | - |Classe
| |Tonnellate |
--------------------------------------------------|-----------|------
Tutte le | Stazioni estere situate oltre quelle | 6 |54
stazioni | di¹ Ventimiglia, Modane, Isello, Pi-| |56 (1)
delle linee| no, Chiasso, Brennero, San Candi-| |
dello Stato| do, Tarvisio, Poggioreale Campagna,| 10 |61
| Poggioreale del Carso e Sant'Elia. | |
o viceversa | 15 |62
II. - CONDIZIONI PARTICOLARI 1° Non sono ammessi: a) gli oggetti d'arte; b) le materie infiammabili ed esplodenti; c) le spedizioni in cui una merce sorpassa in peso i due terzi del carico complessivo. 2° Sulla lettera di vettura le merci spedite devono essere dichiarate "Merci varie a carro (groupage)"; tale dichiarazione e' impegnativa per lo speditore ed implica la rinuncia all'applicazione delle norme degli articoli 24 e 72 delle presenti "Condizioni e Tariffe". 3° La tariffa e' pure applicabile ai trasporti appoggiati alle stazioni di transito di confine per essere poi rispediti sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite dall'amministrazione. (1) Valevole soltanto per i trasporti in transito per l'Italia, di cui la tariffa eccezionale n. 253. CAPO XII PREZZI Parte di provvedimento in formato grafico III) Alla parte III - Allegati - sono apportate le seguenti varianti: ALLEGATO N. 1 - Tasse accessorie: Il testo dei progressivi nn. 2, 3 e 8 e' annullato e sostituito dal seguente: 2. a) Lettere di vettura| 15 |L. 10 per ogni esemplare e duplicato | | b) lettera di vettura| Tariffa n. 102 |L. 5 per ogni esemplare per i pacchi fer-| | roviari espressi | | c) lettera di vettura| 15 |L. 20 per ogni esemplare a decalco per i| |Riduzioni del 5, 10, 15, trasporti a carro | | 20 e 25% per quantita- | | tivi rispettivamente | | di 5, 10, 20,50 e 100 | | mila esemplari. | | d) idem per i tra-| 15 |L. 15 per ogni esempla- | | re. sporti in piccole| |Riduzioni come sopra. partite | | e) secondo originale| 15 |L. 10 per ogni esempla- | | re. della lettera di| | Riduzioni come sopra. vettura | | 3. a) Verifica e timbra-| 15 |L. 300 per ogni 100 e tura delle lettere| | semplari. di vettura | | b) idem del secondo| 15 |L. 100 per ogni 100 e originale | | plari. | | 8. Diritto fisso per| 67 |L. 100 per ogni spedi- spezione | | zione a carro. | |L. 20 per ogni spedi- | | zione in piccole par- | | tite (eccetto quelle | | in base alle Tariffe | | n. 101 e 102, perche' | | gia comprensive del | | diritto fisso). il=2; Al progressivo n. 11 le parole "Tariffa n. 105 G. V." sono annullate e sostituite dalle parole "Tariffa speciale n. 104". Al progressivo n. 16 sono annullate le parole "ordinarie nn. 101 e 102 G. V." e sostituite dalle seguenti "speciali nn. 101 e 102". Al progressivo n. 22 sono annullate le parole "per le spedizioni a grande o a piccola velocita'". Al progressivo n. 23 la cifra 0,10 e' modificata in 0,05. ALLEGATO n. 3 - Condizioni per trasporto di mosto, uve pigiate, vino ed altri liquidi in carri serbatoi. Il titolo e il testo dell'Allegato e' annullato e sostituito dal seguente: ALLEGATO n. 3. - Condizioni particolari per i trasporti in carri serbatoi. Art. 1. - Per le spedizioni di mosto, uve pigiate, vino ed altri liquidi, nonche' di gas compressi o liquefatti in carri serbatoi, valgono le stesse tariffe o classi assegnate alle dette merci spedite in botti, barili o bombole computando, peraltro, i prezzi per il peso minimo non inferiore a 10 tonnellate per spedizione, oppure in base al peso reale se superiore. - Eccezionalmente, pei carri di portata inferiore a 10 tonnellate, le tasse sono computate in base alla portata, senza che possano essere inferiori a quelle sul peso minimo di 6 tonnellate. Se la tara del carro serbatoio supera il peso tassabile, il prezzo si computa sul peso corrispondente alla tara. Tuttavia per la spedizione di prodotti chimici allo stato liquido effettuate con carregiare e per le spedizioni di gas compressi e liquefatti con carri serbatoi metallici deve in ogni caso assumersi come peso tassabile quello risultante dalla semisomma del peso della tara del carro e quello della merce caricata. Tale semisomma e' arrotondata al 100 chilogrammi superiori. Art. 2. - I carri serbatoi dell'amministrazione sono ascritti a diversi gruppi, per ognuno dei quali l'amministrazione stabilisce quali sono le merci che possono esservi caricate. Ciascun carro porta l'indicazione del gruppo al quale appartiene, nonche' le principali merci che la sua specializzazione ammette al trasporto. Pel carico di prodotti non compresi fra quelli stabiliti dall'amministrazione, devono essere chieste istruzioni al capostazione, che fa conoscere se il trasporto e' possibile ed in caso affermativo il gruppo del carro che deve essere richiesto; in quest'ultimo caso il capostazione consegna esplicito benestare scritto per carico della merce specificando le eventuali condizioni che l'utente dovesse osservare. E' vietato, salvo il caso di tale benestare scritto, caricare carri serbatoi con liquidi diversi da quelli ammessi dalle singole specializzazioni. L'inosservanza di tale divieto da' diritto all'amministrazione ad esigere per ogni carro, in aggiunta alla tassa di lavatura di cui al successivo art. 7, una sopratassa di lire 10.000 oltre il recupero di eventuali maggiori spese e danni. Art. 3. - Le operazioni di carico e scarico dei carri serbatoi devono essere eseguite a cura, spesa, rischio e pericolo del mittente e del destinatario e sotto l'osservanza delle speciali istruzioni che sono date dall'amministrazione. Art. 4. - L'amministrazione non risponde delle alterazioni, dei deterioramenti, delle avarie e delle dispersioni delle merci, eccetto che lo speditore od il destinatario non provino che i danni siano derivati da colpa dell'amministrazione stessa. Art. 5. - Sono escluse dal trasporto in carri serbatoi le spedizioni destinate o che debbono transitare sulle reti di quelle amministrazioni ove la circolazione di tali carri fosse proibita, per ragioni di privativa o per qualsiasi altro motivo. Art. 6. - L'amministrazione consegna ai mittenti i carri serbatoi debitamente ripuliti all'interno, ma lascia pero' facolta' ai mittenti stessi di eseguire, quando lo credano, una ulteriore pulitura a loro cura e spesa esclusiva, purche' per questa operazione siano osservate le speciali istruzioni all'uopo stabilite dall'amministrazione stessa e senza che cio' dia diritto ad una proroga del termine utile nel carico. L'accettazione dei carri serbatoi da parte dei mittenti non puo' farsi con riserva circa lo stato di pulizia interna dei carri medesimi e cosi', quando questi sono stati accettati, la amministrazione resta esonerata da qualsiasi responsabilita' a tale riguardo. Art. 7. - I carri serbatoi forniti dall'amministrazione debbono essere restituiti, dopo lo scarico, debitamente puliti all'interno ed adatti al trasporto della merce per la quale sono specializzati. In caso di inosservanza di tale prescrizione, la amministrazione ha diritto di esigere dal destinatario una tassa di lavatura di lire 10.000 per ogni carro, oltre il recupero di eventuali maggiori spese e danni. ALLEGATO n. 3-bis. - Condizioni per il trasporto di merci ii casse mobili: Assume la denominazione di Allegato n. 2. ALLEGATO n. 4. - Tabella dei cali naturali e stradali. Al CAPO I - Merci il cui calo e' commisurato al tempo, il punto D) Materie di origine minerale e' soppresso. Il successivo punto E) assume la denominazione di punto D). Al CAPO II - Merci il cui calo e' commisurato alla distanza percorsa, i punti A) e B) assumono rispettivamente le denominazioni di punto B) e punto C). E' istituito il seguente punto A):
=====================================================================
|Coefficienti percentuali di calo
CATEGORIA DELLE MERCI |--------------------------------
| per | per | Calo
| i primi | i 125 km | massimo
| 125 km. | successi-| presunto
| | vi |
------------------------------------|----------|----------|----------
A) Materie di origine minerale | | |
| | |
Metalli e leghe metalliche (ferro| | |
piombo, zinco, stagno, rame, allu-| | |
minio, nichelio, ecc.): | | |
in pani od in pezzi...........| - | - | -
in rottami, in polvere, in li-| | |
matura od altri cascami della lavo-| | |
razione | 1 | 1 | 2
| | |
Minerali, roccie e terre di ogni| | |
sorta, comprese le scorie, le ce-| | |
neri, il vetro, le paste ceramiche| | |
lo zolfo e la grafite: | | |
in pezzi od in masse compatte.| - | - | -
in masse friabili od in polve-| | |
re................................| 1/2 | 1/2 | 1
| | |
Pirite...........................| 1 | 1/2 | 2
| | |
Al punto B) e aggiunto il seguente| | |
numero: | | |
Ligniti naturali 3...............| 3 | 2 | 5
ALLEGATO n. 5. - Spedizioni di oggetti di antichita' e d'arte destinate all'estero o ad essere imbarcate in un porto nazionale per qualunque destinazione. Art. 2. - Le parole "di marche da bollo per L. 6,00" figuranti al sesto comma sono annullate e sostituite dalle seguenti: "delle marche da bollo prescritte". Il testo dell'ottavo comma e' annullato e sostituito dal seguente: "Il certificato di nulla osta e' compilato nella forma stessa della licenza, con il valore attribuito alla merce". Il testo della lettera c) del nono comma e' annullato. Le lettere d), e), f), g), h), i), l), m) ed n) assumono, rispettivamente, la denominazione di: e), d), e), f), g), h), i), l) ed m). Le parole "reca il timbro a secco - figuranti al decimo comma sono annullate e sostituite dalle seguenti: "reca il timbro a umido". Le parole "marche da bollo da L. 6,00" figuranti all'undicesimo comma sono annullate e sostituite dalle seguenti: "le marche da bollo prescritte". Il testo degli ultimi due comma e' annullato e sostituito dal seguente: "I piombi sono di una sola specie e cioe' rotondi sia per le merci soggette a tassa di esportazione, sia per quelle accompagnate da certificato di nulla osta. I medesimi piombi recano impresse per gli uffici, da una parte, le parole: "Esportazione Arte Antica", ovvero: "Esportazione Arte Moderna", a seconda dei casi. ALLEGATO n. 8. - Valute metalliche e cartacee da accettare dalle stazioni e norme da osservare: E' soppresso. ALLEGATO n. 9. - Giorni festivi riconosciuti dallo Stato: E' soppresso. IV) L'intestazione e il testo della Parte IV - Nomenclatura e classificazione delle cose spedite a grande e piccola velocita' sono annullati e sostituiti dal seguente testo: PARTE IV NOMENCLATURA E CLASSIFICAZIONE DELLE COSE A) AVVERTENZE E ISTRUZIONI GENERALI 1ª - Le merci si tassano secondo la voce di nomenclatura nella quale rientrano per la loro natura e lo stato di lavorazione. In mancanza di voce specifica in nomenclatura, la merce si assimila, agli effetti della tassazione, alla voce collettiva specifica nella quale possa rientrare per le sue caratteristiche merceologiche. Ove le caratteristiche della merce non consentano detta assimilazione, la merce stessa si tassa secondo la voce o Merci non nominate" del gruppo 42. Per facilitare l'assegnazione e l'assimilazione delle cose alla competente voce di Nomenclatura, l'amministrazione tiene a disposizione degli utenti nelle stazioni un - Repertorio delle merci", che puo' contenere anche definizioni e criteri differenziali ai fini del rinvio alla varie voci della Nomenclatura; tale Repertorio e' anche in vendita al pubblico. 2ª - Le merci dichiarate genericamente dal mittente sulla lettera di vettura senza l'indicazione della qualita', come tessuti, carta, leghe metalliche, ecc., si classificano come quelle della qualita' maggiormente tassata. 3ª - Salvo i casi indicati nella Nomenclatura, non si tiene conto dell'uso che possa essere fatto delle merci, le quali sono da tassare unicamente con le classi loro assegnate, anche se per qualche uso potessero comprendersi in altra voce. 4ª - Quando nella Nomenclatura manchi espressa distinzione, non si fa alcuna differenza fra oggetti nuovi o usati, fra prodotto puro o impuro, greggio o raffinato. Per gli oggetti dichiarati "fuori uso" o come tali ammessi dalla Nomenclatura, il mittente o il destinatario dovranno prestarsi, su richiesta dell'amministrazione, a renderli inservibili spezzandone o deformandone le parti principali. 5ª - Gli oggetti, i miscugli e le soluzioni non nominate nella Nomenclatura, formati nella loro parte costitutiva da due o piu' materie (esclusi gli accessori), si considerano composti interamente della materia maggiormente tassata, fatta eccezione per il caso in cui questa costituisca in peso, valere e funzione parte trascurabile. Tuttavia le soluzioni acquose di prodotti chimici, inorganici e organici, che rientrano rispettivamente nei gruppi 16 e 17, si classificano secondo la voce prevista in ciascuno dei due gruppi suddetti. 6ª - Quando una o piu' parti di un oggetto siano separate e dichiarate distintamente sulla lettera di vettura, con l'indicazione dei singoli pesi, si tassano secondo le corrispondenti voci. 7ª - Salvo che non sia altrimenti disposte nella Nomenclatura, gli oggetti incompleti, cioe' mancanti di una o piu' delle loro parti, si tassano come completi quando la parte presentata sia quella prevalente. 8ª - Le merci riposte in piu' recipienti, l'uno dentro l'altro, si tassano secondo il recipiente in cui sono direttamente contenute. I liquidi in serbatoi, ove questo modo di spedizione non sia per essi espressamente previsto dalla Nomenclatura, si tassano anche se fossero contenuti nel recipiente a cui corrisponde la classificazione meno elevata. Le merci, per le quali la Nomenclatura prevede una apposita classificazione allorquando esse vengono presentate al trasporto in carri serbatoi, botti o barili, usufruiscono di tale classificazione anche se il trasporto avviene in fusti metallici o di legno, stagnoni e imballaggi analoghi. Se le merci, per le quali la Nomenclatura prevede piu' specie d'imballaggio, sono spedite non imballate si tassano come se fossero contenute nell'imballaggio il cui impiego determina la classificazione meno elevata. 9ª - Le damigiane e i bottiglioni devono essere, per stabilita', rivestimento e protezione, tali da poter sopportare i normali rischi del trasporto. 10ª - Sono escluse dal trasporto a velocita' ordinaria le merci soggette a rapido deperimento e stabilite dall'amministrazione con apposite annotazioni nella Nomenclatura o nel Repertorio. B) ELENCO SISTEMATICO DEI GRUPPI Parte di provvedimento in formato grafico C) VOCI DI NOMENCLATURA Parte di provvedimento in formato grafico
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