DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1952, n. 12
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911;
Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674, e successive modificazioni;
Vista la legge 22 dicembre 1948, n. 1456;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1949, n. 12;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1949, n. 308;
Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste e per l'industria e commercio; Decreta:
Art. 1
Alle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato", alle "Concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e cose sulle Ferrovie dello Stato" ed al "Regolamento per i trasporti militari delle persone e dei bagagli sulle ferrovie dello Stato", sono apportate le varianti di cui all'allegato n. 1 al presente decreto.
Art. 2
Alle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato" sono apportate le varianti di cui all'allegato n. 2 al presente decreto.
Art. 3
Il Ministro per i trasporti provvedera', dove necessario e nei limiti previsti dall'art. 6, lettera d) del regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, a coordinare, uniformare e mettere in relazione con le disposizioni dell'allegato n. 2 di cui al precedente art. 2 le disposizioni contenute nelle restanti parti, delle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato".
Art. 4
Restano immutate e applicabili, anche in relazione alle modifiche introdotte col presente decreto, le disposizioni di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1949, n. 12.
Art. 5
Il presente decreto entra in vigore il 1 febbraio 1952.
EINAUDI DE GASPERI - MALVESTITI - PELLA - VANONI - FANFANI - CAMPILLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 gennaio 1952
Atti del Governo, registro n. 49, foglio n. 39. - FRASCA
Allegato n. 1
ALLEGATO N. 1. Modificazioni e aggiunte alle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato", alle "Concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose sulle Ferrovie dello Stato" ed al "Regolamento per i trasporti militari delle persone e dei bagagli sulle Ferrovie dello Stato". Alle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato" sono apportate le seguenti varianti: PARTE I Condizioni generali CAPO II - Art. 8. - Il secondo comma del paragrafo I - Cambio di classe e cambio di treno - e' annullato e sostituito dal seguente: "Per i biglietti di corsa semplice e di andata e ritorno locali, la differenza viene stabilita fra i prezzi delle due classi a tariffa n. 1 per i biglietti di corsa semplice e a tariffa n. 2 per quelli di andata e ritorno, per il tratto in cui ha luogo il passaggio in classe superiore considerato isolatamente. Qualora il cambio di classe venga chiesto per l'intera percorrenza, la differenza viene stabilita fra il prezzo locale della classe inferiore e quello della classe superiore calcolato a tariffa n. 1 per i biglietti di corsa semplice e a tariffa n. 2 per quelli di andata e ritorno. Quando pero' esista il prezzo locale anche per la classe superiore e la differenza fra i due prezzi per l'intera percorrenza del biglietto risulti piu' conveniente per il viaggiatore, si applica quest'ultima". CAPO II - Art. 8-bis, par. 4 - Irregolarita' nel trasporto dei ragazzi. - Dopo le parole "l'Amministrazione ha il diritto di esigere" sono aggiunte le seguenti "per tutto il percorso effettuato e per quello che il ragazzo intenda effettuare". PARTE II Condizioni particolari - Tariffe - Prezzi CAPO IV - Art. 17, par. 5 - Biglietti a meta' prezzo. - Il primo comma e' annullato e il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Quando sia prevista dalle norme in vigore l'applicazione della meta' del prezzo, questa si calcola sul prezzo a tariffa competente per adulti, con arrotondamento ai sensi del par. 4". CAPO IV - Art. 17, par. 6 - Viaggi collettivi. - Dopo le parole "il prezzo e' computato" sono inserite le seguenti "per adulti e,". CAPO V - Art. 20. - Il paragrafo 2 - Prezzi - e' annullato e sostituito dal seguente: Par. 2. Prezzi - I prezzi dei viaggi di corsa semplice sono stabiliti da apposite tariffe. "Quando non sia altrimenti disposto si applica la tariffa ordinaria n. 1. "Le tariffe speciali n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, n. 7 e n. 51 sono applicabili secondo disposizioni particolari. "Fanno eccezione alle norme precedenti i prezzi locali istituiti, per motivi di concorrenza, in base all'art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, e successive modificazioni (Allegato 6). "Nessuna riduzione e' applicabile ai diritti fissi, ai supplementi e alle tasse accessorie di qualsiasi specie. "I biglietti richiesti per gli itinerari previsti dal secondo comma del par. 1 si tassano: a) per i percorsi fino a 400 km. sulla distanza complessiva; b) per i percorsi superiori a 400 km., sommando i prezzi relativi ai due itinerari stabiliti a norma del primo comma del paragrafo stesso". CAPO VII - Art. 29. - Nel titolo dell'articolo dopo la parola "carrozze" sono aggiunte le seguenti "di altre Amministrazioni e". Il primo comma del paragrafo I dell'art. 29 e' annullato e sostituito dal seguente: "Il trasporto dei viaggiatori in carrozze salone di altre Amministrazioni e di privati e' consentito quando l'Amministrazione lo giudichi compatibile con le esigenze del servizio e purche' le carrozze soddisfino le condizioni prescritte per la circolazione del materiale". CAPO VIII - Art. 33. - Il paragrafo 1 - Composizione delle comitive e prezzi applicabili - e' annullato e sostituito dal seguente: par. 1. Composizione delle comitive e prezzi applicabili. - Alle comitive viaggianti con lo stesso treno si applicano i prezzi delle seguenti tariffe: A) Tariffa n. 3: a) per i viaggi di comitive composte di almeno 4 persone appartenenti ad una medesima famiglia, comprese le persone di servizio conviventi; b) per i viaggi di comitive di almeno 10 persone: 1° che effettuino un viaggio di andata e ritorno o circolare; 2° o che provengano dall'estero o vi siano dirette; 3° o che siano di eta' non superiore ai 21 anni; sono ammessi nella composizione della comitiva e all'applicazione conseguente della tariffa spettante anche gli accompagnatori di eta' superiore ai 21 anni, nella misura massima di un terzo; c) per i viaggi di comitive di almeno 50 persone; B) Tariffa n. 4: per i viaggi di comitive di almeno 150 persone; C) Tariffa n. 5: per i viaggi di comitive di almeno 400 persone; D) Tariffa n. 6: per le gite programmate dall'Amministrazione ferroviaria che interessino giorni festivi e quando sia prevista una affluenza di almeno 600 persone. Per i viaggi di comitive familiari (lettera A sub a) il biglietto collettivo viene emesso contro esibizione dello stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza, datato da non oltre due anni. Per le famiglie provenienti dall'estero lo stato di famiglia puo' essere comprovato dal passaporto, quando da questo risulti la composizione del nucleo familiare. Per i treni straordinari in servizio internazionale programmati dall'Amministrazione ferroviaria questa ha facolta' di accordare, per i singoli viaggi di affluenza alle stazioni di partenza, nonche' per i viaggi di ritorno in residenza, la tariffa n. 3, sotto il vincolo della partecipazione dei beneficiari alle gite che si effettuano con i treni stessi. Per le gite programmate dall'Amministrazione ferroviaria (lettera D), e' ammesso che nel prezzo del trasporto possa essere conglobato quello dei servizi accessori connessi con lo scopo della gita, in aggiunta al costo del biglietto ferroviario. Per i viaggi individuali di pellegrini diretti a Santuari all'estero, effettuati dalle localita' di propria residenza alla stazione di origine o ad una stazione di transito di treni speciali di pellegrinaggio per l'estero, nonche' per i corrispondenti viaggi di ritorno, si applicano i prezzi della tariffa n. 3. Per le gite programmate dall'Amministrazione ferroviaria non sono applicabili le riduzioni per i ragazzi di cui all'art. 7. L'Amministrazione puo' consentire ai componenti di comitive, munite di biglietto emesso in virtu' di una tariffa diretta internazionale di effettuare isolatamente parte del viaggio. Per le comitive che provengono dall'estero o vi sono dirette, l'Amministrazione ha facolta' di consentire il viaggio gratuito al conduttore che le accompagna, purche' trattisi di conduttore di mestiere, debitamente autorizzato. Se trattasi di comitive da 15 a 50 persone puo' essere concesso il viaggio gratuito ad un solo conduttore; se di comitive di oltre 50 persone puo' essere concesso il viaggio gratuito in ragione di un conduttore per ogni 50 persone o frazione di 50 con un massimo di cinque conduttori. Se la comitiva viaggia in classi diverse, il biglietto al conduttore e' rilasciato per una classe superiore nel solo caso che, per ciascun conduttore, il numero dei viaggiatori trasportato in tale classe sia almeno di sei. Per le comitive di oltre 25 persone composte di pellegrini, escursionisti, ovvero di scolari e loro insegnanti, l'Amministrazione ha facolta' di consentire il viaggio gratuito ad un membro direttivo della comitiva per ogni 25 persone con un massimo di tre viaggi gratuiti. CAPO VIII - Art. 33, par. 4 - Richiesta di materiale apposito e di proseguimento senza trasbordo. - Nell'ultimo periodo del primo comma dopo le parole i dei posti offerti dalle carrozze" sono da aggiungere le seguenti altre "a tariffa competente al trasporto". CAPO VIII - Art. 34 - Treni straordinari con carrozze - Corse straordinarie di automotrici. - Nell'ultimo comma la parola "esige" e' sostituita dalle parole "ha facolta' di esigere". CAPO XIV - Art. 49, par. 2 - Tessere di riconoscimento. - Nel secondo periodo del primo comma le parole "alla stazione ammessa al rilascio dei biglietti settimanali o festivi i sono sostituite dalle seguenti: "alla stazione della localita' di residenza per i biglietti di abbonamento settimanali ed a quella della localita' di lavoro per i biglietti di abbonamento festivi". Nel primo periodo del quarto comma le parole "il sindaco della localita' di residenza certifica la residenza abituale del richiedente" sono sostituite dalle seguenti "deve essere certificata dal sindaco la residenza del richiedente". CAPO XVI - Art. 53 - Tessere di autorizzazione per l'acquisto di biglietti a prezzo ridotto. - In fine al primo comma, le parole "la tariffa n. 4" sono sostituite con quelle "a tariffa n. 5". Il titolo della tariffa n. 13 "per carrozze salone dei privati", e' modificato come segue: "per carrozze salone di altre Amministrazioni e di privati". Le basi chilometriche delle tariffe da n. 1 a n. 7 e delle tariffe n. 21 e n. 23 sono modificate come appresso: TARIFFE DAL N. 1 AL N. 7. Parte di provvedimento in formato grafico TARIFFA N. 21 Parte di provvedimento in formato grafico TARIFFA N. 23 Parte di provvedimento in formato grafico TARIFFA N. 51 Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato n. 2
ALLEGATO N. 2 Modificazioni e aggiunte alle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato". I) Alla parte I - Condizioni - sono apportate le seguenti varianti: Articolo 3. - Il titolo ed il testo dell'articolo sono annullati e sostituiti dai seguenti: Art. 3. MODI DI ESECUZIONE DEI TRASPORTI. MODI CELERI DI INOLTRO. par. 1. Modi di esecuzione. - I trasporti si effettuano: a) con spedizioni a bagaglio (Capo II); b) con spedizioni a velocita' ordinaria (Capo III). par. 2. Modi celeri di inoltro. - Le tariffe, per i trasporti non a bagaglio, possono prevedere: a) Inoltro accelerato, per tutto o parte del percorso, per determinate cose deperibili o in speciali condizioni; b) l'inoltro con i treni viaggiatori a condizioni e con limiti particolari. Quando le esigenze di servizio lo consentano, l'Amministrazione puo' ammettere al trasporto con i treni viaggiatori, per tutto o parte del percorso, anche cose per le quali le tariffe non prevedono tale modo di inoltro. Nei casi previsti dal presente paragrafo possono essere applicati gli aumenti di prezzo di cui all'art. 75 od altri stabiliti nelle tariffe. L'Amministrazione ha facolta' di istituire su determinati itinerari e con orari pubblicati nello orario ufficiale viaggiatori" treni merci accelerati o diretti, a tutti gli effetti equiparati ai treni viaggiatori. par. 3. - I trasporti possono essere effettuati in piccole partite oppure a carro completo. Articolo 4. Le parole "a piccola velocita'" figuranti alla cifra 3 del par. 2 sono annullate e sostituite dalle parole "a velocita' ordinaria (art. 3, par. 1)". Le parole "a grande velocita' n figuranti alla cifra 4 del par. 2 sono annullate e sostituite dalle parole "con inoltro accelerato". Il testo della cifra 5 del par. 2 e' annullato. Il testo del par. 3 e' annullato. Articolo 6. Il testo della lettera h) del paragrafo 1 e' annullato e sostituito dal seguente: "h) le pellicole cinematografiche in rotoli per spettacoli ed il relativo materiale pubblicitario;". Il secondo comma del par. 6 e' annullato. Articolo 7. - Le parole "Le pellicole cinematografiche di celluloide" figuranti al paragrafo 2 sono modificate come segue: "Le pellicole cinematografiche di celluloide in rotoli per spettacoli". Articolo 13. - In fine all'ultimo comma del par. 4 sono aggiunte le parole: nonche' le pellicole cinematografiche di celluloide. CAPO III. - Il titolo del Capo III e' annullato e sostituito dal seguente: CAPO III. DELLE SPEDIZIONI DI COSE A VELOCITA' ORDINARIA O CON RESA ACCELERATA Articolo 15. Il testo dei primi due comma del par. 1 e' annullato e sostituito dal seguente: Per ogni spedizione il mittente deve consegnare alla stazione di partenza una lettera di vettura compilata sugli appositi stampati stabiliti dall'Amministrazione. L'amministrazione tiene in vendita nelle stazioni le lettere di vettura al prezzo indicato dall'allegato 1, n. 2 ed ha facolta' di sottoporre a preventiva verifica e timbratura (percependo il compenso di cui al n. 3 del detto allegato) quelle stampate per proprio uso da privati. Il titolo ed il testo del par. 2 sono annullati e sostituiti dai seguenti: par. 2. Determinazione della tariffa. - Ove l'applicazione di una determinata tariffa o di un dato modo di trasporto sia subordinata alla presentazione di un modello speciale di lettera di vettura, la presentazione di tale modello speciale implica la scelta da parte del mittente di quella particolare tariffa o modo di trasporto. Articolo 18. - Nella lettera d) del par. 1 le parole: "tariffa N. 108 G.V." sono annullate e sostituite dalle seguenti: "tariffa speciale n. 106". Nella lettera f) del par. 1 il riferimento "(art. 3)" e' annullato e sostituito con il riferimento "(art. 59)". Nella lettera o) del par. 1 il riferimento "(art. 43, par. 5)" e' annullato e sostituito con il riferimento "(art. 43, par. 4)". Articolo 28. - Il diritto di registrazione di cui al decreto Ministeriale n. 489 del 27 luglio 1950 e' soppresso. Pertanto il secondo comma del par. 1 e' annullato. Articolo 36. - Al par. 1 il secondo periodo del primo capoverso e' annullato e sostituito dal seguente: Essa, all'uopo pubblica le relative indicazioni nel "Repertorio delle merci" (vedi Parte IV, "Nomenclatura e classificazione delle cose", lettera A). par. 5, lettera c), primo capoverso: le parole "grande velocita'" sono annullate e sostituite da quelle "velocita' ordinaria". par. 5, lettera c), ultimo capoverso: le parole "piccola velocita'" sono annullate e sostituite da quelle "velocita' ordinaria". par. 5, lettera d), primo capoverso: le parole "piccola velocita'" sono annullate e sostituite da quelle "velocita' ordinaria". Articolo 38. - Il titolo ed il testo dell'art. 38 sono annullati e sostituiti dai seguenti: Art. 38. - ACCETTAZIONE DEI TRASPORTI E CONCLUSIONE DEI RELATIVI CONTRATTI. par. 1. Ore di accettazione. - L'Amministrazione accetta le spedizioni nelle ore della giornata che per ciascuna stazione stabilisce e rende note al pubblico. par. 2. Giorni di accettazione. - L'Amministrazione accetta le spedizioni nei giorni feriali. Nei giorni festivi riconosciuti dallo Stato accetta le spedizioni per le quali sia chiesto ed ammesso l'acceleramento della resa (art. 3, par. 2) e quelle altre da essa stabilite. L'Amministrazione, quando lo ritenga necessario per eliminare gli inconvenienti derivanti al servizio da una straordinaria affluenza di spedizioni o per conseguire una maggiore utilizzazione del materiale rotabile durante i periodi di traffico piu' intenso, puo', in via temporanea, accettare tutte le spedizioni nei giorni festivi riconosciuti dallo Stato in tal caso deve pubblicare 2 giorni prima un avviso nelle stazioni alle quali il provvedimento viene esteso. par. 3. Conclusione del contratto di trasporto. - Il contratto di trasporto si intende concluso nel momento in cui l'agente incaricato dell'accettazione della spedizione restituisce al mittente il duplicato della lettera di vettura, dopo avervi apposto il bollo a data della stazione di partenza e la propria firma. Articolo 40. - Il testo delle lettere h) ed i) del par. 1 e' annullato e sostituito dal seguente: h) sia fatta proseguire con resa accelerata, quando questa sia ammessa, limitatamente ai trasporti a carro; i) sia rispedita a velocita' ordinaria se originariamente a resa accelerata, limitatamente alle merci giacenti. Articolo 41. - Nella lettera c) del par. 2 il riferimento dello art. 43, par. 3, punto a) e' annullato e sostituito con il riferimento "dell'art. 43, par. 2, punto h)". Articolo 43. - Il titolo ed il testo dell'art. 43 e' annullato ed e' sostituito dal seguente: Art. 43. - TERMINI DI RESA. par. 1. Termini. - L'Amministrazione deve mettere le cose oggetto del trasporto a disposizione del destinatario, entro un termine massimo calcolato nel seguente modo: a) ore 36, ovvero ore 24 per le operazioni in partenza rispettivamente per le spedizioni in piccole partite e per quelle a carro; b) ore 36 per ogni 300 km. indiviabili di percorso. Le singole tariffe possono stabilire variazioni dei predetti termini di resa. I termini per la resa accelerata sono contemplati nel successivo par. 4. par. 2. Termini supplementari. - I termini stabiliti nel paragrafo precedente sono aumentati: a) di ore 24, per le spedizioni che devono attraversare lo Stretto di Messina; b) di ore 24, per le spedizioni in partenza od in destinazione delle stazioni marittime, lacuali e fluviali, comprese nell'allegato 6"; c) del tempo stabilito per la presa e consegna delle spedizioni a domicilio (art. 37); d) di ore 24, per ogni giorno festivo riconosciuto dallo Stato, che, in tutto o in parte, cada nel termine di resa delle spedizioni a velocita' ordinaria; e) del tempo durante il quale le spedizioni in provenienza od in destinazione di scali marittimi, rimangono ivi ferme nei giorni non lavorativi, o dichiarati tali, dalle autorita' portuali; f) del tempo durante il quale, per lo stato del mare, non sia possibile, a giudizio delle Capitanerie di Porto di Villa San Giovanni, Reggio Calabria o Messina, di, fare la traversata o di accostare a terra; g) del tempo durante il quale le spedizioni rimangono ferme per l'espletamento delle formalita' doganali, daziarie o di polizia; h) del tempo durante il quale le spedizioni sostano a causa di un evento estraneo all'esercizio ferroviario o di una interruzione di linea, che impediscano di iniziare o di proseguire il trasporto; i) del tempo necessario, per qualunque spedizione, ad eseguire le operazioni di pesatura nei casi contemplati nei punti a), b) e c) del par. 1 e nel punto 2 del par. 2 dell'art. 21; l) del tempo durante il quale le cose rimangono giacenti, in attesa che la gru si renda disponibile; m) del tempo, per qualunque spedizione gia' arrivata a destino, in cui non se ne effettua la riconsegna in dipendenza della chiusura degli scali (art. 45, par. 5); n) del tempo durante il quale gli animali sostano per la alimentazione o per la visita veterinaria; o) del tempo durante il quale le spedizioni rimangono ferme a causa di una modificazione del contratto di trasporto, o a causa di operazioni che interessano gli utenti e che formano oggetto di apposite concessioni; p) del tempo durante il quale le spedizioni rimangono ferme a causa di un traffico straordinario locale o di transito. par. 3. Annotazione in caso di traffico straordinario. - L'Amministrazione, trovandosi nella necessita' di valersi dei termini supplementari contemplati al par. 2-p), fa risultare sulla lettera di vettura propriamente detta e sul bollettino di consegna la durata del termine supplementare. I termini supplementari non si computano, nel caso di cui al par. 2-p) se, quando incominciano a decorrere, tutto il termine di resa sia stato gia' oltrepassato. par. 4. Termini di resa per i trasporti effettuati con treni viaggiatori od equiparati. - Quando in base alle tariffe, a disposizioni particolari, o ad accordi col mittente (art. 75, par. 1), l'Amministrazione abbia l'obbligo di effettuare la resa) dei trasporti in relazione all'orario dei treni viaggiatori od equiparati (art. 3 par. 2), il termine di resa e' costituito: a) dal tempo previsto dall'orario del treno o dei treni con i quali il trasporto deve essere inoltrato; b) dal tempo durante il quale le cose sostano nella stazione di coincidenza, in attesa del primo treno utile, considerato come tale il primo treno viaggiatori od equiparato ammesso al trasporto delle merci oggetto della spedizione, che parta almeno due ore dopo l'arrivo del treno che le ha trasportate. L'Amministrazione puo' elevare tale termine sino a 3 ore per alcune stazioni aventi particolari condizioni di esercizio; c) da due ore dopo l'arrivo effettivo delle cose a destinazione. Le spedizioni devono essere consegnate alla stazione almeno un'ora prima della partenza del treno. L'Amministrazione puo' elevare tale termine fino a tre ore per alcune stazioni aventi particolari condizioni di esercizio. Anche per i trasporti effettuati con resa accelerata, di cui al presente paragrafo, valgono i termini supplementari stabiliti ai punti c), e), f), g), h), i), l), n), o), p), del precedente par. 2. Per le spedizioni effettuate con inoltro misto (art. 3 par. 2), il termine di resa si computa sommando i termini relativi al percorsi separatamente considerati. Il termine di resa cosi' computato non potra' esser superiore a quello risultante dall'applicazione al trasporto dei criteri di cui al par. 1. Articolo 44. - Il testo dell'articolo 44 e' annullato e sostituito dal seguente: par. 1. Decorrenza. - Il termine di resa decorre dalla mezzanotte successiva alla consegna del duplicato della lettera di vettura al mittente (art. 38 par. 3), a meno che si tratti, di trasporto con termine di resa calcolato sull'orario dei treni viaggiatori od equiparati, per l'intero percorso o su parte di esso, a condizioni che l'acceleramento abbia inizio dalla stazione di partenza del trasporto (art. 43 par.4). In tali casi il termine di resa decorre dall'ora di partenza stabilita dall'orario del treno con il quale il trasporto deve essere inoltrato. par. 2. Osservanza dei termine di resa. - il termine di resa si intende osservato quando, prima che esso scada, le cose si trovano a disposizione del destinatario nella stazione di arrivo od al suo domicilio, a seconda che si tratti di spedizioni ferme in stazione o a domicilio. Le cose si considerano a disposizione nella stazione di arrivo, quando l'Amministrazione le abbia posto in luogo dove il destinatario possa prenderne possesso ed abbia inoltre emesso l'avviso di arrivo (art. 46 par. 1). Quest'ultima condizione non si applica: 1) ai trasporti con resa accelerata (art. 43 par. 4); 2) quando le singole tariffe dispensano l'Amministrazione dall'emissione dell'avviso di arrivo. par. 3. Inscindibilita' del termine di resa. - Il termine di resa e' inscindibile: l'Amministrazione non e' tenuta a render conto dell'impiego dei termini parziali che lo compongono. par. 4. Termine di resa delle spedizioni in servizio cumulativo. - Il termine di resa delle spedizioni in servizio cumulativo italiano e' costituito dalla somma dei rispettivi termini adottati da ciascuna Amministrazione. Nel caso di amministrazioni che adottino le presenti condizioni si aggiungono 24 ore, per ogni cambio di Amministrazione, al termine calcolato in base all'art. 43 ed ai par. 1, 2 e 3 del presente articolo, dalla stazione di partenza a quella di definitiva destinazione. Resta fermo quanto disposto dal par. 4 dell'art. 43 per i termini da calcolare sull'orario dei treni. Articolo 46. - il testo del par. 2 e' annullato e sostituito dal seguente: par. 2. Termini per l'asportazione delle cose. - Le cose oggetto del trasporto devono essere ritirate dal destinatario: a) entro le 24 ore se la lettera di avviso e' consegnata a mano o rimessa per "espresso" o se l'avviso e' dato con fonogramma o telegramma; b) entro le 48 ore se la lettera di avviso e' rimessa a mezzo posta ordinaria. Ciascuno dei suindicati termini decorre dal momento in cui e' dato l'avviso, se questo e' rimesso per espresso o trasmesso con fonogramma ovvero con telegramma, e negli altri casi dal mezzogiorno o dalla mezzanotte immediatamente successiva alla consegna od alla impostazione della lettera di avviso e rimane sospeso durante i giorni festivi riconosciuti dallo Stato. Nessuna sospensione e' ammessa per l'asportazione delle cose che in base all'art. 38 par. 2 vengono accettate per il trasporto anche nei giorni festivi riconosciuti dallo Stato. Articolo 46. - Nell'ultimo capoverso del par. 3 il riferimento "par. 2; sub a) e b)" e' annullato e sostituito con il riferimento a par. 2". Articolo 47. - Le parole a a piccola velocita'" figuranti nel par. 3 sono annullate e sostituite dalle seguenti "a velocita' ordinaria". Articolo 52. - Nell'ultimo capoverso del par. il riferimento "par. 4 dell'art. 44" e' annullato e sostituito con il riferimento "par. 2 dell'art. 44". Articolo 55. - Al par. 2, il testo della lettera b) e' annullato e sostituito dal seguente: "b) nel 30 giorni, negli altri casi". Articolo 57. - Le parole "a grande velocita' ed a piccola velocita'" figuranti nell'intestazione del 2, sono annullate e sostituite dalle seguenti: "per le altre specie di spedizioni". Le parole "a grande ed a piccola velocita'" figuranti nel testo di detto paragrafo sono soppresse. Articolo 58. - Le parole "a grande ed a piccola velocita'" figuranti nel par. 2, lettera a), sono annullate e sostituite dalle seguenti: "negli altri casi". Il testo della lettera a) del par. 2, e' annullato e sostituito dal seguente: "Per le cose contemplate nei capoversi a), b), c), par. 1 dell'art. 6, comunque spedite: lire 3000 per ogni chilogrammo di peso lordo; Articolo 59. - Il titolo ed il testo dell'articolo sono annullati e sostituiti dai seguenti: Art. 59. - INTERESSE ALLA RICONSEGNA. par. 1. Richiesta d'interesse alla riconsegna. - Il mittente, pagando un'apposita tassa (allegato 1°), puo' concretare in una somma l'interesse che attribuisce alla tempestiva e regolare riconsegna delle cose oggetto del trasporto. par. 2. Indennita' per il ritardo. - L'avente diritto puo', in caso di ritardo, pretendere il seguente risarcimento, in luogo di quello previsto dall'art. 57; a) senza fornire la prova del danno, il doppio del risarcimento spettantegli a norma dell'art. 57; b) fornendo la prova del danno, l'ammontare del danno stesso, a norma degli articoli 1223 e 1225 del Codice - civile. Tale ammontare non deve, in ogni caso, superare la somma nella quale e' stato concretato l'interesse alla riconsegna, ne' essere inferiore al risarcimento che sarebbe dovuto in base all'art. 57. par. 3. Indennita' per l'avaria e la perdita. - L'avente diritto puo', in caso di avaria o di perdita, pretendere ai sensi degli articoli 1223 e 1225 del Codice civile, il risarcimento del danno subito. Tale risarcimento non puo', comunque, superare l'ammontare del risarcimento normale (art. 58), aumentato dell'importo rappresentante l'interesse alla riconsegna. Articolo 60. - Il testo dell'art. 60 e' annullato e sostituito dal seguente: "Se l'avaria, la perdita od il ritardo sono causati da dolo o da colpa grave del vettore, l'avente diritto puo' pretendere d'essere risarcito, ai sensi degli articoli 1223 e 1225 del Codice civile, dei danni che provi di aver subito, fino a concorrenza del doppio del risarcimento massimo previsto, a seconda dei casi, dagli articoli 57, 58 e 59. Per le cose per le quali e' prescritta la dichiarazione del valore resta fermo il disposto dell'art. 58, par.2 sub-b)". Articolo 62. - Le parole "a grande ed a piccola velocita'" figuranti nel par. 1, lettera b) sono annullate e sostituite dalle seguenti: "b) per le altre specie di spedizioni". Articolo 63. - Nel paragrafo 2 le parole "delegazione" sono soppresse. Articolo 64. - Le parole "di una spedizione a grande ed a piccola velocita'", figuranti nel par. 2, sono sostituite dalle seguenti: "di altra specie di spedizioni". Le parole "per le spedizioni a grande ed a piccola velocita' "figuranti nel par. 3 sono annullate e sostituite dalle seguenti: "per le altre specie di spedizioni". II) Alla parte II - Tariffe - sono apportate le seguenti varianti: Articolo 67. - Il testo delle lettere b) e c) del paragrafo 1 e' annullato e sostituito dal seguente: b) Ai soli effetti della tassazione le distanze si computano come segue: - fino ai 50 chilometri, per ogni chilometro; - da 51 a 200 chilometri, di due in due chilometri, portando i chilometri dispari al chilometro pari immediatamente superiore; - da 201 a 1000 chilometri, di dieci in dieci chilometri, calcolando per 206 le distanze da 201 a 210 chilometri, per 216 le distanze da 211 a 220 chilometri, e cosi' di seguito; - oltre 1000 chilometri, di 50 in 50 chilometri calcolando per 1026 le distanze da 1001 a 1050, per 1076 le distanze da 1051 a 1100, e cosi' di seguito. La distanza minima tassabile e' di 10 chilometri, anche per i trasporti fruenti di agevolazioni particolari. Per i trasporti di percorrenze inferiori, l'Amministrazione puo' stabilire particolari norme. c) Per i trasporti da e per determinati gruppi di stazioni, l'Amministrazione puo' applicare speciali norme per stabilire la distanza tassabile. Nel detto articolo, il testo del paragrafo 2 e' annullato e sostituito dal seguente: La tassa minima e' di lire 150, salvo le eccezioni stabilite nelle singole tariffe. Quando una spedizione sia costituita da piu' merci soggette a tasse minime diverse, la tassa minima a cui deve intendersi soggetta l'intera spedizione e' quella piu' elevata. Sono aggiunti i seguenti paragrafi: par. 5. Diritto fisso. - A titolo di tassa accessoria, l'Amministrazione percepisce un diritto fisso di cui all'Allegato 1 per ogni spedizione sia a carro sia in piccole partite. par. 6. Norme particolari per trasporti in servizio cumulativo. - L'Amministrazione puo' stabilire norme particolari, in deroga ai precedenti paragrafi e alle singole tariffe, per il calcolo del prezzo relativo ai trasporti in servizio cumulativo italiano e internazionale. Il paragrafo 5 assume di conseguenza il progressivo 7. Articolo 68. - Le parole: a grande ed a piccola velocita' figuranti nel testo dell'articolo sono annullate. Le parole: tariffa n. 105 G. V. sono annullate e sostituite dalle seguenti: tariffa speciale n. 104. In fine al detto articolo e' aggiunto il seguente altro comma: Il diritto di transito non si applica alla spedizione dei bagagli registrati. Articolo 69. - Le parole: quelle a grande ed a piccola velocita': sono annullate e sostituite dalle parole: le altre. Articolo 70. - Il testo dei paragrafi 1, 2 o 3 e' annullato e sostituito dal seguente: par. 1. Spedizioni in piccole partite. - Le spedizioni in piccole partite sono quelle tassabili con prezzi non vincolati a un peso minimo per carro. Se il peso reale della spedizione e' inferiore al minimo piu' basso previsto per le merci in piccole partite, i prezzi si computano in base ai peso reale o a quello minimo se quest'ultimo risulti piu' conveniente allo utente; se il peso reale e' superiore al detto peso minimo, i prezzi si computano in base a questo peso. Peraltro, le spedizioni che abbiano un peso effettivo intermedio fra due pesi minimi, sono tassate sul peso reale arrotondato o sul peso minimo maggiore, ognuno coi prezzi relativi, in modo che la tassazione risulti piu' vantaggiosa per l'utente. Ove il peso della spedizione sia intermedio fra il piu' elevato dei pesi minimi previsti per le spedizioni in piccole partite e il piu' basso dei pesi minimi previsti per le spedizioni a carro, di cui al successivo paragrafo, i prezzi si computano in base a questo ultimo se tale modo di tassazione risulti piu' conveniente all'utente. Il peso minimo tassabile e' di 50 chilogrammi per spedizione, salvo le eccezioni stabilite dalle singole tariffe. par. 2. Spedizioni a carro. - Le spedizioni a carro sono quelle tassabili con tariffe o classi aventi prezzi vincolati ad uno o piu' pesi minimi per carro. Per il calcolo del prezzo di trasporto sono applicabili 1 criteri di cui al secondo comma del precedente paragrafo 1. par. 3. Spedizioni richiedenti l'uso di un carro. - Quando una spedizione sia costituita da un collo voluminoso, che richieda per se' l'uso di un carro, oppure da una merce che, per sua natura, non ammetta comunanza di carico con altra, il peso minimo tassabile e' stabilito in kg. 4000. Per il trasporto di un collo si considera necessario il carro offerto dall'Amministrazione, quando non vi si possa caricare altro collo delle stesse dimensioni. Ricadono pure sotto le disposizioni precedenti, qualunque ne sia il peso, le spedizioni di merci alla rinfusa e di tutte quelle che, caricate sciolte o senza imballaggio, potrebbero mescolarsi con merci della stessa o di altra qualita' oppure essere da queste danneggiate. Nel paragrafo 4, il peso minimo tassabile di kg. 5000, previsto nel primo comma per due carri a bilico, e' elevato a kg. 6000; la tassa di lire 10, prevista nel terzo comma, e' elevata a lire 40. Nel paragrafo 5, il peso minimo tassabile e' elevato a kg. 6000. E' aggiunto il seguente paragrafo: par. 6. Trasporti di cose di eccezionale peso o dimensioni. Le cose di eccezionale peso o eccedenti la sagoma limite vengono tassate coi prezzi competenti maggiorati del 5%, sempre quando, in considerazione delle particolari soggezioni imposte all'esercizio, non sia prescritta l'effettuazione di treno speciale, alle condizioni dell'art. 78. Se il treno speciale e' disposto per tratti intermedi del percorso, agli effetti della tassazione, i tratti effettuati con treni ordinari vengono considerati cumulati. L'effettuazione dei trasporti di cui al presente paragrafo deve essere preventivamente concordata con l'Amministrazione ai fini dell'art. 4, par. 1.2. L'Amministrazione puo' ammettere al trasporto spedizioni di merci, aventi caratteristiche di particolare eccezionalita' perche' richiedenti speciali accorgimenti tecnici o d'esercizio, ai prezzi e alle condizioni da stabilire di volta per volta. Articolo 72. - Alla fine del detto articolo e' aggiunto il seguente altro comma: Nei casi di cui al presente articolo, l'Amministrazione puo' stabilire particolari tassazioni medie che rendano piu' agevole il calcolo delle tasse di trasporto. Articolo 73. - Il primo comma e' annullato e sostituito dal seguente: Le cose che, a domanda dello speditore, si trasportano in carri equipaggi, scuderia, isotermici, refrigeranti e a tramoggia per cereali si tassano conforma e' indicato nel precedente art. 70, par. 5. Articolo 74. - Le parole: grande od a piccola, sono annullate e sostituite dalle parole: a velocita' ordinaria o con resa accelerata (art 3). Articolo 75. - L'intestazione ed il testo sono annullati e sostituiti dal seguente: Art. 75. - TRASPORTI EFFETTUATI CON TRENI VIAGGIATORI. par. 1. - Ove si tratti di spedizione a carro o da considerarsi come tale, la richiesta di trasporto con treni viaggiatori o con treni merci a questi equiparati (art. 3, par. 2 b) deve essere fatta preventivamente al trasporto e per iscritto, con versamento contemporaneo di un deposito (all'. 1, n. 15-bis). Il deposito e' devoluto all'Amministrazione se, per causa del richiedente, il trasporto non venga effettuato con il treno designato. Per le spedizioni a carro, l'Amministrazione, quando le esigenze tecniche lo richiedano, puo' prescrivere che il carico non raggiunga l'intera portata del carro. par. 2. - Di regola, per le spedizioni in piccole partite il peso di ogni collo non deve superare 60 chilogrammi. par. 3. - Il trasporto delle cose con i treni viaggiatori o con treni merci a questi equiparati e' soggetto al pagamento della soprattassa del 40 o dell'80% sui prezzi di trasporto, secondo che trattisi rispettivamente di treni accelerati, oppure di treni diretti. Le singole tariffe possono prevedere variazioni alle predette percentuali di aumento. In caso di inoltro con treni accelerati per una parte del percorso e con treni diretti per altra, oppure con treni viaggiatori (o treni merci a questi equiparati) e con treni merci ordinari, le predette soprattasse si applicano - salvo diverse disposizioni nelle singole tariffe - per l'intero percorso della spedizione da partenza a destinazione e per la categoria di treno soggetta a piu' elevata soprattassa. Articolo 76. - Le parole: tariffa 105 G. V. sono annullate e sostituite dalle seguenti: tariffa speciale n. 104. Articolo 77. - Nei paragrafi 1 e 2, le parole "Capo XIII" sono annullate e sostituite dalle parole: "Capo XII". Il testo del paragrafo 3 e' annullato e sostituito dal seguente: par. 3. - In eccezione al disposto dell'art. 67, le cose seguenti si tassano in base al peso fisso per ciascuna di esse indicato: Motocicli usati, con carrozzino, per ogni macchina.............................. kg. 150 Motocicli usati di grande e media cilin- drata, e motoscooters con carrozzino, per ogni macchina..................... Kg. 120 Motoleggere e motoscooters usati di pic- cola cilindrata, senza carrozzino, per ogni macchina......................... " 80 Motosuperleggere usate, per ogni macchina " 50 Velocipedi usati, con motorino, per ogni macchina.............................. " 30 Velocipedi usati, senza motorino, per ogni unita'............................ " 20 Carrozzelle e tricicli (anche con motori- no) per persone impedite, per ogni ap- parecchio............................. " 10 Velocipedi, tricicli e pattini per bambi- ni, per ogni unita'.................... " 10 Articolo 78. - Il testo e' annullato e sostituito dal seguente: par. 1. - Il trasporto delle cose a velocita' ordinaria (art. 3, par. 1 b) e' ammesso anche a mezzo di treno speciale. La domanda di treno speciale deve essere fatta per iscritto, con deposito contemporaneo di lire 6000, oltre il deposito per i carri di cui all'art. 33, par. 1. Se, per causa di chi richiese il treno, la partenza non avesse luogo nel giorno e nell'ora convenuti, l'Amministrazione ha diritto di non darvi piu' corso e le rimangono devolute le somme versate come deposito. par.2. - La tariffa dei treni speciali e' di lire 1200 per trenochilometro. Il prezzo minimo e' di lire 30.000. Peraltro se, computando le tasse in base alle tariffe i classi competenti alle cose oggetto del trasporto con l'aumento del 20%, si ottenesse un maggior importo, e' dovuto questo ultimo. par. 3. I termini di resa pel trasporto con treni speciali sono quelli stabiliti per le spedizioni a velocita' ordinaria;l'Amministrazione puo' concordare termini di resa piu' ridotti contro pagamento d'una soprattassa del 40% sulle tasse di trasporto. I termini di resa per i trasporti di cui all'art. 70, 6 sono concordati di volta in volta. par. 4. L'Amministrazione puo' rifiutarsi di effettuare i treni speciali, ogni volta che li giudichi incompatibili con le esigenze del servizio. CAPI IX, X, XI, XII, e XIII. - Sono annullati e sostituiti dai seguenti capi IX, X, XI e XII. CAPO IX. TARIFFE ORDINARIE TARIFFA N. 1 Merci in genere in piccole partite I. - LIMITI DI APPLICAZIONE 1. - Le cose che possono essere spedite in base a questa tariffa risultano dalla "Nomenclatura e classificazione delle cose" (Parte IV). 2. - La tariffa non e' applicabile alle spedizioni di un solo collo del peso fino a 50 chilogrammi delle merci per le quali la Nomenclatura preveda il trasporto con le tariffe speciali nn. 101 o 102 di cui al Capo X. 3. - Per le cose che siano ammesse al trasporto con le tariffe speciali o con le tariffe eccezionali, vedansi i Capi X e XI. II. - RESA I termini di resa sono quelli dell'art. 43, par. 1 a 3. Alle condizioni di cui agli articoli 43, par. 4 e 75, il mittente puo' richiedere il trasporto con i treni viaggiatori o con i treni merci a questi equiparati. III. - PREZZI La serie di prezzi e' indicata, voce per voce, nella Nomenclatura (colonna 2) ed e' da convertire nelle competenti classi in base al seguente prospetto:
```
```
| | Classi per spedizioni vincolate
Serie | Classi | al peso minimo di
figuranti nella | per spedizioni|---------------------------------
Nomenclatura | senza vincolo| |
| di peso |500 chilogrammi | 1600 chilogrammi
1 | 2 | 3 | 4
-----------------|----------------|----------------|----------------
| | |
A | 1 | - | 2
B | 2 | - | 3
C | 4 | 5 | 7
D | 5 | 7 | 9
E (*) | 6 | 8 | 10
F (*) | 7 | 9 | 10
G | 8 | 10 | 11
H | 9 | 11 | 12
Tassa minima. - La tassa minima per spedizione e' uguale al prezzo di trasporto di un pacco ferroviario (tariffa speciale n. 101) di 50 kg. della stessa merce per la medesima percorrenza. Per le merci per le quali in Nomenclatura (colonna 6) non e' prevista la classificazione in base alla tariffa speciale n. 101 la tassa minima suddetta va calcolata rispetto alla serie N della tariffa stessa. TARIFFA N. 2 Merci in genere a carro I. - LIMITI DI APPLICAZIONE 1. - Le cose che possono essere spedite in base a questa tariffa risultano dalla "Nomenclatura e classificazione delle cose" (Parte IV). 2. - Per le cose che siano ammesse al trasporto con le tariffe speciali o con le tariffa eccezionali, vedansi i Capi X e XI. II. - RESA I termini di resa sono quelli dell'art. 43, par. da 1 a 3. Alle condizioni di cui agli articoli 43, par. 4 e 75, il mittente puo' richiedere il trasporto con i treni viaggiatori o con i treni merci a questi equiparati. III. - PREZZI La classe di prezzo e' indicata, voce per voce, nella Nomenclatura (colonne 3 a 5). Limitatamente al traffico interno italiano, per le cose per le quali la Nomenclatura non preveda una classe vincolata al peso minimo di 15 tonnellate, devono essere stabilite - con le modalita' prescritte dal regio decreto-legge n. 9 del 25 gennaio 1940, art. 6, lettera d) -- classi di prezzi piu' favorevoli di quelle fissate per i trasporti con vincolo di peso di 10 tonnellate, con un minimo di scarto di sei classi rispetto alla classe per 10 tonnellate. CAPO X. TARIFFE SPECIALI Oggetto. - Le tariffe speciali contengono le condizioni particolari e i prezzi (in deroga alle tariffe di cui al Capo IX), ai quali sono soggette determinate categorie di spedizioni o di cose, o dei quali possono fruire determinate cose, dietro esplicita richiesta del mittente sulla lettera di vettura. (*) In luogo di questi prezzi di trasporto, per le seguenti merci ascritte al Gruppo 06 della Parte IV - Nomenclatura e classificazione delle cose: Frutta fresche a) agrumi, anche in acqua di mare o salata; b) uva in natura; c) non nominate, in natura: 1) olive; 2) altre, anche pigiate. Pomodori freschi Ortaggi non nominati freschi in natura Legumi freschi in natura vengono percepite - in via provvisoria - le tasse di porto in vigore il 31 gennaio 1952 calcolate in base alla Grande Velocita' per il traffico interno italiano ed alla Piccola Velocita' per il traffico in esportazione, compresi il diritto di registrazione e le eventuali sopratasse per l'acceleramento. Tale eccezione non concerne le altre tasse accessorie di qualsiasi specie. L'Amministrazione ha facolta' di emanare le norme per l'applicazione della predetta cassazione provvisoria nel quadro delle disposizioni previste dalle presenti Condizioni e Tariffe. TARIFFA SPECIALE N. 101 Pacchi ferroviari ordinari I. - LIMITI DI APPLICAZIONE 1. Spedizioni ammesse. - Le cose che possono essere spedite in base a questa tariffa risultano dalla "Nomenclatura e classificazione delle cose (Parte IV). Le spedizioni devono essere costituite da un solo collo del peso fino a 50 chilogrammi. 2. Esclusioni (1) da un solo collo di peso superiore a 50 chilogrammi e a quelle costituite da piu' colli si applica la tariffa n. 1 o le altre ammesse. II. - RESA I termini di resa sono quelli dell'art. 43, par. da 1 a 3. Alle condizioni di cui agli articoli 43, par. 4 e 75, il mittente puo' richiedere il trasporto con i treni viaggiatori o con i treni merci a questi equiparati. I pacchi ingombranti, ai sensi della tariffa speciale n. 102 - Condizione particolare 3ª, sono esclusi dall'inoltro con treni viaggiatori. III. - PREZZI La "Nomenclatura e classificazione delle cose" (Parte IV) indica la serie di prezzi applicabile a ciascuna merce. I prezzi sono comprensivi del diritto fisso cui l'art. 67 par. 5.
ZONE DI PERCORRENZA
fino a 20 kg.
da oltre 20 a 30 kg.
da oltre 30 a 40 kg.
da oltre 40 a 50 kg.
SERIE M
Fino a 100 km............. L. da km. 101 a 200......... " " " 201 " 400......... " " " 401 " 600......... " " " 601 " 900......... " " " 901 " 1200......... " oltre 1200 km............. "
230 340 440 510 560 670 740
320 480 620 710 780 940 1.040
420 620 810 920 1.010 1.220 1.350
500 740 970 1.100 1.210 1.460 1.620
SERIE N
Fino a 100 km............. L. da km. 101 a 200......... " " " 201 " 400......... " " " 401 " 600......... " " " 601 " 900......... " " " 901 " 1200......... " oltre 1200 km............. "
160 220 290 340 380 440 490
220 310 410 480 530 620 690
290 400 530 620 690 810 900
350 480 640 740 830 970 1.080
SERIE O
```
```
Fino a 100 km............. L.| 150 | 170 | 220 | 260
da km. 101 a 200......... " | 170 | 240 | 320 | 380
" " 201 " 400......... " | 220 | 310 | 400 | 480
" " 401 " 600......... " | 260 | 360 | 470 | 560
" " 601 " 900......... " | 290 | 410 | 530 | 640
" " 901 " 1200......... " | 340 | 480 | 620 | 740
oltre 1200 km............. " | 380 | 530 | 690 | 830
IV. - CONDIZIONI PARTICOLARI 1ª Documento di trasporto. - L'amministrazione ha facolta' di prescrivere una speciale lettera di vettura. 2ª Indicazioni da apporre sui cotti. - Il mittente deve indicare sul collo, con precisione e chiarezza, la stazione destinataria, il destinatario e il domicilio di questi. 3ª Prescrizioni particolari per determinate cose. - Il peso effettivo delle spedizioni di pesce fresco in ceste o cassette contenenti ghiaccio frammisto al pesce va ridotto del 20%. 4ª Consegna a domicilio. - La consegna a domicilio e' obbligatoria - salvo le eccezioni che l'amministrazione ha facolta' di stabilire in relazione a particolari esigenze del commercio - nelle localita' nelle quali esiste tale servizio. L'Amministrazione ha facolta' di ritenere nulla, per le spedizioni dirette a tali localita', la domanda di consegna in stazione, eventualmente fatta dal mittente nella lettera di vettura. 5ª Pagamento delle tasse. - Non sono ammesse spedizioni in porto assegnato. TARIFFA SPECIALE N. 102 Pacchi ferroviari espressi I. - LIMITI DI APPLICAZIONE 1. Spedizioni ammesse. - Sono ammesse le spedizioni costituite da un solo collo del peso fino a 50 chilogrammi, contenenti merci consentite dalla tariffa speciale n. 101. Le spedizioni si accettano per le relazioni che l'Amministrazione stabilisce. 2. Esclusioni (1) da un solo collo di peso superiore a 50 chilogrammi e a quelle costituite da piu' colli si applica la tariffa n. 1 o le altre ammesse. II. - RESA I pacchi vengono trasportati con treni viaggiatori, anche diretti e direttissimi, designati dall'Amministrazione, senza pagamento delle soprattasse stabilite dall'art. 75. I termini di resa sono quelli dell'art. 43, par. 4. III. - PREZZI I prezzi sono comprensivi del diritto fisso cui l'art. 67 par. 5.
ZONE DI PERCORRENZA fino a 20 kg. da oltre 20 a 30 kg. da oltre 30 a 40 kg. da oltre 40 a 50 kg.
SERIE U - Pacchi ingombranti-
Fino a 100 km............. L. da km. 101 a 200......... " " " 201 " 400......... " " " 401 " 600......... " " " 601 " 900......... " " " 901 " 1200......... " oltre 1200 km............. " 440 610 790 910 1.050 1.200 1.350 530 730 950 1.090 1.210 1.440 1.620 640 880 1.140 1.310 1.450 1.730 1.940 770 1.060 1.370 1.570 1.740 2.080 2.330
SERIE V - Pacchi non ingombranti
Fino a 100 km............. L.| 290 | 410 | 530 | 640
da km. 101 a 200........ " | 400 | 560 | 730 | 880
" " 201 " 400........ " | 520 | 730 | 950 | 1.140
" " 401 " 600........ " | 610 | 850 | 1.110 | 1.330
" " 601 " 900........ " | 680 | 950 | 1.240 | 1.490
" " 901 " 1200........ " | 790 | 1.110 | 1.440 | 1.730
oltre 1200 km............. " | 900 | 1.260 | 1.640 | 1.970
IV. - CONDIZIONI PARTICOLARI 1ª Documento di trasporto e consegna delle cose. - L'Amministrazione ha facolta' di prescrivere una speciale lettera di vettura. La consegna delle cose deve essere; fatta alla gestione bagagli in tempo utile per l'inoltro. L'Amministrazione ha facolta' di stabilire particolari limiti di tempo in relazione alle esigenze del servizio. 2ª Indicazioni da apporre sui colli. - Il mittente deve indicare sul collo, con precisione e chiarezza, la stazione destinataria, il destinatario e il domicilio di questi. 3ª Pacchi ingombranti. - Il pacco si considera ingombrante allorquando esso contenga, anche in parte, determinate merci che l'Amministrazione puo' stabilire, oppure contenga anche in parte merci il cui peso e' inferiore a kg. 250 per metro cubo, oppure quando tra le dimensioni una qualsiasi superi m. 2,50. Sono escluse le spedizioni di colli chiusi del peso fino a 5 chilogrammi da e per Chiasso loco, soggette in Svizzera al monopolio postale. Il pacco non e' considerato ingombrante negli altri casi. L'Amministrazione ha facolta' di emanare le relative norme di applicazione. 4ª Prescrizioni particolari per determinate cose. - Il peso effettivo delle spedizioni di pesce fresco in ceste o cassette contenenti ghiaccio frammisto al pesce va ridotto del 20%. 5ª Esclusione di alcuni servizi speciali. - Le spedizioni non possono essere gravate di spese anticipate. 6ª Consegna a domicilio. - La consegna a domicilio e' obbligatoria - salvo le eccezioni che l'Amministrazione ha facolta' di stabilire in relazione a particolari esigenze del commercio - nelle localita' nelle quali esiste tale servizio. L'Amministrazione ha facolta' di ritenere nulla, per le spedizioni dirette a tali localita', la domanda di consegna in stazione, eventualmente fatta dal mittente nella lettera di vettura. 7ª Pagamento delle tasse. - Non sono ammesse spedizioni in porto assegnato. TARIFFA SPECIALE N. 103 Prodotti alimentari I. - LIMITI DI APPLICAZIONE Le derrate e i prodotti ortofrutticoli che possono essere spediti a carro in base alla presente tariffa risultano dalla"Nomenclatura e classificazione delle cose" (Parte IV). II. - RESA I trasporti sono inoltrati con treni merci denominati "derrate", ove questi esistano e sempreche' i veicoli adoperati per il carico posseggano i requisiti tecnici richiesti per l'inoltro con tali treni. L'inoltro da e per le stazioni non servite da treni derrate, avviene con i normali treni merci; l'Amministrazione, pero', cura, ove lo ritenga possibile, di utilizzare i treni merci atti a rendere piu' sollecita la resa. Il carico deve essere completato almeno un'ora prima della partenza del treno. I termini di resa sono quelli dell'art. 43, par. da 1 a 3. Per i trasporti da inoltrarsi con treni viaggiatori o con treni merci a questi equiparati vedasi il successivo titolo III-2. III. - PREZZI 1. - La "Nomenclatura e classificazione delle cose (Parte IV) indica la serie di prezzi applicabile a ciascuna merce.
```
```
| PESO MINIMO PER CARRO
|---------------------------------------------------
SERIE | 6 tonnellate | 10 tonnellate | 15 tonnellate
|---------------------------------------------------
| Classi di prezzi
-----------------|---------------------------------------------------
A | 42 | 56 | 66
B | 44 | 60 | 70
C (*) | 46 (1) | 64 | 72
(*) In luogo di questi prezzi di trasporto, per le seguenti merci ascritte al Gruppo 06 della Parte IV - Nomenclatura e classi canone delle cose: Frutta fresche a) agrumi, anche in acqua di mare o salata; b) uva in natura; c) non nominate, in natura: 1) olive; 2) altre, anche pigiate. Pomodori freschi Ortaggi non nominati freschi in natura Legumi freschi in natura vengono percepite - in via provvisoria - le tasse di porto in vigore il 31 gennaio 1952 calcolate in base alla Grande Velocita' per il traffico interno italiano ed alla Piccola Velocita' per il traffico in esportazione, compresi il diritto di registrazione e le eventuali sopratasse per l'acceleramento. Tale eccezione non concerne le altre tasse accessorie di qualsiasi specie. L'Amministrazione ha facolta' di emanare le norme per l'applicazione della predetta tassazione provvisoria nel quadro delle disposizioni previste dalle presenti Condizioni e Tariffe. (1) Col peso minimo di 5 tonnellate per carro. 2. - Il mittente puo' richiedere il trasporto, per tutto o parte del percorso, con i treni viaggiatori o con i treni merci a questi equiparati, alle condizioni di cui agli articoli 43, par. 4 e 75. La soprattassa e' ridotta al 20% in caso di treni accelerati e al 40% in caso di treni diretti. Per il percorso da effettuarsi con treno viaggiatori o con treno merci a questo equiparato, per l'allacciamento con il treno derrate, la soprattassa sopradetta si applica soltanto a tale percorso di congiunzione considerato isolatamente. IV. - CONDIZIONI PARTICOLARI 1. Pesce fresco. - Il peso effettivo delle spedizioni a carro di pesce fresco in ceste o cassette contenenti ghiaccio frammisto a pesce va ridotto del 10%, oltre la franchigia del ghiaccio non contenuto nei colli ai sensi del punto 1°, sub a) dell'art. 36, par. 5. 2. Inesatta dichiarazione del peso. - L'esonero della soprattassa per inesatta dichiarazione di peso delle spedizioni per le quali sia stata richiesta dal mittente la verifica del peso stesso (art. 51, par. 2), non e' applicabile ai trasporti spediti in base alla presente tariffa, se la differenza in piu' o in meno accertata superi il 5% del peso dichiarato. TARIFFA SPECIALE N. 104 Bestiame 1. - LIMITI DI APPLICAZIONE Sono ammessi gli animali vivi sciolti indicati nel punto III, spediti a carro. II. - RESA Con i prezzi di cui al punto III l'amministrazione provvede all'inoltro del bestiame (eccetto i cavalli da corsa, le bestie feroci e gli altri animali da zoo o da circo equestre) anche con i treni derrate e con i treni viaggiatori accelerati. I termini di resa sono quelli dell'art. 43, par. da 1 a 3. Il mittente puo' ribiedere il trasporto, per tutto o parte del percorso, con i treni viaggiatori diretti alle condizioni di cui agli articoli 43, par. 4, e 75. La soprattassa e' ridotta al 30%. Per i cavalli da corsa, il mittente puo' richiedere il trasporto con i treni viaggiatori alle normali condizioni degli articoli 43, par. 4, e 75. Non e' ammesso l'inoltro con treni viaggiatori delle spedizioni di bestie feroci e degli altri animali di zoo o da circo equestre. III. - PREZZI SERIE A. - Equini [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=052U001200200010110001&dgu=1952-01-26&art.dataPubblicazioneGazzetta=1952-01-26&art.codiceRedazionale=052U0012) SERIE B - Bovini [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=052U001200200010110002&dgu=1952-01-26&art.dataPubblicazioneGazzetta=1952-01-26&art.codiceRedazionale=052U0012) SERIE C - Suini [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=052U001200200010110003&dgu=1952-01-26&art.dataPubblicazioneGazzetta=1952-01-26&art.codiceRedazionale=052U0012) SERIE D - Ovini [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=052U001200200010110004&dgu=1952-01-26&art.dataPubblicazioneGazzetta=1952-01-26&art.codiceRedazionale=052U0012) Il bestiame equino destinato alla macellazione si tassa coi prezzi della serie C. Per fruire di tali prezzi il mittente deve presentare un certificato veterinario attestante la destinazione alla macellazione. I cani spediti sciolti si tassano coi prezzi della serie B per otto capi, qualunque sia il numero dei cani costituenti la spedizione. I cani da guardia del bestiame ovino sono trasportati gratuitamente purche' siano rinchiusi negli stessi carri in cui si trasportano gli armenti. Le bestie feroci e gli altri animali da zoo o da circo equestre, che vengono accettati con le cautele e modalita' ad essi proprie, si tassano coi prezzi della serie B. Le spedizioni miste, cioe' costituite da animali ascritti a serie di prezzi diverse, si considerano, agli effetti dell'applicazione delle tasse di porto, come se ciascun gruppo di animali ascritti a una medesima serie costituisce una spedizione separata. In nessun caso, peraltro, si deve percepire una tassa superiore a quella che risulterebbe considerando tali spedizioni miste come costituite interamente degli animali ascritti alla serie di prezzi piu' elevata. Per ogni spedizione di ovini e' ammesso il trasporto, nello stesso carro, di un capo equino o bovino di accompagnamento, che, agli effetti della tassazione, si considera come capo ascritto alla serie D. IV. - CONDIZIONI PARTICOLARI 1ª Carico del bestiame. - il carico del bestiame e' eseguito per cura dello speditore, a suo rischio e pericolo. Lo speditore ha facolta' di caricare, sempre a suo rischio e pericolo, i capi di bestiame che puo' contenere il carro messo a sua disposizione. La responsabilita' per le eventuali infrazioni alle leggi e ai regolamenti in materia di polizia veterinaria, protezione degli animali e simili, determinate dal carico di un eccessivo numero di capi, incombe esclusivamente allo speditore. Per il carico di ogni carro sono concesse otto ore. Il carico deve essere compiuto almeno un'ora prima di quella fissata per la partenza. L'Amministrazione puo' elevare tali termini a tre ore per alcune stazioni aventi particolari condizioni di esercizio. Il mittente deve: ricoprire il piano dei carri con paglia o torba essiccata oppure con segatura di legno, trucioli di legno, sabbia o altri materiali del genere (e' vietato l'uso di terra e simili materie); fornire le corde, le catene, le cavezze e quanto altro e' necessario per assicurare il bestiame; e infine accertarsi che il bestiame sia collocato e assicurato regolarmente. 2ª Custode del bestiame. - Per ogni spedizione e' concesso il trasporto gratuito di un custode, purche' egli prenda posto nel carro dove e' caricato il bestiame. Se il custode volesse prendere posto nelle carrozze viaggiatori di cui il treno fosse fornito, deve munirsi, pel tratto effettuato in carrozza, di biglietto di corsa semplice a tariffa ridotta n. 7 per la classe di viaggio. Quando per trasporto del bestiame sia fatto uso dei carrigabbia, il custode prende posto gratuitamente nel carro bagagli o, a pagamento con la tariffa ridotta n. 7, in carrozza viaggiatori. Se l'Amministrazione lo ritiene necessario, per motivi di cautela, puo' prescrivere che il bestiame sia scortato da un custode alle condizioni su espresse. 3ª Bardature, attrezzi, bagagli e foraggi. Alimentazione del bestiame. - L'Amministrazione trasporta gratuitamente le bardature degli animali ascritti alla serie A e gli attrezzi necessari per il loro carico. Spetta allo speditore di provvedere all'alimentazione del bestiame. E' concesso il trasporto gratuito - qualunque sia la seria cui gli animali sono ascritti - degli alimenti necessari per la loro nutrizione durante il viaggio. Alla quantita' di alimento, che risulta non consumata all'atto della riconsegna e che eccede i 100 chilogrammi per spedizione, sono applicate le normali tasse di porto. Ogni custode ha inoltre diritto a trasportare seco, gratuitamente, il proprio bagaglio nei limiti di peso e di dimensioni stabiliti pel viaggiatori ordinari. Nel caso d'irregolarita' si applica il disposto dell'art. 50, par. 1 b). 4ª Riconsegna del bestiame al destinatario. Scarico. Bestiame non ritirato. - Le spedizioni di bestiame sono poste a disposizione del destinatario entro due ore dall'arrivo del treno, indipendentemente dall'emissione dell'avviso di arrivo agli effetti dell'art. 44, Par. 2. L'Amministrazione puo' elevare tale termine a tre ore per alcune stazioni aventi particolari condizioni di esercizio. Lo scarico del bestiame e' eseguito dal destinatario a suo rischio e pericolo. Lo scarico e il ritiro devono essere eseguiti entro otto ore dall'arrivo. Per le spedizioni giunte a destinazione nella sera puo' essere consentito, tuttavia, che lo scarico e l'asportazione del bestiame avvengano la mattina successiva, nel termine di due ore dall'apertura dello scalo. Il destinatario deve, in tale caso, svincolare il trasporto nel termine di quattro ore dall'arrivo e prendere in diretta, custodia il bestiame giacente nel carro ferroviario anche a mezzo di un suo incaricato. Ogni eventuale danno che si verificasse al bestiame in conseguenza della sua permanenza nel carro e nello scalo ferroviario, dopo lo svincolo e la presa in consegna del trasporto, e' a rischio e pericolo della parte. Il bestiame non scaricato e non ritirato nei termini sopra detti puo' essere ricoverato a cura dell'Amministrazione, a spese, rischio e pericolo dell'avente diritto. L'Amministrazione puo' vendere il bestiame (art. 48) qualora il suo valore presunto non copra le tasse dovutele e le spese fatte. Le spese di scarico e di accompagnamento al luogo di ricovero risultano dall'allegato 1, n. 11. TARIFFA SPECIALE N. 105 Veicoli in genere e rotabili da ferrovia I. - VEICOLI IN GENERE E ROTABILI DA FERROVIA, CARICATI SU CARRI FERROVIARI [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=052U001200200010110005&dgu=1952-01-26&art.dataPubblicazioneGazzetta=1952-01-26&art.codiceRedazionale=052U0012) CONDIZIONI PARTICOLARI 1ª Norme particolari di tassazione. a) Ai veicoli tassati con le classi di prezzi per veicolo, indicati nella presente tariffa, non sono applicabili le disposizioni dei par. 3 e 4 dell'art. 70. b) Quando per il trasporto di tali veicoli venga richiesto l'uso esclusivo di un carro o l'impiego di un carro equipaggio, si applica il peso minimo tassabile previsto dall'art. 70, par. 3, o quello previsto dalla presente tariffa se piu' elevato. Alle tasse competenti ai applica l'aumento del 10%. c) Le merci contenute nei veicoli, quando ne sia consentito il carico, sono tassate come una spedizione separata in base alle rispettive tariffe. 2ª Accessori e parti di ricambio degli autoveicoli. - Gli ordigni e gli accessori, facilmente asportabili, di dotazione dei veicoli, come lanali, pompe, oliatori, martinetti, ecc., le parti di motore pure facilmente asportabili e cioe' il magnete o lo spinterogeno e il carburatore, ecc., nonche' i pezzi di ricambio, quali ruote, gomme, camere d'aria, ecc., devono essere consegnati separatamente racchiusi in un collo munito di etichetta corrispondente a quella del veicolo cui si riferisce la stazione fa apposita annotazione sulla lettera di vettura. I predetti accessori possono anche, a richiesta del mittente, fermare oggetto di spedizione a pagamento, separata dal veicolo cui si riferiscono. E' ammesso, tuttavia, che i veicoli siano spediti col motore completo, nonche' con i relativi ordigni, accessori di dotazione o pezzi di ricambio nei seguenti casi: a) se il trasporto abbia luogo in carri equipaggi assicurati con lucchetti del mittente; b) se gli accessori, gli ordigni e i pezzi di ricambio siano direttamente e solidamente assicurati ai veicoli o collocati nel cofano del motore o anche racchiusi in cassette pure assicurate ai veicoli con solidi attacchi La chiusura del cofano deve essere garantita mediante ammagliatura con corda continua e i due capi della corda devono essere uniti e assicurati all'estremita' con piombi del mittente. E' anche ammessa la chiusura del cofano con altro sistema purche' offra le medesime garanzie di sicurezza E' consentito pure che i telai (chassis) siano spediti ugualmente con il motore completo, quando questo sia protetto con solida cassa di legno. Eccetto il caso di spedizione separata degli accessori, la tassazione si fa sul peso complessivo dei veicoli, degli ordigni, degli accessori e dei pezzi di ricambio. La responsabilita' dell'amministrazione e limitata a garantire l'incolumita' dell'imballaggio, dei lucchetti o dei piombi applicati dal mittente. 3ª Veicoli con carburante nei serbatoi. - I veicoli con motore sono ammessi al trasporto anche con i serbatoi contenenti carburante, sotto la osservanza delle particolari condizioni di cui alla categoria 9ª dell'allegato n. 7. 4ª Rotabili ferroviari circolanti sulle proprie ruote. Conduttore. - I rotabili da strade ferrate circolanti sulle proprie ruote presentati per la spedizione devono essere visitati da agente tecnico dell'Amministrazione che stabilisce se possono essere accettati Essi devono essere consegnati sulle rotaie e ritirati immediatamente all'arrivo. La prima untura di tali rotabili deve essere fatta dal mittente a sue spese; puo' anche farsi in partenza dall'Amministrazione con rimborso della spesa. Le locomotive, i locomotori e le automotrici rimorchiate dai treni devono essere, a cura dello speditore, scortate da un conduttore, il quale ha l'obbligo di provvedere all'ingrassamento delle ruote e di verificare anche durante il viaggio lo stato degli assi e delle altre parti meccaniche. Tanto nell'andata quanto nel ritorno, il conduttore fruisce del biglietto di corsa semplice di terza classe a tariffa ridotta n. 7. Per il trasporto delle locomotive, delle locomotive-tenders, delle automotrici e dei locomotori destinati a circolare isolati coi propri mezzi, occorrono preventivi accordi con l'Amministrazione. TARIFFA SPECIALE N. 106 Numerario, carte-valori e oggetti preziosi I. - LIMITI DI APPLICAZIONE 1. Spedizioni ammesse. - Sono ammesse le cose seguenti: Biglietti di banca. | Oro in verghe, in rottami, co- Carta bollata. | niato e in lavori; oggetti mon- Carte-valori in genere. | tati in oro. Cartoline postali. | Platino in verghe, in rottami e Francobolli | in lavori; oggetti montati in | platino. Marche da bollo. | Monete metalliche. Titoli pubblici, azioni e | Perle e pietre preziose. obbligazioni. | 2. Esclusioni. - I biglietti di banca e le carte-valori non perfezionati o annullati; i francobolli, le marche da bollo e simili, annullati; le cambiali accettate, i vaglia bancari e i titoli nominativi in genere, si tassano, secondo i casi, in base ai prezzi della tariffa n. 1 o 2, oppure speciale n. 101 o 102. II.- RESA Alle condizioni di cui agli articoli 43, par. 4 e 75, il mittente puo' richiedere il trasporto con i treni viaggiatori o con i treni merci a questi equiparati: la relativa soprattassa si applica soltanto sulla parte del prezzo di trasporto calcolata in base al peso, come dal successivo titolo III. III. - PREZZI
Il prezzo di trasporto si calcola in base al peso delle cose spedite e in base ai valore dichiarato dallo speditore. La tassazione sul peso ha luogo, secondo i casi, in base ai prezzi della tariffa n. 1 o 2, o della serie M della tariffa speciale n. 101. Il valore si tassa in ragione di lire una per ogni 100 km. indivisibili e per ogni 1000 lire indivisibili, con un minimo di L. 150 per spedizione.
IV - CONDIZIONI PARTICOLARI 1ª - Documento di trasporto. - Deve essere presentato un esemplare in piu' della lettera di vettura per ogni trasporto. Lo speditore ha l'obbligo di dichiarare in tutte lettere sul documento di trasporto il valore che attribuisce alle cose spedite. 2ª - Imballaggio - Il numerario, le carte-valori e gli oggetti preziosi debbono essere riposti e chiusi in tasche, sacchi, scatole, pacchi, pieghi, casse o barili. I sacchi e le tasche devono essere cuciti internamente e in perfetta condizione, vale a dire ne sdrusciti ne' rattoppati. La bocca dei sacchi e delle tasche e' da chiudere con corda o cordicella di un sol pezzo senza aggiuntature, da annodare a doppio. Il nodo deve essere coperto da un suggello a ceralacca e le estremita' della corda o della cordicella sono da sovrapporre e fermare ad un cartellino con altro suggello uguale; queste possono anche essere riunite presso il nodo con piombi. Le scatole, le casse o i barili devono essere inchiodati o cerchiati solidamente e non presentare alcuna traccia di fessura o di rottura, ancorche' riparate. Le scatole o casse devono essere fortemente legate da una corda di un sol pezzo, con suggelli a ceralacca alla distanza non maggiore di 10 centimetri l'uno dall'altro, e con piombi in numero sufficiente ad assicurarne l'inviolabilita'. Ai barili deve essere applicata una cordicella in croce, assicurata alle due estremita' con suggelli a ceralacca o piombi. I pacchi o pieghi contenenti carte-valori devono essere formati di tela greggia o imbiancata di un sol pezzo, chiusi con almeno cinque suggelli. Non si accettano pacchi, tasche o pieghi formati di carta o di carta-tela o involti di tela lucida, di tela cerata o di altra tela in genere che non presenti ai suggelli a ceralacca una adesione tale da rendere impossibile rimuoverli senza lasciare traccie visibili. L'impronta sui suggelli o sui piombi deve essere chiara e intelliggibile e la ceralacca di colore uniforme. Nei suggelli sono vietate lo impronte generiche o delle monete. Sulle lettere di vettura originali, sul duplicato e sul bollettino di consegna, deve essere applicato lo stesso suggello o unito il piombo apposito alla spedizione. Le iniziali o la leggenda dei suggelli o piombi devono essere ripetute in iscritto sulle lettere di vettura, sul duplicato e sul bollettino di consegna nella colonna "marca e numeri". Se l'impronta dei suggelli non consiste in parole o iniziali, deve essere indicato nella colonna suddetta. 3ª - Indicazioni da apporre sui colli. - IL mittente deve scrivere sugli involucri, ovvero sulle pareti delle casse o dei barili, l'indirizzo del destinatario, il peso e il valore dichiarato del collo. Tali indicazioni possono essere anche ripetute su un cartellino unito al collo con cordicella. TARIFFA SPECIALE N. 107 Giornali e altre pubblicazioni periodiche I. - LIMITI DI APPLICAZIONE 1. Spedizioni ammesse. - Sono ammesse le spedizioni di: a) giornali propriamente detti, portanti notizie politiche, economiche, sportive, di attualita', ecc, compresi quelli che, pur avendo tutte le caratteristiche del quotidiano, escono una o piu' volte la settimana; b) pubblicazioni, anche illustrate, aventi carattere di periodicita', quali riviste e rassegne di letteratura, di scienze, di mode, di teatro di sport, di giuochi, di viaggi e simili, e relativi supplementi; c) dispense e collane popolari a periodicita' costante di romanzi, di opere letterarie, scientifiche, religiose, artistiche e simili; orari e tariffe delle imprese di trasporto; listini, cataloghi, notiziari e simili di istituti di credito o di imprese industriali e commerciali. Le spedizioni devono essere effettuate da case editrici e librarie o dalle loro agenzie di distribuzione o spedizione. L'Amministrazione ha la facolta' di ammettere altre categoria di mittenti al godimento della tariffa, e di estenderla ai sommari ed ai cartelli pubblicitari relativi alle pubblicazioni cui si riferiscono. 2. Esclusioni. - Non sono ammesse le spedizioni di quotidiani ed altre pubblicazioni invendute inviate per "resa". II. - RESA Le spedizioni vengono trasportate, senza pagamento delle soprattasse stabilite dall'art. 75, con i treni viaggiatori designati dall'Amministrazione in base alle richieste dei mittenti che risultino compatibili con le esigenze del servizio. E' di regola escluso l'inoltro: a) con i treni viaggiatori di lusso; b) con gli elettrotreni, le automotrici e le elettromotrici, i quali abbiano classifica di rapidi, direttissimi o diretti L'inoltro puo' avere tuttavia luogo a seguito di preventivi accordi con l'Amministrazione, la quale, ove giudichi di poterlo consentire, applica i prezzi competenti maggiorati del 50%. I termini di resa sono quelli dell'art. 43, par. da 1 a 3. III. - PREZZI E MODALITA' DI PAGAMENTO 1. - Sono applicabili i seguenti prezzi:
=====================================================================
|PREZZI PER CHILOGRAMMO INDIVISIBILE
|E PER QUALSIASI DISTANZA
|====================================
| | B) Spedi-
TIPO |A) Spedizioni ordinarie|zioni in ab-
| | bonamento
|-----------------------|-----------
| | Minimo per |
| Prezzo | spedizione | Prezzo
| | |
| 1 | 2 | 3
--------------------------------|----------|------------|-----------
```
Giornali propriamente detti: | | |
```
cui al titolo I, punto 1 a) L.| 5 | 50 | 2
```
Pubblicazioni periodiche: | | |
```
cui al titolo I, punto 1 b) " | 8 | 100 | 5 (*)
```
Dispense ed altro: | | |
```
cui al titolo I, punto 1 c) " | 12 | 120 | 6
```
- Le tasse di trasporto per le spedizioni ordinarie (colonne 1 e 2) si calcolano sul peso complessivo dei colli indicati nel foglio di spedizione arrotondato al chilogrammo superiore. 3. - Non sono ammesse spedizioni in porto assegnato. 4. - L'Amministrazione puo' stabilire con i singoli mittenti un contratto di abbonamento il cui ammontare viene determinato sui quantitativi medi accertati e sulla base del prezzo ridotto per spedizioni in abbonamento (colonna 3). L'abbonamento e rivedibile periodicamente. (*) In via provvisoria, si applica il prezzo di L. 2,50 IV. CONDIZIONI PARTICOLARI 1ª - Documento di trasporto. a) Spedizioni ordinarie: per ciascuna spedizione il mittente e' tenuto a presentare, in luogo della normale lettera di vettura, un foglio di spedizione per la stazione alla quale sono diretti i singoli colli costituenti la spedizione (con l'indicazione dei destinatari, del numero dei colli indirizzati a ciascuno, del loro peso). Ciascun foglio di spedizione non puo' riferirsi a un numero di destinatari maggiore di dieci. Il mittente deve inoltre presentare, per ciascun treno, un riepilogo dei fogli di spedizione, in triplice copia, nel quale siano riportate le indicazioni esposte sui fogli stessi al fine di stabilire il numero dei colli presentati, il peso complessivo dei colli e l'ammontare totale delle tasse di trasporto. b) Spedizioni in abbonamento: per queste spedizioni non occorre presentare alla stazione i documenti indicati alla precedente lettera a), ma, per ciascun treno, una dichiarazione complessiva del numero dei colli e del loro peso totale. 2ª - Imballaggio. - I colli devono essere solidamente legati sotto forma di pacchi senza involucro di sorta. E' tuttavia ammesso un imballaggio che lasci scoperti i due fianchi opposti di ciascun pacco, ma tale da garantirne il contenuto. Le pubblicazioni periodiche, le dispense e le altre cose di cui al titolo I, punto 1 b) e c) possono essere presentate anche in pacchi chiusi, in tal caso i trasporti vengono tassati coi prezzi competenti raddoppiati. Ciascun collo non deve avere un peso superiore a kg. 20. 3ª - Indicazioni da apporre sui colli. - Su ciascun collo deve essere incollata una fascetta con le indicazioni a stampa del destinatario e della destinazione. L'Amministrazione puo' stabilire modelli e colori differenti a seconda che trattisi: a) di spedizioni ordinarie; b) di spedizioni in abbonamento. 4ª - Presentazione dei trasporti. - La consegna alla gestione bagagli deve essere fatta almeno: per i giornali propria- | spedizioni ordinarie 60' prima mente detti, cui al | titolo I, punto 1 a) | spedizioni in abbon. 30' prima per le pubblicazioni pe- | spedizioni ordinarie 120' prima riodiche, dispense e | altro, cui al titolo | I, punto 1 b e c) | spedizioni in abbon. 60' prima della partenza del treno di inoltro, salvo l'osservanza di differenti termini in talune stazioni dove le esigenze del servizio ferroviario lo richiedano. Per le spedizioni in abbonamento puo' essere consentito che la consegna dei pacchi avvenga direttamente ai treni, previo accordi particolari e compatibilmente con le esigenze del servizio. 5ª - Riconsegna dei trasporti. - La riconsegna dei colli ai singoli destinatari, inscritti nel foglio di spedizione, ha luogo mediante firma di ricevuta nell'apposita casella contenuta sul foglio stesso o in apposito registro di stazione. 6ª Irregolarita' nei trasporti. - Qualora venga accertato che, anche in uno solo dei colli, comunque spediti, siano contenute cose non dichiarate o non ammesse, l'Amministrazione ha diritto al pagamento di una soprattassa pari a dieci volte la tassa calcolata per l'intera spedizione in base alla presente tariffa. In caso di recidiva come in caso di abusi di maggiore gravita', l'Amministrazione ha la facolta' di sospendere, nei confronti del mittente, l'applicazione della tariffa. 7ª - Indennizzo in caso di perdita o avaria. - L'indennizzo massimo e' del 50% del prezzo di testata o di copertina. Esso non puo' comunque superare lire 500 per chilogrammo. Nei contratti di abbonamento l'Amministrazione puo' stabilire particolari clausole a modifica della responsabilita' per ritardo, perdita o avaria. TARIFFA SPECIALE N. 108 Esplosivi I. - LIMITI DI APPLICAZIONE La tariffa si applica alle spedizioni degli esplosivi ascritti alle categorie 12ª, 13ª e 14ª dell'allegato n. 7. II. RESA I termini di resa sono quelli dell'art. 43, par. da 1 a 3. III. - PREZZI
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Peso della spedizione Prezzo per tonnellata e per chilometro Tasse minime
Gli esplosivi per uso di mina si tassano in base ai prezzi suindicati ridotti del 20%. IV. - CONDIZIONI PARTICOLARI 1ª - Le operazioni di carico e scarico per le spedizioni fino a 300 kg. spettano all'Amministrazione; per quelle di peso superiore, al mittente e al destinatario. 2ª - In aggiunta ai prezzi suesposti e' dovuta una tassa per sorveglianza lungo il viaggio in ragione di lire 500 per tonnellata indivisibile di peso tassabile, nonche', quando del caso, le tasse accessorie di cui all'allegato n. 7. TARIFFA SPECIALE N. 109 Feretri e resti umani 1. - LIMITI DI APPLICAZIONE 1. Spedizioni ammesse. - Sono ammesse le spedizioni di feretri, anche caricati su carri mortuari, e quelle di ceneri mortuarie, di ossa e parti di cadaveri, racchiuse in anfore o urne incassate. 2. Esclusioni. - Non sono soggetti a questa tariffa, e si tassano, secondo i casi, in base alla tariffa n. 1 o 2 oppure speciale n. 101 gli scheletri e loro parti che siano destinati a scopo di studio, che non siano soggetti alle speciali tasse governative stabilite per il trasferimento dei resti umani e che siano in condizioni tali da non poter nuocere all'igiene pubblica. II. - RESA Le spedizioni vengono trasportate, compatibilmente con le esigenze del servizio, coi treni viaggiatori, anche accelerati o diretti, designati dal mittente, senza pagamento delle soprattasse stabilite dall'art. 75. I termini di resa sono quelli dell'art. 43, par. da 1 a 3. III. - PREZZI
NOMENCLATURA Prezzo per km Lire
IV. CONDIZIONI PARTICOLARI 1ª - Uso esclusivo dei carri. - Per il trasporto dei feretri e' concesso l'uso esclusivo del carro senza pagamento della relativa soprattassa (art. 70, par. 5). 2ª. Permesso dell'Autorita' per il trasporto. - Per ogni trasporto di feretri, di ceneri mortuarie e di parti di cadaveri lo speditore deve consegnare alla stazione di partenza il permesso dello Autorita' amministrative, secondo quanto dispongono le leggi e i regolamenti in vigore. 3ª - Addobbi funebri. - L'Amministrazione tiene a disposizione del pubblico addobbi funebri da applicare nell'interno del carro nel quale devesi trasportare il feretro. Il mittente, qualora li desideri, deve farne in tempo utile richiesta alla stazione da dove il feretro deve essere spedito, pagando, oltre le tasse di trasporto del feretro, anche quella di lire 2000 per il nolo degli addobbi funebri. I detti addobbi, oltreche' per trasporti in servizio interno, possono servire anche per trasporti in servizio cumulativo italiano, a condizione che le spedizioni siano in partenza da stazioni della rete dello Stato. 4ª - Viaggi di persone che accompagnano i feretri. - Per ogni trasporto di feretri sono concessi alle persone designate dallo speditore, col massimo di tre persone, biglietti nominativi di corsa semplice o di andata-ritorno speciali di qualsiasi classe a tariffa ridotta n. 7 per il viaggio fra la localita' di partenza e quella di destinazione del feretro. La designazione dei viaggiatori deve essere fatta sul duplicato della lettera vettura relativo alla spedizione del feretro. I biglietti si rilasciano dietro esibizione del duplicato medesimo. Il rilascio dei biglietti deve essere richiesto entro tre giorni successivi a quello di accettazione della spedizione del feretro. Nessuna agevolazione e' accordata per l'eventuale viaggio di ritorno quando fossero stati chiesti biglietti di corsa semplice. CAPO XI. TARIFFE ECCEZIONALI Condizioni generali di applicazione 1ª - Le condizioni di provenienza, d'itinerario o di destinazione, stabilita per fruire delle tariffe eccezionali, sono inderogabili e quindi le tariffe medesime non possono applicarsi quando la provenienza originaria delle merci spedite o la loro definitiva destinazione siano diverse da quelle specificate nelle tariffe stesse o quando sia intervenuta la rispedizione delle cose da o per localita' che non trovansi specificate nelle tariffe stesse. 2ª - Salvo che sia diversamente disposto nelle singole tariffe eccezionali, esse sono applicabili alle spedizioni dall'interno per l'estero e non lo sono invece a quelle in provenienza dall'estero o in transito per l'Italia. 3ª Le spedizioni da o per stazioni delle ferrovie concesse all'industria privata, delle tramvie e scali lacuali ammessi al servizio cumulativo o di corrispondenza colle Ferrovie dello Stato fruiscono delle tariffe eccezionali, ma pel sole percorso delle ferrovie stesse e sempre quando non sia diversamente disposto nelle singole tariffe, in quei medesimi casi nei quali potrebbero fruirne se fossero limitate alle stazioni di contatto con le ferrovie concesse, le tramvie e i laghi predetti. 4ª - Le tariffe eccezionali valevoli per una data localita' servita da piu' stazioni s'intendono applicabili alle spedizioni da e per tutte le dette stazioni, salvo che nelle tariffe sia singolarmente nominata qualcuna delle stazioni stesse, nel qual caso valgono soltanto per le spedizioni da e per tale stazione. 5ª Salvo disposizioni particolari nelle singole tariffe, alle condizioni di cui agli articoli 43, 4 e 75 il mittente puo' richiedere il trasporto con i treni viaggiatori o con i treni merci a questi equiparati. TARIFFA ECCEZIONALE N. 201 Prodotti alimentari dal Mezzogiorno e dalla Sardegna 1. LIMITI DI APPLICAZIONE E PREZZI PARTE PRIMA: Derrate e prodotti ortofrutticoli esclusi gli agrumi Derrate ammesse. - La "Nomenclatura e classificazione delle cose" (Parte TV) indica quali sono le derrate ammesse e la serie di prezzi a ciascuna di esse applicabile. STAZIONI MITTENTI | STAZIONI DESTINATARIE | Stazioni situate sulla linea | Stazioni di tutta la rete dello Fiumicino-Roma-Poscara-Tor- | Stato. toreto Nereto Controguerra | (con le diramazioni Ponte | Galeria-Maccarese, Fregene, | Sulmona-Raiano e Giulianova | -Teramo) e quelle al sud di | essa. | Stazioni della Sardegna. | PREZZI
=====================================================================
| PESO MINIMO PER CARRO
|-----------------------------------------------
S E R I E | 6 tonnellate | 10 tonnellate | 15 tonnellate
|-----------------------------------------------
| Classi di prezzi
--------------------|-----------------------------------------------
A | 44 | 59 | 69
B | 46 | 63 | 73
| | | | 48 (1) | |
C (*) | 55 (1)(2) | 67 | 77
| 60 (1)(3) | |
|---|---|
D | 55 | 67 | 77
(1) Col peso minimo di 5 tonnellate per carro. (2) Valevole per i trasporti di: pomodori freschi, ortaggi non nominati freschi in natura, legumi freschi in natura, percorrenti almeno km 700. (3) Valevole per i trasporti di: pomodori freschi, ortaggi non nominati freschi in natura, legumi freschi in natura, percorrenti almeno km. 1000. PARTE SECONDA - Agrumi (2) Sono ammessi gli agrumi anche se in acqua di mare o salata.
STAZIONI MITTENTI STAZIONI DESTINATARIE Peso minimo - Tonn. Classe
SERIE E
| | | 10 | 66
Stazioni della Sicilia |Stazioni della Sicilia| | 15 | 76
=====================================================================
| | Peso |
STAZIONI | STAZIONI | minimo | Classe
MITTENTI | DESTINATARIE | - |
| | Tonn. |
SERIE F
Stazioni della linea Fiumicino - Roma - Pescara - Tortore- to Nereto Contro- guerra (con le di- ramazioni Ponte Galeria-Maccarese- Fregene, Sulmona - Raiano e Giuliano- va - Teramo) e quelle al sud di essa. Stazioni della Sardegna Stazioni di tutta la rete dello Stato per percorsi di almeno 500 km. 10 15 73 83
SERIE G
Stazioni della linea | | |
Fiumicino - Roma - | | |
Pescara - Tortore- | | |
to Nereto Contro- | | |
guerra (con le di- | Stazioni di tutta la| 10 | 69
ramazioni Ponte | rete dello Stato | 15 | 78
Galeria-Maccarese- | | |
Fregene, Sulmona - | | |
Raiano e Giuliano- | | |
va - Teramo) e | | |
quelle al sud di | | |
essa. | | |
Stazioni della Sardegna | | |
II CONDIZIONI PARTICOLARI 1ª Condizioni per il trasporto. - Alle derrate ascritte alle serie A, B e C e agli agrumi sono estese le norme particolari della tariffa speciale n. 103, circa l'inoltro e la resa, la tassazione dei percorsi effettuati con i treni viaggiatori (o con i treni merci a questi equiparati) e le prescrizioni per determinate merci. Alle derrate ascritte alla serie D tali norme particolari non sono invece applicabili. 2ª - Termini per il carico e per tu scarico. - Il carico deve essere ultimato non oltre sei ore utili dal momento in cui il carro e' messo a disposizione dello speditore e almeno un'ora prima della partenza del treno. Lo scarico deve essere eseguito entro sei ore utili dal momento in cui e' dato l'avviso, se questo e consegnato a mano, o trasmesso con fonogramma, ovvero con telegramma, ed entro dodici ore utili da quella d'impostazione, se la lettera d'avviso e' inoltrata per posta. 3ª - Pesce fresco. - Il peso effettivo delle spedizioni a carro di pesce fresco in ceste o cassette contenenti ghiaccio frammisto a pesce va ridotto del 10%, oltre la franchigia del ghiaccio non contenuto nei colli ai sensi del punto 1°, sub a) dell'art. 36, par. 5. 4ª - Inesatta dichiarazione del peso. - L'esonero della soprattassa per inesatta dichiarazione del peso, delle spedizioni per le quali sia stata richiesta dal mittente la verifica del peso stesso (art. 51, par. 2), non e' applicabile ai trasporti spediti in base alla presente tariffa, se la differenza in piu' o in meno accertata superi il 5% del peso dichiarato. TARIFFA ECCEZIONALE N. 202 Bestiame dalla Sardegna
=====================================================================
STAZIONI MITTENTI | STAZIONI DESTINATARIE
------------------------------------|--------------------------------
1 | Stazioni della Sardegna. | Stazioni della Sardegna.
2 | Tutte le stazioni marit- | Stazioni di tutta la rete dello
| time della rete (esclu- | Stato (escluse quelle sarde).
| se quelle sarde). |
PREZZI: quelli della tariffa speciale n. 104, ridotti del 15%. CONDIZIONI PARTICOLARI Per le spedizioni di cui al punto 2 la provenienza del bestiame dalla Sardegna deve essere dichiarata sulla lettera di vettura e - ove l'Amministrazione lo giudichi necessario - debitamente comprovata. In mancanza di tale dichiarazione o di tale prova le spedizioni sono escluse dalla tariffa. Per il resto valgono le condizioni della tariffa speciale n. 104. TARIFFA ECCEZIONALE. N. 203 Autoveicoli attraverso lo stretto di Messina SERIE A - Autovetture (esclusi gli Autopullman) anche con rimorchietto portabagaglio
=====================================================================
| PREZZO |
| PER AUTOVETTURA | PREZZO
|---------------------------| supplemen-
RELAZIONI |fino 3 posti|oltre 3 sposti| tare
|---------------------------| pel rimor-
| | chietto
| compreso posto di guida |
-----------------------------|---------------------------|-----------
TRASPORTI FRA LE STAZIONI DI:| | |
Messina Marittima e Villa | | |
San Giovanni Marittima... | | |
o | L. 2.000 | L. 2.500 | L. 500
Messina Marittima e Reggio | | |
di Calabria Marittima.... | | |
Nei prezzi suindicati sono comprese le tasse per il trasporto fino a kg. 80 di colli a mano dei viaggiatori. SERIE B Altri autoveicoli
VEICOLI Peso minimo per veicolo tonnellate PREZZI per tonnellata fra Messina Marittima e Villa S. Giov. M. o Reggio Cal. M.
Nota. Per gli autocarri carichi, il calcolo del prezzo di trasporto viene tatto sul peso complessivo (veicolo e Merce caricata). CONDIZIONI PARTICOLARI 1ª - I trasporti si effettuano con le modalita' dei bagagli registrati, salvo osservanza delle disposizioni di cui alla presente tariffa, che e' applicabile al solo servizio locale. 2ª - Le autovetture carrozzate a "giardinetta" sono assimilate alle autovetture oltre 2 posti, se contengono non oltre 80 kg. di merci nota alla serie A); altrimenti sono tassate con i prezzi della serie B.2. 3ª - Non sono ammesse spedizioni in porto assegnato. 4ª - L'accettazione delle spedizioni e' subordinata alla disponibilita' di spazio sulla nave-traghetto e alla possibilita' di trasporto in relazione allo stato del mare. 5ª - Gli autoveicoli delle serie A e B.1 e quelli vuoti della serie B.2 devono essere presentati al pontile d'imbarco almeno trenta minuti prima della partenza della nave-traghetto; gli autocarri carichi della serie B.2 devono essere presentati al ponte a bilico, per l'accertamento del peso, almeno quaranta minuti prima della partenza della nave-traghetto. 6ª - Il trasporto e' fatto sopra coperta. Alle relative operazioni di carico e scarico devono provvedere le parti, ricorrendo anche al funzionamento del motore. La conduttura che porta il carburante al carburatore deve essere chiusa quando esita l'apposito dispositivo. 7ª - Sullo scontrino devono essere indicati la marca di fabbrica e il tipo dell'autoveicolo, la sigla della provincia, il numero esistente sulla targa di riconoscimento e, limitatamente agli autocarri carichi, il peso. 8ª - Gli autisti e gli altri viaggiatori dell'autoveicolo devono essere muniti di regolari biglietti per trasporto delle loro persone. 9ª - I colli a mano eventualmente caricati negli autoveicoli di cui alla serie B e quelli eccedenti kg. 80 ammessi dalla serio A sono soggetti alle disposizioni dell'art. 13 delle presenti Condizioni e Tariffe. 10ª - Nel caso che all'arrivo della nave-traghetto non venga effettuato l'immediato scarico dell'autoveicolo, l'Amministrazione-vi provvede di sua iniziativa e le relative spese vanno a carico della parte. 11ª - Durante il viaggio l'autoveicolo e il suo eventuale carico s'intendono in diretta custodia della parte; pertanto l'Amministrazione e' esonerata da qualsiasi responsabilita' in caso di avaria o perdita dipendente da difetto di sorveglianza. TARIFFA ECCEZIONALE N. 204 Cereali, loro farine e paste da minestra
=====================================================================
| STAZIONI | |
STAZIONI MITTENTI | DESTINATARIE | Peso |
------------------------|------------------------| minimo |
| | - | Classe
Tutte le stazioni | Tutte le stazioni | Tonnel-|
delle linee dello Stato |delle linee dello Stato | late |
-------------------------------------------------|--------|----------
Cereali: | |
- grano o frumento............................| | 78
- granoturco o formentone.....................| 15 | 80 (1)
- riso, risone e risino.......................| | 82 (2)
| |
- orzo........................................| |
- segala......................................| 15 | 70
- altri.......................................| |
| |
Farina di cereali non torrefatti: | | 77
di grano o frumento........................| 15 | 80 (1)
| | 82 (2)
| |
di granoturco o formentone.................| 15 | 77
di altri cereali...........................| 15 | 76
Paste da minestra comuni.........................| 10 | 77
(1) Valevole - in via provvisoria - per i trasporti percorrenti almeno 500 km. (2) Valevole - in via provvisoria - per i trasporti percorrenti almeno 800 km. TARIFFA ECCEZIONALE N. 205 Sale comune
STAZIONI MITTENTI STAZIONI DESTINATARIE Peso minimo - tonnellate Classe
TARIFFA ECCEZIONALE N. 206 Radica di liquerizia
STAZIONI MITTENTI STAZIONI DESTINATARIE Peso minimo - tonnellate Classe
TARIFFA ECCEZIONALE N. 207
STAZIONI MITTENTI STAZIONI DESTINATARIE Peso minimo - tonnellate Classe
Fruiscono di questa tariffa le foglie tanto intere quanto polverizzate o in tritumi. TARIFFA ECCEZIONALE N. 208 Fieno, erba comune secca e paglia comune, compressi
STAZIONI MITTENTI STAZIONI DESTINATARIE Peso minimo - tonnellate Classe
(*) In via provvisoria si applica sul peso minimo di 5 tonnellate TARIFFA ECCEZIONALE N. 209 Legname di produzione nazionale
=====================================================================
SERIE A. - Legno comune greggio, lavorato con | Peso |
l'ascia o segato diritto | minimo |
------------------------------------------------| - | Classe
STAZIONI MITTENTI | STAZIONI DESTINATARIE |tonnellate |
-----------------------|------------------------|-----------|--------
Tutte le stazioni delle|Tutte le stazioni delle | |
linee dello Stato | linee dello Stato | |
------------------------------------------------| |
| 10 | 74
I. - Legno comune greggio (tronchi | | 78(1)
anche scortecciati). | | 78
| 15 | 82(1)
II. - Legno comune lavorato con | 10 | 72
l'ascia (appuntito, squadra- | | 76(1)
to) o sogato diritto. | 15 | 74
| | 79(1)
(1) Valevole per i trasporti percorrenti almeno 500 chilometri.
=====================================================================
SERIE B. - Assicelle di qualunque essenza pre- | Peso |
parate per cassette da imballaggio | minimo |
------------------------------------------------| - | Classe
STAZIONI MITTENTI | STAZIONI DESTINATARIE |tonnellate |
-----------------------|------------------------|-----------|--------
Stazioni della linea | | |
Fiumicino - Roma-Pe- | | |
scara - Tortoreto | | |
Nereto Controguerra | | |
(con le diramazioni | | |
Ponte Galeria-Macca- | | |
rese Fregene, Sulmo- |Le stazioni delle linee | 10 | 73
na-Raiano e Giulia- | a fianco indicate | |
nova-Teramo) e quel- | | 15 | 77
le al sud di essa | | |
I mittenti hanno l'obbligo di dichiarare, nella lettera di vettura, che le assicelle devono esclusivamente servire per la fabbricazione delle cassette d'imballaggio. TARIFFA ECCEZIONALE N. 210 Sughero e ritagli di sughero La tariffa e' applicabile al sughero greggio, o in pezzi cubici, prismatici o in tavole, nonche' ai ritagli di sughero sciolti e al sughero di scarto.
STAZIONI MITTENTI STAZIONI DESTINATARIE Peso minimo - tonnellate Classe
(1) Applicabile al sughero di scarto e ai ritagli di sughero sciolti. TARIFFA ECCEZIONALE N. 211 Carta in metodi per giornali quotidiani
STAZIONI MITTENTI STAZIONI DESTINATARIE Peso minimo - tonnellate Classe
Le spedizioni devono essere dirette ad Amministrazioni di giornali quotidiani editi in Italia oppure, per loro conto, all'Unione Editori Giornali o all'Ente Nazionale per la cellulosa e per la carta. TARIFFA ECCEZIONALE N. 212 Gas metano, butano e propano e loro recipienti Parte di provvedimento in formato grafico TARIFFA ECCEZIONALE N. 213 Pirite di ferro e ceneri di piriti di ferro di produzione nazionale Parte di provvedimento in formato grafico TARIFFA ECCEZIONALE N. 214 Zolfo Parte di provvedimento in formato grafico TARIFFA ECCEZIONALE N. 215 Lana sudicia
STAZIONI MITTENTI STAZIONI DESTINATARIE Peso minimo - tonnellate Classe
TARIFFA ECCEZIONALE N. 216 Fertilizzanti e correttivi del terreno Preparazioni chimiche per usi agricoli
STAZIONI MITTENTI STAZIONI DESTINATARIE Peso minimo - tonnellate Classe
TARIFFA ECCEZIONALE N. 217 Bauxite in pezzi di produzione nazionale
STAZIONI MITTENTI STAZIONI DESTINATARIE Peso minimo - tonnellate Classe
TARIFFA ECCEZIONALE N. 218 Asfalto
=====================================================================
| | Peso | | STAZIONI | minimo |
STAZIONI MITTENTI | DESTINATARIE | - | Classe
| |tonnellate |
-----------------------|-----------------------|-----------|---------
Stazioni della Sicilia | Stazioni della Sicilia| |
--------------- | |
Stazioni della Sarde- | Stazioni della Sarde- | |
gna | gna | |
-----------------------------------------------| |
In pezzi anche squadrati o in polvere; in | |
lastre per pavimenti, gradini e soglie | 15 | 84
Mastice d'asfalto........................ | 15 | 82
TARIFFA ECCEZIONALE N. 219 Legna da ardere (esclusi fascine di minuta legna, sarmenti scheggie, sughero e cortecce d'albero)
STAZIONI MITTENTI STAZIONI DESTINATARIE Peso minimo - tonnellate Classe
(1) Valevole per i trasporti percorrenti almeno 300 km. (2) Valevole per i trasporti percorrenti almeno 600 km. TARIFFA ECCEZIONALE N. 251 (3) Merci di produzione nazionale in esportazioni dall'Italia via terra I. - LIMITI DI APPLICAZIONE Stazioni mittenti: tutte le stazioni delle linee dello Stato. Stazioni destinatarie; stazioni estere poste oltre quelle di Ventimiglia, Modane, iselle, Pino, Chiasso, Tiralo, Brennero, San Candido, Tarvisio, nonche' quelle di Poggioreale Campagna, Poggioreale del Carso e Sant'Elia. II. - PREZZI Quelli delle tariffe: a) ordinarie nn. 1, 2; b) speciali nn. 101, 103, 105; c) eccezionali nn. 201, 213, 214, ridotti delle percentuali qui appresso indicate: SERIE A (2)
=====================================================================
Merci ascritte alla tariffa speciale | Percorrenza delle spedizioni
n. 103 |------------------------------
| km. 201-400 | oltre km. 400
--------------------------------------|---------------|--------------
Percentuali di riduzione applicabili..| 14 | 18
| |
SERIE B (2)
=====================================================================
Merci ascritte alla tariffa speciale | Percorrenza delle spedizioni
n. 201 |------------------------------
|fino a km. 1000|oltre km. 1000
--------------------------------------|---------------|--------------
PARTE I. - Derrate e prodotti orto- | |
frutticoli esclusi gli | |
agrumi | |
Percentuali di riduzione applica- | |
bili............................ | 15 | 20
| |
PARTE II. - Agrumi | |
Percentuali di riduzione applica- | |
bili............................ | 20 | 25
SERIE C
=====================================================================
Merce | Percorrenza delle spedizioni
---------------------------------|-----------------------------------
| | |
Patate | | |
Vino (compresi vermut e marsala),| fino a | km. | oltre
vino cotto o concentrato anche| km. 500 | 501-1000| km. 1000
chinato o misto con uova; con-| | |
tenenti fino al 25% in volume| | |
di alcole | | |
---------------------------------|-------------|----------|---------
Percentuali di riduzione appli- | | |
cabili........................ | 10 | 20 | 30
SERIE D
=====================================================================
Merci non comprese | Percorrenza delle spedizioni
nelle precedenti serie |-------------------------------------
della presente tariffa | km. | km. | km. | oltre
| 101-300 | 301-600 | 601-900| km. 900
-------------------------------|---------|---------|--------|--------
Percentuali di riduzione appli-| | | |
cabili........................| 10 | 15 | 18 | 20
III. - CONDIZIONI SPECIALI (3) 1ª. - La presente tariffa e' applicabile alle merci di produzione nazionale e dichiarate come tali, spedite con lettera di vettura internazionale e destinate direttamente alle stazioni estere indicate nella Parte I; non e' applicabile ai trasporti scortati da bolletta doganale di temporanea esportazione o rispediti dai transiti di confine in regime di temporanea esportazione. 2ª. - E' pure applicabile ai trasporti appoggiati alle stazioni di transito per essere poi rispediti all'estero per ferrovia sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite dall'Amministrazione. Ai trasporti in destinazione di Chiasso e di Modane la presente tariffa puo' essere applicata in via di rimborso, quando sia fornita la prova che trattasi di merci destinate al consumo locale. TARIFFA ECCEZIONALE N. 252 (3) Merci di produzione nazionale in esportazione dall'Italia via mare I. - LIMITI DI APPLICAZIONE Stazioni mittenti: tutte le stazioni delle linee dello Stato. Stazioni destinatarie: Ancona marittima Napoli marittima, escluse le Anzio Calate orientali Bari marittima Napoli San Giovanni Barra Barletta marittima Olbia marittima (Porto e Iso Brindisi marittima la Bianca) Cagliari Palermo marittima Castellammare di Stabia ma- Pescara rittima Porto Empedocle marittima Catania marittima Porto Torres Chioggia Ravenna (Darsena) Civitavecchia marittima Reggio di Calabria marittima Fiumicino Porto Canale Rimini Gallipoli marittima (delle Salerno marittima Ferrovie del Sud-Est) Savona marittima Genova marittima Siracusa marittima Imperia Oneglia Taranto marittima Termini Imerese Imperia Porto Maurizio Torre Annunziata marittima La Spezia marittima Venezia marittima Licata marittima Venezia Mestre (1) Livorno marittima Venezia Scalo Marghera Manfredonia marittima Viareggio Scalo Messina marittima Vibo Valentia Molfetta -- Monfalcone Trieste marittima (1) Limitatamente ai trasporti: a) indirizzati alla Societa' Veneta per l'esercizio dei magazzini generali e spedizioni b) destinati alla esportazione via mare attraverso gli stabilimenti serviti dal raccordo della Societa'. del porto industriale di Venezia; per onesti ultimi le tasse di porto dovranno essere calcolate per Venezia Scalo Marghera. II. - PREZZI (2) Quelli delle tariffe: a) ordinarie nn. 1, 2; b) speciali no. 101, 103, 105; c) eccezionali nn. 201, 213, 214, ridotti delle percentuali qui sotto indicate:
=====================================================================
| PERCORRENZA DELLE SPEDIZIONI
|--------------------------------
| fino a km. 200 | oltre km. 200
|-----------------|--------------
Percentuali di riduzione appli- | |
cabili....................... | 10 | 15
III. - CONDIZIONI SPECIALI (3) La presente tariffa compete alle merci di produzione nazionale spedite alle stazioni marittime sopra indicate per esservi imbarcate direttamente per l'estero; non e' applicabile alle spedizioni scortate da bolletta doganale di temporanea esportazione e rispedite dai porti in regime di temporanea esportazione. 2ª. - Le spedizioni devono essere presentate con la speciale lettera di vettura prevista per questa tariffa. Nell'uso della lettera di vettura e' implicita la dichiarazione che la merce spedita e' di produzione nazionale ed e' destinata all'esportazione via mare. 3ª. - Le riduzioni sono applicate a titolo provvisorio in partenza per le spedizioni in affrancato ed in arrivo per quelle in assegnato, e diventano definitive solo in quanto venga fornita all'amministrazione, entro 6 mesi dalla data della spedizione, la prova dell'eseguito imbarco ti tutta la merce per l'estero. 4ª. - Ove l'imbarco, per qualsiasi motivo, non sia stato eseguito entro 6 mesi dalla data della spedizione, o quando siasi accertato che tutta o parte della merce fu destinata a localita' esclusa dal beneficio della presente tariffa, l'intera spedizione e' soggetta al pagamento della differenza di tasse e delle soprattasse di cui l'art. 50, 1-b). Si procede pero' alla sola correzione delle tasse se il mittente, o il destinatario, abbia notificato l'avvenuto cambiamento od il mancato imbarco di tutta o di parte della spedizione al Controllo Merci della Ferrovie dello Stato, anche per mezzo delle stazioni interessate, non piu' tardi di un mese dalla data in cui il cambiamento fu ordinato, prima dello scadere dei 6 mesi se l'imbarco non e' avvenuto p se, pure essendo avvenuto l'imbarco entro i 6 mesi dalla data della spedizione, non ne sia fornita la prova entro il limite di tempo a norma della Condizione 3ª. 5ª. - Le norme e le modalita' atte a fornire la prova dell'eseguito imbarco sono stabilite dall'amministrazione. TARIFFA ECCEZIONALE N. 253 (1) Merci in transito attraverso l'Italia I. - LIMITI DI APPLICAZIONE Spedizioni ascritte. - Sono soggette a questa tariffa - con esclusione dell'applicazione diretta di ogni altra - le spedizioni di merci provenienti dall'estero e destinate all'estero, che attraversano l'Italia tra due punti del confine terrestre, oppure tra un punto del confine terrestre e una stazione marittima o viceversa. La tariffa si deve anche applicare alle spedizioni di merci in transito attarverso l'Italia, effettuate con interruzioni del trasporto nelle stazioni di transito terrestre o marittime o in stazioni interne italiane, La tariffa si deve applicare, inoltre, nel caso di merci in transito, che attraversino l'Italia compiendo parte del percorso per ferrovia e parte con mezzi non ferroviari. II. - PREZZI Si applicano le tasse di porto competenti alla spedizione in base alla "Nomenclatura e Classificazione delle cose" (Parte IV), alle tariffe ordinarie di cui al Capo IX, o alle tariffe speciali di cui al Capo X, o alla Tariffa eccezionale n. 254, moltiplicate per i coefficienti temporanei indicati nelle seguenti serie: Serie 1ª Spedizioni non comprese nelle serie successive: A) percorrenti fino a 500 km., coefficiente 1,50; B) percorrenti oltre 500 km., coefficiente 1,30. TABELLE TABELLE Parte di provvedimento in formato grafico III. - CONDIZIONI PARTICOLARI. 1ª. - Agli effetti dell'applicazione della presente tariffa, le stazioni di Genova Pegli, San Giuseppe di Cairo e Savona Letimbro sono considerate stazioni marittime. 2ª. - I prezzi valevoli per determinate destinazioni o provenienze estere sono applicabili, all'atto dell'eseguimento del trasporto, soltanto alle spedizioni effettuate con lettera di vettura diretta per le destinazioni o dalle provenienze estere stabilite. Qualora il trasporto abbia formato oggetto di rispedizione in una stazione intermedia, i detti prezzi sono applicati in via di rimborso, dietro presentazione di apposita domanda corredata dei documenti di trasporto comprovante la destinazione o la provenienza effettiva della merce e la identita' della merce oggetto della spedizione originaria con quella oggetto della rispedizione. La domanda di rimborso deve essere presentata non oltre 180 giorni dalla data di entrata del trasporto in Italia, risultante dal bollo apposto sui documenti di trasporto dalla stazione di transito di entrata in Italia, e, per le merci provenienti dal mare, dalla data di spedizione dalla stazione marittima di partenza. TARIFFA ECCEZIONALE N. 254 Merci varie caricate nello stesso carro "groupage" I. - LIMITI DI APPLICAZIONE
=====================================================================
STAZIONI | |Peso minimo|
MITTENTI | STAZIONI DESTINATARIE | - |Classe
| |Tonnellate |
--------------------------------------------------|-----------|------
Tutte le | Stazioni estere situate oltre quelle | 6 |54
stazioni | di¹ Ventimiglia, Modane, Isello, Pi-| |56 (1)
delle linee| no, Chiasso, Brennero, San Candi-| |
dello Stato| do, Tarvisio, Poggioreale Campagna,| 10 |61
| Poggioreale del Carso e Sant'Elia. | |
o viceversa | 15 |62
II. - CONDIZIONI PARTICOLARI 1° Non sono ammessi: a) gli oggetti d'arte; b) le materie infiammabili ed esplodenti; c) le spedizioni in cui una merce sorpassa in peso i due terzi del carico complessivo. 2° Sulla lettera di vettura le merci spedite devono essere dichiarate "Merci varie a carro (groupage)"; tale dichiarazione e' impegnativa per lo speditore ed implica la rinuncia all'applicazione delle norme degli articoli 24 e 72 delle presenti "Condizioni e Tariffe". 3° La tariffa e' pure applicabile ai trasporti appoggiati alle stazioni di transito di confine per essere poi rispediti sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite dall'amministrazione. (1) Valevole soltanto per i trasporti in transito per l'Italia, di cui la tariffa eccezionale n. 253. CAPO XII PREZZI Parte di provvedimento in formato grafico III) Alla parte III - Allegati - sono apportate le seguenti varianti: ALLEGATO N. 1 - Tasse accessorie: Il testo dei progressivi nn. 2, 3 e 8 e' annullato e sostituito dal seguente: 2. a) Lettere di vettura| 15 |L. 10 per ogni esemplare e duplicato | | b) lettera di vettura| Tariffa n. 102 |L. 5 per ogni esemplare per i pacchi fer-| | roviari espressi | | c) lettera di vettura| 15 |L. 20 per ogni esemplare a decalco per i| |Riduzioni del 5, 10, 15, trasporti a carro | | 20 e 25% per quantita- | | tivi rispettivamente | | di 5, 10, 20,50 e 100 | | mila esemplari. | | d) idem per i tra-| 15 |L. 15 per ogni esempla- | | re. sporti in piccole| |Riduzioni come sopra. partite | | e) secondo originale| 15 |L. 10 per ogni esempla- | | re. della lettera di| | Riduzioni come sopra. vettura | | 3. a) Verifica e timbra-| 15 |L. 300 per ogni 100 e tura delle lettere| | semplari. di vettura | | b) idem del secondo| 15 |L. 100 per ogni 100 e originale | | plari. | | 8. Diritto fisso per| 67 |L. 100 per ogni spedi- spezione | | zione a carro. | |L. 20 per ogni spedi- | | zione in piccole par- | | tite (eccetto quelle | | in base alle Tariffe | | n. 101 e 102, perche' | | gia comprensive del | | diritto fisso). il=2; Al progressivo n. 11 le parole "Tariffa n. 105 G. V." sono annullate e sostituite dalle parole "Tariffa speciale n. 104". Al progressivo n. 16 sono annullate le parole "ordinarie nn. 101 e 102 G. V." e sostituite dalle seguenti "speciali nn. 101 e 102". Al progressivo n. 22 sono annullate le parole "per le spedizioni a grande o a piccola velocita'". Al progressivo n. 23 la cifra 0,10 e' modificata in 0,05. ALLEGATO n. 3 - Condizioni per trasporto di mosto, uve pigiate, vino ed altri liquidi in carri serbatoi. Il titolo e il testo dell'Allegato e' annullato e sostituito dal seguente: ALLEGATO n. 3. - Condizioni particolari per i trasporti in carri serbatoi. Art. 1. - Per le spedizioni di mosto, uve pigiate, vino ed altri liquidi, nonche' di gas compressi o liquefatti in carri serbatoi, valgono le stesse tariffe o classi assegnate alle dette merci spedite in botti, barili o bombole computando, peraltro, i prezzi per il peso minimo non inferiore a 10 tonnellate per spedizione, oppure in base al peso reale se superiore. - Eccezionalmente, pei carri di portata inferiore a 10 tonnellate, le tasse sono computate in base alla portata, senza che possano essere inferiori a quelle sul peso minimo di 6 tonnellate. Se la tara del carro serbatoio supera il peso tassabile, il prezzo si computa sul peso corrispondente alla tara. Tuttavia per la spedizione di prodotti chimici allo stato liquido effettuate con carregiare e per le spedizioni di gas compressi e liquefatti con carri serbatoi metallici deve in ogni caso assumersi come peso tassabile quello risultante dalla semisomma del peso della tara del carro e quello della merce caricata. Tale semisomma e' arrotondata al 100 chilogrammi superiori. Art. 2. - I carri serbatoi dell'amministrazione sono ascritti a diversi gruppi, per ognuno dei quali l'amministrazione stabilisce quali sono le merci che possono esservi caricate. Ciascun carro porta l'indicazione del gruppo al quale appartiene, nonche' le principali merci che la sua specializzazione ammette al trasporto. Pel carico di prodotti non compresi fra quelli stabiliti dall'amministrazione, devono essere chieste istruzioni al capostazione, che fa conoscere se il trasporto e' possibile ed in caso affermativo il gruppo del carro che deve essere richiesto; in quest'ultimo caso il capostazione consegna esplicito benestare scritto per carico della merce specificando le eventuali condizioni che l'utente dovesse osservare. E' vietato, salvo il caso di tale benestare scritto, caricare carri serbatoi con liquidi diversi da quelli ammessi dalle singole specializzazioni. L'inosservanza di tale divieto da' diritto all'amministrazione ad esigere per ogni carro, in aggiunta alla tassa di lavatura di cui al successivo art. 7, una sopratassa di lire 10.000 oltre il recupero di eventuali maggiori spese e danni. Art. 3. - Le operazioni di carico e scarico dei carri serbatoi devono essere eseguite a cura, spesa, rischio e pericolo del mittente e del destinatario e sotto l'osservanza delle speciali istruzioni che sono date dall'amministrazione. Art. 4. - L'amministrazione non risponde delle alterazioni, dei deterioramenti, delle avarie e delle dispersioni delle merci, eccetto che lo speditore od il destinatario non provino che i danni siano derivati da colpa dell'amministrazione stessa. Art. 5. - Sono escluse dal trasporto in carri serbatoi le spedizioni destinate o che debbono transitare sulle reti di quelle amministrazioni ove la circolazione di tali carri fosse proibita, per ragioni di privativa o per qualsiasi altro motivo. Art. 6. - L'amministrazione consegna ai mittenti i carri serbatoi debitamente ripuliti all'interno, ma lascia pero' facolta' ai mittenti stessi di eseguire, quando lo credano, una ulteriore pulitura a loro cura e spesa esclusiva, purche' per questa operazione siano osservate le speciali istruzioni all'uopo stabilite dall'amministrazione stessa e senza che cio' dia diritto ad una proroga del termine utile nel carico. L'accettazione dei carri serbatoi da parte dei mittenti non puo' farsi con riserva circa lo stato di pulizia interna dei carri medesimi e cosi', quando questi sono stati accettati, la amministrazione resta esonerata da qualsiasi responsabilita' a tale riguardo. Art. 7. - I carri serbatoi forniti dall'amministrazione debbono essere restituiti, dopo lo scarico, debitamente puliti all'interno ed adatti al trasporto della merce per la quale sono specializzati. In caso di inosservanza di tale prescrizione, la amministrazione ha diritto di esigere dal destinatario una tassa di lavatura di lire 10.000 per ogni carro, oltre il recupero di eventuali maggiori spese e danni. ALLEGATO n. 3-bis. - Condizioni per il trasporto di merci ii casse mobili: Assume la denominazione di Allegato n. 2. ALLEGATO n. 4. - Tabella dei cali naturali e stradali. Al CAPO I - Merci il cui calo e' commisurato al tempo, il punto D) Materie di origine minerale e' soppresso. Il successivo punto E) assume la denominazione di punto D). Al CAPO II - Merci il cui calo e' commisurato alla distanza percorsa, i punti A) e B) assumono rispettivamente le denominazioni di punto B) e punto C). E' istituito il seguente punto A):
=====================================================================
|Coefficienti percentuali di calo
CATEGORIA DELLE MERCI |--------------------------------
| per | per | Calo
| i primi | i 125 km | massimo
| 125 km. | successi-| presunto
| | vi |
------------------------------------|----------|----------|----------
A) Materie di origine minerale | | |
| | |
Metalli e leghe metalliche (ferro| | |
piombo, zinco, stagno, rame, allu-| | |
minio, nichelio, ecc.): | | |
in pani od in pezzi...........| - | - | -
in rottami, in polvere, in li-| | |
matura od altri cascami della lavo-| | |
razione | 1 | 1 | 2
| | |
Minerali, roccie e terre di ogni| | |
sorta, comprese le scorie, le ce-| | |
neri, il vetro, le paste ceramiche| | |
lo zolfo e la grafite: | | |
in pezzi od in masse compatte.| - | - | -
in masse friabili od in polve-| | |
re................................| 1/2 | 1/2 | 1
| | |
Pirite...........................| 1 | 1/2 | 2
| | |
Al punto B) e aggiunto il seguente| | |
numero: | | |
Ligniti naturali 3...............| 3 | 2 | 5
ALLEGATO n. 5. - Spedizioni di oggetti di antichita' e d'arte destinate all'estero o ad essere imbarcate in un porto nazionale per qualunque destinazione. Art. 2. - Le parole "di marche da bollo per L. 6,00" figuranti al sesto comma sono annullate e sostituite dalle seguenti: "delle marche da bollo prescritte". Il testo dell'ottavo comma e' annullato e sostituito dal seguente: "Il certificato di nulla osta e' compilato nella forma stessa della licenza, con il valore attribuito alla merce". Il testo della lettera c) del nono comma e' annullato. Le lettere d), e), f), g), h), i), l), m) ed n) assumono, rispettivamente, la denominazione di: e), d), e), f), g), h), i), l) ed m). Le parole "reca il timbro a secco - figuranti al decimo comma sono annullate e sostituite dalle seguenti: "reca il timbro a umido". Le parole "marche da bollo da L. 6,00" figuranti all'undicesimo comma sono annullate e sostituite dalle seguenti: "le marche da bollo prescritte". Il testo degli ultimi due comma e' annullato e sostituito dal seguente: "I piombi sono di una sola specie e cioe' rotondi sia per le merci soggette a tassa di esportazione, sia per quelle accompagnate da certificato di nulla osta. I medesimi piombi recano impresse per gli uffici, da una parte, le parole: "Esportazione Arte Antica", ovvero: "Esportazione Arte Moderna", a seconda dei casi. ALLEGATO n. 8. - Valute metalliche e cartacee da accettare dalle stazioni e norme da osservare: E' soppresso. ALLEGATO n. 9. - Giorni festivi riconosciuti dallo Stato: E' soppresso. IV) L'intestazione e il testo della Parte IV - Nomenclatura e classificazione delle cose spedite a grande e piccola velocita' sono annullati e sostituiti dal seguente testo: PARTE IV NOMENCLATURA E CLASSIFICAZIONE DELLE COSE A) AVVERTENZE E ISTRUZIONI GENERALI 1ª - Le merci si tassano secondo la voce di nomenclatura nella quale rientrano per la loro natura e lo stato di lavorazione. In mancanza di voce specifica in nomenclatura, la merce si assimila, agli effetti della tassazione, alla voce collettiva specifica nella quale possa rientrare per le sue caratteristiche merceologiche. Ove le caratteristiche della merce non consentano detta assimilazione, la merce stessa si tassa secondo la voce o Merci non nominate" del gruppo 42. Per facilitare l'assegnazione e l'assimilazione delle cose alla competente voce di Nomenclatura, l'amministrazione tiene a disposizione degli utenti nelle stazioni un - Repertorio delle merci", che puo' contenere anche definizioni e criteri differenziali ai fini del rinvio alla varie voci della Nomenclatura; tale Repertorio e' anche in vendita al pubblico. 2ª - Le merci dichiarate genericamente dal mittente sulla lettera di vettura senza l'indicazione della qualita', come tessuti, carta, leghe metalliche, ecc., si classificano come quelle della qualita' maggiormente tassata. 3ª - Salvo i casi indicati nella Nomenclatura, non si tiene conto dell'uso che possa essere fatto delle merci, le quali sono da tassare unicamente con le classi loro assegnate, anche se per qualche uso potessero comprendersi in altra voce. 4ª - Quando nella Nomenclatura manchi espressa distinzione, non si fa alcuna differenza fra oggetti nuovi o usati, fra prodotto puro o impuro, greggio o raffinato. Per gli oggetti dichiarati "fuori uso" o come tali ammessi dalla Nomenclatura, il mittente o il destinatario dovranno prestarsi, su richiesta dell'amministrazione, a renderli inservibili spezzandone o deformandone le parti principali. 5ª - Gli oggetti, i miscugli e le soluzioni non nominate nella Nomenclatura, formati nella loro parte costitutiva da due o piu' materie (esclusi gli accessori), si considerano composti interamente della materia maggiormente tassata, fatta eccezione per il caso in cui questa costituisca in peso, valere e funzione parte trascurabile. Tuttavia le soluzioni acquose di prodotti chimici, inorganici e organici, che rientrano rispettivamente nei gruppi 16 e 17, si classificano secondo la voce prevista in ciascuno dei due gruppi suddetti. 6ª - Quando una o piu' parti di un oggetto siano separate e dichiarate distintamente sulla lettera di vettura, con l'indicazione dei singoli pesi, si tassano secondo le corrispondenti voci. 7ª - Salvo che non sia altrimenti disposte nella Nomenclatura, gli oggetti incompleti, cioe' mancanti di una o piu' delle loro parti, si tassano come completi quando la parte presentata sia quella prevalente. 8ª - Le merci riposte in piu' recipienti, l'uno dentro l'altro, si tassano secondo il recipiente in cui sono direttamente contenute. I liquidi in serbatoi, ove questo modo di spedizione non sia per essi espressamente previsto dalla Nomenclatura, si tassano anche se fossero contenuti nel recipiente a cui corrisponde la classificazione meno elevata. Le merci, per le quali la Nomenclatura prevede una apposita classificazione allorquando esse vengono presentate al trasporto in carri serbatoi, botti o barili, usufruiscono di tale classificazione anche se il trasporto avviene in fusti metallici o di legno, stagnoni e imballaggi analoghi. Se le merci, per le quali la Nomenclatura prevede piu' specie d'imballaggio, sono spedite non imballate si tassano come se fossero contenute nell'imballaggio il cui impiego determina la classificazione meno elevata. 9ª - Le damigiane e i bottiglioni devono essere, per stabilita', rivestimento e protezione, tali da poter sopportare i normali rischi del trasporto. 10ª - Sono escluse dal trasporto a velocita' ordinaria le merci soggette a rapido deperimento e stabilite dall'amministrazione con apposite annotazioni nella Nomenclatura o nel Repertorio. B) ELENCO SISTEMATICO DEI GRUPPI Parte di provvedimento in formato grafico C) VOCI DI NOMENCLATURA Parte di provvedimento in formato grafico